Art. 8.
                        Termine di adeguamento
  1.  Il fabbricante  e' tenuto  ad adeguarsi  alle disposizioni  del
presente  decreto  nel  termine  di   due  mesi  dalla  sua  data  di
pubblicazione,  per le  attivita' soggette  agli articoli  4 o  6 del
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, di un
anno per le altre attivita'.
   Roma, 16 marzo 1998
                    p. Il Ministro dell'ambiente
                              Calzolaio
                      Il Ministro dell'interno
                             Napolitano
                     Il Ministro dell'industria
                  del commercio e dell'artigianato
                               Bersani