(all. 1 - art. 1) (parte 3)
accelerati, nonche' le spese per l'acquisto di  beni  strumentali  di
costo  unitario  non  superiore  ad 1 milione di lire. Negli appositi
spazi va indicata la quota di  ammortamento  relativa  al  valore  di
avviamento e agli immobili.
Nel  rigo  RB79  vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di
ammortamento anticipato.
Nel rigo RB80 vanno indicate le maggiori quote dedotte  a  titolo  di
ammortamento  accelerato  ai  sensi  dell'art.  67,  comma  3,  primo
periodo, del Tuir.
Nel rigo RB81  vanno  indicati  i  canoni  di  locazione  finanziaria
relativi   a   beni  strumentali  esclusi  gli  immobili,  riportando
nell'apposito spazio l'ammontare degli oneri finanziari.
I contribuenti che non sono a conoscenza dell'ammontare  degli  oneri
finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze
di  semplificazione,  in  luogo  dei  medesimi  possono  indicare  un
ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo
di  imposta  e  l'importo  risultante  dal  seguente  calcolo:  costo
sostenuto  dalla societa' concedente (preso in considerazione ai fini
della determinazione del "valore dei beni strumentali" da indicare al
rigo RB83, colonna 1) diviso il  numero  dei  giorni  di  durata  del
contratto  di  locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei
giorni del periodo d'imposta  compresi  nel  periodo  di  durata  del
contratto di leasing.
Nel  rigo  RB82  vanno indicate le spese sostenute per: l'acquisto di
servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta  della  contabilita';
il  trasporto  dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi
di assicurazione  relativi  alla  attivita';  i  servizi  telefonici,
compresi  quelli  accessori;  i  consumi  di  energia;  i carburanti,
lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.
Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi  tassativa,
si precisa che:
  le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non
  includono  le  spese  di pubblicita', le spese per imposte e tasse,
  nonche'  le  spese  per  l'acquisto  di  beni,  quali   quelli   di
  cancelleria.    Rientrano,  invece,  in  tali spese, ad esempio, le
  provvigioni  attribuite  dalle  case   mandanti   agli   agenti   e
  rappresentanti  di  commercio  e  quelle attribuite dagli agenti di
  assicurazione   ai   propri   sub-agenti   e   i   compensi    agli
  amministratori;
  le  spese  di  tenuta  della  contabilita'  includono quelle per la
  tenuta dei libri paga e per  la  compilazione  delle  dichiarazioni
  fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per
  l'assistenza in sede contenziosa;
  le  spese  per il trasporto dei beni vanno considerate tra le spese
  in oggetto solo se le stesse non  sono  state  comprese  nel  costo
  degli stessi beni quali oneri accessori;
  non   si   tiene  conto  dei  premi  riguardanti  le  assicurazioni
  obbligatorie per legge, ancorche' l'obbligatorieta'  sia  correlata
  all'esercizio  dell'attivita' d'impresa (quali, ad esempio, i premi
  riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli
  stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla  RCA,  anche  quelli
  per furto e incendio, e i premi Inail relativi ai soci);
  tra  i  consumi di energia vanno ricomprese le  spese sostenute nel
  periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte  energetica  (energia
  elettrica,  metano,  gasolio,  ecc)  utilizzata  per  consentire lo
  svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per
  il riscaldamento dei locali. Rientrano tra i consumi in esame anche
  quelli relativi al gasolio utilizzato per i natanti  delle  imprese
  esercenti l'attivita' di pesca;
  i  costi  relativi  a  carburanti e simili includono tutto cio' che
  serve per la trazione degli automezzi  (benzina,  gasolio,  metano,
  gas liquido, ecc.).
Si  precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese
in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di  manutenzione  e
riparazione e per viaggi e trasferte.
Nel  rigo RB83, colonna 1, va indicato il valore dei beni strumentali
ottenuto sommando:
a) il costo storico, comprensivo degli  oneri  accessori  di  diretta
   imputazione  e  degli  eventuali  contributi  di  terzi,  dei beni
   materiali e immateriali, escluso l'avviamento,  ammortizzabili  ai
   sensi  degli  artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei
   beni ammortizzabili, al lordo degli ammortamenti e  tenendo  conto
   delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti
   in  dipendenza  di  contratti  di  locazione finanziaria, al netto
   dell'imposta sul valore aggiunto. A  tal  fine  non  assume  alcun
   rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio
   dell'opzione di acquisto;
c)  il valore normale al momento dell'immissione nell'attivita' per i
   beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza  di  contratti  di
   locazione   non  finanziaria.  In  caso  di  affitto  o  usufrutto
   d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali
   nell'atto  di  affitto  o  di  costituzione  in  usufrutto  o,  in
   mancanza,  il  loro  valore normale determinato con riferimento al
   momento di stipula dell'atto.
Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
  non si tiene conto degli immobili, incluse le  costruzioni  leggere
  aventi il requisito della stabilita';
  va  computato  il  valore  dei  beni  il  cui costo unitario non e'
  superiore ad un milione di lire,  ancorche'  gli  stessi  beni  non
  siano  stati  rilevati  nel  registro  dei  beni ammortizzabili. Si
  ricorda che, per  effetto  dell'art.  2,  comma  1,  del  D.P.R.  9
  dicembre  1996,  n.  695, le annotazioni da effettuare nel registro
  dei beni ammortizzabili possono essere  eseguite  anche  nel  libro
  degli inventari;
  il  valore  dei  beni posseduti per una parte dell'anno deve essere
  ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno,  considerando
  quest'ultimo  pari  a  365  giorni,  anche  in  caso  di  inizio  o
  cessazione dell'attivita' nel corso del periodo d'imposta.
