(all. 1 - art. 1) (parte 1)
                                                           Allegato 1
         CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI
Struttura e formato dei modelli
I modelli devono essere predisposti su fogli  singoli,  fronte/retro,
di formato A4:
   larghezza: cm 21,0;
   altezza:  cm 29,7.
   E'   consentita   la   predisposizione  dei  modelli  in  quartine
costituite da due fogli, di formato A4, contenenti,  rispettivamente,
l'originale  per  l'ufficio  delle  imposte  e  la  copia  ad uso del
contribuente. Nelle quartine le pagine devono essere rese  staccabili
mediante  tracciatura  e  lungo  i  lembi  di separazione deve essere
stampata   l'avvertenza:   "ATTENZIONE:   Staccare   all'atto   della
presentazione del modello".
Caratteristiche della carta dei modelli
   La  carta  deve  essere di colore bianco con opacita' compresa tra
l'86 e l'88 per cento e deve avere un peso compreso tra gli 80 e i 90
gr/mq.
Caratteristiche grafiche dei modelli a lettura ottica automatica
   I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai  fac-
simili  annessi  al  presente  decreto  e  devono  essere  ricompresi
all'interno di una  area  grafica  che  ha  le  seguenti  dimensioni:
altezza  65  sesti  di  pollice, larghezza 75 decimi di pollice. Tale
area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici
del foglio (superiore, inferiore, laterale destro e sinistro).
   Nella parte  superiore  destra  dell'area  grafica  devono  essere
stampati,  su  fondo  bianco,  un  codice numerico di tre cifre e una
serie   di   rettangoli   (denominati    marche)    utilizzati    per
l'identificazione  automatica  del  tipo  di  pagina;  sia  il codice
numerico che i rettangoli devono essere di colore nero.
   Le marche devono avere le seguenti dimensioni: larghezza un decimo
di pollice, altezza un sesto di pollice.
   Le marche devono  essere  stampate  sul  primo  sesto  di  pollice
dell'area  grafica  e  devono  distare tra loro un decimo di pollice.
Ciascuna pagina e' individuata da una diversa sequenza delle marche e
dal relativo codice numerico, cosi' come  indicato  nelle  successive
tabelle.
   La  prima  marca  di destra (denominata marca di riferimento) deve
essere stampata nell'ultimo decimo di pollice dell'area grafica.
 ___________________________________________________________________
| TIPO DI PAGINA           | CODICE NUMERICO | SEQUENZA MARCHE      |
|                          |                 | (le marche           |
|                          |                 | tratteggiate non     |
|                          |                 | devono essere        |
|                          |                 | stampate)            |
|__________________________|_________________|______________________|
|                          |                 |  _   _   _   _   _   |
| 760                      |    073          | | | |/| |/| |/| |/|  |
|                          |                 | |_| |/| |/| |/| |/|  |
|__________________________|_________________|______________________|
|                          |                 |  _   _   _   _   _   |
| 760/RA, 760/RB, 760/RC,  |     122         | |/| |/| | | | | |/|  |
| 760/RD, 760/RE, 760/RF,  |                 | |/| |/| |_| |_| |/|  |
| 760/RH, 760/RK, 760/RL,  |                 |                      |
| 760/RM, 760/RN, 760/RO,  |                 |                      |
| 760/RR, 760/RT, 760/RZ   |                 |                      |
|__________________________|_________________|______________________|
|                          |                 |  _   _   _   _   _   |
| 760, 760/RA, 760/RB,     |    082          | |/| | | | | | | |/|  |
| 760/RN, 760/RO, 760/RR,  |                 | |/| |_| |_| |_| |/|  |
| 760/RZ                   |                 |                      |
| (seconda pagina)         |                 |                      |
|__________________________|_________________|______________________|
   Nella  parte  inferiore  sinistra  dell'area grafica, in posizione
simmetrica rispetto alle marche poste in alto a destra,  deve  essere
riservata  una zona a fondo bianco che non deve contenere nessun tipo
di segno o fondino.
   Nella parte  inferiore  destra  di  ciascuna  pagina  deve  essere
stampata  una  marca  preceduta  da  un  codice  alfanumerico  di tre
caratteri che identifica il modello e il relativo numero di pagina.
   La  marca  deve  essere  stampata  nell'ultimo  sesto  di  pollice
dell'area  grafica  e  deve  essere  esattamente allineata alla marca
superiore di riferimento.
   I codici numerici e alfanumerici che  precedono  le  marche  poste
nella  parte  superiore ed inferiore dell'area grafica, devono essere
stampati con le seguenti caratteristiche: tipo  di  carattere  "COUR-
IER", corpo 12, passo fisso in decimi di pollice.
   L'ultima  cifra  del  codice  numerico che precede le marche poste
nella parte superiore dell'area grafica deve  distare  11  decimi  di
pollice dal bordo sinistro della marca di riferimento. L'ultima cifra
del  codice  alfanumerico  che  precede  la  marca  posta nella parte
inferiore deve distare dal bordo sinistro di quest'ultima 2 decimi di
pollice.
   Le  zone   riservate   al   "N.   Protocollo",   alla   "Data   di
presentazione",  alla  "Denominazione",  al  "Codice  fiscale" e alla
casella "Mod. n. ", devono essere stampate in colore blu (pantone  n.
281 U) su fondo bianco. Le linee grafiche devono essere continue e di
spessore  pari  a mm. 0,2; le relative dizioni devono essere stampate
anch'esse in colore blu (pantone n. 281 U).
   La zona riservata al "N.  Protocollo",  deve  avere  la  larghezza
totale  pari  a 50 decimi di pollice; la base deve distare 5 sesti di
pollice  dalla  base  della  marca  di  riferimento  e  deve   essere
posizionata  in  modo  tale  che  il  bordo laterale destro disti 2,5
decimi  di  pollice  dal  bordo  laterale  sinistro  della  marca  di
riferimento.
   La  zona  riservata  alla  "Data  di presentazione", deve avere la
larghezza totale pari a 16 decimi di pollice; la base deve distare  8
sesti  di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere
posizionata in modo tale che il  bordo  laterale  destro  disti  36,5
decimi  di  pollice  dal  bordo  laterale  sinistro  della  marca  di
riferimento.
   La zona riservata alla "Denominazione", deve  avere  la  larghezza
totale  pari a 38 decimi di pollice; la base deve distare 11 sesti di
pollice  dalla  base  della  marca  di  riferimento  e  deve   essere
posizionata  in  modo  tale  che  il  bordo laterale destro disti 2,5
decimi  di  pollice  dal  bordo  laterale  sinistro  della  marca  di
riferimento.
   Le  zone  riservate  ai  codici  fiscali  devono avere le seguenti
dimensioni: larghezza totale 27,5  decimi  di  pollice;  larghezza  e
altezza delle singole caselle rispettivamente 2,5 decimi di pollice e
2  sesti  di  pollice.  La base della zona relativa al codice fiscale
posto sul frontespizio della dichiarazione deve distare 14  sesti  di
pollice  dalla  base della marca di riferimento, mentre la base della
zona relativa  al  codice  fiscale  posto  sugli  altri  fogli  della
dichiarazione  deve distare 3 sesti di pollice dalla base della marca
di riferimento; in ogni caso le  zone  riservate  ai  codici  fiscali
devono  essere  posizionate in modo tale che il bordo laterale destro
disti 2,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro  della  marca
di riferimento.
   Le  caselle  della  zona  riservata  al  "Mod.  n.  " devono avere
ciascuna larghezza 2,5  decimi  di  pollice,  altezza  1,5  sesti  di
pollice  e devono essere posizionate in modo tale che la base disti 7
sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e che il bordo
laterale destro dell'intera zona disti  2,5  decimi  di  pollice  dal
bordo laterale sinistro della marca di riferimento.
   Le  linee  orizzontali che delimitano l'inizio delle zone retinate
del modello 760 devono essere continue, di colore nero,  di  spessore
mm 0,2 e devono distare 15 sesti di pollice dalla base della marca di
riferimento.
   Le  linee  orizzontali che delimitano l'inizio delle zone retinate
dei modelli 760/RA, 760/RB, 760/RC, 760/RD, 760/RE,  760/RF,  760/RH,
760/RK,  760/RL,  760/RM,  760/RN,  760/RO,  760/RR,  760/RT e 760/RZ
devono essere continue, di colore nero, di spessore mm 0,2  e  devono
distare 8 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento.
   Le  linee  orizzontali che delimitano l'inizio delle zone retinate
delle seconde pagine dei modelli 760, 760/RA, 760/RB, 760/RN, 760/RO,
760/RR e 760/RZ devono essere continue, di colore nero,  di  spessore
mm 0,2 e devono distare un sesto di pollice dalla base della marca di
riferimento.
Colori
   Per  la  stampa dei modelli di cui all'art. 1 del presente decreto
deve essere utilizzato il colore  blu  (pantone  n.  281  U)  con  le
seguenti  eccezioni  per  le  quali  deve essere utilizzato il colore
nero:
     la linea orizzontale che delimita l'inizio della  zona  retinata
di ogni pagina;
     tutte  le  diciture  della zona retinata che non siano riportate
negli spazi previsti per l'indicazione dei dati.
   Sul  bordo  laterale  sinistro del frontespizio del modello di cui
all'art. 1 devono essere indicati i dati identificativi del  soggetto
che ne cura la stampa e gli estremi del presente decreto.
                   MODELLO 760/98 REDDITI 1997
     MINISTERO DELLE FINANZE
                                                        DICHIARAZIONE
                         DELLE SOCIETA' ED ENTI COMMERCIALI RESIDENTI
                    E DELLE SOCIETA' ED ENTI NON RESIDENTI EQUIPARATI
                                                   SOGGETTI ALL'IRPEG
                                       ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
_____________________________________________________________________
Ministero delle Finanze          ISTRUZIONI               Modello 760
                            PER LA COMPILAZIONE
_____________________________________________________________________
1
PREMESSA
Il  presente  modello  e'  predisposto  su fogli singoli i in modo da
consentire la presentazione dei soli quadri compilati.
Per  i  soggetti  che  compilano  la  dichiarazione   con   strumenti
informatici e' predisposto un modello "sintetico" (denominato, 76OPC)
da  presentare  all'Amministrazione  finanziaria  in  luogo di quello
tradizionale. i Mod. 760PC, stampato su  fogli  bianchi,  contiene  i
soli  dati anagrafici e reddituali del soggetto passivo di imposta, i
dati di calcolo delle imposte  e  la  firma  della  dichiarazione.  A
garanzia  della  leggibilita'  delle  informazioni contenute nel Mod.
760PC, il contribuente  deve  conservare  copia  della  dichiarazione
stampata sul modello normale.
Sul  Mod.  PC gli unici dati che possano essere compilati a mano sono
quelli relativi agli estremi dei versamenti e la firma.
I singoli fogli che compongono  il  modello  devono  essere  inseriti
nella  busta  separatamente,  senza  alcuna  forma  di  bloccaggio  o
rilegatura.
ATTENZIONE
Alla  presente  dichiarazione,  fermi  restando   gli   obblighi   di
conservazione, non va allegato alcun documento, neanche il bilancio.
2
SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMPILAZIONE DEL MOD. 760
Il  Mod.  760  deve  essere presentato utilizzando modelli conformi a
quelli approvati con decreto del Ministro delle finanze dai  seguenti
soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG):
1)  societa'  per  azioni  e  in  accomandita  per azioni, societa' a
   responsabilita'  limitata,  societa'  cooperative   e   di   mutua
   assicurazione, residenti nel territorio dello Stato;
2) enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle societa',
   che  hanno  per  oggetto  esclusivo  o  principale  l'esercizio di
   attivita' commerciali), residenti nel territorio dello Stato;
3) societa' di  ogni  tipo  (tranne  societa'  semplici,  societa'  e
   associazioni  ad  esse  equiparate  ai sensi dell'art. 5 del Tuir)
   nonche' enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato,
   con stabili organizzazioni nel territorio stesso.
I  soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, diversi
da quelli sopra indicati, devono invece presentare il Mod.  760  BIS.
Essi sono:
-  enti  non  commerciali  (enti  pubblici  e  privati, diversi dalle
  societa',  che  non  hanno  per  oggetto  esclusivo  o   principale
  l'esercizio  di  attivita'  commerciali), residenti o non residenti
  nel territorio dello Stato;
- societa' semplici, societa' e associazioni ad  esse  equiparate  ai
  sensi  dell'art.  5  del  Tuir,  non residenti nel territorio dello
  Stato;
- societa' nonche' enti  commerciali  non  residenti  che  non  hanno
  esercitato attivita' in Italia mediante stabili organizzazioni.
SOCIETA' DI CAPITALI RESIDENTI IN ITALIA
Le  societa'  per  azioni  e in accomandita per azioni, le societa' a
responsabilita' limitata, le societa' cooperative e  le  societa'  di
mutua  assicurazione  residenti  nel  territorio  dello  Stato  hanno
l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi Mod.  760  anche
se non hanno conseguito alcun reddito o hanno subito una perdita.
Il  reddito  complessivo  di  tali  societa' e' considerato, ai sensi
dell'art. 95 del Tuir, reddito di impresa  e  va  determinato  con  i
criteri  stabiliti  dagli articoli da 52 a 77, salvo quanto stabilito
nelle disposizioni del capo  II,  successive  al  predetto  art.  95,
prendendo  a base l'utile o la perdita risultante dal conto economico
redatto a norma del codice civile o di leggi speciali e apportandovi,
nell'ambito  del  Mod.  760/RA,  le  variazioni  in  aumento   e   in
diminuzione conseguenti all'applicazione dei menzionati criteri.
Si ricorda che a partire dalla presente dichiarazione non deve essere
allegata la copia del bilancio (stato patrimoniale, conto economico e
nota  integrativa).  I  ricavi,  i  costi,   le rimanenze e gli altri
elementi necessari per  la  determinazione  del  reddito  secondo  le
disposizioni  del  Tuir  devono essere indicati in apposito prospetto
(da predisporre e conservare) qualora non risultanti dal  bilancio  o
rendiconto.
Detti  soggetti  devono,  inoltre,  compilare  il  Mod.  760/RP per i
redditi di fonte estera percepiti direttamente e soggetti ad  imposta
sostitutiva.
ENTI COMMERCIALI RESIDENTI IN ITALIA
Tutti  gli  enti  pubblici  e  privati,  diversi dalle societa', sono
soggetti   all'IRPEG,   ad   esclusione   degli   organi   e    delle
amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo,
anche   se  dotati  di  personalita'  giuridica,  dei  comuni,  delle
comunita' montane, delle province e delle regioni.
L'art. 87, comma 1, del Tuir individua detti enti, classificando  sub
lett.  b),  quelli  che  hanno  per  oggetto  esclusivo  o principale
l'esercizio di attivita' commerciali e, sub lett. c), quelli che  non
hanno  per  oggetto  esclusivo  o principale l'esercizio di attivita'
commerciali.
Si fa  presente  che  l'attivita'  commerciale  costituisce  "oggetto
principale"  se rientra fra le finalita' istituzionali dell'ente, de-
terminate dalla legge istitutiva o dall'atto costitutivo,  e  non  se
rientra  soltanto  fra  le attivita' che possono essere svolte in via
sussidiaria  o  meramente  strumentale  per  il  conseguimento  delle
finalita'   istituzionali   pertanto,   nel   caso  in  cui  finalit{
istituzionali;   comprendano  l'esercizio  dell'attivit{  commerciale
insieme con l'esercizio di  altre  attivita',  non  e'  rilevante  la
prevalenza quantitativa dell'una rispetto alle altre.
Per  stabilire  se  l'ente  ha  per  oggetto  esclusivo  o principale
l'esercizio  di   attivita'   commerciale,   cioe'   se   l'attivita'
commerciale   (come  definita  nell'art.  51  del  Tuir)  costituisce
l'oggetto esclusivo o principale dell'ente, si  deve  avere  riguardo
all'atto  costitutivo,  se  esistente  in forma di atto pubblico o di
scrittura  privata  autenticata   e,   in   mancanza,   all'attivita'
effettivamente esercitata (art. 87, comma 4, del Tuir).
L'Amministrazione  finanziaria  ha  in  ogni  caso la possibilita' di
accertare  se  l'attivita'   effettivamente   svolta   rispecchi   le
previsioni dell'atto costitutivo o dello statuto.
Gli  enti  commerciali  sono  equiparati  alle  societa' di capitali;
valgono  quindi  le  regole  previste  per  dette  societa'  riguardo
all'obbligo  della  dichiarazione, anche in mancanza di reddito, e ai
modelli da compilare.
SOCIETA' ED ENTI NON RESIDENTI IN ITALIA
Le societa' e  gli  enti  di  ogni  tipo  con  o  senza  personalita'
giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, in quanto per la
maggior  parte del periodo di imposta non hanno nel territorio stesso
la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto  principale
dell'attivita', sono soggetti ad imposizione in Italia soltanto per i
redditi  ivi  prodotti,  ad esclusione dei redditi esenti e di quelli
soggetti a ritenuta alla fonte a  titolo  di  imposta  o  ad  imposta
sostitutiva.
Sono comprese tra le societa', a questi effetti, anche le societa' di
tipo personale e le societa' di tipo diverso da quelle regolate dalla
legge italiana (cfr. art. 2507 del cod. civ.).
Il  Mod  760 deve essere presentato dalle societa' nonche' dagli enti
commerciali che hanno esercitato attivita' in Italia mediante stabili
organizzazioni.
