Art. 2.
  1.  Il commissario  straordinario provvede  al coordinamento  delle
amministrazioni statali nel perseguimento dei seguenti obiettivi:
  a) effettuazione  dei pagamenti connessi a  titoli esecutivi emessi
nei confronti di amministrazioni statali con riguardo alle opere e ai
lavori di cui alla citata legge n. 219 del 1981;
  b)  ultimazione   delle  procedure   per  la  consegna   agli  enti
destinatari delle opere di cui alla lettera a);
  c)   pagamento   dei  canoni   e   delle   spese  di   manutenzione
indispensabili per  la pubblica  e privata incolumita',  inerenti gli
alloggi e le relative strutture di servizio, alla cui presa in carico
da parte degli enti destinatari  non si sia ancora adempiuto malgrado
il trasferimento disposto dall'art. 22  della legge 8 agosto 1995, n.
341;
  d)  chiusura   della  contabilita'   della  passata   gestione  del
funzionario incaricato  dal CIPE,  con effettuazione  degli eventuali
pagamenti dovuti, e presentazione del relativo rendiconto;
  e) raccolta  degli elementi  e della documentazione  necessari alla
difesa delle  amministrazioni in  giudizio e  supporto all'Avvocatura
dello Stato nell'attivita' difensiva di  cui al comma 9-bis dell'art.
22  del  decreto-legge  23  giugno  1995,  n.  244,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche' definizione
transattiva  delle  controversie  gia'  decise con  sentenza  o  lodo
arbitrale esecutivo,  non passati in giudicato,  sentita l'Avvocatura
dello Stato ed in contraddittorio con il concessionario, ove sussista
la disponibilita'  del concessionario  medesimo a rinunciare  a parte
delle somme  tutte portate  dal lodo  o dalla  sentenza e  comunque a
rinunciare  a  quelle  maturate  successivamente  al  deposito  della
sentenza o all'adozione del lodo;
  f) verifica delle opere  di completamento, con individuazione delle
priorita'  e dei  tempi della  loro eventuale  realizzazione, nonche'
della  compatibilita' del  completamento  con  il quadro  finanziario
complessivo  derivante dalle  somme ancora  disponibili sui  capitoli
7420 (ex  7098) di cui  al successivo  art. 6, di  quelle disponibili
presso gli  enti attuativi e  di quelle  allo scopo stanziate.  A tal
fine si provvede in particolare a classificare, d'intesa con gli enti
interessati,  gli  interventi  da   effettuare  secondo  le  seguenti
priorita':
  1)  interventi   di  estrema  urgenza,  necessari   per  assicurare
l'utilizzazione di opere gia' ultimate, ivi compreso il ripristino di
opere vandalizzate, nonche' per evitare danni gravi ed irreparabili;
  2)  interventi necessari  per ultimare  opere in  avanzata fase  di
esecuzione;
  3) interventi per  ultimare opere iniziate per le  quali si accerti
la  perdurante stretta  necessita'  ai fini  della funzionalita'  del
programma di ricostruzione.
  2.  Il  commissario   straordinario  rivolge  alle  amministrazioni
competenti  le  indicazioni  operative necessarie  al  raggiungimento
delle finalita' di  cui al comma 1 ed e'  delegato, per assicurare un
piu'  efficace coordinamento  ed una  piu' efficiente  iniziativa, al
compimento degli atti  di cui al medesimo comma  1, anche utilizzando
le risorse di cui alla contabilita' speciale aperta presso la sezione
di Tesoreria  provinciale dello Stato  di Napoli per la  gestione dei
fondi di cui all'art. 6.
  3.  Il   commissario  straordinario  riferisce   periodicamente  al
Presidente del Consiglio dei Ministri sull'andamento delle iniziative
assunte, sui loro  effetti e sugli aspetti  critici che eventualmente
ne ostacolino la proficua attuazione.