Art. 6. Organizzazione 1. L'ottemperanza al presente decreto deve essere garantita dal fabbricante attraverso l'individuazione delle responsabilita' all'interno della propria organizzazione e la definizione di procedure scritte, eventualmente attuate nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.