(all. 1 - art. 1) (parte 2)
che il conferimento erogato dal soggetto  non  residente  non  rileva
quale  incremento  del  capitale  investito  ancorche'  lo stesso sia
controllato da un soggetto residente che non  ha  alcun  rapporto  di
partecipazione con il soggetto beneficiario del conferimento stesso.
Per quanto concerne, invece, i conferimenti indicati nella successiva
lett.  b)  si  fa presente che gli stessi non rilevano in nessun caso
quali incrementi del capitale investito ai  fini  DIT  a  prescindere
quindi da qualunque rapporto di partecipazione.
Tutto  cio'  premesso,  ai  fini  di una piu' chiara comprensione dei
contenuti delle predette lett. a) e b) si ritiene di dover commentare
in primo luogo il contenuto della lett. b) e  successivamente  quello
della lett. a).
L'ipotesi  indicata  nella  lett.  b)  prevede  che  la variazione in
aumento del capitale investito deve essere ridotta  dei  conferimenti
in  denaro provenienti dai soggetti non domiciliati in paesi indicati
nel decreto ministeriale 4 settembre 1996 (che  individua  gli  Stati
con cui e' attuabile lo scambio di informazioni), ivi compresi quelli
(ma  non  sono  gli  unici) con regime fiscale privilegiato di cui al
D.M. 24 aprile 1992 (cosiddetti "paradisi fiscali").
Relativamente alla lett. a), si sottolinea che l'obbligo da parte del
soggetto che intende fare valere i conferimenti in denaro ricevuti da
soggetti non residenti   di ottenere il parere  favorevole  ai  sensi
dell'art.   21  della  legge  30  dicembre  1991,  n.  413,  riguarda
esclusivamente i conferimenti di denaro provenienti da  soggetti  non
residenti, domiciliati in stati diversi da quelli che sono stati gia'
analizzati a commento della lett. b). Si tratta, quindi, dei soggetti
domiciliati in paesi con i quali vigono convenzioni per lo scambio di
informazioni, ai sensi del decreto ministeriale 4 settembre 1996.
4.1.2 Momento di rilevanza degli incrementi
I conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data di versamento;
ne consegue che gli stessi concorrono alla formazione dell'incremento
in proporzione ai giorni che intercorrono tra la data di versamento e
quella   di   chiusura  del  periodo  d'imposta  in  cui  sono  stati
effettuati.
Nell'ipotesi di emissione di obbligazioni convertibili in azioni,  la
conversione  stessa  da'  luogo  ad  una  variazione  in  aumento del
capitale netto investito che assume rilevanza a partire dalla data in
cui ha effetto la conversione indicata nel regolamento che disciplina
il prestito obbligazionario.
Con riguardo ai periodi d'imposta  successivi  a  quello  in  cui  il
conferimento  di  denaro  e' stato effettuato, il conferimento stesso
continua ad avere rilevanza, ai  fini  dell'incremento  del  capitale
investito, per il suo intero ammontare.
4.2  Incrementi del capitale investito derivanti da accantonamenti di
    utili a riserva.
4.2.1 Individuazione degli incrementi
La norma prevede espressamente l'esclusione della rilevanza  ai  fini
della   DIT   dei  soli  accantonamenti  a  riserva  non  disponibile
costituita a fronte di plusvalenze derivanti dalla valutazione  delle
partecipazioni con il metodo del patrimonio netto (cosiddetto "equity
method")  in  applicazione dell'art. 2426, comma 1, n. 4), del codice
civile. Pertanto,  laddove  alla  formazione  dell'utile  d'esercizio
accantonato  a  riserva  abbiano concorso plusvalenze derivanti dalla
valutazione delle partecipazioni con il predetto metodo, la quota  di
utile derivante da tale plusvalenza, ancorche' accantonata a riserva,
non   rileva  ai  fini  della  variazione  in  aumento  del  capitale
investito.
Ad eccezione di  tale  ipotesi,  tutti  gli  altri  accantonamenti  a
riserva,  sia  disponibile che indisponibile, dell'utile d'esercizio,
effettuati in sede assembleare, rilevano ai fini dell'incremento  del
capitale investito.
Le riserve del patrimonio netto interessate da tali accantonamenti di
utile sono, ad esempio:
  riserva legale;
  riserva statutaria o straordinaria;
  riserva per azioni proprie in portafoglio;
  riserva per ammortamenti anticipati ex art. 67 del Tuir;
  riserva ex art. 55, comma 3, lett b) del Tuir.
E'  necessario  precisare che l'accantonamento di utili a riserva per
contributi e liberalita' ex art. 55 del Tuir,  rileva  esclusivamente
se  effettuato  con  riferimento  al  periodo  d'imposta precedente a
quello in corso alla data del 1 gennaio 1998.
4.2.2 Momento di rilevanza dell'incremento
Gli accantonamenti di utili a riserva rilevano a partire  dalla  data
di  inizio  dell'esercizio  nel  corso del quale tali riserve si sono
formate, vale a dire dall'inizio dell'esercizio nel corso  del  quale
l'assemblea  delibera  di  destinare,  in tutto o in parte, a riserva
l'utile dell'esercizio. L'utile  dell'esercizio  1996  accantonato  a
riserva  in  occasione della delibera assembleare di approvazione del
bilancio  dello  stesso  esercizio  rilevera',  quale  incremento  di
capitale  ai  fini  DIT, a partire dai primo giorno dell'esercizio in
cui e' stata adottata la delibera di destinazione.
Con riguardo agli esercizi successivi, i predetti  accantonamenti  di
utile  continuano  ad  avere  rilevanza,  ai fini dell'incremento del
capitale investito, per l'intero importo.
4.3 Decrementi del capitale investito derivanti dalla  riduzione  con
    attribuzione  a  qualsiasi  titolo  ai  soci  o  partecipanti del
    patrimonio netto.
4.3.1 Individuazione dei decrementi
Tra  i  decrementi  rilevanti  ai  fini  della  determinazione  della
variazione del capitale investito, si comprendono:
-  la  distribuzione  di  dividendi  ai  soci o partecipanti mediante
  utilizzo di riserve comunque costituite;
- la riduzione del capitale sociale o  del  fondo  di  dotazione  con
  conseguente attribuzione dello stesso ai soci o ai partecipanti;
-  la riduzione, con contestuale attribuzione ai soci o partecipanti,
  delle voci di patrimonio netto assimilate al capitale sociale o  al
  fondo di dotazione, quali ad esempio:
- la riserva "sovrapprezzo azioni o quote";
- la riserva "per interessi di conguaglio" versati dai sottoscrittori
  di nuove azioni o quote;
-  la  riserva "per versamenti di denaro a fondo perduto" o "in conto
  capitale" eseguiti dai soci o dai partecipanti;
Si fa presente che tutti i decrementi  sopra  indicati  costituiscono
diminuzioni  del  capitale  investito  ai  fini  della  DIT,  sia  se
effettuati mediante versamento di denaro, sia se effettuati  mediante
l'assegnazione di beni.
4.3.2 Momento di rilevanza del decremento
Le  riduzioni  del  patrimonio  netto  sopra  individuate  rilevano a
partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificate.
Ad esempio, qualora un soggetto il cui esercizio coincide con  l'anno
solare  abbia effettuato il 30 giugno 1997 una riduzione del capitale
sociale con  attribuzione  ai  soci  di  100,  l'attribuzione  stessa
rilevera',  ai fini della riduzione del capitale investito, a partire
dal 1 gennaio 1997.
Detti decrementi rileveranno per l'intero  ammontare  anche  per  gli
esercizi   successivi  a  quello  nel  quale  le  riduzioni  si  sono
verificate.
5. Il limite non superabile del patrimonio netto
In ciascun esercizio la variazione in aumento del capitale  investito
non  puo'  comunque  eccedere  il  patrimonio  netto  esistente  alla
chiusura dell'esercizio, escluso l'utile del medesimo periodo.
Nell'ipotesi,  pertanto,  in  cui  detta  variazione  in  aumento   -
costituita dal risultato positivo della somma algebrica di incrementi
e  decrementi  del  capitale  investito sia superiore all'importo del
patrimonio netto diminuito dell'utile dell'esercizio risultante  alla
data  di  chiusura dell'esercizio, l'eccedenza non sora' utilizzabile
ai fini del computo dell'agevolazione in argomento.
Esempio:
Variazione in aumento rilevante ai
fini DIT del capitale investito:            L. 444
Patrimonio netto alla chiusura
dell'esercizio al netto del relativo utile: L. 400
                                            ______
Eccedenza non utilizzabile:                 L.  44
Relativamente   alla   nozione   di  patrimonio  netto  occorre  fare
riferimento a quello risultante dal bilancio  relativo  all'esercizio
in  cui  si  intende  calcolare  l'agevolazione  in  argomento  e, in
particolare, ai seguenti elementi contenuti nell'art. 2424 del codice
civile, lett. A) del passivo:
I - Capitale sociale;
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni;
III - Riserve da rivalutazioni;
IV - Riserva legale;
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio;
VI - Riserve statutarie;
VII - Altre riserve distintamente indicate;
VIII - Utili (Perdite) portati o nuovo;
IX - Perdite dell'esercizio.
Resta comunque escluso, in quanto espressamente previsto dallo norma,
l'utile dell'esercizio.
I soggetti, diversi dalle banche e dalle  imprese  di  assicurazione,
non  obbligati alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di
cui al citato art. 2424 del codice civile,  devono  fare  riferimento
alle  corrispondenti  voci classificabili secondo lo schema contenuto
nel predetto art. 2424.
6. Riduzioni della variazione in aumento del capitale investito
La  norma  elenca  talune  fattispecie  che   danno   luogo   ad   un
disconoscimento  in  tutto o in parte della variazione in aumento del
capitale investito.
E' opportuno precisare che le fattispecie  in  commento  riducono  la
base  DIT successivamente alla verifica del limite non superabile del
patrimonio netto di cui al precedente paragrafo 5.
6.1  Riduzione  della  base  DIT  derivante   dall'incremento   delle
    consistenze di titoli e valori mobiliari
L'ammontare della variazione in aumento del capitale investito non e'
riconosciuto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei
titoli  e  valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, rispetto a
quelle risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al  30
settembre 1996.
Relativamente   ai   "titoli   e   valori   mobiliari  diversi  dalle
partecipazioni", si precisa che sono tali quelli non  rappresentativi
di  merci,  i  certificati  di  massa,  le quote di partecipazione ad
organismi di investimento collettivo (cfr. art. 81, comma 1, lett.  c
ter), del Tuir in vigore dai 1 luglio 1998.
6.2 Riduzione della base DIT derivante dal corrispettivo  pagato  per
    l'acquisto di aziende
La  variazione  in aumento del capitale investito non e' riconosciuta
fino a concorrenza del corrispettivo per l'acquisizione di aziende (o
di  rami  d'azienda)  gia'  appartenenti  ad  impresa  controllata  o
comunque  facente capo allo stesso soggetto economico. Al riguardo si
precisa che il  corrispettivo  non  deve  essere  necessariamente  in
denaro;  pertanto, anche corrispettivo in natura riduce la variazione
in aumento del capitale investito.
Si fa presente che, ai fini della  individuazione  della  nozione  di
controllo  e  di  soggetto  economico, non puo' che farsi riferimento
alla nozione di controllo di cui  all'art.  2359  del  c.c.,  con  la
precisazione   che   il  predetto  riferimento  deve  necessariamente
estendersi anche ai  soggetti  diversi  dalle  societa'  di  capitali
(persone fisiche e societa' di persone).
6.3  Riduzione  della base DIT derivante dai conferimenti in denaro a
    favore di societa' o enti del gruppo e incremento dei crediti  da
    finanziamento nei confronti dei medesimi soggetti
I  soggetti  interessati  alle operazioni di seguito descritte sono i
soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b),  del  Tuir,  che
rivestono,  in  base all'art. 2359 del Codice Civile, sia la qualita'
di controllanti che di controllati, anche insieme ad altri  soggetti,
dallo stesso controllante.
L'anzidetta disposizione si applica anche qualora una o piu' societa'
interessate  al  rapporto  di controllo di cui sopra sia soggetto non
residente.
6.3.1 Riduzione della base DIT derivante dai conferimenti in denaro a
      favore di societa' o enti del gruppo
La variazione in aumento del capitale  investito  e'  ridotta  di  un
importo  pari  ai "conferimenti in denaro effettuati, successivamente
alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996, a  favore
di  soggetti  controllati,  o  sottoposti  al  controllo del medesimo
controllante, ovvero divenuti tali a  seguito  del  conferimento.  La
riduzione, prescinde dalla persistenza del rapporto di controllo alla
data di chiusura dell'esercizio.".
Si precisa che la condizione del controllo la cui nozione e' stata in
precedenza  analizzata  -  che  comporta la riduzione della base DIT,
deve sussistere all'atto del conferimento e  puo'  essere  anche  una
conseguenza  del conferimento stesso laddove il predetto controllo si
realizzi per effetto delle azioni o  quote  ricevute  a  seguito  del
medesimo  conferimento  e rileva ancorche' il controllo stesso si sia
verificato anche per un solo giorno del periodo di imposta
Resta inteso che, qualora i conferimenti effettuati  anteriormente  a
quello   che   ha   determinato  la  situazione  di  controllo  siano
riconducibili  ad  un  unico  disegno  diretto  all'acquisizione  del
controllo  stesso, realizzato tuttavia con conferimenti effettuati in
tempi diversi al fine di eludere la portata della norma in  commento,
si rendera' applicabile, sussistendone i presupposti, la disposizione
antielusiva  contenuta nell'art. 37 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 in
forza  del  richiamo  che  a  quest'ultima  norma  fa  l'art.  6  del
provvedimento  in esame. Infine, si fa presente che una volta ridotta
la base DIT per effetto del  conferimento  in  denaro,  la  riduzione
stessa permane anche laddove il controllo venga meno.
6.3.2  Riduzione della base DIT derivante dall'incremento dei crediti
      da finanziamento nei confronti dei medesimi soggetti
La variazione in aumento del capitale investito non ha effetto fino a
concorrenza "dell'incremento dei crediti da finanziamento rispetto  a
quelli  risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30
settembre 1996".
Per  l'individuazione  dei  soggetti beneficiari dei finanziamenti in
argomento,  si  rende  applicabile  la  nozione  di  controllo   gia'
illustrata,  con  riguardo  ai  conferimenti di cui alla lett. a) del
comma 3 dell'art. 3 del D. lgs. n. 466 del 1997.  Relativamente  alla
individuazione  dei  crediti  da  finanziamento in parola occorre far
riferimento all'art. 2424 del codice civile e, in  particolare,  alle
seguenti  voci  dell'attivo  dello  stato  patrimoniale:  lettera  B)
Immobilizzazioni, sub III Immobilizzazioni finanziarie, con  separata
indicazione,  per  ciascuna  voce di crediti, degli importi esigibili
entro l'esercizio successivo, numero  2  crediti,  lettere  a)  verso
imprese  controllate,  c)  verso controllanti. Inoltre, rientra nella
nozione di crediti da finanziamento ogni altro credito  derivante  da
operazioni   di   finanziamento   ancorche'   non   iscritto  fra  le
immobilizzazioni finanziarie.
Per verificare l'obbligo della riduzione della  base  DIT  e'  quindi
necessario  porre  a  raffronto  l'importo complessivo dei crediti da
finanziamento in bilancio alla fine dell'esercizio per il quale si e'
calcolata la  variazione  in  aumento  del  capitale  investito,  con
l'importo  complessivo  dei  crediti  da finanziamento risultanti dal
bilancio relativo  all'esercizio  in  corso  al  30  settembre  1996.
L'eventuale  maggior  valore  del  primo  importo rispetto al secondo
determinera' una riduzione della variazione in aumento  del  capitale
investito.
7. Remunerazione ordinaria del capitale investito
La  remunerazione  ordinaria da applicare all'incremento del capitale
investito rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in
corso al 30 settembre 1996, al fine di  individuare  l'importo  della
parte  del reddito imponibile complessivo netto (cioe' al netto delle
perdite di esercizi precedenti ed al lordo dei crediti d'imposta  sui
dividendi   e   di   quelli  sui  fondi  comuni  d'investimento),  da
assoggettare ad  aliquota  d'imposta  ridotta,  e'  determinata,  con
decreto  del  Ministro  delle finanze di concerto con il Ministro del
tesoro, da emanarsi con riferimento a ciascun esercizio entro  il  31
marzo  dell'anno  in  cui  e'  in corso l'esercizio medesimo, tenendo
conto  dei  rendimenti  finanziari  medi  dei  titoli  obbligazionari
pubblici  e  privati,  aumentabili  fino  al  3 per cento a titolo di
compensazione del maggior rischio. Per il solo 1997  il  coefficiente
approvato nel 1998 avra' valore retroattivo.
Tale  coefficiente  deve  essere  applicato alla base DIT determinata
secondo le indicazioni fornite nei paragrafi da 4 a 6.
Esempio:
Variazione in aumento  del  capitale  investito              L.  1000
Remunerazione  ordinaria           7% L. 1000 x 7% = L. 70 (quota del
reddito  imponibile  complessivo  netto  che  fruisce   dell'aliquota
ridotta del 19 per cento)
8. Eccedenza della parte di reddito che fruisce dell'aliquota ridotta
   rispetto al reddito complessivo netto
Qualora   la   quota   del   reddito   imponibile  complessivo  netto
assoggettabile all'aliquota  ridotta,  risulti  superiore  all'intero
reddito  imponibile,  l'eccedenza e' computata in aumento del reddito
assoggettabile all'aliquota ridotta dei periodi di imposta successivi
ma non oltre il quinto.
