Art. 2. 1. Per la stampa dei modelli di cui al precedente art. 1 devono essere utilizzate le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato 1 al presente decreto. 2. Per la stampa della busta da utilizzare per la presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 1 devono essere seguite le caratteristiche tecniche di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 15 gennaio 1998, utilizzando il colore nero. 3. I soggetti che utilizzano sistemi informatici per la compilazione della dichiarazione dei redditi, devono presentare all'Amministrazione finanziaria, in luogo dei modelli di cui all'art. 1 del presente decreto, un modello sintetico, denominato 760PC, redatto secondo le specifiche tecniche di stampa stabilite con successivo decreto. Con il medesimo decreto verranno stabilite anche le caratteristiche tecniche della busta da utilizzare per la presentazione del modello 760/PC. E' fatto comunque obbligo di predisporre copia della dichiarazione, ad uso del contribuente, su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con l'art. 1 del presente decreto, anche se privi delle caratteristiche grafiche previste nell'allegato 1.