A tutti i Ministeri - Gabinetto - Direzione generale affari generali e personale Al Consiglio di Stato - Segretariato generale Alla Corte dei conti - Segretariato generale All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale Ai commissari di Governo nelle regioni a statuto ordinario Al commissario dello Stato nella regione siciliana Al rappresentante del Governo nella regione sarda Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Al presidente della commissione di coordinamento nella regione Valle d'Aosta Al commissario del Governo nella provincia di Trento Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano Ai prefetti della Repubblica (per il tramite del Ministero dell'interno) Alle aziende ed alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (per il tramite dei Ministeri interessati) Ai presidenti degli enti pubblici non economici (per il tramite dei Ministeri vigilanti) Ai presidenti degli enti di ricerca e sperimentazione (per il tramite dei Ministeri vigilanti) Ai rettori delle universita' e delle istituzioni universitarie (per il tramite del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica) Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome (per il tramite dei rappresentanti e dei commissari di Governo) Alle province (per il tramite dei prefetti) Ai comuni (per il tramite dei prefetti) Alle comunita' montane (per il tramite dei prefetti) Alle unita' sanitarie locali (per il tramite delle regioni) Agli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico (per il tramite delle regioni) Agli istituti zooprofilattici sperimentali (per il tramite delle regioni) Alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (per il tramite dell'Unioncamere) Agli istituti autonomi case popolari (per il tramite dell'Aniacap) All'A.N.C.I. All'U.P.I. All'U.N.C.E.M. All'Unioncamere All'ANIACAP Alla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano Alle aziende ed agli enti di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993 (A.S.I. - Unioncamere - E.N.E.A. - R.A.I. - I.C.E. - C.O.N.I. - Ente Eur - Enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche) Alla agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale - Ufficio del coordinamento amministrativo - Dipartimento degli affari generali e del personale - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e, per conoscenza: Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale - Palazzo del Quirinale L'art. 47-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, inserito dall'art. 7 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396 (Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 novembre 1997) ha introdotto nuovi criteri per l'accertamento del requisito della rappresentativita' sindacale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali operanti nel settore pubblico. La raccolta delle informazioni viene curata dal Dipartimento della funzione pubblica su richiesta dell'ARAN e nel quadro di una apposita convenzione in corso di stipulazione, ai sensi del comma 7 dell'articolo 47-bis citato. Per poter procedere alla misurazione della rappresentativita' delle organizzazioni sindacali, le amministrazioni e gli enti in indirizzo sono tenuti a trasmettere, entro il 31 marzo 1998, i dati, riferiti al 31 dicembre 1997, relativi alle deleghe conferite dai dipendenti per le ritenute del contributo sindacale. Si invitano le amministrazioni ad inviare i predetti dati con ogni urgenza. 1. Indicazioni per la compilazione delle schede da parte delle amministrazioni pubbliche. Per poter effettuare valutazioni comparative e statistiche sulla rappresentativita' riferite al triennio 1994-1996, e' necessario disporre di dati omogenei per tale periodo. Si inviano, pertanto, gli stessi modelli di schede degli anni in riferimento. I dati rilevati verranno analizzati in base ai criteri del decreto legislativo n. 396 del 1997. Le schede dovranno essere compilate secondo le seguenti istruzioni: a) ogni scheda deve contenere i dati relativi ad una sola organizzazione sindacale; b) la scheda contrassegnata dalla lettera D1) deve contenere solo i dati relativi al personale appartenente alla dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale (con esclusione del personale appartenente a specifiche tipologie professionali); c) la scheda contrassegnata dalla lettera D2) deve contenere solo i dati relativi al personale con qualifica dirigenziale ( con esclusione del personale appartenente a specifiche tipologie professionali); d) la scheda contrassegnata dalla lettera D3) deve contenere solo i dati relativi al personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche che costituiscono specifiche "articolazioni settoriali" nell'ambito dei comparti "Regioni - Autonomie Locali" ed "Aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo"; e) la scheda contrassegnata dalla lettera D4) deve contenere solo i dati relativi al personale non dirigente appartenente a "particolari categorie" con specificita' professionale; f) la scheda contrassegnata dalla lettera D5) deve contenere solo i dati relativi al personale con qualifica dirigenziale appartenente a "specifiche tipologie professionali"; g) la scheda contrassegnata dalla lettera D) si riferisce a tutto il rimanente personale interessato, con esclusione quindi del personale indicato nelle precedenti lettere b), c), d), e) e f); h) le schede relative al personale appartenente al Comparto "Universita'" devono contenere dati separati, rispettivamente per il personale docente e ricercatore, con qualifica dirigenziale e per il restante personale. Le schede dovranno essere inviate anche in assenza di personale sindacalizzato, nel qual caso deve essere comunque annotato il numero dei dipendenti e, per quanto attiene alle schede D1), D2), D3), D4) e D5), il numero del rispettivo personale interessato. A tutela del diritto alla segretezza ed alla riservatezza, per quanto riguarda le "deleghe" per la ritenuta del contributo sindacale, si raccomanda di inviare esclusivamente dati numerici, in modo che gli stessi non possano rappresentare elementi identificativi del personale delegante, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 2. Trasmissione delle schede compilate. Le amministrazioni pubbliche in indirizzo devono far pervenire al Dipartimento della funzione pubblica i dati richiesti, utilizzando i modelli di schede allegate. Si raccomanda, inoltre, la puntuale e scrupolosa osservanza delle seguenti disposizioni indicate nel comma 7 dell'art. 47-bis citato: a) in ogni scheda deve essere indicato "il funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati"; b) ogni scheda dovra' essere "controfirmata da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalita' che garantiscano la riservatezza dell'informazione". Nel caso di contestazioni da parte delle organizzazioni sindacali, se l'amministrazione non ritiene di dover apportare modifiche al dato comunicato, le schede dovranno ugualmente essere inviate a questo Dipartimento e dovra' essere allegata una nota contenente i motivi della contestazione. Se nell'amministrazione non e' presente un rappresentante dell'organizzazione sindacale che possa controfirmare la scheda, il funzionario responsabile della compilazione dovra' redigere e sottoscrivere una dichiarazione dalla quale risulti tale circostanza. Contestualmente all'invio a questo Dipartimento, le amministrazioni trasmetteranno i dati alle organizzazioni sindacali interessate; la data e gli estremi della trasmissione dovranno risultare da una annotazione in calce alle schede. I Ministeri, le amministrazioni, le associazioni, le unioni, i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, i commissari di Governo ed i prefetti della Repubblica sono pregati di portare la presente a conoscenza degli enti e degli organismi vigilati o associati con l'urgenza che il caso richiede. Il Ministro per la funzione pubblica Bassanini