Art. 3.
  1. Il  commissario straordinario  si avvale  delle strutture  e del
personale,  gia'  in  servizio  al 1  aprile  1996,  del  funzionario
incaricato dal  CIPE, nonche'  di cinque  ingegneri o  architetti che
puo'  richiedere a  amministrazioni  pubbliche  statali, regionali  e
comunali.  Allo stesso  personale,  come  a quello  ex  CIPE, per  il
periodo  di utilizzazione  viene  corrisposta indennita'  forfettaria
pari al compenso straordinario di ottanta ore mensili.