Art. 3.
                             Informazione
  1. Il fabbricante  deve informare ciascun lavoratore  sui rischi di
incidente rilevante e  sulle misure atte a prevenirli  o limitarne le
conseguenze per  l'uomo e per  l'ambiente. Per le  attivita' soggette
agli articoli  4 o 6 del  decreto del Presidente della  Repubblica 17
maggio  1988, n.  175, l'informazione  deve basarsi  sulle risultanze
delle analisi  e valutazioni di sicurezza  effettuate dal fabbricante
ai  sensi degli  articoli 5,  6 e  7 del  decreto del  Presidente del
Consiglio  dei Ministri  31 marzo  1989, con  particolare riguardo  a
quanto indicato nell'art. 8, comma 1, del detto decreto. Per le altre
attivita', l'informazione  deve basarsi sulle  valutazioni effettuate
dal fabbricante  e sulle  misure adottate, ai  sensi dell'art.  3 del
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.
  2. Il  fabbricante deve  assicurarsi che  l'informazione di  cui al
comma  1 sia  fornita in  modo comprensibile  ed esaustivo  a ciascun
lavoratore,  anche con  riguardo  ad  eventuali specifiche  esigenze,
ricorrendo alle forme di comunicazione piu' adeguate. In particolare,
il fabbricante deve distribuire ai lavoratori almeno:
  a) la  scheda di cui all'allegato  1 della legge 19  maggo 1997, n.
137, per  le attivita' soggette agli  articoli 4 o 6  del decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;
  b) le schede di sicurezza delle sostanze e dei preparati pericolosi
interessati, di cui  alla legge 29 maggio 1974, n.  256, e successive
integrazioni e modifiche;
  c)  un  estratto  dei  risultati delle  analisi  e  valutazioni  di
sicurezza di cui al comma 1;
  d)  un  estratto  del  piano di  emergenza  interno,  differenziato
secondo la funzione,  la posizione e i compiti  specifici affidati al
singolo lavoratore nel corso di un'eventuale emergenza, integrato con
gli aspetti  di coordinamento con gli  eventuali interventi richiesti
al  lavoratore  a seguito  dell'attivazione  del  piano di  emergenza
esterna.
  3. Il fabbricante e tenuto ad organizzare almeno ogni tre mesi, per
le attivita' soggette agli articoli 4  o 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e ogni sei mesi per le altre
attivita',  ed ogni  volta che  intervengano modifiche  significative
all'attivita' incontri con i lavoratori al fine di:
  a) illustrare in modo adeguato a ciascun lavoratore le informazioni
di cui al comma 1 e la documentazione di cui al comma 2;
  b) verificare  che ciascun lavoratore abbia  compreso adeguatamente
ed esaustivamente  il significato  e l'importanza  delle informazioni
fornite e della documentazione distribuita;
  c)  identificare   l'eventuale  esigenza  di  ulteriori   forme  di
comunicazione;
  d)  rispondere ad  eventuali  quesiti e  acquisire, per  successiva
valutazione,  i  consigli  e  le informazioni  fornite  dagli  stessi
lavoratori o dai loro rappresentanti per la sicurezza.
  Il  fabbricante deve  produrre  e  conservare evidenza  documentale
degli incontri  di cui al  presente comma, ivi compreso  il riscontro
degli esiti.
  4. Il fabbricante deve aggiornare l'informazione e, se' necessario,
la  documentazione,  ogni  volta   che  subentrino  nuove  conoscenze
tecniche in  materia o  intervengano modifiche  significative, dietro
richiesta motivata da parte dei  rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza  e, per  le  attivita' soggette  agli articoli  4  o 6  del
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, anche
sulla  base delle  conclusioni  dell'istruttoria di  cui all'art.  1,
comma 6,  della legge 19  maggio 1997, n.  137, nonche' del  piano di
emergenza esterno di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.
  5.  Il fabbricante  deve informare  i visitatori  occasionali degli
aspetti essenziali dei  piano di emergenza interno,  prima che questi
siano ammessi  all'interno dello stabilimento. Qualora  il visitatore
venga  costantemente accompagnato  all'interno dello  stabilimento da
una persona  dedicata, l'informazione relativa al  piano di emergenza
interno potra' eventualmente limitarsi alle vie di fuga e ai punti di
raccolta. In tutti i casi, per  le attivita' soggette agli articoli 4
o 6  del decreto del Presidente  della Repubblica 17 maggio  1988, n.
175,  ai visitatori  occasionali deve  essere consegnata  copia della
scheda di cui all'allegato 1 della legge 19 maggio 1997, n. 137.
  6.  Il fabbricante  deve rendere  disponibile, presso  i locali  di
accesso allo stabilimento e presso i punti critici dello stabilimento
che lo stesso fabbricante  provvedera' a individuare, un'informazione
graficovisiva, realizzata con i  mezzi ritenuti piu' idonei, relativa
ai nominativi e  alle modalita' con cui segnalare  l'insorgere di una
situazione  di   emergenza  della   quale  si  venga   a  conoscenza,
all'ubicazione  planimetrica dei  punti di  raccolta e  delle vie  di
fuga, nonche' all'identificazione dei segnali di allarme e di cessato
allarme e, per le attivita' soggette  agli articoli 4 o 6 del decreto
del Presidente della  Repubblica 17 maggio 1988, n.  175, copia della
scheda di cui all'allegato 1 della legge 19 maggio 1997, n. 137.