I predetti soggetti, per i quali volgono le regole  previste  per  le
societa' di capitali e gli enti commerciali residenti, determinano il
reddito  complessivo,  secondo  le  norme  concernenti  il reddito di
impresa, assumendo a base l'apposito conto  economico  relativo  alla
gestione   delle   stabili  organizzazioni  e  alle  altre  attivita'
produttive di redditi imponibili in Italia, considerando  tali  anche
le  plusvalenze  e  le  minusvalenze  dei  beni destinati, o comunque
relativi alle attivita' commerciali esercitate nel  territorio  dello
Stato, ancorche' non conseguite attraverso le stabili organizzazioni,
nonche' gli utili distribuiti da societa' ed enti di cui all'art. 87,
comma  1,  lett.  a)  e  b),  del Tuir e le plusvalenze relative alle
partecipazioni sociali indicate nell'art. 20, comma 1, lett. f),  del
Tuir.
Il  predetto  conto  economico  relativo  alla gestione della stabile
organizzazione e alle eventuali altre attivita' produttive di redditi
imponibili svolte in Italia, corredato della situazione patrimoniale,
e il bilancio o rendiconto generale  della  societa'  o  ente  dovra'
essere esibito su richiesta del competente ufficio finanziario.
Nella  dichiarazione,  che  va  presentata  anche  se  i  soggetti in
argomento non hanno conseguito  alcun  reddito  o  hanno  subito  una
perdita,  vanno  indicate  le generalita' di almeno un rappresentante
per i rapporti tributari in Italia.
3
VERSAMENTI DELLE IMPOSTE
Il  versamento  delle  imposte,  a  norma dell'art. 17 e seguenti del
D.Lgs. n. 241 del 1997, deve essere  effettuato  direttamente  presso
gli  sportelli  del  concessionario  o presso banche e uffici postali
abilitati mediante la delega prevista dall'art. 19 del citato  D.Lgs.
n.  241  (Mod.  F24).  Tale delega, che sostituisce la modulistica di
conto fiscale, consente di effettuare versamenti unitari  all'Erario,
alle  Regioni  e all'Inps. E' possibile effettuare il pagamento delle
somme dovute utilizzando piu' deleghe.
Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte  possono
essere  versate,  previa  opzione  esercitata  dal  contribuente  nel
modello  760/RG,  in  rate  mensili  di  uguale   importo,   con   la
maggiorazione   di   interessi  in  misura  pari  al  tasso  previsto
dall'articolo 9 del D.P.R. n. 602 del 1973,  aumentato  di  un  punto
percentuale.  In ogni caso, il pagamento deve essere completato entro
il  mese  di  novembre  dello  stesso  anno  di  presentazione  della
dichiarazione   (vedere   in  Appendice  la  voce  "Versamenti  delle
imposte").
Si ricorda che per effetto dell'art. 43-ter del  D.P.R.  n.  602  del
1973,   le   eccedenze   dell'IRPEG   e  dell'ILOR  risultanti  dalla
dichiarazione dei redditi delle societa' ed enti appartenenti  ad  un
medesimo  gruppo  possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o
piu' societa' o all'ente dello stesso gruppo: l'ente  o  le  societa'
cessionari  possono  utilizzare  dette  eccedenze  per  il versamento
dell'IRPEG, dell'imposta integrativa  di  cui  all'art.  105-bis  del
Tuir, dell'ILOR e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre
1997, n. 358, da essi dovute.
Acconti
Per  effetto dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239,
ai fini dell'acconto dell'IRPEG non si tiene conto, nella misura  del
70  per  cento, delle ritenute sugli interessi, premi ed altri frutti
dei titoli di cui all'art.  1    del  medesimo  decreto  legislativo,
scomputate per il periodo d'imposta precedente;
Per  effetto  dell'art.  31  del  D.  Lgs.  15 dicembre 1997, n. 446,
concernente, tra l'altro, l'istituzione dell'imposta regionale  sulle
attivita'  produttive,  e'  dovuto  l'acconto per il primo periodo di
applicazione di tale imposta.
4
PRESENTAZIONE DEL MOD. 760, DEL MOD. 760/RK, DEL MOD.  760/RZ  E  DEL
MODELLO IRAP (Mod. 760/RQ)
I soggetti, anche non residenti, tenuti all'approvazione del bilancio
o  del  rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dall'atto
costitutivo  devono  presentare  la  dichiarazione  entro   un   mese
dall'approvazione  del  bilancio  o rendiconto. Se il bilancio non e'
stato  approvato  nel  termine  stabilito  dalla  legge  o  dall'atto
costitutivo,  la  dichiarazione  deve essere presentata entro un mese
dalla scadenza del termine stesso.
Gli altri soggetti all'imposta sul reddito delle  persone  giuridiche
devono  presentare  la  dichiarazione  entro  sei mesi dalla fine del
periodo di imposta.
La  dichiarazione  presentata  con ritardo non superiore a un mese e'
valida, ma si applica la sanzione minima di cui all'art. 1 del D.Lgs.
18 dicembre 1997, n. 471, ridotta a un  ottavo,  giusta  il  disposto
dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (vedere in appendice
la voce "Sanzioni"). La dichiarazione presentata entro novanta giorni
dalla  scadenza  del  termine  prescritto o presentata ad ufficio non
competente o non sottoscritto o non redatta su uno stampato  conforme
al  modello,  non  si  considera omessa agli effetti penali, ai sensi
dell'art. 1, comma 1, del DL 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla
legge 7 agosto 1982, n. 516.
La dichiarazione puo' essere presentata a qualunque ufficio postale o
banca convenzionata,  indipendentemente  dal  domicilio  fiscale  del
contribuente.
Le  banche  o  gli  uffici  postali  devono  rilasciare, anche se non
richiesta,  ricevuta  di  presentazione  della  dichiarazione.   Tale
ricevuta   costituisce   prova   dell'avvenuta   presentazione  della
dichiarazione.
La  dichiarazione  predisposta   mediante   l'utilizzo   di   sistemi
informatici  puo'  essere  consegnata  esclusivamente  ad  un ufficio
postale.
Il servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche  e
degli  uffici  postali  e'  gratuito. Le banche possono accettare non
piu' di cinque dichiarazioni per volta da ciascun utente.
La presentazione  delle  dichiarazioni  i  cui  ordinari  termini  di
scadenza  siano  compresi  tra  il 1 gennaio e il 31 maggio 1998 deve
essere effettuato nel mese di giugno 1998. Entro  lo  stesso  termine
deve  procedersi  ai  collegati  obblighi  di versamento a saldo e in
acconto  delle  imposte,  maggiorando  le  somme  da  versare   degli
interessi nella misura dello 0,50% per ogni mese o frazione di mese a
decorrere  dal  16  giorno successivo a quello di originaria scadenza
del termine.
Pertanto, ad esempio, per i soggetti con termine di scadenza compreso
tra il 1 e 31 maggio, in caso di versamento entro il 15 giugno non e'
dovuta alcuna maggiorazione; sui versamenti effettuati tra il 16 e il
30 giugno 1998 e, invece,  dovuto  la  maggiorazione  dello  0,50%  a
titolo di interessi corrispettivi.
Per  i  soggetti  con  termine  di scadenza anteriore alla data del 1
maggio  la  maggiorazione  e'  dovuta  a  decorrere  dal  16   giorno
successivo  a  quello di originaria scadenza del termine nella misura
dello 0,50 per cento per ogni mese intero o frazione di mese
La dichiarazione puo' essere presentata anche ad un qualsiasi  centro
autorizzato di assistenza fiscale che svolge il servizio di ricezione
delle  dichiarazioni.  In  tal caso il centro autorizzato rilascia al
contribuente, entro il termine della sua presentazione,  copia  della
dichiarazione   con  l'impegno  di  trasmettere  per  via  telematica
all'Amministrazione finanziaria, i dati in essa contenuti.
La dichiarazione deve essere consegnata utilizzando l'apposita  busta
predisposta per il tipo di dichiarazione presentata (manuale o PC).
I  soggetti  che  presentano  la  dichiarazione  dall'estero  possono
effettuare la spedizione utilizzando il mezzo  della  raccomandata  o
altro  equivalente,  dal  quale  risulti  con  certezza  la  data  di
spedizione.
La  dichiarazione  puo'  essere  inserita  in  una  normale  busta di
corrispondenza di  dimensione  idonea  a  contenerla  senza  che  sia
necessario  piegarla.  La  busta deve essere indirizzata al Ministero
delle Finanze - Roma - e deve recare scritte, a  caratteri  evidenti,
le seguenti indicazioni:
- "contiene dichiarazione Mod. 760";
- denominazione;
- codice fiscale;
- anno di presentazione.
Unitamente  al  Mod.  760  deve  essere presentato il Mod. 760/RK per
dichiarare   il   patrimonio   netto   delle    imprese    ai    fini
dell'applicazione  dell'imposta  sul patrimonio stesso; detto modello
va  presentato  anche  quando  l'imposta  non  e'  dovuta  in  quanto
inferiore  a  lire  100  mila (per la sua compilazione si rinvia alle
apposite istruzioni).
Congiuntamente alla dichiarazione dei redditi deve essere,  altresi',
presentato  il prospetto per la determinazione dell'acconto dovuto ai
fini  dell'imposta  regionale  sulle   attivita'   produttive   (Mod.
760/RQ).
I soggetti che avendo operato le ritenute previste dall'art. 7, comma
5,  del  DPR  n.  600  del 1973 e che, ai sensi dell'art. 9, comma 6,
dello stesso D.P.R. n. 600 hanno l'obbligo di presentare la  relativa
dichiarazione   dei   sostituti   di   imposta  contestualmente  alla
dichiarazione dei redditi propri, devono compilare il Mod. 760/RZ.
5
COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO
Nella parte superiore del frontespizio devono essere sempre compilati
i campi denominazione e codice fiscale.
Denominazione: va indicata la  denominazione  o  la  ragione  sociale
risultante  dall'atto  costitutivo;  per  le societa' irregolari o di
fatto non residenti, la cui denominazione comprende  cognomi  e  nomi
dei  soci,  devono  essere  indicati, per ogni socio, il cognome e il
nome. La denominazione deve essere riportata senza  abbreviazioni  ad
eccezione  della  natura giuridica che deve essere sempre indicata in
forma contratta (esempio: S.p.A. per Societa' per Azioni).
Codice fiscale: si ricorda  che  per  le  nuove  societa'  il  codice
fiscale  deve  essere  richiesto  agli uffici provinciali IVA, ovvero
agli uffici unici delle entrate ove attivati.
In caso di fusione, di scissione totale o  di  trasformazione,  vanno
indicati,  rispettivamente,  i  dati  relativi  alla  societa' fusa o
incorporata, scissa  o  trasformata  per  la  quale  si  presenta  la
dichiarazione.
Il  frontespizio  del  modello  di dichiarazione comprende, altresi',
cinque riquadri: il primo, relativo  al  tipo  di  dichiarazione,  il
secondo  relativo ai dati riguardanti la societa' o l'ente, il terzo,
relativo ai dati riguardanti il  rappresentante  che  sottoscrive  la
dichiarazione,   il   quarto   riservato  alla  sottoscrizione  della
dichiarazione ed il quinto riservato  al  visto  di  conformita'  del
centro  autorizzato  di  assistenza o di un professionista che presta
l'assistenza fiscale alle societa' cooperative e loro consorzi.
TIPO DI DICHIARAZIONE
La casella IRAP va barrata se il contribuente presenta  il  prospetto
per il calcolo dell"acconto dell'IRAP (Mod. 760/RQ).
La  seconda casella va barrata se il contribuente presenta il modello
760/RK concernente l'imposta sul patrimonio netto delle imprese.
Se la presente dichiarazione sostituisce o  integra  nei  termini  di
legge  una  precedentemente  presentata, barrare la relativa casella.
Detta  casella  va  barrata,  inoltre,  in  caso   di   dichiarazione
presentata ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
In proposito vedere in Appendice la voce "Ravvedimento operoso".
DATI RELATIVI ALLA SOCIETA' O ENTE
Stato estero di residenza: va compilato solo dalle  Societa'  o  enti
non  residenti;  il  "codice paese estero" va desunto dall'elenco dei
paesi esteri allegato alle presenti  istruzioni.
Sede legale: vanno precisati: il Comune (senza alcuna abbreviazione),
la sigla della provincia (per Roma: RM),  la  frazione,  la  via,  il
numero   civico,  il  codice  di  avviamento  postale  ed  il  numero
telefonico. La stabile organizzazione in Italia delle societa' o enti
non residenti deve essere indicata in luogo  della  sede  legale;  in
caso  di  piu'  stabili organizzazioni va indicata quella in funzione
della quale e' determinato il domicilio fiscale.
La data di variazione va indicata se i dati sono mutati rispetto alla
precedente dichiarazione; indicare solo l'anno "98" se non  e'  stata
presentata   la   dichiarazione   relativa   al  periodo  di  imposta
precedente.
Domicilio fiscale: questo dato deve essere  indicato  soltanto  dalle
societa' il cui domicilio fiscale e' diverso dalla sede legale.
La data di variazione va indicata se i dati sono mutati rispetto alla
precedente  dichiarazione;  indicare solo l'anno "98" se non e' stata
presentata  la  dichiarazione  relativa   al   periodo   di   imposta
precedente.
Si  ricorda che le Variazioni del domicilio fiscale hanno effetto dal
60 giorno successivo a quello in cui si sono verificate.
Codici statistici:
Stato: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella A.
Natura giuridica:  il  relativo  codice  deve  essere  desunto  dalla
tabella B.
Situazione: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella C.
                                                            TABELLA A
 ___________________________________________________________________
| CODICE | STATO DELLA SOCIETA' O ENTE ALL'ATTO                     |
|        | DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE                  |
|________|__________________________________________________________|
|   1    | Soggetto in normale attivita'                            |
|        |                                                          |
|   2    | Soggetto in liquidazione per cessazione di attivita'     |
|        |                                                          |
|   3    | Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta          |
|        | amministrativa                                           |
|        |                                                          |
|   4    | Soggetto estinto                                         |
|________|__________________________________________________________|
                                                            TABELLA B
 ___________________________________________________________________
| CODICE | NATURA GIURIDICA                                         |
|________|__________________________________________________________|
|        |                                                          |
|        | Soggetti residenti                                       |
|        |                                                          |
|   1    | Societa' in accomandita per azioni                       |
|        |                                                          |
|   2    | Societa' a responsabilita' limitata                      |
|        |                                                          |
|   3    | Societa' per azioni                                      |
|        |                                                          |
|   4    | Societa' cooperative e loro consorzi iscritti nei        |
|        | registri prefettizi e nello schedario della cooperazione |
|        |                                                          |
|   5    | Altre societa' cooperative                               |
|        |                                                          |
|   6    | Mutue assicuratrici                                      |
|        |                                                          |
|   7    | Consorzi con personalita' giuridica                      |
|        |                                                          |
|   8    | Associazioni riconosciute                                |
|        |                                                          |
|   9    | Fondazioni                                               |
|        |                                                          |
|   10   | Altri enti ed istituti con personalita' giuridica        |
|        |                                                          |
|   11   | Consorzi senza personalita' giuridica                    |
|        |                                                          |
|   12   | Associazioni non riconosciute e comitati                 |
|        |                                                          |
|   13   | Altre organizzazioni di persone o di beni senza          |
|        | personalita' giuridica (escluse le comunioni)            |
|        |                                                          |
|   14   | Enti pubblici economici                                  |
|        |                                                          |
|   15   | Enti pubblici non economici                              |
|        |                                                          |
|   16   | Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o|
|        | simili con o senza personalita' giuridica                |
|        |                                                          |
|   17   | Opere pie e societa' di mutuo soccorso                   |
|        |                                                          |
|   18   | Enti ospedalieri                                         |
|        |                                                          |
|   19   | Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale   |
|        |                                                          |
|   20   | Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo            |
|        |                                                          |
|   21   | Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi |
|        |                                                          |
|   22   | Societa', organizzazioni ed enti costituiti all'estero   |
|        | non altrimenti classificabili, con sede                  |
|        | dell'amministrazione od oggetto principale in Italia     |
|        |                                                          |
|   23   | Societa' per azioni, aziende speciali e consorzi di cui  |
|        | agli artt. 23, 25 e 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142 |
|        |                                                          |
|        | Soggetti non residenti                                   |
|        |                                                          |
|   30   | Societa' semplici, irregolari e di fatto                 |
|        |                                                          |
|   31   | Societa' in nome collettivo                              |
|        |                                                          |
|   32   | Societa' in accomandita semplice                         |
|        |                                                          |
|   33   | Societa' di armamento                                    |
|        |                                                          |
|   35   | Societa' in accomandita per azioni                       |
|        |                                                          |
|   36   | Societa' a responsabilita' limitata                      |
|        |                                                          |
|   37   | Societa' per azioni                                      |
|________|__________________________________________________________|
                                                            TABELLA C
 ___________________________________________________________________
|        |   SITUAZIONE DELLA SOCIETA' O ENTE RELATIVAMENTE         |
|        |   AL PERIODO DI IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA              |
| CODICE |   DICHIARAZIONE                                          |
|________|__________________________________________________________|
|        |                                                          |
|   1    | Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione |
|        | per cessazione di attivita', per fallimento o per        |
|        | liquidazione coatta amministrativa                       |
|        |                                                          |
|   2    | Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di|
|        | fallimento o di messa in liquidazione                    |
|        |                                                          |
|   3    | Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione|
|        | per cessazione di attivita', per fallimento o per        |
|        | liquidazione coatta amministrativa                       |
|        |                                                          |
|   4    | Periodo d'imposta in cui si e' verificata l'estinzione   |
|        | del soggetto per fusione o incorporazione                |
|        |                                                          |
|   5    | Periodo d'imposta in cui e' avvenuta la trasformazione da|
|        | societa' soggetta ad IRPEG in societa' non soggetta ad   |
|        | IRPEG o viceversa                                        |
|        |                                                          |
|   6    | Periodo normale d'imposta                                |
|        |                                                          |
|   7    | Periodo d'imposta in cui si e' verificata l'estinzione   |
|        | del soggetto per scissione totale                        |
|        |                                                          |
|   8    | Periodo di imposta in cui si e' deliberato lo            |
|        | scioglimento agevolato ai sensi dell'art. 3 comma 38,
|        | della legge n. 662 del 1996.                             |
|________|__________________________________________________________|
Eventi  eccezionali:  nella  casella relativa agli eventi eccezionali
deve essere indicato il codice:
1. dai  soggetti  che,  esercitando  una  attivita'  imprenditoriale,
commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte
o  professione,  ed  avendo  opposto un rifiuto a richieste di natura
estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio
dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti
delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di  un  vincolo
associativo,  per  il  perseguimento  di  un ingiusto profitto. Perle
vittime delle suddette richieste estorsive l'art.  4-bis  del  DL  27
settembre  1993,  n. 382, convertito dalla legge 18 novembre 1993, n.
