A  tutti  i  Ministeri   - Gabinetto   -   Direzione    generale
   affari generali e personale
   Al Consiglio di Stato - Segretariato generale
   Alla Corte dei conti - Segretariato generale
   All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale
     Al  Consiglio    nazionale  dell'economia    e  del  lavoro    -
   Segretariato generale
   Ai commissari di Governo nelle regioni a statuto ordinario
   Al commissario dello Stato nella regione siciliana
   Al rappresentante del Governo nella regione sarda
   Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia
     Al   presidente della   commissione   di    coordinamento  nella
   regione Valle d'Aosta
   Al commissario del Governo nella provincia di Trento
   Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano
     Ai    prefetti   della   Repubblica    (per   il   tramite   del
   Ministero dell'interno)
     Alle   aziende ed    alle  amministrazioni    dello  Stato    ad
   ordinamento autonomo (per il tramite dei Ministeri interessati)
     Ai  presidenti degli enti pubblici non economici (per il tramite
   dei Ministeri vigilanti)
     Ai  presidenti degli  enti  di ricerca  e  sperimentazione  (per
   il tramite dei Ministeri vigilanti)
     Ai  rettori  delle universita' e delle istituzioni universitarie
   (per  il  tramite  del  Ministero  della  ricerca  scientifica   e
   tecnologica)
     Ai  presidenti  delle giunte regionali e delle province autonome
   (per il tramite dei rappresentanti e dei commissari di Governo)
   Alle province (per il tramite dei prefetti)
   Ai comuni (per il tramite dei prefetti)
   Alle comunita' montane (per il tramite dei prefetti)
   Alle unita' sanitarie locali (per il tramite delle regioni)
     Agli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico (per
   il tramite delle regioni)
     Agli istituti  zooprofilattici sperimentali   (per il    tramite
   delle regioni)
     Alle     camere  di    commercio,  industria,    artigianato  ed
   agricoltura (per il tramite dell'Unioncamere)
   Agli istituti autonomi case popolari (per il tramite dell'Aniacap)
   All'A.N.C.I.
   All'U.P.I.
   All'U.N.C.E.M.
   All'Unioncamere
   All'ANIACAP
     Alla   conferenza   dei presidenti   delle   regioni    e  delle
   province autonome di Trento e di Bolzano
     Alle  aziende  ed  agli  enti di   cui all'art. 73, comma 5, del
   decreto legislativo n.  29/1993 (A.S.I. -  Unioncamere -  E.N.E.A.
   -    R.A.I. - I.C.E.   -  C.O.N.I.  -  Ente  Eur -  Enti  autonomi
   lirici  e  delle istituzioni concertistiche)
     Alla    agenzia    per   la   rappresentanza   negoziale   delle
   pubbliche amministrazioni (ARAN)
     Alla Presidenza del  Consiglio    dei  Ministri  -  Segretariato
   generale  -    Ufficio    del    coordinamento  amministrativo   -
   Dipartimento   degli affari   generali    e    del    personale  -
   Dipartimento  per  gli  affari giuridici e legislativi
      e, per conoscenza:
     Alla  Presidenza  della  Repubblica    - Segretariato generale -
   Palazzo del Quirinale
  L'art.  47-bis del  decreto  legislativo 3  febbraio  1993, n.  29,
inserito dall'art. 7 del decreto  legislativo 4 novembre 1997, n. 396
(Gazzetta Ufficiale n. 266 del  14 novembre 1997) ha introdotto nuovi
criteri  per l'accertamento  del  requisito della  rappresentativita'
sindacale  delle  confederazioni  e  delle  organizzazioni  sindacali
operanti nel settore pubblico.
  La raccolta delle informazioni  viene curata dal Dipartimento della
funzione pubblica su richiesta dell'ARAN e nel quadro di una apposita
convenzione  in  corso   di  stipulazione,  ai  sensi   del  comma  7
dell'articolo 47-bis citato.
  Per poter procedere alla misurazione della rappresentativita' delle
organizzazioni sindacali, le amministrazioni  e gli enti in indirizzo
sono tenuti a  trasmettere, entro il 31 marzo 1998,  i dati, riferiti
al 31 dicembre  1997, relativi alle deleghe  conferite dai dipendenti
per le ritenute del contributo sindacale.
  Si invitano le amministrazioni ad  inviare i predetti dati con ogni
urgenza.
  1.  Indicazioni per  la compilazione  delle schede  da parte  delle
amministrazioni pubbliche.
