Allegato 1 CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI Struttura e formato dei modelli I modelli devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4: larghezza: cm 21,0; altezza: cm 29,7. E' consentita la predisposizione dei modelli in quartine costituite da due fogli, di formato A4, contenenti, rispettivamente, l'originale per l'ufficio delle imposte e la copia ad uso del contribuente. Nelle quartine le pagine devono essere rese staccabili mediante tracciatura e lungo i lembi di separazione deve essere stampata l'avvertenza: "ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello". Caratteristiche della carta dei modelli La carta deve essere di colore bianco con opacita' compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere un peso compreso tra gli 80 e i 90 gr/mq. Caratteristiche grafiche dei modelli a lettura ottica automatica I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai fac- simili annessi al presente decreto e devono essere ricompresi all'interno di una area grafica che ha le seguenti dimensioni: altezza 65 sesti di pollice, larghezza 75 decimi di pollice. Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale destro e sinistro). Nella parte superiore destra dell'area grafica devono essere stampati, su fondo bianco, un codice numerico di tre cifre e una serie di rettangoli (denominati marche) utilizzati per l'identificazione automatica del tipo di pagina; sia il codice numerico che i rettangoli devono essere di colore nero. Le marche devono avere le seguenti dimensioni: larghezza un decimo di pollice, altezza un sesto di pollice. Le marche devono essere stampate sul primo sesto di pollice dell'area grafica e devono distare tra loro un decimo di pollice. Ciascuna pagina e' individuata da una diversa sequenza delle marche e dal relativo codice numerico, cosi' come indicato nelle successive tabelle. La prima marca di destra (denominata marca di riferimento) deve essere stampata nell'ultimo decimo di pollice dell'area grafica. ___________________________________________________________________ | TIPO DI PAGINA | CODICE NUMERICO | SEQUENZA MARCHE | | | | (le marche | | | | tratteggiate non | | | | devono essere | | | | stampate) | |__________________________|_________________|______________________| | | | _ _ _ _ _ | | 760 | 073 | | | |/| |/| |/| |/| | | | | |_| |/| |/| |/| |/| | |__________________________|_________________|______________________| | | | _ _ _ _ _ | | 760/RA, 760/RB, 760/RC, | 122 | |/| |/| | | | | |/| | | 760/RD, 760/RE, 760/RF, | | |/| |/| |_| |_| |/| | | 760/RH, 760/RK, 760/RL, | | | | 760/RM, 760/RN, 760/RO, | | | | 760/RR, 760/RT, 760/RZ | | | |__________________________|_________________|______________________| | | | _ _ _ _ _ | | 760, 760/RA, 760/RB, | 082 | |/| | | | | | | |/| | | 760/RN, 760/RO, 760/RR, | | |/| |_| |_| |_| |/| | | 760/RZ | | | | (seconda pagina) | | | |__________________________|_________________|______________________| Nella parte inferiore sinistra dell'area grafica, in posizione simmetrica rispetto alle marche poste in alto a destra, deve essere riservata una zona a fondo bianco che non deve contenere nessun tipo di segno o fondino. Nella parte inferiore destra di ciascuna pagina deve essere stampata una marca preceduta da un codice alfanumerico di tre caratteri che identifica il modello e il relativo numero di pagina. La marca deve essere stampata nell'ultimo sesto di pollice dell'area grafica e deve essere esattamente allineata alla marca superiore di riferimento. I codici numerici e alfanumerici che precedono le marche poste nella parte superiore ed inferiore dell'area grafica, devono essere stampati con le seguenti caratteristiche: tipo di carattere "COUR- IER", corpo 12, passo fisso in decimi di pollice. L'ultima cifra del codice numerico che precede le marche poste nella parte superiore dell'area grafica deve distare 11 decimi di pollice dal bordo sinistro della marca di riferimento. L'ultima cifra del codice alfanumerico che precede la marca posta nella parte inferiore deve distare dal bordo sinistro di quest'ultima 2 decimi di pollice. Le zone riservate al "N. Protocollo", alla "Data di presentazione", alla "Denominazione", al "Codice fiscale" e alla casella "Mod. n. ", devono essere stampate in colore blu (pantone n. 281 U) su fondo bianco. Le linee grafiche devono essere continue e di spessore pari a mm. 0,2; le relative dizioni devono essere stampate anch'esse in colore blu (pantone n. 281 U). La zona riservata al "N. Protocollo", deve avere la larghezza totale pari a 50 decimi di pollice; la base deve distare 5 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 2,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento. La zona riservata alla "Data di presentazione", deve avere la larghezza totale pari a 16 decimi di pollice; la base deve distare 8 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 36,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento. La zona riservata alla "Denominazione", deve avere la larghezza totale pari a 38 decimi di pollice; la base deve distare 11 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 2,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento. Le zone riservate ai codici fiscali devono avere le seguenti dimensioni: larghezza totale 27,5 decimi di pollice; larghezza e altezza delle singole caselle rispettivamente 2,5 decimi di pollice e 2 sesti di pollice. La base della zona relativa al codice fiscale posto sul frontespizio della dichiarazione deve distare 14 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento, mentre la base della zona relativa al codice fiscale posto sugli altri fogli della dichiarazione deve distare 3 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento; in ogni caso le zone riservate ai codici fiscali devono essere posizionate in modo tale che il bordo laterale destro disti 2,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento. Le caselle della zona riservata al "Mod. n. " devono avere ciascuna larghezza 2,5 decimi di pollice, altezza 1,5 sesti di pollice e devono essere posizionate in modo tale che la base disti 7 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e che il bordo laterale destro dell'intera zona disti 2,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento. Le linee orizzontali che delimitano l'inizio delle zone retinate del modello 760 devono essere continue, di colore nero, di spessore mm 0,2 e devono distare 15 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento. Le linee orizzontali che delimitano l'inizio delle zone retinate dei modelli 760/RA, 760/RB, 760/RC, 760/RD, 760/RE, 760/RF, 760/RH, 760/RK, 760/RL, 760/RM, 760/RN, 760/RO, 760/RR, 760/RT e 760/RZ devono essere continue, di colore nero, di spessore mm 0,2 e devono distare 8 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento. Le linee orizzontali che delimitano l'inizio delle zone retinate delle seconde pagine dei modelli 760, 760/RA, 760/RB, 760/RN, 760/RO, 760/RR e 760/RZ devono essere continue, di colore nero, di spessore mm 0,2 e devono distare un sesto di pollice dalla base della marca di riferimento. Colori Per la stampa dei modelli di cui all'art. 1 del presente decreto deve essere utilizzato il colore blu (pantone n. 281 U) con le seguenti eccezioni per le quali deve essere utilizzato il colore nero: la linea orizzontale che delimita l'inizio della zona retinata di ogni pagina; tutte le diciture della zona retinata che non siano riportate negli spazi previsti per l'indicazione dei dati. Sul bordo laterale sinistro del frontespizio del modello di cui all'art. 1 devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa e gli estremi del presente decreto. MODELLO 760/98 REDDITI 1997 MINISTERO DELLE FINANZE DICHIARAZIONE DELLE SOCIETA' ED ENTI COMMERCIALI RESIDENTI E DELLE SOCIETA' ED ENTI NON RESIDENTI EQUIPARATI SOGGETTI ALL'IRPEG ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE _____________________________________________________________________ Ministero delle Finanze ISTRUZIONI Modello 760 PER LA COMPILAZIONE _____________________________________________________________________ 1 PREMESSA Il presente modello e' predisposto su fogli singoli i in modo da consentire la presentazione dei soli quadri compilati. Per i soggetti che compilano la dichiarazione con strumenti informatici e' predisposto un modello "sintetico" (denominato, 76OPC) da presentare all'Amministrazione finanziaria in luogo di quello tradizionale. i Mod. 760PC, stampato su fogli bianchi, contiene i soli dati anagrafici e reddituali del soggetto passivo di imposta, i dati di calcolo delle imposte e la firma della dichiarazione. A garanzia della leggibilita' delle informazioni contenute nel Mod. 760PC, il contribuente deve conservare copia della dichiarazione stampata sul modello normale. Sul Mod. PC gli unici dati che possano essere compilati a mano sono quelli relativi agli estremi dei versamenti e la firma. I singoli fogli che compongono il modello devono essere inseriti nella busta separatamente, senza alcuna forma di bloccaggio o rilegatura. ATTENZIONE Alla presente dichiarazione, fermi restando gli obblighi di conservazione, non va allegato alcun documento, neanche il bilancio. 2 SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMPILAZIONE DEL MOD. 760 Il Mod. 760 deve essere presentato utilizzando modelli conformi a quelli approvati con decreto del Ministro delle finanze dai seguenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG): 1) societa' per azioni e in accomandita per azioni, societa' a responsabilita' limitata, societa' cooperative e di mutua assicurazione, residenti nel territorio dello Stato; 2) enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle societa', che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali), residenti nel territorio dello Stato; 3) societa' di ogni tipo (tranne societa' semplici, societa' e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir) nonche' enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato, con stabili organizzazioni nel territorio stesso. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, diversi da quelli sopra indicati, devono invece presentare il Mod. 760 BIS. Essi sono: - enti non commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle societa', che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali), residenti o non residenti nel territorio dello Stato; - societa' semplici, societa' e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir, non residenti nel territorio dello Stato; - societa' nonche' enti commerciali non residenti che non hanno esercitato attivita' in Italia mediante stabili organizzazioni. SOCIETA' DI CAPITALI RESIDENTI IN ITALIA Le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooperative e le societa' di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi Mod. 760 anche se non hanno conseguito alcun reddito o hanno subito una perdita. Il reddito complessivo di tali societa' e' considerato, ai sensi dell'art. 95 del Tuir, reddito di impresa e va determinato con i criteri stabiliti dagli articoli da 52 a 77, salvo quanto stabilito nelle disposizioni del capo II, successive al predetto art. 95, prendendo a base l'utile o la perdita risultante dal conto economico redatto a norma del codice civile o di leggi speciali e apportandovi, nell'ambito del Mod. 760/RA, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione dei menzionati criteri. Si ricorda che a partire dalla presente dichiarazione non deve essere allegata la copia del bilancio (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa). I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari per la determinazione del reddito secondo le disposizioni del Tuir devono essere indicati in apposito prospetto (da predisporre e conservare) qualora non risultanti dal bilancio o rendiconto. Detti soggetti devono, inoltre, compilare il Mod. 760/RP per i redditi di fonte estera percepiti direttamente e soggetti ad imposta sostitutiva. ENTI COMMERCIALI RESIDENTI IN ITALIA Tutti gli enti pubblici e privati, diversi dalle societa', sono soggetti all'IRPEG, ad esclusione degli organi e delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalita' giuridica, dei comuni, delle comunita' montane, delle province e delle regioni. L'art. 87, comma 1, del Tuir individua detti enti, classificando sub lett. b), quelli che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali e, sub lett. c), quelli che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali. Si fa presente che l'attivita' commerciale costituisce "oggetto principale" se rientra fra le finalita' istituzionali dell'ente, de- terminate dalla legge istitutiva o dall'atto costitutivo, e non se rientra soltanto fra le attivita' che possono essere svolte in via sussidiaria o meramente strumentale per il conseguimento delle finalita' istituzionali pertanto, nel caso in cui finalit{ istituzionali; comprendano l'esercizio dell'attivit{ commerciale insieme con l'esercizio di altre attivita', non e' rilevante la prevalenza quantitativa dell'una rispetto alle altre. Per stabilire se l'ente ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciale, cioe' se l'attivita' commerciale (come definita nell'art. 51 del Tuir) costituisce l'oggetto esclusivo o principale dell'ente, si deve avere riguardo all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata e, in mancanza, all'attivita' effettivamente esercitata (art. 87, comma 4, del Tuir). L'Amministrazione finanziaria ha in ogni caso la possibilita' di accertare se l'attivita' effettivamente svolta rispecchi le previsioni dell'atto costitutivo o dello statuto. Gli enti commerciali sono equiparati alle societa' di capitali; valgono quindi le regole previste per dette societa' riguardo all'obbligo della dichiarazione, anche in mancanza di reddito, e ai modelli da compilare. SOCIETA' ED ENTI NON RESIDENTI IN ITALIA Le societa' e gli enti di ogni tipo con o senza personalita' giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, in quanto per la maggior parte del periodo di imposta non hanno nel territorio stesso la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attivita', sono soggetti ad imposizione in Italia soltanto per i redditi ivi prodotti, ad esclusione dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Sono comprese tra le societa', a questi effetti, anche le societa' di tipo personale e le societa' di tipo diverso da quelle regolate dalla legge italiana (cfr. art. 2507 del cod. civ.). Il Mod 760 deve essere presentato dalle societa' nonche' dagli enti commerciali che hanno esercitato attivita' in Italia mediante stabili organizzazioni. I predetti soggetti, per i quali volgono le regole previste per le societa' di capitali e gli enti commerciali residenti, determinano il reddito complessivo, secondo le norme concernenti il reddito di impresa, assumendo a base l'apposito conto economico relativo alla gestione delle stabili organizzazioni e alle altre attivita' produttive di redditi imponibili in Italia, considerando tali anche le plusvalenze e le minusvalenze dei beni destinati, o comunque relativi alle attivita' commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorche' non conseguite attraverso le stabili organizzazioni, nonche' gli utili distribuiti da societa' ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir e le plusvalenze relative alle partecipazioni sociali indicate nell'art. 20, comma 1, lett. f), del Tuir. Il predetto conto economico relativo alla gestione della stabile organizzazione e alle eventuali altre attivita' produttive di redditi imponibili svolte in Italia, corredato della situazione patrimoniale, e il bilancio o rendiconto generale della societa' o ente dovra' essere esibito su richiesta del competente ufficio finanziario. Nella dichiarazione, che va presentata anche se i soggetti in argomento non hanno conseguito alcun reddito o hanno subito una perdita, vanno indicate le generalita' di almeno un rappresentante per i rapporti tributari in Italia. 3 VERSAMENTI DELLE IMPOSTE Il versamento delle imposte, a norma dell'art. 17 e seguenti del D.Lgs. n. 241 del 1997, deve essere effettuato direttamente presso gli sportelli del concessionario o presso banche e uffici postali abilitati mediante la delega prevista dall'art. 19 del citato D.Lgs. n. 241 (Mod. F24). Tale delega, che sostituisce la modulistica di conto fiscale, consente di effettuare versamenti unitari all'Erario, alle Regioni e all'Inps. E' possibile effettuare il pagamento delle somme dovute utilizzando piu' deleghe. Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate, previa opzione esercitata dal contribuente nel modello 760/RG, in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione di interessi in misura pari al tasso previsto dall'articolo 9 del D.P.R. n. 602 del 1973, aumentato di un punto percentuale. In ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione (vedere in Appendice la voce "Versamenti delle imposte"). Si ricorda che per effetto dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, le eccedenze dell'IRPEG e dell'ILOR risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle societa' ed enti appartenenti ad un medesimo gruppo possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o piu' societa' o all'ente dello stesso gruppo: l'ente o le societa' cessionari possono utilizzare dette eccedenze per il versamento dell'IRPEG, dell'imposta integrativa di cui all'art. 105-bis del Tuir, dell'ILOR e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, da essi dovute. Acconti Per effetto dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239, ai fini dell'acconto dell'IRPEG non si tiene conto, nella misura del 70 per cento, delle ritenute sugli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui all'art. 1 del medesimo decreto legislativo, scomputate per il periodo d'imposta precedente; Per effetto dell'art. 31 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, concernente, tra l'altro, l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, e' dovuto l'acconto per il primo periodo di applicazione di tale imposta. 4 PRESENTAZIONE DEL MOD. 760, DEL MOD. 760/RK, DEL MOD. 760/RZ E DEL MODELLO IRAP (Mod. 760/RQ) I soggetti, anche non residenti, tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo devono presentare la dichiarazione entro un mese dall'approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio non e' stato approvato nel termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo, la dichiarazione deve essere presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso. Gli altri soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono presentare la dichiarazione entro sei mesi dalla fine del periodo di imposta. La dichiarazione presentata con ritardo non superiore a un mese e' valida, ma si applica la sanzione minima di cui all'art. 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta a un ottavo, giusta il disposto dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (vedere in appendice la voce "Sanzioni"). La dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o presentata ad ufficio non competente o non sottoscritto o non redatta su uno stampato conforme al modello, non si considera omessa agli effetti penali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del DL 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516. La dichiarazione puo' essere presentata a qualunque ufficio postale o banca convenzionata, indipendentemente dal domicilio fiscale del contribuente. Le banche o gli uffici postali devono rilasciare, anche se non richiesta, ricevuta di presentazione della dichiarazione. Tale ricevuta costituisce prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione. La dichiarazione predisposta mediante l'utilizzo di sistemi informatici puo' essere consegnata esclusivamente ad un ufficio postale. Il servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e degli uffici postali e' gratuito. Le banche possono accettare non piu' di cinque dichiarazioni per volta da ciascun utente. La presentazione delle dichiarazioni i cui ordinari termini di scadenza siano compresi tra il 1 gennaio e il 31 maggio 1998 deve essere effettuato nel mese di giugno 1998. Entro lo stesso termine deve procedersi ai collegati obblighi di versamento a saldo e in acconto delle imposte, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,50% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 giorno successivo a quello di originaria scadenza del termine. Pertanto, ad esempio, per i soggetti con termine di scadenza compreso tra il 1 e 31 maggio, in caso di versamento entro il 15 giugno non e' dovuta alcuna maggiorazione; sui versamenti effettuati tra il 16 e il 30 giugno 1998 e, invece, dovuto la maggiorazione dello 0,50% a titolo di interessi corrispettivi. Per i soggetti con termine di scadenza anteriore alla data del 1 maggio la maggiorazione e' dovuta a decorrere dal 16 giorno successivo a quello di originaria scadenza del termine nella misura dello 0,50 per cento per ogni mese intero o frazione di mese La dichiarazione puo' essere presentata anche ad un qualsiasi centro autorizzato di assistenza fiscale che svolge il servizio di ricezione delle dichiarazioni. In tal caso il centro autorizzato rilascia al contribuente, entro il termine della sua presentazione, copia della dichiarazione con l'impegno di trasmettere per via telematica all'Amministrazione finanziaria, i dati in essa contenuti. La dichiarazione deve essere consegnata utilizzando l'apposita busta predisposta per il tipo di dichiarazione presentata (manuale o PC). I soggetti che presentano la dichiarazione dall'estero possono effettuare la spedizione utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione. La dichiarazione puo' essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensione idonea a contenerla senza che sia necessario piegarla. La busta deve essere indirizzata al Ministero delle Finanze - Roma - e deve recare scritte, a caratteri evidenti, le seguenti indicazioni: - "contiene dichiarazione Mod. 760"; - denominazione; - codice fiscale; - anno di presentazione. Unitamente al Mod. 760 deve essere presentato il Mod. 760/RK per dichiarare il patrimonio netto delle imprese ai fini dell'applicazione dell'imposta sul patrimonio stesso; detto modello va presentato anche quando l'imposta non e' dovuta in quanto inferiore a lire 100 mila (per la sua compilazione si rinvia alle apposite istruzioni). Congiuntamente alla dichiarazione dei redditi deve essere, altresi', presentato il prospetto per la determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (Mod. 760/RQ). I soggetti che avendo operato le ritenute previste dall'art. 7, comma 5, del DPR n. 600 del 1973 e che, ai sensi dell'art. 9, comma 6, dello stesso D.P.R. n. 600 hanno l'obbligo di presentare la relativa dichiarazione dei sostituti di imposta contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri, devono compilare il Mod. 760/RZ. 5 COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO Nella parte superiore del frontespizio devono essere sempre compilati i campi denominazione e codice fiscale. Denominazione: va indicata la denominazione o la ragione sociale risultante dall'atto costitutivo; per le societa' irregolari o di fatto non residenti, la cui denominazione comprende cognomi e nomi dei soci, devono essere indicati, per ogni socio, il cognome e il nome. La denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni ad eccezione della natura giuridica che deve essere sempre indicata in forma contratta (esempio: S.p.A. per Societa' per Azioni). Codice fiscale: si ricorda che per le nuove societa' il codice fiscale deve essere richiesto agli uffici provinciali IVA, ovvero agli uffici unici delle entrate ove attivati. In caso di fusione, di scissione totale o di trasformazione, vanno indicati, rispettivamente, i dati relativi alla societa' fusa o incorporata, scissa o trasformata per la quale si presenta la dichiarazione. Il frontespizio del modello di dichiarazione comprende, altresi', cinque riquadri: il primo, relativo al tipo di dichiarazione, il secondo relativo ai dati riguardanti la societa' o l'ente, il terzo, relativo ai dati riguardanti il rappresentante che sottoscrive la dichiarazione, il quarto riservato alla sottoscrizione della dichiarazione ed il quinto riservato al visto di conformita' del centro autorizzato di assistenza o di un professionista che presta l'assistenza fiscale alle societa' cooperative e loro consorzi. TIPO DI DICHIARAZIONE La casella IRAP va barrata se il contribuente presenta il prospetto per il calcolo dell"acconto dell'IRAP (Mod. 760/RQ). La seconda casella va barrata se il contribuente presenta il modello 760/RK concernente l'imposta sul patrimonio netto delle imprese. Se la presente dichiarazione sostituisce o integra nei termini di legge una precedentemente presentata, barrare la relativa casella. Detta casella va barrata, inoltre, in caso di dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. In proposito vedere in Appendice la voce "Ravvedimento operoso". DATI RELATIVI ALLA SOCIETA' O ENTE Stato estero di residenza: va compilato solo dalle Societa' o enti non residenti; il "codice paese estero" va desunto dall'elenco dei paesi esteri allegato alle presenti istruzioni. Sede legale: vanno precisati: il Comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia (per Roma: RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico. La stabile organizzazione in Italia delle societa' o enti non residenti deve essere indicata in luogo della sede legale; in caso di piu' stabili organizzazioni va indicata quella in funzione della quale e' determinato il domicilio fiscale. La data di variazione va indicata se i dati sono mutati rispetto alla precedente dichiarazione; indicare solo l'anno "98" se non e' stata presentata la dichiarazione relativa al periodo di imposta precedente. Domicilio fiscale: questo dato deve essere indicato soltanto dalle societa' il cui domicilio fiscale e' diverso dalla sede legale. La data di variazione va indicata se i dati sono mutati rispetto alla precedente dichiarazione; indicare solo l'anno "98" se non e' stata presentata la dichiarazione relativa al periodo di imposta precedente. Si ricorda che le Variazioni del domicilio fiscale hanno effetto dal 60 giorno successivo a quello in cui si sono verificate. Codici statistici: Stato: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella A. Natura giuridica: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella B. Situazione: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella C. TABELLA A ___________________________________________________________________ | CODICE | STATO DELLA SOCIETA' O ENTE ALL'ATTO | | | DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE | |________|__________________________________________________________| | 1 | Soggetto in normale attivita' | | | | | 2 | Soggetto in liquidazione per cessazione di attivita' | | | | | 3 | Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta | | | amministrativa | | | | | 4 | Soggetto estinto | |________|__________________________________________________________| TABELLA B ___________________________________________________________________ | CODICE | NATURA GIURIDICA | |________|__________________________________________________________| | | | | | Soggetti residenti | | | | | 1 | Societa' in accomandita per azioni | | | | | 2 | Societa' a responsabilita' limitata | | | | | 3 | Societa' per azioni | | | | | 4 | Societa' cooperative e loro consorzi iscritti nei | | | registri prefettizi e nello schedario della cooperazione | | | | | 5 | Altre societa' cooperative | | | | | 6 | Mutue assicuratrici | | | | | 7 | Consorzi con personalita' giuridica | | | | | 8 | Associazioni riconosciute | | | | | 9 | Fondazioni | | | | | 10 | Altri enti ed istituti con personalita' giuridica | | | | | 11 | Consorzi senza personalita' giuridica | | | | | 12 | Associazioni non riconosciute e comitati | | | | | 13 | Altre organizzazioni di persone o di beni senza | | | personalita' giuridica (escluse le comunioni) | | | | | 14 | Enti pubblici economici | | | | | 15 | Enti pubblici non economici | | | | | 16 | Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o| | | simili con o senza personalita' giuridica | | | | | 17 | Opere pie e societa' di mutuo soccorso | | | | | 18 | Enti ospedalieri | | | | | 19 | Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale | | | | | 20 | Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo | | | | | 21 | Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi | | | | | 22 | Societa', organizzazioni ed enti costituiti all'estero | | | non altrimenti classificabili, con sede | | | dell'amministrazione od oggetto principale in Italia | | | | | 23 | Societa' per azioni, aziende speciali e consorzi di cui | | | agli artt. 23, 25 e 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142 | | | | | | Soggetti non residenti | | | | | 30 | Societa' semplici, irregolari e di fatto | | | | | 31 | Societa' in nome collettivo | | | | | 32 | Societa' in accomandita semplice | | | | | 33 | Societa' di armamento | | | | | 35 | Societa' in accomandita per azioni | | | | | 36 | Societa' a responsabilita' limitata | | | | | 37 | Societa' per azioni | |________|__________________________________________________________| TABELLA C ___________________________________________________________________ | | SITUAZIONE DELLA SOCIETA' O ENTE RELATIVAMENTE | | | AL PERIODO DI IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA | | CODICE | DICHIARAZIONE | |________|__________________________________________________________| | | | | 1 | Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione | | | per cessazione di attivita', per fallimento o per | | | liquidazione coatta amministrativa | | | | | 2 | Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di| | | fallimento o di messa in liquidazione | | | | | 3 | Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione| | | per cessazione di attivita', per fallimento o per | | | liquidazione coatta amministrativa | | | | | 4 | Periodo d'imposta in cui si e' verificata l'estinzione | | | del soggetto per fusione o incorporazione | | | | | 5 | Periodo d'imposta in cui e' avvenuta la trasformazione da| | | societa' soggetta ad IRPEG in societa' non soggetta ad | | | IRPEG o viceversa | | | | | 6 | Periodo normale d'imposta | | | | | 7 | Periodo d'imposta in cui si e' verificata l'estinzione | | | del soggetto per scissione totale | | | | | 8 | Periodo di imposta in cui si e' deliberato lo | | | scioglimento agevolato ai sensi dell'art. 3 comma 38, | | della legge n. 662 del 1996. | |________|__________________________________________________________| Eventi eccezionali: nella casella relativa agli eventi eccezionali deve essere indicato il codice: 1. dai soggetti che, esercitando una attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Perle vittime delle suddette richieste estorsive l'art. 4-bis del DL 27 settembre 1993, n. 382, convertito dalla legge 18 novembre 1993, n. 468, ha disposto la proroga di trecento giorni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo; 2. dai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nelle province di Lucca, Massa Carrara, Udine e Pordenone nel mese di giugno 1996, per i quali il D.L. 6 settembre 1996, n. 467, convertito dalla legge 7 novembre 1996, n. 569, ha disposto il differimento dei termini relativi ai versamenti ed agli adempimenti di natura tributaria. Con D.M. 25 novembre 1996, pubblicato nella G.U. del 30 novembre 1996, n. 281, sono stati disciplinati le modalita' e i termini di ripresa della riscossione delle imposte sospese. 3. dai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di giugno 1996 nelle province di Lucca e Massa Carrara. Con l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 2617 del 28 giugno 1997 e' stato disposto che gli adempimenti ed i versamenti di natura tributaria sono sospesi dal 19 giugno 1996 al 31 ottobre 1997. 4. dai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di novembre, dicembre 1996 e gennaio 1997 nella regione Campania, per i quali l'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2508 del 22 febbraio 1997, pubblicata nella G.U n. 48 del 27 febbraio 1997, ha previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria dal 10 gennaio al 20 aprile 1997 ed il D.M. 16 aprile 1997 ha previsto che i versamenti devono essere effettuati entro e non oltre il 21 aprile 1997. 5. dai soggetti colpiti dall'evento sismico verificatosi il giorno 12 maggio 1997 nel comune di Massa Martana, per i quali le ordinanze del Ministro dell'interno n. 2589 del 26 maggio 1997, pubblicata nella G.U n. 124 del 30 maggio 1997, n. 2693 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella G.U n. 241 del 15 ottobre 1997, e n. 2729 del 22 dicembre 1997, pubblicata nella G.U n. 300 del 27 dicembre 1997, hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria dal 12 maggio 1997 al 31 marzo 1998. 6. dai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del 14 ottobre 1996 nel comune di Crotone per i quali le ordinanze del Ministro dell'interno n. 2590 del 26 maggio 1997, pubblicata nella G.U n. 124 del 30 maggio 1997, n. 2693 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella G.U n. 241 del 15 ottobre 1997, e n. 2729 del 22 dicembre 1997, pubblicata nella G.U n. 300 del 27 dicembre 1997, hanno previsto la sospensione dei versamenti e adempimenti di natura tributaria dal 14 ottobre 1996 al 31 marzo 1998. 7. dai soggetti colpiti dalla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 nelle regioni Marche e Umbria per i quali le ordinanze del Ministro dell'interno n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella G.U n. 220 del 30 settembre 1997, n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella G.U n. 241 del 15 ottobre 1997, e n. 2728 del 22 dicembre 1997, pubblicata nella G.U n. 300 del 27 dicembre 1997, hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria dal 26 settembre 1997 al 31 dicembre 1998 per le persone fisiche, anche in qualita' di sostituti d'imposta, aventi residenza, domicilio o sede nei comuni di cui all'art. 1, commi 2 e 3 della citata ordinanza n. 2694/97; dal 26 settembre al 31 dicembre 1997 per le persone fisiche e soggetti diversi delle persone fisiche, aventi residenza, domicilio o sede nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, della citata ordinanza n. 2694/97; dal 26 settembre 1997 al 31 dicembre 1998 per le persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche, aventi residenza, domicilio o sede nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, della citata ordinanza n. 2694/97, le cui abitazioni e i cui immobili, sede di attivita' produttive, siano stati oggetti di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilita' totale o parziale. DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE CHE SOTTOSCRIVE LA DICHIARAZIONE La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullita', dal rappresentante legale della societa' o ente dichiarante e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale. Per le societa' o enti che non hanno in Italia la sede legale o amministrativa ne' l'oggetto principale dell'attivita' la dichiarazione puo' essere sottoscritta da un rappresentante per i rapporti tributari in Italia. La nullita' della dichiarazione e' sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'Ufficio competente. Nel terzo riquadro del frontespizio, riguardante i dati del rappresentante della societa' o dell'ente che sottoscrive la dichiarazione, devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e il codice carica, rivestita all'atto della dichiarazione, del rappresentante stesso. A tali fini, nell'apposito spazio si dovra' indicare il codice: 1 se trattasi di rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore; 3 se trattasi di curatore fallimentare; 4 se trattassi di commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria); 5 se trattassi di commissario giudiziale (amministrazione controllata ovvero custodia giudiziaria); 6 se trattasi di rappresentante fiscale di soggetto non residente; 8 se trattasi di liquidatore (liquidazione volontaria). 9 se trattasi di societa' beneficiaria (scissione) ovvero societa' incorporante. L'apposito spazio, riservato alla data di decorrenza della carica, va compilato solo se il rappresentante e' diverso da quello indicato nella dichiarazione relativa al precedente periodo di imposta. Nell'apposito spazio, riservato alla indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante; nel caso in cui il comune di residenza sia diverso da quello di domicilio fiscale deve essere indicato quest'ultimo. I dati relativi alla residenza anagrafica, o se diverso, al domicilio fiscale, vanno indicati solo se variati rispetto alla precedente dichiarazione dei redditi o se la dichiarazione stessa non e' stata presentata. Quando i rappresentanti sono piu' di uno, nel Mod. 760/RR devono essere indicati gli altri, fornendo, per ciascuno, i medesimi dati richiesti nel riquadro riportato nel frontespizio. FIRMA DELLA DICHIARAZIONE Tale riquadro, riservato alla firma, contiene l'indicazione dei modelli che sono stati compilati. Se presso la societa' o l'ente esiste il collegio sindacale o altro organo di controllo la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal presidente del collegio sindacale o dell'organo di controllo (ovvero, se questo non e' collegiale, da tutti i componenti). Si richiama l'attenzione sulle sanzioni penali comminate dagli articoli 1 e 4 del DL 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, a carico di coloro che omettono di presentare una dichiarazione cui sono obbligati ai fini delle imposte sui redditi o indicano nelle scritture contabili corrispettivi in misura inferiore a quella reale per un ammontare superiore ai limiti fissati dalla legge ovvero che danno luogo alle fattispecie elencate nel citato art. 4. VISTO DI CONFORMITA' Il riquadro, che interessa le societa' cooperative e loro consorzi, e' riservato al visto di conformita' del centro autorizzato di assistenza o di un professionista che presta l'assistenza fiscale. 6 LE NOVITA' DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO D'IMPRESA E QUELLE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELLE DELEGHE IN MATERIA TRIBUTARIA La disciplina del reddito d'impresa e' stata modificata da numerosi provvedimenti legislativi ed in particolare da quelli di attuazione delle deleghe in materia tributaria contenute nella legge 23 dicembre 1996, n. 662. Si richiamano i principali provvedimenti in questione: - Legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica; - D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 recante il riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni ; - D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 466 recante il riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese; - D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467 - recante disposizioni in materia di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di credito di imposta sugli utili societari. SEZIONE PRIMA: MODIFICHE CONSEGUENTI ALLE NORME CONTENUTE NELLA LEGGE 449 DEL 1997 I-A) PLUSVALENZE ISCRITTE Con le disposizioni recate dai commi 3 e 4, lett. a), n. 2), dell'art. 21 della citata legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' stato modificato il regime di trattamento delle plusvalenze iscritte nello stato patrimoniale su beni diversi da quelli costituenti magazzino. L'intervento legislativo e' consistito in particolare, nell'abrogazione della lettera c) del comma 1 dell'art. 54 del Tuir e nella riformulazione della regola contenuta nella lett. c) del comma 1 del successivo art. 76, la cui nuova versione stabilisce che "il costo dei beni rivalutati non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito". Per effetto di tali modifiche, pertanto, le suddette plusvalenze iscritte non concorrono piu' alla formazione del reddito e alla determinazione del costo fiscale dei beni rivalutati. Ai sensi del comma 5 del suddetto art. 21, il nuovo regime trova applicazione a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 1997; esso non riguarda, quindi, le plusvalenze iscritte in bilancio in esercizi anteriori, per le quali continuano a valere le disposizioni previgenti. Si precisa che, in virtu' di quanto stabilito dallo stesso comma 1 del citato art. 76, tale nuovo regime opera nei soli casi in cui nell'ambito del capo VI del Tuir non siano gia' previste autonome e diverse regole di trattamento dei maggiori valori iscritti in bilancio. E' il caso, ad esempio, delle partecipazioni di controllo o di collegamento, valutate a norma dell'art. 2426, n. 4 del codice civile o di leggi speciali, in base al c.d. "equity method", per le quali il comma 2-bis dell'art. 54 del Tuir dispone la rilevanza dei maggiori valori iscritti fino a concorrenza delle minusvalenze precedentemente dedotte nonche' delle altre immobilizzazioni finanziarie (titoli e partecipazioni) valutate al costo, per le quali si rende applicabile la regola contenuta nel terzo periodo del quarto comma dell'art. 59 del Tuir, in virtu' del rinvio ad essa operato dall'art. 66 del medesimo Tuir. Si precisa, inoltre, che secondo la stessa lett. c) del comma 1 dell'art. 76, fanno eccezione alla nuova regola i maggiori valori iscritti la cui esclusione dalla formazione del reddito complessivo sia prevista da una norma speciale; e' attualmente il caso dei maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione di disavanzi di scissione o fusione, per i quali sia richiesto il riconoscimento fiscale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358. 1-B) CONTRIBUTI E LIBERALITA' La disciplina fiscale dei contributi (e delle liberalita'), contenuta nell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir ha formato oggetto di una duplice modifica, consistente, da un lato, nella eliminazione del beneficio dell'accantonamento in sospensione d'imposta di tali proventi, fino a un massimo del cinquanta per cento del relativo ammontare, e, dall'altro, nella introduzione di un nuovo regime dei contributi destinati all'acquisto di beni ammortizzabili. Entrambe le innovazioni decorrono dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 1998. Con riferimento ai soggetti aventi esercizio non coincidente con l'anno solare, pertanto, l'applicazione delle nuove regole puo' interessare anche la presente dichiarazione. In base alla citata lett b) del comma 3 dell'art. 55 del Tuir, cosi' come riformulata dal comma 4, lett b), dell'art. 21 della legge n. 449, devono ora ritenersi esclusi dal novero dei proventi costituenti sopravvenienze attive non solo i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 53 del Tuir ma anche i contributi "per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato". Al riguardo, si precisa che devono considerarsi tali i contributi la cui concessione sia specificamente condizionata dalla legge all'acquisizione di beni strumentali ammortizzabili, quale che sia la modalita' di erogazione degli stessi (attribuzione di somme in denaro, riconoscimento di crediti d'imposta, ecc.). L'esclusione di tale specie di contributi dal novero dei proventi costituenti sopravvenienze attive, ne comporta il concorso alla formazione del reddito secondo le regole di competenza economica ai sensi dell'art. 75 del Tuir. In particolare, nel caso in cui il contributo sia contabilizzato a diretta riduzione del costo di acquisto del bene cui inerisce, il concorso alla formazione del reddito avverra' automaticamente sotto forma di minori quote di ammortamento deducibili nei periodi d'imposta di durata del processo di ammortamento. Nel caso, invece, in cui il bene sia iscritto nell'attivo al lordo del contributo ricevuto, il concorso alla formazione del reddito d'impresa dei contributi della specie avverra' in stretta correlazione con il processo di ammortamento dei beni alla cui acquisizione ineriscono, sotto forma di quote di risconto proporzionalmente corrispondenti alle quote di ammortamento dedotte in ciascun esercizio. In tale seconda ipotesi, peraltro, qualora la quota di ammortamento imputata al conto economico ecceda quella fiscalmente ammessa in deduzione, occorrera' procedere oltreche' al rinvio della deduzione di detta eccedenza anche al rinvio della tassazione della parte di contributo imputata al conto economico ad esso proporzionalmente corrispondente. Per converso, ove l'ammortamento riconosciuto ai fini fiscali risulti superiore a quello stanziato in sede civilistica come avviene nell'ipotesi dell'ammortamento anticipato non imputato al conto economico ed effettuato tramite la costituzione di un'apposita riserva in sospensione d'imposta si rendera' concorrente alla formazione del reddito imponibile anche la quota di contributo proporzionalmente corrispondente a tale maggiore ammortamento benche' anch'esso non imputata al conto economico. Si precisa che le nuove regole per il trattamento dei contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili non riguardano i contributi della specie la cui imputazione in base al criterio di cassa si sia verificata anteriormente al periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 1998. Per tali contributi, infatti, resta ferma l'applicazione delle regole previgenti, sia in ordine all'accantonamento in sospensione d'imposta e sia in ordine alla eventuale ripartizione in quote costanti della parte non accantonabile. Devono essere invece assoggettati alla nuova disciplina i contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili che pur essendo stati concessi in esercizi anteriori risultino incassati nell'esercizio in corso al 1 gennaio 1998 o in esercizi successivi. Al riguardo, non si pongono problemi di ordine transitorio nel caso in cui il processo di ammortamento del bene cui i contributi ineriscono inizi a decorrere dallo stesso esercizio in cui si verifica l'incasso degli stessi. Nel caso invece in cui l'ammortamento sia gia' iniziato anteriormente all'esercizio in corso al 1 gennaio 1998 l'importo del contributo da incassare a decorrere da detto esercizio dovrai essere portato ai fini fiscali ad abbattimento del costo residuo da ammortizzare nell'esercizio in corso al 1 gennaio 1998 e nei successivi; peraltro, nel caso in cui l'importo del contributo risulti superiore al costo residuo da ammortizzare l'eccedenza concorrera' per intero a formare il reddito nell'esercizio d'incasso. Si precisa che analoghe soluzioni valgono anche per l'ipotesi in cui il contributo risulti incassato parte in precedenza e parte a decorrere dall'esercizio in corso al 1 gennaio 1998. Per quanto attiene ai contributi diversi da quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili nonche', comunque da quelli in conto esercizio ai sensi delle lett. e) ed f) dell'art. 53 del Tuir e alle liberalita', si e' detto che la modifica apportata dalla citata legge n. 449 del 1997 consiste nella definitiva eliminazione del beneficio della sospensione d'imposta fruibile, attualmente, fino a un massimo del cinquanta per cento. Resta invece ferma per tali proventi l'imputazione in base al criterio di cassa e la possibilita' di ripartirne la tassazione, per quote costanti, nell'arco di cinque periodi a partire da quello d'incasso. Si precisa che l'eliminazione del regime di sospensione si applica ai contributi (e alle liberalita') incassati a partire dall'esercizio in corso al 1 gennaio 1998, anche se concessi in esercizi anteriori, ferma restando la sua applicabilita' per i contributi incassati negli esercizi precedenti. Nel caso, quindi, di un contributo il cui incasso avvenga in piu' soluzioni, la nuova disciplina si applica alle quote imputabili per cassa a partire dal suddetto esercizio in corso al 1 gennaio 1998. Si ricorda che per espressa previsione della nuova lett. b) del comma 3 del citato art. 55 del Tuir, resta ferma l'applicazione delle agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonche' quelle concesse ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno di cui al D.P.R 6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento della concessione. Pertanto, ai contributi concessi in base a tali provvedimenti continuera' ad applicarsi la disciplina vigente al momento della concessione anche se il loro incasso si verifica a partire dall'esercizio in corso al 1 gennaio 1998. I-C) MARCHI E AVVIAMENTO Il comma 6, lettere a) e b), del citato art. 21 della legge n. 449 del 1997, ha modificato le disposizioni contenute nell'art. 68 del Tuir in tema di ammortamento, rispettivamente, dei costi sostenuti per l'aquisizione di marchi d'impresa e di quelli sostenuti a titolo di avviamento. In entrambi i casi e' stata ridotta la misura massima della quota di ammortamento deducibile in ciascun periodo d'imposta. In particolare, per quanto riguarda i marchi, il comma 1 del citato art. 68 del Tuir, come risultante dopo le modifiche in oggetto, stabilisce che le relative quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore ad un decimo del costo; in precedenza, tali quote potevano essere determinate in misura non superiore a un terzo del costo. Analogamente, per quanto concerne l'avviamento, la modifica apportata al comma 5 dello stesso art. 68 del Tuir consiste nella riduzione della quota massima deducibile nei singoli periodi da un quinto a un decimo del costo sostenuto a tale titolo. Le suddette modifiche decorrono dall'esercizio in corso al 1 gennaio 1998 e si applicano, per espressa previsione del comma 7 del citato art. 21 della legge n. 449 del 1997, non solo per la determinazione delle quote di ammortamento dei costi per marchi e avviamento sostenuti a partire da tale esercizio ma anche per le quote relative a costi sostenuti in precedenza e ancora in corso di ammortamento. Pertanto, le quote di ammortamento relative ai costi per marchi e avviamento sostenuti in esercizi anteriori e non ancora completamente ammortizzati dovranno essere determinate, a partire dall'esercizio in corso al 1 gennaio 1998, nel rispetto dei nuovi limiti massimi. Cosi', ad esempio, ipotizzando un costo per avviamento pari a 1.000.000 sostenuto nell'esercizio precedente a quello in corso al 1 gennaio 1998 e gia' ammortizzato in tale esercizio per importo pari a 200.000 (un quinto del costo), la quota di ammortamento deducibile nell'esercizio in corso al 1 gennaio 1998 e nei successivi non potra' essere superiore a 100.000 (un decimo del costo) fino a concorrenza del residuo costo ammortizzabile di lire 800.000. I D) DEDUCIBILITA' DELLE SPESE INERENTI L'UTILIZZO DI AUTOVETTURE, AUTOCARAVAN, MOTOCICLI E CICLOMOTORI 1. Premessa L'articolo 121 bis del Tuir, introdotto dall'art. 17, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha modificato il regime di deducibilita' delle spese e degli altri componenti negativi relativi all'utilizzo di taluni mezzi di trasporto a motore. In particolare, le modifiche attengono al trattamento dei seguenti veicoli: autovetture e autocaravan di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e m) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada); motocicli di cui all'art. 53, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 285 del 1992; ciclomotori di cui all'articolo 52 del medesimo decreto. Non sono, quindi, interessati dalle modifiche in discorso i mezzi di trasporto non a motore (ad esempio: biciclette e gondole). Si precisa, inoltre che le nuove disposizioni non interessano comunque le autovetture, gli autocaravan, i motocicli e i ciclomotori costituenti per l'impresa beni di magazzino (anche se temporaneamente utilizzati per fini pubblicitari o promozionali, come, ad esempio, le autovetture utilizzate dalle concessionarie per scopi promozionali). Il nuovo art. 121-bis del Tuir comprende nel suo ambito applicativo anche gli aeromobili da turismo e le navi e imbarcazioni da diporto. Con riferimento a tali beni, tuttavia, le nuove disposizioni non introducono alcuna novita' rispetto a quelle previgenti. Pertanto, le spese di acquisizione e gli altri componenti negativi relativi all'impiego di tali beni restano deducibili per intero solo nel caso in cui gli stessi siano utilizzati come beni strumentali nell'attivita' proprio dell'impresa: come nel caso degli aeromobili da turismo e delle imbarcazioni da diporto utilizzate colle scuole per l'addestramento al volo e alla navigazione. Al di fuori di tale fattispecie, le spese e gli altri componenti negativi relativi agli aeromobili da turismo nonche' alle navi e alle imbarcazioni da diporto sono completamente irrilevanti. Analogamente, non assumono rilevanza le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dal realizzo di tali beni. Le nuove disposizioni, per effetto del comma 3 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 1997, entrano in vigore dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997 e riguardano anche i beni acquistati in periodi d'imposta anteriori, fermi restando gli effetti prodotti nei precedenti periodi di imposta in applicazione delle disposizioni previgenti. 2. Regime di deducibilita' integrale Sono deducibili per intero le spese e gli altri componenti negativi sostenuti per l'utilizzazione di autovetture ed autocaravan di cui alle richiamate lettere a) e M) del comma 1 dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, motocicli e ciclomotori destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa. Si ricorda che devono considerarsi utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa i veicoli senza i quali l'attivita' dell'impresa non puo' essere esercitata (ad esempio, sono tali le autovetture per le imprese che effettuano attivita' di noleggio delle stesse). Il regime di deducibilita' integrale si applica, altresi', per le spese e gli altri componenti negativi sostenuti per i veicoli (autovetture e autocaravan, motocicli e ciclomotori) adibiti ad uso pubblico. Al riguardo, si precisa che devono considerarsi tali i veicoli per i quali vi sia un atto rilasciato da una pubblica amministrazione che attesti tale destinazione. Il regime in parola si applica, infine, alle spese e gli altri componenti negativi relativi ai suddetti veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta. Al riguardo, posto che tale destinazione deve essere provata attraverso idonea documentazione (ad esempio, da una specifica clausola del contratto di lavoro del dipendente), si osserva che la condizione temporale si intende verificata nel caso in cui la concessione in uso promiscuo si sia protratta per la meta' piu' uno dei giorni che compongono il periodo d'imposta del datare di lavoro; fermo restando che nel caso di beni acquisiti o ceduti nel corso del periodo d'imposta dovra' aversi riquadro, anziche' alla maggior parte del periodo d'imposta del datore di lavoro, alla maggior parte del periodo di possesso del bene nel corso dell'esercizio. Si precisa, inoltre, che per la verifica della condizione temporale non e' necessario che la concessione in uso promiscuo sia avvenuta in modo continuativo ne' che il veicolo sia stato utilizzato da un unico dipendente. Per il caso in cui l'utilizzo promiscuo non raggiunga il periodo temporale minimo richiesto, si rinvia alle precisazioni svolte nei successivi paragrafi 3 e 4. Si ricorda che il regime di deducibilita' integrale si applica, al verificarsi delle fattispecie descritte, a prescindere dal volume di cilindrata dei veicoli e senza alcuna limitazione del costo ammesso in deduzione a titolo di ammortamento o a titolo di canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio. 3. Regime di deducibilita' parziale Qualora i veicoli indicati (autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori) non siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa, ovvero adibiti ad uso pubblico o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta, le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili nella misura del 50 per cento. Per i soggetti che svolgono attivita' di agenzia o di rappresentanza di commercio, la percentuale di deducibilita' e' elevato all'80 per cento. La lettera b) del comma 1 dell'art. 121 bis del Tuir, stabilisce, inoltre, che il costo sostenuto per l'acquisto ovvero per la locazione anche finanziaria o per il noleggio dei veicoli soggetti al regime di deducibilita' parziale rileva entro determinati limiti massimi. In particolare, nell'ipotesi di aquisto a titolo di proprieta' del veicolo, non si tiene conto della parte del costo che eccede lire 35 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori. Si precisa che debbono comprendersi nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione (ad esempio: I.V.A. indetraibile). Cosi', ad esempio, nel caso dell'acquisto di un'autovettura di costo pari a 50 milioni, l'importo deducibile ai fini fiscali a titolo di ammortamento sar{ il cinquanta per cento della quota di ammortamento stanziata nel periodo di imposta riferibile alla parte di costo rappresentato da 35 milioni. Nel caso in questione, ipotizzando un ammortamento fiscale pari al 25 per cento del costo, l'importo ammesso in deduzione, commisurato al coefficiente di ammortamento stabilito dal D.M. 31 dicembre 1988, sara' pari a 4.375.000 (cioe' al cinquanta per cento della quota di ammortamento riferibile a 35 milioni; infatti: 35.000.000 x 25 per cento x 50 per cento = 4.375.000). E' il caso di aggiungere per tale modalita' di calcolo della quota deducibile si applica anche nell'ipotesi di ammortamento anticipato ai sensi dell'art. 67, comma 3, del Tuir. Si ricorda che il suddetto limite di 35 milioni e' elevato a 50 milioni per le autovetture utilizzate dai soggetti esercenti attivita' di agenzia e rappresentanza di commercio. Per il caso di veicoli utilizzati in locazione finanziaria viene disposto che non si tiene conto dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente alla parte di costo di detti veicoli che eccede i limiti suindicati Si precisa al riguardo che il costo rilevante ai fini in questione e' quello sostenuto dal concedente e che tale costo, qualora l'IVA afferente i canoni di locazione risulti, ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, indetraibile per l'utilizzatore, va assunto al lordo dell'IVA assolta dal locatore. Cosi', ad esempio, ipotizzando che il costo sostenuto dal concedente (comprensivo dell'IVA) per l'acquisto di un'autovettura sia pari a 60 milioni; l'importo deducibile per l'utilizzatore sara' pari al 50 per cento della quota dei canoni corrispondente al rapporto tra il suddetto limite di 35 milioni e il costo sostenuto dal concedente (60 milioni). Nell'esempio ipotizzato, dunque, l'importo deducibile e' pari alla meta' del 58,33 per cento dei canoni contrattuali. Nell'ipotesi di veicoli utilizzati a titolo di noleggio o di locazione semplice, la lett. b), del comma 1, del nuovo art. 121 bis del Tuir dispone, altresi', che non si tiene conto dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni per i motocicli, lire ottocentomila per i ciclomotori. Al riguardo, si precisa che nel caso di contratti di noleggio "full service" (trattasi di quei contratti misti nei quali la causa economica prevalente e' rappresentata dalla locazione del veicolo rispetto alle ulteriori prestazioni che vengono fornite a seguito della stipula del contratto stesso quali, ad esempio, la manutenzione ordinaria, il pagamento dell'assicurazione, della tassa di proprieta', la sostituzione dell'autovettura in caso di guasto), i canoni vanno assunti al netto dei costi riferibili alle predette prestazioni accessorie. A tal fine, dal contratto dovra' risultare specificamente indicata la quota della tariffa di noleggio riferibile alle spese per i servizi accessori di cui si fruisce. In mancanza di siffatta specificazione, la tariffa corrisposta dovra' essere considerata unitariamente e rilevera' per intero ai fini del raggiungimento del limite posto dal legislatore. Si precisa che i suindicati limiti (7 milioni per autovetture e autocaravan, 1,5 milioni per i motocicli e ottocentomila per i ciclomotori) sono riferiti ad un periodo di utilizzo dei beni pari a dodici mesi. Nel caso, quindi, in cui il contratto di locazione o di noleggio inizi nel corso del periodo di imposta ovvero nel caso di periodo d'imposta di durata diversa da dodici mesi (sempreche' l'utilizzo si protragga per l'intero periodo) dovra' effettuarsi il ragguaglio dei limiti stessi. Cosi', ad esempio, nel caso di un'autovettura noleggiata per gli ultimi sei mesi nel corso di un periodo d'imposta di durata annuale, il limite massimo su cui applicare la percentuale di deduzione (50 per cento) dovra' essere ridotto a 3,5 milioni. 