468, ha disposto  la  proroga  di  trecento  giorni  dei  termini  di
scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data
dell'evento lesivo;
2.  dai  soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nelle
province di Lucca, Massa Carrara,  Udine  e  Pordenone  nel  mese  di
giugno 1996, per i quali il D.L. 6 settembre 1996, n. 467, convertito
dalla  legge 7 novembre 1996, n. 569, ha disposto il differimento dei
termini  relativi  ai  versamenti  ed  agli  adempimenti  di   natura
tributaria.  Con  D.M. 25 novembre 1996, pubblicato nella G.U. del 30
novembre 1996, n. 281, sono  stati  disciplinati  le  modalita'  e  i
termini di ripresa della riscossione delle imposte sospese.
3.  dai  soggetti  colpiti  dagli eventi alluvionali verificatisi nel
mese di giugno 1996 nelle province di  Lucca  e  Massa  Carrara.  Con
l'ordinanza  del Ministero dell'interno n. 2617 del 28 giugno 1997 e'
stato  disposto  che  gli  adempimenti  ed  i  versamenti  di  natura
tributaria sono sospesi dal 19 giugno 1996 al 31 ottobre 1997.
4.  dai  soggetti  colpiti  dagli eventi alluvionali verificatisi nei
mesi  di  novembre,  dicembre  1996  e  gennaio  1997  nella  regione
Campania,  per  i quali l'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2508
del 22 febbraio 1997, pubblicata nella G.U  n.  48  del  27  febbraio
1997,  ha  previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti
di natura tributaria dal 10 gennaio al 20 aprile 1997 ed il  D.M.  16
aprile  1997  ha  previsto  che i versamenti devono essere effettuati
entro e non oltre il 21 aprile 1997.
5. dai soggetti colpiti dall'evento sismico verificatosi il giorno 12
maggio 1997 nel comune di Massa Martana, per i quali le ordinanze del
Ministro dell'interno n. 2589 del 26 maggio  1997,  pubblicata  nella
G.U  n.  124  del  30  maggio  1997,  n.  2693  del  13 ottobre 1997,
pubblicata nella G.U n. 241 del 15 ottobre 1997, e  n.  2729  del  22
dicembre  1997,  pubblicata  nella  G.U  n. 300 del 27 dicembre 1997,
hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei  versamenti  di
natura tributaria dal 12 maggio 1997 al 31 marzo 1998.
6.  dai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del 14 ottobre 1996
nel  comune  di  Crotone  per  i  quali  le  ordinanze  del  Ministro
dell'interno  n. 2590 del 26 maggio 1997, pubblicata nella G.U n. 124
del 30 maggio 1997, n. 2693 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella G.U
n. 241 del  15  ottobre  1997,  e  n.  2729  del  22  dicembre  1997,
pubblicata  nella  G.U n. 300 del 27 dicembre 1997, hanno previsto la
sospensione dei versamenti e adempimenti di natura tributaria dal  14
ottobre 1996 al 31 marzo 1998.
7.  dai  soggetti  colpiti  dalla crisi sismica iniziata il giorno 26
settembre 1997 nelle regioni Marche e Umbria per i quali le ordinanze
del Ministro dell'interno n. 2668 del 28 settembre  1997,  pubblicata
nella  G.U n. 220 del 30 settembre 1997, n. 2694 del 13 ottobre 1997,
pubblicata nella G.U n. 241 del 15 ottobre 1997, e  n.  2728  del  22
dicembre  1997,  pubblicata  nella  G.U  n. 300 del 27 dicembre 1997,
hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei  versamenti  di
natura  tributaria  dal  26 settembre 1997 al 31 dicembre 1998 per le
persone fisiche, anche in qualita'  di  sostituti  d'imposta,  aventi
residenza, domicilio o sede nei comuni di cui all'art. 1, commi 2 e 3
della  citata  ordinanza  n. 2694/97; dal 26 settembre al 31 dicembre
1997 per le persone fisiche e soggetti diversi delle persone fisiche,
aventi residenza, domicilio o sede nei  comuni  di  cui  all'art.  1,
comma  1, della citata ordinanza n. 2694/97; dal 26 settembre 1997 al
31 dicembre 1998 per le persone  fisiche  e  soggetti  diversi  dalle
persone fisiche, aventi residenza, domicilio o sede nei comuni di cui
all'art.  1,  comma  1,  della  citata ordinanza n.   2694/97, le cui
abitazioni e i cui immobili,  sede  di  attivita'  produttive,  siano
stati  oggetti  di  ordinanze  sindacali di sgombero per inagibilita'
totale o parziale.
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE CHE SOTTOSCRIVE LA DICHIARAZIONE
La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena  di  nullita',  dal
rappresentante legale della societa' o ente dichiarante e in mancanza
da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante
negoziale.
Per  le  societa'  o  enti  che  non hanno in Italia la sede legale o
amministrativa   ne'   l'oggetto   principale    dell'attivita'    la
dichiarazione  puo'  essere  sottoscritta  da un rappresentante per i
rapporti tributari in Italia.
La nullita' della dichiarazione e' sanata se il contribuente provvede
alla sottoscrizione entro 30 giorni dal  ricevimento  dell'invito  da
parte dell'Ufficio competente.
Nel   terzo   riquadro  del  frontespizio,  riguardante  i  dati  del
rappresentante  della  societa'  o  dell'ente  che   sottoscrive   la
dichiarazione,  devono  essere  indicati i dati anagrafici, il codice
fiscale e il codice carica, rivestita all'atto  della  dichiarazione,
del  rappresentante  stesso.  A  tali  fini,  nell'apposito spazio si
dovra' indicare il codice:
1 se trattasi di rappresentante legale, negoziale o di  fatto,  socio
  amministratore;
3 se trattasi di curatore fallimentare;
4  se  trattassi  di  commissario  liquidatore  (liquidazione  coatta
  amministrativa ovvero amministrazione straordinaria);
5 se trattassi di commissario giudiziale (amministrazione controllata
  ovvero custodia giudiziaria);
6 se trattasi di rappresentante fiscale di soggetto non residente;
8 se trattasi di liquidatore (liquidazione volontaria).
9 se trattasi di societa' beneficiaria  (scissione)  ovvero  societa'
  incorporante.
L'apposito spazio, riservato alla data di decorrenza della carica, va
compilato  solo  se  il  rappresentante e' diverso da quello indicato
nella dichiarazione relativa al precedente periodo di imposta.
Nell'apposito  spazio,  riservato  alla  indicazione  della residenza
anagrafica, va indicato il comune di  residenza  del  rappresentante;
nel  caso  in  cui  il  comune  di residenza sia diverso da quello di
domicilio fiscale deve essere indicato quest'ultimo.
I dati relativi alla residenza anagrafica, o se diverso, al domicilio
fiscale, vanno indicati solo  se  variati  rispetto  alla  precedente
dichiarazione  dei  redditi o se la dichiarazione stessa non e' stata
presentata.
Quando i rappresentanti sono piu' di  uno,  nel  Mod.  760/RR  devono
essere  indicati  gli  altri, fornendo, per ciascuno, i medesimi dati
richiesti nel riquadro riportato nel frontespizio.
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE
Tale riquadro,  riservato  alla  firma,  contiene  l'indicazione  dei
modelli che sono stati compilati.
Se  presso  la societa' o l'ente esiste il collegio sindacale o altro
organo di controllo la dichiarazione deve essere  sottoscritta  anche
dal  presidente  del  collegio  sindacale  o dell'organo di controllo
(ovvero, se questo non e' collegiale, da tutti i componenti).
Si  richiama  l'attenzione  sulle  sanzioni  penali  comminate  dagli
articoli  1 e 4 del DL 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge
7 agosto 1982, n. 516, a carico di coloro che omettono di  presentare
una  dichiarazione  cui  sono  obbligati  ai  fini  delle imposte sui
redditi o indicano nelle scritture contabili corrispettivi in  misura
inferiore a quella reale per un ammontare superiore ai limiti fissati
dalla  legge  ovvero  che  danno  luogo alle fattispecie elencate nel
citato art. 4.
VISTO DI CONFORMITA'
Il riquadro, che interessa le societa' cooperative e  loro  consorzi,
e'  riservato  al  visto  di  conformita'  del  centro autorizzato di
assistenza o di un professionista che presta l'assistenza fiscale.
6
LE NOVITA' DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO D'IMPRESA E QUELLE  DERIVANTI
DALL'ATTUAZIONE DELLE DELEGHE IN MATERIA TRIBUTARIA
La  disciplina  del reddito d'impresa e' stata modificata da numerosi
provvedimenti legislativi ed in particolare da quelli  di  attuazione
delle deleghe in materia tributaria contenute nella legge 23 dicembre
1996, n. 662.
Si richiamano i principali provvedimenti in questione:
-   Legge   27   dicembre   1997,   n.  449  recante  misure  per  la
  stabilizzazione della finanza pubblica;
- D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 recante il riordino delle imposte sui
  redditi applicabili alle operazioni di cessione e  conferimento  di
  aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni ;
-  D.Lgs.  18 dicembre 1997, n. 466 recante il riordino delle imposte
  personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle
  imprese;
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467 - recante disposizioni  in  materia
  di  imposta  sostitutiva  della  maggiorazione  di  conguaglio e di
  credito di imposta sugli utili societari.
SEZIONE PRIMA: MODIFICHE CONSEGUENTI ALLE NORME CONTENUTE NELLA LEGGE
  449 DEL 1997
I-A) PLUSVALENZE ISCRITTE
Con  le  disposizioni  recate  dai  commi  3  e  4,  lett. a), n. 2),
dell'art. 21 della citata legge 27 dicembre 1997, n.  449,  e'  stato
modificato  il regime di trattamento delle plusvalenze iscritte nello
stato patrimoniale su beni diversi da quelli  costituenti  magazzino.
L'intervento    legislativo    e'    consistito    in    particolare,
nell'abrogazione della lettera c) del comma 1 dell'art. 54 del Tuir e
nella riformulazione della regola contenuta nella lett. c) del  comma
1  del  successivo  art. 76, la cui nuova versione stabilisce che "il
costo  dei  beni  rivalutati  non  si   intende   comprensivo   delle
plusvalenze  iscritte ad esclusione di quelle che per disposizione di
legge non concorrono a formare il reddito".
Per effetto di tali  modifiche,  pertanto,  le  suddette  plusvalenze
iscritte  non  concorrono  piu'  alla  formazione  del reddito e alla
determinazione del costo fiscale dei beni rivalutati.
Ai sensi del comma 5 del suddetto art.  21,  il  nuovo  regime  trova
applicazione  a  partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 1997;
esso non riguarda, quindi, le plusvalenze  iscritte  in  bilancio  in
esercizi  anteriori, per le quali continuano a valere le disposizioni
previgenti. Si precisa che,  in  virtu'  di  quanto  stabilito  dallo
stesso  comma  1 del citato art. 76, tale nuovo regime opera nei soli
casi in cui nell'ambito del capo VI del Tuir non siano gia'  previste
autonome e diverse regole di trattamento dei maggiori valori iscritti
in bilancio.
E'  il  caso,  ad  esempio,  delle  partecipazioni  di controllo o di
collegamento, valutate a norma dell'art. 2426, n. 4 del codice civile
o di leggi speciali, in base al c.d. "equity method", per le quali il
comma 2-bis dell'art. 54 del Tuir dispone la rilevanza  dei  maggiori
valori iscritti fino a concorrenza delle minusvalenze precedentemente
dedotte  nonche'  delle  altre immobilizzazioni finanziarie (titoli e
partecipazioni) valutate al costo, per le quali si rende  applicabile
la  regola  contenuta nel terzo periodo del quarto comma dell'art. 59
del Tuir, in virtu' del rinvio  ad  essa  operato  dall'art.  66  del
medesimo Tuir.
Si  precisa,  inoltre,  che  secondo  la  stessa lett. c) del comma 1
dell'art. 76, fanno eccezione alla nuova  regola  i  maggiori  valori
iscritti  la  cui esclusione dalla formazione del reddito complessivo
sia prevista da una  norma  speciale;  e'  attualmente  il  caso  dei
maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione di disavanzi di
scissione  o  fusione,  per  i  quali sia richiesto il riconoscimento
fiscale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.
1-B) CONTRIBUTI E LIBERALITA'
La disciplina fiscale dei contributi (e delle liberalita'), contenuta
nell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir ha formato oggetto  di  una
duplice  modifica,  consistente,  da  un lato, nella eliminazione del
beneficio  dell'accantonamento  in  sospensione  d'imposta  di   tali
proventi,  fino  a  un  massimo  del cinquanta per cento del relativo
ammontare, e, dall'altro, nella introduzione di un nuovo  regime  dei
contributi destinati all'acquisto di beni ammortizzabili.
Entrambe le innovazioni decorrono dal periodo d'imposta in corso al 1
gennaio  1998.  Con  riferimento  ai  soggetti  aventi  esercizio non
coincidente con l'anno solare, pertanto, l'applicazione  delle  nuove
regole puo' interessare anche la presente dichiarazione.
In  base alla citata lett b) del comma 3 dell'art. 55 del Tuir, cosi'
come riformulata dal comma 4, lett b), dell'art. 21  della  legge  n.
449, devono ora ritenersi esclusi dal novero dei proventi costituenti
sopravvenienze attive non solo i contributi di cui alle lettere e) ed
f)   del comma 1 dell'articolo 53 del Tuir ma anche i contributi "per
l'acquisto di  beni  ammortizzabili  indipendentemente  dal  tipo  di
finanziamento adottato".
Al  riguardo, si precisa che devono considerarsi tali i contributi la
cui  concessione  sia   specificamente   condizionata   dalla   legge
all'acquisizione di beni strumentali ammortizzabili, quale che sia la
modalita'  di  erogazione  degli  stessi  (attribuzione  di  somme in
denaro, riconoscimento di crediti d'imposta, ecc.).
L'esclusione di tale specie di contributi  dal  novero  dei  proventi
costituenti  sopravvenienze  attive,  ne  comporta  il  concorso alla
formazione del reddito secondo le regole di competenza  economica  ai
sensi  dell'art.  75  del  Tuir.  In  particolare, nel caso in cui il
contributo sia  contabilizzato  a  diretta  riduzione  del  costo  di
acquisto  del  bene  cui  inerisce,  il  concorso alla formazione del
reddito avverra' automaticamente  sotto  forma  di  minori  quote  di
ammortamento  deducibili nei periodi d'imposta di durata del processo
di ammortamento.
Nel caso, invece, in cui il bene sia iscritto  nell'attivo  al  lordo
del  contributo  ricevuto,  il  concorso  alla formazione del reddito
d'impresa  dei  contributi   della   specie   avverra'   in   stretta
correlazione  con  il  processo  di  ammortamento  dei  beni alla cui
acquisizione  ineriscono,  sotto   forma   di   quote   di   risconto
proporzionalmente  corrispondenti  alle quote di ammortamento dedotte
in ciascun esercizio.
In tale seconda ipotesi, peraltro, qualora la quota  di  ammortamento
imputata  al  conto  economico  ecceda  quella fiscalmente ammessa in
deduzione, occorrera' procedere oltreche' al rinvio  della  deduzione
di  detta  eccedenza  anche al rinvio della tassazione della parte di
contributo imputata al  conto  economico  ad  esso  proporzionalmente
corrispondente.
Per converso, ove l'ammortamento riconosciuto ai fini fiscali risulti
superiore  a  quello  stanziato  in  sede  civilistica  come  avviene
nell'ipotesi  dell'ammortamento  anticipato  non  imputato  al  conto
economico  ed  effettuato  tramite  la  costituzione  di  un'apposita
riserva  in  sospensione  d'imposta  si  rendera'  concorrente   alla
formazione  del  reddito  imponibile  anche  la  quota  di contributo
proporzionalmente corrispondente a tale maggiore ammortamento benche'
anch'esso non imputata al conto economico.
Si precisa che le nuove regole per il trattamento dei contributi  per
l'acquisto  di  beni ammortizzabili non riguardano i contributi della
specie la cui imputazione  in  base  al  criterio  di  cassa  si  sia
verificata  anteriormente  al periodo d'imposta in corso al 1 gennaio
1998. Per tali contributi, infatti, resta ferma l'applicazione  delle
regole  previgenti,  sia  in ordine all'accantonamento in sospensione
d'imposta e sia  in  ordine  alla  eventuale  ripartizione  in  quote
costanti   della   parte  non  accantonabile.  Devono  essere  invece
assoggettati alla nuova disciplina i  contributi  per  l'acquisto  di
beni  ammortizzabili  che  pur  essendo  stati  concessi  in esercizi
anteriori risultino incassati nell'esercizio in corso  al  1  gennaio
1998 o in esercizi successivi.
Al  riguardo,  non si pongono problemi di ordine transitorio nel caso
in cui  il  processo  di  ammortamento  del  bene  cui  i  contributi
ineriscono  inizi  a  decorrere  dallo  stesso  esercizio  in  cui si
verifica  l'incasso  degli   stessi.   Nel   caso   invece   in   cui
l'ammortamento sia gia' iniziato anteriormente all'esercizio in corso
al  1  gennaio 1998 l'importo del contributo da incassare a decorrere
da  detto  esercizio  dovrai  essere  portato  ai  fini  fiscali   ad
abbattimento  del  costo  residuo  da  ammortizzare nell'esercizio in
corso al 1 gennaio 1998 e nei successivi; peraltro, nel caso  in  cui
l'importo  del  contributo  risulti  superiore  al  costo  residuo da
ammortizzare l'eccedenza concorrera' per intero a formare il  reddito
nell'esercizio  d'incasso.  Si precisa che analoghe soluzioni valgono
anche per l'ipotesi in cui il contributo risulti incassato  parte  in
precedenza  e  parte a decorrere dall'esercizio in corso al 1 gennaio
1998.
Per quanto attiene ai contributi diversi da quelli per l'acquisto  di
beni ammortizzabili nonche', comunque da quelli in conto esercizio ai
sensi  delle lett. e) ed f) dell'art. 53 del Tuir e alle liberalita',
si e' detto che la modifica apportata dalla citata legge n.  449  del
1997  consiste  nella  definitiva  eliminazione  del  beneficio della
sospensione d'imposta fruibile, attualmente, fino a  un  massimo  del
cinquanta per cento.
Resta  invece  ferma  per  tali  proventi  l'imputazione  in  base al
criterio di cassa e la possibilita' di ripartirne la tassazione,  per
quote  costanti,  nell'arco  di  cinque  periodi  a partire da quello
d'incasso.
Si precisa che l'eliminazione del regime di sospensione si applica ai
contributi (e alle liberalita') incassati a partire dall'esercizio in
corso al 1 gennaio 1998, anche se  concessi  in  esercizi  anteriori,
ferma restando la sua applicabilita' per i contributi incassati negli
esercizi  precedenti.  Nel  caso,  quindi,  di  un  contributo il cui
incasso avvenga in piu' soluzioni, la  nuova  disciplina  si  applica
alle  quote  imputabili per cassa a partire dal suddetto esercizio in
corso al 1 gennaio 1998.
Si ricorda che per espressa previsione della nuova lett. b) del comma
3 del citato art. 55  del  Tuir,  resta  ferma  l'applicazione  delle
agevolazioni  connesse  alla realizzazione di investimenti produttivi
concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994,  n.
97,  nonche'  quelle  concesse  ai  sensi del testo unico delle leggi
sugli interventi nel mezzogiorno di cui al D.P.R  6  marzo  1978,  n.
218,  per  la  decorrenza  prevista  al  momento  della  concessione.
Pertanto,  ai  contributi  concessi  in  base  a  tali  provvedimenti
continuera'  ad  applicarsi  la  disciplina  vigente al momento della
concessione  anche  se  il  loro  incasso  si  verifica   a   partire
dall'esercizio in corso al 1 gennaio 1998.
I-C) MARCHI E AVVIAMENTO
Il  comma  6,  lettere a) e b), del citato art. 21 della legge n. 449
del 1997, ha modificato le disposizioni contenute  nell'art.  68  del
Tuir  in  tema  di ammortamento, rispettivamente, dei costi sostenuti
per l'aquisizione di marchi d'impresa e di quelli sostenuti a  titolo
di avviamento.
In  entrambi i casi e' stata ridotta la misura massima della quota di
ammortamento deducibile in ciascun periodo d'imposta.
In particolare, per quanto riguarda i marchi, il comma 1  del  citato
art.  68  del  Tuir,  come  risultante  dopo le modifiche in oggetto,
stabilisce che le relative quote di ammortamento sono  deducibili  in
misura  non  superiore  ad  un  decimo del costo; in precedenza, tali
quote  potevano essere determinate in misura non superiore a un terzo
del costo.
Analogamente, per quanto concerne l'avviamento, la modifica apportata
al comma 5 dello stesso art. 68 del  Tuir  consiste  nella  riduzione
della  quota massima deducibile nei singoli periodi da un quinto a un
decimo del costo sostenuto a tale titolo.
Le suddette modifiche decorrono dall'esercizio in corso al 1  gennaio
1998  e  si applicano, per espressa previsione del comma 7 del citato
art. 21 della legge n. 449 del 1997, non solo per  la  determinazione
delle  quote  di  ammortamento  dei  costi  per  marchi  e avviamento
sostenuti a partire da tale esercizio ma anche per le quote  relative
a  costi  sostenuti  in precedenza e ancora in corso di ammortamento.
Pertanto, le quote di ammortamento relative ai  costi  per  marchi  e
avviamento sostenuti in esercizi anteriori e non ancora completamente
ammortizzati dovranno essere determinate, a partire dall'esercizio in
corso  al  1  gennaio  1998,  nel  rispetto dei nuovi limiti massimi.
Cosi', ad  esempio,  ipotizzando  un  costo  per  avviamento  pari  a
1.000.000  sostenuto nell'esercizio precedente a quello in corso al 1
gennaio 1998 e gia' ammortizzato in tale esercizio per importo pari a
200.000 (un quinto del costo), la quota  di  ammortamento  deducibile
nell'esercizio in corso al 1 gennaio 1998 e nei successivi non potra'
essere  superiore  a 100.000 (un decimo del costo) fino a concorrenza
del residuo costo ammortizzabile di lire 800.000.
I D) DEDUCIBILITA' DELLE SPESE INERENTI  L'UTILIZZO  DI  AUTOVETTURE,
     AUTOCARAVAN, MOTOCICLI E CICLOMOTORI
1. Premessa
L'articolo  121 bis del Tuir, introdotto dall'art. 17, comma 1, della
legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  ha  modificato  il  regime   di
deducibilita'  delle spese e degli altri componenti negativi relativi
all'utilizzo di taluni mezzi di trasporto a motore.
In particolare, le modifiche attengono al  trattamento  dei  seguenti
veicoli:
  autovetture  e autocaravan di cui all'articolo 54, comma 1, lettere
  a) e m) del D.Lgs. 30 aprile  1992,  n.  285  (nuovo  codice  della
  strada);
  motocicli  di  cui all'art. 53, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 285
  del 1992;
  ciclomotori di cui all'articolo 52 del medesimo decreto.
Non sono, quindi, interessati dalle modifiche in discorso i mezzi  di
trasporto  non  a  motore  (ad  esempio:  biciclette  e  gondole). Si
precisa, inoltre che le nuove disposizioni non  interessano  comunque
le   autovetture,  gli  autocaravan,  i  motocicli  e  i  ciclomotori
costituenti per l'impresa beni di magazzino (anche se temporaneamente
utilizzati per fini pubblicitari o promozionali, come, ad esempio, le
autovetture utilizzate dalle concessionarie per scopi promozionali).
Il nuovo art. 121-bis del Tuir comprende nel suo  ambito  applicativo
anche  gli aeromobili da turismo e le navi e imbarcazioni da diporto.
Con riferimento a tali beni,  tuttavia,  le  nuove  disposizioni  non
introducono alcuna novita' rispetto a quelle previgenti. Pertanto, le
spese  di  acquisizione  e  gli  altri  componenti  negativi relativi
all'impiego di tali beni restano deducibili per intero solo nel  caso
in   cui   gli   stessi   siano   utilizzati  come  beni  strumentali
nell'attivita' proprio dell'impresa: come nel caso  degli  aeromobili
da  turismo  e  delle imbarcazioni da diporto utilizzate colle scuole
per l'addestramento al volo e alla navigazione.
Al di fuori di tale fattispecie, le  spese  e  gli  altri  componenti
negativi relativi agli aeromobili da turismo nonche' alle navi e alle
imbarcazioni da diporto sono completamente irrilevanti. Analogamente,
non assumono rilevanza le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dal
realizzo di tali beni.
Le nuove disposizioni, per effetto del comma 3 dell'articolo 17 della
legge  n.  449  del  1997, entrano in vigore dal periodo d'imposta in
corso alla data del 31  dicembre  1997  e  riguardano  anche  i  beni
acquistati in periodi d'imposta anteriori, fermi restando gli effetti
prodotti  nei  precedenti  periodi  di  imposta in applicazione delle
disposizioni previgenti.
2. Regime di deducibilita' integrale
Sono  deducibili  per intero le spese e gli altri componenti negativi
sostenuti per l'utilizzazione di autovetture ed  autocaravan  di  cui
alle  richiamate  lettere  a)  e  M) del comma 1 dell'articolo 54 del
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, motocicli e ciclomotori  destinati  ad
essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attivita'
propria  dell'impresa.  Si ricorda che devono considerarsi utilizzati
esclusivamente   come   beni   strumentali   nell'attivita'   propria
dell'impresa  i  veicoli  senza  i quali l'attivita' dell'impresa non
puo' essere esercitata (ad esempio, sono tali le autovetture  per  le
imprese che effettuano attivita' di noleggio delle stesse). Il regime
di  deducibilita'  integrale si applica, altresi', per le spese e gli
altri componenti negativi sostenuti  per  i  veicoli  (autovetture  e
autocaravan, motocicli e ciclomotori) adibiti ad uso pubblico.
Al  riguardo, si precisa che devono considerarsi tali i veicoli per i
quali vi sia un atto rilasciato da una pubblica  amministrazione  che
attesti tale destinazione.
Il  regime  in  parola  si  applica,  infine,  alle spese e gli altri
componenti negativi relativi ai  suddetti  veicoli  concessi  in  uso
promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.
Al   riguardo,  posto  che  tale  destinazione  deve  essere  provata
attraverso  idonea  documentazione  (ad  esempio,  da  una  specifica
clausola  del  contratto di lavoro del dipendente), si osserva che la
condizione temporale  si  intende  verificata  nel  caso  in  cui  la
concessione  in  uso promiscuo si sia protratta per la meta' piu' uno
dei giorni che compongono il periodo d'imposta del datare di  lavoro;
fermo  restando che nel caso di beni acquisiti o ceduti nel corso del
periodo d'imposta dovra' aversi riquadro, anziche' alla maggior parte
del periodo d'imposta del datore di lavoro, alla  maggior  parte  del
periodo di possesso del bene nel corso dell'esercizio.
Si  precisa,  inoltre, che per la verifica della condizione temporale
non e' necessario che la concessione in uso promiscuo sia avvenuta in
modo continuativo ne' che il veicolo sia stato utilizzato da un unico
dipendente.
Per il caso in cui l'utilizzo  promiscuo  non  raggiunga  il  periodo
temporale  minimo  richiesto,  si rinvia alle precisazioni svolte nei
successivi paragrafi 3 e 4.
Si ricorda che il regime di deducibilita' integrale  si  applica,  al
verificarsi  delle fattispecie descritte, a prescindere dal volume di
cilindrata dei veicoli e senza alcuna limitazione del  costo  ammesso
in  deduzione  a  titolo  di  ammortamento  o  a  titolo di canoni di
locazione anche finanziaria o di noleggio.
3. Regime di deducibilita' parziale
Qualora i veicoli indicati  (autovetture,  autocaravan,  motocicli  e
ciclomotori)  non siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente
come beni strumentali  nell'attivita'  propria  dell'impresa,  ovvero
adibiti  ad uso pubblico o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la
maggior parte del periodo d'imposta, le spese e gli altri  componenti
negativi sono deducibili nella misura del 50 per cento.
Per  i soggetti che svolgono attivita' di agenzia o di rappresentanza
di commercio, la percentuale di deducibilita' e' elevato  all'80  per
cento.  La  lettera  b)  del  comma  1  dell'art.  121  bis del Tuir,
stabilisce, inoltre, che il costo sostenuto per l'acquisto ovvero per
la locazione anche finanziaria o per il noleggio dei veicoli soggetti
al  regime  di deducibilita' parziale rileva entro determinati limiti
massimi.
In particolare, nell'ipotesi di aquisto a titolo  di  proprieta'  del
veicolo,  non si tiene conto della parte del costo che eccede lire 35
milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 8  milioni  per  i
motocicli,  lire  4 milioni per i ciclomotori. Si precisa che debbono
comprendersi  nel  costo  anche  gli  oneri  accessori   di   diretta
imputazione (ad esempio: I.V.A. indetraibile).
Cosi',  ad esempio, nel caso dell'acquisto di un'autovettura di costo
pari a 50 milioni, l'importo deducibile ai fini fiscali a  titolo  di
ammortamento sar{  il cinquanta per cento della quota di ammortamento
stanziata  nel  periodo  di  imposta  riferibile  alla parte di costo
rappresentato da 35 milioni. Nel caso in  questione,  ipotizzando  un
ammortamento  fiscale  pari  al  25  per  cento  del costo, l'importo
ammesso in deduzione, commisurato  al  coefficiente  di  ammortamento
stabilito dal D.M. 31 dicembre 1988, sara' pari a 4.375.000 (cioe' al
cinquanta  per  cento  della  quota  di  ammortamento riferibile a 35
milioni; infatti: 35.000.000  x  25  per  cento  x  50  per  cento  =
4.375.000).  E'  il  caso di aggiungere per tale modalita' di calcolo
della quota deducibile si applica anche nell'ipotesi di  ammortamento
anticipato ai sensi dell'art. 67, comma 3, del Tuir.
Si  ricorda  che  il  suddetto  limite  di 35 milioni e' elevato a 50
milioni  per  le  autovetture  utilizzate  dai   soggetti   esercenti
attivita' di agenzia e rappresentanza di commercio.
Per  il  caso  di  veicoli  utilizzati in locazione finanziaria viene
disposto  che  non  si  tiene   conto   dell'ammontare   dei   canoni
proporzionalmente corrispondente alla parte di costo di detti veicoli
che eccede i limiti suindicati
Si precisa al riguardo che il costo rilevante ai fini in questione e'
quello  sostenuto  dal  concedente  e  che  tale costo, qualora l'IVA
afferente i canoni di locazione risulti, ai  sensi  dell'articolo  19
del  D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, indetraibile per l'utilizzatore,
va assunto al lordo dell'IVA assolta dal locatore. Cosi', ad esempio,
ipotizzando  che  il  costo  sostenuto  dal  concedente  (comprensivo
dell'IVA)  per  l'acquisto  di  un'autovettura sia pari a 60 milioni;
l'importo deducibile per l'utilizzatore sara' pari al  50  per  cento
della  quota  dei  canoni  corrispondente al rapporto tra il suddetto
limite di  35  milioni  e  il  costo  sostenuto  dal  concedente  (60
milioni).  Nell'esempio  ipotizzato,  dunque, l'importo deducibile e'
pari alla meta' del 58,33 per cento dei canoni contrattuali.
Nell'ipotesi  di  veicoli  utilizzati  a  titolo  di  noleggio  o  di
locazione  semplice, la lett. b), del comma 1, del nuovo art. 121 bis
del Tuir dispone, altresi', che non si tiene conto dell'ammontare dei
costi di locazione e di noleggio che eccede lire  7  milioni  per  le
autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni per i motocicli, lire
ottocentomila per i ciclomotori.
Al  riguardo,  si precisa che nel caso di contratti di noleggio "full
service" (trattasi  di  quei  contratti  misti  nei  quali  la  causa
economica  prevalente  e'  rappresentata  dalla locazione del veicolo
rispetto alle ulteriori prestazioni che  vengono  fornite  a  seguito
della stipula del contratto stesso quali, ad esempio, la manutenzione
ordinaria,   il   pagamento   dell'assicurazione,   della   tassa  di
proprieta',  la  sostituzione  dell'autovettura in caso di guasto), i
canoni vanno assunti al netto  dei  costi  riferibili  alle  predette
prestazioni  accessorie.  A  tal fine, dal contratto dovra' risultare
specificamente indicata la quota della tariffa di noleggio riferibile
alle spese per i servizi accessori di cui si fruisce. In mancanza  di
siffatta   specificazione,   la  tariffa  corrisposta  dovra'  essere
considerata  unitariamente  e  rilevera'  per  intero  ai  fini   del
raggiungimento del limite posto dal legislatore.
Si  precisa  che  i  suindicati  limiti  (7 milioni per autovetture e
autocaravan, 1,5 milioni  per  i  motocicli  e  ottocentomila  per  i
ciclomotori)  sono riferiti ad un periodo di utilizzo dei beni pari a
dodici mesi. Nel caso, quindi, in cui il contratto di locazione o  di
noleggio  inizi  nel  corso del periodo di imposta ovvero nel caso di
periodo d'imposta  di  durata  diversa  da  dodici  mesi  (sempreche'
l'utilizzo  si  protragga per l'intero periodo) dovra' effettuarsi il
ragguaglio  dei  limiti  stessi.  Cosi',  ad  esempio,  nel  caso  di
un'autovettura  noleggiata  per  gli  ultimi sei mesi nel corso di un
periodo d'imposta  di  durata  annuale,  il  limite  massimo  su  cui
applicare  la  percentuale  di deduzione (50 per cento) dovra' essere
ridotto a 3,5 milioni.
4. Veicoli concessi in uso ai dipendenti o agli amministratori
Il regime  di  limitata  deducibilita'  delle  spese  e  degli  altri
componenti negativi si applica anche ai veicoli dati in uso promiscuo
ai  dipendenti  per  un periodo di tempo inferiore alla maggior parte
del periodo di imposta (ovvero di possesso: vedi punto 2). In  questo
caso,  tuttavia,  la  parte  di  spese  e  altri  componenti negativi
proporzionalmente  riferibile  al  periodo  di  concessione  in   uso
promiscuo  al  dipendente e' deducibile per intero ai sensi dell'art.
62 del Tuir; cio', anche nel caso in cui l'importo cosi'  determinato
sia   superiore  a  quello  costituente  reddito  di  lavoro  per  il
dipendente a norma dell'art. 48, comma 4, lett. a), del Tuir. Per  la
deduzione  al  50  per cento della restante quota delle spese e degli
altri componenti negativi, dovra'  tenersi  conto  anche  dei  limiti
massimi  sopraindicati  in relazione al costo di acquisto e ai canoni
di locazione o di noleggio.  Pertanto,  l'ammontare  della  quota  di
ammortamento  ovvero  dei  canoni di locazione anche finanziaria o di
noleggio non riferibile al periodo di concessione in  uso  promiscuo,
si  rendera'  deducibile  (al 50 per cento o all'80 per cento per gli
esercenti l'attivita di agenzia o rappresentanza di  commercio)  solo
per  la  parte  proporzionalmente  corrispondente ai suddetti limiti.
Cosi', ad esempio, ipotizzando il caso di  un  autovettura  di  costo
pari  a  60  milioni,  concessa in uso promiscuo per quattro mesi nel
corso dell'esercizio e  ammortizzata  con  coefficiente  del  25  per
cento,  la  parte  della  quota di ammortamento riferibile ai mesi di
utilizzo promiscuo (un terzo di 15 milioni) e' deducibile per intero;
la restante parte (10 milioni) assume rilievo nei  limiti  del  58,33
per  cento  (35:60 = x :100) ed e', quindi, deducibile per un importo
pari a 2.916.500 lire (5.833.000 x 50 per cento = 2.916.500).
Con riferimento ai veicoli suddetti concessi in  uso  promiscuo  agli
amministratori,  la  quoto  di  spese  e di altri componenti negativi
interamente  deducibile  quale  compenso  all'amministratore   andra'
individuata  sulla  base  del  valore  normale da determinarsi con le
regole ordinarie (cfr. art. 9 del Tuir).  Naturalmente,  nell'ipotesi
di  concessione per uso esclusivamente personale dell'amministratore,
la  quota  delle  spese  e  degli altri componenti negativi sostenuti
dall'impresa eventualmente eccedente l'importo  costituente  compenso
per l'amministratore stesso e' integralmente indeducibile.
5.  Veicoli con regime di deducibilita' parziale e integrale nei vari
periodi di imposta
I  regimi  di  deducibilita'  integrale  o  parziale,  devono  essere
applicati,   esercizio   per   esercizio,   sulle  singole  quote  di
ammortamento e,  pertanto,  se  in  un  esercizio  il  veicolo  viene
concesso  in  uso  promiscuo  al dipendente, la quota di ammortamento
trova pieno riconoscimento; viceversa, se in un successivo  esercizio
il  veicolo  non  e'  destinato  ad un utilizzo per cui e' ammessa la
deducibilita' integrale delle spese ad esso afferenti,  la  quota  di
ammortamento  sara'  soggetta  alle limitazioni sopra esaminate (vedi
punto 3).
6. Rilevanza delle plusvalenze e delle  minusvalenze  ai  fini  della
determinazione del reddito di impresa
Ai  fini della determinazione del reddito di impresa le plusvalenze e
le  minusvalenze  patrimoniali  rilevano  nella  stessa   proporzione
esistente  tra  l'ammontare  dell'ammortamento  fiscalmente dedotto e
quello complessivamente effettuato.
7. Criteri per l'applicazione dell'articolo 67, comma 7, del Tuir
Il comma 3 dell'articolo 121  bis  del  Tuir  dispone  che,  ai  fini
dell'applicazione del comma 7 dell'articolo 67 del Tuir, il costo dei
veicoli   assoggettabili   nel   periodo   d'imposta   al  regime  di
deducibilita' parziale, si assume nei limiti rilevanti ai fini  della
deduzione delle relative quote di ammortamento.
Pertanto,  agli effetti del plafond di calcolo previsto da tale norma
va assunto per detti beni  il  costo  massimo  fiscalmente  rilevante
ridotto al 50 per cento; conseguentemente, nel caso di un'autovettura
il  cui  costo  sia pari a 40 milioni, il costo rilevante ai fini del
suddetto plafond deve essere assunto entro il limite di 17,5 milioni;
analogamente, nel caso di un autovettura di costo pari a 30  milioni,
l'importo rilevante e' 15 milioni.
Per  gli  esercenti  attivita'  di  agenzia  o  di  rappresentanza di
commercio, invece, la deduzione  delle  spese  di  manutenzione  deve
essere  effettuata sulla base dei diversi limiti previsti della norma
in esame.
Va inoltre precisato che le spese di manutenzione, riparazione,  ecc.
afferenti  i  veicoli  soggetti  al  regime di deducibilita' parziale
devono essere distintamente rilevate rispetto a tutte le altre  spese
della  specie riguardanti la generalita' dei beni ammortizzabili (ivi
compresi i veicoli soggetti al regime  di  deducibilita'  integrale).
L'importo  di  dette  spese  distintamente rilevato concorrera' nella
misura del  50  per  cento  alla  formazione  dell'ammontare  massimo
deducibile   nell'esercizio   (cinque   per   cento  del  plafond)  e
dell'eccedenza deducibile per quinti nei successivi esercizi.
Si ricorda infine che qualora ricorra l'ipotesi prevista  dall'ultimo
periodo  dello  stesso  comma  7,  dell'art. 67, i compensi periodici
pattuiti per la manutenzione dei veicoli assoggettabili al regime  di
deducibilita'  limitata  sono  ammessi in deduzione nell'esercizio di
competenza nei limiti del 50 per cento o dell'80 per  cento  per  gli
esercenti  l'attivita'  di agenzia o rappresentanza di commercio e il
costo  dei  veicoli  stessi  non  concorre  alla  determinazione  del
plafond.
8.  Criteri  di  deduzione  delle  spese  sostenute per l'utilizzo di
veicoli non disciplinati dall'articolo 121 bis del Tuir
I criteri di deduzione indicati nell'art. 121 bis  del  Tuir  trovano
applicazione  esclusivamente  nei riguardi dei beni ivi indicati. Tra
questi non sono  compresi  gli  autoveicoli  destinati  al  trasporto
promiscuo  di  persone  o cose (immatricolati sub lett. c), comma 1 ,
dell'art. 54 del nuovo codice della strada).
Le spese e gli altri  componenti  negativi  relativi  a  veicoli  non
indicati  nell'articolo  121 bis del Tuir, sono, in via di principio,
integralmente  deducibili  nella   determinazione   del   reddito   a
condizione  che si riferiscano) esclusivamente ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o proventi.
In caso di immatricolazione sub lett. c), comma 1, del citato art. 54
va precisato che le  spese  e  gli  altri  componenti  negativi  sono
deducibili  integralmente  se l'autoveicolo al quale esse afferiscono
e' effettivamente ed oggettivamente destinato al trasporto  promiscuo
di persone e cose.
Al  fine  di  verificare  la sussistenza dell'anzidetta condizione va
fatto riferimento  alla  superficie  dell'abitacolo  dell'autoveicolo
stesso.
La   suddetta   condizione   puo'   ritenersi  soddisfatta,  per  gli
autoveicoli diversi da quelli dotati di  pianale  di  carico  esterno
all'abitacolo,  quando l'abitacolo dello stesso sia riservato, almeno
per la meta' della sua superficie, in modo permanente al trasporto di
cose.
Pertanto, ad esempio, si considerano destinati al trasporto promiscuo
gli autoveicoli sprovvisti dei sedili posteriori idonei a trasportare
persone, ovvero  benche'  dotati  di  sedili  posteriori  la  residua
superficie  dell'abitacolo  di  estensione,  comunque non inferiore a
quella  destinata  al  trasporto  di  persone,   sia   esclusivamente
riservata al trasporto di cose.
Mancando  tali  parametri,  le spese e agli altri componenti negativi
riferibili ai suddetti autoveicoli  sono  deducibili  sempreche'  non
ricorrano  le  ipotesi  di assoggettamento al regime di deducibilita'
integrale considerate al precedente punto 2 nelle predette misure del
50 per cento e dell'80 per cento.
9. Decorrenza delle nuove disposizioni
Come si e' detto, le disposizioni recate dal nuovo art. 121  bis  del
Tuir  si  rendono  applicabili  a decorrere dal periodo di imposta in
corso al 31 dicembre 1997 e interessano non solo  i  veicoli  il  cui
utilizzo  a  titolo  di  proprieta ovvero a titolo di locazione anche
finanziaria o di noleggio inizi in tale periodo d'imposta ma anche  i
veicoli il cui utilizzo sia iniziato precedentemente.
Al  riguardo,  si  precisa,  con  specifico  riferimento  ai  veicoli
(autovetture, autocaravan, motocicli e  ciclomotori)  assoggettabili,
nel nuovo assetto normativo, al regime di deducibilita' parziale, che
la determinazione degli importi ammessi in deduzione secondo le nuove
regole  a  titolo  di  ammortamento  ovvero  a  titolo  di  canoni di
locazione  anche  finanziaria  o  di  noleggio  non  e'   influenzata
dall'ammontare   eventualmente   gia'   dedotto  a  tale  titolo  nei
precedenti  periodi  di  imposta.  Conseguentemente,  nel  caso,   ad
esempio,  di un'autovettura il cui costo di acquisto sia stato pari a
30 milioni e per la  quale  siano  state  gia'  dedotte  in  base  al
previgente regime fiscale quote di ammortamento pari complessivamente
a   20   milioni,   l'applicazione   delle   nuove   regole  comporta
semplicemente la riduzione al 50 per cento delle ulteriori  quote  di
ammortamento   ammesse   nonche'   degli  altri  componenti  negativi
afferenti il suo utilizzo. Analogamente, nel caso  di  un'autovettura
di  costo  superiore  al limite dei 35 milioni (ovvero dei 50 milioni
per gli  esercenti  di  attivita'  di  agenzia  o  rappresentanza  di
commercio),  l'applicazione delle nuove regole comporta l'irrilevanza
della parte delle ulteriori quote di  ammortamento  proporzionalmente
riferibile al costo eccedente detto limite (vedi paragrafo 3).
I-E) DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE DELLE SOCIETA' COOPERATIVE
Con  riguardo  alle  societa' cooperative e loro consorzi, l'art. 21,
comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha previsto  che  non
concorrono  a  formare  il  reddito imponibile le imposte sui redditi
riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell'art. 52 del Tuir,
diverse  da  quelle  riconosciute  dalle  leggi   speciali   per   la
cooperazione.  Tale disposizione, che si applica solo se determina un
utile o un maggior utile da destinare alle riserve  indivisibili,  ha
effetto  dal  periodo  d'imposta  in  corso alla data del 31 dicembre
1997.
Per  effetto  di  detta  disposizione,   le   imposte   sui   redditi
(attualmente  Irpeg e Ilor) riferibili alle variazioni in aumento, al
netto  di  quelle  in  diminuzione,  costituiscono  anche  esse   una
variazione in diminuzione.
Si abbia, ad esempio, l'ipotesi in cui:
  l'utile, al lordo delle imposte, sia pari a 100;
  le  variazioni in aumento, al netto di quelle in diminuzione, siano
  pari a 50;
  tutto l'utile disponibile sia accantonato  a  riserva  indivisibile
  (RIS.);
  le  imposte  sui  redditi (I = Irpeg + Ilor) siano pari al 53,2 per
  cento del reddito imponibile.
Tenendo conto dell'ulteriore variazione in  diminuzione,  che  potra'
essere  operata  per effetto della predetta norma, pari a 0,532 x 50,
la quantificazione delle imposte,  e  quindi  quella  dell'utile  che
viene accantonato a riserva indivisibile, sara' la seguente:
I = 0,532 x 100 + 50   RIS   (0,532 x 50)" RIS= 100-I
Svolgendo il sistema, si ha:
I = 0,532 x 50 = 26,6 RIS = 100 - 26,6 = 73,4
Pertanto,  in  dipendenza  dell'ulteriore  variazione in diminuzione,
l'importo delle imposte (irpeg e ilor) sara' pari a  26,6  e  l'utile
accantonato a riserva indivisibile a 73,4.
Si  precisa  che la disposizione non opera con riferimento agli utili
destinati  a  finalita'   diverse   dall'accantonamento   a   riserve
indivisibili   (ad   esempio,   per   distribuire   dividendi  o  per
l'accantonamento al fondo "beneficienza e mutualita").
SEZIONE SECONDA: MODIFICHE CONSEGUENTI ALL'ATTUAZIONE  DELLE  DELEGHE
  DI CUI ALLA LEGGE 662 DEL 1996
II  A)  CREDITO D'IMPOSTA SUGLI UTILI SOCIETARI E IMPOSTA SOSTITUTIVA
      DELLA MAGGIORAZIONE DI CONGUAGLIO
Il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467, ha modificato la  disciplina  del
credito  d'imposta  sugli  utili  societari  ed  ha  abrogato  quella
relativa alla maggiorazione di conguaglio.
In  particolare,  il  predetto  decreto  ha  modificato il meccanismo
impositivo che imponeva alla societa' di dare "copertura" al  credito
d'imposta  sui dividendi riconosciuto ai soci con la maggiorazione di
conguaglio, stabilendo che:
  ai soci e' attribuito il credito d'imposta  sugli  utili  percepiti
  nei limiti delle imposte assolte dalla societa' erogante;
  in   taluni   casi,  specificamente  previsti  dalla  legge,  viene
  consentito alla societa' di  memorizzare  imposte  in  relazione  a
  proventi che non concorrono alla formazione del reddito, al fine di
  trasferire   ai  soci  il  beneficio  riconosciuto  alla  societa',
  attribuendo ai soci stessi  un  credito  d'imposta  "limitato",  in
  quanto  lo  stesso  puo'  essere  utilizzato  solo  per  compensare
  l'imposta dovuta dal contribuente, riferibile a detti utili, con la
  conseguenza che l'eventuale eccedenza non potra' essere  chiesta  a
  rimborso  ne'  riportata  a  scomputo  delle  imposte relative agli
  esercizi successivi.
Tale disciplina si applica alle distribuzioni dei utili di esercizio,
delle riserve e degli altri fondi deliberate a decorrere dal  secondo
esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996.
In  dipendenza dell'abrogazione della maggiorazione di conguaglio, il
citato   D.Lgs.   n.   467   del   1997,   ha   stabilito   l'obbligo
dell'affrancamento  delle  riserve  e  fondi  soggetti,  in  caso  di
distribuzione,   alla   maggiorazione    di    conguaglio    mediante
l'applicazione di un'imposta sostitutiva.
Si  precisa  inoltre  che,  sempre in relazione all'abrogazione della
suddetta  maggiorazione  e  considerata  la  nuova  impostazione   di
bilancio  derivante dall'attuazione della IV direttiva comunitaria si
e' resa superflua l'indicazione nella relazione degli  amministratori
dei  dati  di  cui  al  comma  7  dell'art.  105  del  Tuir nel testo
precedente alle modifiche introdotte dal richiamata D.Lgs. n. 467 del
1997.
1. Il credito d'imposta
Con il comma 1 dell'art. 14 del Tuir, viene fissato il  principio  in
base  al  quale  il credito d'imposta spetta ai soci nei limiti delle
imposte assolte dalla societa'.
In particolare, il nuovo art. 14, comma 1, del Tuir, come  modificato
dall'art.  2,  comma  1,  n.  3),  del  decreto legislativo in esame,
dispone che "se alla formazione del  reddito  complessivo  concorrono
utili  distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione
dalle societa' o dagli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1
dell'articolo 87, al contribuente e' attribuito un credito  d'imposta
pari  al 58,73 per cento dell'ammontare degli utili stessi nei limiti
in cui esso trova copertura nell'ammontare delle imposte di cui  alle
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 105".
Occorre  preliminarmente  osservare  che con la nuova percentuale del
credito d'imposta,  fissata  nella  misura  del  58,73,  si  realizza
l'adeguamento  del  credito  stesso  all'aliquota  IRPEG  attualmente
stabilita nella misura del 37 per cento. In particolare,  l'anzidetta
percentuale  e'  il  risultato  del  rapporto  tra 37 e 63, cioe' tra
L'IRPEG applicata su un imponibile di 100 (al lordo  dell'imposta)  e
l'importo   che   residua   per   la   distribuzione   ai  soci  dopo
l'applicazione dell'imposta stessa.
Nella  nuova  disciplina  assume  rilievo,  oltre all'ammontare delle
imposte effettivamente assolte dalla societa', cui corrispondera'  il
credito  d'imposta ordinario, anche quello relativo alle imposte "non
assolte" (da considerare imposte "virtuali"), cui  corrispondera'  un
credito  d'imposta  limitato che viene riconosciuto ai soci in quanto
riferibile a proventi che fruiscono  di  agevolazioni;  tale  credito
d'imposta  limitato  viene riconosciuto ai soci al fine di trasferire
agli  stessi  l'agevolazione  connessa  alla  non  imponibilita'  dei
proventi della societa' medesima.
1.1 Il credito d'imposta ordinario
La  disciplina  dell'utilizzazione  del credito d'imposta "ordinario"
non e' stata modificata  salva  l'introduzione,  come  in  precedenza
chiarito,  del principio in base al quale il credito d'imposta spetta
ai soci nei limiti delle imposte assolte dalla societa'.
1.2 Il credito d'imposta limitato
Il  credito  d'imposta  di  cui  dell'art.  14  del  Tuir,  correlato
all'ammontare  delle  imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. b),
del Tuir, e' riconosciuto  quale  credito  d'imposta  "limitato".  In
particolare,   le   disposizioni   del   comma  1  bis  dell'art.  94
stabiliscono le caratteristiche e le modalita' di utilizzo  di  detto
credito d'imposta, disponendo che lo stesso:
  e'  determinato  applicando  all'imposta  dovuta  il  rapporto  tra
  l'ammontare degli utili per i quali  spetta  il  credito  d'imposta
  limitato,  comprensivo  di detto credito, e l'ammontare del reddito
  complessivo  (comprensivo  del   credito   d'imposta   limitato   e
  dell'eventuale  credito d'imposta ordinario) al lordo delle perdite
  di precedenti periodi ammesse in diminuzione;
  si considera utilizzato prima degli altri crediti d'imposta;
  l'eccedenza non puo' essere chiesta a  rimborso  ne'  computata  in
  diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo.
Va   in   proposito   rilevato  che,  ai  fini  della  determinazione
dell'imposta riferibile ai dividendi con credito di imposta limitato,
la  norma  contenuta   nel   comma   1-bis   dell'art.   94   prevede
l'applicazione del rapporto ivi previsto all'imposta "dovuta".
Al  riguardo,  tenuto conto delle finalita' della norma, l'imposta da
assumere va considerata  al  netto  delle  detrazioni  d'imposta.  Ed
invero,  la quota di imposta, determinata mediante l'applicazione del
predetto rapporto all'imposta netta, potra' anche essere inferiore al
37  per  cento,  per  effetto  delle  detrazioni  di  imposta,  delle
riduzioni  di  aliquota  e  delle  diminuzioni del reddito a causa di
perdite, secondo le disposizioni dell'art. 102 del Tuir.
E' prevista la facolta' di non avvalersi delle disposizioni dei commi
4 e 5 dell'art. 14, cioe'  di  non  computare  il  credito  d'imposta
limitato  ne'  in  aumento  del reddito complessivo ne' in detrazione
dall'imposta.
Tale previsione ha lo scopo di non penalizzare le societa'  nel  caso
in  cui,  pur  con  il computo del credito d'imposta in aumento degli
utili ad essi riferibile, non vi sia un'imposta da pagare, in quanto,
ad esempio, il risultato non sia fiscalmente positivo per effetto  di
perdite  di periodo. In tal caso, infatti, il credito d'imposta posto
in aumento del reddito  determinerebbe  la  riduzione  delle  perdite
altrimenti riportabili.
Esempio:
Utile  di  esercizio  formato  da dividendi con credito d'imposta sia
ordinario che limitato.
Si ipotizzi il caso in cui la Societa' A consegua un utile  di  L.200
alla   cui   formazione  hanno  concorso,  tra  l'altro,  i  seguenti
dividendi:
L. 1.192 con credito d'imposta ordinario; 630 con  credito  d'imposta
limitato;
Utile d'esercizio              L.  200
Credito d'imposta ordinario    L.  700
Credito d'imposta limitato     L.  370
                            -----------
Reddito complessivo imponibile L. 1270
Imposta lorda (L. 1270 x 37%)  L.  469,9
Detrazione ex art. 91-bis      L.   11
                              -----------
Imposta netta                  L.  458,9
Verifica del credito d'imposta "limitato" spettante:
630 + 370 x 458,9 = L. 361,34 < 370,
--------
 1270
per cui la detrazione del credito di imposta limitato sara' pari a
361,34
Imposta netta                L. 458,9
Credito d'imposta limitato   L. 361,34
                          -------------
                             L.  97,56
Credito di imposta ordinario L. 700,00
Imposta da chiedere          ---------
a rimborso o
da riportare in eccedenza
(700   97,56)                L. 602,44
Memorizzazione delle imposte da parte della societa'
Imposte  di  cui  all'art.  105, comma 1, lett. a), del Tuir (458,9 -
361,34) = L. 97,56
Imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. b), del Tuir = L. 361,34
2.  Individuazione,  memorizzazione  e  utilizzazione  delle  imposte
   disponibili per l'attribuzione del credito d'imposta ai soci
Il   nuovo   meccanismo   impositivo   degli   utili   societari   e'
caratterizzato dall'attribuzione ai soci del credito d'imposta e  del
credito d'imposta limitato fino a concorrenza, rispettivamente, delle
imposte  di  cui  alle lett. a) e b) del nuovo articolo 105, comma 1,
del Tuir, cosi' come sostituito dall'art. 2,  comma  1,  n.  10,  del
decreto legislativo in commento.
La societa' e' tenuta a "memorizzare" separatamente tali imposte, sia
nella fase della loro determinazione che in quella del loro utilizzo.
2.1  Individuazione  e  memorizzazione  delle imposte disponibili per
    l'attribuzione del credito d'imposta ai soci
2.1.1. Imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a), del Tuir
Le imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a), del Tuir  sono  le
seguenti:
  imposte liquidate nella dichiarazione dei redditi;
  imposte  liquidate  ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del
  1973 e iscritte in ruoli non piu' impugnabili;
  imposte derivanti da accertamenti divenuti definitivi;
  imposte applicate a titolo di imposta sostitutiva.
Imposte liquidate nella dichiarazione dei redditi
Trattasi delle imposte sul reddito delle persone  giuridiche,  liqui-
date  in  dichiarazione  dal  contribuente  con  riguardo  al reddito
complessivo imponibile, ancorche' non versate.
Vanno  considerate  le  imposte  riferibili  al  reddito  complessivo
imponibile,  indipendentemente  dall'utilizzo  di  eventuali  crediti
d'imposta concessi a favore di determinate categorie di  contribuenti
(quali ad esempio il credito d'imposta concesso per gli incentivi per
le piccole imprese di cui all'art. 4 della L. n. 449 del 1997, ecc.).
Peraltro,  qualora  alla  formazione  del  reddito  complessivo della
societa' abbiano concorso dividendi per i quali e'  stato  attribuito
alla  societa'  stessa  il  credito  d'imposta "limitato", le imposte
riferibili a tali dividendi, ancorche' liquidate nella  dichiarazione
dei  redditi,  concorrono  a  formare l'ammontare di cui all'art. 105
comma 1, lett. b), del Tuir, anziche' quello di cui alla lett. a)  in
argomento.
Esempio:
Determinazione  dell'ammontare  delle  imposte  di  cui all'art. 105,
comma 1, lett. a), del Tuir
Utile di esercizio              L. 189
Variazione in aumento
(per imposte indeducibili)      L. 111
                                ----------
Reddito complessivo imponibile  L. 300
IRPEG (37 per cento di L. 300)  L. 111
In tale ipotesi, l'ammontare delle imposte di cui all'art. 105, comma
1, lett. a), del Tuir, da memorizzare e' pari a L. 111.
La  societa' potra' distribuire l'intero utile di L. 189, attribuendo
ai soci un credito d'imposta pari a L. 111 = (189 x 58,73 per cento).
Imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del  D.P.R.  n.  600  del
1973 e iscritte in ruoli non piu' impugnabili
Si  dovra' tener conto delle imposte liquidate ai sensi dell'art.  36
bis del D.P.R.  n.  600  del  1973  e  iscritte  in  ruoli  non  piu'
impugnabili,  purche'  si  riferiscano  a redditi relativi ai periodi
d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 1996.
Vanno considerate solo  le  maggiori  imposte  liquidate  rispetto  a
quelle  dichiarate  dal contribuente e non vanno comunque considerati
gli importi versati a titolo di interessi e sanzioni amministrative.
In merito alla data in cui tali importi vanno considerati, deve farsi
riferimento a quella in cui dette imposte sono iscritte in ruoli  non
piu'  impugnabili,  e  cio' sia per scadenza dei termini previsti per
l'impugnativa  (in  tal  caso  l'imposta  concorre  a  formare  detto
ammontare  alla  data  di  scadenza  del termine) ovvero a seguito di
sentenza passata in giudicato,  per  la  parte  che  ha  avuto  esito
sfavorevole per la societa'.
Imposte derivanti da accertamenti divenuti definitivi
Tali imposte assumono rilievo se si riferiscono a redditi relativi ai
periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 1996.
Ai  fini  della  individuazione  del  momento di imputazione di dette
imposte, si applicano i  medesimi  criteri  indicati  nel  precedente
paragrafo.
Concorrono altresi' a formare l'ammontare in argomento anche:
-  le  maggiori  imposte  liquidate per effetto dell'accertamento con
  adesione. A tale riguardo occorre fare riferimento alla data in cui
  la maggiore imposta accertata e' versata o, in  caso  di  pagamento
  rateale,  alla  data  in  cui  viene versata la prima rata e si sia
  provveduto alla prestazione della garanzia  prevista  dall'art.  8,
  comma 2, del D.Lgs n. 218 del 1997;
-  le  imposte  definite  per  effetto della conciliazione giudiziale
  prevista dall'art. 48 del D.Lgs. n. 546 del 1992,  come  sostituito
  dall'art.  14  del predetto decreto legislativo n. 218 del 1997. Si
  precisa  al  riguardo  che  va   considerata   sia   l'ipotesi   di
  conciliazione  esperita  dinanzi  alla  Commissione tributaria, sia
  quella di conciliazione fuori udienza conclusasi  per  effetto  del
  deposito   da   parte   dell'ufficio  presso  la  segreteria  della
  Commissione tributaria di una proposta  alla  quale  l'altra  parte
  abbia  previamente  aderito.    In  entrambi i casi, ai fini di cui
  trattasi,  occorre  fare  riferimento  alla   data   di   pagamento
  dell'intera somma dovuta o, in caso di pagamento rateale, alla data
  in  cui  viene  versata  la  prima  rata  e  si sia provveduto alla
  prestazione della garanzia prevista  dall'art.  14,  comma  3,  del
  D.Lgs. n. 218 del 1997.
Non  vanno  comunque  considerati  gli  importi  versati  a titolo di
interessi e sanzioni amministrative.
Imposte applicate a titolo di imposta sostitutiva
Concorrono a formare l'ammontare delle imposte in esame anche  quelle
applicate a titolo di imposta sostitutiva.
Ai   fini  dell'individuazione  del  momento  in  cui  dette  imposte
rilevano,  valgono  gli  stessi  criteri  gia'  esaminati  nei  punti
precedenti.  Tra  tali  imposte  rientrano,  per  espressa previsione
dell'art. 4, comma  1,  del  D.Lgs.  n.  467  del  1997,  le  imposte
sostitutive di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.
Le  imposte  sostitutive,  per  le  quali  non  vi  sia  l'obbligo di
liquidazione in dichiarazione, rilevano, in via  di  principio,  alla
data  in  cui  si  concretizza  il  presupposto  della  loro debenza,
indipendentemente dalle modalita' di versamento.
Altri importi
Per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 4,  lett.
d),  del decreto legislativo in commento, rientrano tra le imposte in
esame, i nove sedicesimi dell'eccedenza di cui all'art. 105, comma 3,
del Tuir, nel testo vigente anteriormente alla  modifica  recata  dal
predetto   decreto   (cosiddetta  "franchigia"),  per  la  parte  non
utilizzata  per  l'affrancamento  delle  riserve   assoggettabili   a
maggiorazione  di  conguaglio.  Tale  importo  va computato per quote
costanti nella  dichiarazione  dei  redditi  presentata  nel  secondo
esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996
e in quelle relative ai nove periodi d'imposta successivi.
Memorizzazione  delle  imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. A)
del Tuir
Ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta e  della  scelta  del
tipo di credito, occorre fare riferimento alla data della delibera di
distribuzione  degli  utili  d'esercizio, delle riserve e degli altri
fondi, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 44 del Tuir.
Tuttavia, in deroga a  tale  criterio,  qualora  vengano  distribuiti
utili di esercizio, il comma 3 dell'art. 105 del Tuir consente di far
concorrere  alla  formazione  dell'ammontare di cui alla lett. a) del
comma 1, l'imposta liquidata  nella  dichiarazione  dei  redditi  del
periodo  al  quale  gli  utili si riferiscono, anche se il termine di
presentazione di detta dichiarazione scade successivamente alla  data
della delibera di distribuzione.
Pertanto,  in  caso  di  distribuzione  di utili d'esercizio, ai fini
della attribuzione ai soci del credito d'imposta, la societa'  potra'
tener  conto oltre che delle imposte liquidate, accertate o applicate
entro la data della delibera di distribuzione, anche di quelle  rela-
tive alla dichiarazione dei redditi del periodo al quale gli utili si
riferiscono, presentata successivamente alla data della delibera.
Ne  deriva  che  se,  ad  esempio, la delibera di distribuzione degli
utili d'esercizio relativi al periodo d'imposta 1998  avviene  il  30
aprile  1999,  la  societa',  nell'attribuire  il credito di imposta,
potra' computare  l'imposta  da  liquidare  nella  dichiarazione  dei
redditi   del   periodo   d'imposta   1998,   che   sara'  presentata
successivamente alla data della delibera stessa.
Inoltre, sempre in deroga al criterio di carattere generale  previsto
all'art.  105, comma 2, del Tuir, qualora vengano distribuite riserve
in sospensione d'imposta, si potra' tener  conto  anche  dell'imposta
liquidata  per il periodo nel quale tale distribuzione e' deliberata.
(art. 105, comma 3, secondo periodo, del Tuir).
Pertanto,   se  la  delibera  di  distribuzione  di  una  riserva  in
sospensione d'imposta avviene, ad esempio,  il  30  aprile  1998,  la
societa'  puo'  attribuire  il credito di imposta tenendo conto anche
dell'ammontare dell'imposta che sara' liquidata  nella  dichiarazione
da  presentare  nel  1999 (relativa ai redditi del 1998) e non quindi
delle imposte che saranno liquidate nella dichiarazione  dei  redditi
presentata  nel  1998  (per  i  redditi  del  1997),  se  tale ultima
dichiarazione viene presentata successivamente al 30 aprile 1998.
Versamenti integrativi
Come  piu'  volte  chiarito,  il  credito   d'imposta   puo'   essere
attribuito,  in  base  alla  nuova disciplina, nei limiti in cui esso
trova copertura nell'ammontare delle imposte  di  cui  all'art.  105,
comma 1, lett. a) e b), del Tuir.
Tuttavia,  la  societa'  erogante  puo',  ai sensi di quanto previsto
dall'art. 105 bis, introdotto nel Tuir dall'art. 2, comma 1,  n.  11,
del   decreto   legislativo  in  commento,  incrementare  l'ammontare
indicato nella  citata  lett.  a)  di  un'imposta  corrispondente  al
maggior credito attribuito. Tale versamento integrativo dovra' essere
indicato  nella  dichiarazione  dei  redditi tra gli incrementi delle
imposte di cui alla stessa lett. a),  secondo  quanto  si  dira'  nel
prosieguo.
In particolare, tale integrazione va effettuata:
  entro  il  termine per il versamento a saldo dell'imposta liquidata
  nella dichiarazione dei redditi, se sono distribuiti gli  utili  di
  esercizio  (cosi'  ad esempio, se viene deliberata la distribuzione
  degli  utili  dell'esercizio  1998  in  data  20  aprile  1999,  il
  versamento  va  effettuato  entro il 20 maggio 1999, termine per il
  versamento a saldo delle imposte relative al 1998).
  entro il termine previsto per il versamento  a  saldo  dell'imposta
  relativa al periodo nel quale la delibera di distribuzione e' stata
  adottata,  se  sono  distribuite  riserve  o  altri fondi (cosi' ad
  esempio se la distribuzione di riserve viene deliberata in data  20
  aprile  1999,  il  versamento va effettuato entro il termine per il
  versamento  a  saldo  delle  imposte  relative  al  1999,  la   cui
  dichiarazione va presentata nel 2000).
Si  ricorda che nelle ipotesi di distribuzione di utili d'esercizio o
di  riserve  in  sospensione  d'imposta,   si   puo'   tener   conto,
rispettivamente,   delle   imposte   che   saranno   liquidate  nella
dichiarazione  dei  redditi  del  periodo  al  quale  gli  utili   si
riferiscono  e  delle imposte liquidate per il periodo nel quale tale
distribuzione e' deliberata. Peraltro, qualora anche con il  concorso
dell'imposta  liquidata  per  detti  periodi,  il  credito  d'imposta
attribuito ai soci non trovi  integrale  copertura,  la  societa'  e'
tenuta  ad  effettuare,  ai  sensi dell'ultimo periodo dell'art. 105,
comma 3, del Tuir, il versamento integrativo  di  una  corrispondente
imposta:   in   caso   di   distribuzione  degli  utili  d'esercizio,
l'integrazione sara' pari alla differenza tra l'ammontare del credito
d'imposta attribuito ai soci e quello delle imposte memorizzate  fino
alla  data  della  deliberazione della distribuzione stessa aumentate
dell'imposta che verra' liquidata nella dichiarazione dei redditi del
periodo a cui gli utili  si  riferiscono,  anche  se  il  termine  di
presentazione  scade  successivamente  alla  data  della  delibera di
distribuzione; in caso di distribuzione di riserve in sospensione  di
imposta,  l'integrazione  sara'  pari alla differenza tra l'ammontare
del  credito  d'imposta  attribuito  ai  soci  e quello delle imposte
memorizzate ai sensi dell'art. 105, comma 1, lett. a), del Tuir, fino
alla data della deliberazione stessa,  aumentate  della  imposta  che
verra'  liquidata  nella  dichiarazione presentata per il periodo nel
quale avviene la delibera.
2.1.2 Imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. b), del Tuir
Concorre a formare l'ammontare di cui all'art. 105,  comma  1,  lett.
b), del Tuir:
  l'imposta,   calcolata   nella   misura   del   58,73   per  cento,
  corrispondente ai proventi che in  base  agli  altri  articoli  del
  presente  testo  unico o di legge speciali non concorrono a formare
  il reddito della societa' o dell'ente e per i quali  e'  consentito
  computare detta imposta fra quelle del presente comma;
-  l'imposta  relativa  agli  utili  che  hanno concorso a formare il
  reddito  della  societa'  o  dell'ente  e  per  i  quali  e'  stato
  attribuito  alla societa' o all'ente medesimo il credito di imposta
  limitato di cui all'articolo 94, comma 1-bis.
Imposte riferibili a proventi che non concorrono alla formazione  del
reddito (Art. 105, comma 4, n. 1), del Tuir)
Con  riguardo  all'art.  105,  comma  4,  n.  1),  del  Tuir, occorre
evidenziare che la disposizione ivi contenuta stabilisce, in  via  di
principio,  che  l'importo  delle  imposte  da memorizzare e' pari al
58,73 per cento dei proventi agevolati. Cio' in quanto  tale  importo
consente  di  distribuire  utili  di ammontare pari a detti proventi,
attribuendo per essi un corrispondente credito di  imposta  limitato.
Tuttavia,  il  medesimo  comma 4, al secondo periodo, riproducendo la
norma gia' prevista dal comma 4 dell'art. 96 bis  del  Tuir,  precisa
che  la  predetta  imposta "e' commisurata all'utile di esercizio che
eccede  quello  che  si  sarebbe  formato  in  assenza  dei  proventi
medesimi".
In  sostanza,  la  citata  disposizione,  in  determinate  situazioni
commisura l'ammontare delle imposte  non  ai  proventi  agevolati  ma
all'utile di esercizio. Infatti, qualora detto utile sia di ammontare
inferiore  a  quello  dei  proventi  agevolati, il beneficio che puo'
essere trasferito ai soci trova oggettiva limitazione  nell'ammontare
dell'utile  distribuibile,  per  cui  le  imposte  da memorizzare non
possono che corrispondere al 58,73 per cento dell'utile stesso.
Esempio 1 Imposte determinate ai sensi dell'art. 105, comma 4, n.
1 del Tuir Proventi agevolati
Utile d'esercizio               L. 85,2
Proventi che non concorrono
alla formazione del reddito     L. 60
Variazione in aumento
(imposte indeducibili)          L. 14,8
                                --------
Reddito complessivo imponibile  L. 40
IRPEG (37 per cento di L.40)    L. 14,8
Memorizzazione delle imposte da parte della societa'
Imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a), del Tuir = 14,8
Imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. b), del Tuir (L. 60 x
58,73%) = 35,23
Esempio 2 Imposte determinate ai sensi dell'art. 105, comma 4, n. 1
del Tuir Proventi agevolati
Utile d'esercizio              L.   25,2
Proventi che non concorrono
alla formazione del reddito.   L.   60
                               ----------
Reddito complessivo imponibile L.   34,8
IRPEG                          L.      0
Memorizzazione delle imposte da parte della societa'
Imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a), del Tuir = 0
Imposte  di  cui  all'art.  105,  comma  1,  lett.  b),  del Tuir (L.
25,2x58,73%) = 14,80
Ai fini della individuazione del momento nel quale la  memorizzazione
delle  imposte  di  cui  all'art.  105,  comma 4, n. 1, del Tuir deve
essere effettuata, va fatto riferimento alla data di approvazione del
bilancio d'esercizio, atteso che e' solo con  tale  approvazione  che
assume  certezza  l'utile  d'esercizio,  il  quale  costituisce  dato
essenziale ai fini della determinazione dell'ammontare delle  imposte
stesse.
Va rilevato che il beneficio che il legislatore intende trasferire ai
soci  in  sede di distribuzione degli utili puo' consistere, anziche'
nella esclusione dei proventi dal reddito imponibile della  societa',
nella  tassazione  con  un'aliquota  ridotta  ovvero  con  un'imposta
sostitutiva.
Con riguardo agli  utili  soggetti  ad  aliquota  ridotta,  ai  sensi
dell'art. 105 del D.P.R. n. 218 del 1978 e dell'art. 2 della legge n.
26   del  1986,  l'art.  106  del  Tuir,  nella  nuova  formulazione,
stabilisce che gli  utili  assoggettati  a  tassazione  con  aliquota
ridotta  alla  meta'  si  considerano come utili che non concorrono a
formare il reddito per il 50 per cento del loro ammontare.  Pertanto,
le  imposte  ("virtuali")  riferibili a tali utili sono pari al 58,73
per cento del 50 per cento dell'ammontare degli utili medesimi.
Si precisa al riguardo che, in base all'art. 105, comma 4, del  Tuir,
le  agevolazioni riconosciute alla societa' possono essere trasferite
ai soci mediante il riconoscimento del credito  di  imposta  limitato
soltanto  se  vi  e'  una  norma  che  espressamente  lo  preveda: le
disposizioni  del  testo  unico  delle  imposte  sui   redditi,   che
attualmente  consentono di  trasferire il beneficio a favore dei soci
sono individuate dagli artt. 96, 96 bis e 106,  come  modificati  dal
decreto legislativo in esame.
Imposte  relative  agli utili che hanno concorso a formare il reddito
con credito limitato (Art. 105, comma 4, n. 2, del Tuir)
L'art. 105, comma 4, n. 2) del  Tuir  consente  alla  societa',  alla
quale sono stati distribuiti utili formati con proventi che fruiscono
di  agevolazioni,  di  memorizzare  imposte  fino  a  concorrenza del
credito di imposta limitato utilizzato, ai sensi dell'art. 94,  comma
1-bis,  del  Tuir, per il versamento dell'imposta ad essi riferibile.
L'effettuazione  della  predetta  memorizzazione   consentira'   alla
societa'  di  poter  trasferire a sua volta l'originario beneficio ai
propri  soci,  attribuendo agli stessi il credito d'imposta limitato,
allorquando verranno distribuiti i dividendi.
Esempio n. 1:
Si ipotizzi il caso in cui la Societa' A consegua un utile di L.  226
alla cui formazione ha concorso, tra l'altro, il dividendo di L. 100,
con credito di imposta limitato:
Utile d'esercizio              L. 226
(di cui L. 100 per dividendo con
credito d'imposta limitato)
Variazione in aumento
(per imposte indeducibili)     L. 74
                               ------
Reddito complessivo            L. 300
Credito d'imposta limitato
(L. 100 x 58,73 %)            L. 58,73
                               ---------
Reddito complessivo imponibile L. 358,73
Imposta lorda (L.358,73 x 37%) L. 132,73
Credito d'imposta limitato     L. 58,73
                               ---------
Imposta dovuta                 L. 74
Memorizzazione delle imposte da parte della societa'
Imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a), del Tuir = L. 74
Imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. b), dei Tuir = L. 58,73
Esempio n. 2:
Si  ipotizzi  il caso in cui la Societa' A consegua una perdita di L.
2.000, alla cui formazione hanno  concorso,  tra  l'altro,  dividendi
pari  a  L. 1.822, di cui L. 1.192, con credito d'imposta ordinario e
L. 630, con credito d'imposta limitato.
Perdita di bilancio              L.   2.000
(di cui L. 3.822 per costi e spese
e L. 1.822 per dividendi di cui
L. 1.192 con credito ordinario
e L. 630 con credito limitato)
Credito d'imposta ordinario      L.   700
Credito d'imposta limitato       L.   370
                                 --------
Perdita fiscale                  L. - 930
Imposta dovuta                        0
Credito d'imposta limitato            0
Credito d'imposta ordinario    L. 700
Eccedenza (rimborsabile o        ------
riportabile)                     L. 700
Memorizzazione delle imposte da parte della societa'
Imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a), del Tuir = 0
Imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. b), dei Tuir = 0
Per quanto concerne la individuazione della data in cui le imposte di
cui  all'art.  105,  comma 4, n. 2, del Tuir (relative agli utili che
hanno concorso a formare il reddito della societa' e per i  quali  e'
attribuito alla societa' stessa il credito d'imposta limitato), vanno
memorizzate,  occorre  fare  riferimento  alla  data di presentazione
della dichiarazione dei redditi nella quale sono liquidate.
Pertanto, in caso di distribuzione degli utili d'esercizio con  detto
credito  d'imposta  limitato, si dovra' tener conto delle imposte che
verranno liquidate nella dichiarazione dei  redditi  del  periodo  al
quale  gli utili si riferiscono, anche se il termine di presentazione
di detta dichiarazione scade successivamente alla data della delibera
di distribuzione.
Articolo 106 bis. Credito d'imposta  concesso  a  fronte  di  imposte
estere
Con  l'articolo  106  bis  del Tuir viene stabilito che per l'imposta
relativa ai redditi prodotti all'estero, per i  quali  in  base  alle
Convenzioni  contro le doppie imposizioni sui redditi e' riconosciuto
il credito d'imposta figurativo, e' computata, fino a concorrenza  di
detto  credito,  nell'ammontare  di  cui  al  comma  4 dell'art. 105,
secondo i criteri previsti per gli utili di  cui  al  n.  2  di  tale
comma.
Trattasi  del  credito  d'imposta che viene concesso sulla base delle
Convenzioni per evitare le doppie imposizioni  sui  redditi,  pur  in
assenza  di un'effettiva tassazione nel paese della fonte (cosiddetto
"matching credit"), per la cui determinazione occorre fare  specifico
riferimento alle disposizioni convenzionali.
Il   legislatore  ha  ritenuto  tuttavia  di  non  dover  riconoscere
l'importo delle imposte  corrispondente  al  credito  figurativo  tra
quelle  di cui all'art. 105, comma 1, lett. a), del Tuir, trattandosi
di un credito a fronte di imposte estere non effettivamente assolte.
Tuttavia, per non vanificare l'agevolazione accordata  alla  societa'
detto  credito va computato tra le imposte di cui all'art. 105, comma
1, lett. b), del Tuir,  consentendo  in  tal  modo  il  trasferimento
dell'agevolazione medesima ai soci.
Esempio:
Credito d'imposta "figurativo" per redditi prodotti all'estero
Redditi prodotti nel territorio
dello Stato                     L. 1.000
Redditi prodotti all'estero per
i quali spetta il credito
d'imposta figurativo            L.   500
                                --------
Reddito complessivo imponibile  L. 1.500
Imposta (L. 1.500 x 37%)        L.   555
Credito d'imposta figurativo    L.   100
                                --------
Imposta dovuta                  L.   455
Memorizzazione delle imposte da parte della societa'
Imposte di cui all'art. 105,
comma 1, lett. a), del Tuir     L.   455
Imposte di cui all'art. 105,
comma 1, lett. b), del Tuir     L.   100
2.1.3 Casi particolari
L'art.  4  del  D.  lgs.  n.  467  del  1997 stabilisce che l'imposta
sostitutiva applicata ai sensi del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n.  358,  e
l'imposta  sul  reddito  delle  persone giuridiche applicata ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n.  466  del  1997,  concorre  a
formare l'ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo
105 del Tuir.
In  tal  caso, le plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in
applicazione dell'articolo 1 e dell'articolo 4,  commi  2  e  5,  del
predetto D.Lgs. n. 358 del 1997 e il reddito assoggettato all'imposta
sul  reddito delle persone giuridiche ai sensi dell'articolo 1, comma
1, del citato D.Lgs. n. 466 del  1997,  rilevano  anche  gli  effetti
della  determinazione  dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4
dell'articolo 105, secondo i criteri previsti per i proventi  di  cui
al  numero 1 di tale comma. A tal fine si considera come provento non
assoggettato a tassazione, rispettivamente, la quota  del  27,03  per
cento  di  dette  plusvalenze  e  quella del 48,65 per cento di detto
reddito; e le societa' quotate che fruiscono, ai  sensi  dell'art.  6
del  D.Lgs. n. 466 del 1997, della riduzione dell'aliquota IRPEG al 7
per cento, si considera  provento  non  assoggettato  ad  imposizione
l'81,08  per cento. Con l'art. 4 del D.Lgs. n. 467 il legislatore, al
fine di trasferire ai soci le menzionate agevolazioni  relative  alla
remunerazione  ordinaria  della  variazione  in  aumento del capitale
investito (Dual Income Tax) e alle  ristrutturazioni  societarie,  ha
previsto  un  meccanismo  che consente di convertire prioritariamente
l'agevolazione stabilita in termini di aliquota  in  agevolazione  in
termini diimponibile.
A   tal  fine  occorre  trasformare,  figurativamente  e  con  idonee
corrispondenze, il reddito tassato con  aliquota  ridotta  (nel  caso
della  Dual  Income  Tax)  o  con imposta sostitutiva (nel caso delle
ristrutturazioni  societarie)  in  reddito  tassato  in   parte   con
l'aliquota  ordinaria  e in parte interamente detassato, alla stregua
di proventi che non concorrono a formare il reddito.
Reddito assoggettato ad aliquota agevolata di cui al  D.Lgs.  n.  466
del 1097 (D.I.T.)
Nel caso di reddito soggetto ad aliquota ridotta (nella misura del 19
per  cento)  di cui al D.Lgs. n. 466 del 1997, il comma 2 dell'art. 4
del provvedimento in esame stabilisce che si considera come  provento
non  tassato  il 48,65 per cento del reddito assoggettato ad aliquota
ridotta.
Infatti, la tassazione con l'aliquota ridotta al 19 per cento  di  un
reddito, ad esempio pari a L. 100, equivale a quella in cui l'importo
di  L.  51,35  e'  soggetto ad aliquota ordinaria del 37 per cento, e
l'importo restante di L. 48,65 (cioe' L. 100      L.  51,35)  non  e'
soggetto  a tassazione. Tale impostazione consente di memorizzare tra
le imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. b), del Tuir, il 58,73
per cento dei proventi che si considerano non tassati. In tal modo e'
possibile  distribuire  gli  utili  corrispondenti  a  tali proventi,
attribuendo agli stessi un credito d'imposta limitato che consente di
trasferire ai soci il beneficio riconosciuto alla societa'.
Naturalmente  anche  in  tal  caso  occorre  procedere  al  confronto
dell'importo  che  si  considera non tassato con quello dell'utile di
esercizio e assumere il minore dei due.
Pertanto,  nell'esempio  teste'  formulato,  le  imposte   "virtuali"
saranno pari a L. 28,57 (cioe' 58,73 per cento di L. 48,65) ovvero al
58,73  per  cento  dell'utile  di esercizio, qualora lo stesso sia di
importo inferiore a L. 48,65.
Esempio:
Imposte determinate ai sensi dell'art. 105, comma 4,  n.  1  Aliquota
Irpeg agevolata
Si  ipotizzi  il  caso  di  una  societa'  che ha conseguito un utile
d'esercizio di L. 144 e un reddito complessivo di L. 200, di  cui  L.
100 fruisce della riduzione dell'aliquota di imposta al 19 per cento,
prevista dall'art. 1 del D. Lgs n. 466 del 1997.
Utile d'esercizio                   L. 144
Variazione in aumento
(per imposte indeducibili)          L.  56
                                    ------
Reddito complessivo imponibile      L. 200
(di cui L. 100 assoggettato
al 19 per cento)
IRPEG (L. 100 x 19% + L. 100 x 37%) L.  56
Memorizzazione delle imposte da parte della societa'
Imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a), del Tuir = 56
Imposte  di  cui all'art. 105, comma 1, lett. b), del Tuir L. 48,65 x
58,73% = 28,57
L'importo di L.  100  assoggettato  ad  aliquota  del  19  per  cento
equivale  a  L.  51,35 assoggettate ad aliquota del 37 per cento, per
cui la differenza fra 100 e 51,35 = 48,65 costituisce in sostanza  il
reddito   non   assoggettato   a  tassazione:  di  detto  importo  e'
trasferibile ai soci e va computato nelle  imposte  di  cui  all'art.
105,  comma  1,  lett  . b), del Tuir, un ammontare pari al 58,73 per
cento di 48,65 = 28,57.
Plusvalenze relative a ristrutturazioni aziendali soggette ad imposta
sostitutiva ai sensi del D.Lgs. n. 358 del 1997
Relativamente alle agevolazioni concesse alle imprese  che  procedono
ad operazioni di ristrutturazione di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n.
358,  al  fine di evitare che l'applicazione dell'imposta sostitutiva
afferente alle plusvalenze realizzate a seguito di  dette  operazioni
comporti  un  pregiudizio  nei confronti dei soci, viene previsto che
tali plusvalenze rilevano anche  agli  effetti  della  determinazione
dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'art 105 del Tuir,
secondo  i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale
comma,  e si considera come provento non assoggettato a tassazione la
quota del 27,03 per cento di dette plusvalenze.
In tal caso, come  precisato  in  precedenza,  l'imposta  sostitutiva
liquidata in dichiarazione concorrera' alla formazione dell'ammontare
di  cui  alla  lettera a), comma 1, dell'art. 105 del Tuir, mentre il
58,73 per cento del reddito  che  si  considera  non  assoggettato  a
tassazione  concorrera'  alla  formazione  dell'ammontare di cui alla
lettera b) dello stesso comma.
Anche in tal caso occorre procedere al confronto dell'importo che  si
considera  non  tassato con quello dell'utile di esercizio e assumere
il minore dei due.
Esempio:
Imposta sostitutiva sulle ristrutturazioni societarie
Si ipotizzi il caso di una societa' che ha realizzato plusvalenze  da
cessione   di   azienda  pari  a  L.  100,  assoggettate  ad  imposta
sostitutiva nella misura del 27 per cento ai sensi del D.Lgs. n.  358
del 1997.
Plusvalenze                               L. 100 Imposta  sostitutiva
L.  27
L'importo  di  L.  100 assoggettato ad una imposta sostitutiva del 27
per cento equivale a L. 72,97 assoggettata ad una aliquota del 37 per
cento, per cui la differenza tra L. 100 e  72,97  (uguale  L.  27,03)
costituisce  in sostanza il reddito non assoggettato a tassazione. Su
detto importo vanno computate le imposte di cui all'art.  105,  comma
1, lett. b), del Tuir pari al 58,73 per cento di 27,03 = L. 15,87.
