Art. 5.
  Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito
dell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi, in tutto o
in parte, nella zona di produzione di cui al precedente art. 3.
  Le operazioni di imbottigliamento e di affinamento in bottiglia dei
vini di cui all'art. 1  devono essere effettuate solo nell'ambito del
territorio amministrativo della provincia di Brescia.
  Nella vinificazione  sono ammesse soltanto le  pratiche enologiche,
comprese  quelle relative  all'affinamento,  corrispondenti agli  usi
locali, leali e  costanti, atte a conferire al vino  le sue peculiari
caratteristiche: in particolare e' ammessa la vinificazione congiunta
o  disgiuntadelle uve  che concorrono  alla denominazione  di origine
controllata "Botticino".  Nel caso della vinificazione  disgiunta, il
coacervo dei vini deve avvenire nella cantina del vinificatore.
  La resa massima delle uve in  vino finito non deve essere superiore
al 70%, per entrambe le tipologie.
  Qualora  superi detto  limite, ma  non il  75%, l'eccedenza  non ha
diritto alla denominazione di origine controllata.
  Oltre  il  75% decade  il  diritto  alla denominazione  di  origine
controllata per tutto il prodotto.
  Il vino a denominazione di origine controllata "Botticino" non puo'
essere immesso al consumo prima del 1 giugno successivo all'annata di
produzione delle uve.
  Il  vino a  denominazione di  origine controllata  "Botticino" puo'
riportare la menzione  riserva quando viene sottoposto  ad un periodo
d'invecchiamento obbligatorio di almeno  due anni, possibile anche in
botti di  legno. Detto  periodo decorre dal  1 novembre  dell'anno di
produzione delle uve.