Allegato Titolo I Scopo - Sede - Patrimonio Art. 1. (Omissis). Comma 2. La Fondazione Cassa di risparmio di Udine e Pordenone, di seguito indicata anche come Fondazione, e' regolata dal presente statuto e dalla legge. Art. 5. (Omissis). Comma 8. L'acquisto o la cessione da parte della Fondazione di azioni della societa' bancaria, di cui al precedente art. 1, debbono avvenire in conformita' alla legge. Titolo II Organi della Fondazione Art. 14. Consiglio di amministrazione Comma 1. Il consiglio di amministrazione e' composto da un numero dispari di consiglieri non superiore a 15, fissato dall'assemblea dei soci e dalla stessa nominati nell'ambito dei propri componenti. (Omissis). Comma 5. I componenti il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale non possono ricoprire negli organi di societa' e di enti partecipati, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione piu' di tre cariche amministrative e di sindaco, comprese le cariche presso la Fondazione, salva comunque la diversa disciplina decretata dal Ministro del tesoro o da altre disposizioni di legge. Comma 6. Non possono essere nominati membri del Consiglio di amministrazione coloro che ricoprono cariche amministrative in banche concorrenti con la Cassa di risparmio di Udine e Pordenone S.p.a. Titolo III Bilancio e utili Art. 22. (Omissis). Comma 5. Il consiglio trasmette entro 10 giorni dall'approvazione il bilancio preventivo e quello consuntivo all'organo di vigilanza. (Omissis). Titolo IV Scioglimento ed estinzione Art. 23. (Omissis). Comma 2. La Fondazione si scioglie, oltre che nelle ipotesi previste dalla legge, anche per deliberazione dell'assemblea dei soci, assunta con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci in carica, approvata dal Ministro del tesoro. (Omissis). Comma 4. L'eventuale residuo patrimoniale risultante dal bilancio finale di liquidazione verra' attribuito, in conformita' con la deliberazione del consiglio di amministrazione approvata dal Ministro del tesoro, a enti che perseguono fini identici o analoghi a quelli della Fondazione.