Art. 4.
  Le condizioni  ambientali e di  coltura dei vigneti  destinati alla
produzione   dei  vini   a  denominazione   di  origine   controllata
"Botticino" di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della
zona di produzione e, comunque, atte  a conferire alle uve ed al vino
derivato le specifiche caratteristiche.
  Sono  pertanto da  considerarsi  idonei i  vigneti pedecollinari  e
collinari  di  buona  esposizione,  situati  ad  una  altitudine  non
superiore a 500 metri s.l.m.
  I  sesti  d'impianto, le  forme  di  allevamento  ed i  sistemi  di
potatura (corti,  lunghi e  misti) devono essere  quelli generalmente
usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e
del vino.
  Fermi  restando  i  vigneti  esistenti,   i  nuovi  impianti  ed  i
reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non
inferiore a 3000 calcolati sulla base del sesto d'impianto.
  E' vietata  ogni pratica di forzatura;  e' consentita l'irrigazione
di soccorso  effettuata non oltre  il periodo dell'invaiatura  per un
massimo di due interventi all'anno.
  La produzione massima di uva  per ettaro, in coltura specializzata,
non  deve  essere   superiore  a  12,0  tonnellate  per   il  vino  a
denominazione di origine controllata  "Botticino" e a 10,0 tonnellate
per  il  vino  a  denominazione di  origine  controllata  "Botticino"
riserva.
  Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi di  uve  ottenuti  e  da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata  "Botticino" devono  essere riportati  nei limiti  di cui
sopra,  purche' la  produzione globale  non superi  del 20%  i limiti
medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di
cui trattasi.
  Le  eccedenze delle  uve, nel  limite  massimo del  20%, non  hanno
diritto alla denominazione di origine controllata.
  Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione
di origine controllata per tutto il prodotto.
  Fermi restando i  limiti sopra indicati, la  produzione massima per
ettaro  di  vigneto  in  coltura  promiscua  deve  essere  calcolata,
rispetto  a   quella  specializzata,   in  rapporto   alla  effettiva
superficie coperta dalla vite.
  Le uve  destinate alla  vinificazione del  vino a  denominazione di
origine   controllata  "Botticino"   devono   assicurare  un   titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di 11,0% vol; quelle destinate
alla vinificazione  del vino  a denominazione di  origine controllata
"Botticino"  riserva   devono  assicurare  un   titolo  alcolometrico
volumico naturale minimo di 12,0% vol.
  La regione  Lombardia, annualmente, prima della  vendemmia, sentite
le  organizzazioni professionali  di  categoria,  tenuto conto  delle
condizioni ambientali e di coltura  che nell'anno si sono verificate,
puo' stabilire con decreto un  limite massimo di produzione inferiore
a quello fissato dal presente disciplinare in rapporto agli ettolitri
di vino ottenibile, dandone  immediata comunicazione al Ministero per
le  politiche  agricole -  Comitato  nazionale  per  la tutela  e  la
valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle  indicazioni
geografiche tipiche  dei vini ed  alla Camera di commercio  I.A.A. di
Brescia.