Art. 2. Definizioni Ai sensi del presente decreto si intende per: a) lavoratore in situ: il personale dirigente, i quadri, gli impiegati tecnici e amministrativi e gli operai che operano nello stabilimento; il personale preposto all'esercizio degli impianti o depositi e/o agli interventi di emergenza; il personale interno, alle dipendenze di terzi o autonomo, preposto, anche occasionalmente, alla manutenzione degli impianti o depositi, ai servizi generali o che accede allo stabilimento per qualsiasi altro motivo di lavoro; il personale interno, alle dipendenze di terzi o lavoratore autonomo, preposto ad operazioni comunque connesse con l'esercizio degli impianti o depositi; b) istruttore: personale interno, alle dipendenze di terzi o lavoratore autonomo, qualificato all'addestramento dei lavoratori in situ, selezionato dal fabbricante; c) visitatore occasionale: persona diversa da quelle di cui alle lettere a) e b), che accede allo stabilimento a qualunque titolo.