Art. 2.
  I vini  a denominazione  di origine controllata  "Botticino" devono
essere ottenuti dalle uve  dei seguenti vitigni, presenti nell'ambito
aziendale, nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:
    Barbera minimo 30%;
  Schiava Gentile (media  e grigia, da sole  o congiuntamente) minimo
10%;
    Marzemino (localmente denominato Berzamino) minimo 20%;
    Sangiovese minimo 10%.
  Possono concorrere alla produzione dei vini "Botticino", fino ad un
massimo del 10%, anche uve,  da sole o congiuntamente, provenienti da
altri  vitigni,   a  bacca   di  colore  analogo,   raccomandati  e/o
autorizzati per la provincia di Brescia.