Alle imprese intressate Alle organizzazioni imprenditoriali Con decreto del 19 febbraio 1998 (pubblicato nel Supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 1998), sono stati approvati gli elenchi delle domande ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge 215/1992 e disciplinate le modalita' per la ripresentazione delle domande da parte dei soggetti esclusi o di quelli che, pur ammessi, non possono ottenere l'agevolazione, o la ottengono solo parzialmente, a causa dell'esaurimento delle disponibilita' finanziarie. Tale ripresentazione consente di concorrere, con le domande che sono state presentate entro il 31 dicembre 1997, all'assegnazione dei fondi disponibili per il 1998. Il termine per la ripresentazione, fissato al sessantesimo giorno dalla pubblicazione del citato decreto, scade il 5 maggio 1998. Le richieste devono essere pertanto trasmesse entro il predetto termine mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento. Copia della richiesta e' contestualmente inviata, per conoscenza, alla Regione ove e' ubicata l'iniziativa e, qualora sia stato richiesto anche il finanziamento agevolato, all'istituto finanziatore. Per consentire una omogenea formulazione delle richieste, si ritiene opportuno precisare quanto segue: A. Domande ammesse ma non agevolabili per esaurimento delle risorse finanziarie. Puo' essere confermata la domanda precedentemente presentata, ovvero possono essere apportate le modifiche ritenute necessarie. Per le domande riguardanti nuove iniziative imprenditoriali, acquisto di attivita' preesistenti, progetti aziendali innovativi e servizi reali, e' necessario indicare la quota di investimenti eventualmente realizzata al 31 dicembre 1997, intesa come percentuale dei pagamenti effettuati in rapporto all'investimento complessivo. 1. Conferma della domanda gia' presentata (senza modifiche). In tal caso occorre inviare una comunicazione, formulata secondo il modello di cui all'allegato 1, con la quale si rende noto di voler riconfermare la domanda cosi' come presentata precedentemente. 2. Modifiche alla domanda precedentemente presentata, che non riguardano gli investimenti o gli importi delle spese previste. In tal caso occorre inviare una richiesta, formulata secondo il modello di cui all'allegato 2, con la quale si evidenziano chiaramente gli elementi che risultano modificati rispetto alla precedente domanda. Per le domande riguardanti nuove iniziative imprenditoriali, acquisto di attivita' preesistenti, progetti aziendali innovativi e servizi reali, la predetta richiesta deve essere corredata dalla certificazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto interministeriale n. 706 del 5 dicembre 1996 (supplemento ordinario n. 87/L alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1997). Tale certificazione, com'e' noto, e' rilasciata dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza di questo, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti o a quello dei ragionieri e periti commerciali. Per maggiore completezza si riporta lo schema di certificazione all'allegato 3. 3. Modifiche riguardanti gli investimenti. Qualora le modifiche apportate alla precedente domanda riguardino l'importo della spesa prevista o le caratteristiche tecniche degli investimenti, la richiesta, formulata secondo quanto indicato al precedente punto 2 deve essere corredata anche dalla perizia giurata asseverata di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), del citato decreto n. 706/1996. Si rammenta che tale perizia deve espressamente attestare sia la validita' tecnica del progetto sia la congruita' dei costi esposti; essa deve essere sottoscritta da un ingegnere o da un perito industriale (ovvero da un agronomo, per le iniziative nel settore agricolo) iscritti nei rispettivi albi professionali ed esterni alla struttura dell'impresa richiedente. B. Domande ammesse, ma agevolabili solo parzialmente. Le domande ammesse che, a causa dell'esaurimento delle disponibilita' finanziarie, hanno diritto ad un contributo parziale, possono essere ripresentate a condizione che sia espressa formale rinuncia al predetto contributo parziale concedibile. In tal caso la richiesta e' formulata (a seconda dei casi) sulla base dei modelli indicati al precedente punto A e deve contenere la seguente frase: "Dichiara inoltre di rinunciare, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto 19 febbraio 1998, al contributo parziale concedibile a norma del medesimo decreto". C. Domande non ammesse. Le domande non ammesse ad agevolazione non sono comprese negli elenchi di cui al decreto citato in premessa. I soggetti interessati riceveranno singolarmente la comunicazione di non ammissibilita', con indicazione delle specifiche motivazioni. Tali soggetti potranno ripresentare la domanda attenendosi alle stesse modalita' della prima presentazione, come se si trattasse, in sostanza, di una domanda nuova. Dovranno pertanto attenersi alle disposizioni di cui al citato decreto interministeriale n. 706 del 5 dicembre 1996. Il termine di sessanta giorni per la ripresentazione, decorrente anche in questo caso dalla pubblicazione del citato decreto 19 febbraio 1998, e' il 5 maggio 1998. Il direttore generale della D.G.C.I.I. Sappino