Art. 2. 1. Il compenso di cui all'art. 1 e' subordinato alla circostanza che i lavori, oggetto dell'incarico, siano iniziati o ripresi a seguito delle iniziative assunte dal commissario straordinario ovvero all'accoglimento, da parte dell'amministrazione competente, della proposta di definanziamento di cui all'art. 13, comma 5, della legge citata in premessa. Se la proposta non e' accolta, al commissario puo' essere riconosciuta, a titolo di indennita' per l'attivita' svolta, la somma forfettaria di lire cinque milioni, in considerazione dell'attivita' di accertamento e di relazione effettivamente svolta dal commissario stesso. In tutti i casi l'incarico del commissario straordinario si intende espletato con la presentazione della relazione finale di cui all'art. 3. 2. Ai commissari straordinari compete, inoltre, il trattamento economico di missione nella misura e con le modalita' previste dalla normativa vigente per i dirigenti generali dello Stato di livello C. Alla liquidazione di detto trattamento provvede l'amministrazione di cui al comma 1 dell'art. 3; al pagamento provvedono le amministrazioni che amministrano le risorse finanziarie destinate all'esecuzione delle opere.