Annesso 2 CONDIZIONI DI PAGAMENTO Clausola 1. 1. Gli importi fatturati sono pagabili alla sede centrale di Eurocontrol a Bruxelles. 2. Eurocontrol considera tuttavia come liberatori i pagamenti effettuati sui conti aperti a suo nome presso istituti bancari designati dagli organismi competenti del sistema dei canoni di rotta negli Stati contraenti o in altri Stati. 3. L'importo del canone e' dovuto alla data in cui il volo ha avuto luogo. Il pagamento deve essere effettuato entro i 30 giorni successivi alla data di fatturazione. La data limite entro cui Eurocontrol deve ricevere il pagamento e' indicata nella fattura. Clausola 2. 1. Ad eccezione del caso previsto al paragrafo 2 della presente clausola, l'importo del canone deve essere saldato in ECU. 2. Nel caso in cui il pagamento venga effettuato presso un istituto bancario designato, situato in uno Stato contraente, gli utenti residenti in tale Stato possono saldare l'importo dei canoni nella moneta nazionale convertibile dello Stato stesso. 3. Se l'utente si avvale della facolta' prevista al paragrafo precedente, la conversione in moneta nazionale dell'importo in ECU si effettua al tasso di cambio giornaliero quotato nel giorno e nel luogo di pagamento per le transazioni commerciali. Clausola 3. Il pagamento si considerera' ricevuto da parte di Eurocontrol alla data di valuta in cui l'importo dovuto e' accreditato su un conto bancario indicato da Eurocontrol. La data di valuta e' quella alla quale Eurocontrol puo' utilizzare i fondi. Clausola 4. 1. I pagamenti devono essere accompagnati dall'indicazione dei riferimenti, delle date e degli importi in ECU delle fatture saldate e delle note di credito in deduzione. La necessita' di indicare in ECU l'importo delle fatture, vale anche per gli utenti che si avvalgono della possibilita' di pagare in moneta nazionale. 2. Quando un pagamento non e' accompagnato dalle indicazioni previste al paragrafo precedente al fine di poterlo attribuire ad una o piu' fatture specifiche, Eurocontrol puo' destinare il pagamento: in primo luogo agli interessi, e successivamente; alle fatture piu' vecchie non pagate. Clausola 5. 1. Tutti i reclami relativi alle fatture devono essere indirizzati ad Eurocontrol per iscritto. La data limite entro la quale i reclami devono pervenire ad Eurocontrol, fissata in 60 giorni a partire dalla data della fattura e' indicata sulla fattura (1). 2. La data di deposito dei reclami e' la data in cui Eurocontrol li riceve. 3. I reclami, il cui oggetto deve essere chiaramente precisato, devono essere accompagnati da una esposizione dei motivi e dai documenti appropriati per sostenerli. 4. L'avanzare un reclamo non autorizza l'utente a portare in deduzione dalla fattura in questione l'ammontare contestato, a meno che non ne venga autorizzato da Eurocontrol. 5. Se Eurocontrol ed un utente sono mutuamente debitori e creditori, nessun pagamento compensativo puo' essere effettuato senza il preventivo accordo di Eurocontrol. Clausola 6. 1. Tutti i canoni che non sono stati saldati entro la data limite prevista, vengono maggiorati di un interesse ad un tasso deciso dagli organismi competenti e pubblicato dagli Stati contraenti, conformemente alle disposizioni dell'art. 10 delle condizioni di applicazione. Tale interesse, detto interesse di ritardato pagamento, e' un interesse semplice, calcolato giorno per giorno sull'ammontare dovuto non pagato. 2. Tale interesse e' calcolato e fatturato in ECU. Clausola 7. Laddove un debitore non ha saldato la somma dovuta, possono essere intraprese misure per un recupero forzato. ______ (1) Questo emendamento sara' effettivo a partire dal 1 aprile 1998.