Si fa presente, inoltre, che per le autovetture,  le  autocaravan,  i
ciclomotori  e  i motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa si
assume il costo fiscalmente rilevante di cui  all'art.  121  bis  del
Tuir  (vedere  la voce "Deducibilita' delle spese inerenti l'utilizzo
di autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori" nelle  "Novita'
della disciplina del reddito d'impresa").
Per  i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di
cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e  del
20  per  cento.  La  riduzione  e'  attribuita  a tutti gli esercenti
attivita' di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno
fruito della agevolazione prevista dall'art. 3 del decreto  legge  n.
357/1994 convertito dalla Legge 8 agosto 1994, n. 489.
Nella   colonna  2,  va  indicato  il  valore  dei  beni  strumentali
riferibile a macchine di ufficio  elettromeccaniche  ed  elettroniche
compresi  i  computers ed i sistemi telefonici elettronici acquistati
anteriormente al 1 gennaio 1994. Ai fini della determinazione di tale
valore occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art.  4,
comma  3,  del  D.P.C.M.  29  gennaio  1996, senza tenere conto della
riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997.
Nella colonna 3, va indicato il valore complessivo degli  autoveicoli
utilizzati  dai  soggetti  che  svolgono  le  attivita' indicate alle
lettere da a) ad f) dell'elenco di seguito riportato ovvero il valore
dei beni strumentali appartenenti ad una medesima categoria  omogenea
di  cui  all'art.  16  del  DPR  n.  600 del 1973, senza tenere conto
dell'anno di acquisizione, utilizzati dai soggetti  che  svolgono  le
attivita'  e  i  servizi  indicati  alle lettere g) e h) dello stesso
elenco:
a) intermediari di commercio (da codice 51.11.0 a codice 51.19.0);
b)  altri  trasporti  terrestri,  regolari,  di  passeggeri   (codice
   60.21.0);
c) trasporto con taxi (codice 60.22.0);
d)  altri  trasporti  su  strada, non regolari, di passeggeri (codice
   60.23.0);
e) altri trasporti terrestri di passeggeri (codice 60.24.0);
f) trasporto di merci su strada (codice 60.25.0);
g) attivita'  delle  lavanderie  per  alberghi,  ristoranti,  enti  e
   comunita' (codice 93.01.1);
h) servizi di lavanderie a secco, tintorie (codice 93.01.2).
Ai  fini della determinazione di tale valore occorre fare riferimento
alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio
1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma  1,
del D.P.C.M. 27 marzo 1997; il valore non va indicato se la riduzione
non spetta.
- PROSPETTO DELLE AGEVOLAZIONI TERRITORIALI E SETTORIALI
In  questo  prospetto  non  vanno  indicati  i  dati  riguardanti  le
esenzioni relative ai redditi dei terreni e dei fabbricati.
Nella  colonna  1  le societa' o enti che richiedono l'agevolazione o
che  l'hanno  gia'  richiesta   devono   indicare   la   disposizione
legislativa  che  la  prevede,  apponendo  nella  apposita casella il
codice individuato nella tabella D).
Le societa' o enti che hanno piu' attivita' agevolate devono indicare
per ciascuna di esse le disposizioni agevolative  anche  nell'ipotesi
in cui si tratti delle medesime disposizioni.
Nella  colonna  2  deve  essere  indicato lo stato dell'agevolazione,
utilizzando  i  codici  di  cui  alla  tabella  E)  a   seconda   che
l'agevolazione  sia  richiesta  nella  presente  dichiarazione per la
prima  volta,  che  sia  stata  gia'  richiesta  nella  dichiarazione
relativa  a  precedenti  periodi,  che  sia  stata gia' richiesta con
apposita  istanza,  che  sia  stata  riconosciuta  con  provvedimento
dell'Ufficio,   che   sia   stata   negata   con   provvedimento   in
contestazione.
Nella colonna 3 va  indicato  l'anno  a  decorrere  dal  quale  opera
l'agevolazione.
Nella  colonna  4  va  indicato  l'anno  in  cui  e'  stata richiesta
l'agevolazione. I contribuenti che richiedono l'agevolazione  per  la
prima volta nella presente dichiarazione indicheranno l'anno 1998.
Nella  colonna  5 va indicata la provincia (sigla) nel cui territorio
viene prodotto o reinvestito il reddito agevolato.
Nella colonna 6 va  indicato  l'ammontare  del  reddito  agevolato  o
reinvestito.
Le  colonne  3  e  4 non devono essere utilizzate per le agevolazioni
degli utili reinvestiti.
Se la richiesta dell'agevolazione e' fatta per la prima  volta  nella
dichiarazione   dei  redditi,  e'  opportuno  che  sia  informato  il
competente  Ufficio  delle  imposte,  ovvero  l'ufficio  unico  delle
entrate  ove  attivato,  al quale (e non al Centro di Servizio cui e'
stata inviata la dichiarazione dei redditi  contenente  la  richiesta
dell'agevolazione)  deve  essere inviata, con plico separato, a mezzo
raccomandata A.R., la documentazione di rito.
