Art. 5. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi, in tutto o in parte, nella zona di produzione di cui al precedente art. 3. Le operazioni di imbottigliamento e di affinamento in bottiglia dei vini di cui all'art. 1 devono essere effettuate solo nell'ambito del territorio amministrativo della provincia di Brescia. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche, comprese quelle relative all'affinamento, corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche: in particolare e' ammessa la vinificazione congiunta o disgiuntadelle uve che concorrono alla denominazione di origine controllata "Botticino". Nel caso della vinificazione disgiunta, il coacervo dei vini deve avvenire nella cantina del vinificatore. La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 70%, per entrambe le tipologie. Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. Il vino a denominazione di origine controllata "Botticino" non puo' essere immesso al consumo prima del 1 giugno successivo all'annata di produzione delle uve. Il vino a denominazione di origine controllata "Botticino" puo' riportare la menzione riserva quando viene sottoposto ad un periodo d'invecchiamento obbligatorio di almeno due anni, possibile anche in botti di legno. Detto periodo decorre dal 1 novembre dell'anno di produzione delle uve.