(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
               ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER LA SICUREZZA
              DELLA NAVIGAZIONE AEREA EUROCONTROL 1997
     Condizioni di applicazione del sistema dei canoni di rotta
                               Art. 1.
  1.  Viene percepito  un canone  per ciascun  volo effettuato  da un
aeromobile secondo le regole del volo strumentale, in conformita' con
le  procedure  formulate  in  applicazione  degli  standard  e  delle
pratiche   raccomandate  dall'Organizzazione   dell'aviazione  civile
internazionale, nello  spazio aereo delle regioni  di informazione di
volo di competenza degli Stati contraenti, come elencate nell'annesso
1.  Inoltre,  nelle  regioni  di  informazione  di  volo  di  propria
competenza, uno Stato contraente puo' decidere che venga percepito un
canone per ciascun volo effettuato secondo le regole del volo a vista
(volo VFR). I  voli effettuati in parte secondo le  regole del volo a
vista ed in parte secondo le  regole del volo strumentale (voli misti
VFR/IFR) nelle  regioni di informazione  di volo di competenza  di un
determinato  Stato contraente  sono soggetti,  per l'intera  distanza
percorsa  all'interno delle  menzionate  regioni  di informazione  di
volo, al canone percepito in detto Stato per i voli IFR.
  2. Il canone costituisce la remunerazione dei costi sostenuti dagli
Stati contraenti  in relazione  alle installazioni  ed ai  servizi di
navigazione aerea in  rotta, all'esercizio del sistema  dei canoni di
rotta, oltre che  dei costi sostenuti da Eurocontrol  per la gestione
del sistema.
  3.  I  canoni   generati  nello  spazio  aereo   delle  regioni  di
informazione di  volo di competenza  di uno Stato  contraente possono
essere soggetti all'imposta sul valore aggiunto. Eurocontrol puo', in
tal caso,  percepire l'imposta menzionata, alle  condizioni e secondo
le modalita' convenute con lo Stato in questione.
  4.  La   persona  cui   il  canone   e'  imputato   e'  l'operatore
dell'aeromobile al  momento in cui il  volo ha avuto luogo.  Nel caso
l'identita' dell'operatore non fosse  conosciuta, e' considerato come
tale il  proprietario dell'aeromobile, fintanto che  questi non abbia
dimostrato chi sia l'operatore.
                               Art. 2.
  Per  ogni  volo che  accede  allo  spazio  aereo delle  regioni  di
informazione di  volo di competenza  di piu' Stati  contraenti, viene
percepito un  unico canone (R),  pari alla somma dei  canoni generati
dal volo stesso  nello spazio aereo delle regioni  di informazione di
volo di competenza di ciascuno Stato contraente:
                        R = (sommatoria) ri
                                  n
  Il  canone individuale  (ri) per  i voli  all'interno dello  spazio
aereo  di  competenza  di  uno   Stato  contraente  e'  calcolato  in
conformita' alle disposizioni dell'art. 3.
                               Art. 3.
  Il canone per un volo che ha luogo nello spazio aereo delle regioni
di  informazione  di  volo  di competenza  di  un  determinato  Stato
contraente (i) e' calcolato secondo la formula:
                            ri = ti x Ni
  nella quale (ri) e' il canone,  (ti) e' il coefficiente unitario di
tariffazione e (Ni) e' il numero di unita' di servizio corrispondente
a tale volo.  I coefficienti unitari di tariffazione  possono, se del
caso, essere fissati separatamente per i voli VFR ed IFR.
                               Art. 4.
  Per un dato volo, il numero di unita' di servizio designato da (Ni)
e  citato nel  precedente articolo,  viene ottenuto  per mezzo  della
formula seguente:
                             Ni = di x p
  laddove  (di) e'  il coefficiente  di distanza  corrispondente allo
spazio  aereo delle  regioni di  informazione di  volo di  competenza
dello  Stato  contraente  (i)  e  (p)  e'  il  coefficiente  di  peso
dell'aeromobile interessato.
                               Art. 5.
  1. Il coefficiente di distanza (di) e' ottenuto dividendo per cento
il  numero  che  rappresenta  la  distanza  ortodromica  espressa  in
kilometri tra:
  l'aerodromo  di partenza  situato  all'interno  dello spazio  aereo
delle  regioni di  informazione  di volo  di  competenza dello  Stato
contraente (i) ovvero il punto di ingresso entro detto spazio
    e
  l'aerodromo di prima destinazione  situato all'interno dello spazio
aereo menzionato, ovvero il punto di uscita da detto spazio.
  I punti di ingresso e di uscita sono costituiti dai punti in cui le
rotte aeree  attraversano i limiti  laterali del detto  spazio aereo,
come  esposto nelle  pubblicazioni aeronautiche  nazionali. La  rotta
considerata  sara'  quella  piu'   frequentemente  percorsa  tra  due
aerodromi o,  in caso non  la si  potesse determinare, la  rotta piu'
corta.
  Le  rotte piu'  frequentemente percorse  sono soggette  a revisione
annuale al fine di tener  conto delle modificazioni intervenute nella
struttura delle rotte o nelle condizioni del traffico.
  2.  La distanza  da prendere  in considerazione  verra' determinata
sottraendo  forfetariamente venti  kilometri per  ogni decollo  e per
ogni atterraggio effettuato sul territorio di uno Stato contraente.
                               Art. 6.
