Art. 2.
  1. Il  compenso di cui  all'art. 1 e' subordinato  alla circostanza
che  i lavori,  oggetto  dell'incarico, siano  iniziati  o ripresi  a
seguito delle iniziative assunte dal commissario straordinario ovvero
all'accoglimento,  da  parte dell'amministrazione  competente,  della
proposta di definanziamento di cui  all'art. 13, comma 5, della legge
citata in  premessa. Se  la proposta non  e' accolta,  al commissario
puo'  essere riconosciuta,  a  titolo di  indennita' per  l'attivita'
svolta,   la   somma  forfettaria   di   lire   cinque  milioni,   in
considerazione   dell'attivita'  di   accertamento  e   di  relazione
effettivamente  svolta  dal  commissario  stesso.  In  tutti  i  casi
l'incarico del commissario straordinario  si intende espletato con la
presentazione della relazione finale di cui all'art. 3.
  2.  Ai commissari  straordinari  compete,  inoltre, il  trattamento
economico di missione nella misura  e con le modalita' previste dalla
normativa vigente per i dirigenti  generali dello Stato di livello C.
Alla liquidazione di detto  trattamento provvede l'amministrazione di
cui   al  comma   1   dell'art.  3;   al   pagamento  provvedono   le
amministrazioni  che amministrano  le  risorse finanziarie  destinate
all'esecuzione delle opere.