Art. 4. Formazione e addestramento 1. Il fabbricante deve identificare i parametri che incidono sulla sicurezza individuale e collettiva ed individuare conseguentemente il livello di competenza, esperienza e addestramento necessari al fine di assicurare un'adeguata capacita' operativa del personale. Il fabbricante e' tenuto ad assicurarsi che tutto il personale coinvolto nella gestione, nell'esercizio e nella manutenzione degli impianti o depositi possieda la necessaria cognizione sulla implicazione della propria attivita' sulla sicurezza e sulla prevenzione degli incidenti rilevanti. 2. Ai fini di cui al comma 1, il fabbricante deve assicurare che ciascun lavoratore sia adeguatamente formato e addestrato su quanto segue: a) per le attivita' soggette agli articoli 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, contenuti delle analisi e valutazioni di sicurezza, per quanto di pertinenza del singolo lavoratore, effettuate ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1988, con particolare riguardo a quanto indicato nell'art 8, comma 1, di tale decreto; per le altre attivita', esiti delle valutazioni e misure adottate, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175; b) contenuti generali del piano di emergenza interno e dettagli specifici su quanto di pertinenza del singolo lavoratore, anche per il coordinamento con gli eventuali interventi richiesti al lavoratore stesso a seguito dell'attivazione del piano di emergenza esterna; c) uso delle attrezzature di sicurezza e dei dispositivi di protezione individuale e collettiva, anche ai sensi dell'art. 5, comma 3; d) procedure operative e di manutenzione degli impianti o depositi sia' in condizioni normali e di anomalo esercizio, sia in condizioni di emergenza; e) benefici conseguibili attraverso la rigorosa applicazione delle misure e delle procedure di sicurezza e prevenzione, con particolare riguardo alla necessita' di una tempestiva segnalazione dell'insorgenza di situazioni potenzialmente pericolose; f) specifici ruoli e responsabilita' di ognuno nel garantire l'aderenza alle normative di sicurezza e' alla politica di sicurezza aziendale; g) possibili conseguenze di inosservanze e deviazioni dalle procedure di sicurezza; h) ogni altro comportamento utile ai fini di prevenire gli incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze per l'uomo e l'ambiente. 3. Il fabbricante e' tenuto a realizzare quanto previsto ai commi 1 e 2 mediante la formazione e l'addestramento di base dei lavoratori in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni, dell'introduzione di modifiche significative. A tal fine il fabbricante deve assicurare: a) la selezione di adeguati programmi di formazione, esercitazione e addestramento; b) la formazione e la qualificazione degli istruttori; c) la messa in atto di sistemi di verifica interni del raggiungimento degli obiettivi di formazione e addestramento, con particolare riferimento a: valutazione delle qualificazioni; valutazione dell'efficacia dell'addestramento; gestione degli archivi e della documentazione; valutazione delle prestazioni attuali e della necessita' di corsi di formazione. 4. L'addestramento deve essere effettuato anche attraverso esercitazioni pratiche e con l'affiancamento di istruttori qualificati e deve essere ripetuto periodicamente sulla base della valutazione delle prestazioni attuali e, comunque, almeno ogni tre mesi per le attivita' soggette agli articoli 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e ogni sei mesi per le altre attivita'. Le esercitazioni relative alla messa in atto del piano di emergenza interno, con riferimento anche alle prove di evacuazione, devono essere effettuate almeno ogni sei mesi, per le attivita' soggette agli articoli 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e almeno annualmente per le altre attivita'. 5. Qualora vengano apportate modifiche significative agli impianti o depositi o alla loro gestione, l'addestramento deve essere ripetuto con specifico riferimento alle modifiche effettuate e deve essere completato prima dell'entrata in funzione delle modifiche interessate, previa consultazione con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 6. Il fabbricante deve mantenere l'evidenza documentale delle attivita' di formazione e addestramento e delle prove di esercitazione.