Ai fini  dell'applicazione  del  DPCM  29  luglio  1993,  concernente
"Modalita'  di  concessione delle agevolazioni contributive e fiscali
alle piccole e medie imprese della Valtellina", in sede di  richiesta
delle agevolazioni, devono essere indicate le agevolazioni di diversa
natura  eventualmente  gia'  richieste  o  ottenute,  assicurando  il
rispetto dei limiti d'importo di cui all'art. 3, comma  1,  del  DPCM
medesimo.  Per  ulteriori chiarimenti vedere la circolare n. 88/E del
14 giugno 1994.
Tabella D) - Tipo di agevolazione
Codice           Leggi agevolative
Mezzogiorno      (T.U. 6 marzo 1978, n. 218 e legge 1 marzo 1986, n.
                 64;  DL 11 luglio 1988, n. 258, conv. in legge 5
                 agosto 1988, n. 337; art. 18, DL 23 giugno 1995, n.
                 244, conv. in legge 8 agosto 1995, n. 341)
01               Esenzione totale ILOR (art. 101, 1 comma, T.U. 6
                 marzo 1978, n. 218)
02               Esenzione parziale ILOR (art. 101, 2 comma, T.U. 6
                 marzo 1978, n. 218)
10               Esenzione totale IRPEG (art. 14, 5 comma, legge 1
                 marzo 1986, n. 64)
11               Riduzione IRPEG (art. 105, 1 comma, T.U. 6 marzo
                 1978, n. 218)
Zone depresse    Centro Nord e Polesine
                 (art. 30, 1 e 2 comma, DPR 29 settembre 1973, n.
                 601; legge 1 dicembre - 1986, n. 879)
20               Esenzione totale ILOR
21               Esenzione parziale ILOR
Province di Trieste e Gorizia; Comuni di Monfalcone, S. Canzian
                 d'Isonzo, Staranzano, Ancona, zona portuale
Aussa Corno      (art. 29 DPR 29 settembre 1973, n. 601; art. 4
                 legge 27 dicembre 1975, n. 700; art. 30, 2 comma,
                 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; art. 9, 2 comma,
                 legge 2 maggio 1983, n. 156; legge 29 gennaio 1986,
                 n. 26)
30               Esenzione totale ILOR
31               Esenzione parziale ILOR
40               Riduzione IRPEG (art. 2, 1o comma, legge 29
                 gennaio 1986, n. 26).
Altri territori (art. 1, 9 comma, DL 22 dicembre 1981, n.
                790, conv. in legge 23 febbraio 1982, n. 47; art.
                3-terdecies, DL 1 ottobre 1982, n. 696, conv. in
                legge 29 novembre 1982, n. 883; art. 73 del D.Lgs. 30
                marzo 1990, n. 76; legge 10 maggio 1983, n. 190; art.
                11, comma 1, legge 2 maggio 1990, n. 102; DPCM 29
                luglio 1993).
50              Esenzione totale ILOR
51              Esenzione parziale ILOR
60              Esenzione IRPEG
61              Riduzione IRPEG
Tabella E)   Stato dell'agevolazione
Codice
A     Agevolazione richiesta in dichiarazione per la prima volta
B     Agevolazione gia' richiesta nelle precedenti dichiarazioni dei
      redditi
C     Agevolazione gia' richiesta con apposita istanza
D     Agevolazione riconosciuta con provvedimento dell'ufficio
E     Agevolazione negata dall'ufficio con provvedimento in
      contestazione
PROSPETTO  PER LA DETERMINAZIONE DELLA SOPRAVVENIENZA ATTIVA RELATIVA
  AI BENI OGGETTO DI INVESTIMENTI AGEVOLATI (art. 3, comma 89,  della
  legge n. 549 del 1995).
Si  ricorda  che,  a decorrere dal 15 settembre 1995, la cessione dei
beni oggetto degli investimenti agevolati, ai sensi dell'art.  3  del
D.L. n. 357 del 1994 e dell'art. 3, comma 88, della legge n.  549 del
1995,  entro  il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui
gli investimenti si considerano realizzati,  comporta  l'applicazione
dell'art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995.
Ai  sensi  di  tale  norma  il  reddito  escluso  dall'mposizione, si
ridetermina diminuendo l'ammontare dei predetti  investimenti  di  un
importo  pari  alla  differenza  tra  i corrispettivi derivanti dalle
cessioni e i costi sostenuti nello stesso periodo  d'imposta  per  la
realizzazione  degli investimenti indicati nell'art. 3 del D.L. n. 57
del  1994,  diversi  dagli  immobili  strumentali  per   natura   non
utilizzati  esclusivamente  per l'esercizio dell'impresa da parte del
soggetto che ha effettuato l'investimento.
L'importo del minor beneficio costituisce sopravvenienza  attiva  del
periodo d'imposta in cui i predetti beni sono ceduti.
Ai  fini  della compilazione del presente prospetto si precisa quanto
segue:
  nel rigo  RB89  vanno  indicati  i  corrispettivi  derivanti  dalle
  cessioni  dei  beni  oggetto  degli  investimenti  agevolati di cui
  all'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 e dell'art. 3, comma 88,  della
  legge n. 549 del 1995, effettuate nel presente periodo di imposta;
  nel rigo RB90 vanno indicati i costi sostenuti per la realizzazione
  degli  investimenti  indicati nell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994,
  diversi  dagli  immobili  strumentali  per  natura  non  utilizzati
  esclusivamente  per  l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto
  che ha effettuato l'investimento, sostenuti nello stesso periodo di
  imposta;
  nel rigo RB91 va indicato il 50 per cento della differenza tra rigo
  RB89  e  rigo  RB90  che  costituisce  la sopravvenienza attiva del
  periodo d'imposta in cui i beni sono ceduti. Si  precisa  che  tale
  sopravvenienza rileva in misura non eccedente l'importo del reddito
  agevolato nei periodi d'imposta precedenti.
Se  l'importo di rigo RB90 e' superiore all'importo di rigo RB89, nel
rigo RB91 va indicato zero.
9
MOD. 760/RC  REDDITO ASSOGGETTABILE AD ALIQUOTA RIDOTTA AI SENSI  DEL
D.LGS. N. 466 DEL 1997
Il  presente modello deve essere compilato dai soggetti che intendono
avvalersi dell'agevolazione (vedere la voce  "Disposizioni  a  favore
della  capitalizzazione  delle  imprese  (DIT)"  nelle  "Novita'  del
reddito d'impresa").
Si fa  presente  che  il  contribuente  puo'  comunque  compilare  il
presente  Mod.  760/RC  qualora  intenda  esporre i dati che potranno
rilevare ai fini della determinazione del reddito  agevolabile  negli
esercizi successivi.
Nel   rigo   RC1  va  indicata  la  somma  tra  l'importo  dell'utile
dell'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1996 accantonato a
riserva (al netto delle imposte che sono state portate direttamente a
riduzione delle riserve,  anziche'  imputate  a  conto  economico)  e
quello  dei conferimenti in denaro, (ragguagliati al periodo compreso
tra  la  data  di  versamento  e  quella  di  chiusura  del   periodo
d'imposta),  effettuati nel periodo d'imposta. Non vanno indicati, in
quanto non rilevanti:
  la quota di utile d'esercizio accantonata a  riserva  indisponibile
  derivante  da  plusvalenze  patrimoniali  contabilizzate  a seguito
  della  valutazione  di  partecipazioni  in  imprese  controllate  o
  collegate a norma dell'art. 2426, comma 1, n. 4, del codice civile;
  i  conferimenti  in  denaro  provenienti da soggetti domiciliati in
  paesi diversi da quelli indicati nel  D.M.  4  settembre  1996,  in
  quanto  con  essi  non  e' attuabile lo scambio di informazioni per
  evitare le doppie imposizioni sul reddito;
  i conferimenti in denaro provenienti da  soggetti  domiciliati  nei
  paesi  indicati  nel  D.M.  4  settembre  1996,  se  controllati da
  soggetti residenti,  qualora  non  sia  stato  ottenuto  il  parere
  favorevole  del  Comitato Consultivo per l'applicazione delle norme
  antielusive,  istituito  ai  sensi  dell'art.  21  della  legge  30
  dicembre 1991, n. 413.
Nel  rigo  RC2  va  indicato l'importo delle riduzioni del patrimonio
netto derivanti dall'attribuzione a qualsiasi titolo (sia in  denaro,
che  in  natura)  ai  soci  o  partecipanti  effettuati  nel  periodo
d'imposta.
Nel rigo RC3 va indicata la differenza tra l'importo di  rigo  RC1  e
quello  di  rigo  RC2.  Qualora  il  risultato  sia zero o negativo i
successivi righi non vanno compilati, in quanto non  sussiste  alcuna
variazione in aumento del capitale investito rilevante ai fini DIT.
Nel  rigo  RC4  va indicato l'importo del patrimonio netto risultante
dal bilancio dell'esercizio, con esclusione dell'utile dell'esercizio
stesso. Se il patrimonio netto assume valore negativo o pari a  zero,
i successivi righi non vanno compilati, in quanto non sussiste alcuna
variazione in aumento del capitale investito rilevante ai fini DIT.
Nel  rigo RC5 va indicato il minor valore tra l'importo di rigo RC3 e
l'importo di rigo RC4.
Nel rigo RC6 va indicato:
  il corrispettivo (in denaro o  in  natura)  per  l'acquisizione  di
  aziende  o  di  complessi  aziendali  gia'  appartenenti  a impresa
  controllata o comunque facente capo allo stesso soggetto economico,
  avvenuto nel corso del periodo d'imposta;
  l'ammontare  dei  conferimenti  in  denaro  effettuati  nel   corso
  dell'esercizio,  a  favore di soggetti controllati, ovvero divenuti
  tali a seguito del conferimento. L'importo  del  conferimento  deve
  essere  indicato ancorche' alla data di chiusura dell'esercizio sia
  venuto meno il rapporto di controllo.
Nel rigo RC7 vanno indicati:
  gli incrementi delle consistenze dei titoli e dei valori mobiliari,
  diversi dalle partecipazioni rispetto alle consistenze iscritte nel
  bilancio dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996;
- l'incremento dei  crediti  da  finanziamento  nei  confronti  delle
  societa'  controllanti  o  che  sono  controllate, anche insieme ad
  altri  soggetti,  dallo  stesso  controllante,  rispetto  a  quelli
  risultanti  dal  bilancio  dell'esercizio  in corso al 30 settembre
  1996.
