Art. 5.
         Equipaggiamento, sistemi e dispositivi di protezione
  1.  Il  fabbricante  deve  provvedere  all'equipaggiamento  per  la
protezione individuale  e agli  apprestamenti per  quella collettiva,
tenendo conto, oltre che delle  ordinarie condizioni di lavoro, anche
degli scenari incidentali ipotizzabili  a seguito dell'accadimento di
un incidente rilevante  e delle esigenze operative e  di intervento a
cui i singoli lavoratori in situ devono ottemperare.
  2  L'equipaggiamento  di  protezione   del  personale  deve  essere
assegnato  dal  fabbricante  almeno   al  personale  operativo  e  di
intervento previsto dai piani di emergenza interno ed esterno.
  3.  L'uso  dell'equipaggiamento  di protezione  individuale,  quali
indumenti  protettivi, facciali,  maschere antigas,  autorespiratori,
rivelatori  portatili, deve  essere soggetto  a specifiche  procedure
che,  tra  l'altro,  distinguano l'equipaggiamento  che  deve  essere
costantemente indossato da quello che  deve essere portato al seguito
durante il  lavoro in impianto  o deposito  e quello che  deve essere
ubicato  in  luoghi  predeterminati   e  facilmente  accessibili.  Le
procedure   devono   inoltre   stabilire   le   responsabilita'   per
l'addestramento  del personale  e per  la verifica  del corretto  uso
dell'equipaggiamento   assegnato,  la   sua  conservazione,   la  sua
manutenzione  e  sostituzione,   l'adeguamento  all'evoluzione  della
normativa.
  4. I  sistemi di  protezione collettiva,  quali sale  di controllo,
anche protette,  centri di controllo dell'emergenza,  anche a tenuta,
punti attrezzati di raccolta  del personale, devono essere progettati
e  realizzati in  funzione degli  scenari incidentali  ipotizzabili e
commisurati all'entita'  delle persone  da proteggere.  I dispositivi
previsti devono essere esplicitamente indicati nel piano di emergenza
interno ed essere  tra gli oggetti dell'informazione  di cui all'art.
3. Specifiche  procedure devono  stabilire la responsabilita'  per il
corretto uso delle relative attrezzature e per la loro manutenzione.