accelerati, nonche' le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad 1 milione di lire. Negli appositi spazi va indicata la quota di ammortamento relativa al valore di avviamento e agli immobili. Nel rigo RB79 vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento anticipato. Nel rigo RB80 vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento accelerato ai sensi dell'art. 67, comma 3, primo periodo, del Tuir. Nel rigo RB81 vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni strumentali esclusi gli immobili, riportando nell'apposito spazio l'ammontare degli oneri finanziari. I contribuenti che non sono a conoscenza dell'ammontare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, in luogo dei medesimi possono indicare un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla societa' concedente (preso in considerazione ai fini della determinazione del "valore dei beni strumentali" da indicare al rigo RB83, colonna 1) diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d'imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing. Nel rigo RB82 vanno indicate le spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilita'; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi alla attivita'; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione. Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che: le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicita', le spese per imposte e tasse, nonche' le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti e i compensi agli amministratori; le spese di tenuta della contabilita' includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa; le spese per il trasporto dei beni vanno considerate tra le spese in oggetto solo se le stesse non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori; non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorche' l'obbligatorieta' sia correlata all'esercizio dell'attivita' d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi ai soci); tra i consumi di energia vanno ricomprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali. Rientrano tra i consumi in esame anche quelli relativi al gasolio utilizzato per i natanti delle imprese esercenti l'attivita' di pesca; i costi relativi a carburanti e simili includono tutto cio' che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.). Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte. Nel rigo RB83, colonna 1, va indicato il valore dei beni strumentali ottenuto sommando: a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge; b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto; c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attivita' per i beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto. Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali": non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilita'; va computato il valore dei beni il cui costo unitario non e' superiore ad un milione di lire, ancorche' gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili. Si ricorda che, per effetto dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, le annotazioni da effettuare nel registro dei beni ammortizzabili possono essere eseguite anche nel libro degli inventari; il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo pari a 365 giorni, anche in caso di inizio o cessazione dell'attivita' nel corso del periodo d'imposta. Si fa presente, inoltre, che per le autovetture, le autocaravan, i ciclomotori e i motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa si assume il costo fiscalmente rilevante di cui all'art. 121 bis del Tuir (vedere la voce "Deducibilita' delle spese inerenti l'utilizzo di autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori" nelle "Novita' della disciplina del reddito d'impresa"). Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione e' attribuita a tutti gli esercenti attivita' di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito della agevolazione prevista dall'art. 3 del decreto legge n. 357/1994 convertito dalla Legge 8 agosto 1994, n. 489. Nella colonna 2, va indicato il valore dei beni strumentali riferibile a macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers ed i sistemi telefonici elettronici acquistati anteriormente al 1 gennaio 1994. Ai fini della determinazione di tale valore occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997. Nella colonna 3, va indicato il valore complessivo degli autoveicoli utilizzati dai soggetti che svolgono le attivita' indicate alle lettere da a) ad f) dell'elenco di seguito riportato ovvero il valore dei beni strumentali appartenenti ad una medesima categoria omogenea di cui all'art. 16 del DPR n. 600 del 1973, senza tenere conto dell'anno di acquisizione, utilizzati dai soggetti che svolgono le attivita' e i servizi indicati alle lettere g) e h) dello stesso elenco: a) intermediari di commercio (da codice 51.11.0 a codice 51.19.0); b) altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri (codice 60.21.0); c) trasporto con taxi (codice 60.22.0); d) altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri (codice 60.23.0); e) altri trasporti terrestri di passeggeri (codice 60.24.0); f) trasporto di merci su strada (codice 60.25.0); g) attivita' delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunita' (codice 93.01.1); h) servizi di lavanderie a secco, tintorie (codice 93.01.2). Ai fini della determinazione di tale valore occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997; il valore non va indicato se la riduzione non spetta. - PROSPETTO DELLE AGEVOLAZIONI TERRITORIALI E SETTORIALI In questo prospetto non vanno indicati i dati riguardanti le esenzioni relative ai redditi dei terreni e dei fabbricati. Nella colonna 1 le societa' o enti che richiedono l'agevolazione o che l'hanno gia' richiesta devono indicare la disposizione legislativa che la prevede, apponendo nella apposita casella il codice individuato nella tabella D). Le societa' o enti che hanno piu' attivita' agevolate devono indicare per ciascuna di esse le disposizioni agevolative anche nell'ipotesi in cui si tratti delle medesime disposizioni. Nella colonna 2 deve essere indicato lo stato dell'agevolazione, utilizzando i codici di cui alla tabella E) a seconda che l'agevolazione sia richiesta nella presente dichiarazione per la prima volta, che sia stata gia' richiesta nella dichiarazione relativa a precedenti periodi, che sia stata gia' richiesta con apposita istanza, che sia stata riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio, che sia stata negata con provvedimento in contestazione. Nella colonna 3 va indicato l'anno a decorrere dal quale opera l'agevolazione. Nella colonna 4 va indicato l'anno in cui e' stata richiesta l'agevolazione. I contribuenti che richiedono l'agevolazione per la prima volta nella presente dichiarazione indicheranno l'anno 1998. Nella colonna 5 va indicata la provincia (sigla) nel cui territorio viene prodotto o reinvestito il reddito agevolato. Nella colonna 6 va indicato l'ammontare del reddito agevolato o reinvestito. Le colonne 3 e 4 non devono essere utilizzate per le agevolazioni degli utili reinvestiti. Se la richiesta dell'agevolazione e' fatta per la prima volta nella dichiarazione dei redditi, e' opportuno che sia informato il competente Ufficio delle imposte, ovvero l'ufficio unico delle entrate ove attivato, al quale (e non al Centro di Servizio cui e' stata inviata la dichiarazione dei redditi contenente la richiesta dell'agevolazione) deve essere inviata, con plico separato, a mezzo raccomandata A.R., la documentazione di rito. Ai fini dell'applicazione del DPCM 29 luglio 1993, concernente "Modalita' di concessione delle agevolazioni contributive e fiscali alle piccole e medie imprese della Valtellina", in sede di richiesta delle agevolazioni, devono essere indicate le agevolazioni di diversa natura eventualmente gia' richieste o ottenute, assicurando il rispetto dei limiti d'importo di cui all'art. 3, comma 1, del DPCM medesimo. Per ulteriori chiarimenti vedere la circolare n. 88/E del 14 giugno 1994. Tabella D) - Tipo di agevolazione Codice Leggi agevolative Mezzogiorno (T.U. 6 marzo 1978, n. 218 e legge 1 marzo 1986, n. 64; DL 11 luglio 1988, n. 258, conv. in legge 5 agosto 1988, n. 337; art. 18, DL 23 giugno 1995, n. 244, conv. in legge 8 agosto 1995, n. 341) 01 Esenzione totale ILOR (art. 101, 1 comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218) 02 Esenzione parziale ILOR (art. 101, 2 comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218) 10 Esenzione totale IRPEG (art. 14, 5 comma, legge 1 marzo 1986, n. 64) 11 Riduzione IRPEG (art. 105, 1 comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218) Zone depresse Centro Nord e Polesine (art. 30, 1 e 2 comma, DPR 29 settembre 1973, n. 601; legge 1 dicembre - 1986, n. 879) 20 Esenzione totale ILOR 21 Esenzione parziale ILOR Province di Trieste e Gorizia; Comuni di Monfalcone, S. Canzian d'Isonzo, Staranzano, Ancona, zona portuale Aussa Corno (art. 29 DPR 29 settembre 1973, n. 601; art. 4 legge 27 dicembre 1975, n. 700; art. 30, 2 comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; art. 9, 2 comma, legge 2 maggio 1983, n. 156; legge 29 gennaio 1986, n. 26) 30 Esenzione totale ILOR 31 Esenzione parziale ILOR 40 Riduzione IRPEG (art. 2, 1o comma, legge 29 gennaio 1986, n. 26). Altri territori (art. 1, 9 comma, DL 22 dicembre 1981, n. 790, conv. in legge 23 febbraio 1982, n. 47; art. 3-terdecies, DL 1 ottobre 1982, n. 696, conv. in legge 29 novembre 1982, n. 883; art. 73 del D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76; legge 10 maggio 1983, n. 190; art. 11, comma 1, legge 2 maggio 1990, n. 102; DPCM 29 luglio 1993). 50 Esenzione totale ILOR 51 Esenzione parziale ILOR 60 Esenzione IRPEG 61 Riduzione IRPEG Tabella E) Stato dell'agevolazione Codice A Agevolazione richiesta in dichiarazione per la prima volta B Agevolazione gia' richiesta nelle precedenti dichiarazioni dei redditi C Agevolazione gia' richiesta con apposita istanza D Agevolazione riconosciuta con provvedimento dell'ufficio E Agevolazione negata dall'ufficio con provvedimento in contestazione PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE DELLA SOPRAVVENIENZA ATTIVA RELATIVA AI BENI OGGETTO DI INVESTIMENTI AGEVOLATI (art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995). Si ricorda che, a decorrere dal 15 settembre 1995, la cessione dei beni oggetto degli investimenti agevolati, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 e dell'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti si considerano realizzati, comporta l'applicazione dell'art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995. Ai sensi di tale norma il reddito escluso dall'mposizione, si ridetermina diminuendo l'ammontare dei predetti investimenti di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle cessioni e i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per la realizzazione degli investimenti indicati nell'art. 3 del D.L. n. 57 del 1994, diversi dagli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento. L'importo del minor beneficio costituisce sopravvenienza attiva del periodo d'imposta in cui i predetti beni sono ceduti. Ai fini della compilazione del presente prospetto si precisa quanto segue: nel rigo RB89 vanno indicati i corrispettivi derivanti dalle cessioni dei beni oggetto degli investimenti agevolati di cui all'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 e dell'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, effettuate nel presente periodo di imposta; nel rigo RB90 vanno indicati i costi sostenuti per la realizzazione degli investimenti indicati nell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994, diversi dagli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento, sostenuti nello stesso periodo di imposta; nel rigo RB91 va indicato il 50 per cento della differenza tra rigo RB89 e rigo RB90 che costituisce la sopravvenienza attiva del periodo d'imposta in cui i beni sono ceduti. Si precisa che tale sopravvenienza rileva in misura non eccedente l'importo del reddito agevolato nei periodi d'imposta precedenti. Se l'importo di rigo RB90 e' superiore all'importo di rigo RB89, nel rigo RB91 va indicato zero. 9 MOD. 760/RC REDDITO ASSOGGETTABILE AD ALIQUOTA RIDOTTA AI SENSI DEL D.LGS. N. 466 DEL 1997 Il presente modello deve essere compilato dai soggetti che intendono avvalersi dell'agevolazione (vedere la voce "Disposizioni a favore della capitalizzazione delle imprese (DIT)" nelle "Novita' del reddito d'impresa"). Si fa presente che il contribuente puo' comunque compilare il presente Mod. 760/RC qualora intenda esporre i dati che potranno rilevare ai fini della determinazione del reddito agevolabile negli esercizi successivi. Nel rigo RC1 va indicata la somma tra l'importo dell'utile dell'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1996 accantonato a riserva (al netto delle imposte che sono state portate direttamente a riduzione delle riserve, anziche' imputate a conto economico) e quello dei conferimenti in denaro, (ragguagliati al periodo compreso tra la data di versamento e quella di chiusura del periodo d'imposta), effettuati nel periodo d'imposta. Non vanno indicati, in quanto non rilevanti: la quota di utile d'esercizio accantonata a riserva indisponibile derivante da plusvalenze patrimoniali contabilizzate a seguito della valutazione di partecipazioni in imprese controllate o collegate a norma dell'art. 2426, comma 1, n. 4, del codice civile; i conferimenti in denaro provenienti da soggetti domiciliati in paesi diversi da quelli indicati nel D.M. 4 settembre 1996, in quanto con essi non e' attuabile lo scambio di informazioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito; i conferimenti in denaro provenienti da soggetti domiciliati nei paesi indicati nel D.M. 4 settembre 1996, se controllati da soggetti residenti, qualora non sia stato ottenuto il parere favorevole del Comitato Consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, istituito ai sensi dell'art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Nel rigo RC2 va indicato l'importo delle riduzioni del patrimonio netto derivanti dall'attribuzione a qualsiasi titolo (sia in denaro, che in natura) ai soci o partecipanti effettuati nel periodo d'imposta. Nel rigo RC3 va indicata la differenza tra l'importo di rigo RC1 e quello di rigo RC2. Qualora il risultato sia zero o negativo i successivi righi non vanno compilati, in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale investito rilevante ai fini DIT. Nel rigo RC4 va indicato l'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio, con esclusione dell'utile dell'esercizio stesso. Se il patrimonio netto assume valore negativo o pari a zero, i successivi righi non vanno compilati, in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale investito rilevante ai fini DIT. Nel rigo RC5 va indicato il minor valore tra l'importo di rigo RC3 e l'importo di rigo RC4. Nel rigo RC6 va indicato: il corrispettivo (in denaro o in natura) per l'acquisizione di aziende o di complessi aziendali gia' appartenenti a impresa controllata o comunque facente capo allo stesso soggetto economico, avvenuto nel corso del periodo d'imposta; l'ammontare dei conferimenti in denaro effettuati nel corso dell'esercizio, a favore di soggetti