(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
                               Titolo I
                      Scopo - Sede - Patrimonio
                               Art. 1.
   (Omissis).
Comma 2.
  La Fondazione Cassa  di risparmio di Udine e  Pordenone, di seguito
indicata anche  come Fondazione, e'  regolata dal presente  statuto e
dalla legge.
                               Art. 5.
   (Omissis).
Comma 8.
  L'acquisto o la cessione da  parte della Fondazione di azioni della
societa' bancaria, di  cui al precedente art. 1,  debbono avvenire in
conformita' alla legge.
                              Titolo II
                       Organi della Fondazione
                              Art. 14.
                     Consiglio di amministrazione
Comma 1.
  Il consiglio di amministrazione e' composto da un numero dispari di
consiglieri non  superiore a  15, fissato  dall'assemblea dei  soci e
dalla stessa nominati nell'ambito dei propri componenti.
   (Omissis).
Comma 5.
  I  componenti  il  consiglio   di  amministrazione  e  il  collegio
sindacale non  possono ricoprire negli  organi di societa' e  di enti
partecipati, direttamente o indirettamente,  dalla Fondazione piu' di
tre cariche amministrative  e di sindaco, comprese  le cariche presso
la  Fondazione, salva  comunque la  diversa disciplina  decretata dal
Ministro del tesoro o da altre disposizioni di legge.
Comma 6.
  Non possono essere nominati membri del Consiglio di amministrazione
coloro che ricoprono cariche amministrative in banche concorrenti con
la Cassa di risparmio di Udine e Pordenone S.p.a.
                              Titolo III
                          Bilancio e utili
                              Art. 22.
   (Omissis).
Comma 5.
  Il  consiglio  trasmette  entro   10  giorni  dall'approvazione  il
bilancio preventivo e quello consuntivo all'organo di vigilanza.
   (Omissis).
                              Titolo IV
                     Scioglimento ed estinzione
                              Art. 23.
   (Omissis).
Comma 2.
  La Fondazione si  scioglie, oltre che nelle  ipotesi previste dalla
legge, anche  per deliberazione dell'assemblea dei  soci, assunta con
il voto  favorevole di almeno 2/3  dei soci in carica,  approvata dal
Ministro del tesoro.
   (Omissis).
Comma 4.
  L'eventuale residuo patrimoniale risultante  dal bilancio finale di
liquidazione verra'  attribuito, in conformita' con  la deliberazione
del consiglio di amministrazione approvata dal Ministro del tesoro, a
enti  che  perseguono  fini  identici   o  analoghi  a  quelli  della
Fondazione.