Art. 4.
                      Formazione e addestramento
  1. Il fabbricante deve identificare  i parametri che incidono sulla
sicurezza individuale e collettiva ed individuare conseguentemente il
livello di  competenza, esperienza e addestramento  necessari al fine
di  assicurare  un'adeguata  capacita' operativa  del  personale.  Il
fabbricante e' tenuto ad assicurarsi che tutto il personale coinvolto
nella gestione, nell'esercizio e  nella manutenzione degli impianti o
depositi possieda  la necessaria cognizione sulla  implicazione della
propria attivita' sulla sicurezza e sulla prevenzione degli incidenti
rilevanti.
  2. Ai  fini di cui al  comma 1, il fabbricante  deve assicurare che
ciascun lavoratore  sia adeguatamente formato e  addestrato su quanto
segue:
  a) per  le attivita' soggette agli  articoli 4 o 6  del decreto del
Presidente della Repubblica  17 maggio 1988, n.  175, contenuti delle
analisi  e valutazioni  di sicurezza,  per quanto  di pertinenza  del
singolo lavoratore, effettuate  ai sensi degli articoli 5, 6  e 7 del
decreto del Presidente del Consiglio  dei Ministri 31 marzo 1988, con
particolare riguardo a  quanto indicato nell'art 8, comma  1, di tale
decreto; per  le altre  attivita', esiti  delle valutazioni  e misure
adottate, ai sensi  dell'articolo 3 del decreto  del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;
  b) contenuti  generali del  piano di  emergenza interno  e dettagli
specifici su quanto  di pertinenza del singolo  lavoratore, anche per
il coordinamento con gli eventuali interventi richiesti al lavoratore
stesso a seguito dell'attivazione del piano di emergenza esterna;
  c)  uso  delle  attrezzature  di sicurezza  e  dei  dispositivi  di
protezione  individuale e  collettiva,  anche ai  sensi dell'art.  5,
comma 3;
  d) procedure operative e di  manutenzione degli impianti o depositi
sia' in condizioni normali e  di anomalo esercizio, sia in condizioni
di emergenza;
  e) benefici conseguibili attraverso  la rigorosa applicazione delle
misure e delle procedure di  sicurezza e prevenzione, con particolare
riguardo   alla    necessita'   di   una    tempestiva   segnalazione
dell'insorgenza di situazioni potenzialmente pericolose;
  f)  specifici  ruoli  e  responsabilita' di  ognuno  nel  garantire
l'aderenza alle normative di sicurezza  e' alla politica di sicurezza
aziendale;
  g)  possibili  conseguenze  di   inosservanze  e  deviazioni  dalle
procedure di sicurezza;
  h)  ogni  altro  comportamento  utile  ai  fini  di  prevenire  gli
incidenti  rilevanti   e  limitarne  le  conseguenze   per  l'uomo  e
l'ambiente.
  3. Il fabbricante e' tenuto a realizzare quanto previsto ai commi 1
e 2 mediante  la formazione e l'addestramento di  base dei lavoratori
in  occasione dell'assunzione,  del  trasferimento  o cambiamento  di
mansioni, dell'introduzione di modifiche significative. A tal fine il
fabbricante deve assicurare:
  a) la selezione di  adeguati programmi di formazione, esercitazione
e addestramento;
    b) la formazione e la qualificazione degli istruttori;
  c)  la   messa  in  atto   di  sistemi  di  verifica   interni  del
raggiungimento  degli obiettivi  di formazione  e addestramento,  con
particolare riferimento a:
    valutazione delle qualificazioni;
    valutazione dell'efficacia dell'addestramento;
    gestione degli archivi e della documentazione;
  valutazione delle  prestazioni attuali e della  necessita' di corsi
di formazione.
  4.   L'addestramento  deve   essere  effettuato   anche  attraverso
esercitazioni   pratiche   e   con  l'affiancamento   di   istruttori
qualificati e  deve essere  ripetuto periodicamente sulla  base della
valutazione delle  prestazioni attuali  e, comunque, almeno  ogni tre
mesi per  le attivita' soggette agli  articoli 4 o 6  del decreto del
Presidente della Repubblica  17 maggio 1988, n. 175, e  ogni sei mesi
per le altre attivita'. Le  esercitazioni relative alla messa in atto
del piano di  emergenza interno, con riferimento anche  alle prove di
evacuazione, devono  essere effettuate almeno  ogni sei mesi,  per le
attivita' soggette  agli articoli  4 o 6  del decreto  del Presidente
della Repubblica 17 maggio 1988, n.  175, e almeno annualmente per le
altre attivita'.
  5. Qualora vengano apportate  modifiche significative agli impianti
o depositi o alla loro gestione, l'addestramento deve essere ripetuto
con  specifico riferimento  alle modifiche  effettuate e  deve essere
completato   prima   dell'entrata   in   funzione   delle   modifiche
interessate, previa consultazione con i rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza.
  6.  Il  fabbricante  deve mantenere  l'evidenza  documentale  delle
attivita'   di  formazione   e   addestramento  e   delle  prove   di
esercitazione.