Art. 2. 1. Il commissario straordinario provvede al coordinamento delle amministrazioni statali nel perseguimento dei seguenti obiettivi: a) effettuazione dei pagamenti connessi a titoli esecutivi emessi nei confronti di amministrazioni statali con riguardo alle opere e ai lavori di cui alla citata legge n. 219 del 1981; b) ultimazione delle procedure per la consegna agli enti destinatari delle opere di cui alla lettera a); c) pagamento dei canoni e delle spese di manutenzione indispensabili per la pubblica e privata incolumita', inerenti gli alloggi e le relative strutture di servizio, alla cui presa in carico da parte degli enti destinatari non si sia ancora adempiuto malgrado il trasferimento disposto dall'art. 22 della legge 8 agosto 1995, n. 341; d) chiusura della contabilita' della passata gestione del funzionario incaricato dal CIPE, con effettuazione degli eventuali pagamenti dovuti, e presentazione del relativo rendiconto; e) raccolta degli elementi e della documentazione necessari alla difesa delle amministrazioni in giudizio e supporto all'Avvocatura dello Stato nell'attivita' difensiva di cui al comma 9-bis dell'art. 22 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche' definizione transattiva delle controversie gia' decise con sentenza o lodo arbitrale esecutivo, non passati in giudicato, sentita l'Avvocatura dello Stato ed in contraddittorio con il concessionario, ove sussista la disponibilita' del concessionario medesimo a rinunciare a parte delle somme tutte portate dal lodo o dalla sentenza e comunque a rinunciare a quelle maturate successivamente al deposito della sentenza o all'adozione del lodo; f) verifica delle opere di completamento, con individuazione delle priorita' e dei tempi della loro eventuale realizzazione, nonche' della compatibilita' del completamento con il quadro finanziario complessivo derivante dalle somme ancora disponibili sui capitoli 7420 (ex 7098) di cui al successivo art. 6, di quelle disponibili presso gli enti attuativi e di quelle allo scopo stanziate. A tal fine si provvede in particolare a classificare, d'intesa con gli enti interessati, gli interventi da effettuare secondo le seguenti priorita': 1) interventi di estrema urgenza, necessari per assicurare l'utilizzazione di opere gia' ultimate, ivi compreso il ripristino di opere vandalizzate, nonche' per evitare danni gravi ed irreparabili; 2) interventi necessari per ultimare opere in avanzata fase di esecuzione; 3) interventi per ultimare opere iniziate per le quali si accerti la perdurante stretta necessita' ai fini della funzionalita' del programma di ricostruzione. 2. Il commissario straordinario rivolge alle amministrazioni competenti le indicazioni operative necessarie al raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1 ed e' delegato, per assicurare un piu' efficace coordinamento ed una piu' efficiente iniziativa, al compimento degli atti di cui al medesimo comma 1, anche utilizzando le risorse di cui alla contabilita' speciale aperta presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Napoli per la gestione dei fondi di cui all'art. 6. 3. Il commissario straordinario riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'andamento delle iniziative assunte, sui loro effetti e sugli aspetti critici che eventualmente ne ostacolino la proficua attuazione.