Esempio:
Quota di reddito imponibile
assoggettabile ad aliquota ridotta
per il periodo d'imposta 1997:      L. 50
Reddito imponibile complessivo
conseguito nel periodo
d'imposta 1997:                     L. 10
                                    -----
Quota del reddito agevolabile
da riportare nei cinque periodi
d'imposta successivi:               L. 40
9. Applicazione del limite dell'aliquota media IRPEG del 27 per cento
L'applicazione   del  meccanismo  agevolativo  della  DIT  non  puo',
comunque, comportare un'imposta  cui  corrisponde  un'aliquota  media
inferiore al 27 per cento.
Pertanto,  qualora l'ammontare complessivo dell'IRPEG calcolata sulla
quota di reddito assoggettata  ad  aliquota  agevolata  e  di  quella
calcolata  sulla  quota di reddito assoggettata ad aliquota ordinaria
determini una aliquota media inferiore al  27  per  cento,  si  rende
necessario commutare una parte del reddito assoggettabile ad aliquota
agevolata  in reddito assoggettato ad aliquota ordinaria, in modo che
l'IRPEG  complessivamente  calcolata  sulle  due  parti  di   reddito
rideterminate  risulti  pari  al  27  per  cento  dell'intero reddito
imponibile.
La  quota  di  reddito  agevolato  che  permette  di  soddisfare   la
condizione  del  limite  dell'imposta  minima  del  27  per cento del
reddito  imponibile  e'  determinato  mediante  l'applicazione  della
seguente percentuale:
55,56  per  cento  che  rappresenta  la  parte di reddito complessivo
assoggettabile ad aliquota IRPEG ridotta al 19 per cento che soddisfa
la  condizione  dell'applicazione  di  un'imposta  medio  sull'intero
reddito imponibile pari al 27 per cento.
E, per differenza:
100  55,56=  44,44  per  cento  che  rappresenta la parte del reddito
complessivo da assoggettare al 37 per cento.
Come gia' detto, la parte di reddito che  non  fruisce  dell'aliquota
ridotta  del  19  per  cento,  in  quanto  assoggettata  all'aliquota
ordinaria per il raggiungimento di un'aliquota media IRPEG del 27 per
cento,  e'  computata   in   aumento   del   reddito   assoggettabile
all'aliquota  ridotta  dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre
il quinto.
Di conseguenza, la  quota  di  reddito  agevolata  da  riportare  nei
periodi d'imposta successivi e' data dalla differenza tra la quota di
reddito  imponibile  alla  quale  sarebbe  stato  possibile applicare
l'aliquota d'imposta agevolata e quella che effettivamente  e'  stata
sottoposta  ad  aliquota  ridotta  per  poter  soddisfare  il  limite
dell'aliquota media minima del 27 per cento.
10. Societa' quotate nei mercati regolamentati italiani
Per le societa' i cui titoli  di  partecipazione  sono  ammessi  alla
quotazione  nei  mercati  regolamentati  italiani  a  partire  dal 21
gennaio 1998 (giorno successivo a quello di  entrata  in  vigore  del
decreto  legislativo),  l'aliquota IRPEG agevolata, da applicare alla
parte di reddito corrispondente alla  remunerazione  ordinaria  della
variazione  in  aumento  del  capitale  investito  rispetto  a quello
esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996,
e' stabilita nella misura del 7 per cento,  mentre  l'aliquota  IRPEG
media minima, e' stabilita nella misura del 20 per cento, per i primi
tre periodi d'imposta successivi a quello della prima quotazione.
Ai  fini  della individuazione della quote di reddito da assoggettare
all'aliquota agevolata del 7 per cento e a quella  ordinaria  del  37
per cento che soddisfi la condizione dell'aliquota media minima IRPEG
del  20  per cento, si rendera' necessario applicare il criterio gia'
illustrato nel precedente paragrafo 9 cui si rinvia.
Conseguentemente, anche alle societa' di  cui  sopra,  si  renderanno
applicabili le disposizioni concernenti il riporto nei cinque periodi
d'imposta successivi del reddito agevolato, qualora lo stesso risulti
incapiente   rispetto  al  reddito  imponibile  ovvero  si  determini
un'aliquota IRPEG media inferiore al 20  per  cento.  La  percentuale
applicabile per la determinazione delle predette quote di reddito che
soddisfi la condizione dell'aliquota media minima del 20 per cento e'
la seguente:
  56,67  per  cento  del reddito complessivo imponibile dovra' essere
  assoggettato ad aliquota del 7 per cento;
  43,33 per cento del reddito complessivo  imponibile  dovra'  essere
  assoggettato ad aliquota ordinaria del 37 per cento.
Da  ultimo,  si  fa  presente  che  le  societa'  quotate nei mercati
regolamentati italiani, che beneficiano della riduzione IRPEG di  cui
all'art.  5 del decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489,  che  consente  una
riduzione  di 16 punti percentuali dell'aliquota IRPEG per i soggetti
ivi indicati in possesso dei requisiti previsti nel medesimo  decreto
possono  anche beneficiare, per il solo periodo di imposta successivo
a quello in corso alla data del 30 settembre 1996, delle disposizioni
agevolative concernenti l'aliquota ridotta al 19 per cento.
A tale proposito, si  fa  presente  che,  relativamente  al  predetto
periodo d'imposta, i sopra indicati soggetti potranno usufruire della
tassazione  agevolata  al  19  per  cento  sulla  parte  del  reddito
dichiarato,  corrispondente  alla   remunerazione   ordinaria   della
variazione  in aumento del capitale investito, in luogo di quella del
21  per  cento.  Inoltre,  la   quota   di   reddito   assoggettabile
all'aliquota  ordinaria  del  37 per cento determinata in conformita'
alle  disposizioni  che  prevedono  un'aliquota  media  comunque  non
inferiore  al 27 per cento sara' assoggettata all'aliquota del 21 per
cento.
11. Applicazione della DIT ai redditi  delle  stabili  organizzazioni
    nello Stato di soggetti non residenti
La  metodologia  della  determinazione  dell'incremento  del capitale
investito  applicabile  ai   soggetti   commerciali   non   residenti
relativamente  alle attivita' svolte dalle stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato, non presenta sostanziali differenze  rispetto
a quella dei soggetti residenti sin qui commentate.
In   particolare,   si  rendono  applicabili  tutte  le  disposizioni
contenute nei paragrafi precedenti.
La norma, per i soggetti in argomento, dispone che la  variazione  in
aumento  del  capitale  investito,  come sopra determinato, rileva ai
fini del computo dell'agevolazione, fino a concorrenza:
a) della riduzione dei debiti da finanziamento, al netto dei  crediti
   da  finanziamento, esistenti alla chiusura dell'esercizio in corso
   al 30 settembre 1996;
b) del valore dei beni strumentali nuovi di cui agli art. 67 e 68 del
   Tuir, acquisiti anche mediante contratti di locazione finanziaria,
   a decorrere dall'esercizio successivo a quello sopra citato.
11.1  Riconoscimento  della  base  DIT nei limiti della riduzione dei
     debiti da finanziamento al netto dei crediti da finanziamento
Tenuto conto che i soggetti  in  argomento  non  hanno  l'obbligo  di
redigere  il  bilancio secondo gli schemi previsti dagli artt. 2424 e
seguenti del codice civile, l'individuazione dei crediti e dei debiti
da finanziamento deve essere comunque operata  con  riferimento  alle
voci  patrimoniali  classificabili  nei  predetti articoli del codice
civile e, in particolare, per i debiti, deve  essere  effettuata  con
riferimento  al  passivo dello stato patrimoniale, lettera D) Debiti,
nn. 3) debiti verso banche, 4) debiti verso  altri  finanziatori,  7)
debiti  rappresentati  da  titoli  di  credito,  8)  9) e 10) debiti,
rispettivamente, verso imprese controllate, collegate e controllanti.
Relativamente ai predetti  nn.  7),  8),  9)  e  10),  e'  necessario
precisare  che  gli stessi rilevano ai fini dell'agevolazione solo se
aventi natura finanziaria.
La destinazione della variazione in aumento del capitale investito  a
riduzione    dei    debiti    da   finanziamento   rileva   ai   fini
dell'agevolazione ancorche' la  predetta  riduzione  si  riferisca  a
debiti  verso  societa'  controllate e controllanti. Relativamente ai
crediti da finanziamento, l'individuazione deve  essere  operato  con
riferimento  alle voci patrimoniali classificabili nell'art. 2424 del
codice civile e, in  particolare,  all'attivo,  III  Immobilizzazioni
finanziarie,  n.  2)  crediti:  a)  b)  c) e d) rispettivamente verso
imprese controllate, collegate, controllanti e verso altri. Rientrano
inoltre nella nozione di crediti da finanziamento quelli afferenti ad
operazioni  di   natura   finanziaria   ancorche'   non   costituenti
immobilizzazioni finanziarie.
Nella  nozione  "crediti da finanziamento" non devono essere compresi
quelli  destinati  alla  concessione  di  finanziamento  a   societa'
controllate  e controllanti, in quanto questi hanno gia' generato una
riduzione della base DIT in virtu' di quanto indicato  nel  paragrafo
6.3.2.  E'  opportuno ribadire che il computo annuale della riduzione
dell'importo complessivo dei debiti da finanziamento,  al  netto  dei
crediti  da finanziamento, deve avvenire con riguardo alla situazione
debitoria e creditoria esistente alla chiusura del periodo  d'imposta
in corso alla data del 30 settembre 1996.
11.2  Riconoscimento  della base DIT nei limiti della acquisizione di
     beni strumentali nuovi
Per quanto ottiene ai beni strumentali di cui agli art. 67 e  68  del
Tuir,  si  precisa  che  gli  stessi  debbono  essere necessariamente
"nuovi", cioe'  acquistati  dal  soggetto  produttore  o  costruttore
ovvero  dal  soggetto  rivenditore,  restando  di conseguenza esclusi
quelli gia' utilizzati da altri soggetti, residenti o non  residenti,
anche in locazione o comodato.
In  ordine alla nozione di "beni strumentali nuovi", si richiamano le
istruzioni fornite nel punto 3.5 della  circolare  n.  181/E  del  27
ottobre  1994  e  nella  voce  "Detassazione  del  reddito  d'impresa
reinvestito"  dell'Appendice   alle   istruzioni   dei   modelli   di
dichiarazione dei redditi 1996.
Gli   acquisti   dei   suddetti   beni   devono  avvenire  a  partire
dall'esercizio successivo a quello in corso al 30 settembre 1996.
Il valore dei suddetti beni  va  assunto  al  lordo  delle  quote  di
ammortamento   e   in   proporzione   al  loro  periodo  di  possesso
nell'esercizio. Pertanto, anche in caso di acquisto  e  cessione  dei
suddetti  beni  in corso d'anno, il valore degli stessi dovra' essere
ragguagliato  al   periodo   di   possesso,   espresso   in   giorni,
nell'esercizio.
Per  i beni acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, il
costo rilevante ai fini del computo dell'agevolazione  e'  costituito
da quello di acquisto dei beni stessi sostenuto dal concedente; a tal
fine  il  predetto costo va assunto al netto dell'IVA nei casi in cui
questa sia detraibile e non ha alcun rilievo il prezzo di riscatto.
Per i beni fungibili, il valore deve essere  assunto  con  il  metodo
"primo entrato, primo uscito".
Tale  ultimo  criterio comporta che in caso di estromissione del bene
dall'impresa per qualunque causa (ad esempio, cessione,  assegnazione
ai    soci,   eliminazione,   destinazione   a   finalita'   estranee
all'esercizio dell'impresa) nel corso del  periodo  in  cui  il  bene
rileva  ai fini dell'agevolazione, deve considerarsi uscito per primo
il bene acquisito per primo.
Con riferimento a tale criterio di calcolo, si fa presente che i beni
acquistati ed in precedenza detenuti in base a contratti di locazione
finanziaria si considerano "entrati" nel momento del  loro  riscatto,
non rilevando, pertanto, la consegna del bene avvenuta all'atto della
stipula del contratto di locazione finanziaria.
Il valore dei beni rileva sino all'esercizio in cui lo stesso risulta
integralmente ammortizzato in base ai coefficienti stabiliti dal D.M.
31 dicembre 1988.
Per  valore del bene deve intendersi quello fiscalmente riconosciuto.
Ne consegue che nel caso di  acquisto,  ad  esempio,  di  autovetture
soggette  alle  limitazioni di deducibilita' contenute nel nuovo art.
121-bis del Tuir, il valore dell'acquisizione dei suddetti  beni,  ai
fini  dell'agevolazione  in  argomento,  rilevera' nei limiti in esso
indicati. La condizione sopra posta e' riferibile anche ai  beni  che
sono  stati  acquisiti  in  locazione  finanziaria;  al  riguardo, si
rammenta che affinche' l'acquisizione dei beni in leasing  rilevi  ai
fini  DIT  il  contratto  di  locazione finanziaria deve avere durata
almeno pari alla meta' del periodo di ammortamento corrispondente  al
coefficiente  di  ammortamento  stabilito  dal  DM  31  dicembre 1988
mentre, per  i beni immobili, il contratto deve avere una durata  non
inferiore a otto anni.
Con  riguardo,  inoltre,  ai  beni  acquisiti  in proprieta', si deve
prescindere dalle modalita' di deduzione delle quote di  ammortamento
("ridotte", "anticipate", "accelerate" o deduzione integrale per beni
di  costo  unitario  inferiore  ad un milione), di fatto adottate dal
soggetto,  in  quanto  il   valore   del   bene   rileva,   ai   fini
dell'agevolazione,  fino  all'esercizio  in  cui  lo  stesso  risulta
ammortizzabile in base ai coefficienti di ammortamento stabiliti  con
il predetto DM 31 dicembre 1988.
La  condizione sopra posta e' riferibile anche ai beni che sono stati
acquisiti in locazione finanziaria.
Le eventuali cessioni di beni strumentali di cui all'art. 67 e 68 del
Tuir, prima del  loro  completo  ammortamento,  comporta,  come  gia'
precisato,  la  rilevanza  del  valore  del  bene  ceduto ai fini del
computo  dell'agevolazione  prevista  dal  decreto   legislativo   in
commento in relazione ai giorni di possesso.
12. Societa' ed enti di nuova costituzione
L'art.  4  del  decreto  legislativo  in  argomento stabilisce che le
disposizioni relative alle agevolazione in esame si  applicano  anche
alle  societa'  ed  enti che si sono costituiti successivamente al 30
settembre 1996. Ai fini della  variazione  in  aumento  del  capitale
investito,  l'art.  4  dispone  che  deve  essere  computato anche il
patrimonio di costituzione. Si sottolinea al riguardo  che,  ai  fini
dell'agevolazione  DIT, il patrimonio di costituzione rileva solo per
la parte corrispondente ai versamenti in denaro.
13. La DIT nelle operazioni di fusione, scissione, trasformazione
Per quanto concerne l'ipotesi di trasformazione da societa'  soggetta
all'IRPEG  a  societa'  non  soggetta a tale imposta, o viceversa, la
variazione in aumento del capitale investito, nei  periodi  d'imposta
successivi  alla  trasformazione  stessa, rilevera' secondo le regole
disposte dal decreto legislativo in esame con  riferimento  al  nuovo
tipo  di  societa'  anche  per  le variazioni in aumento del capitale
investito formatesi prima della trasformazione stessa.
Per quanto concerne l'ipotesi di fusione, si ritiene che la  societa'
risultante  dalla  fusione  o  quella  incorporante, possa, a partire
dalla data in cui ha effetto la fusione, determinare l'incremento del
proprio capitale investito, assumendo anche la variazione in  aumento
del   capitale   investito   delle   societa'   fuse  o  incorporate.
Relativamente,  infine,  all'ipotesi  di  scissione  sia  totale  che
parziale,  di  societa',  il  criterio  in  base al quale deve essere
effettuata la ripartizione della variazione in aumento  del  capitale
investito,  e'  individuabile nella disposizione contenuta nel quarto
comma  dell'art.  123-bis  del  Tuir,  nel  senso  che  la   predetta
variazione  deve  essere ripartita esclusivamente in proporzione alle
rispettive quote di patrimonio netto contabile trasferite  o  rimaste
nella societa' scissa.
14. Entrata in vigore delle disposizioni agevolative
L'art.   7  del  decreto  legislativo  in  esame  stabilisce  che  le
disposizioni relative alla  disciplina  della  DIT  hanno  effetto  a
decorrere  dal  periodo di imposta successivo a quello in corso al 30
settembre 1996; pertanto, per i soggetti il cui periodo d'imposta co-
incide con l'anno solare, la prima applicazione della  DIT  si  avra'
gia' con l'esercizio 1997.
Per   le   banche  e  le  imprese  di  assicurazione,  le  predettesi
disposizioni  applicano  a  partire  dal  quarto  periodo   d'imposta
successivo  a  quello  in  corso  alla  data  del  30 settembre 1996;
pertanto, per i predetti soggetti il cui periodo  d'imposta  coincide
con  l'anno  solare,  la  prima  applicazione  della DIT si avra' con
l'esercizio 2000.
II D) OPERAZIONI DI RIORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITTA' PRODUTTIVA
1. Premessa
Il D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, in  vigore  dall'8  novembre  1997,
contiene  disposizioni  riguardanti  le operazioni che ordinariamente
vengono utilizzate per riorganizzare l'attivita' produttiva.
I procedimenti di riorganizzazione  interessati  dal  citato  decreto
legislativo sono i seguenti:
  cessioni   di  aziende  e  di  partecipazioni  di  controllo  o  di
  collegamento;
  conferimenti di aziende e  di  partecipazioni  di  controllo  e  di
  collegamento;
  scambi di partecipazioni;
  fusioni e scissioni.
2.  Imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di azienda o di
   partecipazioni di controllo o di collegamento
L'articolo 1 del decreto  legislativo  in  esame  prevede  un'imposta
sostitutiva,  con  l'aliquota  del  27  per  cento  applicabile  alle
plusvalenze derivanti da:
  cessione di aziende possedute per un periodo non  inferiore  a  tre
  anni (comma 1);
-  cessione di partecipazioni di controllo o di collegamento iscritte
  come tali  nelle  immobilizzazioni  finanziarie  degli  ultimi  tre
  bilanci (comma 3).
