Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Botticino" di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche. Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti pedecollinari e collinari di buona esposizione, situati ad una altitudine non superiore a 500 metri s.l.m. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura (corti, lunghi e misti) devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti ed i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore a 3000 calcolati sulla base del sesto d'impianto. E' vietata ogni pratica di forzatura; e' consentita l'irrigazione di soccorso effettuata non oltre il periodo dell'invaiatura per un massimo di due interventi all'anno. La produzione massima di uva per ettaro, in coltura specializzata, non deve essere superiore a 12,0 tonnellate per il vino a denominazione di origine controllata "Botticino" e a 10,0 tonnellate per il vino a denominazione di origine controllata "Botticino" riserva. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Botticino" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione massima per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata "Botticino" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,0% vol; quelle destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata "Botticino" riserva devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,0% vol. La regione Lombardia, annualmente, prima della vendemmia, sentite le organizzazioni professionali di categoria, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura che nell'anno si sono verificate, puo' stabilire con decreto un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato dal presente disciplinare in rapporto agli ettolitri di vino ottenibile, dandone immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini ed alla Camera di commercio I.A.A. di Brescia.