Art. 6.
                            Organizzazione
  1.  L'ottemperanza al  presente decreto  deve essere  garantita dal
fabbricante   attraverso   l'individuazione   delle   responsabilita'
all'interno  della   propria  organizzazione  e  la   definizione  di
procedure scritte, eventualmente attuate  nell'ambito del servizio di
prevenzione e protezione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.