Tale  disposizione trova applicazione per le cessioni di aziende e di
partecipazioni di controllo o di collegamento poste in  essere  dalla
data dell'8 novembre 1997.
2.1 Plusvalenze da cessione di azienda
2.1.1 Ambito soggettivo
La  norma  stessa  si riferisce a tutti i soggetti che realizzano una
plusvalenza, determinata ai sensi dell'articolo 54 del Tuir,  esclusi
i  casi  di  realizzo  nel  corso  di  una  procedura concorsuale. Ne
consegue che il regime agevolativo  in  esame  si  rende  applicabile
anche sulle plusvalenze per cessione di aziende realizzate in caso di
liquidazione ordinaria.
2.1.2 Ambito oggettivo
Con  riferimento  alle  cessioni  di  aziende,  va  precisato che nel
termine "cessione" si comprendono solo le cessioni a  titolo  oneroso
che  comportano il trasferimento a titolo definitivo della proprieta'
dell'azienda; conseguentemente non rientrano nell'ambito  applicativo
della  disposizione  stessa gli atti che comportano la costituzione o
il trasferimento di diritti reali di godimento,  quali,  ad  esempio,
l'usufrutto dell'azienda.
Rientrano nella nozione di cessione anche le ipotesi di assegnazione,
di conferimento e di permuta dell'azienda.
Con  riferimento  al termine "aziende", si precisa che esso va inteso
in senso ampio, comprensivo cioe' anche delle cessioni  di  complessi
aziendali  relativi  a  singoli  rami  dell'impresa. La cessione deve
riguardare l'azienda o il complesso aziendale nel suo insieme e non i
singoli beni che compongono l'azienda stessa.
Con riferimento al requisito del possesso per un periodo di tempo non
inferiore a tre anni, si precisa che tale termine  va  computato,  ai
sensi dell'articolo 2963 del codice civile, avendo riguardo al giorno
in  cui  l'azienda  e'  stata  acquisita o l'impresa si e' costituita
indipendentemente dall'acquisto dei singoli beni che concorrono  alla
formazione dell'azienda.
Cosi',  ad  esempio, nel caso in cui un impresa acquisti il 30 giugno
1996 un macchinario per la propria azienda, costituita il  10  maggio
1994,  e  ceda  l'azienda  il 30 novembre 1997, egli potra' avvalersi
della disposizione agevolativa in commento per tutti i  beni  che  ne
fanno parte.
Si  fa  presente,  inoltre,  che  in  caso  di  cessione  di  azienda
precedentemente concessa in affitto o in  usufrutto,  ai  fini  della
sussistenza del requisito triennale, si tiene conto anche del periodo
in cui l'azienda e' stata concessa in affitto o in usufrutto.
2.2.  Plusvalenza  da  cessione  di  partecipazioni di controllo o di
collegamento
2.2.1 Ambito soggettivo
Il comma 3  dell'articolo  1  prevede  un'imposta  sostitutiva  sulle
plusvalenze   da   cessioni  di  partecipazioni  di  controllo  o  di
collegamento.
Condizione  per  l'applicazione  di   tale   regime   e'   che   tali
partecipazioni,  risultino  iscritte  negli  ultimi  tre bilanci come
partecipazioni di controllo o di collegamento tra le immobilizzazioni
finanziarie.
2.2.2 Ambito oggettivo
Per quanto riguarda il termine "cessione" valgono  le  considerazioni
svolte relativamente alla cessione di aziende.
La  nozione  di  "controllo  o di collegamento" e' quella che risulta
dall'articolo 2359 del codice civile.
Tanto premesso, occorre rilevare che la norma in  commento  riferisce
la  situazione  di  controllo  o  di collegamento esclusivamente alle
partecipazioni oggetto di cessione e prescinde quindi dal controllo o
collegamento realizzati su altri presupposti.
In considerazione di cio', non rilevano ai fini in esame:
- le  situazioni  di  controllo  o  di  collegamento  realizzate  non
  mediante   una   partecipazione   al   capitale   di   rischio   ma
  esclusivamente per effetto di particolari vincoli contrattuali;
  le partecipazioni che non danno diritto di voto (come, ad  esempio,
  quelle rappresentate da azioni di risparmio o privilegiate);
  le  situazioni  di controllo o di collegamento realizzate anche per
  effetto del possesso di diritti di usufrutto sulle azioni.
Si precisa che il rispetto delle suddette  condizioni  presuppone  il
concorso dei seguenti requisiti:
  chi  cede  deve  avere  il  controllo o il collegamento mediante il
  possesso di una partecipazione;
  il  requisito  di  controllo  o collegamento deve essere esercitato
  interamente attraverso la partecipazione;
  il cessionario deve acquisire il controllo o  il  collegamento  per
  effetto della cessione;
  per  effetto  della  cessione  il cedente perde il controllo ma non
  necessariamente il collegamento;
  nel caso di partecipazione di controllo la quota ceduta puo'  anche
  non  essere  oggettivamente una quota di controllo purche' mediante
  essa il cessionario acquisisca il  controllo  tenendo  conto  anche
  dell'eventuale  partecipazione  gia'  in  possesso  del cessionario
  medesimo;
  nel caso di partecipazioni di collegamento  la  quota  ceduta  deve
  essere anche oggettivamente di collegamento;
  i requisiti anzidetti debbono verificarsi singolarmente in ciascuna
  operazione.
Il  controllo  detenuto attraverso i voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria puo' essere anche indiretto; in tal  caso  le  cessioni  di
partecipazioni  mediante  le quali nell'ambito dei gruppi si possiede
il cosiddetto controllo indiretto, non possono fruire del trattamento
agevolato.
Per quanto riguarda il  requisito  della  iscrizione  delle  suddette
partecipazioni  nelle  immobilizzazioni  finanziarie degli ultimi tre
bilanci dell'impresa cedente  va  precisato  che  l'iscrizione  delle
partecipazioni in esame deve risultare dagli ultimi tre bilanci degli
esercizi  precedenti  quello  in cui si e' verificata la cessione. Le
partecipazioni cedute possono non essere  detenute  ininterrottamente
nel  periodo  di  tempo  intercorrente tra l'ultimo ed il terz'ultimo
bilancio precedente quello in cui si e' verificata la cessione.
Relativamente al caso in  cui  la  partecipazione  ceduta  sia  stata
iscritta  con diversa consistenza negli ultimi tre bilanci precedenti
alla cessione (ferma restando naturalmente la posizione di  controllo
o  di collegamento che deve sussistere in ognuno dei tre bilanci), la
disciplina  agevolativa  si  rendera'  applicabile  con   riferimento
all'intero ammontare delle partecipazioni cedute.
In proposito valga il seguente esempio.
Si  ipotizzi  il  caso  in  cui  il collegamento nella societa' A sia
assicurato dal possesso di una partecipazione pari al  20  per  cento
del suo capitale sociale.
Se  la societa' B ha iscritto la predetta partecipazione nella misura
del 20 per cento nel terzo e nel secondo  bilancio  antecedente  alla
cessione  e nella misura del 51 per cento nel bilancio immediatamente
antecedente alla cessione medesima, quest'ultima anche per  la  parte
eccedente  il  20  per  cento dara' luogo all'applicazione del regime
agevolato.
2.3 Regimi di tassazione applicabili
Con riferimento alle cessioni  di  aziende  o  di  partecipazioni  di
controllo  o  di  collegamento  per  le  quali sussistano i requisiti
temporali previsti dalle disposizioni in esame si possono configurare
due regimi di tassazione delle relative plusvalenze:
  quello ordinario, con l'applicazione dell'articolo 54 del Tuir;
  quello opzionale, con l'applicazione  dell'imposta  sostitutiva  di
  cui al decreto legislativo in esame.
2.3.1 Regime ordinario
In  caso  di  tassazione  ordinaria,  la plusvalenza e' realizzata ai
sensi dell'articolo 54, comma 1, del Tuir ed e' determinato ai  sensi
del successivo comma 2.
Detta plusvalenza concorre, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir,
a   formare   il  reddito  imponibile,  a  scelta  del  contribuente,
nell'esercizio del realizzo ovvero per quote costanti  nell'esercizio
stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.
2.3.2 Regime sostitutivo
L'applicazione  dell'imposta  sostitutiva  e'  un regime opzionale di
tassazione al quale si accede compilando il prospetto di liquidazione
dell'imposta sostitutiva contenuto nella  dichiarazione  dei  redditi
del periodo di imposta nel quale le plusvalenze sono realizzate.
La disposizione in esame prevede che qualora in un periodo di imposta
sono  poste  in  essere piu' operazioni, l'opzione per l'applicazione
dell'imposta sostitutiva puo' essere esercitata relativamente ad ogni
singola operazione.
3. Il regime fiscale dei conferimenti di aziende e di  partecipazioni
   di controllo o di collegamento
3.1 Premessa
Gli  artt.  3 e 4 del D.Lgs. n. 358 del 1997 contengono la disciplina
fiscale applicabile alle operazioni di conferimento di aziende  e  di
partecipazioni di controllo o di collegamento.
Le   operazioni   di   conferimento   disciplinate  dall'art.  3  del
provvedimento in esame  sono  quelle  aventi  ad  oggetto  aziende  e
partecipazioni  di  controllo  o  collegamento ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile.
Per quanto riguarda il conferimento di  azienda  bisogna  distinguere
l'ipotesi  in cui l'azienda conferita sia situata in Italia da quella
in cui l'azienda stessa sia situata all'estero.
Nel caso in cui l'azienda sia situata all'estero i conferimenti  sono
rilevanti  ai fini in esame solo se effettuati tra soggetti residenti
nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese commerciali.
Nel  caso,  invece,  in  cui  l'azienda  sia  situata  in  Italia   i
conferimenti,  ai  sensi  del  comma 2 dell'articolo 3 in esame, sono
rilevanti anche se il conferente e/o il conferitario e'  un  soggetto
non residente.
Per  quanto  riguarda i conferimenti di partecipazioni di controllo o
di collegamento, va precisato che gli  stessi  rilevano  ai  fini  in
esame  se  effettuati tra soggetti residenti in Italia nell'esercizio
di imprese commerciali.
L'operazione  di  conferimento   e'   rilevante   anche   quando   la
partecipazione   conferita  riguarda  una  societa'  o  un  ente  non
residente.
L'articolo 4 del  provvedimento  in  esame  contiene  una  disciplina
speciale per i conferimenti:
  posti  in essere tra i soggetti indicati nell'articolo 87, comma 1,
  lett. a) e b) del Tuir e quindi tra societa' ed  enti  commerciali,
  residenti nel territorio dello Stato;
  aventi  ad oggetto aziende possedute per un periodo non inferiore a
  tre anni.
Per quanto riguarda la  nozione  di  azienda  e  la  sussistenza  del
periodo  temporale  dei  tre  anni  si  rinvia  a  quanto precisato a
proposito delle cessioni di aziende.
Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 358 del 1997, il  regime
previsto dai citati artt. 3 e 4, si applica alle succitate operazioni
di conferimento poste in essere dalla data di entrata in vigore dello
stesso decreto legislativo (8 novembre 1997).
3.2  La  disciplina applicabile ai conferimenti di cui all'art. 3 del
    D.Lgs. n. 358 del 1997
3.2.1 Modalita' di determinazione della plusvalenza imponibile
Ai sensi del comma 1 dell'articolo 3, nelle ipotesi  di  conferimento
sopra  evidenziate,  ai fini dell'applicazione dell'art. 54 del Tuir,
la plusvalenza  derivante  dal  conferimento  stesso  e'  determinata
assumendo  come  valore  di  realizzo  il  valore di iscrizione delle
partecipazioni ricevute per effetto del conferimento nelle  scritture
contabili  del  conferente  ovvero,  se  superiore, quello attribuito
all'azienda,  in  caso   di   conferimento   di   azienda,   o   alle
partecipazioni,  in  caso  di  conferimento  di partecipazioni, nelle
scritture contabili del conferitario.
In considerazione di  quanto  sopra,  la  plusvalenza  imponibile  e'
costituita  dalla  differenza  tra  il valore di realizzo, e l'ultimo
costo fiscalmente riconosciuto, rispettivamente, dell'azienda o della
partecipazione conferita.
Tale modalita' di determinazione del valore di realizzo  costituisce,
relativamente alle operazioni in questione, una implicita deroga alla
regola posta in via generale dall'articolo 9 del Tuir.
Nel  caso di operazioni di conferimento non aventi le caratteristiche
in precedenza illustrate (come ad esempio il conferimento di  singoli
beni),  la  plusvalenza  imponibile  continua  ad  essere determinata
avendo  riguardo  alla   nozione   di   valore   normale,   stabilita
dall'articolo  9  del  Tuir. Inoltre, considerato l'espresso richiamo
all'articolo 54 del Tuir, la norma in esame  non  trova  applicazione
con  riferimento  alle eventuali minusvalenze da conferimento, per le
quali,  quindi,  rimane  applicabile  la  disciplina  dettata   dagli
articoli 9 e 66 del Tuir.
Nel caso in cui il conferimento abbia ad oggetto un'azienda, l'ultimo
costo  fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita va determinato
sommando i singoli valori fiscalmente riconosciuti delle attivita'  e
delle passivita' che compongono il patrimonio dell'azienda conferita.
3.2.2. Regimi di tassazione applicabili
Per  le  operazioni  di  conferimento in esame i regimi di tassazione
applicabili sono quindi i seguenti:
  quello ordinario, secondo  il  quale  le  plusvalenze,  determinate
  assumendo   il   predetto   valore  di  realizzo,  concorrono  alla
  formazione del reddito d'impresa;
  quello  opzionale,  consistente  nell'applicazione  alle   predette
  plusvalenze   da   conferimento  dell'imposta  sostitutiva  di  cui
  all'articolo 1 del provvedimento in  esame,  qualora  ricorrano  le
  condizioni  ivi previste del possesso triennale dell'azienda ovvero
  dell'iscrizione tra le immobilizzazioni  finanziarie  degli  ultimi
  tre bilanci delle partecipazioni di controllo o di collegamento.
In  proposito,  salvo  quanto  gia'  precisato  con  riferimento alla
determinazione delle plusvalenze che avviene assumendo come valore di
realizzo il  maggiore  tra  quello  attribuito  dal  conferente  alle
partecipazioni   ricevute   e   quello  attribuito  dal  conferitario
all'azienda o alle partecipazioni conferite,  valgono,  relativamente
ai  regimi  di  tassazione  applicabili alle suddette plusvalenze, le
precisazioni gia' fornite in merito alle cessioni  di  aziende  e  di
partecipazione di controllo o di collegamento.
3.3  La  disciplina  dei conferimenti di cui all'art. 4 del D.Lgs. n.
    358 del 1997
3.3.1 Il regime ordinario
Ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 le  operazioni  di  conferimento
ivi   indicate   non  costituiscono  realizzo  di  plusvalenze  o  di
minusvalenze quando:
  il soggetto conferente assume  quale  valore  delle  partecipazioni
  ricevute  l'ultimo  valore  fiscalmente  riconosciuto  dell'azienda
  conferita;
  il soggetto conferitario subentra, ai fini fiscali, nella posizione
  di quello conferente in ordine  agli  elementi  dell'attivo  e  del
  passivo   dell'azienda   stessa,   facendo  risultare  da  apposito
  prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i  valori
  fiscalmente riconosciuti.
In  proposito  valga  il  seguente  esempio:  qualora  l'azienda  sia
iscritta presso il conferente ad un valore netto di 80 -  coincidente
con  il  costo  ad  essa  fiscalmente  riconosciuto  l'operazione  di
conferimento non comporta  la  realizzazione  di  alcuna  plusvalenza
imponibile anche se il soggetto conferente e il soggetto conferitario
iscrivono  nelle  proprie  scritture  contabili,  rispettivamente, la
partecipazione e l'azienda conferita ad un valore ad esempio di  100.
Tuttavia,  ai  fini  fiscali,  il  soggetto  conferente e il soggetto
conferitario debbono assumere la partecipazione e l'azienda conferita
al valore medesimo in cui la stessa era iscritta presso il conferente
(cioe' di 80).
Nella disciplina dell'articolo 4 in commento la completa  neutralita'
e'  riconosciuta  a  prescindere  dai valori espressi nelle scritture
contabili dei soggetti partecipanti all'operazione di conferimento e,
pertanto,  l'operazione  medesima  puo'  essere   attuata   ai   fini
civilistici senza alcun condizionamento di natura fiscale.
Effetti per il conferente
Il   soggetto   conferente   assume,   quale   valore  fiscale  delle
partecipazioni ricevute,  l'ultimo  valore  fiscalmente  riconosciuto
dell'azienda conferita.
Effetti per il conferitario
Come  disposto  dall'articolo  4,  comma  1, del decreto in esame, il
soggetto conferitario subentra nella  posizione  del  conferente,  in
ordine   agli   elementi   dell'attivo  e  del  passivo  dell'azienda
conferita, realizzando,  in  tal  modo,  la  continuita'  dei  valori
fiscalmente  riconosciuti  degli  elementi  dell'attivo e del passivo
dell'azienda conferita.
Il  soggetto  conferitario  deve  compilare   il   modello   per   la
riconciliazione  facendo  risultare  i  dati esposti in bilancio ed i
valori fiscalmente riconosciuti fintanto  che  sussistano  divergenze
tra valori contabili e valori fiscalmente riconosciuti.
3.3.2 I regimi opzionali
I  soggetti  che  effettuano  i succitati conferimenti possono optare
per:
  l'applicazione delle disposizioni del Tuir;
  l'applicazione dell'articolo 1 del D.Lgs. n. 358 del 1997.
L'opzione deve essere effettuata nell'atto di conferimento,  per  cui
il   mancato  esercizio  della  stessa  comporta  l'applicazione  del
suddescritto regime ordinario.
Se  l'opzione e' esercitata per l'applicazione delle disposizioni del
Tuir,  il  conferente  puo'  determinare  la  plusvalenza  ai   sensi
dell'articolo   54   del   Tuir,   tenendo   conto   dei  criteri  di
determinazione  della  plusvalenza  ai  sensi  dell'articolo  3   del
provvedimento in esame.
Se  l'opzione  e'  esercitata  per l'applicazione dell'articolo 1 del
provvedimento in esame  il  conferente  puo',  ove  ne  ricorrano  le
condizioni, fruire del regime di tassazione sostitutiva ivi previsto.
L'opzione  puo' essere esercitata anche dai soggetti che effettuano i
conferimenti di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 30  dicembre  1992,  n.
544.
4.  La  disciplina  applicabile  agli scambi di partecipazioni di cui
   all'art. 5 del D.Lgs. n. 358 del 1997
4.1 Premessa
Ai fini del  provvedimento  in  esame,  sono  considerati  scambi  di
partecipazioni le seguenti operazioni:
  la  permuta,  con  la quale uno dei soggetti indicati nell'articolo
  87, comma 1, lettere a) e b),  del  Tuir  acquista  o  integra  una
  partecipazione  di  controllo  ai  sensi  dell'articolo 2359, primo
  comma, n. 1, del c.c. in altro  soggetto  indicato  nelle  medesime
  lettere a) e b), attribuendo ai soci di quest'ultimo azioni proprie
  (comma 1);
  i   conferimenti   in   societa',  mediante  i  quali  la  societa'
  conferitaria acquisisce il  controllo  di  una  societa'  ai  sensi
  dell'articolo 2359, primo comma, n. 1, del c.c. (comma 2).
Il  regime  previsto  dall'articolo  5  del D.Lgs. n. 358 del 1997 si
applica alle operazioni poste in essere  dalla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso decreto legislativo (8 novembre 1997).
4.2 Lo scambio di partecipazioni
4.2.1 Lo scambio di partecipazioni realizzato tramite permuta
Il   comma  1  dell'articolo  in  esame  considera  come  scambio  di
partecipazioni la permuta mediante la quale uno dei soggetti indicati
nell'articolo 87, comma 1, lett. a) e b) del Tuir acquista o  integra
una  partecipazione  di  controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo
comma, n. 1, del c.c. in altro soggetto indicato nelle medesime lett.
a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del Tuir.
Ai   fini   della   definizione   dei   soggetti   che   intervengono
nell'operazione, si indica di seguito come:
1) societa' acquirente, la societa' che intende acquisire o integrare
   il controllo;
2)  societa'  scambiata, la societa' della quale si intende acquisire
   il controllo;
3) soggetti scambianti, i soci della societa' scambiata.
Sia la societa' acquirente che la societa'  scambiata  devono  essere
entrambe   societa'   od   enti  soggetti  all'IRPEG,  residenti  nel
territorio dello Stato, mentre  non  e'  necessario  che  i  soggetti
scambianti abbiano la qualifica di imprenditori.
Sotto il profilo oggettivo, invece, e' richiesto che lo scambio abbia
ad  oggetto  una partecipazione che consenta alla societa' acquirente
di assumere il controllo della societa' scambiata.
Va inoltre sottolineato,  sul  piano  dei  requisiti  oggettivi,  che
l'operazione   di  scambio  di  partecipazioni  mediante  permuta  e'
rilevante  ai   fini   dell'articolo   in   esame   indipendentemente
dall'ammontare  del conguaglio in denaro eventualmente pattuito dalle
parti  contrattuali  sempreche', sul piano civilistico, l'entita' del
conguaglio in denaro  non  sia  tale  da  snaturare  l'operazione  di
permuta.
Con   riguardo  al  requisito  del  controllo,  valgono  le  medesime
considerazioni svolte in merito alle operazioni di  cui  all'articolo
1,  nel  senso  che  il  requisito  del  controllo deve sussistere in
relazione alle partecipazioni acquisite a seguito dell'operazione  di
permuta.
L'operazione   non   deve   necessariamente   aver   ad  oggetto  una
partecipazione che di per se' sia di controllo,  ma  puo'  riguardare
anche  una  partecipazione  che,  unitamente a quella gia' posseduta,
consenta al  soggetto  acquirente  di  avere  una  partecipazione  di
controllo.
Rientra  nella  disposizione  in commento anche l'acquisto effettuato
mediante la cessione  da  parte  di  piu'  soggetti,  sempreche'  sia
ravvisabile,  in  modo  oggettivo, che l'operazione di acquisto della
partecipazione si inserisca in un progetto unitario  di  acquisizione
della partecipazione di controllo.
Non sono riconducibili nel regime previsto dalla norma in commento le
operazioni  che hanno ad oggetto l'acquisizione di partecipazione che
non consentono  il  controllo  ovvero  quelle  che  si  aggiungono  a
partecipazioni  possedute  le  quali  ultime di per se' consentono il
controllo.
4.2.2 Lo scambio di partecipazioni realizzato mediante conferimento
Lo scambio di  partecipazioni  puo'  essere  attuato  anche  mediante
operazioni  di  conferimento  nella  societa' acquirente da parte dei
soci  imprenditori  che  detengono  partecipazioni   nella   societa'
scambiata.
4.2.3 Regimi applicabili
Lo  scambio  di  partecipazioni  mediante  permuta  non  da'  luogo a
componenti positivi o negativi del reddito  imponibile  a  condizione
che  il costo delle azioni date in permuta sia attribuito alle azioni
o quote ricevute in cambio. L'eventuale conguaglio in denaro concorre
a formare il reddito del percepiente.
In proposito si rileva che il riferimento al "costo" delle  azioni  o
quote  previsto  dal  citato  articolo, e' da intendersi come "valore
fiscale" delle predette partecipazioni.
Nel caso in cui le partecipazioni ricevute siano state contabilizzate
ad un valore superiore a quello attribuito alle  partecipazioni  date
in  cambio non risulta soddisfatta la condizione posta dalla norma in
esame e, pertanto, l'operazione di permuta non potra' beneficiare del
suddetto regime di neutralita' e sara', quindi, sottoposta al  regime
ordinario stabilito per la cessione di beni.
Il  regime  fiscale  applicabile  alle  operazioni di conferimento di
partecipazioni e' diverso da quello previsto  per  le  operazioni  di
permuta.
A  differenza  di  quanto  previsto  dal  D.Lgs.  n. 544 del 1992, la
disciplina recata dal comma 2  della  disposizione  in  commento  non
costituisce  un  regime  di  neutralita'  fiscale delle operazioni di
conferimento ivi regolate, bensi' un criterio di valutazione, ai fini
della  determinazione  del  reddito  dell'impresa  conferente,  delle
partecipazioni  ricevute  a  seguito del conferimento; tale regime e'
assimilabile a quello  previsto  dal  precedente  articolo  3  per  i
conferimenti  di  aziende  e  di  partecipazioni  di  controllo  o di
collegamento.
La predetta valutazione e', infatti, operata in misura corrispondente
al valore contabile attribuito dalla conferitaria alle partecipazioni
ricevute in conferimento.
L'adozione di tale criterio  puo'  comportare  la  evidenziazione  di
plusvalenze o minusvalenze fiscalmente rilevanti per la conferente.
Nel  caso  infatti  in  cui la conferitaria iscrive la partecipazione
ricevuta ad un valore superiore  a  quello  fiscalmente  riconosciuto
alla  stessa presso la conferente, la conferente medesima e' tenuta a
rilevare una plusvalenza  pari  alla  differenza  tra  il  valore  di
iscrizione  della  partecipazione  conferita presso la conferitaria e
l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto alla  partecipazione  stessa
presso di essa.
In proposito valga il seguente esempio:
Si ipotizzi che una partecipazione di controllo iscritta nel bilancio
della  conferente  ad  un  valore  di  80,  coincidente  con il costo
fiscalmente riconosciuto, sia stata dopo il conferimento iscritta  al
medesimo valore nella contabilita' della conferitaria.
In  tal caso non emerge alcuna plusvalenza in capo alla conferente in
quanto la stessa assume le partecipazioni ricevute allo stesso valore
fiscale attribuito alle partecipazioni acquisite alla conferitaria.
Si ipotizzi viceversa che la  suddetta  partecipazione  di  controllo
iscritta   nel   bilancio  della  conferente  ad  un  valore  di  80,
coincidente con il costo fiscalmente riconosciuto, sia stata iscritta
nella contabilita' della conferitaria al valore di stima di 100.
In tal caso in capo alla conferente emerge una plusvalenza imponibile
pari alla differenza tra  il  valore  delle  partecipazioni  iscritte
presso   la   conferitaria   (100)   e  l'ultimo  valore  fiscalmente
riconosciuto  delle   partecipazioni   conferite   (80)   presso   la
conferente.
D'altra parte le partecipazioni ricevute dalla conferente assumono un
costo  fiscalmente  riconosciuto  pari  all'incremento  di patrimonio
netto  formato  dalla  conferitaria  a   seguito   del   conferimento
(nell'esempio 100).
Si  rileva  infine  che  le  plusvalenze  emergenti  dallo scambio di
partecipazioni possono essere assoggettate sia al regime ordinario di
tassazione che a quello  sostitutivo  previsto  dall'articolo  1  del
D.Lgs. n. 358 del 1997, ove ricorrono i presupposti.
In  caso  di  applicazione del regime sostitutivo previsto dal citato
art.  1,  l'opzione  va  effettuata  compilando  il  modello  per  la
liquidazione dell'imposta sostitutiva.
5.  Il  regime  dei disavanzi derivanti da operazioni di fusione e di
   scissione di societa'
5.1 Il regime ordinario
Con  la  legge  23  dicembre 1994, n. 724, sono state apportate delle
modifiche al regime previsto dall'articolo 123 e 123 bis del Tuir. In
particolare, l'articolo 27 di detta legge ha previsto che "e  fusioni
e  le  scissioni  di  societa'  sono,  agli effetti delle imposte sui
redditi, neutrali. Conseguentemente, il disavanzo  di  fusione  e  di
scissione  non e' utilizzabile per iscrizioni di valori in franchigia
di imposta, a qualsiasi voce, forma o titolo operate".
L'irrilevanza fiscale dell'utilizzo del disavanzo rende necessaria la
compilazione del prospetto di riconciliazione  dei  dati  esposti  in
bilancio e dei valori fiscalmente riconosciuti.
5.2 Il regime sostitutivo
L'articolo  6  in  esame, al comma 1, detta un regime che consente il
riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in  bilancio  per
effetto   dell'imputazione   dei   disavanzi  da  annullamento  o  da
concambio, a condizione che tali maggiori valori vengano assoggettati
all'imposta  sostitutiva  indicata  nell'articolo   1   del   decreto
legislativo in commento.
Inoltre,  lo  stesso  art.  6,  al  comma  2, individua i casi in cui
l'iscrizione in bilancio per effetto dell'imputazione  del  disavanzo
e'  riconosciuta  ai  fini  fiscali senza l'applicazione dell'imposta
sostitutiva.
Ai sensi del  comma  4  dell'art.  6  in  commento,  i  soggetti  che
intendono  avvalersi  delle  richiamate disposizioni dei commi 1 e 2,
devono  chiederne  l'applicazione  nella  dichiarazione  dei  redditi
relativa  al  periodo  d'imposta  in  cui  ha effetto la fusione o la
scissione.
Tale richiesta si intende effettuata compilando  il  modello  per  la
liquidazione dell'imposta sostitutiva.
Tanto  premesso,  nell'esaminare  la  disciplina contenuta nel citato
comma 1 dell'articolo 6, occorre distinguere l'ipotesi del  disavanzo
da concambio da quella da annullamento.
5.2.1 Il disavanzo da concambio
Il  riconoscimento  anche  fiscale,  in  tutto o in parte, dei valori
iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione del disavanzo  puo'
essere  ottenuto  a  fronte  dell'assoggettamento dei maggiori valori
iscritti per effetto del disavanzo all'imposta  sostitutiva  prevista
dall'articolo  1  del  provvedimento in esame nella misura del 27 per
cento.
5.2.2 Il disavanzo da annullamento
Se in via ordinaria  il  riconoscimento  del  disavanzo  puo'  essere
ottenuto,  in  tutto  o  in parte, mediante il pagamento dell'imposta
sostitutiva, i maggiori valori iscritti  in  bilancio  a  fronte  del
disavanzo  stesso e' riconosciuto fiscalmente in franchigia d'imposta
fino a concorrenza dell'importo complessivo netto:
a)  delle  plusvalenze,  diminuite  delle   eventuali   minusvalenze,
   rilevanti  ai  fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, ai
   sensi dell'articolo 2 del decreto legge 28 gennaio  1991,  n.  27,
   convertito,  con modificazioni, dalla legge 2 marzo 1991, n. 102 o
   che sono state assoggettate ad imposta sostitutiva  ai  sensi  del
   decreto legislativo in esame;
b)  dei  maggiori e dei minori valori, rispetto ai relativi valori di
   acquisizione, derivanti dalla cessione delle azioni o  quote,  che
   hanno concorso a formare il reddito di un'impresa residente;
c)  delle  svalutazioni  nonche'  delle  rivalutazioni delle azioni o
   quote che hanno  concorso  a  formare  il  reddito  di  un'impresa
   residente  o  che  per  disposizione  di  legge  non  concorrono a
   formarlo, nemmeno in caso di successivo realizzo.
L'ipotesi  sub  a)  fa  riferimento  alle  plusvalenze e minusvalenze
conseguite da soggetti che hanno ceduto  le  partecipazioni  medesime
mediante   operazioni  realizzate  fuori  dall'esercizio  di  imprese
commerciali,  assoggettate  ad   imposta   sostitutiva   secondo   le
disposizioni  dell'art.  2  del decreto legge 28 gennaio 1991, n. 27,
convertito dalla legge 2 marzo 1991, n. 102.
In proposito va pero' precisato che l'esistenza  di  una  plusvalenza
assoggettata  a tassazione in via forfetaria ai sensi dell'art. 3 del
citato D.L. n. 27 del 1991 convertito dalla legge n. 102 del 1991 non
comporta l'irrilevanza, ai fini del riconoscimento del  disavanzo  da
annullamento,  delle  plusvalenze e delle minusvalenze assoggettate a
tassazione ai sensi del citato  art.  2  del  D.L.  n.  27  del  1991
manifestatesi prima o dopo quella tassata in via forfetaria.
Cosi'  ad  esempio  nel  caso di una partecipazione, avente un valore
iniziale di 1000, ceduta una prima volta a 1200  con  assoggettamento
della relativa plusvalenza di 200 ad imposta sostitutiva ai sensi del
citato  art.  2  del D.L. n. 27 del 1991, ulteriormente ceduta a 1400
con assoggettamento della relativa plusvalenza di 200 (1400     1200)
ad  imposta  sostitutiva  in  misura forfetaria, oggetto di una terza
cessione a 2000, con assoggettamento della  relativa  plusvalenza  di
600 (2000 1400) ad imposta sostitutiva ai sensi del citato art. 2 del
D.L.      n.   27   del   1991,   l'eventuale   disavanzo   derivante
dall'annullamento di  tale  partecipazione  puo'  essere  fiscalmente
riconosciuto,   senza   pagamento  del'imposta  sostitutiva,  fino  a
concorrenza  dell'importo   complessivo   (800)   delle   plusvalenze
rilevanti ai fini in esame.
Ai  medesimi  fini  si  tiene  conto  anche  dell'imposta sostitutiva
corrisposta  in  applicazione  delle  disposizioni  contenute   negli
articoli 1 e 2 del D.Lgs. n. 358 del 1997 in commento.
L'ipotesi  sub  b)  riguarda le operazioni di cessione delle predette
partecipazioni effettuate nell'esercizio d'impresa.  In  tal  caso  i
maggiori o minori valori realizzati rispetto a quelli di acquisizione
rilevano  per  il  solo  fatto  di  aver concorso alla formazione del
reddito d'impresa, indipendentemente da un versamento di imposta.
Rilevano anche i maggiori o  minori  valori,  rispetto  a  quelli  di
acquisizione, derivanti da cessioni che abbiano concorso a formare il
reddito  della  stabile  organizzazione  in  Italia di un'impresa non
residente.
L'ipotesi sub c) riguardo i  maggiori  o  minori  valori  rispetto  a
quelli  di  acquisizione  delle  medesime  partecipazioni di cui alla
lettera precedente, che hanno concorso a formare il reddito d'impresa
per effetto di rivalutazioni o svalutazioni.
Ai sensi  del  successivo  comma  3  dell'articolo  6  in  esame,  la
possibilita'   di   non   assoggettare   il   disavanzo   all'imposta
sostitutiva, fino a concorrenza della somma algebrica dei maggiori  e
dei minori valori di cui alle precedenti lettere sub a), sub b) e sub
c),    e'    condizionata   alla   dimostrazione,   mediante   idonea
documentazione, da parte della societa' incorporante o  beneficiaria,
dei  componenti positivi e negativi di reddito relativi alle azioni o
quote annullate realizzate dalla societa'  stessa  e  dai  precedenti
possessori.  Si  precisa  che  l'obbligo  previsto dal legislatore di
documentare i predetti  componenti  reddituali  puo'  essere  assolto
anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di cui
alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Il  rispetto  della  richiamata  condizione  impone alla societa' che
intende  avvalersi  della  suddetta  previsione  normativa  di   dare
dimostrazione  di  tutte  le operazioni eseguite per tutto il periodo
precedente  fino  a  risalire  alla  originaria  acquisizione   della
partecipazione  e,  quindi,  al momento di emissione della stessa. Al
riguardo, tenuto conto della onerosita' della prova, specialmente  in
sede  di prima applicazione della norma, con disposizione transitoria
contenuta nel successivo articolo 9, viene stabilito, al comma 4, che
"per le azioni o quote gia' esistenti alla data del 30  aprile  1997,
ai  fini  dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6,
comma 2, la documentazione prevista dal comma 3 dello stesso articolo
puo' riguardare soltanto i componenti positivi e negativi di  reddito
del  soggetto  possessore  delle azioni o quote alla data anzidetta e
dei possessori successivi, nonche' la plusvalenza o  la  minusvalenza
conseguita  dal  soggetto  che  ha  ceduto  le  azioni  o le quote al
predetto possessore alla data del 30 aprile 1997".
In altri termini, ai fini dell'assolvimento dell'onere imposto  dalla
suddetta  condizione,  la  societa' incorporante o beneficiaria avra'
facolta' di dare dimostrazione degli elementi positivi e negativi che
rilevano ai fini dell'art. 6, comma 2, del provvedimento in esame, ad
iniziare dall'operazione di cessione  effettuata  nei  confronti  del
soggetto che risulta possessore alla data del 30 aprile 1997.
5.3 Il regime transitorio
L'art. 9, comma 3, del citato D.Lgs. n. 358 del 1997 prevede altresi'
la facolta' di applicare l'imposta sostitutiva sulla differenza tra i
valori  iscritti  in  bilancio  a  fronte  dei disavanzi di fusione e
scissione ed  i  relativi  valori  fiscalmente  riconosciuti,  ancora
esistenti  nel  bilancio  relativo  all'ultimo esercizio chiuso prima
della data di entrata in  vigore  del  D.Lgs.  n.  358  del  1998  (8
novembre 1997).
In  base  a tale disposizione, puo' essere ottenuto il riconoscimento
fiscale  dei  maggiori  valori  iscritti  in  bilancio  per   effetto
dell'imputazione  sia  dei  disavanzi da annullamento derivanti dalle
operazioni di fusione o  scissione  deliberate  anteriormente  al  14
gennaio  1995,  per  i  quali non e' stata pagata la somma del 20 per
cento prevista dall'art. 21 del D.L. n. 41 del 1995, convertito dalla
legge n. 85 del 1995, sia dai disavanzi derivanti dalle operazioni di
fusione e scissione deliberate a decorrere da tale data, le quali, ai
sensi dell'art. 27 della legge n. 724 del 1994, sono neutrali  e  non
consentono l'utilizzabilita' del disavanzo per l'iscrizione di valori
in franchigia d'imposta.
I  maggiori  valori  su  cui  va applicata l'imposta sostitutiva sono
quelli ancora esistenti nel bilancio relativo all'  ultimo  esercizio
chiuso  prima  della  data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 358 del
1997 (8 novembre 1997).
I maggiori valori possono essere riconosciuti, in tutto o  in  parte,
previo  assoggettamento  degli  stessi  ad  imposta  sostitutiva  con
l'aliquota del 27 per cento.
II-E RIPORTO DELLE PERDITE
1. Le perdite riportabili senza limiti di tempo
La disposizione introdotto nel comma  1  bis  dell'articolo  102  del
Tuir,  dall'art.  8,  comma  1,  lett. b), del D.Lgs. n. 358 del 1997
stabilisce che le perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta
possono, con le modalita' previste al comma 1 dello  stesso  articolo
102,  essere  computate  in  diminuzione  del reddito complessivo dei
periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo.
La norma  di  cui  trattasi  si  applica  alle  perdite  formatesi  a
decorrere  dal  periodo d'imposta in corso alla data della entrata in
vigore del D.Lgs. n. 358 del 1997 (8 novembre 1997). La disciplina in
essa contenuta si applica anche ai soggetti che  alla  suddetta  data
dell'8 novembre 1997 si trovano nel primo periodo d'imposta ovvero in
uno dei primi tre periodi dalla loro costituzione.
Cosi',  ad  esempio, nel caso di un soggetto il cui periodo d'imposta
sia coincidente con l'anno solare e che si sia costituito  nel  corso
del   1995,   rientrano  nel  beneficio  previsto  dal  comma  1  bis
dell'articolo  102  del  Tuir  le  perdite  conseguite  nel   periodo
d'imposta 1997, mentre si applica la disciplina del riporto in cinque
periodi d'imposta di cui al comma 1 del citato articolo 102 del Tuir,
relativamente  alle  perdite  realizzate nei periodi d'imposta 1995 e
1996.
Va rilevato che possono fruire della disposizione medesima  anche  le
societa'  e gli enti non residenti, per le attivita' svolte in Italia
mediante stabili organizzazioni.
2. Le limitazioni alle perdite riportabili senza limiti di tempo
Il comma 1-ter dell'articolo 102 del Tuir, anch'esso  introdotto  dal
citato  art.  8  del D.Lgs. n. 358 del 1997, esclude il riporto delle
perdite nel caso in cui la maggioranza  delle  partecipazioni  aventi
diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le
perdite  venga  trasferita  o  comunque  acquisita  da terzi, anche a
titolo  temporaneo,  e,   inoltre,   venga   modificata   l'attivita'
principale  in  fatto  esercitata  nei  periodi  d'imposta  in cui le
perdite sono state realizzate.
Con  riferimento  alla  verifica  della  prima  delle  due   suddette
condizioni,  si  osserva  che il riporto delle perdite e' escluso nel
caso in cui il trasferimento delle partecipazioni della societa'  che
riporta   le   perdite   da'   luogo  nei  confronti  dell'acquirente
all'acquisizione del controllo della societa' stessa. Tale  risultato
si  realizza sia nel caso di trasferimento di un pacchetto di per se'
di controllo, sia  nel  caso  in  cui  l'acquisizione  del  controllo
avvenga   a   seguito   di  integrazione  della  partecipazione  gia'
posseduta.
Detto  controllo  puo'   realizzarsi   non   soltanto   mediante   il
trasferimento  della partecipazione ma anche mediante, ad esempio, il
trasferimento dell'usufrutto della partecipazione stessa.
Con riferimento al verificarsi  della  seconda  condizione  (modifica
dell'attivita'  principale),  si precisa che il legislatore individua
un periodo temporale entro il  quale  assume  rilevanza  la  modifica
dell'attivita' principale svolta.
In  particolare,  prendendo  quale  punto  di riferimento l'attivita'
principale in fatto  svolta  al  momento  della  realizzazione  delle
perdite,   assumono   rilevanza,  rispetto  ad  essa,  le  variazioni
intervenute nei seguenti periodi di imposta:
  periodo di imposta in corso al momento del  trasferimento  o  della
  acquisizione anche a titolo temporaneo;
  i due periodi di imposta anteriori a quello del trasferimento;
  i due periodi di imposta successivi a quello del trasferimento.
Per  attivita'  principale deve intendersi l'attivita' che sulla base
di  riscontri  fattuali  risulti  quantitativamente  superiore,   con
riferimento ai ricavi, ad altre comunque svolte dalla societa' ceduta
o trasferita.
L'esclusione  dal  riporto  delle perdite, non trova applicazione nei
seguenti casi:
a) le partecipazioni siano acquistate da societa'  appartenenti  allo
   stesso gruppo;
b) le partecipazioni riguardino societa' che nel biennio precedente a
   quello  di  trasferimento  hanno avuto un numero di dipendenti mai
   inferiore alle dieci unita' e per le  quali  dal  conto  economico
   relativo   all'esercizio  precedente  a  quello  di  trasferimento
   risultino un  ammontare  di  ricavi,  di  cui  all'articolo  2425,
   lettera A), numero 1, del codice civile e un ammontare delle spese
   per  prestazioni  di  lavoro subordinato e relativi contributi, di
   cui all'articolo 2425, lettera B), numero 9), lettere a) e b), del
   codice civile, superiore al 40  per  cento  di  quello  risultante
   dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.
Con  riferimento  alla condizione riguardante il numero di dipendenti
si precisa che la stessa si intende verificata solo se  per  tutti  i
giorni  compresi  nell'arco  temporale considerato dalla disposizione
stessa, il numero dei dipendenti non  risulta  inferiore  alle  dieci
unita'.
La disciplina contenuta nel citato comma 1-ter dell'art. 102 del Tuir
si  applica  a  partire  dal periodo d'imposta in corso alla suddetta
data dell'8 novembre 1997, anche in relazione alle perdite dichiarate
in periodi d'imposta precedenti a quest'ultima data.
Si precisa, inoltre, che la limitazione in oggetto si  applica  anche
nel  caso  in  cui le due condizioni poste dalla norma (trasferimento
della maggioranza e  modifica  dell'attivita')  si  siano  verificate
anteriormente alla data di entrata in vigore della norma stessa.
7
MOD. 760/RA   REDDITO DI IMPRESA
Il  presente modello deve essere compilato tenendo conto di quanto di
seguito specificato.
Il rigo RA 1 interessa i soggetti:
1) che direttamente o indirettamente sono controllati da societa' non
   residenti;
2)  che  direttamente  o  indirettamente  controllano  societa'   non
   residenti;
3) che direttamente o indirettamente sono controllati da societa' che
   controllano societa' non residenti.
A  tal  fine  si  precisa  che  la  nozione di controllo include ogni
ipotesi di influenza economica potenziale o attuale anche al di fuori
dei casi contemplati dall'art. 2359 del cod. civ. Trattasi di ipotesi
che concretano modalita' di direzione unitaria delle attivita', quali
ad esempio la vendita esclusiva  di  prodotti  fabbricati  dall'altra
impresa,  l'impossibilita'  di  funzionamento  dell'impresa  senza il
capitale, i prodotti e la  cooperazione  tecnica  dell'altra  impresa
(fattispecie  comprensiva  della joint venture), il diritto di nomina
della maggioranza dei componenti degli organi  di  amministrazione  o
direttivi  della  societa', l'esistenza di membri comuni dei consigli
di amministrazione, la dipendenza finanziaria,  la  partecipazione  a
centrali   di  approvvigionamento  e  vendita  ovvero  a  cartelli  e
consorzi, in particolare se finalizzati alla  fissazione  di  prezzi,
ecc.
Pertanto i soggetti interessati devono barrare:
-  La casella A, se trattasi di impresa direttamente o indirettamente
  controllata da societa' non residente;
  La  casella  B,  se  trattasi  di  impresa   che   direttamente   o
  indirettamente controlla societa' non residente;
  La  casella  C, se trattasi di impresa che intrattiene rapporti con
  societa' non  residente,  entrambe  direttamente  o  indirettamente
  controllate da un'altra societa'.
DETERMINAZIONE  DEL  REDDITO  AI  FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
  PERSONE GIURIDICHE
Il  reddito  d'impresa  e'  determinato,  ai  sensi   dell'art.   52,
apportando  all'utile  o alla perdita risultante dal conto economico,
da indicare nel rigo RA2  o  RA3,  le  variazioni  in  aumento  e  in
diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni del testo
unico.
Variazioni in aumento e in diminuzione
Con  riferimento  al rigo RA4, si fa presente che, ai sensi dell'art.
54, comma 4, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma
2 dello stesso articolo, concorrono a formare il reddito per l'intero
ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate, ovvero,  se  i  beni
sono  stati  posseduti  per  un  periodo  non inferiore a tre anni, a
scelta del contribuente, in quote costanti  nell'esercizio  stesso  e
nei  successivi,  ma non oltre il quarto (vedere in Appendice la voce
"Plusvalenze patrimoniali").
Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55,  comma  2,
alle  sopravvenienze  attive  costituite dalle indennita' di cui alla
lett. b) del comma 1 dell'art. 54, conseguite per ammontare superiore
a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.
La scelta per il differimento della tassazione e  per  il  numero  di
quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa
all'esercizio  in  cui  le  plusvalenze  sono  state  realizzate o le
sopravvenienze sono state conseguite, compilando il  prospetto  delle
plusvalenze e delle sopravvenienze attive contenuto nel Mod. 760/RA.
In  tal  caso,  occorre  apportare  una variazione in diminuzione, da
indicare nel rigo RA32,  per  l'intero  ammontare  delle  plusvalenze
patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare indicate nel
predetto  prospetto  (rigo  RA67),  ed  una variazione in aumento, da
indicare  nel  rigo  RA4,  per  l'ammontare  della   quota   costante
evidenziata nel predetto prospetto (rigo RA68).
Nello  stesso  rigo  RA4  va  indicata  la somma delle quote costanti
imputabili al reddito dell'esercizio, delle plusvalenze realizzate  e
delle predette sopravvenienze attive conseguite in precedenti periodi
d'imposta.
Con  riferimento  al rigo RA5, si fa presente che, ai sensi dell'art.
55,  comma  3,  lett.  b),  nel  testo  vigente  fino   all'esercizio
precedente a quello in corso alla data del 1 gennaio 1998, i proventi
in  denaro  o  in  natura  conseguiti  a  titolo  di  contributo o di
liberalita', esclusi i contributi di cui alle lett. e) e f) del comma
1 dell'art. 53, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui
sono stati incassati o in quote costanti  in  tale  esercizio  e  nei
successivi  ma  non oltre il quarto; tuttavia, il loro ammontare, nel
limite del 50 per cento e se accantonato in apposita riserva concorre
a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la  riserva
stessa sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di
esercizio  o  i  beni  ricevuti siano assegnati ai soci o destinati a
finalita' estranee all'esercizio dell'impresa.
La scelta per il differimento della tassazione e  per  il  numero  di
quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa
all'esercizio  in  cui  i proventi sono stati incassati compilando il
prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze  attive  contenuto
nel presente Mod. 760/RA.
L'ammontare  dei  proventi non accantonati nell'apposita riserva, che
si intende rateizzare, va evidenziato nel  predetto  prospetto  (rigo
RA69).  In tal caso l'importo imputato al conto economico va indicato
nel  rigo  RA33  e  quello  della  quota  costante,  evidenziato  nel
prospetto  stesso  (rigo  RA70), va indicato nel rigo RA5, unitamente
alle  quote  costanti,  imputabili  al  reddito  dell'esercizio,  dei
proventi  conseguiti  a  titolo  di  contributo  o di liberalita' nei
precedenti periodi d'imposta (vedere in Appendice la voce "Contributi
o liberalita'"). Nel caso di partecipazione della societa' o ente  in
societa'  di  tipo personale, residenti nel territorio dello Stato, o
in  GEIE  Gruppo  europeo  di  interesse  economico   residente   nel
territorio  dello  Stato,  si deve tener conto della quota di reddito
imputata alla societa' o ente dichiarante, ai sensi dell'art. 5,  che
va indicata nel rigo RA6 o della perdita imputata a tali soggetti dal
GEIE,  che va indicata tra le altre variazioni in diminuzione, mentre
l'ammontare degli utili, o delle perdite, imputati al conto economico
va indicato nel rigo RA34, o  tra  le  altre  variazioni  in  aumento
(vedere  in Appendice la voce "Partecipazione di societa' di capitali
in societa' di persone").
I redditi dei terreni e dei fabbricati  che  non  costituiscono  beni
strumentali per l'esercizio dell'impresa ne' beni alla cui produzione
o  al  cui  scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, concorrono a
formare il reddito secondo le risultanze catastali per  gli  immobili
situati  nel territorio dello Stato (salvo il disposto degli art. 34,
comma 4-bis, e 129 del Tuir) o  a  norma  dell'art.  84,  per  quelli
situati all'estero.
Pertanto  nei  righi  RA8  e RA35 vanno indicati, rispettivamente, le
spese e i proventi contabilizzati e  nel  rigo  RA7  va  indicato  il
reddito  determinato  in  base alle risultanze catastali o alle norme
sopra menzionate, tenendo anche conto   dell'eventuale  maggiorazione
prevista per le unita' immobiliari a disposizione.
Al  riguardo  si fa presente che, per effetto dell'art. 3, commi 48 e
52,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.   662,   ai   fini   della
determinazione   delle   imposte  sui  redditi,  le  vigenti  rendite
catastali urbane  sono  rivalutate  del  5  per  cento  e  i  redditi
dominicali sono rivalutai dell'80 per cento.
Nel  rigo  RA9  vanno  indicati i ricavi non annotati nelle scritture
contabili qualora il contribuente intenda  avvalersi  dei  cosiddetti
"ravvedimenti    operosi"    o    adeguarsi   ai   ricavi   derivanti
dall'applicazione dei parametri.
"Ravvedimento operoso" ai fini penali
(Art. 1, comma 4, D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge
7 agosto 1982, n. 516)
Tale norma prevede la  non  punibilita'  agli  effetti  penali  della
omessa  annotazione  nelle  scritture  contabili obbligatorie ai fini
delle imposte sui redditi di corrispettivi da cui derivano componenti
positivi, a condizione che le annotazioni siano state  effettuate  in
taluna di tali scritture contabili ovvero che i dati delle operazioni
risultino   da   documenti   la  cui  emissione  e  conservazione  e'
obbligatoria a norma di legge e  che  i  corrispettivi  non  annotati
risultino  compresi  nella  dichiarazione  dei  redditi e sia versata
l'imposta globalmente dovuta.
Tuttavia, nel caso in cui non siano state effettuate  le  annotazioni
in  una delle scritture contabili di cui sopra o i dati relativi alle
operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e
conservazione e' obbligatoria a norma di legge, e' sufficiente che  i
corrispettivi  risultino  compresi  nella dichiarazione e sia versata
l'imposta globalmente dovuta.
Occorre peraltro che  le  annotazioni  siano  state  effettuate  o  i
documenti  siano  stati emessi o i corrispettivi siano compresi nella
dichiarazione  dei  redditi  prima  che  la  violazione   sia   stata
constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche.
Si  rileva  che  ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. c), del D.L. n.
429 del 1982, non si considerano omesse le  annotazioni  relative  ad
operazioni  che  non  danno  luogo  all'applicazione  delle  relative
imposte.
"Ravvedimento operoso" ai fini amministrativi (Art. 13, comma 1 lett.
c), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.  472)
L'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 disciplina, a  decorrere  dal  1
aprile 1998, l'istituto del ravvedimento. Al riguardo, si rinvia alla
apposita  voce in Appendice "Ravvedimento operoso". Il citato art. 13
ha sostituito, a decorrere dalla predetta data, l'art. 55,  comma  4,
del  D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 che disciplinava la fattispecie
del ravvedimento operoso ai fini amministrativi.
I contribuenti che, in applicazione della  norma  precedentemente  in
vigore,  avessero  provveduto in data antecedente al 1 aprile 1998 al
versamento della somma pari ad un ventesimo dei ricavi non  annotati,
devono  unicamente  indicare  i  suddetti  ricavi  nel  rigo in esame
dovendosi  ritenere  validamente  esperito  il  ravvedimento  operoso
secondo la precedente normativa.
Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri (Art. 3, comma
126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)
Tale   norma   prevede   che   ai  contribuenti  che  indicano  nella
dichiarazione  dei  redditi  ricavi  non  annotati  nelle   scritture
contabili,  per  evitare  l'accertamento  induttivo  sulla  base  dei
parametri, previsto dall'art. 3, comma 181, della legge  n.  549  del
1995  (richiamato  dall'art. 3, comma 125, legge 23 dicembre 1996, n.
662),  non  si  applicano  le  sanzioni   amministrative   per   tale
adeguamento.
Pertanto,  il  contribuente,  senza  l'applicazione di sanzioni, puo'
incrementare i ricavi per adeguarli  alle  risultanze  dei  parametri
approvati  con  il  DPCM  29 gennaio 1996 come modificato dal DPCM 27
marzo 1997 per effetto delle  disposizioni  previste  dall'art.    3,
comma  125,  ultimo  periodo,  della  citata  legge  n. 662 del 1996.
L'importo di tale  adeguamento  va  anche  evidenziato  nell'apposito
spazio.
Nei  righi  RA10,  RA11  e  RA12 devono essere indicati gli ammontari
delle rimanenze finali che concorrono a formare il  reddito  a  norma
degli  artt.  59,  60 e 61, qualora non siano state imputate al conto
economico o vi siano state imputate per importi  inferiori  a  quelli
determinati  in  base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso
della differenza.
Si fa presente che ai soggetti che valutano  le  rimanenze  ai  sensi
dell'art.   60,   e'  fatto  obbligo  di  predisporre  e  conservare,
distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un  prospetto
recante   gli  estremi  del  contratto,  delle  generalita'  e  della
residenza del committente, della scadenza  prevista,  degli  elementi
tenuti  a  base  per  la  valutazione  e  della  collocazione di tali
elementi nei conti dell'impresa (vedere in Appendice la voce  "Opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale").
In  relazione al rigo RA13 si osserva che a norma dell'art. 62, comma
3, i compensi spettanti agli amministratori,  determinati  in  misura
fissa  o  a  titolo  di  partecipazione  agli  utili, sono deducibili
nell'esercizio in cui sono corrisposti. Pertanto, i compensi imputati
al  conto  economico  dell'esercizio  ma  non  corrisposti  entro  la
chiusura  dell'esercizio stesso, devono formare oggetto di variazione
in aumento.
Nel  rigo  RA14  deve  essere  indicata   la   parte   dell'ammontare
contabilizzato  degli  interessi  passivi, inclusi quelli relativi ai
contratti di conto corrente e alle operazioni  bancarie  regolate  in
conto  corrente (compresi i conti correnti reciproci per servizi resi
intrattenuti tra aziende e istituti di credito) compensati a norma di
legge  o  di  contratto,  eccedenti  la  quota  deducibile  ai  sensi
dell'art.   63,  commi  1,  2  e  3  (vedere  in  Appendice  la  voce
"Deducibilita' degli interessi passivi").
Nel rigo RA15 vanno indicate le imposte indeducibili e quelle per  le
quali  non  e'  stato effettuato il pagamento (vedere in Appendice la
voce "Imposte indeducibili").
Per effetto dell'art. 64, comma 2, l'INVIM decennale di cui  all'art.
3  del DPR n. 643 del 1972 e' ammesso in deduzione per quote costanti
nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro  successivi.
Pertanto  nel  RA16 va indicato l'intero importo dell'INVIM decennale
imputata al conto economico e nel rigo RA37  la  quota  pari  ad  1/5
dell'importo  pagato  nell'esercizio,  unitamente alle quote costanti
imputabili al reddito  dell'esercizio  relative  all'INVIM  decennale
pagata negli esercizi precedenti.
Nel  rigo RA17 vanno indicate le spese indeducibili relative ad opere
o servizi - forniti  direttamente  o  indirettamente  -  utilizzabili
dalla   generalita'   dei   dipendenti   o  categorie  di  dipendenti
volontariamente sostenute per  specifiche  finalita'  di  educazione,
istruzione,  ricreazione,  assistenza sociale e sanitaria o culto. Si
ricorda che dette spese sono deducibili per un ammontare  complessivo
non   superiore  al  5  per  mille  dell'ammontare  delle  spese  per
prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla  dichiarazione  dei
redditi.
Nel  rigo  RA18  va  indicato  l'ammontare  di  tutte  le  erogazioni
liberali, ad esclusione di quelle previste  dall'art.  65,  comma  2,
lett.  c  quater).  Nel  rigo  RA19  va  indicato  l'ammontare  delle
minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite,  diverse
da   quelle   indicate   nell'art.   66  e/o  l'eccedenza  di  quelle
contabilizzate   in   misura   superiore    a    quella    risultante
dall'applicazione dei criteri ivi previsti.
Nel  rigo  RA20,  per  effetto dell'art. 21, comma 4, lett. a), n. 2,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, va indicato  anche  l'ammontare
della  quota  di  ammortamento indeducibile relativa alla plusvalenza
iscritta sui beni patrimoniali a decorrere dal periodo  d'imposta  in
corso  alla  data  del  31 dicembre 1997 (vedere la voce "Plusvalenze
iscritte" nelle "Novita' della disciplina del reddito d'impresa").
Nei righi da RA24 ad RA27 vanno indicate  le  variazioni  in  aumento
dipendenti  da svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto
o in parte (vedere in  Appendice  la  voce  "Operazioni  in  voluta",
relativamente agli accantonamenti per rischi di cambio non deducibili
in tutto o in parte).
Nel  rigo  RA29  va indicata la parte delle spese ed altri componenti
negativi afferenti indistintamente ad attivita' o beni produttivi  di
proventi computabili e ad attivita' o beni produttivi di proventi non
computabili  nella  determinazione  del  reddito, che eccede la parte
deducibile ai sensi dell'art. 75, commi 5 e 5-bis.
Nel rigo RA30 vanno indicate le  variazioni  in  aumento  diverse  da
quelle  espressamente  elencate.  Si  comprendono  in  tale rigo, fra
l'altro:
  la  sopravvenienza   attiva   derivante   dalla   rideterminazione,
  effettuata  ai  sensi dell'art. 3, comma 89, della legge n. 549 del
  1995, del reddito escluso dall'imposizione ai sensi dell'art. 3 del
  DL n. 357 del 1994 e dell'art. 3, comma 88, della legge n. 549  del
  1995,  qualora  i beni oggetto dell'investimento agevolato ai sensi
  della predetta norma, siano stati ceduti entro il  secondo  periodo
  di  imposta  successivo a quello in cui gli investimenti sono stati
  realizzati.   Ai   fini   della   determinazione    della    citata
  sopravvenienza  si rinvia all'apposito prospetto contenuto nel Mod.
  760/RB (vedere in  Appendice  la  voce  "Detassazione  del  reddito
  d'impresa  reinvestito  -  Recupero  dell'agevolazione  in  caso di
  cessione dei beni oggetto di investimento").
- il valore normale dei beni assegnati  ai  soci  o  ai  partecipanti
  (art. 53, comma 2);
  le  plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive determinate
  ai sensi degli artt. 54 e 55, qualora non siano state  imputate  al
  conto  economico  o  vi  siano state imputate in misura inferiore a
  quella determinata in base agli stessi articoli, tenendo  conto  in
  tal caso della differenza;
  la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi
  prestati  e  il  ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il
  costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o  dei  servizi
  ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art. 76, comma 5;
  le  spese  e gli altri componenti negativi di reddito, derivanti da
  operazioni intercorse tra imprese residenti e societa'  domiciliate
  fiscalmente  in Stati o territori non appartenenti alla UE e aventi
  un  regime  fiscale   privilegiato,   le   quali   direttamente   o
  indirettamente  controllano  l'impresa,  ne sono controllate o sono
  controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa, ai sensi
  dell'art. 2359 del cod. civ., che sono indeducibili per effetto del
  comma 7-bis dell'art. 76 (al riguardo si veda  il  D.M.  24  aprile
  1992);
  l'ammontare  indeducibile  dei  contributi  del datore di lavoro al
  fondo pensione (art. 13, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile
  1993, n. 124);
  il costo sostenuto per l'acquisizione di beni o di servizi ceduti o
  prestati dai contribuenti in regime sostitutivo di cui  all'art.  1
  del D.L. n. 357 del 1994, che non costituiscono componenti negativi
  deducibili  ai fini della determinazione del reddito dei cessionari
  o committenti;
- l'ammontare indeducibile delle spese e  altri  componenti  negativi
  relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati, in applicazione
  dei criteri stabiliti dall'art. 121-bis del Tuir;
-   l'ammontare   non  deducibile  dei  canoni  di  locazione,  anche
  finanziaria, e delle spese relative al funzionamento  di  strutture
  recettive (art. 62, comma 1-bis);
-  l'ammontare  eccedente la quota giornaliera deducibile delle spese
  di vitto e alloggio  sostenute  per  le  trasferte  effettuate  dai
  lavoratori  dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione
  coordinata e continuativa (art. 62, comma 1- ter).
Nel rigo  RA36  vanno  indicate  le  quote  di  utili  dell'esercizio
spettanti    ai   lavoratori   dipendenti   e   agli   associati   in
partecipazione, che  sono  deducibili  indipendentemente  dalla  loro
imputazione  al  conto economico, nonche' i compensi corrisposti agli
amministratori delle societa' e degli enti  commerciali  imputati  al
conto economico in un esercizio precedente
Nel  rigo  RA38  va  indicata la quota costante imputabile al reddito
dell'esercizio delle svalutazioni dei crediti indicati nell'art.  71,
comma  3,  effettuate da enti creditizi e finanziari di cui al D.Lgs.
n. 87 del 1992 nei due esercizi precedenti  nonche'  la  terza  quota
costante dell'ammontare determinato ai sensi dell'art.  3, comma 107,
della  legge  n.  549  del  1995  relativo  alle  svalutazioni e agli
accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi  su  crediti
non   dedotti   fino   all'esercizio  anteriore  a  quello  di  prima
applicazione della disciplina prevista dall'art. 71 (rigo A1  58  del
Mod. 760/97).
Nel  rigo RA41 va indicato il 60 per cento degli utili distribuiti da
societa' collegate  ai  sensi  dell'art.  2359  del  cod.  civ.,  non
residenti nel territorio dello Stato, i quali sono tassabili, in base
all'art.  96,  per  il 40 per cento del loro ammontare nel periodo di
imposta nel quale sono percepiti. Per il computo del credito  per  le
imposte  pagate  all'estero,  di  cui  all'art.  15, l'imposta pagata
all'estero va assunta nello stesso limite del 40 per cento.
Nel rigo RA42 va indicato il 95 per cento degli utili distribuiti  da
societa'  cc.dd.  "Figlie" residenti in Paesi della UE, che fruiscono
dell'esenzione di cui all'art. 96-bis, comma 1 vedere in Appendice la
voce "Dividendi distribuiti da societa' non residenti (art. 96-bis)".
Qualora alla data di presentazione della dichiarazione non sia ancora
decorso un anno  di  detenzione  ininterrotto  della  partecipazione,
occorre barrare la casella posta nel rigo RB92 del Mod. 760/RB.
Nel  rigo  RA43  va  indicato,  qualora  imputato al conto economico,
l'ammontare dei seguenti crediti d'imposta (vedere  in  Appendice  la
rispettiva voce "Crediti di imposta"):
  credito d'imposta sui dividendi;
  credito  d'imposta  relativo ai proventi percepiti in rapporto alle
  partecipazioni a fondi comuni di investimento  mobiliare  aperti  e
  alle  societa'  di  investimento  a  capitale  variabile (SICAV) di
  diritto nazionale;
  credito d'imposta relativo ai proventi percepiti in  rapporto  alle
  partecipazioni a fondi comuni di investimento mobiliare chiusi;
  credito  di imposta relativo ai proventi percepiti in rapporto alle
  partecipazioni a fondi comuni di investimenti immobiliari chiusi.
Nel rigo RA44 va indicato  l'ammontare  di  reddito  esente  ai  fini
IRPEG,  per  il  quale  deve  essere  compilato  il  prospetta  delle
agevolazioni territoriali e settoriali posto nella seconda pagina del
modello 760/RB, secondo le  istruzioni  alla  compilazione  di  detto
prospetto.
Nel  rigo RA45 vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da
quelle espressamente elencate, comprese le plusvalenze, se imputate a
conto economico, iscritte  sui  beni  patrimoniali  a  decorrere  dal
periodo  d'imposta  in  corso  alla  data  del  31  dicembre  1997  e
irrilevanti fiscalmente (vedere la voce "Plusvalenze iscritte"  nelle
"Novita'  della disciplina del reddito d'impresa") nonche' quelle che
non  concorrono  a  formare  il  reddito   in   quanto   assoggettate
all'imposta  sostitutiva  prevista dal D.Lgs. n. 358 del 1997 (vedere
la voce  "Operazioni  di  organizzazione  dell'attivita'  produttiva"
nelle "Novita' della disciplina del reddito d'impresa").
Si  fa  presente  che per effetto dell'art. 75, comma 4, tra le altre
variazioni di diminuzione possono essere  indicate  le  spese  e  gli
oneri specificamente afferenti i ricavi e altri proventi, che pur non
risultando  imputati  al  conto  economico  concorrono  a  formare il
reddito dell'esercizio, se dette spese e oneri risultino da  elementi
certi e precisi.
Si  fa presente che, ai sensi dell'art. 1 del DL 30 dicembre 1995, n.
566, convertito dalla legge 10 febbraio 1996, n. 58, per  il  periodo
d'imposta  in  corso  alla  data  del  31  dicembre  1995 e per i due
successivi, il reddito degli esercenti impianti di  distribuzione  di
carburanti  per  uso di autotrazione e' ridotto a titolo di deduzione
forfetaria, delle percentuali ivi indicate applicate ai ricavi di cui
all'art. 53,  comma  1,  lett.  a),  costituiti  soltanto  da  quelli
relativi  all'attivita'  di cessione di carburante, restando, quindi,
esclusi i ricavi derivanti  da  altre  attivita',  anche  accessorie,
esercitate  (quali,  ad  esempio,  gestioni  di bar, officina e altre
prestazioni di servizi).
Nel rigo RA47 va indicato il reddito o la perdita,  risultante  dalla
somma  algebrica  tra l'utile (o la perdita) di rigo RA2 (o RA3) e la
differenza  tra  le  variazioni  in  aumento  e  le   variazioni   in
diminuzione.
Nell'ipotesi in cui nel rigo RA47 sia stato indicato un reddito, tale
importo,  al netto delle eventuali erogazioni liberali di cui al rigo
RA48, va riportato nel rigo RA49.
L'ammontare delle erogazioni liberali di cui all'art.  65,  comma  2,
(ad  esclusione di quelle previste dalla lett. c quater) dello stesso
comma), e quelle di cui all'art. 25, comma 2, del D.Lgs.   28  giugno
1996,  n.  367  (vedere  in  Appendice la voce "Erogazioni liberali a
favore  delle  fondazioni  di  diritto  privato  operanti nel settore
musicale") va determinato applicando le percentuali previste da  tali
norme  al  reddito  di  rigo  RA47, assunto al netto delle erogazioni
stesse.
DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO AI  FINI  DELL'IMPOSTA  LOCALE
  SUI REDDITI
Agli  effetti  dell'ILOR,  il  reddito  va  determinato con i criteri
stabiliti nel titolo II del Tuir (relativi  alla  determinazione  del
reddito complessivo ai fini IRPEG).
Pertanto, assumendo a base il reddito (o la perdita) di rigo RA47, da
indicare   nel   rigo   RA51,  occorre  considerare  quegli  elementi
reddituali che differenziano, aumentandolo o diminuendolo, il reddito
ai fini dell'ILOR rispetto a quello determinato ai  fini  dell'IRPEG.
Tra  le  variazioni  in  diminuzione  vanno indicati, nel rigo RA56 i
redditi dei fabbricati a qualsiasi  uso  destinati,  compresi  quelli
strumentali  o  oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree
fabbricabili e dei terreni agricoli e i  redditi  agrari,  in  quanto
tali  redditi sono esclusi dall'ILOR, per effetto dell'art. 17, comma
4, del D.Lgs. n. 504 del 1992.
Al riguardo, si ricorda che i redditi dominicali sono rivalutati  del
25  per cento e la rendita catastale dei fabbricati e' rivalutata del
5 per cento.
Occorre tener presente che in caso di ricavi  o  altri  proventi  che
concorrono  a  formare  il  reddito  solo ai fini ILOR o solo ai fini
IRPEG, l'ammontare degli interessi passivi  e  delle  spese  e  altri
componenti  negativi, che si riferiscono indistintamente ad attivita'
o beni produttivi di proventi  computabili  e  ad  attivita'  o  beni
produttivi  di  proventi  non  computabili  nella  determinazione del
reddito ai fini dell'ILOR, va calcolato rideterminando il rapporto di
deducibilita' di cui all'art. 63.
A tal fine, i redditi esclusi dall'ILOR ai sensi dell'art. 17,  comma
4,  del  D.Lgs.  n.  504  del  1992,  non  vanno  considerati  ne' al
numeratore   ne'   al   denominatore   del   predetto   rapporto   di
deducibilita',  in conformita' a quanto previsto dall'art. 118, comma
2.
I  redditi  derivanti  dalla  partecipazione  in  societa'  ed   enti
residenti   vanno   invece  considerati  sia  al  numeratore  che  al
denominatore del predetto  rapporto  di  deducibilita',  per  effetto
delle  norme contenute nell'art. 3, comma 104, della legge n. 549 del
1995 che ha esteso  anche  a  tali  redditi,  oggettivamente  esclusi
dall'ILOR ai sensi dell'art. 115 del Tuir, il criterio previsto per i
dividendi  e gli interessi di provenienza estera che, pur concorrendo
solo in parte a formare reddito ai fini  IRPEG,  sono  computati,  ai
fini  del  rapporto  di deducibilita' di cui all'art.  63, per intero
ammontare.
La differenza (positiva o negativa) tra l'ammontare  degli  interessi
passivi  (e  delle  spese  e altri componenti negativi) deducibile ai
fini IRPEG e quello deducibile ai fini ILOR va indicata nel rigo RA54
o nel rigo RA62.
Nel rigo RA60 va indicato il residuo 40 per  cento  non  dedotto  nel
rigo RA41 nonche' il residuo 5 per cento non dedotto nel rigo RA42.
Nel  rigo  RA61  va  indicato  l'ammontare del reddito esente ai fini
dell'ILOR per il quale  deve  essere  compilato  il  prospetto  delle
agevolazioni territoriali e settoriali posto nella seconda pagina del
modello 760/RB, secondo le istruzioni alla compilazione del prospetto
stesso.
Nel  rigo RA65 va indicato l'importo delle erogazioni liberali di cui
all'art. 65, comma 2, (ad esclusione di quelle previste dalla lett. c
quater dello stesso comma), e quelle di cui all'art. 25, comma 2, del
D.Lgs.  28  giugno  1996,  n.  367  (vedere  in  Appendice  la   voce
"Erogazioni  liberali  a  favore  delle fondazioni di diritto privato
operanti nel settore musicale") applicando le percentuali previste da
tali norme al reddito di rigo RA64, assunto al netto delle erogazioni
stesse.
Nel rigo RA66 va indicata la differenza tra il reddito di rigo RA64 e
l'importo di rigo RA65.
Prospetto per la verifica dell'operativita' e per  la  determinazione
del reddito imponibile minimo dei soggetti considerati non operativi
Le  colonne  1, 2 e 3 del presente prospetto devono essere compilate,
per la verifica dell'operativita' secondo le previsioni dell'art.  30
della  legge  n. 724 del 1994, come modificato dall'art. 3, comma 37,
della  legge  n.  662  del  1996,  dalle  societa'  per  azioni,   in
accomandita  per  azioni  e  a responsabilita' limitata nonche' dalle
societa' e dagli enti non  residenti,  con  esclusione  dei  seguenti
soggetti:
a)  quelli  ai  quali  per  la  particolare attivita' svolta e' fatto
   obbligo di costituirsi sotto forma di societa' di capitali;
b) quelli che non si trovano in un  periodo  di  normale  svolgimento
   dell'attivita';
c) quelli che si trovano nel primo periodo d'imposta;
d) le societa' in amministrazione controllata e straordinaria.
e)  e  societa'  ed  enti  i  cui  titoli  sono  negoziati in mercati
   regolamentati italiani;
f) le societa' esercenti pubblici servizi di trasporto.
g) le societa' con un numero di soci non inferiore a 100.
La casella posta  nel  rigo  RA71  deve  essere  barrata  qualora  il
soggetto   si   sia  avvalso  della  possibilita'  di  predisporre  e
conservare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio  nella  quale
si attesta il possesso o meno dei requisiti di "operativita'" (vedere
in Appendice la voce "Disciplina delle societa' non operative").
Nel  rigo  RA72,  colonna  1,  va  indicato il valore dei beni di cui
all'articolo 53, comma 1, lett. c), del Tuir, anche se  costituiscono
immobilizzazioni  finanziarie,  aumentato  del  valore  dei  crediti,
esclusi quelli di natura commerciale e i depositi bancari.
Nel  rigo  RA73,   colonna   1,   va   indicato   il   valore   delle
immobilizzazioni  costituite  da  beni  immobili  e  da beni indicati
nell'art. 8 bis, primo comma, lett. a), del  DPR  n.  633  del  1972,
anche in locazione finanziaria.
Nel  rigo  RA74,  colonna  1,  va  indicato  il  valore  delle  altre
immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.
Relativamente  alle  immobilizzazioni  materiali  e  immateriali,  si
precisa che sono escluse quelle in corso nonche' gli acconti.
I  valori dei beni e delle immobilizzazioni da riportare nei righi da
RA72  a  RA74  vanno  assunti   in   base   alle   risultanze   medie
dell'esercizio e dei due precedenti. Ai fini del computo di detta me-
dia  il  valore dei beni e delle immobilizzazioni acquistate o cedute
nel  corso di ciascun esercizio dovra' essere ragguagliato al periodo
di possesso.
Ai  fini  della  determinazione  del  valore  dei  beni  si   applica
l'articolo  76,  comma  1,  del  Tuir. Il valore dei beni condotti in
locazione finanziaria e' costituito dal costo sostenuto  dall'impresa
concedente,  ovvero  in  mancanza  di documentazione, dalla somma dei
canoni  di  locazione  e  del  prezzo  di  riscatto  risultanti   dal
contratto.
Nel  rigo  RA75,  colonna  2,  va  indicata  la  somma  degli importi
determinati applicando le percentuali di cui all'art.  30,  comma  1,
della  legge  n. 724 del 1994, come modificata dall'art. 3, comma 37,
della  legge  n.  662  del  1996,  prestampate  nel   prospetto,   in
corrispondenza dei valori indicati in colonna 1.
Nel  rigo RA75, colonna 3, vanno indicati i ricavi, gli incrementi di
rimanenze e i proventi, esclusi quelli straordinari, assunti in  base
alle  risultanze  medie  del  conto  economico  l'esercizio e dei due
precedenti.
Qualora nel rigo RA75 l'importo indicato in colonna 3 sia inferiore a
quello di colonna 2, il soggetto e' considerato non operativo.
In  tal  caso,  il  reddito  imponibile  minimo  ai  fini  IRPEG   e'
determinato  applicando  al  valore  dei medesimi beni considerati ai
fini della compilazione di colonna 1,  posseduti  nell'esercizio,  le
percentuali  previste  dall'art.  30, comma 3, della legge n. 724 del
1994, come modificata dall'art. 3, comma 37, della legge n.  662  del
1996 e prestampate nel prospetto.
Ai  fini dell'adeguamento del reddito da dichiarare, tenuto conto che
la disciplina normativa in esame non  implica  il  venir  meno  delle
agevolazioni  fiscali previste da specifiche disposizioni di legge, i
soggetti interessati dovranno procedere al raffronto tra  il  reddito
imponibile  minimo  indicato  nel  rigo RA75, colonna 5, e il reddito
indicato nel rigo RG 16 del Mod. 760/RG, aumentato degli importi  che
non  concorrono  a  formare  il  reddito  imponibile  per  effetto di
specifiche disposizioni agevolative, quali, ad esempio:
  proventi esenti, soggetti alla ritenuta  alla  fonte  a  titolo  di
  imposta o ad imposta sostitutiva;
  60 per cento degli utili distribuiti da societa' collegate ai sensi
  dell'articolo  2359  del  cod.  civ.,  non residenti nel territorio
  dello Stato;
  95 per cento degli utili distribuiti da societa' "figlie" residenti
  in paesi della UE,;
  reddito esente ai fini IRPEG;
Se tra i due termini posti a raffronto il primo risulta superiore  al
secondo,  l'adeguamento  al  reddito  imponibile  minimo  puo' essere
operato integrando il reddito imponibile di rigo RG16 del Mod. 760/RG
di un importo pari alla differenza dei due predetti termini.
8
MOD. 760/RB - PROSPETTI RELATIVI AL REDDITO D'IMPRESA
Il presente modello si compone dei seguenti prospetti.
"Dati relativi all'attivita'";
"Dati di bilancio";
"Perdite di impresa non compensate nell'anno";
"Conferimenti agevolati";
"Crediti";
"Dati rilevanti ai fini dei parametri";
"Agevolazioni territoriali e settoriali";
"Sopravvenienza  relativa ai beni oggetto di investimenti agevolati";
"Dividendi di cui all'art. 96 bis del Tuir".
In caso di esercizio di piu' attivita', per le quali e' stata  tenuta
la  contabilita'  separata,  va  compilato  un  Mod. 760/RB (numerato
progressivamente) per ogni attivita' esercitata e  nel  rigo  RB1  di
ciascun  modello  va  descritta  l'attivita' esercitata e indicato il
relativo codice.
I prospetti del Mod. 760/RB relativo all'attivita' prevalente  devono
contenere  i  dati  relativi  dall'intera  attivita'  esercitata,  ad
eccezione del prospetto dei dati rilevanti ai fini dei  parametri  in
cui  vanno indicati i dati riferibili alla sola attivita' prevalente.
Nei modelli 760/RB relativi  a  ciascuna  attivita'  non  prevalente,
vanno  invece  compilati  solo i prospetti dei dati rilevanti ai fini
dei parametri concernenti ciascuna attivita' non prevalente.
DATI RELATIVI ALL'ATTIVITA'
Nel rigo RB1 vanno indicati:
-  la   descrizione   dell'attivita'   esercitata,   individuata   in
  conformita'  alla classificazione delle attivita' economiche di cui
  ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992;
- il codice di attivita' in vigore dal 1 gennaio 1993  rilevabile  in
  base  alla  predetta  classificazione  delle  attivita' economiche,
  consultabile presso gli uffici finanziari.
In caso di esercizio di piu' attivita' per  le  quali  non  e'  stata
tenuta  contabilita'  separata,  i  dati relativi vanno riferiti alla
attivita'  prevalente  sotto  il  profilo  dell'entita'  dei   ricavi
conseguiti.
Nel  rigo  RB1  vanno  indicati solo i dati variati rispetto a quelli
evidenziati nella precedente dichiarazione.
Se nel periodo  d'imposta  precedente  non  e'  stata  presentata  la
dichiarazione, tale rigo va integralmente compilato.
Ovviamente  il contribuente puo' indicare anche i dati non variati se
questa modalita' di compilazione risulta piu' agevole.
Nel rigo RB2 va indicato:
-  campo  1,  barrando  l'apposita  casella,  se  trattasi  di  nuove
  iniziative  produttive  intraprese  da  meno  di  cinque periodi di
  imposta. Gli anni vanno computati considerando soltanto  i  periodi
  d'imposta  maturati  anteriormente all'inizio del periodo d'imposta
  1997, assumendo come anno intero anche quello nel corso  del  quale
  e'  iniziata l'attivita'. La casella non va barrata se le attivita'
  intraprese erano gia' esistenti o in caso di subentro nelle  stesse
  in  conseguenza,  ad  esempio, di cessioni, conferimenti, fusioni e
  affitto d'azienda;
  campo 2, la quota percentuale dell'ammontare dei ricavi, conseguiti
  in relazione ad attivita' di sola lavorazione, senza alcun utilizzo
  di materiali o impiegando materiali forniti dai committenti;
  campo 3:
  per i rivenditori in base a contratti estimatori  di  giornali,  di
    libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per
    rivenditori   di   carburante,  i  ricavi  al  netto  del  prezzo
    corrisposto al fornitore di detti beni;
  per i rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali,
marche assicurative e valori similari, gli aggi spettanti.
PROSPETTO DEI DATI DI BILANCIO
Il prospetto deve essere compilato dai soggetti tenuti alla redazione
del  bilancio  secondo  lo  schema  di  bilancio previsto dal decreto
legislativo  9  aprile  1991,  n.   127.   Pertanto,   sono   esclusi
dall'obbligo  della compilazione di tale prospetto gli enti creditizi
e finanziari e gli altri  soggetti  non  tenuti  alla  redazione  del
bilancio secondo lo schema previsto dal suddetto provvedimento.
Gli  ammontari  da  indicare  nei  righi  devono essere desunti dagli
schemi di stato patrimoniale e di conto economico redatti  secondo  i
criteri  indicati  negli  articoli 2424 e seguenti del cod. civ., con
l'avvertenza che alcune voci vanno esposte nel prospetto  secondo  le
diverse aggregazioni richieste.
Quanto  alle  voci  dello  stato  patrimoniale  deve  essere indicato
l'importo della voce corrispondente dell'esercizio  precedente.    In
caso di non comparabilita', le voci relative all'esercizio precedente
devono essere adattate.
Si  precisa  che  nella  sezione  "Altri dati" vanno indicati sia gli
ammortamenti anticipati effettuati nell'esercizio secondo  i  criteri
di   cui  all'art.  67  comma  3,  del  Tuir  sia  l'ammontare  delle
plusvalenze  realizzate  e  delle  sopravvenienze  attive  conseguite
nell'esercizio,  ad esclusione di quelle di cui all'art. 55, comma 3,
lett. b), del Tuir.
PROSPETTO DELLE PERDITE
Nel prospetto delle perdite, nei righi da RB42 a RB47 vanno indicate,
secondo il periodo d'imposta di formazione, a partire da quello  piu'
recente,  le  perdite fiscali, computabili in diminuzione dal reddito
complessivo dei cinque  periodi  d'imposta  successivi  a  quello  di
formazione,  che residuano, dopo la compensazione effettuata nel rigo
RG15 del Mod. 760/RG.
Nel rigo RB48 vanno indicate le  perdite  fiscali  riportabili  senza
limite di tempo.
Per  la  determinazione  delle  perdite  riportabili,  si  invia alle
modifiche apportate dall'art. 8 del D.Lgs. 8 ottobre  1997,  n.  358,
illustrate  nelle  "Novita'  della  disciplina del reddito d'impresa"
alla voce "Riporto delle perdite".
PROSPETTO DEI CONFERIMENTI AGEVOLATI
Questo prospetto interessa le imprese che hanno operato  conferimenti
agevolati  ai  sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576
(prorogato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904)  ovvero
ai  sensi  della  legge  30  luglio 1990, n. 218, tenendo conto delle
seguenti istruzioni:
  nel rigo RB49 va indicato in colonna 1,  il  codice  fiscale  e  in
  colonna 2, la denominazione della societa' conferitaria;
  nel rigo RB50 va indicato il valore riferibile alla quota posseduta
  alla  data di chiusura dell'esercizio precedente, che risulta dalla
  somma algebrica delle attivita' e passivita' conferite ai sensi  di
  una  delle  predette  leggi, assunte nei valori ad esse fiscalmente
  attribuiti alla  data  del  conferimento,  eventualmente  aumentato
  dell'importo  del fondo, in cui e' stata accantonata la plusvalenza
  agevolata  (in  regime  di  sospensione  d'imposta),  acquisito   a
  tassazione in precedenti esercizi;
  nel  rigo RB51 va indicato il valore riferibile alla partecipazione
  posseduta alla  data  di  chiusura  dell'esercizio  precedente  che
  risulta in bilancio a tale data;
  nel  rigo  RB52  va indicato l'importo della plusvalenza realizzata
  nel corso dell'esercizio.
In  ordine  alla  evidenziazione  dei  realizzi  si  fa  rinvio  alle
istruzioni  contenute nella circolare n. 9 del 21 marzo 1980 ove sono
state  trattate  le  ipotesi  che  danno  luogo  a   realizzo   della
plusvalenza in sospensione d'imposta.
A titolo esemplificativo, si rammenta che costituiscono realizzo:
  la  vendita  e  la  distribuzione  delle  azioni o quote ricevute a
  seguito del conferimento;
  la destinazione delle  azioni  o  quote  ricevute  da  parte  della
  societa' o ente a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa;
  la distribuzione ai soci o ai partecipanti dei fondi che sono stati
  eventualmente iscritti in bilancio per effetto del conferimento.
Nel  caso in cui l'operazione di conferimento riguardi piu' complessi
aziendali apportati a  societa'  diverse,  si  deve  provvedere  alla
compilazione  e conservazione di un apposito prospetto riportando nei
righi da RB50 a RB52 i dati riepilogativi mentre  il  rigo  RB49  non
deve essere compilato.
PROSPETTO DEI CREDITI
In  relazione  alle  modifiche apportate alla disciplina dell'art. 71
del Tuir, dall'art. 3, comma 103, lett. d), della legge  n.  549  del
1995, il prospetto dei crediti e' stato suddiviso in due riquadri: il
primo  riservato  agli  enti  creditizi  e  finanziari  e  il secondo
riservato  agli  altri  soggetti,  (vedere  in  Appendice   la   voce
"Svalutazione e perdite su crediti").
Enti creditizi e finanziari
Nella  Sezione  I  del  riquadro  vanno indicati i dati rilevanti per
l'applicazione delle disposizioni di  carattere  transitorio  dettate
dal comma 108 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995.
Nel  rigo  RB55,  colonna 1, va indicato l'ammontare delle perdite su
crediti  imputate  al  conto  economico  dell'esercizio  relative  ai
crediti  indicati nel rigo RB53, colonna 1 e, nella colonna 2, quello
delle perdite computate con riferimento al valore  fiscale  (indicato
al  rigo RB53, colonna 2), per la parte che eccede l'importo imputato
al conto economico dell'esercizio; tali perdite sono  comprensive  di
quelle  che  sono  state  imputate  al  conto economico di precedenti
esercizi, per le quali la deduzione e' stata rinviata in  conformita'
alle disposizioni dell'art. 66, comma 3.
Nel rigo RB56, colonna 2, va indicata la differenza degli importi dei
righi  RB54  e  RB55.  Se  tale  differenza e' negativa, la stessa e'
deducibile tra le altre variazioni  in  diminuzione  e  nel  rigo  va
indicato zero.
Nella  Sezione  II  del  riquadro vanno indicati i dati relativi alle
svalutazioni rilevanti ai fini dell'applicazione  della  normativa  a
regime.
Nel  rigo  RB57,  colonna 1, va indicato l'importo di tutti i crediti
iscritti nel bilancio del  periodo  d'imposta  cui  si  riferisce  la
dichiarazione.