Nel rigo RC8 va indicata la differenza, se positiva, tra l'importo di
rigo RC5 e la somma  degli  importi  dei  righi  RC6  e  RC7.  Se  il
risultato  e'  pari  a  zero o negativo, i successivi righi non vanno
compilati, in quanto non sussiste alcuna variazione  in  aumento  del
capitale investito rilevante ai fini DIT.
I righi da RC9 a RC11 sono riservati ai soggetti non residenti.
Nel  rigo  RC9 va indicato il valore complessivo dei beni strumentali
nuovi acquisiti nel  periodo  d'imposta,  al  lordo  delle  quote  di
ammortamento. Trattasi di tutti i beni materiali e immateriali di cui
agli  artt.  67 e 68 del Tuir con esclusione dell'avviamento. In caso
di acquisizione di beni in locazione finanziaria deve essere indicato
il costo sostenuto dall'impresa concedente per  l'acquisto  dei  beni
stessi. Si fa presente che il valore dei sopracitati beni deve essere
assunto   in   misura   pari   al   costo  fiscalmente  riconosciuto,
ragguagliato al periodo di possesso nell'esercizio.
Nel rigo RC10 va indicato l'importo della  riduzione  dei  debiti  da
finanziamento,  al  netto  dei  crediti  da  finanziamento,  rispetto
all'importo dei debiti da finanziamento,  al  netto  dei  crediti  da
finanziamento,  esistenti alla chiusura dell'esercizio in corso al 30
settembre  1996.  Si  precisa  che  tale  possibilita'   di   impiego
dell'incremento del capitale investito puo' realizzarsi solo nel caso
in  cui  la  situazione  finanziaria netta esistente alla chiusura di
detto  esercizio  sia  di  segno   negativo   (esempio:   debiti   da
finanziamento  1500,  crediti  da  finanziamento  800).  In tal caso,
l'importo della riduzione, da indicare nel rigo RC10, potra' derivare
sia da un incremento di crediti, a  parita'  di  debiti,  sia  da  un
decremento  dei  debiti,  a  parita' di crediti, e sia da entrambe le
cause.
Nell'esempio considerato, l'eventuale riduzione  per  200  del  saldo
netto  negativo (700), esistente alla data di chiusura dell'esercizio
in corso al 30 settembre 1996, puo' originare sia dal decremento  dei
debiti,  da  1500  a  1300, sia dall'incremento dei crediti, da 800 a
1000, e sia dal concorso di un decremento per 120 dei debiti e di  un
incremento per 80 dei crediti.
Nel  rigo RC11 va indicata la somma degli importi di rigo RC9 e RC10.
Se detta somma e' pari a zero i successivi righi non vanno compilati,
in quanto non sussiste alcuna  variazione  in  aumento  del  capitale
investito rilevante ai fini DIT.
Nel  rigo  RC12,  colonna  1,  va  riportato l'importo di rigo RC8; i
soggetti non residenti devono indicare il  minore  tra  l'importo  di
rigo  RC8  e  l'importo  di rigo RC11. Nell'ipotesi in cui il periodo
d'imposta  sia  di  durata  inferiore  o  superiore  all'anno,  detta
differenza deve essere ragguagliata alla durata del periodo stesso.
Nella  colonna  2  va indicato l'importo risultante dall'applicazione
del coefficiente di remunerazione del capitale investito, pari  al  7
per cento, alla somma indicata nella colonna 1.
Nel  rigo RC13 va riportato l'importo del reddito imponibile indicato
nel rigo RG16 del Mod. 760/RG.
Nel rigo RC14 va indicato l'ammontare del reddito  assoggettabile  ad
aliquota del 19 per cento.
Qualora  l'applicazione  della  predetta  aliquota al reddito di rigo
RC12, col. 2, determini un'aliquota media dell'Irpeg inferiore al  27
per  cento,  occorre assumere, in luogo dell'importo di rigo RC12, il
55,56 per cento del reddito di cui al rigo RC13.
Si rileva che 55,56 costituisce  la  quota  percentuale  del  reddito
complessivo  imponibile assoggettabile al 19 per cento, che determina
un aliquota media dell'Irpeg pari al 27 per cento. Infatti:
19 X+ 37 (100 X) = 27
---- ---
100  100
X = 10 x 100 = 55,56
    --------
       18
Pertanto nel rigo RC14 va indicato il minore tra  l'importo  di  rigo
RC12 e quello pari al 55,56 per cento del reddito di rigo RC13.
Si  fa  presente  che  l'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 466 del 1997,
prevede, per le societa' i cui titoli di partecipazione sono ammessi,
successivamente alla data di entrata in vigore del predetto  decreto,
alla  quotazione  nei  mercati  regolamentari  italiani, la riduzione
dell'aliquota dal 19 al 7 per cento e la riduzione dell'aliquota  me-
dia  dal  27  al  20 per cento, per i primi tre esercizi successivi a
quello della prima quotazione.
Pertanto, qualora l'applicazione dell'aliquota del  7  per  cento  al
reddito  di  rigo RC12, col. 2 determini un'aliquota media dell'Irpeg
inferiore al 20 per cento, va assunto il 56,67 per cento del reddito.
Si rileva che 56,67 costituisce  la  quota  percentuale  del  reddito
complessivo  imponibile  assoggettabile al 7 per cento, che determina
un'aliquota media dell'Irpeg pari al 20 per cento. Infatti:
7 X+ 37 (100-X)=20
--- ---
100 100
x = 17 x 100 = 56,67
    --------
      30
Pertanto,  nel  rigo RC14 va indicato il minore tra l'importo di rigo
RC12 e quello pari al 56,67 per cento del reddito di rigo RC13.
Nel rigo RC15 va riportata la differenza tra l'importo di rigo  RC12,
col. 2, e quello di rigo RC14, che costituisce l'eccedenza di reddito
assoggettabile ad aliquota ridotta da riportare nei periodi d'imposta
successivi ma non oltre il quinto.
10
MOD. 760/RD - CREDITI DI IMPOSTA
GENERALITA'
Il quadro RD va utilizzato per l'indicazione e l'utilizzo dei crediti
d'imposta concessi:
  alle  piccole  e medie imprese per gli investimenti innovativi e le
  spese di ricerca;
  ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di  taxi  o  di
  autorizzazione   per  l'esercizio  del  servizio  di  noleggio  con
  conducente;
  ai datori di  lavoro  per  l'incremento  della  base  occupazionale
  (premio di assunzione);
  alle  societa' cooperative costituite in misura non inferiori al 60
  per cento da donne ed alle societa' di capitali  le  cui  quote  di
  partecipazione spettano in misura non inferiore a due terzi a donne
  e  i  cui  organi  d'amministrazione sono costituiti per almeno due
  terzi  da  donne,   che   operino   nei   settori   dell'industria,
  dell'artigianato,  dell'agricoltura,  del  commercio, del turismo e
  dei servizi;
  alle imprese  costruttrici  o  importatrici  di  veicoli  nuovi  di
  fabbrica  per  il  riconoscimento,  al  venditore degli stessi, del
  contributo statale a fronte della  rottamazione  di  analoghi  beni
  usati;
  alle   imprese   costruttrici   o  importatrici  di  ciclomotori  o
  motoveicoli nuovi di fabbrica per il riconoscimento,  al  venditore
  degli stessi, del contributo statale a fronte della rottamazione di
  analoghi beni usati;
  ai  soggetti titolari di reddito di impresa per erogazioni liberali
  a favore dello Stato per la manutenzione, protezione e restauro del
  patrimonio delle aree archeologiche di Pompei.
Si precisano le seguenti regole di carattere generale applicabili  ai
soggetti che fruiscono dei benefici sopra indicati:
-  il credito d'imposta non da' diritto a rimborso (anche qualora non
  risultÂș, completamente utilizzato);
- in caso di utilizzo del credito d'imposta non spettante o spettante
  in misura inferiore, si rendono applicabili le sanzioni previste  a
  seguito  della  liquidazione  delle  imposte  dovute  in  base alla
  dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 36-bis del  D.P.R.  n.
  600  del  1973  (sanzione  amministrativa  pari  al  30  per  cento
  dell'importo del credito indebitamente utilizzato - art. 13,  comma
  1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).
Con  specifico  riguardo  alle  agevolazioni  concesse ai sensi della
legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonche' alle altre agevolazioni per  la
cui disciplina si fa rinvio alla stessa legge (crediti di imposta per
gli investimenti innovativi e le spese di ricerca; credito di imposta
per  la  promozione dell'imprenditoria femminile), in forza dell'art.
11, comma 3, del D.Lgs. n. 471  del  1997,  si  applica  la  sanzione
amministrativa  dal  cinquanta  al cento per cento dell'ammontare dei
crediti di imposta indebitamente fruiti;
  i crediti di imposta  possono  essere  utilizzati  a  compensazione
  degli  importi da versare a titolo di imposta sostitutiva di cui al
  D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.
Il Mod. 760/RD contiene, infine, il prospetto per l'indicazione della
sospensione dei versamenti di imposta dei creditori verso l'EFIM.
CREDITO D'IMPOSTA CONCESSO A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, AI
  SENSI DEGLI ARTT. 5, 6 E 8 DELLA LEGGE n. 317 del 1991
I primi due prospetti devono essere compilati dalle piccole  e  medie
imprese,    da   ultimo   ridefinite   dal   decreto   del   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato  18  settembre  1997
(pubblicato  nella  G.U.  n.  229  del  1 ottobre 1997), cui e' stato
concesso il credito di imposta previsto dagli articoli 5, 6 e 8 della
legge n. 317 del 1991, come  integrata  dall'art.  3  della  legge  7
agosto 1997, n. 266.
Si  fa  presente che detto credito di imposta deve essere indicato, a
pena di decadenza - e quindi anche nel caso in  cui  esso  non  venga
utilizzato  -  nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di
imposta nel corso del quale e' concesso il beneficio ai  sensi  della
comunicazione del Ministero competente.
Tale  credito  puo'  essere  fatto  valere  ai  fini  del  versamento
dell'IRPEG e  dell'ILOR,  nonche'  dell'imposta  sostitutiva  di  cui
D.Lgs.  8  ottobre  1997,  n.  358,  fino a concorrenza delle imposte
dovute per il periodo di imposta nel corso del quale  il  credito  e'
concesso; l'eccedenza e' computata in diminuzione delle imposte rela-
tive  ai periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, ovvero
e' computata indifferentemente in diminuzione, nei  medesimi  periodi
di  imposta,  dai  versamenti  dell'IVA successivi alla presentazione
della dichiarazione dei redditi nella quale il credito e' indicato.