controllati, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento. L'importo del conferimento deve essere indicato ancorche' alla data di chiusura dell'esercizio sia venuto meno il rapporto di controllo. Nel rigo RC7 vanno indicati: gli incrementi delle consistenze dei titoli e dei valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni rispetto alle consistenze iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996; - l'incremento dei crediti da finanziamento nei confronti delle societa' controllanti o che sono controllate, anche insieme ad altri soggetti, dallo stesso controllante, rispetto a quelli risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996. Nel rigo RC8 va indicata la differenza, se positiva, tra l'importo di rigo RC5 e la somma degli importi dei righi RC6 e RC7. Se il risultato e' pari a zero o negativo, i successivi righi non vanno compilati, in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale investito rilevante ai fini DIT. I righi da RC9 a RC11 sono riservati ai soggetti non residenti. Nel rigo RC9 va indicato il valore complessivo dei beni strumentali nuovi acquisiti nel periodo d'imposta, al lordo delle quote di ammortamento. Trattasi di tutti i beni materiali e immateriali di cui agli artt. 67 e 68 del Tuir con esclusione dell'avviamento. In caso di acquisizione di beni in locazione finanziaria deve essere indicato il costo sostenuto dall'impresa concedente per l'acquisto dei beni stessi. Si fa presente che il valore dei sopracitati beni deve essere assunto in misura pari al costo fiscalmente riconosciuto, ragguagliato al periodo di possesso nell'esercizio. Nel rigo RC10 va indicato l'importo della riduzione dei debiti da finanziamento, al netto dei crediti da finanziamento, rispetto all'importo dei debiti da finanziamento, al netto dei crediti da finanziamento, esistenti alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996. Si precisa che tale possibilita' di impiego dell'incremento del capitale investito puo' realizzarsi solo nel caso in cui la situazione finanziaria netta esistente alla chiusura di detto esercizio sia di segno negativo (esempio: debiti da finanziamento 1500, crediti da finanziamento 800). In tal caso, l'importo della riduzione, da indicare nel rigo RC10, potra' derivare sia da un incremento di crediti, a parita' di debiti, sia da un decremento dei debiti, a parita' di crediti, e sia da entrambe le cause. Nell'esempio considerato, l'eventuale riduzione per 200 del saldo netto negativo (700), esistente alla data di chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996, puo' originare sia dal decremento dei debiti, da 1500 a 1300, sia dall'incremento dei crediti, da 800 a 1000, e sia dal concorso di un decremento per 120 dei debiti e di un incremento per 80 dei crediti. Nel rigo RC11 va indicata la somma degli importi di rigo RC9 e RC10. Se detta somma e' pari a zero i successivi righi non vanno compilati, in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale investito rilevante ai fini DIT. Nel rigo RC12, colonna 1, va riportato l'importo di rigo RC8; i soggetti non residenti devono indicare il minore tra l'importo di rigo RC8 e l'importo di rigo RC11. Nell'ipotesi in cui il periodo d'imposta sia di durata inferiore o superiore all'anno, detta differenza deve essere ragguagliata alla durata del periodo stesso. Nella colonna 2 va indicato l'importo risultante dall'applicazione del coefficiente di remunerazione del capitale investito, pari al 7 per cento, alla somma indicata nella colonna 1. Nel rigo RC13 va riportato l'importo del reddito imponibile indicato nel rigo RG16 del Mod. 760/RG. Nel rigo RC14 va indicato l'ammontare del reddito assoggettabile ad aliquota del 19 per cento. Qualora l'applicazione della predetta aliquota al reddito di rigo RC12, col. 2, determini un'aliquota media dell'Irpeg inferiore al 27 per cento, occorre assumere, in luogo dell'importo di rigo RC12, il 55,56 per cento del reddito di cui al rigo RC13. Si rileva che 55,56 costituisce la quota percentuale del reddito complessivo imponibile assoggettabile al 19 per cento, che determina un aliquota media dell'Irpeg pari al 27 per cento. Infatti: 19 X+ 37 (100 X) = 27 ---- --- 100 100 X = 10 x 100 = 55,56 -------- 18 Pertanto nel rigo RC14 va indicato il minore tra l'importo di rigo RC12 e quello pari al 55,56 per cento del reddito di rigo RC13. Si fa presente che l'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 466 del 1997, prevede, per le societa' i cui titoli di partecipazione sono ammessi, successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto, alla quotazione nei mercati regolamentari italiani, la riduzione dell'aliquota dal 19 al 7 per cento e la riduzione dell'aliquota me- dia dal 27 al 20 per cento, per i primi tre esercizi successivi a quello della prima quotazione. Pertanto, qualora l'applicazione dell'aliquota del 7 per cento al reddito di rigo RC12, col. 2 determini un'aliquota media dell'Irpeg inferiore al 20 per cento, va assunto il 56,67 per cento del reddito. Si rileva che 56,67 costituisce la quota percentuale del reddito complessivo imponibile assoggettabile al 7 per cento, che determina un'aliquota media dell'Irpeg pari al 20 per cento. Infatti: 7 X+ 37 (100-X)=20 --- --- 100 100 x = 17 x 100 = 56,67 -------- 30 Pertanto, nel rigo RC14 va indicato il minore tra l'importo di rigo RC12 e quello pari al 56,67 per cento del reddito di rigo RC13. Nel rigo RC15 va riportata la differenza tra l'importo di rigo RC12, col. 2, e quello di rigo RC14, che costituisce l'eccedenza di reddito assoggettabile ad aliquota ridotta da riportare nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quinto. 10 MOD. 760/RD - CREDITI DI IMPOSTA GENERALITA' Il quadro RD va utilizzato per l'indicazione e l'utilizzo dei crediti d'imposta concessi: alle piccole e medie imprese per gli investimenti innovativi e le spese di ricerca; ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente; ai datori di lavoro per l'incremento della base occupazionale (premio di assunzione); alle societa' cooperative costituite in misura non inferiori al 60 per cento da donne ed alle societa' di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore a due terzi a donne e i cui organi d'amministrazione sono costituiti per almeno due terzi da donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi; alle imprese costruttrici o importatrici di veicoli nuovi di fabbrica per il riconoscimento, al venditore degli stessi, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati; alle imprese costruttrici o importatrici di ciclomotori o motoveicoli nuovi di fabbrica per il riconoscimento, al venditore degli stessi, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati; ai soggetti titolari di reddito di impresa per erogazioni liberali a favore dello Stato per la manutenzione, protezione e restauro del patrimonio delle aree archeologiche di Pompei. Si precisano le seguenti regole di carattere generale applicabili ai soggetti che fruiscono dei benefici sopra indicati: - il credito d'imposta non da' diritto a rimborso (anche qualora non risultÂș, completamente utilizzato); - in caso di utilizzo del credito d'imposta non spettante o spettante in misura inferiore, si rendono applicabili le sanzioni previste a seguito della liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo del credito indebitamente utilizzato - art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471). Con specifico riguardo alle agevolazioni concesse ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonche' alle altre agevolazioni per la cui disciplina si fa rinvio alla stessa legge (crediti di imposta per gli investimenti innovativi e le spese di ricerca; credito di imposta per la promozione dell'imprenditoria femminile), in forza dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 471 del 1997, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell'ammontare dei crediti di imposta indebitamente fruiti; i crediti di imposta possono essere utilizzati a compensazione degli importi da versare a titolo di imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358. Il Mod. 760/RD contiene, infine, il prospetto per l'indicazione della sospensione dei versamenti di imposta dei creditori verso l'EFIM. CREDITO D'IMPOSTA CONCESSO A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, AI SENSI DEGLI ARTT. 5, 6 E 8 DELLA LEGGE n. 317 del 1991 I primi due prospetti devono essere compilati dalle piccole e medie imprese, da ultimo ridefinite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 (pubblicato nella G.U. n. 229 del 1 ottobre 1997), cui e' stato concesso il credito di imposta previsto dagli articoli 5, 6 e 8 della legge n. 317 del 1991, come integrata dall'art. 3 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Si fa presente che detto credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza - e quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato - nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale e' concesso il beneficio ai sensi della comunicazione del Ministero competente. Tale credito puo' essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEG e dell'ILOR, nonche' dell'imposta sostitutiva di cui D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo di imposta nel corso del quale il credito e' concesso; l'eccedenza e' computata in diminuzione delle imposte rela- tive ai periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, ovvero e' computata indifferentemente in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dai versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito e' indicato. Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della citata legge n. 317 del 1991, il credito d'imposta di cui agli artt. 5, 6 e 8 e' considerato sopravvenienza attiva del periodo di imposta in cui e' utilizzato (vedere in Appendice la voce "Contributi o liberalita'", art. 55, comma 3, lett. b) del Tuir). Peraltro, a decorrere dall'esercizio in corso al 1 gennaio 1998, si applica il nuovo regime illustrato nella voce "I-B) Contributi e liberalita'" nel paragrafo 6 relativo alle "Novita' della disciplina del reddito d'impresa". In forza all'art. 11, comma 3, del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 471, in caso di revoca delle agevolazioni concesse ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell'ammontare dei crediti d'imposta indebitamente fruiti. Credito d'imposta concesso per investimenti innovativi (artt. 5 e 6 della legge n. 317 del 1991) Nel prospetto va indicato: nel rigo RD1, colonne 1, 2, 3 e 4, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo R11, colonne 2, 3, 4 e 5 del Mod. 760/R/97; nel rigo RD2, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; nel rigo RD3, distintamente per ognuno delle colonne 1, 2, 3, 4 e 5, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RD1 e del rigo RD2, utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; nel rigo RD4, distintamente per ognuna delle colonne 1, 2, 3, 4 e 5, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RD1 e del rigo RD2, utilizzati ai fini del versamento dell'ILOR relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; nel rigo RD5, distintamente per ognuna delle colonne 1, 2, 3 e 4, gli ammontari del credito residuo di cui alle corrispondenti colonne del rigo RD1, utilizzati ai fini del versamento dell'IVA relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; nel rigo RD6, distintamente per ognuna delle colonne 1, 2, 3, 4 e 5 gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RD1 e del rigo RD2, utilizzati ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento e' previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; nel rigo RD7, colonna 2, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RD1 e la somma degli importi dei righi RD3, RD4, RD5 e RD6, che puo' essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; nel rigo RD7, colonna 3, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RD1 e la somma degli importi dei righi D3, RD4, RD5 e RD6, che puo' essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo; - nel rigo RD7, colonna 4, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RD1 e la somma degli importi dei righi RD3, RD4, RD5 e RD6, che puo' essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo;. nel rigo RD7, colonna 5, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RD2 e la somma degli importi dei righi RD3, RD4 e RD6, che puo' essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi di imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto. Credito d'imposta concesso per le spese di ricerca (art. 8 della legge n. 317 del 1991) Nel prospetto va indicato: nel RD8, colonne 1, 2 e 3, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal riga R17, colonne 1, 2 e 3 del Mod. 760/R/97; nel rigo RD9, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; nel rigo RD10, distintamente per ognuna delle colonne 1, 2, 3 e 4, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RD8 e del rigo RD9, utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; nel rigo RD11, distintamente per ognuna delle colonne 1, 2, 3 e 4, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RD8 e del rigo RD9, utilizzati ai fini del versamento dell'ILOR relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; nel rigo RD12, distintamente per ognuna delle colonne 1, 2 e 3, gli ammontari del credito residuo di cui alle corrispondenti colonne del rigo RD8, utilizzati a compensazione dell'IVA relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. nel rigo RD13, distintamente per ognuna delle colonne 1, 2, 3 e 4, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RD8 e del rigo RD9, utilizzati ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento e' previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; nel rigo RD14, colonna 1, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RD8 e la somma degli importi dei righi RD10, RD11, RD12 e RD13, che puo' essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva sopra menzionato, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; nel rigo RD14, colonna 2, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RD8 e la somma degli importi dei righi RD10, RD11, RD12 e RD13, che puo' essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo; nel rigo RD14, colonna 3, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RD8 e la somma degli importi dei righi RD10, RD11, RD12 e RD13, che puo' essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; nel rigo RD14, colonna 4, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RD9 e la somma degli importi dei righi RD10, RD11 e RD13, che puo' essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto. CREDITO D'IMPOSTA CONCESSO AI TITOLARI DI LICENZA PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO TAXI (art. 20 del D.L. n. 331/93) Le imprese titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ai sensi del DM 29 marzo 1994, devono indicare a pena di decadenza - quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato - nel presente Mod. 760/RD il credito d'imposta concesso per l'anno 1997. Tale credito d'imposta puo' essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEG, dell'ILOR, dell'IVA, nonche' dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta con riferimento al quale il credito e' concesso, nonche' per il versamento delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo; l'eccedenza