Art. 3.
  1. I prelevamenti  dai conti correnti infruttiferi  di cui all'art.
1, comma 1,  possono effettuarsi solo a favore  del "conto ordinario"
e/o  del  "conto  contributi  sanitari"  - che  dal  1  gennaio  1999
assumera' la denominazione "conto sanita'" - intestati alle regioni e
province autonome e/o del "conto erario" di cui all'art. 1, comma 3.
  2.  Le somme  affluite sul  conto corrente  infruttifero denominato
"IRAP -  Amministrazioni pubbliche"  e "Addizionale  regionale IRPEF"
sono  rispettivamente  prelevate  e   versate  d'ufficio  nel  "conto
contributi sanitari" delle regioni e province autonome.
  3.  Le somme  affluite sul  conto corrente  infruttifero denominato
"IRAP - Altri soggetti" sono, per le quote determinate ai sensi degli
articoli 26, 41 e 42 del  citato decreto legislativo n. 446/1997, per
gli anni 1998 e 1999, prelevate  e versate sul "conto erario", per le
quote determinate a titolo di  compartecipazione enti locali ai sensi
dell'art.  27  del  citato   decreto  legislativo  per  l'anno  1998,
prelevate e versate  sul "conto ordinario", per le  quote relative al
finanziamento   della   sanita'    delle   regioni   Valle   d'Aosta,
Friuli-Venezia Giulia e  delle province autonome di  Trento e Bolzano
prelevate  e  versate  sul  "conto  contributi  sanitari"  fino  alla
concorrenza dell'importo  considerato ai  fini del riparto  del Fondo
sanitario  nazionale,  tenendo  conto   delle  somme  a  titolo  IRAP
"Amministrazioni pubbliche" versate sul medesimo conto ovvero, per le
restanti regioni,  prelevate e versate  sul predetto conto  fino alla
concorrenza  di  un  importo  pari   al  90%  del  gettito  dell'IRAP
complessivamente affluito,  al netto delle  quote di cui  all'art. 26
del citato  decreto legislativo  n. 446/1997 e  per la  parte residua
prelevate e versate sul "conto ordinario".
  4.  Con  successivo  decreto interministeriale  saranno  stabilite,
sentita  la conferenza  Statoregioni,  le  modalita' di  riversamento
dell'IRAP  e  dell'addizionale  regionale   all'IRPEF  per  gli  anni
successivi al 1999.
  5.  Per le  regioni  Valle  d'Aosta e  Friuli-Venezia  Giulia e  le
province autonome  di Trento  e Bolzano resta  fermo il  disposto del
comma 6 dell'art. 27 e del  comma 7 dell'art. 42 del predetto decreto
legislativo n. 446/1997.