Si ricorda che, ai sensi dell'articolo  11,  comma  1,  della  citata
legge  n. 317 del 1991, il credito d'imposta di cui agli artt. 5, 6 e
8 e' considerato sopravvenienza attiva del periodo di imposta in  cui
e'   utilizzato   (vedere   in   Appendice   la  voce  "Contributi  o
liberalita'", art. 55, comma 3, lett. b) del Tuir).
Peraltro, a decorrere dall'esercizio in corso al 1 gennaio  1998,  si
applica  il  nuovo  regime  illustrato  nella voce "I-B) Contributi e
liberalita'" nel paragrafo 6 relativo alle "Novita' della  disciplina
del reddito d'impresa".
In  forza  all'art. 11, comma 3, del D.Lgs 18 dicembre 1997, n.  471,
in caso di revoca delle agevolazioni concesse ai sensi della legge  5
ottobre  1991,  n.  317,  si  applica  la sanzione amministrativa dal
cinquanta al cento per cento  dell'ammontare  dei  crediti  d'imposta
indebitamente fruiti.
  Credito d'imposta concesso per investimenti innovativi (artt. 5 e 6
  della legge n. 317 del 1991)
Nel prospetto va indicato:
  nel  rigo  RD1,  colonne  1,  2,  3  e 4, gli ammontari del credito
  d'imposta  residuo  risultante  dalla  precedente  dichiarazione  e
  rilevati dal rigo R11, colonne 2, 3, 4 e 5 del Mod. 760/R/97;
  nel   rigo  RD2,  l'ammontare  del  credito  concesso  nel  periodo
  d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
  nel  rigo  RD3, distintamente per ognuno delle colonne 1, 2, 3, 4 e
  5, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del
  rigo RD1  e  del  rigo  RD2,  utilizzati  ai  fini  del  versamento
  dell'IRPEG  relativa  al  periodo  d'imposta  cui  si  riferisce la
  presente dichiarazione;
  nel rigo RD4, distintamente per ognuna delle colonne 1, 2, 3,  4  e
  5, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del
  rigo  RD1  e  del  rigo  RD2,  utilizzati  ai  fini  del versamento
  dell'ILOR  relativa  al  periodo  d'imposta  cui  si  riferisce  la
  presente dichiarazione;
  nel  rigo  RD5, distintamente per ognuna delle colonne 1, 2, 3 e 4,
  gli ammontari  del  credito  residuo  di  cui  alle  corrispondenti
  colonne  del  rigo  RD1, utilizzati ai fini del versamento dell'IVA
  relativa  al  periodo  d'imposta  cui  si  riferisce  la   presente
  dichiarazione;
  nel rigo RD6, distintamente per ognuna delle colonne 1, 2, 3, 4 e 5
  gli  ammontari  del  credito di cui alle corrispondenti colonne del
  rigo RD1  e  del  rigo  RD2,  utilizzati  ai  fini  del  versamento
  dell'imposta  sostitutiva  di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358,
  il cui obbligo di versamento e' previsto entro il  termine  per  il
  versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di
  imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
  nel  rigo  RD7,  colonna  2,  la  differenza  tra l'ammontare della
  corrispondente colonna di rigo RD1 e la  somma  degli  importi  dei
  righi   RD3,   RD4,  RD5  e  RD6,  che  puo'  essere  utilizzata  a
  compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva sopra
  menzionata, relativamente al periodo d'imposta successivo a  quello
  cui si riferisce la presente dichiarazione;
  nel  rigo  RD7,  colonna  3,  la  differenza  tra l'ammontare della
  corrispondente colonna di rigo RD1 e la  somma  degli  importi  dei
  righi   D3,   RD4,   RD5  e  RD6,  che  puo'  essere  utilizzata  a
  compensazione  dell'IRPEG,  dell'IVA  e  dell'imposta   sostitutiva
  innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a
  quello  cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il
  secondo;
- nel rigo RD7,  colonna  4,  la  differenza  tra  l'ammontare  della
  corrispondente  colonna  di  rigo  RD1 e la somma degli importi dei
  righi  RD3,  RD4,  RD5  e  RD6,  che  puo'  essere   utilizzata   a
  compensazione   dell'IRPEG,  dell'IVA  e  dell'imposta  sostitutiva
  innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a
  quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre  il
  terzo;.
  nel  rigo  RD7,  colonna  5,  la  differenza  tra l'ammontare della
  corrispondente colonna di rigo RD2 e la  somma  degli  importi  dei
  righi  RD3,  RD4  e RD6, che puo' essere utilizzata a compensazione
  dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata,
  relativamente ai periodi di imposta  successivi  a  quello  cui  si
  riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto.
