Art. 5. Equipaggiamento, sistemi e dispositivi di protezione 1. Il fabbricante deve provvedere all'equipaggiamento per la protezione individuale e agli apprestamenti per quella collettiva, tenendo conto, oltre che delle ordinarie condizioni di lavoro, anche degli scenari incidentali ipotizzabili a seguito dell'accadimento di un incidente rilevante e delle esigenze operative e di intervento a cui i singoli lavoratori in situ devono ottemperare. 2 L'equipaggiamento di protezione del personale deve essere assegnato dal fabbricante almeno al personale operativo e di intervento previsto dai piani di emergenza interno ed esterno. 3. L'uso dell'equipaggiamento di protezione individuale, quali indumenti protettivi, facciali, maschere antigas, autorespiratori, rivelatori portatili, deve essere soggetto a specifiche procedure che, tra l'altro, distinguano l'equipaggiamento che deve essere costantemente indossato da quello che deve essere portato al seguito durante il lavoro in impianto o deposito e quello che deve essere ubicato in luoghi predeterminati e facilmente accessibili. Le procedure devono inoltre stabilire le responsabilita' per l'addestramento del personale e per la verifica del corretto uso dell'equipaggiamento assegnato, la sua conservazione, la sua manutenzione e sostituzione, l'adeguamento all'evoluzione della normativa. 4. I sistemi di protezione collettiva, quali sale di controllo, anche protette, centri di controllo dell'emergenza, anche a tenuta, punti attrezzati di raccolta del personale, devono essere progettati e realizzati in funzione degli scenari incidentali ipotizzabili e commisurati all'entita' delle persone da proteggere. I dispositivi previsti devono essere esplicitamente indicati nel piano di emergenza interno ed essere tra gli oggetti dell'informazione di cui all'art. 3. Specifiche procedure devono stabilire la responsabilita' per il corretto uso delle relative attrezzature e per la loro manutenzione.