Art. 3. 1. Il commissario straordinario si avvale delle strutture e del personale, gia' in servizio al 1 aprile 1996, del funzionario incaricato dal CIPE, nonche' di cinque ingegneri o architetti che puo' richiedere a amministrazioni pubbliche statali, regionali e comunali. Allo stesso personale, come a quello ex CIPE, per il periodo di utilizzazione viene corrisposta indennita' forfettaria pari al compenso straordinario di ottanta ore mensili.