Art. 3. Informazione 1. Il fabbricante deve informare ciascun lavoratore sui rischi di incidente rilevante e sulle misure atte a prevenirli o limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente. Per le attivita' soggette agli articoli 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, l'informazione deve basarsi sulle risultanze delle analisi e valutazioni di sicurezza effettuate dal fabbricante ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, con particolare riguardo a quanto indicato nell'art. 8, comma 1, del detto decreto. Per le altre attivita', l'informazione deve basarsi sulle valutazioni effettuate dal fabbricante e sulle misure adottate, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175. 2. Il fabbricante deve assicurarsi che l'informazione di cui al comma 1 sia fornita in modo comprensibile ed esaustivo a ciascun lavoratore, anche con riguardo ad eventuali specifiche esigenze, ricorrendo alle forme di comunicazione piu' adeguate. In particolare, il fabbricante deve distribuire ai lavoratori almeno: a) la scheda di cui all'allegato 1 della legge 19 maggo 1997, n. 137, per le attivita' soggette agli articoli 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175; b) le schede di sicurezza delle sostanze e dei preparati pericolosi interessati, di cui alla legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive integrazioni e modifiche; c) un estratto dei risultati delle analisi e valutazioni di sicurezza di cui al comma 1; d) un estratto del piano di emergenza interno, differenziato secondo la funzione, la posizione e i compiti specifici affidati al singolo lavoratore nel corso di un'eventuale emergenza, integrato con gli aspetti di coordinamento con gli eventuali interventi richiesti al lavoratore a seguito dell'attivazione del piano di emergenza esterna. 3. Il fabbricante e tenuto ad organizzare almeno ogni tre mesi, per le attivita' soggette agli articoli 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e ogni sei mesi per le altre attivita', ed ogni volta che intervengano modifiche significative all'attivita' incontri con i lavoratori al fine di: a) illustrare in modo adeguato a ciascun lavoratore le informazioni di cui al comma 1 e la documentazione di cui al comma 2; b) verificare che ciascun lavoratore abbia compreso adeguatamente ed esaustivamente il significato e l'importanza delle informazioni fornite e della documentazione distribuita; c) identificare l'eventuale esigenza di ulteriori forme di comunicazione; d) rispondere ad eventuali quesiti e acquisire, per successiva valutazione, i consigli e le informazioni fornite dagli stessi lavoratori o dai loro rappresentanti per la sicurezza. Il fabbricante deve produrre e conservare evidenza documentale degli incontri di cui al presente comma, ivi compreso il riscontro degli esiti. 4. Il fabbricante deve aggiornare l'informazione e, se' necessario, la documentazione, ogni volta che subentrino nuove conoscenze tecniche in materia o intervengano modifiche significative, dietro richiesta motivata da parte dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e, per le attivita' soggette agli articoli 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, anche sulla base delle conclusioni dell'istruttoria di cui all'art. 1, comma 6, della legge 19 maggio 1997, n. 137, nonche' del piano di emergenza esterno di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175. 5. Il fabbricante deve informare i visitatori occasionali degli aspetti essenziali dei piano di emergenza interno, prima che questi siano ammessi all'interno dello stabilimento. Qualora il visitatore venga costantemente accompagnato all'interno dello stabilimento da una persona dedicata, l'informazione relativa al piano di emergenza interno potra' eventualmente limitarsi alle vie di fuga e ai punti di raccolta. In tutti i casi, per le attivita' soggette agli articoli 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, ai visitatori occasionali deve essere consegnata copia della scheda di cui all'allegato 1 della legge 19 maggio 1997, n. 137. 6. Il fabbricante deve rendere disponibile, presso i locali di accesso allo stabilimento e presso i punti critici dello stabilimento che lo stesso fabbricante provvedera' a individuare, un'informazione graficovisiva, realizzata con i mezzi ritenuti piu' idonei, relativa ai nominativi e alle modalita' con cui segnalare l'insorgere di una situazione di emergenza della quale si venga a conoscenza, all'ubicazione planimetrica dei punti di raccolta e delle vie di fuga, nonche' all'identificazione dei segnali di allarme e di cessato allarme e, per le attivita' soggette agli articoli 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, copia della scheda di cui all'allegato 1 della legge 19 maggio 1997, n. 137.