4. Veicoli concessi in uso ai dipendenti o agli amministratori Il regime di limitata deducibilita' delle spese e degli altri componenti negativi si applica anche ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per un periodo di tempo inferiore alla maggior parte del periodo di imposta (ovvero di possesso: vedi punto 2). In questo caso, tuttavia, la parte di spese e altri componenti negativi proporzionalmente riferibile al periodo di concessione in uso promiscuo al dipendente e' deducibile per intero ai sensi dell'art. 62 del Tuir; cio', anche nel caso in cui l'importo cosi' determinato sia superiore a quello costituente reddito di lavoro per il dipendente a norma dell'art. 48, comma 4, lett. a), del Tuir. Per la deduzione al 50 per cento della restante quota delle spese e degli altri componenti negativi, dovra' tenersi conto anche dei limiti massimi sopraindicati in relazione al costo di acquisto e ai canoni di locazione o di noleggio. Pertanto, l'ammontare della quota di ammortamento ovvero dei canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio non riferibile al periodo di concessione in uso promiscuo, si rendera' deducibile (al 50 per cento o all'80 per cento per gli esercenti l'attivita di agenzia o rappresentanza di commercio) solo per la parte proporzionalmente corrispondente ai suddetti limiti. Cosi', ad esempio, ipotizzando il caso di un autovettura di costo pari a 60 milioni, concessa in uso promiscuo per quattro mesi nel corso dell'esercizio e ammortizzata con coefficiente del 25 per cento, la parte della quota di ammortamento riferibile ai mesi di utilizzo promiscuo (un terzo di 15 milioni) e' deducibile per intero; la restante parte (10 milioni) assume rilievo nei limiti del 58,33 per cento (35:60 = x :100) ed e', quindi, deducibile per un importo pari a 2.916.500 lire (5.833.000 x 50 per cento = 2.916.500). Con riferimento ai veicoli suddetti concessi in uso promiscuo agli amministratori, la quoto di spese e di altri componenti negativi interamente deducibile quale compenso all'amministratore andra' individuata sulla base del valore normale da determinarsi con le regole ordinarie (cfr. art. 9 del Tuir). Naturalmente, nell'ipotesi di concessione per uso esclusivamente personale dell'amministratore, la quota delle spese e degli altri componenti negativi sostenuti dall'impresa eventualmente eccedente l'importo costituente compenso per l'amministratore stesso e' integralmente indeducibile. 5. Veicoli con regime di deducibilita' parziale e integrale nei vari periodi di imposta I regimi di deducibilita' integrale o parziale, devono essere applicati, esercizio per esercizio, sulle singole quote di ammortamento e, pertanto, se in un esercizio il veicolo viene concesso in uso promiscuo al dipendente, la quota di ammortamento trova pieno riconoscimento; viceversa, se in un successivo esercizio il veicolo non e' destinato ad un utilizzo per cui e' ammessa la deducibilita' integrale delle spese ad esso afferenti, la quota di ammortamento sara' soggetta alle limitazioni sopra esaminate (vedi punto 3). 6. Rilevanza delle plusvalenze e delle minusvalenze ai fini della determinazione del reddito di impresa Ai fini della determinazione del reddito di impresa le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato. 7. Criteri per l'applicazione dell'articolo 67, comma 7, del Tuir Il comma 3 dell'articolo 121 bis del Tuir dispone che, ai fini dell'applicazione del comma 7 dell'articolo 67 del Tuir, il costo dei veicoli assoggettabili nel periodo d'imposta al regime di deducibilita' parziale, si assume nei limiti rilevanti ai fini della deduzione delle relative quote di ammortamento. Pertanto, agli effetti del plafond di calcolo previsto da tale norma va assunto per detti beni il costo massimo fiscalmente rilevante ridotto al 50 per cento; conseguentemente, nel caso di un'autovettura il cui costo sia pari a 40 milioni, il costo rilevante ai fini del suddetto plafond deve essere assunto entro il limite di 17,5 milioni; analogamente, nel caso di un autovettura di costo pari a 30 milioni, l'importo rilevante e' 15 milioni. Per gli esercenti attivita' di agenzia o di rappresentanza di commercio, invece, la deduzione delle spese di manutenzione deve essere effettuata sulla base dei diversi limiti previsti della norma in esame. Va inoltre precisato che le spese di manutenzione, riparazione, ecc. afferenti i veicoli soggetti al regime di deducibilita' parziale devono essere distintamente rilevate rispetto a tutte le altre spese della specie riguardanti la generalita' dei beni ammortizzabili (ivi compresi i veicoli soggetti al regime di deducibilita' integrale). L'importo di dette spese distintamente rilevato concorrera' nella misura del 50 per cento alla formazione dell'ammontare massimo deducibile nell'esercizio (cinque per cento del plafond) e dell'eccedenza deducibile per quinti nei successivi esercizi. Si ricorda infine che qualora ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma 7, dell'art. 67, i compensi periodici pattuiti per la manutenzione dei veicoli assoggettabili al regime di deducibilita' limitata sono ammessi in deduzione nell'esercizio di competenza nei limiti del 50 per cento o dell'80 per cento per gli esercenti l'attivita' di agenzia o rappresentanza di commercio e il costo dei veicoli stessi non concorre alla determinazione del plafond. 8. Criteri di deduzione delle spese sostenute per l'utilizzo di veicoli non disciplinati dall'articolo 121 bis del Tuir I criteri di deduzione indicati nell'art. 121 bis del Tuir trovano applicazione esclusivamente nei riguardi dei beni ivi indicati. Tra questi non sono compresi gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone o cose (immatricolati sub lett. c), comma 1 , dell'art. 54 del nuovo codice della strada). Le spese e gli altri componenti negativi relativi a veicoli non indicati nell'articolo 121 bis del Tuir, sono, in via di principio, integralmente deducibili nella determinazione del reddito a condizione che si riferiscano) esclusivamente ad attivita' o beni da cui derivano ricavi o proventi. In caso di immatricolazione sub lett. c), comma 1, del citato art. 54 va precisato che le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili integralmente se l'autoveicolo al quale esse afferiscono e' effettivamente ed oggettivamente destinato al trasporto promiscuo di persone e cose. Al fine di verificare la sussistenza dell'anzidetta condizione va fatto riferimento alla superficie dell'abitacolo dell'autoveicolo stesso. La suddetta condizione puo' ritenersi soddisfatta, per gli autoveicoli diversi da quelli dotati di pianale di carico esterno all'abitacolo, quando l'abitacolo dello stesso sia riservato, almeno per la meta' della sua superficie, in modo permanente al trasporto di cose. Pertanto, ad esempio, si considerano destinati al trasporto promiscuo gli autoveicoli sprovvisti dei sedili posteriori idonei a trasportare persone, ovvero benche' dotati di sedili posteriori la residua superficie dell'abitacolo di estensione, comunque non inferiore a quella destinata al trasporto di persone, sia esclusivamente riservata al trasporto di cose. Mancando tali parametri, le spese e agli altri componenti negativi riferibili ai suddetti autoveicoli sono deducibili sempreche' non ricorrano le ipotesi di assoggettamento al regime di deducibilita' integrale considerate al precedente punto 2 nelle predette misure del 50 per cento e dell'80 per cento. 9. Decorrenza delle nuove disposizioni Come si e' detto, le disposizioni recate dal nuovo art. 121 bis del Tuir si rendono applicabili a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1997 e interessano non solo i veicoli il cui utilizzo a titolo di proprieta ovvero a titolo di locazione anche finanziaria o di noleggio inizi in tale periodo d'imposta ma anche i veicoli il cui utilizzo sia iniziato precedentemente. Al riguardo, si precisa, con specifico riferimento ai veicoli (autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori) assoggettabili, nel nuovo assetto normativo, al regime di deducibilita' parziale, che la determinazione degli importi ammessi in deduzione secondo le nuove regole a titolo di ammortamento ovvero a titolo di canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio non e' influenzata dall'ammontare eventualmente gia' dedotto a tale titolo nei precedenti periodi di imposta. Conseguentemente, nel caso, ad esempio, di un'autovettura il cui costo di acquisto sia stato pari a 30 milioni e per la quale siano state gia' dedotte in base al previgente regime fiscale quote di ammortamento pari complessivamente a 20 milioni, l'applicazione delle nuove regole comporta semplicemente la riduzione al 50 per cento delle ulteriori quote di ammortamento ammesse nonche' degli altri componenti negativi afferenti il suo utilizzo. Analogamente, nel caso di un'autovettura di costo superiore al limite dei 35 milioni (ovvero dei 50 milioni per gli esercenti di attivita' di agenzia o rappresentanza di commercio), l'applicazione delle nuove regole comporta l'irrilevanza della parte delle ulteriori quote di ammortamento proporzionalmente riferibile al costo eccedente detto limite (vedi paragrafo 3). I-E) DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE DELLE SOCIETA' COOPERATIVE Con riguardo alle societa' cooperative e loro consorzi, l'art. 21, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha previsto che non concorrono a formare il reddito imponibile le imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell'art. 52 del Tuir, diverse da quelle riconosciute dalle leggi speciali per la cooperazione. Tale disposizione, che si applica solo se determina un utile o un maggior utile da destinare alle riserve indivisibili, ha effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997. Per effetto di detta disposizione, le imposte sui redditi (attualmente Irpeg e Ilor) riferibili alle variazioni in aumento, al netto di quelle in diminuzione, costituiscono anche esse una variazione in diminuzione. Si abbia, ad esempio, l'ipotesi in cui: l'utile, al lordo delle imposte, sia pari a 100; le variazioni in aumento, al netto di quelle in diminuzione, siano pari a 50; tutto l'utile disponibile sia accantonato a riserva indivisibile (RIS.); le imposte sui redditi (I = Irpeg + Ilor) siano pari al 53,2 per cento del reddito imponibile. Tenendo conto dell'ulteriore variazione in diminuzione, che potra' essere operata per effetto della predetta norma, pari a 0,532 x 50, la quantificazione delle imposte, e quindi quella dell'utile che viene accantonato a riserva indivisibile, sara' la seguente: I = 0,532 x 100 + 50 RIS (0,532 x 50)" RIS= 100-I Svolgendo il sistema, si ha: I = 0,532 x 50 = 26,6 RIS = 100 - 26,6 = 73,4 Pertanto, in dipendenza dell'ulteriore variazione in diminuzione, l'importo delle imposte (irpeg e ilor) sara' pari a 26,6 e l'utile accantonato a riserva indivisibile a 73,4. Si precisa che la disposizione non opera con riferimento agli utili destinati a finalita' diverse dall'accantonamento a riserve indivisibili (ad esempio, per distribuire dividendi o per l'accantonamento al fondo "beneficienza e mutualita"). SEZIONE SECONDA: MODIFICHE CONSEGUENTI ALL'ATTUAZIONE DELLE DELEGHE DI CUI ALLA LEGGE 662 DEL 1996 II A) CREDITO D'IMPOSTA SUGLI UTILI SOCIETARI E IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLA MAGGIORAZIONE DI CONGUAGLIO Il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467, ha modificato la disciplina del credito d'imposta sugli utili societari ed ha abrogato quella relativa alla maggiorazione di conguaglio. In particolare, il predetto decreto ha modificato il meccanismo impositivo che imponeva alla societa' di dare "copertura" al credito d'imposta sui dividendi riconosciuto ai soci con la maggiorazione di conguaglio, stabilendo che: ai soci e' attribuito il credito d'imposta sugli utili percepiti nei limiti delle imposte assolte dalla societa' erogante; in taluni casi, specificamente previsti dalla legge, viene consentito alla societa' di memorizzare imposte in relazione a proventi che non concorrono alla formazione del reddito, al fine di trasferire ai soci il beneficio riconosciuto alla societa', attribuendo ai soci stessi un credito d'imposta "limitato", in quanto lo stesso puo' essere utilizzato solo per compensare l'imposta dovuta dal contribuente, riferibile a detti utili, con la conseguenza che l'eventuale eccedenza non potra' essere chiesta a rimborso ne' riportata a scomputo delle imposte relative agli esercizi successivi. Tale disciplina si applica alle distribuzioni dei utili di esercizio, delle riserve e degli altri fondi deliberate a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996. In dipendenza dell'abrogazione della maggiorazione di conguaglio, il citato D.Lgs. n. 467 del 1997, ha stabilito l'obbligo dell'affrancamento delle riserve e fondi soggetti, in caso di distribuzione, alla maggiorazione di conguaglio mediante l'applicazione di un'imposta sostitutiva. Si precisa inoltre che, sempre in relazione all'abrogazione della suddetta maggiorazione e considerata la nuova impostazione di bilancio derivante dall'attuazione della IV direttiva comunitaria si e' resa superflua l'indicazione nella relazione degli amministratori dei dati di cui al comma 7 dell'art. 105 del Tuir nel testo precedente alle modifiche introdotte dal richiamata D.Lgs. n. 467 del 1997. 1. Il credito d'imposta Con il comma 1 dell'art. 14 del Tuir, viene fissato il principio in base al quale il credito d'imposta spetta ai soci nei limiti delle imposte assolte dalla societa'. In particolare, il nuovo art. 14, comma 1, del Tuir, come modificato dall'art. 2, comma 1, n. 3), del decreto legislativo in esame, dispone che "se alla formazione del reddito complessivo concorrono utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle societa' o dagli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87, al contribuente e' attribuito un credito d'imposta pari al 58,73 per cento dell'ammontare degli utili stessi nei limiti in cui esso trova copertura nell'ammontare delle imposte di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 105". Occorre preliminarmente osservare che con la nuova percentuale del credito d'imposta, fissata nella misura del 58,73, si realizza l'adeguamento del credito stesso all'aliquota IRPEG attualmente stabilita nella misura del 37 per cento. In particolare, l'anzidetta percentuale e' il risultato del rapporto tra 37 e 63, cioe' tra L'IRPEG applicata su un imponibile di 100 (al lordo dell'imposta) e l'importo che residua per la distribuzione ai soci dopo l'applicazione dell'imposta stessa. Nella nuova disciplina assume rilievo, oltre all'ammontare delle imposte effettivamente assolte dalla societa', cui corrispondera' il credito d'imposta ordinario, anche quello relativo alle imposte "non assolte" (da considerare imposte "virtuali"), cui corrispondera' un credito d'imposta limitato che viene riconosciuto ai soci in quanto riferibile a proventi che fruiscono di agevolazioni; tale credito d'imposta limitato viene riconosciuto ai soci al fine di trasferire agli stessi l'agevolazione connessa alla non imponibilita' dei proventi della societa' medesima. 1.1 Il credito d'imposta ordinario La disciplina dell'utilizzazione del credito d'imposta "ordinario" non e' stata modificata salva l'introduzione, come in precedenza chiarito, del principio in base al quale il credito d'imposta spetta ai soci nei limiti delle imposte assolte dalla societa'. 