Art. 8. Termine di adeguamento 1. Il fabbricante e' tenuto ad adeguarsi alle disposizioni del presente decreto nel termine di due mesi dalla sua data di pubblicazione, per le attivita' soggette agli articoli 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, di un anno per le altre attivita'. Roma, 16 marzo 1998 p. Il Ministro dell'ambiente Calzolaio Il Ministro dell'interno Napolitano Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Bersani