Art. 6. I vini a denominazione di origine controllata "Botticino" all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Botticino" colore: rubino carico con riflessi granati; profumo: vinoso e intenso; sapore: asciutto, armonico, giustamente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto secco netto minimo: 20,0 g/l. "Botticino" riserva colore: rosso rubino tendente al granato; profumo: intenso, pieno, leggermente etereo; sapore: pieno vellutato, di notevole carattere, eventualmente con lieve percezione di legno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto secco netto minimo: 22,0 g/l. E' facolta' del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto.