Art. 6.
  I vini a denominazione  di origine controllata "Botticino" all'atto
dell'immissione   al  consumo,   devono   rispondere  alle   seguenti
caratteristiche:
   "Botticino"
     colore: rubino carico con riflessi granati;
     profumo: vinoso e intenso;
     sapore: asciutto, armonico, giustamente tannico;
     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
     acidita' totale minima: 5,0 g/l;
     estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.
   "Botticino" riserva
     colore: rosso rubino tendente al granato;
     profumo: intenso, pieno, leggermente etereo;
    sapore:  pieno   vellutato, di notevole carattere,  eventualmente
con lieve percezione di legno;
     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol;
     acidita' totale minima: 5,0 g/l;
     estratto secco netto minimo: 22,0 g/l.
  E'  facolta' del  Ministero per  le politiche  agricole -  Comitato
nazionale per  la tutela e  la valorizzazione delle  denominazioni di
origine e delle indicazioni  geografiche tipiche dei vini modificare,
con proprio decreto, i limiti  sopra indicati per l'acidita' totale e
l'estratto secco netto.