Art. 2.
                             Definizioni
  Ai sensi del presente decreto si intende per:
    a) lavoratore in situ:
  il  personale   dirigente,  i  quadri,  gli   impiegati  tecnici  e
amministrativi e gli operai che operano nello stabilimento;
  il personale  preposto all'esercizio degli impianti  o depositi e/o
agli interventi di emergenza;
  il  personale  interno,  alle   dipendenze  di  terzi  o  autonomo,
preposto, anche  occasionalmente, alla manutenzione degli  impianti o
depositi,  ai servizi  generali o  che accede  allo stabilimento  per
qualsiasi altro motivo di lavoro;
  il  personale  interno,  alle  dipendenze  di  terzi  o  lavoratore
autonomo, preposto  ad operazioni  comunque connesse  con l'esercizio
degli impianti o depositi;
  b)  istruttore:  personale  interno,  alle dipendenze  di  terzi  o
lavoratore autonomo, qualificato  all'addestramento dei lavoratori in
situ, selezionato dal fabbricante;
  c) visitatore  occasionale: persona diversa  da quelle di  cui alle
lettere a) e b), che accede allo stabilimento a qualunque titolo.