Memorizzazione delle imposte da parte della societa'
Imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a), del Tuir = 27
Imposte  di  cui  all'art.  105,  comma  1,  lett.  b),  del  Tuir L.
27,03x58,73% = 15,87
2.2. Riduzione degli ammontari di cui all'art. 105, comma 1, lett. a)
     e b), del Tuir
Il comma 5 dell'art. 105 del Tuir stabilisce  che,  indipendentemente
dalla  utilizzabilita'  da  parte dei soci o partecipanti del credito
d'imposta di cui all'articolo 14, gli importi indicati  alle  lettere
a)  e  b)  del  comma  1  sono  ridotti,  fino a concorrenza del loro
ammontare, di un importo pari al  58,73  per  cento  degli  utili  di
esercizio,  delle  riserve  e  degli  altri  fondi, diversi da quelli
indicati  nel  comma  1  dell'articolo  44,  distribuiti  ai  soci  o
partecipanti, nonche' delle riduzioni del capitale che si considerano
distribuzione di utili ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 44.
In  particolare,  la societa' che distribuisce gli utili o le riserve
ha l'obbligo di  ridurre,  in  corrispondenza  dell'attribuzione  del
credito  di  imposta  ai  soci,  le  imposte  memorizzate.  Pertanto,
sussistendo la  disponibilita'  di  imposte,  non  e'  consentita  la
distribuzione  di  dividendi  senza  l'attribuzione  del  credito  di
imposta, ancorche' i soci non utilizzino il credito d'imposta  stesso
qualora,  ad  esempio, la ritenuta sia applicata a titolo d'imposta o
perche' i soci non ne abbiano diritto (es.  soci  esteri)  ovvero  vi
abbiano rinunciato, ai sensi dell'art. 11, comma 3 ter, e 94, comma 1
ter, del Tuir.
Qualora  nella  delibera  di  distribuzione  dei  dividendi  non  sia
stabilito  diversamente,  gli  importi  distribuiti   comportano   la
riduzione  prioritariamente  dell'ammontare  indicato  all'art.  105,
comma 1, lett. a),  del  Tuir  (imposte  da  cui  deriva  il  credito
d'imposta ordinario).
La  societa'  potra', tuttavia, scegliere quale ammontare ridurre per
effetto della distribuzione dei dividendi e, comunque,  con  riguardo
al medesimo dividendo distribuito, potra' attribuire ad una parte (ad
esempio, il 30 per cento) il credito di imposta ordinario e all'altra
parte (il 70 per cento) quello limitato.
Non   e'  consentito  differenziare  il  tipo  di  credito  d'imposta
attribuito a seconda dei soci destinatari  dei  dividendi  (es.  soci
residenti  e  non  residenti).  Pertanto,  nella relativa delibera di
distribuzione la societa' indichera' quale tipo  di  imposte  intende
"consumare"  per  effetto  della distribuzione dei dividendi, sempre,
ovviamente, nei limiti delle imposte a disposizione.
Tra le cause  che  comportano  la  riduzione  degli  importi  di  cui
all'art.  105,  comma  1, lett. a), del Tuir, va considerato anche il
rimborso di imposte, sempreche' quest'ultimo si riferisca ad  imposte
che  sono  state  precedentemente  memorizzate. Tale riduzione dovra'
essere effettuata alla data  in  cui  il  rimborso  stesso  ha  avuto
esecuzione   e   cioe'  quando  il  relativo  ammontare  entra  nella
disponibilita' dell'avente diritto.
Nel caso in cui l'importo  delle  imposte  rimborsate  sia  superiore
all'ammontare  di  cui  alla  citata  lett.  a),  la  societa' dovra'
procedere al versamento integrativo della differenza entro il termine
previsto  per   il   versamento   a   saldo   dell'imposta   relativa
all'esercizio in cui il rimborso ha avuto esecuzione.
Qualora la societa' attribuisca crediti d'imposta in misura inferiore
all'ammontare  delle imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a) e
b), del Tuir che potrebbe attribuire,  tali  importi  si  considerano
comunque  ridotti;  la  riduzione  va  imputata prioritariamente alle
imposte di cui alla predetta lett. b) e, per la differenza, a  quelle
di  cui  alla  lett.  a), con riferimento alla data della delibera di
distribuzione  che  ha  attribuito  i  predetti  crediti  in   misura
inferiore.
3. Sanzioni
Qualora  la societa' attribuisca crediti d'imposta ordinari in misura
superiore all'ammontare delle imposte di cui all'art. 105,  comma  1,
lett.  a),  del Tuir e non abbia provveduto all'integrazione ai sensi
dell'art. 105 bis del Tuir, si fara' luogo al  recupero  dell'imposta
non  integrata,  con  l'applicazione degli interessi e delle sanzioni
amministrative di cui agli artt. 9 e 92  del D.P.R. n.  602 del 1973.
Nel caso di attribuzione di  crediti  d'imposta  limitati  in  misura
superiore  all'ammontare  delle imposte di cui all'art. 105, comma 1,
lett. b), del Tuir, si considera ridotto l'ammontare delle imposte di
cui alla lett. a) dello stesso comma 1. Se  detto  ammontare  risulta
insufficiente, si fara' luogo al recupero dell'imposta, nei confronti
della societa', in misura corrispondente al maggior credito d'imposta
attribuito,  con  l'applicazione  degli  interessi  e  delle sanzioni
amministrative di cui agli artt. 9 e 92 del D.P.R. n. 602 del 1973.
4. Imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio
L'art.  1,  comma  1,  del  decreto  legislativo  in  esame   prevede
l'applicazione  di  una  imposta  sostitutiva  della maggiorazione di
conguaglio sui fondi e sulle riserve di cui ai commi 2 e 4  dell'art.
105  del  Tuir  (nel  testo  previgente  alle modifiche apportate dal
D.Lgs.  n.  467  del  1997),  esistenti  nel  bilancio  o  rendiconto
dell'esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre
1996.
Tale  imposta  e' stata fissata in misura differenziata a seconda che
sia applicata a  riserve  e  fondi  soggetti  alla  maggiorazione  di
conguaglio  nella  misura  dei  9/16  o di riserve e fondi soggetti a
maggiorazione di conguaglio nella misura del 15 per cento.
Tali fondi e riserve sono rappresentati da:
1)  riserve  o  altri  fondi  formati  con  utili  o   proventi   non
   assoggettati  ad  IRPEG  a  decorrere dall'esercizio in corso alla
   data del 1 dicembre 1983 (art. 105, comma 2);
2) riserve  o  altri  fondi  gia'  esistenti  alla  fine  dell'ultimo
   esercizio  chiuso  anteriormente  alla  data del 1 dicembre 1983 o
   formati con utili o  proventi  dell'esercizio  stesso  (art.  105,
   comma 4).
L'aliquota  dell'imposta sostitutiva e' pari, rispettivamente, al 5,6
per cento delle riserve e fondi di cui al numero  1)  e  al  2,2  per
cento per quelle di cui al numero 2).
L'imposta  sostitutiva  si applica anche se le citate riserve e fondi
siano stati imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione.
L'ammontare delle riserve e fondi di cui al precedente numero  2)  e'
ridotto  della  cosiddetta  "franchigia"  non  utilizzata, risultante
dalla dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio  successivo  a
quello in corso alla data del 31 dicembre 1996.
L'imposta sostitutiva e' indeducibile.
Le  disposizioni  concernenti  l'affrancamento  delle riserve e altri
fondi soggetti a maggiorazione di conguaglio  non  si  applicano  nei
confronti  delle  societa'  e degli enti totalmente partecipati dallo
Stato e  nell'ipotesi  di  scioglimento  agevolato  delle  cosiddette
"societa' di comodo" che ricadono nelle condizioni previste dall'art.
3,  comma  38, della legge n. 662 del 1996, per il quale si applicano
le disposizioni  specifiche  del  successivo  comma  39.  Per  quanto
riguarda la liquidazione ed il versamento dell'imposta sostitutiva si
rinvia alle istruzioni relative al Mod 760/RF.
II  B)  DIVIDENDI  DISTRIBUITI DA SOCIETA' NON RESIDENTI (ART. 96 BIS
      DEL TUIR)
L'art. 2, comma 1, n. 8), del D.Lgs. 18 dicembre  1997,  n.  467,  ha
modificato  il  comma  1 dell'art. 96 bis del Tuir che disciplina gli
utili distribuiti da societa' residenti in uno stato membro della UE.
Con la nuova formulazione dell'art. 96 bis,  comma  1,  del  Tuir  e'
stata  eliminata  la condizione che la detenzione ininterrotta per un
anno della partecipazione debba essere verificata  al  momento  della
delibera  di  distribuzione  dei dividendi. Detta modifica si e' resa
necessaria al fine di recepire la sentenza della Corte  di  Giustizia
del  17  ottobre  1996, con la quale e' stato affermato che gli Stati
membri  non  possono  subordinare  la  concessione  dell'agevolazione
prevista  dall'art.  5, n. 1, della Direttiva del Consiglio 23 luglio
1990, n. 90/435, alla condizione che al momento  della  distribuzione
degli   utili   "la   societa'  capogruppo  abbia  gia'  detenuto  la
partecipazione minima" per il  periodo  minimo  fissato  dai  singoli
Stati membri.
II  C)  DISPOSIZIONI  A  FAVORE  DELLA CAPITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
   (DIT)
Con  il  D.Lgs.  18  dicembre  1997, n. 466, sono state emanate norme
volte a favorire la capitalizzazione delle imprese.
In  particolare  e'  stata  prevista  l'applicazione  di  un'aliquota
d'imposta  ridotta  sugli  utili  corrispondenti  alla  remunerazione
ordinaria del capitale investito con la conseguenza di suddividere il
reddito imponibile in due parti (da cui l'espressione DIT  "Dual  In-
come  Tax")  l'una  commisurata  al  rendimento  ordinario  dei nuovi
apporti di  capitale  investito  alla  quale  applicare  la  suddetta
aliquota ridotta, l'altra assoggettata all'aliquota ordinaria.
1. Ambito soggettivo di applicazione
I beneficiari di tali disposizioni sono i seguenti soggetti residenti
nel territorio dello Stato:
  societa' per azioni;
  societa' in accomandita per azioni;
  societa' a responsabilita' limitata;
  societa' cooperative;
  societa' di mutua assicurazione;
  enti  pubblici  e  privati,  diversi  dalle societa' tra i quali si
  comprendono  anche  le  persone  giuridiche,  le  associazioni  non
  riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti
  ad  altri  soggetti  passivi  - che abbiano per oggetto esclusivo o
  principale l'esercizio di un'attivita' commerciale.
Rientrano, inoltre, nell'ambito di applicazione della agevolazione  i
soggetti  commerciali  non residenti per le attivita' svolte mediante
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
Trattasi, in particolare, delle societa' commerciali (di persone e di
capitali)  nonche'  degli  enti  aventi  per  oggetto   esclusivo   o
principale l'esercizio di attivita' commerciali.
2. Esclusioni dall'ambito soggettivo di applicazione
Sono  esclusi  dall'ambito  soggettivo  di  applicazione  della DIT i
soggetti sottoposti alle procedure di fallimento  e  di  liquidazione
coatta  amministrativa  di  cui  all'art.  125 del Tuir ed i soggetti
sottoposti  a  concordato  fallimentare.  Rientrano  nel  novero  dei
soggetti   ammessi  alla  agevolazione  le  imprese  sottoposte  alla
liquidazione ordinaria, alla procedura di amministrazione controllata
di cui al titolo IV del R.D. 16 marzo  1942,  n.  267,  a  quella  di
amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi di cui al
DL  30  gennaio 1979, n. 26, convertito dalla legge 3 aprile 1979, n.
95, nonche' al concordato preventivo con o senza cessione dei beni.
3. Contenuto della disposizione agevolativa
L'agevolazione consiste nell'assoggettare ad aliquota agevolata IRPEG
del 19 per cento, in luogo di quella ordinaria del 37 per  cento,  la
parte  del  reddito  complessivo  netto  prodotto corrispondente alla
"remunerazione ordinaria della variazione  in  aumento  del  capitale
investito rispetto al capitale esistente alla chiusura dell'esercizio
in corso al 30 settembre 1996".
Per   le  societa'  i  cui  titoli  di  partecipazione  sono  ammessi
successivamente  alla  data  di  entrata  in   vigore   del   decreto
legislativo  in  esame  alla  quotazione  nei  mercati  regolamentati
italiani, l'aliquota agevolata dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche e' pari al 7 per cento per i primi tre periodi di  imposta
successivi a quello della prima quotazione.
Gli  elementi necessari per la quantificazione della parte di reddito
assoggettabile all'aliquota ridotta sono:
a)  la variazione in aumento del capitale investito rispetto a quello
   esistente alla chiusura dell'esercizio in corso  al  30  settembre
   1996;
b)  la  remunerazione  ordinaria,  stabilita con decreto del Ministro
   delle finanze, di concerto con quello del  tesoro,  da  applicarsi
   alla  variazione  in  aumento  del  capitale  investito  di cui al
   precedente punto a).
4. La variazione in aumento del capitale investito
La "variazione in aumento del capitale investito" e' costituita dalla
differenza positiva tra:
a) gli incrementi derivanti da:
  conferimenti in denaro ad esclusione di quelli indicati nelle lett.
  a) e b) del comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo in esame;
  accantonamenti  a  riserva  di  utili,  ad  esclusione  di   quelli
  destinati   a  riserve  non  disponibili  costituite  a  fronte  di
  plusvalenze  derivanti  dalla  valutazione   effettuata   a   norma
  dell'art.  2426, comma 1, n., 4 del codice civile;
b) i decrementi del patrimonio netto con attribuzione dello stesso, a
   qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti.
Qualora  il  periodo di imposta sia superiore o inferiore ad un anno,
la variazione in aumento deve essere  ragguagliata  alla  durata  del
periodo  stesso, atteso che la remunerazione ordinaria, stabilita con
apposito decreto ministeriale, e' riferita all'anno solare.
Si riportano di seguito alcuni esempi di ragguaglio:
1 esempio:
Variazione in aumento del capitale investito  ai  fini  DIT:  L.  400
Periodo d'imposta : 18 mesi (548 gg)
Ragguaglio della variazione:
400 x 548 gg = 600
-----------------
     365 gg
2 esempio:
Variazione in aumento del capitale investito ai fini DIT: L. 400
Periodo d'imposta : 9 mesi (273 gg)
Ragguaglio della variazione:
400 x 273 gg = 300
-----------
 365 gg
4.1  Incrementi  del  capitale investito derivanti da conferimenti in
    denaro
4.1.1 Individuazione degli incrementi
Relativamente agli incrementi derivanti  da  conferimenti,  la  norma
dispone che rilevano esclusivamente quelli effettuati in denaro tra i
quali vanno compresi, ad esempio:
  i  versamenti  eseguiti  a  fronte  di ricostituzione o aumento del
  capitale sociale o del fondo di dotazione;
  i versamenti a fondo perduto o in conto capitale eseguiti dai soci,
  con esclusione quindi dei finanziamenti erogati  dagli  stessi  che
  costituiscono debiti per la societa';
  i  versamenti  dei  soci  per  soprapprezzo  azioni  o  quote  e  i
  versamenti   per   interessi   di   conguaglio    effettuati    dai
  sottoscrittori di nuove azioni o quote.
Restano invece escluse le rinunce ai crediti effettuate dai soci.
Si  precisa  inoltre  che laddove l'incremento del capitale investito
sia effettuato mediante un conferimento di  azienda  (o  di  ramo  di
azienda),  ancorche'  quest'ultima,  nei  suoi  elementi dell'attivo,
contenga  delle  somme  di  denaro,  il  conferimento  relativo  alla
componente  denaro non configura incremento del capitale rilevante ai
fini DIT.
In ipotesi di fusione con cambio di azioni,  l'aumento  del  capitale
della  societa'  incorporante  o  di quella risultante dalla fusione,
commisurato al patrimonio  della  societa'  fusa  o  incorporata  che
contenga  nei propri elementi dell'attivo somme di denaro, non rileva
quale incremento di capitale investito ai fini DIT.
Casi particolari di non rilevanza dei conferimenti in denaro
L'art. 3, comma 3, del D.Lgs. n.  466  del  1997  stabilisce  che  la
variazione  in  aumento  del capitale investito non ha effetto fino a
concorrenza:
a) dei conferimenti in denaro provenienti da soggetti non  residenti,
   se  controllati  da  soggetti  residenti,  qualora  non  sia stato
   ottenuto il parere favorevole  del  comitato  istituito  ai  sensi
   dell'art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nelle forme ivi
   previste;
b)   dei   conferimenti   in  denaro  provenienti  dai  soggetti  non
   domiciliati in paesi indicati nel decreto ministeriale 4 settembre
   1996;
Le  due  fattispecie  sopra  elencate,   caratterizzandosi   in   non
riconoscimenti,  ai  fini  DIT,  di  conferimenti  in denaro, debbono
necessariamente dar luogo a riduzione degli incrementi  del  capitale
investito.
Per  la  individuazione  dei  soggetti interessati alle operazioni di
seguito descritte,  occorre  fare  riferimento  ai  soggetti  di  cui
all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, che rivestono, in base
alle  previsioni  contenute  nell'art. 2359 del Codice Civile, sia la
qualita' di controllanti che di controllati, anche insieme  ad  altri
soggetti, dallo stesso controllante.
L'anzidetta disposizione si applica anche qualora una o piu' societa'
interessate  al  rapporto  di controllo di cui sopra sia soggetto non
residente.
In particolare, relativamente alla sopra indicata lett. a) si precisa