(all. 6 - art. 1)
                                                            Annesso 2
                       CONDIZIONI DI PAGAMENTO
                             Clausola 1.
  1.  Gli  importi fatturati  sono  pagabili  alla sede  centrale  di
Eurocontrol a Bruxelles.
  2.  Eurocontrol  considera  tuttavia come  liberatori  i  pagamenti
effettuati  sui  conti aperti  a  suo  nome presso  istituti  bancari
designati dagli organismi competenti del  sistema dei canoni di rotta
negli Stati contraenti o in altri Stati.
  3. L'importo del canone e' dovuto alla data in cui il volo ha avuto
luogo.  Il  pagamento  deve  essere  effettuato  entro  i  30  giorni
successivi  alla  data di  fatturazione.  La  data limite  entro  cui
Eurocontrol deve ricevere il pagamento e' indicata nella fattura.
                             Clausola 2.
  1. Ad  eccezione del  caso previsto al  paragrafo 2  della presente
clausola, l'importo del canone deve essere saldato in ECU.
  2. Nel caso in cui il pagamento venga effettuato presso un istituto
bancario  designato,  situato in  uno  Stato  contraente, gli  utenti
residenti in  tale Stato possono  saldare l'importo dei  canoni nella
moneta nazionale convertibile dello Stato stesso.
  3.  Se l'utente  si  avvale della  facolta'  prevista al  paragrafo
precedente, la conversione in moneta nazionale dell'importo in ECU si
effettua  al tasso  di cambio  giornaliero quotato  nel giorno  e nel
luogo di pagamento per le transazioni commerciali.
                             Clausola 3.
  Il pagamento si considerera' ricevuto  da parte di Eurocontrol alla
data di  valuta in cui  l'importo dovuto  e' accreditato su  un conto
bancario indicato  da Eurocontrol. La  data di valuta e'  quella alla
quale Eurocontrol puo' utilizzare i fondi.
                             Clausola 4.
  1.  I pagamenti  devono  essere  accompagnati dall'indicazione  dei
riferimenti, delle date e degli  importi in ECU delle fatture saldate
e delle  note di credito in  deduzione. La necessita' di  indicare in
ECU  l'importo  delle fatture,  vale  anche  per  gli utenti  che  si
avvalgono della possibilita' di pagare in moneta nazionale.
  2.  Quando  un  pagamento  non e'  accompagnato  dalle  indicazioni
previste al paragrafo precedente al fine di poterlo attribuire ad una
o piu' fatture specifiche, Eurocontrol puo' destinare il pagamento:
    in primo luogo agli interessi, e successivamente;
    alle fatture piu' vecchie non pagate.
                             Clausola 5.
  1. Tutti i reclami relativi  alle fatture devono essere indirizzati
ad Eurocontrol per iscritto. La data  limite entro la quale i reclami
devono pervenire ad Eurocontrol, fissata in 60 giorni a partire dalla
data della fattura e' indicata sulla fattura (1).
  2. La data di deposito dei reclami e' la data in cui Eurocontrol li
riceve.
  3. I  reclami, il  cui oggetto  deve essere  chiaramente precisato,
devono  essere  accompagnati da  una  esposizione  dei motivi  e  dai
documenti appropriati per sostenerli.
  4.  L'avanzare  un reclamo  non  autorizza  l'utente a  portare  in
deduzione dalla  fattura in questione l'ammontare  contestato, a meno
che non ne venga autorizzato da Eurocontrol.
  5.  Se  Eurocontrol  ed  un   utente  sono  mutuamente  debitori  e
creditori, nessun pagamento compensativo puo' essere effettuato senza
il preventivo accordo di Eurocontrol.
                             Clausola 6.
  1. Tutti i  canoni che non sono stati saldati  entro la data limite
prevista, vengono maggiorati di un interesse ad un tasso deciso dagli
organismi   competenti   e   pubblicato   dagli   Stati   contraenti,
conformemente  alle disposizioni  dell'art.  10  delle condizioni  di
applicazione. Tale interesse, detto interesse di ritardato pagamento,
e' un interesse semplice,  calcolato giorno per giorno sull'ammontare
dovuto non pagato.
   2. Tale interesse e' calcolato e fatturato in ECU.
                             Clausola 7.
  Laddove un debitore non ha  saldato la somma dovuta, possono essere
intraprese misure per un recupero forzato.
          ______
            (1)  Questo  emendamento  sara' effettivo a partire dal 1
          aprile 1998.