puo' essere computato in diminuzione dei versamenti successivi oppure, ai sensi del DM 27 settembre 1995, utilizzata mediante rilascio di buoni d'imposta da parte delle circoscrizioni doganali competenti per territorio. Il credito in questione concorre alla formazione del reddito imponibile. Pertanto, nel prospetto vanno indicati: nel rigo RD15, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo R23 del Mod. 760/R/97; nel rigo RD16, l'ammontare del credito d'imposta spettante, determinato dalla circoscrizione doganale alla quale il titolare di licenza o autorizzazione ha presentato l'istanza di concessione; nel rigo RD17, colonna 1, l'ammontare del credito d'imposta di cui alla somma di rigo RD15 e di rigo RD16, utilizzato per il versamento delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo la cui scadenza e' successiva alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione; nel rigo RD17, colonna 2, l'ammontare del credito d'imposta di cui alla somma di rigo RD15 e di riga RD16, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti a partire dalla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione; nel rigo RD17, colonna 3, l'ammontare del credito d'imposta di cui alla somma di rigo RD15 e di rigo di RD16, utilizzato a compensazione dell'IRPEG dovuta per il presente periodo d'imposta; nel rigo RD17, colonna 4, l'ammontare del credito d'imposta di cui alla somma di rigo RD15 e di rigo RD16, utilizzato a compensazione dell'ILOR dovuta per il presente periodo d'imposta; nel rigo RD17, colonna 5, l'ammontare del credito d'imposta di cui alla somma di rigo RD15 e di rigo RD16, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento e' previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; nel rigo RD18, la differenza tra la somma dei righi RD15 e RD16 e la somma degli importi di credito d'imposta utilizzati, indicati nel rigo RD17, colonne 1, 2, 3, 4 e 5; nel rigo RD19, l'ammontare, anche parziale, del credito d'imposta residuo per il quale si chiede il rilascio del buono d'imposta; nel rigo RD20, la differenza tra l'importo di rigo RD18 e quello di rigo RD19, che potra' essere utilizzata ai fini dei versamenti dell'IRPEG, dell'IVA, delle ritenute e dell'imposta sostitutiva innanzi citata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione. CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE AI SENSI DEL DL N. 357 DEL 1994 (premio di assunzione) L'articolo 2 del DL 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, ha previsto l'attribuzione di un credito di imposta, denominato, "premio di assunzione", in favore dei datori di lavoro che incrementano la base occupazionale esistente alla data del 12 giugno 1994, assumendo, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori in possesso di particolari requisiti. Tale credito di imposta, che non costituisce componente positivo di reddito per i percipienti, compete per il periodo d'imposta in corso al 12 giugno 1994 e per i due successivi e puo' essere utilizzato, a partire dall'inizio del periodo di imposta successivo a quello di formazione del credito stesso, in sede di versamento dell'IVA, dell'IRPEG, dell'ILOR e delle ritenute alla fonte operate su qualsiasi tipo di reddito, nonche' dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs 8 ottobre 1997, n. 358. Il credito formatosi nel corso del 1996 puo' essere stato, quindi, utilizzato a partire dal 1 gennaio 1997. Per effetto dell'arco temporale di applicazione della norma citata, il credito in questione, puo' essere maturato, nel corso del 1997, solo a favore dei soggetti aventi il periodo di imposta non coincidente con l'anno solare il cui secondo periodo di imposta successivo in corso al 12 giugno 1994 abbia termine entro l'11 giugno 1997. Nel prospetto va indicato: - nel rigo RD21, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo R27 Mod. 760/R/97; - nel rigo RD22, l'ammontare del credito spettante per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso al 12 giugno 1994 riferibile solo ai soggetti aventi periodo di imposta non coincidente con l'anno solare che termina entro l'11 giugno 1997; nel rigo RD23, colonna 1, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RD21 e di rigo RD22, utilizzato per il versamento delle ritenute alla fonte di qualsiasi tipo la cui scadenza e' successiva alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione; nel rigo RD23, colonna 2, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RD21 e di rigo RD22, utilizzato a compensazione dell'IVA dovuta dalla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione; - nel rigo RD23, colonna 3, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RD21 e di rigo RD22, utilizzato ai fini dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; - nel rigo RD23, colonna 4, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RD21 e di rigo RD22, utilizzato ai fini dell'ILOR relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; - nel rigo RD23, colonna 5, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RD21 e di rigo RD22, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento e' previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; - nel rigo RD24, l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei righi RD21 e RD22, e la somma degli importi dei crediti d'imposta utilizzati, indicati nel rigo RD23, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, che potra' essere utilizzato ai fini dei versamenti dell'IRPEG, dell'IVA, delle ritenute e dell'imposta sostitutiva innanzi citata successivi a quelli del sopra menzionato rigo RD23. CREDITO DI IMPOSTA PER LA PROMOZIONE DELL'IMPRENDITORIALITA' FEMMINILE (art. 5 legge 25 febbraio 1992, n. 215) In forza della legge 25 febbraio 1992, n. 215, a favore delle societa' cooperative, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, e delle societa' di capitali, le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore a due terzi a donne, e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno due terzi da donne, rientranti nella definizione comunitaria di piccola impresa, costituite in data successiva al 21 marzo 1992, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi, e' prevista la concessione, in luogo dei contributi di cui all'art. 4 della legge citata, di un credito di imposta (art. 5). Le modalita' di concessione dell'agevolazione in questione sono disciplinate dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 5 dicembre 1996, n. 706. Detto credito deve essere indicato, a pena di decadenza, e quindi anche nel caso in cui non venga utilizzato, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale e' concesso il beneficio; esso puo' essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEG e dell'ILOR, nonche' dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo di imposta nel corso del quale il credito e' concesso; l'eventuale eccedenza e' computata in diminuzione delle imposte relative ai periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, ovvero e' computata indifferentemente in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dei versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito e' indicato. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, richiamato dall'art. 5 della legge n. 215 del 1992, il credito di imposta in questione e' considerato sopravvenienza attiva (vedere Appendice la voce "Contributi o liberalita'" - art. 55, comma 3 lett. b) del Tuir). Peraltro, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 1998, si applica il nuovo regime illustrato nella voce "I B) Contributi e liberalita'" nelle "Novita' della disciplina del reddito d'impresa". In caso di revoca del credito, disposta a norma dell'art. 11 del regolamento ministeriale recato dal D.M. 5 dicembre 1996, n. 706, innanzi citato, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta cento per cento dell'ammontare del credito di imposta indebitamente fruito, ai sensi del combinato disposto dell'art. 11 sopra menzionato e dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. Nel prospetto va indicato: nel rigo RD25, l'ammontare del credito concesso nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; nel rigo RD26, colonna 1, l'ammontare del credito di imposta di cui al rigo RD25, utilizzato a compensazione dell'IRPEG relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; nel rigo RD26, colonna 2, l'ammontare del credito di imposta di cui al rigo RD25, utilizzato a compensazione dell'ILOR relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; nel rigo RD26, colonna 3, l'ammontare del credito di cui al rigo RD25, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento e' previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; - nel rigo RD27, l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra l'importo di rigo RD25 e la somma dei crediti di imposta utilizzati, indicati nel rigo RD26, colonne 1 e 2 e 3, che potra' essere utilizzato ai fini dei versamenti dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi citata, relativamente ai periodi di imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto. CREDITO DI IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE COSTRUTTRICI O IMPORTATRICI DI VEICOLI, CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI, SPETTANTE A FRONTE DELLA ROTTAMAZIONE DI ANALOGHI BENI USATI (art. 29 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; art. 1 del D.L 25 settembre 1997, n. 324 convertito dalla legge 25 novembre 1997, n. 403; art. 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266). Beneficiano dei crediti di imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di autovetture o di autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all'art. 54, comma 1, lett. a) e c), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nonche' di ciclomotori o motoveicoli di cui, rispettivamente, agli artt. 52 e 53 del citato decreto, come integrati dall'art. 1, comma 4 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994. Detti crediti spettano in occasione dell'acquisto in Italia di veicoli nuovi di fabbrica, anche in locazione finanziaria, ovvero di ciclomotori e motoveicoli nuovi di fabbrica, da parte delle persone fisiche, anche non residenti, che consegnano per la rottamazione analoghi beni usati aventi determinati requisiti alle imprese costruttrici o importatrici le quali hanno riconosciuto al venditore l'importo del contributo statale previsto dagli artt. 29 del D.L. n. 669 del 1996, 1 del D.L. n. 324 del 1997, convertito dalla legge n. 403 del 1997, e 22 della legge n. 266 del 1997. I crediti in questione possono essere utilizzati per il versamento delle ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente, dell'IRPEG, dell'ILOR, dell'IVA, dovute anche in acconto, per l'esercizio in cui avviene il rilascio, da parte del pubblico registro automobilistico, dell'originale del certificato di proprieta' del veicolo nuovo e per i successivi; inoltre, i crediti stessi possono essere utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997. Le imprese interessate sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata emessa la fattura di vendita, la documentazione che deve essere ad esse trasmessa dal venditore, individuata al comma 5 dell'art. 29 della legge n. 30 del 1997, in caso di cessione di veicoli ed al comma 6 dell'art. 22 della legge n. 266 del 1997 in caso di cessione di ciclomotori ed autoveicoli. Nel prospetto va indicato: nel rigo RD28 l'ammontare del credito maturato nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; nel rigo RD29, colonna 1, l'ammontare del credito di imposta di cui al rigo RD28 utilizzato per i versamenti, dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente; nel rigo RD29, colonna 2, l'ammontare del credito di imposta di cui al rigo RD28, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione; nel rigo RD29, colonna 3, l'ammontare del credito di imposta di cui al rigo RD28, utilizzato a compensazione dell'IRPEG relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; nel rigo RD29, colonna 4, l'ammontare del credito di imposta di cui al rigo RD28, utilizzato a compensazione dell'ILOR relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; nel rigo RD29, colonna 5, l'ammontare del credito di cui al rigo RD28, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento e' previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; nel rigo RD30, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra l'importo di rigo RD28 e la somma degli importi dei crediti di imposta utilizzati, indicati nel rigo RD29, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, che potra' essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva, dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, successivi a quelli del sopra menzionato rigo RD29. - CREDITO DI IMPOSTA SPETTANTE ALLE IMPRESE PER EROGAZIONI A FAVORE DELLO STATO PER LA MANUTENZIONE, PROTEZIONE E RESTAURO DEL PATRIMONIO DELLE AREE ARCHEOLOGICHE DI POMPEI (art. 9, comma 13, della legge 8 ottobre 1997 n. 352) La legge 352 del 1997 ha previsto il credito di imposta per le erogazioni liberali effettuate da soggetti titolari di reddito di impresa, nel periodo di imposta in corso al 1 novembre 1997 e nei due successivi, a favore dello Stato, per la manutenzione, protezione e restauro del patrimonio delle aree archeologiche di Pompei. Detto credito e' riconosciuto, in ciascun periodo, nella misura del 30 per cento dell'ammontare delle erogazioni effettuate fino ad un limite di L. 1.000 milioni annue, da far valere ai fini del pagamento dell'IRPEG dovuta per il periodo medesimo; il credito stesso puo' essere utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997. Il credito in questione non concorre alla formazione del reddito imponibile, ne' e' considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art. 63 del Tuir, relativo alla deducibilita' degli interessi passivi. Nel prospetto va indicato : nel rigo RD31, l'ammontare del credito maturato nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; nel rigo RD32, colonna 1, l'importo del credito di cui al rigo RD31, utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; nel rigo RD32, colonna 2, l'importo del credito di cui al rigo RD31, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 da versare entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. ALTRI CREDITI D'IMPOSTA NON PIU' IN VIGORE Questa sezione e' relativa all'utilizzo, nel corso dell'esercizio, di eventuali crediti di imposta non riportati nel presente quadro in quanto non piu' in vigore. In particolare va riportato: nel rigo RD33 l'ammontare dell'importo residuo indicato nella precedente dichiarazione; nel rigo RD34, nelle rispettive colonne, l'utilizzo dell'importo del precedente rigo in compensazione dei versamenti delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo, dei versamenti dell'IVA, dei versamenti in acconto dell'IRPEG e dell'ILOR. - RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DI IMPOSTA DEI CREDITORI VERSO L'EFIM (art. 1 del D.L 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111 e art. 8 del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, convertito dalla legge 29 marzo 1995, n. 95) Il presente prospetto va utilizzato dalle piccole e medie imprese, individuate nella decisione della Commissione delle Comunita' Europee 92/C 213/02, adottato in data 20 maggio 1992, creditrici del soppresso EFIM e delle societa' dal medesimo controllate, per le quali a norma dell'articolo 6 del DL 19 dicembre 1992, n. 487, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, opera, a decorrere dal 18 luglio 1992, la sospensione del pagamento dei crediti da esse vantati. Per effetto dell'art. 1 del DL 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, nei confronti dei menzionati soggetti sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi, dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa, dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' delle ritenute dovute in qualita' di sostituto d'imposta, da versare o iscritte a ruolo. (cfr. Circolare n. 110/E del 18 luglio 1994). La sospensione dei versamenti e' ammessa fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti vantati, come risultano dai decreti del Ministro del tesoro di approvazione dell'elenco dei crediti ammessi, ovvero da documentazione avente data certa e asseverata dagli amministratori responsabili delle societa' creditrici. Ai sensi dell'art. 6 del DL 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, il versamento delle imposte sospese da parte delle imprese ai sensi dell'art. 1 del citato DL n. 532 del 1993 deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data in cui, per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori, comprese le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, viene ad esaurirsi il credito vantato. Pertanto, i soggetti interessati devono indicare: nel rigo RD35, l'importo del credito per il quale e' operante la sospensione del pagamento dei debiti dell'EFIM e delle societa' da questo controllate, al netto degli importi indicati per i quali si e' fruito della sospensione dei versamenti ai fini delle ritenute, dell'IRPEG, dell'ILOR, dell'imposta sul patrimonio netto e dell'IVA nonche' delle iscrizioni a ruolo, nella dichiarazione dei redditi relativa al 1996 e in quelle relative agli anni precedenti; nel rigo RD36, l'importo del credito eventualmente rimborsato; nel rigo RD37, colonna 1, l'importo delle ritenute dovute in qualita' di sostituto d'imposta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, per le quali si fruisce della sospensione; nel rigo RD37, colonna 2, l'importo dell'IVA dovuta dalla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione; nel rigo RD37, colonna 3, l'importo dell'IRPEG dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione; nel rigo RD37, colonna 4, l'importo dell'ILOR dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione; nel rigo RD38, l'importo complessivo delle citate imposte iscritte a ruolo per le quali si fruisce della sospensione; nel rigo RD39, l'importo dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa dovuta per il periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione; - nel rigo RD40, la differenza tra l'importo di rigo RD35 e la somma degli importi dei righi RD36, RD37, colonne 1, 2, 3 e 4, RD38 e RD39. 11 MOD. 760/RE - CESSIONE DELLE ECCEDENZE DELL'ILOR E/O DELL'IRPEG NELL'AMBITO DEL GRUPPO Il presente modello deve essere utilizzato: - dalle societa' o dall'ente appartenenti ad un gruppo, come definito dal comma 4 dell'art. 43-ter, del DPR n. 602 del 1973, in caso di cessione delle eccedenze dell'IRPEG e dell'ILOR, risultanti dalla dichiarazione dei redditi presentata dai predetti soggetti cedenti; - dalle societa' o dall'ente appartenenti ad un gruppo, come definito dal predetto comma 4, cessionari delle eccedenze dell'IRPEG e dell'ILOR, risultanti dalla dichiarazione dei redditi di altra societa' o ente appartenente al medesimo gruppo. Si ricorda che, a norma del comma 2 dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973, la compilazione del presente modello da parte del cedente e' condizione di efficacia della cessione delle eccedenze di cui trattasi. Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modello per l'elencazione dei soggetti cessionari o cedenti, dovranno essere utilizzati altri modelli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra. Nella Sez. I, la societa' o l'ente cedente deve indicare: - nel rigo RE1, l'ammontare dell'eccedenza dell'ILOR, indicata nel rigo RG44 del Mod. 760/RG, ceduta ad altra societa' o all'ente appartenenti allo stesso gruppo; - nel rigo RE2, l'ammontare dell'eccedenza dell'IRPEG, indicata nel rigo RG48 del Mod. 760/RG, ceduto ad altra societa' o all'ente appartenenti allo stesso gruppo; - nel rigo RE3, l'ammontare totale delle eccedenze cedute; - in ciascuno dei righi da RE4 a RE9 devono essere riportati i dati relativi ai soggetti cui sono cedute le predette eccedenze. Nella Sez. II, la societa' o l'ente cessionari dell'eccedenza dell'ILOR e dell'IRPEG, deve indicare: - nei righi da RE10 a RE16, i dati relativi ai soggetti cedenti e le date da cui le cessioni si considerano effettuate (data di presentazione della dichiarazione dei redditi dei cedenti); - nel rigo RE17, l'ammontare totale delle eccedenze dell'ILOR e dell'IRPEG ricevuto dai soggetti cedenti, indicati nei righi da RE10 a RE16; - nel rigo RE18, l'importo residuo delle eccedenze dell'ILOR e dell'IRPEG ricevute nel precedente periodo di imposta (rigo V22 del Mod. 760/V/97). - nel rigo RE19, la somma degli importi dei righi RE17 e RE18; - nel rigo RE20 la parte dell'importo di rigo RE19, utilizzata in diminuzione dei versamenti dell'ILOR, relativa alla presente dichiarazione; - nel rigo RE21, la parte dell'importo di rigo RE19, utilizzata in diminuzione dei versamenti dell'IRPEG, relativa alla presente dichiarazione; - nel rigo RE22, va indicato l'importo di rigo RE19 utilizzato in diminuzione del versamento della rata dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997 indicata nel Mod. 760/RH. - nel rigo RE23, la parte dell'importo di rigo RE19 che residua dopo l'utilizzo indicato nei righi RE20, RE21 e RE22, che il dichiarante intende computare in diminuzione dei versamenti delle imposte rela- tive ai successivi periodi di imposta; - nel rigo RE24, la parte dell'importo di cui al rigo RE19 che residua dopo l'utilizzo indicato nei righi RE20, RE21 e RE22, di cui si chiede il rimborso. 12 MOD. 760/RF MAGGIORAZIONE DI CONGUAGLIO - IMPOSTA SOSTITUTIVA - DATI CONCERNENTI IL CREDITO D'IMPOSTA Con il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467, e' stata disposta l'abrogazione della maggiorazione di conguaglio e la modifica delle condizioni e dei limiti per l'attribuzione del credito d'imposta sui dividendi. Le innovazioni introdotte spiegano effetto a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996. Piu' precisamente, le nuove disposizioni si rendono applicabili alle delibere di distribuzione adottate a partire dalla data di inizio di detto esercizio, mentre resta ferma l'applicazione della previgente disciplina relativamente alle delibere adottate entro la data di chiusura dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996. Sempre in attuazione delle richiamate norme di delega, l'art. 1 del citato D.Lgs n. 467 del 1997, ha disposto l'assoggettamento ad imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio delle riserve e fondi esistenti nel bilancio rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996. In particolare, l'imposta sostitutiva si applica con l'aliquota del 5,6 per cento sulle riserve e fondi assoggettabili alla maggiorazione di conguaglio in misura piena (9/16) e con l'aliquota del 2,2 per cento sulle riserve e fondi assoggettabili alla maggiorazione di conguaglio in misura ridotta (15 per cento). Il presente modello si compone di cinque sezioni nelle quali devono essere indicati i dati concernenti, rispettivamente: il calcolo della maggiorazione di conguaglio relativamente alla distribuzione di riserve e fondi intervenuta nel corso dell'esercizio (Sez. I); l'entita' e la ripartizione per gruppi delle riserve e fondi esistenti alla data di chiusura del predetto esercizio, anche agli effetti dell'individuazione degli importi da assoggettare a imposta sostitutiva (Sez. II); il calcolo dell'imposta sostitutiva prevista dal predetto art. 1 del D.Lgs n. 467 del 1997 (Sez. III); gli importi iniziali delle imposte rilevanti ai fini dell'attribuzione, secondo le nuove regole, del credito d'imposta sui dividendi (Sez. IV); gli incrementi e i decrementi degli importi iniziali indicati nella Sez. IV, verificatisi dall'inizio del secondo esercizio successivo al 31 dicembre 1996 fino al termine di presentazione della presente dichiarazione (Sez. V). Nella Sez. I (Calcolo della maggiorazione di conguaglio), vanno indicati: rigo RF3, le riserve e fondi distribuiti nel corso dell'esercizio, al netto della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore; - rigo RF4, la quota dell'importo indicato al rigo RF3 campo 2, soggetta a maggiorazione di conguaglio nella misura di nove sedicesimi; - rigo RF5, la quota dell'importo indicato al rigo RF3, campo 2, soggetto a maggiorazione di conguaglio nella misura del 15 per cento; - rigo RF6, l'importo totale della maggiorazione di conguaglio (da riportare nel rigo RG30 del Mod. 760/RG). Si fa presente che per i soggetti aventi l'esercizio non coincidente con l'anno solare, nel caso in cui la presente dichiarazione sia relativa ai redditi dell'esercizio in corso al 31 dicembre 1996, la Sez. I va utilizzata per indicare anche i dati relativi alla distribuzione dell'utile di detto esercizio soggetto a maggiorazione di conguaglio (righi RF3, RF4 e RF6). Nella Sez. II (prospetto delle riserve e fondi), dal rigo RF7 al rigo RF11, vanno indicati, in relazione a ciascun gruppo di riserve e fondi, il saldo iniziale, gli incrementi e i decrementi verificatisi nel corso dell'esercizio, e il saldo finale risultante al termine dell'esercizio stesso. Si precisa che, ai fini della prima applicazione della nuova disciplina del credito d'imposta e dell'imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 467 del 1997, non vanno considerati fra gli "altri decrementi" quelli derivanti dall'imputazione diretta alle riserve dell'imposta sul patrimonio netto e dell'imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio di cui al citato D.Lgs. n. 467 del 1997. Con riguardo degli "Incrementi deliberati€, va tenuto presente che le riserve formate con gli utili di esercizio in sede di approvazione del bilancio si intendono costituite nel periodo di imposta in cui e' intervenuta la relativa delibera e pertanto vanno evidenziate in detta sezione, nella dichiarazione relativa allo stesso periodo d'imposta. Si ricorda che, in conformita' a quanto stabilito con la circolare n. 310/E del 4 dicembre 1995, la distribuzione di riserve e fondi di rigo RF7, deliberata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995 deve intendersi riferita, innanzitutto, alle riserve e fondi assoggettati ad imposta sostitutiva ai sensi dei commi 1, 2 e 4, dell'art. 22 del D.L. n. 41 del 1995, fino a concorrenza dell'ammontare degli stessi (al netto dell'imposta sostitutiva) e, quindi, alle riserve e fondi assoggettati ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 dell'art. 8 della legge n. 408 del 1990, fino a concorrenza dell'importo degli stessi (al netto dell'imposta sostitutiva). Analogamente, la distribuzione di riserve e fondi di rigo RF7, deliberata entro il terzo esercizio successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995, deve intendersi riferita innanzitutto alle riserve e fondi che si considerano affrancati ai sensi del comma 4 dell'art. 22, del D.L. n. 41 del 1995 fino a concorrenza dell'ammontare corrispondente alle riserve e fondi stessi (al netto dell'imposta sostitutiva), e quindi alle riserve e fondi di cui all'art. 8, comma 1, della legge n. 408 del 1990, fino a concorrenza degli stessi (al netto dell'imposta sostitutiva). In tali casi, sempreche' la delibera di distribuzione intervenga entro la data di chiusura dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 e, quindi, sotto il vigore della precedente disciplina del credito d'imposta il credito stesso e' riconosciuto ai soci nella misura del 25 per cento anziche' dei 9/16. Nel rigo RF7 bis, vanno indicate le riserve o fondi che si considerano formati con utili generati da dividendi "comunitari" distribuiti da societa' cosiddette "figlie" residenti nella U.E., di cui all'art. 96 bis del Tuir. Con riguardo a tali utili, si fa presente che: il loro importo va determinato tenendo conto che, ai sensi del comma 4 dell'art. 96-bis del Tuir, nel testo vigente prima delle modifiche recate dal citato D.Lgs. n. 467 del 1997, essi concorrono alla formazione dell'utile civilistico per la parte che eccede l'utile che si sarebbe formato in assenza dei dividendi fruenti del regime di cui all'art. 96-bis; essi si devono considerare distribuiti, qualora la societa' non disponga di utili assoggettati all'IRPEG e, in ogni caso, prima della distribuzione degli utili assoggettabili alla maggiorazione di conguaglio. Ai fini dell'applicazione del comma 8 dell'art. 105 del Tuir, nel testo vigente anteriormente alle modifiche recate dal citato D.Lgs. n. 467 del 1997, si precisa che le riserve formate con i dividendi "comunitari" di cui al rigo RF7-bis si presumono distribuite dopo le riserve formate con utili gia' assoggettati alll'IRPEG (di cui al rigo RF7). Poiche' l'ultimo periodo del citato comma 4 dell'art. 96-bis del Tuir dispone che le regole innanzi illustrate trovano applicazione nei confronti di ogni successivo percettore di utili direttamente o indirettamente formati con i dividendi fruenti del re- gime di cui all'art. 96-bis, le regole medesime devono essere osservate anche dalle societa' che hanno percepito utili dalle societa' cosiddette "madri" o da societa' a loro volta socie di queste. Si precisa, inoltre, che gli utili che si considerano formati con i dividendi comunitari devono essere indicati in apposita distinta da predisporre e conservare. Con riferimento al rigo RF12, relativo alla franchigia non utilizzata, si precisa che: nel campo 1 (saldo iniziale), va riportato l'importo del saldo fi- nale indicato nella precedente dichiarazione; nel campo 3 (altri incrementi), va indicato l'importo della franchigia formatasi con riferimento al reddito dell'esercizio precedente e non utilizzato per affrancare utili, riserve e fondi assoggettabili a maggiorazione di conguaglio; nel campo 5 (altri decrementi), va indicato l'importo che deve essere utilizzato per affrancare le riserve e fondi formati con l'utile dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, non assoggettati a tassazione, nonche' le riserve ed i fondi eventualmente ancora risultanti dal rigo RF8. Nello stesso campo va indicato, inoltre, l'importo eventualmente utilizzato per affrancare le riserve e fondi che si considerano formati direttamente o indirettamente con gli utili generati da dividendi "comunitari", con conseguente trasferimento, per un pari importo, di dette riserve e fondi dal rigo RF7-bis al rigo RF7. Il residuo importo della franchigia deve essere utilizzato ai sensi dell'art. 1 comma 2, del D.Lgs. n. 467 del 1997, per affrancare le riserve e fondi di rigo RF9, con conseguente trasferimento, per un pari importo, di dette riserve e fondi dal rigo RF9 al rigo RF7. Nella Sez. III vanno indicate le riserve e fondi da assoggettare, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.Lgs n. 467 del 1997, a imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio. In particolare, nel rigo RF13, va riportato l'importo indicato al rigo RF8, campo 6, e la corrispondente imposta sostitutiva, nella misura del 5,6 per cento e nel rigo RF14 va riportato l'importo indicato nel rigo RF9, campo 6, e la corrispondente imposta sostitutiva, nella misura del 2,2 per cento. Si ricorda che l'imposta sostitutiva deve essere applicata anche se le riserve e fondi assoggettabili alla maggiorazione di conguaglio risultino imputati al capitale o fondo di dotazione. Pertanto, ove gli importi indicati nel rigo RF8, campo 6, e nel rigo RF9, campo 6, non risultino gia' comprensivi della quota di dette riserve e fondi imputati al capitale sociale o fondo di dotazione, occorrera' procedere all'aumento, per un pari ammontare, dell'importo da indicare nel rigo RF 13 e/o nel rigo RF14. Si precisa che l'assoggettamento a imposta sostitutiva riguarda anche i soggetti che intendono trasferire, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 460 del 1997, l'unica azienda posseduta ad un ente non commerciale o ad una Organizzazione non lucrativa di utilita' sociale (ONLUS). L'importo complessivo dell'imposta sostitutiva, da indicare nel rigo RF15, va versato in tre rate: la prima, nella misura del 9 per cento, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte relative alla presente dichiarazione; le altre, rispettivamente, nella misura del 50 e del 41 per cento, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte relative alle due dichiarazioni successive. Sugli importi rateizzati non sono dovuti interessi. Nel rigo RF16 va indicato l'importo della prima rata. Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il seguente codice tributo: 1670 - "Imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio (art. 1 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 467)". Si ricorda che l'applicazione dell'imposta sostitutiva non opera nei confronti delle societa' e degli enti totalmente partecipati dallo Stato. Si precisa, altresi', che sono da considerare escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva le riserve indivisibili di cui all'art. 12 della legge n. 904 del 1977 e le riserve indisponibili iscritte ai sensi dell'art. 2426, punto 4, del c.c. (cosidetto "eq- uity method"). Le Sezz. IV e V attengono agli adempimenti formali cui le societa' e gli enti sono tenuti in via transitoria e in sede di prima applicazione delle nuove regole concernenti la disciplina del credito d'imposta sui dividendi introdotte dal richiamato D.Lgs n. 467 del 1997. Nella Sez. IV (Prospetto per la determinazione degli ammontari iniziali delle imposte di cui all'art. 105, comma 1 lett. a) e b), del Tuir), vanno indicati, in attuazione delle disposizioni recate dall'art. 3, comma 4, del citato D.Lgs n. 467 del 1997, i dati rilevanti per la quantificazione degli ammontari iniziali - rilevati cioe' alla data di inizio del secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 - delle imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a) e 6), del Tuir ai fini dell'attribuzione dei crediti d'imposta (ordinari e limitati) ai soci in sede di distribuzione degli utili e delle riserve e fondi. In particolare: - nel rigo RF17, colonna 1, va indicato l'importo delle riserve e fondi di cui al campo 6 di rigo RF7. Tale importo va assunto al netto della parte eventualmente costituita dalle riserve e fondi assoggettati a imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 408 del 1990 e ai sensi dell'art. 22, comma 4, del D.L. n. 41 del 1995 (al netto dell'imposta sostitutiva). L'ammontare corrispondente al 56,25 per cento, da riportare in colonna 2, concorre alla formazione delle imposte da utilizzare per l'attribuzione ai soci di crediti d'imposta ordinari; - nel rigo RF18, colonna 1, va indicato l'importo delle riserve e fondi di cui al campo 6 di rigo RF7- bis e, in colonna 3, l'ammontare corrispondente al 56,25 per cento, che concorre alla formazione delle imposte da utilizzare per l'attribuzione ai soci di crediti d'imposta limitati; - nel rigo RF19, colonna 1, va indicato l'importo delle riserve e fondi di cui al campo 6 di rigo RF7, assoggettato a imposta sostitutiva, ai sensi del citato art. 8, comma 1, della legge n. 408 del 1990 (al netto dell'imposta sostitutiva) e, in colonna 2, l'ammontare corrispondente al 25 per cento, che concorre alla formazione delle imposte da utilizzare per l'attribuzione ai soci di crediti d'imposta ordinari; - nel rigo RF20, colonna 1, va indicato l'importo delle riserve e fondi di cui al campo 6 di rigo RF7, assoggettato ad imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 22, comma 4, del D.L. n. 41 del 1995 (al netto dell'imposta sostitutiva) e, in, colonna 2, l'ammontare corrispondente al 25 per cento, che concorre alla formazione delle imposte da utilizzare per l'attribuzione ai soci di crediti d'imposta ordinari; - nel rigo RF21, colonna 1, va indicato l'importo delle riserve e fondi indicato in colonna 1 del rigo RF13; in colonna 2, l'ammontare dell'imposta sostitutiva del 5,6 per cento applicata su tali riserve e fondi e indicata in colonna 2 del rigo RF13, che concorre alla formazione delle imposte da utilizzare per l'attribuzione ai soci di crediti d'imposta ordinari; in colonna 3, l'ammontare delle imposte corrispondenti a dette riserve e fondi, nella misura del 49,84 per cento, che concorre alla formazione dell'ammontare delle imposte da utilizzare per l'attribuzione ai soci di crediti d'imposta limitati; - nel rigo RF22, colonna 1, va indicato l'importo delle riserve e fondi indicato in colonna 1 del rigo RF14; in colonna 2, l'ammontare dell'imposta sostitutiva del 2,2 per cento applicata su tali riserve e fondi e indicata in colonna 2 del suddetto rigo RF14, che concorre alla formazione delle imposte da utilizzare per l'attribuzione ai soci di crediti d'imposta ordinari; in colonna 3, l'ammontare delle imposte corrispondenti a dette riserve e fondi, nella misura del 55,24 per cento, che concorre alla formazione dell'ammontare delle imposte da utilizzare per l'attribuzione ai soci di crediti d'imposta limitati; - nel rigo RF23, colonna 1, l'importo della franchigia di cui al campo 6 di rigo RF12, e, in colonna 2, l'ammontare delle imposte, nella misura del 5,625 per cento, che concorre alla formazione dell'ammontare delle imposte da utilizzare per l'attribuzione ai soci di crediti d'imposta ordinari. Detto importo rappresenta la prima quota (un decimo) delle imposte spettanti ai sensi dell'art. 3, comma 4, lett. d), del D.Lgs. n. 467 del 1997, pari al 56,25 per cento del predetto importo di rigo RF12; - nel rigo F24 vanno indicati gli importi totali. Agli effetti di cui sopra deve tenersi conto delle riserve e fondi imputati al capitale sociale o fondo di dotazione, se gia' non compresi negli importi indicati nei rispettivi righi. Nella Sez. V vanno indicati gli incrementi degli importi iniziali, indicati nel rigo RF24. Detti incrementi, corrispondenti alle imposte liquidate, accertate e applicate dall'inizio del secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 fino alla data di presentazione della dichiarazione, assumono rilievo sempreche' si riferiscano ai redditi dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996. Vanno altresi' indicati i decrementi relativi agli utili o alle riserve la cui distribuzione e' stata deliberata nel predetto lasso di tempo. Per l'individuazione dell'ammontare delle imposte disponibili, si ricorda che rilevano le imposte liquidate, accertate o applicate entro la data della delibera di distribuzione. Tuttavia, nel caso in cui la delibera abbia ad oggetto gli utili dell'esercizio cui si riferisce la dichiarazione, puo' tenersi conto anche delle imposte liquidate nella dichiarazione stessa ancorche' presentata in data successiva alla delibera e di quelle che concorrono alla formazione delle imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. b), del Tuir, di cui ai righi RF27, RF26 e RF29, dandone segnalazione in dichiarazione barrando la casella 5, nonche' dei versamenti integrativi di cui al rigo RF28, dandone segnalazione in dichiarazione barrando la casella 6. Analogamente dicasi, nel caso in cui la delibera abbia ad oggetto la distribuzione di riserve in sospensione d'imposta, potendo tenersi conto delle imposte liquidabili nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui interviene la delibera di distribuzione. In particolare: - nel rigo RF25, colonna 1, va indicato l'utile distribuito, e in colonna 2, la data della delibera di distribuzione; nelle colonne 3 e 4, le imposte utilizzate ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta (ordinario e/o limitato) pari al 58,73 per cento, delle somme distribuite, attribuito ai soci o associati. - nel rigo RF26, colonna 1, vanno indicati i proventi che, per effetto di norme contenute nel Tuir (in particolare gli artt. 96, 96-bis e 106) o di leggi speciali (in particolare il D.Lgs n. 358 del 1997 e il D.Lgs n. 466 del 1997) non concorrono a formare il reddito e per i quali e' consentito computare le imposte ad essi riferibili tra quelle che consentono l'attribuzione di un credito d'imposta limitato, e, in colonna 4, l'importo, pari al 58,73 per cento di detti proventi o, se inferiore, dell'utile d'esercizio; - nel rigo RF27, colonna 3, vanno indicate le imposte liquidate nella dichiarazione relative al reddito complessivo imponibile e le imposte applicate a titolo sostitutivo. Dette imposte (IRPEG) vanno assunte al netto degli importi, da indicare in colonna 4, corrispondenti sia al credito d'imposta riferibile agli utili percepiti nell'esercizio e formati ai sensi dell'art. 96-bis, comma 4, del Tuir, nel testo vigente prima delle modifiche recate dal D.Lgs n. 467 del 1997, sia al credito d'imposta figurativo, di cui all'art. 106-bis, introdotto nel Tuir dal predetto D.Lgs n. 467. Si fu presente che, qualora nell'esercizio cui si riferisce la presente dichiarazione sia stata deliberata la distribuzione di riserve e fondi in sospensione, l'imposta liquidata sul reddito complessivo va prioritariamente ridotta, fino a concorrenza del suo ammontare, dell'imposta riferibile all'importo recuperato a tassazione; -nel rigo RF28 vanno indicati gli importi dei versamenti integrativi delle imposte, ai sensi dell'art. 105-bis, relativi all'utile dell'esercizio; - Nel rigo RF29, colonna 1, vanno indicate le perdite dell'esercizio in corso al 31 dicembre 1996 e di quelli precedenti, che hanno compensato il reddito dell'esercizio, e, in colonna 4, l'importo delle imposte pari al 37 per cento di tari perdite; - dal rigo RF30 al rigo RF33, colonna 1, vanno indicate le riserve e fondi distribuiti dall'inizio del secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 fino alla data di presentazione della dichiarazione, e, in colonna 2, la data della delibera di distribuzione; nelle colonne 3 e 4, gli importi delle imposte utilizzate ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta (ordinario o limitato) attribuito ai soci o associati. 13 MOD. 760/RG - CALCOLO DELLE IMPOSTE ED ESTREMI DEI VERSAMENTI ILOR Nel rigo RG1 va indicato il reddito di rigo RA66 del Mod. 760/RA. Nel rigo RG2 va indicato il reddito soggetto all'aliquota ordinaria del 16,2 per cento e nel rigo RG3 quello soggetto ad aliquota agevolata. Nel rigo RG5 va indicato, fino a concorrenza dell'importo di rigo RG4, l'ammontare dei crediti d'imposta di cui al Mod. 760/RD. Nel rigo RG6 va indicato l'ammontare dell'eccedenza dell'ILOR e/o dell'IRPEG, per le quali nella precedente dichiarazione, e' stato chiesto il computo in diminuzione delle imposte dovute, utilizzato ai fini del versamento dell'ILOR. Nei righi RG7 e RG8, campo 1, va indicato l'importo delle eccedenze dei crediti deil'IRPEG e/o dell'ILOR, cedute al dichiarante dall'ente o societa' appartenenti allo stesso gruppo, per effetto dell'applicazione dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973, utilizzate per il versamento della prima e della seconda rata di acconto dell'ILOR (vedere in Appendice la voce "Cessione dei crediti nell'ambito del gruppo (art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973)"). Qualora l'importo indicato in tali campi sia inferiore alle rate d'acconto dovute, indicate nel campo 5, la differenza, da versare con le modalita' previste per le imposte sui redditi, va indicata nel campo 4. Nel rigo RG9 o nel rigo RG10 va indicato l'importo dell'ILOR dovuta o dell'ILOR a credito, corrispondente alla differenza tra l'importo di rigo RG4 e la somma dei righi da RG5 a RG8. Per la determinazione dell'ILOR da versare a saldo ovvero da computare in diminuzione delle imposte relative al periodo successivo o da chiedere a rimborso, occorre compilare i righi da RG40 a RG44. IRPEG Nel rigo RG11 o RG12 va indicato il reddito o la perdita di rigo RA49 o RA50. Nel rigo RG13 va indicato il credito d'imposta sui dividendi distribuiti ai soci o partecipanti dalle o dagli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87 (vedere in Appendice la voce "Crediti di imposta"). Nel rigo RG14 va indicato il credito di' imposta sui proventi percepiti in rapporto alla partecipazione a fondi comuni di investimento (vedere in Appendice la voce "Crediti di imposta"). Nel rigo RG15 va indicato l'ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti (ma non oltre il quinto), per l'intero importo che trova capienza in quello risultante dalla somma algebrica dei righi da RG11 a RG14. Detto ammontare puo' tuttavia essere computato in diminuzione del reddito in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta (compreso l'importo relativo ai crediti d'imposta indicato nell'apposito spazio di rigo RG23, riferibili agli utili ex art. 96-bis, comma 4), ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto e dalle eccedenze di imposta del precedente periodo. Nel rigo RG16 va indicato il reddito imponibile o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l'importo di rigo RG11 o di rigo RG12 e gli importi dei righi da RG13 a RG15. Qualora detto risultato sia una perdita, la stessa va diminuita dei proventi esenti dall'imposta, per la parte del loro ammontare - da indicare nell'apposito spazio - che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis. Riservato ai soggetti non operativi Le societa' per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita' limitata nonche' le societa' e gli enti commerciali non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato che sono considerati, agli effetti dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come sostituito dall'art. 3, comma 37, della legge n. 662 del 1996, non operativi e che dichiarano, nel rigo RG16, un reddito che, pur aumentato degli importi che non concorrono a formare il reddito per effetto di specifiche disposizioni agevolative, e' inferiore al reddito imponibile minimo (rigo RA75, colonna 5, del "Prospetto per la verifica dell'operativita' e per la determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti considerati non operativi"), sono soggette, ai sensi del comma 4 del citato art. 30, alla determinazione induttiva del reddito anche mediante l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 41-bis del DPR n. 600 del 1973, fermo restando la possibilita' di fornire la prova contraria. Al fine di evitare l'accertamento induttivo di cui al menzionato comma 4, il contribuente puo' adeguare l'importo di rigo RG16 al predetto reddito imponibile minimo anche mediante la riduzione delle perdite di periodi di imposta precedenti di rigo RG15, che, in tal caso, vanno indicate per un importo corrispondente all'eccedenza del credito complessivo (rigo RG11 o RG12 aumentato dei righi RG13 e RG14) rispetto al suddetto reddito imponibile minimo. Nel rigo RG17 va indicato il reddito soggetto all'aliquota ordinaria del 37 per cento e nel rigo RG18 quello soggetto ad aliquota ridotta al 19 per cento, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 466, del 1997. Nel rigo RG19 va indicato il reddito soggetto ad aliquota ridotta per effetto di altri provvedimenti agevolativi. Al riguardo, si ricorda che per le societa' e gli enti che hanno ottenuto, a partire dal 12 giugno 1994 e fino al 31 dicembre 1997, l'ammissione alla quotazione alla borsa o negli altri mercati regolamentati l'aliquota e' ridotta al 21 per cento, ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 357 del 1994; si precisa, altresi', che ove tali societa' ed enti fruiscano anche delle agevolazioni previste dall'art. 105 del DPR n. 218 del 1978 o dalla legge 29 gennaio 1986, n. 26, la riduzione a meta' dell'IRPEG opera con riferimento alla suddetta aliquota del 21 per cento. I soggetti che fruiscono della riduzione sia dell'aliquota al 19 per cento, ex art. 1 del D.Lgs n. 466, che di quella al 21 per cento, ex art. 5 del DL n. 357 del 1994, applicano il 21 per cento sulla parte di reddito eccedente quello assoggettato al 19 per cento. Per i soggetti il cui reddito imponibile e' assoggettabile, in parte, ad aliquota agevolata, ad esempio al 18,50 per cento, ex art. 105 del D.P.R. n. 218 del 1978, e in parte ad aliquota ordinaria, l'aliquota del 19 per cento, per effetto dell'art. 1 del D.Lgs n. 466, va applicato sulla parte di reddito assoggettabile al 19 per cento, proporzionalmente riferibile al reddito soggetto ad aliquota ordinaria. Si abbia ad esempio la seguente situazione: - Reddito soggetto al 18,50 per cento 1.000 - Reddito soggetto al 37 per cento 2.000 ----- - Reddito complessivo imponibile 3.000 di cui, assoggettabile all'aliquota ridotta al 19 per cento 900 Tale importo va assoggettato al 19 per cento per la parte riferibile, proporzionalmente, al reddito da assoggettare al 37 per cento 2.000 x 900 riferibile al reddito da ----------- = 600 assoggettare al 37 per cento. 3.000 Pertanto: - Reddito soggetto al 18,50 per cento 1.000 - Reddito soggetto al 19 per cento cento 600 - Reddito soggetto al 37 per cento 1.400 ----- - Reddito complessivo imponibile 3.000 Nel rigo G21 vanno indicate le detrazioni di imposta, fino a concorrenza dell'importo di rigo RG20. Le societa' e gli enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), che abbiano effettuato erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra 500.000 e 50 milioni di lire mediante versamento bancario o postale possono indicare nel rigo RG21, a titolo di detrazione d'imposta per oneri, un importo pari al 22 per cento delle suddette erogazioni. Si ricorda che, per effetto della modifica apportata dall'art. 49 del D.Lgs. n. 446 del 1997, per gli oneri sostenuti dal periodo d'imposta in corso alla data del 1 gennaio 1998, la percentuale di detrazione e' stata ridotto al 19 per cento. In tale rigo le cooperative edilizie a proprieta' indivisa devono indicare, l'ammontare delle detrazioni di cui all'art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 504 del 1992. Nel rigo RG22 va indicata l'imposta netta pari alla differenza tra i righi RG20 e RG21. Qualora l'ammontare di rigo RG21 sia superiore a quello di rigo RG20 nel rigo RG22 va indicato zero. Nel rigo RG23 va indicato l'importo di rigo RG13. I soggetti che hanno percepito utili distribuiti da societa' "madri" derivanti da dividendi di societa' "figlie" residenti nella UE, per i quali si rende applicabile il comma 4 dell'art. 96 bis, nel testo vigente anteriormente alla modifica introdotta dal D.Lgs. n. 467 del 1997 - cioe' fino all'esercizio successivo o quello in corso al 31 dicembre 1996 - devono indicare nell'apposito spazio la parte di credito di imposta riferibile a detti utili. Nel rigo RG24 va indicato l'importo di rigo RG14. Nel rigo RG25 va indicato il credito per le imposte pagate all'estero sui redditi prodotti all'estero compresi nella presente dichiarazione o in precedenti dichiarazioni; detto credito va determinato, ai sensi dell'art. 15, sulla base delle imposte pagate all'estero dal dichiarante e, pro-quota, di quelle pagate dalle societa' di persone o dai GEIE cui esso partecipa, cosi' come risulta dall'apposito prospetto rilasciato dai citati soggetti (vedere in Appendice la voce "Crediti di imposta"). Nel rigo RG26 vanno indicati: - il credito d'imposta di cui agli artt. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990, 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991 e 3, comma 142, della legge n. 662 del 1996, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione o la riserva di regolarizzazione previsti da tali leggi vengano attribuiti ai soci o partecipanti; - il credito d'imposta, pari a lire diecimila, nel caso in cui il questionario relativo agli studi di settore sia stato inviato su supporto magnetico; - il credito d'imposta per i registratori di cassa, nei casi previsti dall'art. 14, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (vedere in Appendice la voce "Crediti di imposta"). Nel rigo RG30 va indicata la maggiorazione di conguaglio di cui all'art. 105, nel testo vigente anteriormente alla modifica introdotta dal D.Lgs. n. 467 del 1997, dovuta dalla societa' o ente erogante nelle ipotesi e nei limiti sottoindicati: nella misura pari ai 9/16 delle somme distribuite prelevate da riserve o altri fondi (esclusi quelli che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della societa' o dell'ente e quelli che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci o partecipanti) formati a partire dall'esercizio in corso al 1 dicembre 1983 per le societa' di capitali, e dall'esercizio in corso al 1 gennaio 1988 per gli enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. b), con utili o proventi non assoggettati all'IRPEG; nella misura pari al 15 per cento delle somme distribuite prelevate da riserve o altri fondi (esclusi quelli che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della societa' o dell'ente e quelli che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci o partecipanti) gia' esistenti alla fine dell'esercizio chiuso prima del 1 dicembre 1983 o dell'esercizio chiuso prima del 1 gennaio 1988 per gli enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. b), o formate con utili o proventi dell'esercizio stesso; - nella misura pari ai 9/16 delle somme distribuite qualora sia stata omessa l'indicazione delle riserve. Le riserve a altri fondi dai quali sono prelevate le somme distribuite dalle societa' costituite anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 1o marzo 1986, n. 64 o dalle societa' operanti nelle province di Trieste e Gorizia, sono formati con utili fruenti dell'agevolazione di cui all'art. 105 del DPR 6 marzo 1978, n. 218 o all'art. 2 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, la maggiorazione di conguaglio e' ridotta alla meta'. In caso di successivo accertamento del reddito imponibile in misura piu' elevata e di successivo recupero a tassazione delle riserve, I'IRPEG dovuta dalla societa' o dall'ente nei periodi di imposta in cui il relativo accertamento si e' reso definitivo e' ridotta, ai sensi dell'art. 107, di un importo pari, rispettivamente, all'imposta sulla differenza tra reddito accertato e reddito dichiarato e comunque non superiore alla maggiorazione di conguaglio a suo tempo operata, e all'imposta corrispondente all'ammontare recuperato a tassazione, aumentato degli interessi di cui all'art. 44 del DPR n. 602 del 1973. L'importo di tale riduzione va indicato nel rigo RG31. In tale rigo va altresi' indicato l'ammontare della maggiorazione di conguaglio che la societa' ha eventualmente pagato, in aggiunta ai dividendi, a soci residenti in Francia, Germania, Paesi Bassi in applicazione delle vigenti Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Si precisa che l'ammontare dell'imposta di conguaglio pagata ai predetti soci puo' essere scomputata sempreche' il dichiarante abbia correttamente indicato detta imposta, afferente i dividendi erogati, nella presente o in una precedente dichiarazione. Nel rigo RG32 vanno indicati i versamenti integrativi delle imposte che devono essere effettuati qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 105-bis, introdotto nel TUIR dal D.Lgs. n. 467 del 1997, nel caso in cui la societa' o l'ente abbia attribuito il credito d'imposta ai soci per le somme distribuite sull'utile dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 in misura eccedente le imposte disponibili. Nel rigo RG34 va indicato, fino a concorrenza della somma dei righi RG32 e RG33, l'ammontare dei crediti di imposta di cui al Mod. 760/RD. Nel rigo RG35 va indicato l'ammontare dell'eccedenza dell'ILOR e/o dell'IRPEG, delle quali il contribuente ha chiesto nella precedente dichiarazione, il computo in diminuzione delle imposte dovute, utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEG. Nei righi RG36 e RG37, campo 1, va indicato l'importo delle eccedenze dell'IRPEG e dell'ILOR che sono state cedute al dichiarante dall'ente o societa' appartenenti allo stesso gruppo, per effetto dell'applicazione dell'art. 43 ter DPR n. 602 del 1973 e che il dichiarante utilizza per il versamento della prima e della seconda rata di acconto dell'IRPEG. Qualora l'importo indicato in tali campi sia inferiore alle rate di acconto dovute, di cui al campo 5, la differenza da versare con le modalita' previste per le imposte sui redditi, va indicata nel campo 4. Si precisa che la somma degli importi indicati nei righi RG6 e RG35 deve in ogni caso corrispondere alla somma dei crediti ILOR e IRPEG, dei quali, nella precedente dichiarazione, il contribuente ha chiesto il computo in diminuzione delle imposte dovute. Nel rigo RG38 o nel RG39 va indicato l'importo dell'IRPEG dovuta o dell'IRPEG a credito, corrispondente alla differenza tra la somma dei righi RG32 e RG33 e la somma dei righi da RG34 a RG37. Con riguardo al rigo RG39, si fa presente che le societa' e gli enti che espongono un'eccedenza d'imposta e che hanno percepito utili che si considerano, in tutto o in parte, formati con dividendi cosiddetti "comunitari", devono rideterminare l'eccedenza stessa, per effetto dell'art. 96-bis, comma 4, confrontando il credito d'imposta sui dividendi cosiddetti "comunitari" indicato nell'apposito spazio di rigo RG23, con l'ammontare dell'imposta di rigo RG22. Se l'imposta di rigo RG22 e' superiore o uguale al credito d'imposta sui dividendi "comunitari", spetta l'eccedenza di rigo RG39; se e' inferiore a detto credito, occorre calcolare la misura dell'eccedenza e ridurre l'importo di rigo RG39 dell'eccedenza medesima. L'importo del credito d'imposta, riferibile ai dividendi cosiddetti "comunitari", diminuito della predetta eccedenza, concorre alla formazione delle imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. b), del Tuir, nel testo modificato dal D. Lgs n. 467 del 1997. Per la determinazione dell'IRPEG da versare a saldo ovvero da computare in diminuzione delle imposte relative al periodo di imposta successivo o da chiedere a rimborso, occorre compilare i righi da RG40 a RG48. Si ricorda che il contribuente, per effetto dell'art. 2 del DL n. 417 del 1991, convertito dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, puo' operare la compensazione tra l'IRPEG e l'ILOR e per effetto dell'art. 2 del D.Lgs. n. 358 del 1997, puo' operare la compensazione tra l'imposta sostitutiva dovuta e l'IRPEG e/o l'ILOR a credito. I soggetti per i quali non si verifica il presupposto per operare detta compensazione, o che non intendono avvalersene, devono compilare: il rigo RG41, campo 3, per l'ILOR dovuta, indicata nel rigo RG9. Nel campo 1 di tale rigo va indicato l'importo delle eccedenze dell'IRPEG e dell'ILOR che sono state cedute al dichiarante dall'ente o societa' appartenente allo stesso gruppo, per effetto dell'applicazione dell'art. 43-ter del DPR n. 602 el 1973 e che il dichiarante utilizza per il versamento del saldo dell'ILOR. Qualora l'importo indicato in tale campo sia inferiore a quello di cui al campo 3, la differenza, da versare con le modalita' previste per le imposte sui redditi, va indicata nel campo 2; il rigo RG42, per la parte dell'ILOR a credito, indicata nel rigo RG10, da computare in diminuzione delle imposte, relative al periodo d'imposta successivo e il rigo RG43, per la parte di cui si chiede il rimborso; il rigo RG44, per la parte dell'ILOR a credito che il dichiarante cede a societa' e ente appartenenti allo stesso gruppo, ai sensi dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973; il rigo RG45, campo 3, per l'IRPEG dovuta, indicata nel rigo RG38. Nel campo 1 di tale rigo va indicato l'importo delle eccedenze dell'IRPEG e dell'ILOR che sono state cedute al dichiarante dall'ente o societa' appartenente allo stesso gruppo, per effetto dell'applicazione dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973 e che il dichiarante utilizza per il versamento del soldo dell'IRPEG. Qualora l'importo indicato in tale campo sia inferiore a quello di cui al campo 3, a differenza, da versare con le modalita' previste per le imposte sui redditi, va indicato nel campo 2; il rigo RG46, per la parte del credito dell' IRPEG, indicata nel rigo RG39, da computare in diminuzione delle imposte relative al periodo successivo e il rigo RG47, per la parte di cui si chiede il rimborso; il rigo RG48, per la parte dell'IRPEG a credito che il dichiarante cede a societa' e ente appartenenti allo stesso gruppo, ai sensi dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973. I soggetti che, ricorrendone le condizioni, si avvalgono della compensazione tra l'ILOR a credito e l'IRPEG dovuta e/o l'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997, nonche' tra l'IRPEG a credito e l'ILOR dovuta e/o la predetta imposta sostitutiva, devono indicare, nel rigo RG40, l'importo delle imposte compensate. Si abbiano i seguenti esempi: Ilor a credito 50 Irpeg a credito 30 Imposta sostitutiva che si intende compensare (80) Importo compensato da indicare nel rigo RG40 80 Ilor a credito 100 Irpeg dovuta (30) Imposta sostitutiva che si intende compensare (10) Importo compensato da indicare nel rigo RG40 40 La compensazione, una volta effettuata, puo' determinare l'ILOR dovuta o a credito ovvero l'IRPEG dovuta o a credito e, a seconda dell'ipotesi che si verifica, va compilato il prospetto tenendo conto dei chiarimenti sopra forniti. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 aprile 1986, n. 121, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta lo- cale sui redditi risultanti dalla dichiarazione annuale non sono dovute o, se il saldo e' negativo, non sono rimborsabili se i relativi importi non superano lire 20.000. Nel rigo RG49, colonna 1, va indicato il numero di rate in cui il contribuente intende effettuare il pagamento delle imposte risultanti a saldo e acconto. In colonna 5, va indicato l'importo complessivo delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione (righi RG41 e RG45, colonna 2, RP3, RF16, RH10 e RK20) versate con la delega unica di pagamento (mod. F24). Nel caso in cui il contribuente utilizzi piu' deleghe vanno indicati gli estremi dell'ultimo versamento sommando i relativi importi. Qualora con la citata delega siano effettuati anche versamenti di imposte diverse da quelle risultanti dalla presente dichiarazione (ad es. IVA) ovvero di acconti dell'IRPEG, dell'IRAP, ecc., nella colonna 4 va indicato l'importo complessivo risultante dalla delega. Per ulteriori chiarimenti vedere in Appendice la voce "Versamenti delle imposte". 14 MOD. 760/RH IMPOSTA SOSTITUTIVA DI CUI AL D.LGS. N. 358 DEL 1997 Il presente modello va compilato dai soggetti che hanno realizzato plusvalenze derivanti dalle operazioni di riorganizzazione delle attivita' produttive indicate nel capo I del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 (cessioni e conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento, fusioni, scissioni e scambi di partecipazioni), e che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. In caso di conferimenti di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 358 del 1997 l'opzione deve risultare dall'atto di conferimento. In ogni altro caso l'opzione viene esercitata compilando il presente modello. In particolare, l'art. 2 di tale decreto legislativo stabilisce che l'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di cinque rate annuali di pari importo: la prima, con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta nel quale e' stata realizzata la plusvalenza ovvero hanno avuto effetto le operazioni di fusione e di scissione, le altre, con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai quattro periodi di imposta successivi. Il versamento rateale non comporta il pagamento di somme a titolo di interessi. Gli importi di ciascuna rata da versare possono essere compensati con i crediti di imposta concessi alle imprese, indicati nel Mod. 760/RD, e con le eccedenze di imposta risultanti dalla dichiarazione dei redditi (Mod. 760/RG). Nel rigo RH1 vanno indicate le plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento. Nel rigo RH2 vanno indicate le plusvalenze derivanti dai conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento. Nel rigo RH3 vanno indicate le plusvalenze derivanti da scambi di partecipazioni. Nel rigo RH4 vanno indicati i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della imputazione dei disavanzi derivanti da operazioni di fusione o scissione assoggettati all'imposta sostitutiva. Nel rigo RH5 va indicato il totale delle plusvalenze e dei maggiori valori indicati nei righi precedenti. Nel rigo RH6, col. 1, va indicata l'imposta sostitutiva, risultante dall'applicazione dell'aliquota del 27 per cento sull'ammontare indicato nel rigo precedente; nella casella "N. RATE", va indicato il numero di rate con cui si intende versare l'imposta sostitutiva stessa e, nella col. 3, va indicato l'importo della prima rata, che puo' essere compensato, in parte o tutto: - con i crediti di imposta concessi alle imprese, da indicare al rigo RH7; - con le eccedenze, risultanti dal Mod. 760/RE, da indicare al rigo RH8; - con le eccedenze di ILOR e/o di IRPEG, risultanti dai righi RG10 e RG39 del Mod. 760/RG, da indicare al rigo RH9. Nel rigo RH8 va indicato l'importo delle eccedenze dell'IRPEG e dell'ILOR che sono state cedute al dichiarante dall'ente o societa' appartenente allo stesso gruppo, per effetto dell'applicazione dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973 e che il dichiarante utilizza per il versamento della rata. Nel rigo RH9 va indicato l'importo compensato con l'IRPEG e/o ILOR nel rigo RG40. Nel rigo RH10 va riportata la differenza tra il rigo RH6 e la somma dei righi RH7, RH8 e RH9. Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il seguente codice tributo: 1665 - "Imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di azienda o di partecipazione di controllo o di collegamento". Gli estremi del versamento effettuato non vanno indicati nel quadro in esame. Il versamento complessivo delle imposte dovute risultanti dalla dichiarazione (Irpeg, Ilor, Imposta sul patrimonio netto, imposte sostitutive, Irap, ecc.) deve essere indicato unicamente nel modello 760/RG al rigo RG49. 15 MOD. 760/RK IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO Il Modello 760/RK va utilizzato per dichiarare il patrimonio netto su cui applicare l'imposta istituita dal D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito dalla legge 26 novembre 1992, n. 461. Si ricorda che l'applicazione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, gia' prorogata all'esercizio in corso al 30 settembre 1995, e' stata ulteriormente prorogata dall'art. 3, comma 110, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fino all'esercizio in corso al 30 settembre 1997. Sono escluse da tali proroghe le societa' cooperative agricole, di piccola pesca e sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, nonche' le cooperative di garanzia e i consorzi di garanzia collettiva fidi, costituiti anche sotto forma di societa' cooperative o consortili di cui all'art. 155, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 1993, n. 385. In base alle disposizioni dell'art. 9 del DM 7 gennaio 1993, concernente le modalita' di attuazione delle disposizioni recate dal citato D.L. n. 394 del 1992, il Mod. 760/RK deve essere presentato unitamente al modello di dichiarazione dei redditi nel quale va inserito. Il Modello si compone di due sezioni: la prima riguarda la determinazione dell'imponibile e la seconda il calcolo dell'imposta patrimoniale dovuta, nonche' i versamenti dell'imposta stessa. Imposta patrimoniale Nella sezione I va indicato il patrimonio netto, come risulta dal bilancio, diminuito dell'utile dell'esercizio. Qualora il bilancio non sia stato redatto, non sussistendone l'obbligo, come nel caso di fusione o di trasformazione, o non sia stato approvato, essendo scaduti i termini di approvazione dello stesso, occorre assumere gli elementi desumibili dalle scritture contabili alla data di chiusura del periodo d'imposta. Nei righi da RK1 a RK11 vanno indicati gli ammontari delle voci ivi previste. Si precisa che in caso di imputazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 467 del 1997 alle riserve esistenti alla chiusura dell'esercizio, queste ultime vanno assunte al netto dell'imposta stessa. Al fine di stabilire quali fondi vanno inclusi, nel rigo RK7, tra le poste del patrimonio netto, occorre avere riguardo alla natura degli stessi, nel senso che essi vanno ricompresi allorche' non siano destinati alla copertura di specifici oneri o passivita' ovvero non costituiscano poste rettificative dell'attivo. Si ricorda che l'art. 2, comma 1, del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito dalla legge 30 novembre 1994, n. 679, ha previsto che, a decorrere dall'esercizio in corso al 1 ottobre 1994, le societa' co- operative e loro consorzi sono assoggettati all'imposta sul patrimonio netto delle imprese anche per la parte, costituito dalle riserve indivisibili di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904. Nel rigo RK12 va indicato l'importo escluso dall'imponibile in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 111, della legge n. 549 del 1995. Per effetto di tale norma, in caso di incremento dell'ammontare complessivo del capitale sociale (o del fondo di dotazione) e delle riserve aventi natura di capitale di cui all' art. 44, comma 1, del Tuir, rispetto al corrispondente ammontare complessivo risultante dal bilancio dell'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1995, non si tiene conto, nel computo della base imponibile, della parte di detto incremento derivante da conferimenti in denaro. A tali fini si precisa che l'esclusione in parola opera anche nell'ipotesi in cui i conferimenti in denaro siano utilizzati a parziale o totale copertura di perdite di bilancio ovvero per la ricostituitone del capitale sociale ridotto ai sensi degli artt. 2446 o 2447 del cod. civ. Con specifico riferimento alle banche ed alle societa' cooperative e loro consorzi sono state previste due ulteriori regole di esclusione. In particolare, per le banche non concorre alla formazione della base imponibile il valore di bilancio delle passivita', anche sotto forma di obbligazioni o di altri titoli similari, indicate nell'art. 1, comma 3-ter, del D.L. n. 394 del 1992, emesse successivamente al 31 dicembre 1995. Per le societa' cooperative e loro consorzi non si tiene conto dell'incremento delle riserve indivisibili di cui all'art. 12 della legge n. 904 del 1977. Si ricorda, inoltre, che il decremento della base imponibile, prevista dall' art. 3, comma 111, della legge n. 549 del 1995, non si applica per i soggetti che si sono costituiti dopo il 15 settembre 1995. Il rigo RK14 va compilato dai soggetti che alla fine dell'esercizio possiedono da almeno tre mesi direttamente o indirettamente, cioe' tramite soggetti non residenti, azioni, titoli similari o quote di partecipazione in societa' o enti soggetti alla stessa imposta. A tal fine hanno rilevanza anche le azioni sottoscritte, per effetto dell'esercizio del diritto di opzione e nei limiti del diritto medesimo, nel corso dell'ultimo trimestre dell'esercizio, ma in relazione ad azioni possedute da almeno tre mesi alla fine dell'esercizio stesso. Per i suddetti soggetti il comma 4 dell'art. 1 del citato D.L. n. 394 del 1992 stabilisce che il patrimonio netto deve essere diminuito del valore contabile delle azioni, titoli similari o quote o, se minore, di un valore pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto della societa' o ente partecipato direttamente o indirettamente tramite soggetto non residente. Pertanto, l'importo di rigo RK13 deve essere diminuito del minor importo tra il valore contabile delle azioni, titoli similari o quote posseduti e quello corrispondente alla percentuale di possesso, diretto o indiretto, applicata al patrimonio netto della societa' o ente partecipato direttamente o indirettamente, risultante dall'ultimo bilancio approvato. Nella Sezione II va indicato l'ammontare dell'imposta dovuta, l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, gli estremi dei versamenti degli acconti e l'importo del saldo dovuto nonche' le eventuali somme da chiedere a rimborso. Nel rigo RK16 va indicata l'imposta che risulta dall'applicazione dell'aliquota del 7,5 per mille all'importo di rigo RK15. Si ricorda che in caso di compilazione del rigo RK14 l'imposta dovuta, per effetto dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del D.L. n. 394, non puo' comunque essere inferiore all'1 per mille del patrimonio netto indicato nel rigo RK13, quindi senza tener conto delle diminuzioni dipendenti dalle partecipazioni possedute. Se il periodo di imposta e' superiore o inferiore ai dodici mesi, l'imposta da indicare nel rigo RK16 va ragguagliata alla durata di detto periodo, considerando come mese intero la frazione di esso superiore a 15 giorni. L'imposta non e' dovuta se l'ammontare di detto rigo non supera l'importo di lire centomila. Nel rigo RK17 va indicato l'importo della eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione. Nei righi RK18 e RK19 vanno indicati gli importi della prima e seconda rata di acconto versati, riportando, negli appositi spazi, gli estremi dei versamenti, cioe' la data e il codice dell'ufficio postale o del concessionario desunti dalle attestazioni e/o dalle distinte di versamento. La differenza tra l'importo indicato nel rigo RK16 e il totale degli importi indicati nei righi RK17, RK18 e RK19 va indicata, se positiva, nel rigo RK20 in quanto costituisce l'imposta a saldo, e va indicata, se negativa, nel rigo RK21. Qualora l'importo di rigo RK16 sia non superiore a lire 100.000, il totale degli importi dei righi RK17, RK18 e RK19 va indicato nel rigo RK21. Il versamento dell'imposta sul patrimonio netto, a norma dell'art. 17 e seguenti del D.Lgs. n. 241 del 1997, puo' essere effettuato direttamente presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o presso qualsiasi banca o ufficio postale abilitato mediante la delega unica di pagamento prevista dall'art. 19 del citato D.Lgs. n. 241 del 1997. Il versamento e' effettuato utilizzando il seguente codice tributo: codice 2415 - "Imposta sul patrimonio netto delle imprese Societa' di capitali ed enti". Il periodo di riferimento nella forma AA.AA. e' l'anno per il quale si versa l'imposta. Se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare, le due ultime cifre dell'anno vanno ripetute due volte; nel caso di esercizio sociale non coincidente con l'anno solare, vanno, invece, riportate le ultime due cifre di ciascuno dei due anni. Gli estremi del versamento effettuato non vanno indicati nel quadro in esame. Il versamento complessivo delle imposte dovute risultanti dalla dichiarazione (Irpeg, Ilor, Imposta sul patrimonio netto, imposte sostitutive, Irap, ecc.) deve essere indicato unicamente nel modello 760/RG al rigo RG49. 16 MOD. 760/RL - PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE Il presente prospetto va compilato per indicare i beni relativi all'impresa che risultano iscritti in bilancio a valori superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, in dipendenza di una delle sottoindicate operazioni. Detto prospetto va compilato nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui e' avvenuta l'operazione nonche' in quelle rela- tive agli esercizi successivi, con le variazioni intervenute in ciascun esercizio: in esso vanno indicati i beni con i valori esposti in bilancio e i corrispondenti valori fiscalmente riconosciuti. I beni non dovranno piu' essere indicati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui il valore fiscalmente riconosciuto corrisponde a quello indicato in bilancio. Per il primo esercizio nel quale viene redatto il prospetto, il valore iniziale di bilancio corrisponde al valore al quale i beni sono iscritti in contabilita'. Si fa presente che per ogni operazione effettuata va redatto un distinto prospetto. 1) Conferimenti ai sensi dell'art. 7 della L. n. 218 del 1990 Per i conferimenti effettuati ai sensi del citato art. 7, in cui le aziende o le partecipazioni sono state iscritte in bilancio dalla societa' conferitaria a valori superiori all'ultimo valore dei beni ricevuti riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi presso la conferente, deve essere redatto un apposito prospetto di riconciliazione, ai sensi del comma 2 di tale articolo. 2) Operazioni di fusione e di scissione Per effetto dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le operazioni di fusione e di scissione deliberate dal 14 gennaio 1995 sono, agli effetti delle imposte sui redditi, neutrali e, in forza di tale disposizione, il disavanzo di fusione o di scissione non e' utilizzabile per iscrizioni di valori in franchigia di imposta, a qualsiasi voce, forma o titolo operate. L'art. 3, comma 105, della legge n. 549 del 1995 ha chiarito che non costituisce plusvalenza iscritta l'utilizzazione ai soli fini del bilancio del disavanzo da annullamento e da concambio emergente dalle operazioni di fusione o di scissione per l'iscrizione di maggiori valori sugli elementi patrimoniali provenienti dalle societa' fuse, incorporate o scisse nonche' per l'iscrizione dell'avviamento. Detta disposizione ha previsto che i dati esposti in bilancio a seguito della fusione e della scissione ed i valori fiscalmente riconosciuti devono risultare da apposito prospetto di riconciliazione. 