Art. 2.
   1. Per la stampa dei modelli di cui al precedente  art.  1  devono
essere  utilizzate le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato
1 al presente decreto.
   2. Per la stampa della busta da utilizzare  per  la  presentazione
delle  dichiarazioni  di  cui  all'art.  1  devono  essere seguite le
caratteristiche tecniche di cui all'art.  2,  comma  1,  del  decreto
ministeriale 15 gennaio 1998, utilizzando il colore nero.
   3.   I   soggetti   che  utilizzano  sistemi  informatici  per  la
compilazione  della  dichiarazione  dei  redditi,  devono  presentare
all'Amministrazione finanziaria, in luogo dei modelli di cui all'art.
1  del  presente  decreto,  un  modello  sintetico, denominato 760PC,
redatto secondo  le  specifiche  tecniche  di  stampa  stabilite  con
successivo  decreto. Con il medesimo decreto verranno stabilite anche
le  caratteristiche  tecniche  della  busta  da  utilizzare  per   la
presentazione  del  modello  760/PC.  E'  fatto  comunque  obbligo di
predisporre copia della dichiarazione, ad uso  del  contribuente,  su
modelli  conformi  per  struttura  e  sequenza a quelli approvati con
l'art. 1 del presente decreto, anche se privi  delle  caratteristiche
grafiche previste nell'allegato 1.