  Per poter  effettuare valutazioni  comparative e  statistiche sulla
rappresentativita'  riferite  al  triennio 1994-1996,  e'  necessario
disporre di dati omogenei per tale periodo. Si inviano, pertanto, gli
stessi modelli di  schede degli anni in riferimento.  I dati rilevati
verranno analizzati in base ai criteri del decreto legislativo n. 396
del 1997.  Le schede  dovranno essere  compilate secondo  le seguenti
istruzioni:
  a)  ogni  scheda  deve  contenere  i  dati  relativi  ad  una  sola
organizzazione sindacale;
  b) la scheda contrassegnata dalla lettera D1) deve contenere solo i
dati  relativi  al personale  appartenente  alla  dirigenza medica  e
veterinaria  del Servizio  sanitario  nazionale  (con esclusione  del
personale appartenente a specifiche tipologie professionali);
  c) la scheda contrassegnata dalla lettera D2) deve contenere solo i
dati  relativi   al  personale  con  qualifica   dirigenziale  (  con
esclusione   del  personale   appartenente  a   specifiche  tipologie
professionali);
  d) la scheda contrassegnata dalla lettera D3) deve contenere solo i
dati relativi al personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche
che costituiscono  specifiche "articolazioni  settoriali" nell'ambito
dei   comparti   "Regioni  -   Autonomie   Locali"   ed  "Aziende   e
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo";
  e) la scheda contrassegnata dalla lettera D4) deve contenere solo i
dati relativi al personale  non dirigente appartenente a "particolari
categorie" con specificita' professionale;
  f) la scheda contrassegnata dalla lettera D5) deve contenere solo i
dati relativi al personale  con qualifica dirigenziale appartenente a
"specifiche tipologie professionali";
  g) la scheda  contrassegnata dalla lettera D) si  riferisce a tutto
il  rimanente  personale  interessato,   con  esclusione  quindi  del
personale indicato nelle precedenti lettere b), c), d), e) e f);
  h)  le  schede  relative  al  personale  appartenente  al  Comparto
"Universita'" devono contenere dati  separati, rispettivamente per il
personale docente e ricercatore, con  qualifica dirigenziale e per il
restante personale.
  Le schede  dovranno essere  inviate anche  in assenza  di personale
sindacalizzato, nel qual caso deve essere comunque annotato il numero
dei dipendenti e, per quanto attiene alle schede D1), D2), D3), D4) e
D5), il numero del rispettivo personale interessato.
  A  tutela del  diritto alla  segretezza ed  alla riservatezza,  per
quanto  riguarda   le  "deleghe"  per  la   ritenuta  del  contributo
sindacale, si raccomanda di  inviare esclusivamente dati numerici, in
modo che gli stessi non possano rappresentare elementi identificativi
del personale  delegante, ai sensi  della legge 31 dicembre  1996, n.
675.
 2. Trasmissione delle schede compilate.
  Le amministrazioni  pubbliche in indirizzo devono  far pervenire al
Dipartimento della funzione pubblica  i dati richiesti, utilizzando i
modelli di schede allegate.
  Si raccomanda,  inoltre, la puntuale e  scrupolosa osservanza delle
seguenti disposizioni indicate nel comma 7 dell'art. 47-bis citato:
  a) in ogni scheda deve essere indicato "il funzionario responsabile
della rilevazione e della trasmissione dei dati";
  b) ogni  scheda dovra'  essere "controfirmata da  un rappresentante
dell'organizzazione   sindacale   interessata,  con   modalita'   che
garantiscano la riservatezza dell'informazione".
  Nel caso di contestazioni  da parte delle organizzazioni sindacali,
se l'amministrazione non ritiene di dover apportare modifiche al dato
comunicato,  le schede  dovranno ugualmente  essere inviate  a questo
Dipartimento e  dovra' essere allegata  una nota contenente  i motivi
della  contestazione.  Se  nell'amministrazione non  e'  presente  un
rappresentante dell'organizzazione sindacale  che possa controfirmare
la  scheda, il  funzionario  responsabile  della compilazione  dovra'
redigere e  sottoscrivere una dichiarazione dalla  quale risulti tale
circostanza.
  Contestualmente all'invio a questo Dipartimento, le amministrazioni
trasmetteranno i  dati alle organizzazioni sindacali  interessate; la
data  e gli  estremi  della trasmissione  dovranno  risultare da  una
annotazione in calce alle schede.
  I  Ministeri, le  amministrazioni,  le associazioni,  le unioni,  i
presidenti  delle  giunte  regionali  e delle  province  autonome,  i
commissari di Governo ed i  prefetti della Repubblica sono pregati di
portare  la  presente  a  conoscenza degli  enti  e  degli  organismi
vigilati o associati con l'urgenza che il caso richiede.
                                                   Il Ministro
                                           per la funzione pubblica
                                                   Bassanini