  1.  Il  coefficiente di  peso  e'  pari  alla radice  quadrata  del
quoziente  che si  ottiene dividendo  per cinquanta  il numero  delle
tonnellate  metriche   del  peso   massimo  certificato   al  decollo
dell'aeromobile, quale  appare sul certificato di  navigabilita', sul
manuale di volo  o su qualche altro  documento ufficiale equivalente,
come segue:
                       _______________________
                   |  /peso massimo al decollo
              p =  | / _______________________
                   |/            50
  Quando il  peso massimo certificato al  decollo dell'aeromobile non
e' noto agli organismi responsabili  della riscossione del canone, il
coefficiente   di  peso   viene   stabilito  sulla   base  del   peso
dell'aeromobile  piu' pesante  e dello  stesso tipo  di cui  sia nota
l'esistenza.
  2.  Quando, tuttavia,  un  operatore ha  dichiarato agli  organismi
responsabili  della  riscossione  dei  canoni  di  disporre  di  piu'
aeromobili corrispondenti  a diverse  versioni dello stesso  tipo, il
coefficiente di peso  per ciascun aeromobile di  tale tipo utilizzato
dall'operatore in questione viene  determinato sulla base della media
dei pesi massimi  al decollo di tutti i suoi  aeromobili dello stesso
tipo. Il  calcolo di tale  coefficiente per tipo di  aeromobile viene
effettuato almeno una volta all'anno.
  3. Per il  calcolo del canone, il coefficiente di  peso e' espresso
da un numero a due decimali.
                               Art. 7.
  1.  Il  coefficiente  unitario di  tariffazione  viene  ricalcolato
mensilmente applicando il  tasso di cambio medio mensile  tra l'ECU e
la moneta  nazionale per il  mese precedente  a quello nel  corso del
quale ha avuto luogo il volo.
  2. Il  tasso di  cambio applicato  e' la  media mensile  del "tasso
incrociato alla chiusura", calcolato da  Reuters sulla base del tasso
BID giornaliero.
                               Art. 8.
  1. Indipendentemente  dalle disposizioni  previste dall'art.  5, il
canone dovuto  per i  voli il  cui aerodromo di  partenza o  di prima
destinazione e'  situato in una  delle zone enumerate  nell'annesso 2
(voli  transatlantici)  e'  calcolato con  riferimento  alle  tariffe
fissate in funzione delle distanze medie ponderate e dei coefficienti
unitari di tariffazione in vigore.
  2.  Le distanze  medie ponderate  sono calcolate  sulla base  delle
statistiche di traffico compilate da  Eurocontrol, a partire dai dati
forniti dai competenti organismi di controllo del traffico aereo.
  I  punti di  ingresso  e  di uscita  dei  voli transatlantici  sono
costituiti dai punti  di attraversamento dei limiti  delle regioni di
informazione di volo degli Stati contraenti.
  3. Le  tariffe pubblicate  si applicano a  tutti gli  aeromobili di
peso massimo certificato al decollo di cinquanta tonnellate metriche.
Il canone  e' calcolato moltiplicando  la tariffa appropriata  per il
coefficiente di peso definito all'art. 6.1.
  4.  Le   tariffe  vengono  determinate  per   periodi  specifici  e
pubblicate in conformita' alle disposizioni dell'art. 11.
  5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2  e 4 non si applicano ai voli
di cui al precedente paragrafo 1, quando l'aerodromo di partenza o di
prima destinazione non e' incluso nell'annesso 2.
                               Art. 9.
  1. Sono esentati dal pagamento del canone i seguenti voli:
  a) voli misti  VFR/IFR, solamente nello spazio  aereo delle regioni
di  informazione di  volo di  competenza  dello Stato  o degli  Stati
contraenti, dove  sono effettuati esclusivamente  in VFR e  non viene
percepito un canone per i voli VFR;
  b) voli che terminano  nell'aerodromo di partenza dell'aeromobile e
nel  corso dei  quali  non  ha avuto  luogo  alcun atterraggio  (voli
circolari);
  c) voli effettuati  da aeromobili, il cui  peso massimo autorizzato
al decollo e' inferiore a due tonnellate metriche;
  d) voli effettuati  esclusivamente per il trasporto  di sovrani, di
capi  di  Stato  e  di  governo,  nonche'  di  ministri  in  missione
ufficiale;
  e) i  voli di ricerca  e soccorso  autorizzati da un  organismo SAR
competente.
  2. Inoltre,  per cio'  che concerne le  regioni di  informazione di
volo di  propria competenza,  uno Stato  contraente puo'  decidere di
esentare dal pagamento del canone:
  a) i voli militari di qualsiasi Stato;
  b) i voli di addestramento  effettuati esclusivamente allo scopo di
ottenere un brevetto di pilota  o una qualificazione per il personale
navigante, quando ne  e' fatta menzione specifica nel  piano di volo.
Tali voli non devono avere alcuna funzione commerciale e devono venir
effettuati entro lo spazio aereo  dello Stato interessato; non devono
comportare   trasporto   di    passeggeri,   ne'   posizionamento   o
trasferimento di aeromobili;
  c)  i  voli effettuati  esclusivamente  al  fine di  controllare  o
collaudare le apparecchiature utilizzate  o da utilizzarsi come aiuti
al suolo per la navigazione aerea.
                              Art. 10.
  Il  canone  e'  pagabile  alla sede  centrale  di  Eurocontrol,  in
conformita' con le condizioni di pagamento esposte nell'annesso 3. La
divisa di contabilizzazione utilizzata e' l'ECU.
                              Art. 11.
  Le condizioni  di applicazione del  Sistema dei canoni di  rotta, i
coefficienti  unitari  e  le  tariffe  sono  pubblicati  dagli  Stati
contraenti.