Nel  rigo RB58, colonna 1, va indicato l'ammontare delle svalutazioni
dirette (comprese quelle forfetarie effettuate ai sensi dell'art. 20,
comma 5, del decreto legislativo n.  87  del  1992)  diminuite  delle
rivalutazioni   iscritte  in  bilancio;  in  colonna  2  va  indicato
l'ammontare  delle   svalutazioni   stesse   fiscalmente   deducibili
nell'esercizio,  pari  allo  0,50  per  cento  del valore dei crediti
risultanti in bilancio al lordo delle svalutazioni e al  netto  delle
rivalutazioni, assunto:
  al netto dei risconti passivi e al lordo dei ratei attivi calcolati
  sui crediti stessi;
  al  netto delle perdite dedotte sui medesimi crediti nel periodo di
  imposta e in quelli precedenti, ai sensi dell'art. 66;
  al  lordo  dei  crediti  impliciti  nei  contratti   di   locazione
  finanziaria;
  al  lordo  della  contropartita contabile delle rivalutazioni delle
  operazioni "fuori bilancio" iscritta  nell'attivo  in  applicazione
  dei criteri previsti dall'art. 103-bis.
La  differenza  fra  gli importi di colonna 1 e di colonna 2 del rigo
RB58, da indicare nel rigo RB59, e' ammessa  in  deduzione  in  sette
quote costanti a decorrere dall'esercizio successivo.
Nel   rigo   RB60   va   indicato,  in  colonna  1,  l'importo  degli
accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti
imputati al conto economico dell'esercizio e, in  colonna  2,  quello
fiscalmente dedotto.
Nel  rigo  RB61  va indicato, in colonna 1, l'importo complessivo del
fondo per rischi su crediti risultante in bilancio e, in  colonna  2,
quello  fiscalmente  dedotto. Si fa presente che quest'ultimo importo
non puo' eccedere il limite del 5 per cento del  valore  dei  crediti
indicati nel rigo RB57, colonna 1.
Le  colonne  3 e 4 dei predetti righi vanno utilizzate per indicare i
dati  richiesti  per  l'applicazione   della   normativa   a   regime
relativamente  ai  crediti per interessi di mora, tenendo conto delle
precisazioni che seguono.
Nel rigo RB54 va indicato,  in  colonna  3,  l'ammontare  complessivo
degli  accantonamenti  ad  appositi  fondi di copertura per rischi su
crediti risultanti in bilancio al termine  dell'esercizio  precedente
e, in colonna 4, la parte di tale importo che e' stata dedotta.
Nel rigo RB55 vanno indicate, in colonna 3, le perdite su crediti per
interessi  di mora dell'esercizio computate con riferimento al valore
di bilancio e, in colonna 4, quelle deducibili ai sensi dell'art. 66,
comma 3, computate con riferimento al valore di bilancio dei  crediti
stessi, aumentato delle svalutazioni non dedotte.
Nel  rigo RB56 va indicata, in colonna 4, la differenza tra l'importo
di rigo RB54 e quello di rigo RB55. Se detta differenza e'  negativa,
nel rigo va indicato zero.
Nel  rigo  RB57  va indicato, in colonna 3, il valore dei crediti per
interessi di mora indicato in bilancio e, in  colonna  4,  il  valore
nominale  dei crediti stessi diminuito delle svalutazioni fiscalmente
dedotte.
Nel rigo RB58 va indicato, in colonna 3, l'importo delle svalutazioni
dei  crediti  per  interessi  di mora dell'esercizio e, in colonna 4,
quello fiscalmente dedotto.
Nel  rigo  RB60  va  indicato,  in  colonna  3,   l'ammontare   degli
accantonamenti  ad  appositi fondi di copertura per rischi su crediti
risultanti in bilancio e, in colonna 4, quello fiscalmente dedotto.
Si ricorda che la somma degli importi di colonna 4 dei righi  RB58  e
RB60  non puo' eccedere l'ammontare dei crediti per interessi di mora
maturati nell'esercizio.
Nel rigo RB61 va indicato, in colonna 3, l'ammontare complessivo  del
fondo  di  copertura  per  rischi  su  crediti  per interessi di mora
risultanti n bilancio e, in colonna 4, quello fiscalmente dedotto.
Soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari
Per tali soggetti il parametro da  assumere,  in  base  all'art.  71,
comma  1  per  il  computo  del limite delle svalutazioni fiscalmente
deducibili, che  comprende  anche  gli  eventuali  accantonamenti  ad
appositi  fondi  di  copertura  per  rischi  su crediti effettuati in
conformita' a disposizioni di legge,  e'  il  valore  nominale  o  di
acquisizione  dei  crediti  stessi,  ancorche'  lo schema di bilancio
introdotto dal decreto legislativo n. 127  del  1991  preveda  che  i
crediti  devono  essere  iscritti  secondo  il  valore presumibile di
realizzazione.
Pertanto nel prospetto occorre indicare gli elementi  richiesti,  che
consentono di esporre le svalutazioni e gli accantonamenti operati in
bilancio e la loro parte deducibile.
Nel  rigo  RB62,  va  indicato, in colonna 1, l'ammontare complessivo
delle svalutazioni dirette e quello complessivo degli  accantonamenti
ad  appositi  fondi  di copertura per rischi su crediti risultanti in
bilancio al termine dell'esercizio precedente e,  in  colonna  2,  la
parte  di  tale importo che e' stata dedotta (rigo A1 65, colonne 1 e
2, del prospetto dei crediti del Mod. 760/A1/97).
Nel rigo RB63 vanno indicate, in colonna 1,  le  perdite  su  crediti
dell'esercizio  computate con riferimento al valore di bilancio e, in
colonna  2,  quelle  deducibili  ai  sensi  dell'art.  66,  comma  3,
computate  con  riferimento  al valore nominale o di acquisizione dei
crediti stessi; tali perdite sono  comprensive  di  quelle  che  sono
state  imputate  al  conto  economico  di precedenti esercizi, per le
quali la deduzione e' stata rinviata in conformita' alle disposizioni
del medesimo art. 66.
Nel rigo RB64 va indicata, in colonna 2, la differenza degli  importi
dei  righi  RB62 e RB63. Se detta differenza e' negativa, nel rigo va
indicato zero.
Nel rigo RB65 va indicato, in colonna 1, l'importo delle svalutazioni
dei crediti e degli accantonamenti agli appositi fondi  di  copertura
per  rischi  su crediti imputati al conto economico dell'esercizio e,
in colonna 2, quello fiscalmente dedotto. A tal fine l'importo  delle
svalutazioni  e  degli  accantonamenti  imputati a conto economico va
assunto  al  netto  delle  rivalutazioni  dei  crediti  iscritti   in
bilancio.  Si fa presente che l'importo di colonna 2 di riga RB65 non
puo' eccedere il limite dello 0,50 per cento del valore  dei  crediti
indicati nel rigo RB67 della medesima colonna.
Nel  rigo  RB66  va  indicato,  in colonna 1, l'ammontare complessivo
delle svalutazioni dirette e degli appositi fondi  di  copertura  per
rischi su crediti risultanti in bilancio e, in colonna 2, la parte di
detto importo fiscalmente dedotta.
Si  fa  presente  che  l'importo  di  rigo  RB66, colonna 2, non puo'
eccedere il  limite  del  5  per  cento  dei  crediti  risultanti  in
bilancio,  indicati nel rigo RB67 della medesima colonna, e che detto
importo non puo' essere superiore a quello di colonna 1 dello  stesso
rigo RB66.
Nel  rigo  RB67,  va  indicato,  in  colonna 1, il valore dei crediti
iscritti in bilancio e,  in  colonna  2,  il  valore  nominale  o  di
acquisizione dei crediti per i quali e' ammessa, ai sensi del comma 1
dell'art.   71,   la   deducibilita'   delle   svalutazioni  e  degli
accantonamenti per rischi su crediti.
I medesimi criteri per raccordare,  nelle  colonne  3  e  4,  i  dati
fiscali  a  quelli  di  bilancio  valgono  anche  per  i  crediti per
interessi di mora.
PROSPETTO DEI DATI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI PARAMETRI
Nel presente prospetto devono essere indicati i  dati  necessari  per
l'applicazione  dei  parametri,  di  cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996,
come  modificato  dal  D.P.C.M.  27  marzo  1997  per  effetto  delle
disposizioni  contenute  nell'art.  3,  comma  125,  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662.
Non  sono  obbligati  alla  compilazione  del  presente  prospetto  i
contribuenti  con  ricavi di cui all'art. 53 del Tuir, esclusi quelli
di cui alla lett. c)  del  comma  1,  di  ammontare  superiore  a  10
miliardi di lire.
Nel  rigo RB68 va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lettere
a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, cioe' dei corrispettivi di
cessioni di beni e delle prestazione di servizi alla cui produzione o
al  cui  scambio  e'   diretta   l'attivita'   dell'impresa   e   dei
corrispettivi  delle  cessioni  di  materie  prime  e sussidiarie, di
semilavorati e di altri  beni  mobili,  esclusi  quelli  strumentali,
acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
Non si deve tenere conto, pertanto:
  dei   ricavi   derivanti  dalla  cessione  di  azioni  o  quote  di
  partecipazione in societa' ed enti indicati alle lettere a),  b)  e
  d)  del  comma  1  dell'articolo  87  del Tuir, comprese quelle non
  rappresentate da titoli, nonche' di obbligazioni e di altri  titoli
  in  serie  o  di  massa,  che  non  costituiscono  immobilizzazioni
  finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al  cui  scambio  e'
  diretta l'attivita' dell'impresa;
  delle  indennita'  conseguite  a  titolo  di risarcimento, anche in
  forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di  beni  da
  cui originano ricavi.
Non  vanno,  altresi',  presi  in considerazione gli altri componenti
positivi che concorrono a formare il  reddito,  compresi  i  proventi
conseguiti  in  sostituzione  di  redditi derivanti dall'esercizio di
attivita' di impresa e  le  indennita'  conseguite,  anche  in  forma
assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita
dei   citati   redditi,   con  esclusione  dei  danni  dipendenti  da
invalidita' permanente o da morte.
Nell'apposito spazio all'interno del rigo il contribuente ha facolta'
di indicare l'ammontare di detti ricavi per i quali e'  stata  emessa
fattura, anche in sospensione d'imposta.
Nel   rigo   RB69   va  indicato  l'ammontare  degli  altri  proventi
considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c)
del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito  spazio
quelli  di  cui  alla  lettera  d) del comma 1 del menzionato art. 53
(indennita' conseguite  a  titolo  di  risarcimento  anche  in  forma
assicurativa,  per  la  perdita  o  il  danneggiamento di beni da cui
originano ricavi).
Nel rigo RB70 va indicato il valore delle rimanenze  finali  relative
a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci
   (art. 59, comma 1, del Tuir);
2)  prodotti  in  corso  di  lavorazione  e  servizi  non  di  durata
   ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).
Nell'apposito spazio il  contribuente  ha  facolta'  di  indicare  il
valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti.
Nel  rigo RB71 va indicato il valore delle rimanenze finali di opere,
forniture e servizi di durata  ultrannuale  in  corso  di  esecuzione
(art.  60 del Tuir) evidenziando nell'apposito spazio il valore delle
rimanenze in esame valutate ai sensi dell'art.  60,  comma  5,  dello
stesso Tuir.
Nel  rigo RB72 vanno indicate le esistenze iniziali al 1 gennaio 1997
relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti
e merci nonche' ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi  non
di  durata  ultrannuale.  Nell'apposito  spazio  il  contribuente  ha
facolta' di  indicare  le  esistenze  iniziali  relative  a  prodotti
finiti.
Nel  rigo RB73 vanno indicate le esistenze iniziali al 1 gennaio 1997
relative  a  opere,  forniture  e  servizi  di  durata   ultrannuale,
evidenziando  nell'apposito spazio il valore delle esistenze in esame
valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir.
Nel rigo RB74 va indicato il costo per l'acquisto di materie prime  e
sussidiarie,  semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le
lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
Nel rigo RB75 vanno indicati i costi relativi all'acquisto di beni  e
servizi   strettamente  correlati  alla  produzione  dei  ricavi  che
originano dall'attivita' di impresa esercitata.
Non vanno considerati tra i costi presi  in  considerazione  ai  fini
della  compilazione  del  rigo in esame quelli di tipo gestionale che
riguardano  il  complessivo  svolgimento  dell'attivita',  quali,  ad
esempio,  quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle
imposte e  tasse  non  direttamente  correlate  alla  produzione  dei
ricavi.
Per  attivita'  di  produzione  di  servizi  devono intendersi quelle
aventi per contenuto prestazioni  di  fare  ancorche',  per  la  loro
esecuzione,  siano  impiegati  beni,  materie  prime  o  materiali di
consumo.
A titolo esemplificativo, in questo rigo vanno incluse: le spese  per
i   carburanti   e   i   lubrificanti   sostenute  dalle  imprese  di
autotrasporto  di  cose  per  conto  di   terzi,   dagli   agenti   e
rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio
taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle
imprese  di  autotrasporto;  i  costi  sostenuti  per  l'acquisto  di
materiale elettrico  dagli  installatori  di  impianti  elettrici;  i
diritti  pagati  alla  SIAE  dai gestori delle sale da ballo; i costi
sostenuti per il pagamento delle scommesse e per  il  prelievo  UNIRE
dalle  agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute
dalle imprese di autotrasporto di cose per  conto  di  terzi.  Devono
essere  incluse  nel  rigo  in  oggetto  anche le spese sostenute per
prestazioni di terzi ai quali viene appaltata in tutto o in parte  la
produzione del servizio.
Le  spese  per  consumi  di  energia vanno, di regola computate nella
determinazione del  valore  da  indicare  al  rigo  RB82  "Spese  per
acquisti  di  servizi".  Tuttavia,  qualora  in contabilita' le spese
sostenute per il  consumo  di  energia  direttamente  utilizzata  nel
processo  produttivo  siano  state  rilevate  separatamente da quelle
sostenute per l'energia non  direttamente  utilizzata  nell'attivita'
produttiva, le prime possono essere collocate all'interno del rigo in
esame.  A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi
energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi
civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, puo' inser-
ire il costo per  l'energia  ad  uso  industriale  tra  le  spese  da
indicare nel rigo in oggetto.
Nel  rigo RB76 va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di
lavoro e, in particolare.
1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i
contributi e per i premi INAIL, rese da lavoratori dipendenti a tempo
pieno e a tempo parziale e dagli  apprendisti  che  abbiano  prestato
l'attivita'  per  l'intero anno o per parte di esso comprensive degli
stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle  quote
di  indennita' di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonche'
delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte
ai lavoratori che hanno cessato l'attivita' eventualmente dedotte  in
base al criterio di cassa;
2.  le  spese  per  altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di
lavoro dipendente (cioe' quelle sostenute per i lavoratori  autonomi,
collaboratori   coordinati   e   continuativi,   ecc.),  direttamente
afferenti  all'attivita'  esercitata  dal  contribuente,  comprensive
delle   quote  di  indennita'  di  fine  rapporto  dei  collaboratori
coordinati  e  continuativi  maturate  nel  periodo  di  imposta   ad
eccezione  delle  somme  corrisposte  ai lavoratori che hanno cessato
l'attivita' eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.
Si precisa, altresi', che vanno considerati nel computo  delle  spese
per  prestazioni  di  lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi
sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal  territorio  comunale
dai   lavoratori   dipendenti   e   dai   titolari   di  rapporti  di
collaborazione coordinata e  continuativa  nel  rispetto  dei  limiti
stabiliti dall'art. 62, comma 1 ter, del Tuir.
In  relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore
da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni
di   lavoro   direttamente   afferenti   all'attivita'   svolta   dal
contribuente  si  devono  intendere  quelle rese dai prestatori al di
fuori dell'esercizio di un'attivita' commerciale,  a  condizione  che
abbiano   una   diretta   correlazione  con  l'attivita'  svolta  dal
contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla  capacita'
di  produrre  ricavi. Al riguardo si precisa che si considerano spese
direttamente afferenti all'attivita' esercitata, ad  esempio,  quelle
sostenute:  da  una impresa edile per un progetto di ristrutturazione
realizzato  da  un  architetto;  da  un laboratorio di analisi per le
prestazioni rese  da  un  medico  che  effettua  i  prelievi;  da  un
fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.
Non  possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti
all'attivita' quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di  un
legale   che   ha  assistito  il  contribuente  per  un  procedimento
giudiziario, ne' quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio
di una attivita' d'impresa (pertanto non vanno considerate  nel  rigo
in  oggetto,  ad  esempio,  le  provvigioni  corrisposte  dalle  case
mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa  presente,
infine,  che  non  vanno computate nel valore da inserire nel rigo in
esame le spese indicate al rigo RB82 "Spese per acquisti di  servizi"
quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta
della contabilita'.
Nel  rigo  RB77  vanno indicati gli utili spettanti agli associati in
partecipazione che apportano prevalentemente lavoro. Con  riferimento
al  requisito  della prevalenza, si precisa che, non e' possibile, in
concreto, piu'  di  una  partecipazione  prevalente  agli  utili  con
riferimento  alla  medesima  persona.  Nell'apposito  spazio del rigo
RB77, deve essere indicato il numero complessivo dei mesi in cui  gli
associati   che   prestano   prevalentemente   lavoro   hanno  svolto
l'attivita' nell'ambito dell'impresa. Nel caso di piu' associati deve
essere indicata la somma dei mesi in cui ciascun associato ha  svolto
l'attivita' nell'impresa: ad esempio in presenza di due associati, di
cui  uno  ha prestato prevalentemente lavoro nell'ambito dell'impresa
per l'intero anno e l'altro soltanto  per  due  mesi,  dovra'  essere
indicato il numero 14.
Nel rigo RB78 va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del
costo  dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio
dell'impresa, determinate ai sensi degli art. 67 e 68  del  Tuir,  ad
eccezione   di   quelle   relative   ad  ammortamenti  anticipati  ed