Art. 7.
  Nella  designazione e  presentazione  dei vini  a denominazione  di
origine controllata  "Botticino" e'  vietata l'aggiunta  di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle  espressamente previste dal presente
disciplinare, ivi compresi gli  aggettivi "extra", "fine", "scelto" e
similari.
  E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali, marchi, privati, purche' non siano tali da trarre in
inganno il consumatore.
  E' consentito  altresi' l'uso della indicazione  aggiuntiva "vigna"
seguita  immediatamente   dal  relativo   toponimo  purche'   le  uve
provengano totalmente dai corrispondenti  vigneti e siano rivendicate
annualmente ed iscritte nell'apposito albo dei vigneti previsto dalla
legge 10 febbraio 1992, n. 164,  tenuto presso le Camere di commercio
I.A.A. di Brescia.
  In  sede  di  designazione  del vino  a  denominazione  di  origine
controllata "Botticino"  la specificazione di tipologia  riserva deve
figurare in  etichetta al di  sotto della dicitura  "denominazione di
origine  controllata"  e pertanto  non  puo'  essere intercalata  tra
quest'ultima  dicitura  e il  nome  "Botticino".  In ogni  caso  tale
specificazione di tipologia deve  figurare in caratteri di dimensioni
non superiori  a quelli  utilizzati per  la denominazione  di origine
controllata "Botticino".
  Sulle bottiglie o altri  recipienti contenenti vino a denominazione
di  origine  controllata   "Botticino"  deve  figurare  l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve.