ALLEGATO X LUOGHI DI LAVORO OVE SI SVOLGONO ATTIVITA' PREVISTE DALL'ARTICOLO 6, COMMA 3 Si riporta l'elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attivita' per le quali, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, e' previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l'attestato di idoneita' tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609: a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni; b) fabbriche e depositi di esplosivi; c) centrali termoelettriche; d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili; e) impianti e laboratori nucleari; f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m2; g) attivita' commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m2 ; h) aeroporti, infrastrutture ferroviarie e metropolitane; i) alberghi con oltre 100 posti letto; 1) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani; m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti; n) uffici con oltre 500 dipendenti; o) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti; p) edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti alla vigilanza dello Stato ai sensi del R.D. 7 novembre 1942 n. 1564, adibiti a musei, gallerie, collezioni, biblioteche, archivi, con superficie aperta a pubblico superiore a 1000 m2; q) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m; r) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.