Art. 2. I vini a denominazione di origine controllata "Botticino" devono essere ottenuti dalle uve dei seguenti vitigni, presenti nell'ambito aziendale, nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi: Barbera minimo 30%; Schiava Gentile (media e grigia, da sole o congiuntamente) minimo 10%; Marzemino (localmente denominato Berzamino) minimo 20%; Sangiovese minimo 10%. Possono concorrere alla produzione dei vini "Botticino", fino ad un massimo del 10%, anche uve, da sole o congiuntamente, provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Brescia.