Art. 3. 1. I prelevamenti dai conti correnti infruttiferi di cui all'art. 1, comma 1, possono effettuarsi solo a favore del "conto ordinario" e/o del "conto contributi sanitari" - che dal 1 gennaio 1999 assumera' la denominazione "conto sanita'" - intestati alle regioni e province autonome e/o del "conto erario" di cui all'art. 1, comma 3. 2. Le somme affluite sul conto corrente infruttifero denominato "IRAP - Amministrazioni pubbliche" e "Addizionale regionale IRPEF" sono rispettivamente prelevate e versate d'ufficio nel "conto contributi sanitari" delle regioni e province autonome. 3. Le somme affluite sul conto corrente infruttifero denominato "IRAP - Altri soggetti" sono, per le quote determinate ai sensi degli articoli 26, 41 e 42 del citato decreto legislativo n. 446/1997, per gli anni 1998 e 1999, prelevate e versate sul "conto erario", per le quote determinate a titolo di compartecipazione enti locali ai sensi dell'art. 27 del citato decreto legislativo per l'anno 1998, prelevate e versate sul "conto ordinario", per le quote relative al finanziamento della sanita' delle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano prelevate e versate sul "conto contributi sanitari" fino alla concorrenza dell'importo considerato ai fini del riparto del Fondo sanitario nazionale, tenendo conto delle somme a titolo IRAP "Amministrazioni pubbliche" versate sul medesimo conto ovvero, per le restanti regioni, prelevate e versate sul predetto conto fino alla concorrenza di un importo pari al 90% del gettito dell'IRAP complessivamente affluito, al netto delle quote di cui all'art. 26 del citato decreto legislativo n. 446/1997 e per la parte residua prelevate e versate sul "conto ordinario". 4. Con successivo decreto interministeriale saranno stabilite, sentita la conferenza Statoregioni, le modalita' di riversamento dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF per gli anni successivi al 1999. 5. Per le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e le province autonome di Trento e Bolzano resta fermo il disposto del comma 6 dell'art. 27 e del comma 7 dell'art. 42 del predetto decreto legislativo n. 446/1997.