(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
                              Art. 26.
Comma 1.
  Presso l'Ente e' istituito un  collegio di revisori, formato da tre
sindaci  effettivi e  due  supplenti, con  le attribuzioni  stabilite
dagli articoli 2403, 2404, 2405 e 2407 del codice civile.
   (Omissis).