1.2 Il credito d'imposta limitato Il credito d'imposta di cui dell'art. 14 del Tuir, correlato all'ammontare delle imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. b), del Tuir, e' riconosciuto quale credito d'imposta "limitato". In particolare, le disposizioni del comma 1 bis dell'art. 94 stabiliscono le caratteristiche e le modalita' di utilizzo di detto credito d'imposta, disponendo che lo stesso: e' determinato applicando all'imposta dovuta il rapporto tra l'ammontare degli utili per i quali spetta il credito d'imposta limitato, comprensivo di detto credito, e l'ammontare del reddito complessivo (comprensivo del credito d'imposta limitato e dell'eventuale credito d'imposta ordinario) al lordo delle perdite di precedenti periodi ammesse in diminuzione; si considera utilizzato prima degli altri crediti d'imposta; l'eccedenza non puo' essere chiesta a rimborso ne' computata in diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo. Va in proposito rilevato che, ai fini della determinazione dell'imposta riferibile ai dividendi con credito di imposta limitato, la norma contenuta nel comma 1-bis dell'art. 94 prevede l'applicazione del rapporto ivi previsto all'imposta "dovuta". Al riguardo, tenuto conto delle finalita' della norma, l'imposta da assumere va considerata al netto delle detrazioni d'imposta. Ed invero, la quota di imposta, determinata mediante l'applicazione del predetto rapporto all'imposta netta, potra' anche essere inferiore al 37 per cento, per effetto delle detrazioni di imposta, delle riduzioni di aliquota e delle diminuzioni del reddito a causa di perdite, secondo le disposizioni dell'art. 102 del Tuir. E' prevista la facolta' di non avvalersi delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art. 14, cioe' di non computare il credito d'imposta limitato ne' in aumento del reddito complessivo ne' in detrazione dall'imposta. Tale previsione ha lo scopo di non penalizzare le societa' nel caso in cui, pur con il computo del credito d'imposta in aumento degli utili ad essi riferibile, non vi sia un'imposta da pagare, in quanto, ad esempio, il risultato non sia fiscalmente positivo per effetto di perdite di periodo. In tal caso, infatti, il credito d'imposta posto in aumento del reddito determinerebbe la riduzione delle perdite altrimenti riportabili. Esempio: Utile di esercizio formato da dividendi con credito d'imposta sia ordinario che limitato. Si ipotizzi il caso in cui la Societa' A consegua un utile di L.200 alla cui formazione hanno concorso, tra l'altro, i seguenti dividendi: L. 1.192 con credito d'imposta ordinario; 630 con credito d'imposta limitato; Utile d'esercizio L. 200 Credito d'imposta ordinario L. 700 Credito d'imposta limitato L. 370 ----------- Reddito complessivo imponibile L. 1270 Imposta lorda (L. 1270 x 37%) L. 469,9 Detrazione ex art. 91-bis L. 11 ----------- Imposta netta L. 458,9 Verifica del credito d'imposta "limitato" spettante: 630 + 370 x 458,9 = L. 361,34 < 370, -------- 1270 per cui la detrazione del credito di imposta limitato sara' pari a 361,34 Imposta netta L. 458,9 Credito d'imposta limitato L. 361,34 ------------- L. 97,56 Credito di imposta ordinario L. 700,00 Imposta da chiedere --------- a rimborso o da riportare in eccedenza (700 97,56) L. 602,44 Memorizzazione delle imposte da parte della societa' Imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a), del Tuir (458,9 - 361,34) = L. 97,56 Imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. b), del Tuir = L. 361,34 2. Individuazione, memorizzazione e utilizzazione delle imposte disponibili per l'attribuzione del credito d'imposta ai soci Il nuovo meccanismo impositivo degli utili societari e' caratterizzato dall'attribuzione ai soci del credito d'imposta e del credito d'imposta limitato fino a concorrenza, rispettivamente, delle imposte di cui alle lett. a) e b) del nuovo articolo 105, comma 1, del Tuir, cosi' come sostituito dall'art. 2, comma 1, n. 10, del decreto legislativo in commento. La societa' e' tenuta a "memorizzare" separatamente tali imposte, sia nella fase della loro determinazione che in quella del loro utilizzo. 2.1 Individuazione e memorizzazione delle imposte disponibili per l'attribuzione del credito d'imposta ai soci 2.1.1. Imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a), del Tuir Le imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a), del Tuir sono le seguenti: imposte liquidate nella dichiarazione dei redditi; imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e iscritte in ruoli non piu' impugnabili; imposte derivanti da accertamenti divenuti definitivi; imposte applicate a titolo di imposta sostitutiva. Imposte liquidate nella dichiarazione dei redditi Trattasi delle imposte sul reddito delle persone giuridiche, liqui- date in dichiarazione dal contribuente con riguardo al reddito complessivo imponibile, ancorche' non versate. Vanno considerate le imposte riferibili al reddito complessivo imponibile, indipendentemente dall'utilizzo di eventuali crediti d'imposta concessi a favore di determinate categorie di contribuenti (quali ad esempio il credito d'imposta concesso per gli incentivi per le piccole imprese di cui all'art. 4 della L. n. 449 del 1997, ecc.). Peraltro, qualora alla formazione del reddito complessivo della societa' abbiano concorso dividendi per i quali e' stato attribuito alla societa' stessa il credito d'imposta "limitato", le imposte riferibili a tali dividendi, ancorche' liquidate nella dichiarazione dei redditi, concorrono a formare l'ammontare di cui all'art. 105 comma 1, lett. b), del Tuir, anziche' quello di cui alla lett. a) in argomento. Esempio: Determinazione dell'ammontare delle imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a), del Tuir Utile di esercizio L. 189 Variazione in aumento (per imposte indeducibili) L. 111 ---------- Reddito complessivo imponibile L. 300 IRPEG (37 per cento di L. 300) L. 111 In tale ipotesi, l'ammontare delle imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a), del Tuir, da memorizzare e' pari a L. 111. La societa' potra' distribuire l'intero utile di L. 189, attribuendo ai soci un credito d'imposta pari a L. 111 = (189 x 58,73 per cento). Imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e iscritte in ruoli non piu' impugnabili Si dovra' tener conto delle imposte liquidate ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e iscritte in ruoli non piu' impugnabili, purche' si riferiscano a redditi relativi ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 1996. Vanno considerate solo le maggiori imposte liquidate rispetto a quelle dichiarate dal contribuente e non vanno comunque considerati gli importi versati a titolo di interessi e sanzioni amministrative. In merito alla data in cui tali importi vanno considerati, deve farsi riferimento a quella in cui dette imposte sono iscritte in ruoli non piu' impugnabili, e cio' sia per scadenza dei termini previsti per l'impugnativa (in tal caso l'imposta concorre a formare detto ammontare alla data di scadenza del termine) ovvero a seguito di sentenza passata in giudicato, per la parte che ha avuto esito sfavorevole per la societa'. Imposte derivanti da accertamenti divenuti definitivi Tali imposte assumono rilievo se si riferiscono a redditi relativi ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 1996. Ai fini della individuazione del momento di imputazione di dette imposte, si applicano i medesimi criteri indicati nel precedente paragrafo. Concorrono altresi' a formare l'ammontare in argomento anche: - le maggiori imposte liquidate per effetto dell'accertamento con adesione. A tale riguardo occorre fare riferimento alla data in cui la maggiore imposta accertata e' versata o, in caso di pagamento rateale, alla data in cui viene versata la prima rata e si sia provveduto alla prestazione della garanzia prevista dall'art. 8, comma 2, del D.Lgs n. 218 del 1997; - le imposte definite per effetto della conciliazione giudiziale prevista dall'art. 48 del D.Lgs. n. 546 del 1992, come sostituito dall'art. 14 del predetto decreto legislativo n. 218 del 1997. Si precisa al riguardo che va considerata sia l'ipotesi di conciliazione esperita dinanzi alla Commissione tributaria, sia quella di conciliazione fuori udienza conclusasi per effetto del deposito da parte dell'ufficio presso la segreteria della Commissione tributaria di una proposta alla quale l'altra parte abbia previamente aderito. In entrambi i casi, ai fini di cui trattasi, occorre fare riferimento alla data di pagamento dell'intera somma dovuta o, in caso di pagamento rateale, alla data in cui viene versata la prima rata e si sia provveduto alla prestazione della garanzia prevista dall'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 218 del 1997. Non vanno comunque considerati gli importi versati a titolo di interessi e sanzioni amministrative. Imposte applicate a titolo di imposta sostitutiva Concorrono a formare l'ammontare delle imposte in esame anche quelle applicate a titolo di imposta sostitutiva. Ai fini dell'individuazione del momento in cui dette imposte rilevano, valgono gli stessi criteri gia' esaminati nei punti precedenti. Tra tali imposte rientrano, per espressa previsione dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 467 del 1997, le imposte sostitutive di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358. Le imposte sostitutive, per le quali non vi sia l'obbligo di liquidazione in dichiarazione, rilevano, in via di principio, alla data in cui si concretizza il presupposto della loro debenza, indipendentemente dalle modalita' di versamento. Altri importi Per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 4, lett. d), del decreto legislativo in commento, rientrano tra le imposte in esame, i nove sedicesimi dell'eccedenza di cui all'art. 105, comma 3, del Tuir, nel testo vigente anteriormente alla modifica recata dal predetto decreto (cosiddetta "franchigia"), per la parte non utilizzata per l'affrancamento delle riserve assoggettabili a maggiorazione di conguaglio. Tale importo va computato per quote costanti nella dichiarazione dei redditi presentata nel secondo esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996 e in quelle relative ai nove periodi d'imposta successivi. Memorizzazione delle imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. A) del Tuir Ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta e della scelta del tipo di credito, occorre fare riferimento alla data della delibera di distribuzione degli utili d'esercizio, delle riserve e degli altri fondi, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 44 del Tuir. Tuttavia, in deroga a tale criterio, qualora vengano distribuiti utili di esercizio, il comma 3 dell'art. 105 del Tuir consente di far concorrere alla formazione dell'ammontare di cui alla lett. a) del comma 1, l'imposta liquidata nella dichiarazione dei redditi del periodo al quale gli utili si riferiscono, anche se il termine di presentazione di detta dichiarazione scade successivamente alla data della delibera di distribuzione. Pertanto, in caso di distribuzione di utili d'esercizio, ai fini della attribuzione ai soci del credito d'imposta, la societa' potra' tener conto oltre che delle imposte liquidate, accertate o applicate entro la data della delibera di distribuzione, anche di quelle rela- tive alla dichiarazione dei redditi del periodo al quale gli utili si riferiscono, presentata successivamente alla data della delibera. Ne deriva che se, ad esempio, la delibera di distribuzione degli utili d'esercizio relativi al periodo d'imposta 1998 avviene il 30 aprile 1999, la societa', nell'attribuire il credito di imposta, potra' computare l'imposta da liquidare nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta 1998, che sara' presentata successivamente alla data della delibera stessa. Inoltre, sempre in deroga al criterio di carattere generale previsto all'art. 105, comma 2, del Tuir, qualora vengano distribuite riserve in sospensione d'imposta, si potra' tener conto anche dell'imposta liquidata per il periodo nel quale tale distribuzione e' deliberata. (art. 105, comma 3, secondo periodo, del Tuir). Pertanto, se la delibera di distribuzione di una riserva in sospensione d'imposta avviene, ad esempio, il 30 aprile 1998, la societa' puo' attribuire il credito di imposta tenendo conto anche dell'ammontare dell'imposta che sara' liquidata nella dichiarazione da presentare nel 1999 (relativa ai redditi del 1998) e non quindi delle imposte che saranno liquidate nella dichiarazione dei redditi presentata nel 1998 (per i redditi del 1997), se tale ultima dichiarazione viene presentata successivamente al 30 aprile 1998. Versamenti integrativi Come piu' volte chiarito, il credito d'imposta puo' essere attribuito, in base alla nuova disciplina, nei limiti in cui esso trova copertura nell'ammontare delle imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a) e b), del Tuir. Tuttavia, la societa' erogante puo', ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 bis, introdotto nel Tuir dall'art. 2, comma 1, n. 11, del decreto legislativo in commento, incrementare l'ammontare indicato nella citata lett. a) di un'imposta corrispondente al maggior credito attribuito. Tale versamento integrativo dovra' essere indicato nella dichiarazione dei redditi tra gli incrementi delle imposte di cui alla stessa lett. a), secondo quanto si dira' nel prosieguo. In particolare, tale integrazione va effettuata: entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta liquidata nella dichiarazione dei redditi, se sono distribuiti gli utili di esercizio (cosi' ad esempio, se viene deliberata la distribuzione degli utili dell'esercizio 1998 in data 20 aprile 1999, il versamento va effettuato entro il 20 maggio 1999, termine per il versamento a saldo delle imposte relative al 1998). entro il termine previsto per il versamento a saldo dell'imposta relativa al periodo nel quale la delibera di distribuzione e' stata adottata, se sono distribuite riserve o altri fondi (cosi' ad esempio se la distribuzione di riserve viene deliberata in data 20 aprile 1999, il versamento va effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte relative al 1999, la cui dichiarazione va presentata nel 2000). Si ricorda che nelle ipotesi di distribuzione di utili d'esercizio o di riserve in sospensione d'imposta, si puo' tener conto, rispettivamente, delle imposte che saranno liquidate nella dichiarazione dei redditi del periodo al quale gli utili si riferiscono e delle imposte liquidate per il periodo nel quale tale distribuzione e' deliberata. Peraltro, qualora anche con il concorso dell'imposta liquidata per detti periodi, il credito d'imposta attribuito ai soci non trovi integrale copertura, la societa' e' tenuta ad effettuare, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 105, comma 3, del Tuir, il versamento integrativo di una corrispondente imposta: in caso di distribuzione degli utili d'esercizio, l'integrazione sara' pari alla differenza tra l'ammontare del credito d'imposta attribuito ai soci e quello delle imposte memorizzate fino alla data della deliberazione della distribuzione stessa aumentate dell'imposta che verra' liquidata nella dichiarazione dei redditi del periodo a cui gli utili si riferiscono, anche se il termine di presentazione scade successivamente alla data della delibera di distribuzione; in caso di distribuzione di riserve in sospensione di imposta, l'integrazione sara' pari alla differenza tra l'ammontare del credito d'imposta attribuito ai soci e quello delle imposte memorizzate ai sensi dell'art. 105, comma 1, lett. a), del Tuir, fino alla data della deliberazione stessa, aumentate della imposta che verra' liquidata nella dichiarazione presentata per il periodo nel quale avviene la delibera. 2.1.2 Imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. b), del Tuir Concorre a formare l'ammontare di cui all'art. 105, comma 1, lett. b), del Tuir: l'imposta, calcolata nella misura del 58,73 per cento, corrispondente ai proventi che in base agli altri articoli del presente testo unico o di legge speciali non concorrono a formare il reddito della societa' o dell'ente e per i quali e' consentito computare detta imposta fra quelle del presente comma; - l'imposta relativa agli utili che hanno concorso a formare il reddito della societa' o dell'ente e per i quali e' stato attribuito alla societa' o all'ente medesimo il credito di imposta limitato di cui all'articolo 94, comma 1-bis. Imposte riferibili a proventi che non concorrono alla formazione del reddito (Art. 105, comma 4, n. 1), del Tuir) Con riguardo all'art. 105, comma 4, n. 1), del Tuir, occorre evidenziare che la disposizione ivi contenuta stabilisce, in via di principio, che l'importo delle imposte da memorizzare e' pari al 58,73 per cento dei proventi agevolati. Cio' in quanto tale importo consente di distribuire utili di ammontare pari a detti proventi, attribuendo per essi un corrispondente credito di imposta limitato. Tuttavia, il medesimo comma 4, al secondo periodo, riproducendo la norma gia' prevista dal comma 4 dell'art. 96 bis del Tuir, precisa che la predetta imposta "e' commisurata all'utile di esercizio che eccede quello che si sarebbe formato in assenza dei proventi medesimi". In sostanza, la citata disposizione, in determinate situazioni commisura l'ammontare delle imposte non ai proventi agevolati ma all'utile di esercizio. Infatti, qualora detto utile sia di ammontare inferiore a quello dei proventi agevolati, il beneficio che puo' essere trasferito ai soci trova oggettiva limitazione nell'ammontare dell'utile distribuibile, per cui le imposte da memorizzare non possono che corrispondere al 58,73 per cento dell'utile stesso. Esempio 1 Imposte determinate ai sensi dell'art. 105, comma 4, n. 1 del Tuir Proventi agevolati Utile d'esercizio L. 85,2 Proventi che non concorrono alla formazione del reddito L. 60 Variazione in aumento (imposte indeducibili) L. 14,8 -------- Reddito complessivo imponibile L. 40 IRPEG (37 per cento di L.40) L. 14,8 Memorizzazione delle imposte da parte della societa' Imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a), del Tuir = 14,8 Imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. b), del Tuir (L. 60 x 58,73%) = 35,23 Esempio 2 Imposte determinate ai sensi dell'art. 105, comma 4, n. 1 del Tuir Proventi agevolati Utile d'esercizio L. 25,2 Proventi che non concorrono alla formazione del reddito. L. 60 ---------- Reddito complessivo imponibile L. 34,8 IRPEG L. 0 Memorizzazione delle imposte da parte della societa' Imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a), del Tuir = 0 Imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. b), del Tuir (L. 25,2x58,73%) = 14,80 Ai fini della individuazione del momento nel quale la memorizzazione delle imposte di cui all'art. 105, comma 4, n. 1, del Tuir deve essere effettuata, va fatto riferimento alla data di approvazione del bilancio d'esercizio, atteso che e' solo con tale approvazione che assume certezza l'utile d'esercizio, il quale costituisce dato essenziale ai fini della determinazione dell'ammontare delle imposte stesse. Va rilevato che il beneficio che il legislatore intende trasferire ai soci in sede di distribuzione degli utili puo' consistere, anziche' nella esclusione dei proventi dal reddito imponibile della societa', nella tassazione con un'aliquota ridotta ovvero con un'imposta sostitutiva. Con riguardo agli utili soggetti ad aliquota ridotta, ai sensi dell'art. 105 del D.P.R. n. 218 del 1978 e dell'art. 2 della legge n. 26 del 1986, l'art. 106 del Tuir, nella nuova formulazione, stabilisce che gli utili assoggettati a tassazione con aliquota ridotta alla meta' si considerano come utili che non concorrono a formare il reddito per il 50 per cento del loro ammontare. Pertanto, le imposte ("virtuali") riferibili a tali utili sono pari al 58,73 per cento del 50 per cento dell'ammontare degli utili medesimi. Si precisa al riguardo che, in base all'art. 105, comma 4, del Tuir, le agevolazioni riconosciute alla societa' possono essere trasferite ai soci mediante il riconoscimento del credito di imposta limitato soltanto se vi e' una norma che espressamente lo preveda: le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, che attualmente consentono di trasferire il beneficio a favore dei soci sono individuate dagli artt. 96, 96 bis e 106, come modificati dal decreto legislativo in esame. Imposte relative agli utili che hanno concorso a formare il reddito con credito limitato (Art. 105, comma 4, n. 2, del Tuir) L'art. 105, comma 4, n. 2) del Tuir consente alla societa', alla quale sono stati distribuiti utili formati con proventi che fruiscono di agevolazioni, di memorizzare imposte fino a concorrenza del credito di imposta limitato utilizzato, ai sensi dell'art. 94, comma 1-bis, del Tuir, per il versamento dell'imposta ad essi riferibile. L'effettuazione della predetta memorizzazione consentira' alla societa' di poter trasferire a sua volta l'originario beneficio ai propri soci, attribuendo agli stessi il credito d'imposta limitato, allorquando verranno distribuiti i dividendi. Esempio n. 1: Si ipotizzi il caso in cui la Societa' A consegua un utile di L. 226 alla cui formazione ha concorso, tra l'altro, il dividendo di L. 100, con credito di imposta limitato: Utile d'esercizio L. 226 (di cui L. 100 per dividendo con credito d'imposta limitato) Variazione in aumento (per imposte indeducibili) L. 74 ------ Reddito complessivo L. 300 Credito d'imposta limitato (L. 100 x 58,73 %) L. 58,73 --------- Reddito complessivo imponibile L. 358,73 Imposta lorda (L.358,73 x 37%) L. 132,73 Credito d'imposta limitato L. 58,73 --------- Imposta dovuta L. 74 Memorizzazione delle imposte da parte della societa' Imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a), del Tuir = L. 74 Imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. b), dei Tuir = L. 58,73 Esempio n. 2: Si ipotizzi il caso in cui la Societa' A consegua una perdita di L. 2.000, alla cui formazione hanno concorso, tra l'altro, dividendi pari a L. 1.822, di cui L. 1.192, con credito d'imposta ordinario e L. 630, con credito d'imposta limitato. Perdita di bilancio L. 2.000 (di cui L. 3.822 per costi e spese e L. 1.822 per dividendi di cui L. 1.192 con credito ordinario e L. 630 con credito limitato) Credito d'imposta ordinario L. 700 Credito d'imposta limitato L. 370 -------- Perdita fiscale L. - 930 Imposta dovuta 0 Credito d'imposta limitato 0 Credito d'imposta ordinario L. 700 Eccedenza (rimborsabile o ------ riportabile) L. 700 Memorizzazione delle imposte da parte della societa' Imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a), del Tuir = 0 Imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. b), dei Tuir = 0 Per quanto concerne la individuazione della data in cui le imposte di cui all'art. 105, comma 4, n. 2, del Tuir (relative agli utili che hanno concorso a formare il reddito della societa' e per i quali e' attribuito alla societa' stessa il credito d'imposta limitato), vanno memorizzate, occorre fare riferimento alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale sono liquidate. Pertanto, in caso di distribuzione degli utili d'esercizio con detto credito d'imposta limitato, si dovra' tener conto delle imposte che verranno liquidate nella dichiarazione dei redditi del periodo al quale gli utili si riferiscono, anche se il termine di presentazione di detta dichiarazione scade successivamente alla data della delibera di distribuzione. Articolo 106 bis. Credito d'imposta concesso a fronte di imposte estere Con l'articolo 106 bis del Tuir viene stabilito che per l'imposta relativa ai redditi prodotti all'estero, per i quali in base alle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi e' riconosciuto il credito d'imposta figurativo, e' computata, fino a concorrenza di detto credito, nell'ammontare di cui al comma 4 dell'art. 105, secondo i criteri previsti per gli utili di cui al n. 2 di tale comma. Trattasi del credito d'imposta che viene concesso sulla base delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi, pur in assenza di un'effettiva tassazione nel paese della fonte (cosiddetto "matching credit"), per la cui determinazione occorre fare specifico riferimento alle disposizioni convenzionali. Il legislatore ha ritenuto tuttavia di non dover riconoscere l'importo delle imposte corrispondente al credito figurativo tra quelle di cui all'art. 105, comma 1, lett. a), del Tuir, trattandosi di un credito a fronte di imposte estere non effettivamente assolte. Tuttavia, per non vanificare l'agevolazione accordata alla societa' detto credito va computato tra le imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. b), del Tuir, consentendo in tal modo il trasferimento dell'agevolazione medesima ai soci. Esempio: Credito d'imposta "figurativo" per redditi prodotti all'estero Redditi prodotti nel territorio dello Stato L. 1.000 Redditi prodotti all'estero per i quali spetta il credito d'imposta figurativo L. 500 -------- Reddito complessivo imponibile L. 1.500 Imposta (L. 1.500 x 37%) L. 555 Credito d'imposta figurativo L. 100 -------- Imposta dovuta L. 455 Memorizzazione delle imposte da parte della societa' Imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a), del Tuir L. 455 Imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. b), del Tuir L. 100 2.1.3 Casi particolari L'art. 4 del D. lgs. n. 467 del 1997 stabilisce che l'imposta sostitutiva applicata ai sensi del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, e l'imposta sul reddito delle persone giuridiche applicata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 466 del 1997, concorre a formare l'ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 105 del Tuir. In tal caso, le plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in applicazione dell'articolo 1 e dell'articolo 4, commi 2 e 5, del predetto D.Lgs. n. 358 del 1997 e il reddito assoggettato all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato D.Lgs. n. 466 del 1997, rilevano anche gli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale comma. A tal fine si considera come provento non assoggettato a tassazione, rispettivamente, la quota del 27,03 per cento di dette plusvalenze e quella del 48,65 per cento di detto reddito; e le societa' quotate che fruiscono, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 466 del 1997, della riduzione dell'aliquota IRPEG al 7 per cento, si considera provento non assoggettato ad imposizione l'81,08 per cento. Con l'art. 4 del D.Lgs. n. 467 il legislatore, al fine di trasferire ai soci le menzionate agevolazioni relative alla remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito (Dual Income Tax) e alle ristrutturazioni societarie, ha previsto un meccanismo che consente di convertire prioritariamente l'agevolazione stabilita in termini di aliquota in agevolazione in termini diimponibile. A tal fine occorre trasformare, figurativamente e con idonee corrispondenze, il reddito tassato con aliquota ridotta (nel caso della Dual Income Tax) o con imposta sostitutiva (nel caso delle ristrutturazioni societarie) in reddito tassato in parte con l'aliquota ordinaria e in parte interamente detassato, alla stregua di proventi che non concorrono a formare il reddito. Reddito assoggettato ad aliquota agevolata di cui al D.Lgs. n. 466 del 1097 (D.I.T.) Nel caso di reddito soggetto ad aliquota ridotta (nella misura del 19 per cento) di cui al D.Lgs. n. 466 del 1997, il comma 2 dell'art. 4 del provvedimento in esame stabilisce che si considera come provento non tassato il 48,65 per cento del reddito assoggettato ad aliquota ridotta. Infatti, la tassazione con l'aliquota ridotta al 19 per cento di un reddito, ad esempio pari a L. 100, equivale a quella in cui l'importo di L. 51,35 e' soggetto ad aliquota ordinaria del 37 per cento, e l'importo restante di L. 48,65 (cioe' L. 100 L. 51,35) non e' soggetto a tassazione. Tale impostazione consente di memorizzare tra le imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. b), del Tuir, il 58,73 per cento dei proventi che si considerano non tassati. In tal modo e' possibile distribuire gli utili corrispondenti a tali proventi, attribuendo agli stessi un credito d'imposta limitato che consente di trasferire ai soci il beneficio riconosciuto alla societa'. Naturalmente anche in tal caso occorre procedere al confronto dell'importo che si considera non tassato con quello dell'utile di esercizio e assumere il minore dei due. Pertanto, nell'esempio teste' formulato, le imposte "virtuali" saranno pari a L. 28,57 (cioe' 58,73 per cento di L. 48,65) ovvero al 58,73 per cento dell'utile di esercizio, qualora lo stesso sia di importo inferiore a L. 48,65. Esempio: Imposte determinate ai sensi dell'art. 105, comma 4, n. 1 Aliquota Irpeg agevolata Si ipotizzi il caso di una societa' che ha conseguito un utile d'esercizio di L. 144 e un reddito complessivo di L. 200, di cui L. 100 fruisce della riduzione dell'aliquota di imposta al 19 per cento, prevista dall'art. 1 del D. Lgs n. 466 del 1997. Utile d'esercizio L. 144 Variazione in aumento (per imposte indeducibili) L. 56 ------ Reddito complessivo imponibile L. 200 (di cui L. 100 assoggettato al 19 per cento) IRPEG (L. 100 x 19% + L. 100 x 37%) L. 56 Memorizzazione delle imposte da parte della societa' Imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a), del Tuir = 56 Imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. b), del Tuir L. 48,65 x 58,73% = 28,57 L'importo di L. 100 assoggettato ad aliquota del 19 per cento equivale a L. 51,35 assoggettate ad aliquota del 37 per cento, per cui la differenza fra 100 e 51,35 = 48,65 costituisce in sostanza il reddito non assoggettato a tassazione: di detto importo e' trasferibile ai soci e va computato nelle imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett . b), del Tuir, un ammontare pari al 58,73 per cento di 48,65 = 28,57. Plusvalenze relative a ristrutturazioni aziendali soggette ad imposta sostitutiva ai sensi del D.Lgs. n. 358 del 1997 Relativamente alle agevolazioni concesse alle imprese che procedono ad operazioni di ristrutturazione di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, al fine di evitare che l'applicazione dell'imposta sostitutiva afferente alle plusvalenze realizzate a seguito di dette operazioni comporti un pregiudizio nei confronti dei soci, viene previsto che tali plusvalenze rilevano anche agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'art 105 del Tuir, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale comma, e si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota del 27,03 per cento di dette plusvalenze. In tal caso, come precisato in precedenza, l'imposta sostitutiva liquidata in dichiarazione concorrera' alla formazione dell'ammontare di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 105 del Tuir, mentre il 58,73 per cento del reddito che si considera non assoggettato a tassazione concorrera' alla formazione dell'ammontare di cui alla lettera b) dello stesso comma. Anche in tal caso occorre procedere al confronto dell'importo che si considera non tassato con quello dell'utile di esercizio e assumere il minore dei due. Esempio: Imposta sostitutiva sulle ristrutturazioni societarie Si ipotizzi il caso di una societa' che ha realizzato plusvalenze da cessione di azienda pari a L. 100, assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 27 per cento ai sensi del D.Lgs. n. 358 del 1997. Plusvalenze L. 100 Imposta sostitutiva L. 27 L'importo di L. 100 assoggettato ad una imposta sostitutiva del 27 per cento equivale a L. 72,97 assoggettata ad una aliquota del 37 per cento, per cui la differenza tra L. 100 e 72,97 (uguale L. 27,03) costituisce in sostanza il reddito non assoggettato a tassazione. Su detto importo vanno computate le imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. b), del Tuir pari al 58,73 per cento di 27,03 = L. 15,87. Memorizzazione delle imposte da parte della societa' Imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a), del Tuir = 