Alle imprese intressate
                                  Alle organizzazioni imprenditoriali
  Con  decreto  del  19  febbraio 1998  (pubblicato  nel  Supplemento
ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 1998), sono
stati   approvati  gli   elenchi  delle   domande  ammissibili   alle
agevolazioni di cui  alla legge 215/1992 e  disciplinate le modalita'
per la ripresentazione delle domande  da parte dei soggetti esclusi o
di quelli che, pur ammessi, non possono ottenere l'agevolazione, o la
ottengono   solo  parzialmente,   a   causa  dell'esaurimento   delle
disponibilita'   finanziarie.   Tale  ripresentazione   consente   di
concorrere,  con le  domande che  sono state  presentate entro  il 31
dicembre 1997, all'assegnazione dei fondi disponibili per il 1998.
  Il termine  per la ripresentazione, fissato  al sessantesimo giorno
dalla pubblicazione  del citato decreto,  scade il 5 maggio  1998. Le
richieste devono essere pertanto  trasmesse entro il predetto termine
mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento.
  Copia della  richiesta e' contestualmente inviata,  per conoscenza,
alla  Regione  ove  e'  ubicata l'iniziativa  e,  qualora  sia  stato
richiesto    anche   il    finanziamento   agevolato,    all'istituto
finanziatore.
  Per  consentire  una  omogenea  formulazione  delle  richieste,  si
ritiene opportuno precisare quanto segue:
  A. Domande ammesse ma non agevolabili per esaurimento delle risorse
finanziarie.
  Puo'  essere  confermata  la  domanda  precedentemente  presentata,
ovvero possono essere apportate le modifiche ritenute necessarie.
  Per  le  domande   riguardanti  nuove  iniziative  imprenditoriali,
acquisto di  attivita' preesistenti, progetti aziendali  innovativi e
servizi  reali,  e'  necessario  indicare la  quota  di  investimenti
eventualmente realizzata al 31 dicembre 1997, intesa come percentuale
dei pagamenti effettuati in rapporto all'investimento complessivo.
  1. Conferma della domanda gia' presentata (senza modifiche).
  In tal caso occorre inviare una comunicazione, formulata secondo il
modello di  cui all'allegato 1, con  la quale si rende  noto di voler
riconfermare la domanda cosi' come presentata precedentemente.
  2.  Modifiche  alla  domanda precedentemente  presentata,  che  non
riguardano gli investimenti o gli importi delle spese previste.
  In tal  caso occorre  inviare una  richiesta, formulata  secondo il
modello  di  cui   all'allegato  2,  con  la   quale  si  evidenziano
chiaramente  gli  elementi  che risultano  modificati  rispetto  alla
precedente domanda.
  Per  le  domande   riguardanti  nuove  iniziative  imprenditoriali,
acquisto di  attivita' preesistenti, progetti aziendali  innovativi e
servizi  reali, la  predetta  richiesta deve  essere corredata  dalla
certificazione di  cui all'art. 5,  comma 1, lettera b),  del decreto
interministeriale n.  706 del 5 dicembre  1996 (supplemento ordinario
n.  87/L alla  Gazzetta Ufficiale  n. 95  del 24  aprile 1997).  Tale
certificazione,  com'e'  noto,  e'   rilasciata  dal  presidente  del
collegio sindacale o, in mancanza di questo, da un revisore dei conti
o da un professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti o
a  quello   dei  ragionieri   e  periti  commerciali.   Per  maggiore
completezza si riporta lo schema di certificazione all'allegato 3.
  3. Modifiche riguardanti gli investimenti.
  Qualora le  modifiche apportate alla precedente  domanda riguardino
l'importo della  spesa prevista  o le caratteristiche  tecniche degli
investimenti,  la richiesta,  formulata  secondo  quanto indicato  al
precedente punto 2 deve essere  corredata anche dalla perizia giurata
asseverata di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), del citato decreto
n. 706/1996.
  Si rammenta  che tale perizia  deve espressamente attestare  sia la
validita' tecnica del  progetto sia la congruita'  dei costi esposti;
essa  deve  essere  sottoscritta  da  un ingegnere  o  da  un  perito
industriale (ovvero  da un  agronomo, per  le iniziative  nel settore
agricolo) iscritti nei rispettivi  albi professionali ed esterni alla
struttura dell'impresa richiedente.
 B. Domande ammesse, ma agevolabili solo parzialmente.
  Le   domande   ammesse   che,  a   causa   dell'esaurimento   delle
disponibilita' finanziarie, hanno diritto  ad un contributo parziale,
possono  essere ripresentate  a condizione  che sia  espressa formale
rinuncia al predetto contributo parziale concedibile.
  In tal  caso la richiesta e'  formulata (a seconda dei  casi) sulla
base dei modelli  indicati al precedente punto A e  deve contenere la
seguente frase:
  "Dichiara inoltre di rinunciare, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del
decreto 19 febbraio 1998, al  contributo parziale concedibile a norma
del medesimo decreto".
 C. Domande non ammesse.
  Le  domande non  ammesse ad  agevolazione non  sono comprese  negli
elenchi di cui al decreto  citato in premessa. I soggetti interessati
riceveranno singolarmente la comunicazione di non ammissibilita', con
indicazione delle specifiche motivazioni.
  Tali  soggetti potranno  ripresentare la  domanda attenendosi  alle
stesse modalita' della prima presentazione,  come se si trattasse, in
sostanza,  di una  domanda  nuova. Dovranno  pertanto attenersi  alle
disposizioni di cui al citato  decreto interministeriale n. 706 del 5
dicembre 1996.
  Il termine  di sessanta  giorni per la  ripresentazione, decorrente
anche  in  questo caso  dalla  pubblicazione  del citato  decreto  19
febbraio 1998, e' il 5 maggio 1998.
                               Il direttore generale della D.G.C.I.I.
                                               Sappino