3) Operazioni di conferimento ex art. 4 del D.Lgs. n. 358 del 1997 Il conferimento di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni, effettuato tra i soggetti indicati nell'art. 87, comma 1, lettere a) e b) del Tuir, in regime di neutralita' ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 358 del 1997 non comporta la realizzazione di alcuna plusvalenza imponibile anche se il soggetto conferente iscrivono nelle proprie scritture contabili, rispettivamente la partecipazione e l'azienda conferita a valori superiori a quelli cui i beni stessi erano iscritti prima del conferimento. In tale caso la citata norma prevede la redazione di un apposito prospetto di riconciliazione. 17 MOD. 760/RM PROSPETTO DELLE OBBLIGAZIONI, DELLE CEDOLE ACQUISITE SEPARATAMENTE DALLE OBBLIGAZIONI STESSE, DEI RELATIVI PROVENTI ESENTI DA IMPOSTA Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, ovvero proventi, comprese le plusvalenze realizzate in sede di cessione o di riscatto di quote, derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione - ai sensi dell'art. 63, comma 3, del Tuir - fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi e proventi esenti o dei proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso. Nel campo 1, va indicato il codice ISIN assegnato dall'U.I.C. al titolo; il codice vale sia per il titolo che per le relative cedole acquisite separatamente dai titoli medesimi; per le cedole acquisite separatamente deve essere indicata la denominazione dei titoli cui esse ineriscono. Nel campo 2, va indicata la data di scadenza. Per le cedole acquisite separatamente la data va riferita ai titoli. Nel campo 3, va indicata la denominazione del titolo; per le cedole acquisite separatamente deve essere indicata la denominazione dei titoli cui esse ineriscono. Nei campi 4 e 5, va indicato il valore nominale complessivo delle obbligazioni possedute nel periodo d'imposta a cui si riferisce la presente dichiarazione acquisite, rispettivamente, prima del 28 novembre 1984 e dal 28 novembre 1984. Nei campi 6 e 7, va indicato il valore delle cedole possedute nel periodo d'imposta a cui si riferisce la presente dichiarazione, acquisite separatamente prima del 28 novembre 1984 (campo 6) e dal 28 novembre 1984 (campo 7). Nei campi 8 e 9, vanno indicati i proventi maturati sulle obbligazioni e sulle cedole nel periodo d'imposta a cui si riferisce la presente dichiarazione ed acquisite, rispettivamente, prima del 28 novembre 1984 e dal 28 novembre 1984. 18 MOD. 760/RN PROSPETTO RELATIVO ALLE OPERAZIONI DI FUSIONE Il prospetto va compilato dal soggetto incorporante o risultante alla fusione in relazione a ciascuna operazione di fusione intervenuta nel corso del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione Se nello stesso periodo d'imposta il soggetto incorporante o risultante dalla fusione viene poi incorporato o si fonde con altri, il prospetto relativo alla prima operazione va compilato, per il soggetto cessato e con riferimento alla sua posizione nella prima operazione, dalla societa' successivamente incorporante o risultante dalla fusione. La prima pagina e' riservata ai dati relativi al soggetto incorporante o risultante dalla fusione, la seconda pagina ai dati relativi al soggetto incorporato o fuso. Se i soggetti fusi o incorporati sono piu' di uno, occorre compilare altri prospetti utilizzando solo la seconda pagina. Il prospetto va altresi' compilato dai soggetti che hanno effettuato operazioni di fusione in esercizi precedenti e quello in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs n. 358 del 1997 (8 novembre 1997) e che, per effetto delle disposizioni dell'art. 9, comma 3, del predetto decreto, intendono ottenere il riconoscimento fiscale delle differenze dei valori iscritti in bilancio, a fronte dei disavanzi di fusione, i relativi valori fiscalmente riconosciuti, ancora esistenti nel bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso prima della predetta data, mediante il versamento, sulla suddetta differenza, dell'imposta sostitutiva di cui al medesimo decreto. Tali soggetti devono compilare il prospetto limitatamente alle sezioni riguardanti i dati relativi alla societa' incorporante o risultante dalla fusione, alla societa' incorporata o fusa e al "Disavanzo da annullamento o da concambio". 1a Pagina: La sezione riguardante i dati relativi alla societa' incorporante o risultante dalla fusione va compilata solo se il soggetto incorporante o risultante da fusione e' diverso dal dichiarante. Nel rigo RN5, campi 1, 2, 3 e 4, va indicato il tipo di fusione (propria o per incorporazione), il numero dei soggetti fusi o incorporati e la data dell'atto di fusione. Nel rigo RN6, colonne 1, 2 e 3, vanno indicate, con riguardo alla societa' incorporante o risultante dalla fusione, rispettivamente, la data immediatamente anteriore a quella di unificazione dei conti patrimoniali, la data di tale unificazione e la data di chiusura dell'esercizio in cui la unificazione e' avvenuta. Nel rigo RN7, vanno indicati i corrispondenti importi del patrimonio netto secondo le risultanze contabili. Nel rigo RN8, va indicato l'importo relativo all'aumento del capitale da concambio. Nel rigo RN9, va indicato l'importo del capitale sociale quale risulta dopo l'aumento e nel rigo RN10 la quota percentuale della partecipazione a detto capitale dei vecchi soci della societa' incorporata. Nei righi RN11 a RN15, vanno indicate, secondo il periodo d'imposta di formazione, a partire da quello piu' recente, le perdite fiscali della societa' incorporante riportabili nei cinque periodi d'imposta successivi a quello di formazione e nel rigo RN16 vanno indicate le perdite fiscali del soggetto incorporante riportabili senza limite di tempo e, nella colonna 3 le perdite fiscali riportabili secondo il criterio previsto dall'art. 123, comma 5, del Tuir. 2a Pagina: I dati da indicare in questa pagina si riferiscono alla societa' incorporata o fusa. Nel rigo RN22 va indicato l'ammontare complessivo del disavanzo di fusione, sia da annullamento che da concambio, derivante dalla fusione con il soggetto incorporato o fuso i cui dati identificativi sono indicati nell'apposita sezione della presente pagina. Nel rigo RN23 va indicata la parte del predetto disavanzo imputata al conto economico. Nei righi da RN24 a RN28 vanno indicati, in col. 1 le voci dell'attivo patrimoniale alle quali e' stato imputato il disavanzo, in col. 2 gli importi ad esse relativi e, in col. 3, il codice 1, qualora si tratti di beni ammortizzabili, e il codice 2, qualora si tratti di beni non ammortizzabili. Nella colonna 4 vanno indicati i maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale. Nel rigo RN29, va indicato il totale dei maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale. Nel rigo RN30, va indicato l'ammontare dei maggiori valori di cui al rigo RN29, per i quali non e' dovuta l'imposta sostitutiva, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b) e c), del D.Lgs n. 358 del 1997. Nel rigo RN31, va indicata la differenza tra l'importo di rigo RN29 e l'importo di rigo RN30, da assoggettare ad imposta sostitutiva. I soggetti che, per effetto dell'art. 9, comma 3, del D.Lgs. n. 358 del 1997, intendono ottenere, in tutto o in parte, il riconoscimento delle differenze tra i valori iscritti in bilancio a fronte di disavanzi di fusione e i relativi valori fiscalmente riconosciuti, ancora esistenti nel bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso prima della predetta data, nel rigo RN22 devono indicare la differenza tra i valori dei beni iscritti in bilancio, e ai quali sono stati imputati i disavanzi di fusione ed i relativi valori fiscalmente riconosciuti, ancora esistenti nel predetto bilancio non devono compilare i righi RN23 e RN30. Nella col. 2 dei righi da RN24 a RN28 va indicata la differenza di cui al rigo RN22, imputata alle relative voci dell'attivo patrimoniale e nella col. 4 la parte di cui si chiede il riconoscimento fiscale. Nel rigo RN32, colonne 1 e 2, vanno indicati, l'importo dell'avanzo da annullamento e di quello da concambio. Nei righi RN33 e RN34, vanno indicati i dati relativi alle riserve e fondi in sospensione d'imposta della societa' incorporata o fusa tassabili solo in caso di distribuzione. Nei righi RN35 e RN36, vanno indicati i dati relativi agli "altri" fondi in sospensione d'imposta della societa' incorporata o fusa. Nei righi RN37 e RN38, vanno indicate le partecipazioni nella societa' fusa o incorporata, annullate per effetto della fusione, specificando la quota percentuale (col. 1) e il costo (col. 2), rispettivamente per quelle possedute dalla incorporante (rigo RN37) e per quelle possedute dalle altre societa' partecipanti alla fusione (rigo RN38). Nei righi da RN39 a RN43 vanno indicate, secondo il periodo di formazione, a partire da quello piu' recente, le perdite fiscali riportabili nei cinque periodi d'imposta successivi a quello di formazione e nel rigo RN44 le perdite fiscali riportabili senza limiti di tempo; nella colonna 3 le perdite fiscali riportabili secondo il criterio previsto dall'art. 123, comma 5, del Tuir. 19 MOD. 760/RO PROSPETTO RELATIVO ALLE OPERAZIONI DI SCISSIONE Il prospetto va compilato da ciascun soggetto beneficiario della scissione in relazione a ciascuna operazione di scissione intervenuta nel corso del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione. Se nello stesso periodo la societa' e' stata beneficiaria di piu' scissioni, dovra' compilare piu' prospetti. La prima pagina e' riservata ai dati relativi alla societa' beneficiaria, la seconda ai dati relativi alla societa' scissa e alle altre societa' beneficiarie. Se queste ultime sono in numero superiore agli spazi disponibili, l'elenco proseguira' su un altro prospetto utilizzando solo la seconda pagina. Il prospetto va altresi' compilato dai soggetti che hanno effettuato operazioni di scissione in esercizi precedenti e quello in corso al la data di entrata in vigore del D.Lgs n. 358 del 1997 (8 novembre 1997) e che, per effetto delle disposizioni dell'art. 9, comma 3, del predetto decreto, intendono ottenere il riconoscimento fiscale delle differenze dei valori iscritti in bilancio, a fronte dei disavanzi di scissione, i relativi valori fiscalmente riconosciuti, ancora esistenti nel bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso prima della predetta data, mediante il versamento, sulla suddetta differenza, dell'imposta sostitutiva di cui al medesimo decreto. Tali soggetti devono compilare il prospetto limitatamente alle sezioni riguardanti i dati relativi alla societa' beneficiaria della scissione, alla societa' scissa e al "Disavanzo da annullamento o da concambio". 1a Pagina: La sezione riguardante i dati relativi alla societa' beneficiaria della scissione va compilata solo se il soggetto beneficiario e' diverso da quello dichiarante. Nel rigo R05, campi 1, 2, 3 e 4, va indicato, il tipo di scissione (totale o parziale), il numero di soggetti beneficiari e la data dell'atto di scissione. Nel rigo R06, la quota percentuale del patrimonio netto contabile della societa' scissa acquisita dal dichiarante. Nel rigo R07, la quota percentuale del capitale sociale assegnato dalla societa' dichiarante in concambio ai soci della societa' scissa. Nel rigo R08, vanno specificate, barrando le relative caselle, le categorie cui appartengono i beni acquisiti con la scissione. Nel rigo R09, va indicato, barrando la relativa casella, se le azioni o quote assegnate ai singoli soci della societa' scissa, sono o non sono in proporzione con le loro originarie partecipazioni nella stessa societa'. Nel rigo RO10, colonne 1, 2 e 3, vanno indicati, con riguardo alla societa' dichiarante, rispettivamente, la data immediatamente anteriore a quella di unificazione dei conti patrimoniali, la data di tale unificazione e la data di chiusura dell'esercizio in cui la unificazione e' avvenuta. Nel rigo RO11, colonne 1, 2 e 3, vanno indicati i corrispondenti importi del patrimonio netto secondo le risultanze contabili. Nei righi RO12 e RO13, va indicato, rispettivamente, l'importo relativo all'aumento del capitale per il concambio e l'importo del nuovo capitale sociale. Nei righi da RO14 e RO18 vanno indicate, secondo il periodo d'imposta di formazione, a partire da quello piu' recente, le perdite fiscali della societa' beneficiaria riportabili nei cinque periodi d'imposta successivi a quello di formazione e, nel rigo RO19 le perdite fiscali del soggetto beneficiario riportabili senza limiti di tempo; nella colonna 3, le perdite fiscali riportabili secondo il criterio previsto dall'art. 123-bis, comma 10, del Tuir. 2a Pagina: Con riguardo alla societa' scissa vanno indicate le notizie anagrafiche e le indicazioni, riferite sempre alla stessa, della quota percentuale del patrimonio netto contabile non trasferita, ove si tratti di scissione parziale. Nel rigo RO26 va indicato l'ammontare complessivo del disavanzo di scissione, sia da annullamento che da concambio, derivante dalla scissione con il soggetto scisso i cui dati identificativi sono indicati nell'apposita sezione della presente pagina. Nel rigo RO27 va indicata la parte del predetto disavanzo imputata al conto economico. Nei righi da RO28 a RO32, vanno indicati, in col. 1, le voci dell'attivo patrimoniale alle quali e' stato imputato il disavanzo, in col. 2 gli importi ad esse relativi e, in col. 3, il codice 1, qualora si tratti di beni ammortizzabili, e il codice 2, qualora si tratti di beni non ammortizzabili. Nella colonna 4, vanno indicati i maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale. Nel rigo RO33 va indicato il totale dei maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale. Nel rigo RO34 va indicato l'ammontare dei maggiori valori di cui al rigo RO33, per i quali non e' dovuta l'imposta sostitutiva, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 358 del 1997. Nel rigo RO35 va indicata la differenza tra l'importo di rigo RO33 e l'importo di rigo RO34, da assoggettare ad imposta sostitutiva. I soggetti che, per effetto dell'art. 9, comma 3, del D.Lgs. n. 358 del 1997, intendono ottenere, in tutto o in parte, il riconoscimento delle differenze tra i valori iscritti in bilancio a fronte di disavanzi di scissione, e i relativi valori fiscalmente riconosciuti, ancora esistenti nel bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso prima della predetta data, nel rigo RO26 devono indicare la differenza tra i valori dei beni iscritti in bilancio ai quali sono stati imputati i disavanzi di scissione ed i relativi valori fiscalmente riconosciuti, ancora esistenti nel predetto bilancio e non devono compilare i righi RO27 e RO34. Nella col. 2 dei righi da RO28 a RO32, va indicata la differenza di cui al rigo RO26 imputata alle relative voci dell'attivo patrimoniale e nella col. 4 la parte di cui si chiede il riconoscimento fiscale. Nel rigo RO36, va indicato l'ammontare complessivo delle riserve e fondi in sospensione d'imposta, tassabili solo in caso di distribuzione, risultanti dall'ultimo bilancio della societa' scissa, limitatamente all'importo entro il quale la beneficiaria e' tenuta a ricostituirli (comma 9 dell'art. 123-bis del Tuir).