27 Imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. b), del Tuir L. 27,03x58,73% = 15,87 2.2. Riduzione degli ammontari di cui all'art. 105, comma 1, lett. a) e b), del Tuir Il comma 5 dell'art. 105 del Tuir stabilisce che, indipendentemente dalla utilizzabilita' da parte dei soci o partecipanti del credito d'imposta di cui all'articolo 14, gli importi indicati alle lettere a) e b) del comma 1 sono ridotti, fino a concorrenza del loro ammontare, di un importo pari al 58,73 per cento degli utili di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 44, distribuiti ai soci o partecipanti, nonche' delle riduzioni del capitale che si considerano distribuzione di utili ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 44. In particolare, la societa' che distribuisce gli utili o le riserve ha l'obbligo di ridurre, in corrispondenza dell'attribuzione del credito di imposta ai soci, le imposte memorizzate. Pertanto, sussistendo la disponibilita' di imposte, non e' consentita la distribuzione di dividendi senza l'attribuzione del credito di imposta, ancorche' i soci non utilizzino il credito d'imposta stesso qualora, ad esempio, la ritenuta sia applicata a titolo d'imposta o perche' i soci non ne abbiano diritto (es. soci esteri) ovvero vi abbiano rinunciato, ai sensi dell'art. 11, comma 3 ter, e 94, comma 1 ter, del Tuir. Qualora nella delibera di distribuzione dei dividendi non sia stabilito diversamente, gli importi distribuiti comportano la riduzione prioritariamente dell'ammontare indicato all'art. 105, comma 1, lett. a), del Tuir (imposte da cui deriva il credito d'imposta ordinario). La societa' potra', tuttavia, scegliere quale ammontare ridurre per effetto della distribuzione dei dividendi e, comunque, con riguardo al medesimo dividendo distribuito, potra' attribuire ad una parte (ad esempio, il 30 per cento) il credito di imposta ordinario e all'altra parte (il 70 per cento) quello limitato. Non e' consentito differenziare il tipo di credito d'imposta attribuito a seconda dei soci destinatari dei dividendi (es. soci residenti e non residenti). Pertanto, nella relativa delibera di distribuzione la societa' indichera' quale tipo di imposte intende "consumare" per effetto della distribuzione dei dividendi, sempre, ovviamente, nei limiti delle imposte a disposizione. Tra le cause che comportano la riduzione degli importi di cui all'art. 105, comma 1, lett. a), del Tuir, va considerato anche il rimborso di imposte, sempreche' quest'ultimo si riferisca ad imposte che sono state precedentemente memorizzate. Tale riduzione dovra' essere effettuata alla data in cui il rimborso stesso ha avuto esecuzione e cioe' quando il relativo ammontare entra nella disponibilita' dell'avente diritto. Nel caso in cui l'importo delle imposte rimborsate sia superiore all'ammontare di cui alla citata lett. a), la societa' dovra' procedere al versamento integrativo della differenza entro il termine previsto per il versamento a saldo dell'imposta relativa all'esercizio in cui il rimborso ha avuto esecuzione. Qualora la societa' attribuisca crediti d'imposta in misura inferiore all'ammontare delle imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a) e b), del Tuir che potrebbe attribuire, tali importi si considerano comunque ridotti; la riduzione va imputata prioritariamente alle imposte di cui alla predetta lett. b) e, per la differenza, a quelle di cui alla lett. a), con riferimento alla data della delibera di distribuzione che ha attribuito i predetti crediti in misura inferiore. 3. Sanzioni Qualora la societa' attribuisca crediti d'imposta ordinari in misura superiore all'ammontare delle imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a), del Tuir e non abbia provveduto all'integrazione ai sensi dell'art. 105 bis del Tuir, si fara' luogo al recupero dell'imposta non integrata, con l'applicazione degli interessi e delle sanzioni amministrative di cui agli artt. 9 e 92 del D.P.R. n. 602 del 1973. Nel caso di attribuzione di crediti d'imposta limitati in misura superiore all'ammontare delle imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. b), del Tuir, si considera ridotto l'ammontare delle imposte di cui alla lett. a) dello stesso comma 1. Se detto ammontare risulta insufficiente, si fara' luogo al recupero dell'imposta, nei confronti della societa', in misura corrispondente al maggior credito d'imposta attribuito, con l'applicazione degli interessi e delle sanzioni amministrative di cui agli artt. 9 e 92 del D.P.R. n. 602 del 1973. 4. Imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio L'art. 1, comma 1, del decreto legislativo in esame prevede l'applicazione di una imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio sui fondi e sulle riserve di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 105 del Tuir (nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 467 del 1997), esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996. Tale imposta e' stata fissata in misura differenziata a seconda che sia applicata a riserve e fondi soggetti alla maggiorazione di conguaglio nella misura dei 9/16 o di riserve e fondi soggetti a maggiorazione di conguaglio nella misura del 15 per cento. Tali fondi e riserve sono rappresentati da: 1) riserve o altri fondi formati con utili o proventi non assoggettati ad IRPEG a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1 dicembre 1983 (art. 105, comma 2); 2) riserve o altri fondi gia' esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla data del 1 dicembre 1983 o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso (art. 105, comma 4). L'aliquota dell'imposta sostitutiva e' pari, rispettivamente, al 5,6 per cento delle riserve e fondi di cui al numero 1) e al 2,2 per cento per quelle di cui al numero 2). L'imposta sostitutiva si applica anche se le citate riserve e fondi siano stati imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione. L'ammontare delle riserve e fondi di cui al precedente numero 2) e' ridotto della cosiddetta "franchigia" non utilizzata, risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996. L'imposta sostitutiva e' indeducibile. Le disposizioni concernenti l'affrancamento delle riserve e altri fondi soggetti a maggiorazione di conguaglio non si applicano nei confronti delle societa' e degli enti totalmente partecipati dallo Stato e nell'ipotesi di scioglimento agevolato delle cosiddette "societa' di comodo" che ricadono nelle condizioni previste dall'art. 3, comma 38, della legge n. 662 del 1996, per il quale si applicano le disposizioni specifiche del successivo comma 39. Per quanto riguarda la liquidazione ed il versamento dell'imposta sostitutiva si rinvia alle istruzioni relative al Mod 760/RF. II B) DIVIDENDI DISTRIBUITI DA SOCIETA' NON RESIDENTI (ART. 96 BIS DEL TUIR) L'art. 2, comma 1, n. 8), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467, ha modificato il comma 1 dell'art. 96 bis del Tuir che disciplina gli utili distribuiti da societa' residenti in uno stato membro della UE. Con la nuova formulazione dell'art. 96 bis, comma 1, del Tuir e' stata eliminata la condizione che la detenzione ininterrotta per un anno della partecipazione debba essere verificata al momento della delibera di distribuzione dei dividendi. Detta modifica si e' resa necessaria al fine di recepire la sentenza della Corte di Giustizia del 17 ottobre 1996, con la quale e' stato affermato che gli Stati membri non possono subordinare la concessione dell'agevolazione prevista dall'art. 5, n. 1, della Direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, n. 90/435, alla condizione che al momento della distribuzione degli utili "la societa' capogruppo abbia gia' detenuto la partecipazione minima" per il periodo minimo fissato dai singoli Stati membri. II C) DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA CAPITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE (DIT) Con il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 466, sono state emanate norme volte a favorire la capitalizzazione delle imprese. In particolare e' stata prevista l'applicazione di un'aliquota d'imposta ridotta sugli utili corrispondenti alla remunerazione ordinaria del capitale investito con la conseguenza di suddividere il reddito imponibile in due parti (da cui l'espressione DIT "Dual In- come Tax") l'una commisurata al rendimento ordinario dei nuovi apporti di capitale investito alla quale applicare la suddetta aliquota ridotta, l'altra assoggettata all'aliquota ordinaria. 1. Ambito soggettivo di applicazione I beneficiari di tali disposizioni sono i seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato: societa' per azioni; societa' in accomandita per azioni; societa' a responsabilita' limitata; societa' cooperative; societa' di mutua assicurazione; enti pubblici e privati, diversi dalle societa' tra i quali si comprendono anche le persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi - che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attivita' commerciale. Rientrano, inoltre, nell'ambito di applicazione della agevolazione i soggetti commerciali non residenti per le attivita' svolte mediante stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. Trattasi, in particolare, delle societa' commerciali (di persone e di capitali) nonche' degli enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali. 2. Esclusioni dall'ambito soggettivo di applicazione Sono esclusi dall'ambito soggettivo di applicazione della DIT i soggetti sottoposti alle procedure di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa di cui all'art. 125 del Tuir ed i soggetti sottoposti a concordato fallimentare. Rientrano nel novero dei soggetti ammessi alla agevolazione le imprese sottoposte alla liquidazione ordinaria, alla procedura di amministrazione controllata di cui al titolo IV del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, a quella di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi di cui al DL 30 gennaio 1979, n. 26, convertito dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, nonche' al concordato preventivo con o senza cessione dei beni. 3. Contenuto della disposizione agevolativa L'agevolazione consiste nell'assoggettare ad aliquota agevolata IRPEG del 19 per cento, in luogo di quella ordinaria del 37 per cento, la parte del reddito complessivo netto prodotto corrispondente alla "remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito rispetto al capitale esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996". Per le societa' i cui titoli di partecipazione sono ammessi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame alla quotazione nei mercati regolamentati italiani, l'aliquota agevolata dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e' pari al 7 per cento per i primi tre periodi di imposta successivi a quello della prima quotazione. Gli elementi necessari per la quantificazione della parte di reddito assoggettabile all'aliquota ridotta sono: a) la variazione in aumento del capitale investito rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996; b) la remunerazione ordinaria, stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro, da applicarsi alla variazione in aumento del capitale investito di cui al precedente punto a). 4. La variazione in aumento del capitale investito La "variazione in aumento del capitale investito" e' costituita dalla differenza positiva tra: a) gli incrementi derivanti da: conferimenti in denaro ad esclusione di quelli indicati nelle lett. a) e b) del comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo in esame; accantonamenti a riserva di utili, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili costituite a fronte di plusvalenze derivanti dalla valutazione effettuata a norma dell'art. 2426, comma 1, n., 4 del codice civile; b) i decrementi del patrimonio netto con attribuzione dello stesso, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti. Qualora il periodo di imposta sia superiore o inferiore ad un anno, la variazione in aumento deve essere ragguagliata alla durata del periodo stesso, atteso che la remunerazione ordinaria, stabilita con apposito decreto ministeriale, e' riferita all'anno solare. Si riportano di seguito alcuni esempi di ragguaglio: 1 esempio: Variazione in aumento del capitale investito ai fini DIT: L. 400 Periodo d'imposta : 18 mesi (548 gg) Ragguaglio della variazione: 400 x 548 gg = 600 ----------------- 365 gg 2 esempio: Variazione in aumento del capitale investito ai fini DIT: L. 400 Periodo d'imposta : 9 mesi (273 gg) Ragguaglio della variazione: 400 x 273 gg = 300 ----------- 365 gg 4.1 Incrementi del capitale investito derivanti da conferimenti in denaro 4.1.1 Individuazione degli incrementi Relativamente agli incrementi derivanti da conferimenti, la norma dispone che rilevano esclusivamente quelli effettuati in denaro tra i quali vanno compresi, ad esempio: i versamenti eseguiti a fronte di ricostituzione o aumento del capitale sociale o del fondo di dotazione; i versamenti a fondo perduto o in conto capitale eseguiti dai soci, con esclusione quindi dei finanziamenti erogati dagli stessi che costituiscono debiti per la societa'; i versamenti dei soci per soprapprezzo azioni o quote e i versamenti per interessi di conguaglio effettuati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote. Restano invece escluse le rinunce ai crediti effettuate dai soci. Si precisa inoltre che laddove l'incremento del capitale investito sia effettuato mediante un conferimento di azienda (o di ramo di azienda), ancorche' quest'ultima, nei suoi elementi dell'attivo, contenga delle somme di denaro, il conferimento relativo alla componente denaro non configura incremento del capitale rilevante ai fini DIT. In ipotesi di fusione con cambio di azioni, l'aumento del capitale della societa' incorporante o di quella risultante dalla fusione, commisurato al patrimonio della societa' fusa o incorporata che contenga nei propri elementi dell'attivo somme di denaro, non rileva quale incremento di capitale investito ai fini DIT. Casi particolari di non rilevanza dei conferimenti in denaro L'art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 466 del 1997 stabilisce che la variazione in aumento del capitale investito non ha effetto fino a concorrenza: a) dei conferimenti in denaro provenienti da soggetti non residenti, se controllati da soggetti residenti, qualora non sia stato ottenuto il parere favorevole del comitato istituito ai sensi dell'art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nelle forme ivi previste; b) dei conferimenti in denaro provenienti dai soggetti non domiciliati in paesi indicati nel decreto ministeriale 4 settembre 1996; Le due fattispecie sopra elencate, caratterizzandosi in non riconoscimenti, ai fini DIT, di conferimenti in denaro, debbono necessariamente dar luogo a riduzione degli incrementi del capitale investito. Per la individuazione dei soggetti interessati alle operazioni di seguito descritte, occorre fare riferimento ai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, che rivestono, in base alle previsioni contenute nell'art. 2359 del Codice Civile, sia la qualita' di controllanti che di controllati, anche insieme ad altri soggetti, dallo stesso controllante. L'anzidetta disposizione si applica anche qualora una o piu' societa' interessate al rapporto di controllo di cui sopra sia soggetto non residente. In particolare, relativamente alla sopra indicata lett. a) si precisa