Art. 7. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Botticino" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto" e similari. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi, privati, purche' non siano tali da trarre in inganno il consumatore. E' consentito altresi' l'uso della indicazione aggiuntiva "vigna" seguita immediatamente dal relativo toponimo purche' le uve provengano totalmente dai corrispondenti vigneti e siano rivendicate annualmente ed iscritte nell'apposito albo dei vigneti previsto dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, tenuto presso le Camere di commercio I.A.A. di Brescia. In sede di designazione del vino a denominazione di origine controllata "Botticino" la specificazione di tipologia riserva deve figurare in etichetta al di sotto della dicitura "denominazione di origine controllata" e pertanto non puo' essere intercalata tra quest'ultima dicitura e il nome "Botticino". In ogni caso tale specificazione di tipologia deve figurare in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine controllata "Botticino". Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino a denominazione di origine controllata "Botticino" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.