  Credito d'imposta concesso per le spese di ricerca  (art.  8  della
legge n. 317 del 1991)
Nel prospetto va indicato:
  nel  RD8,  colonne  1,  2  e 3, gli ammontari del credito d'imposta
  residuo risultante dalla precedente dichiarazione  e  rilevati  dal
  riga R17, colonne 1, 2 e 3 del Mod. 760/R/97;
  nel   rigo  RD9,  l'ammontare  del  credito  concesso  nel  periodo
  d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
  nel rigo RD10, distintamente per ognuna delle colonne 1, 2, 3 e  4,
  gli  ammontari  del  credito di cui alle corrispondenti colonne del
  rigo RD8  e  del  rigo  RD9,  utilizzati  ai  fini  del  versamento
  dell'IRPEG  relativa  al  periodo  d'imposta  cui  si  riferisce la
  presente dichiarazione;
  nel rigo RD11, distintamente per ognuna delle colonne 1, 2, 3 e  4,
  gli  ammontari  del  credito di cui alle corrispondenti colonne del
  rigo RD8  e  del  rigo  RD9,  utilizzati  ai  fini  del  versamento
  dell'ILOR  relativa  al  periodo  d'imposta  cui  si  riferisce  la
  presente dichiarazione;
  nel rigo RD12, distintamente per ognuna delle colonne 1, 2 e 3, gli
  ammontari del credito residuo di cui  alle  corrispondenti  colonne
  del  rigo  RD8,  utilizzati  a  compensazione  dell'IVA relativa al
  periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
  nel rigo RD13, distintamente per ognuna delle colonne 1, 2, 3 e  4,
  gli  ammontari  del  credito di cui alle corrispondenti colonne del
  rigo RD8  e  del  rigo  RD9,  utilizzati  ai  fini  del  versamento
  dell'imposta  sostitutiva  di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358,
  il cui obbligo di versamento e' previsto entro il  termine  per  il
  versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di
  imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
  nel  rigo  RD14,  colonna  1,  la  differenza tra l'ammontare della
  corrispondente colonna di rigo RD8 e la  somma  degli  importi  dei
  righi  RD10,  RD11,  RD12  e  RD13,  che  puo'  essere utilizzata a
  compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva sopra
  menzionato, relativamente al periodo d'imposta successivo a  quello
  cui si riferisce la presente dichiarazione;
  nel  rigo  RD14,  colonna  2,  la  differenza tra l'ammontare della
  corrispondente colonna di rigo RD8 e la  somma  degli  importi  dei
  righi  RD10,  RD11,  RD12  e  RD13,  che  puo'  essere utilizzata a
  compensazione  dell'IRPEG,  dell'IVA  e  dell'imposta   sostitutiva
  innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a
  quello  cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il
  secondo;
  nel  rigo  RD14,  colonna  3,  la  differenza tra l'ammontare della
  corrispondente colonna di rigo RD8 e la  somma  degli  importi  dei
  righi  RD10,  RD11,  RD12  e  RD13,  che  puo'  essere utilizzata a
  compensazione  dell'IRPEG,  dell'IVA  e  dell'imposta   sostitutiva
  innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a
  quello  cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il
  terzo;
  nel rigo RD14, colonna  4,  la  differenza  tra  l'ammontare  della
  corrispondente  colonna  di  rigo  RD9 e la somma degli importi dei
  righi RD10, RD11 e RD13, che puo' essere utilizzata a compensazione
  dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata,
  relativamente ai periodi  d'imposta  successivi  a  quello  cui  si
  riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto.
CREDITO D'IMPOSTA CONCESSO AI TITOLARI DI LICENZA PER L'ESERCIZIO DEL
  SERVIZIO TAXI (art. 20 del D.L. n. 331/93)
Le imprese titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o
di  autorizzazione  per  l'esercizio  del  servizio  di  noleggio con
conducente, ai sensi del DM 29 marzo 1994, devono indicare a pena  di
decadenza  - quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato -
nel presente Mod. 760/RD il credito  d'imposta  concesso  per  l'anno
1997.
Tale   credito  d'imposta  puo'  essere  fatto  valere  ai  fini  del
versamento  dell'IRPEG,  dell'ILOR,  dell'IVA,  nonche'  dell'imposta
sostitutiva  di  cui  al  D.Lgs.  8  ottobre  1997,  n.  358,  fino a
concorrenza  dell'imposta  dovuta  per  il  periodo   d'imposta   con
riferimento   al  quale  il  credito  e'  concesso,  nonche'  per  il
versamento delle ritenute alla fonte operate sulle  retribuzioni  dei
dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo; l'eccedenza puo' essere
computato  in  diminuzione dei versamenti successivi oppure, ai sensi
del DM 27 settembre  1995,  utilizzata  mediante  rilascio  di  buoni
d'imposta  da  parte  delle  circoscrizioni  doganali  competenti per
territorio.
Il  credito  in  questione  concorre  alla  formazione  del   reddito
imponibile.
Pertanto, nel prospetto vanno indicati:
  nel rigo RD15, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante
  dal rigo R23 del Mod. 760/R/97;
  nel   rigo  RD16,  l'ammontare  del  credito  d'imposta  spettante,
  determinato dalla circoscrizione doganale alla quale il titolare di
  licenza o autorizzazione ha presentato l'istanza di concessione;
  nel rigo RD17, colonna 1, l'ammontare del credito d'imposta di  cui
  alla  somma  di  rigo  RD15  e  di  rigo  RD16,  utilizzato  per il
  versamento  delle  ritenute  alla  fonte  sulle  retribuzioni   dei
  dipendenti  e  sui  compensi  di lavoro autonomo la cui scadenza e'
  successiva   alla   data   di   presentazione   della    precedente
  dichiarazione  e  fino  alla  data  di presentazione della presente
  dichiarazione;
  nel rigo RD17, colonna 2, l'ammontare del credito d'imposta di  cui
  alla  somma di rigo RD15 e di riga RD16, utilizzato a compensazione
  dei  versamenti  dell'IVA  dovuti   a   partire   dalla   data   di
  presentazione  della  precedente  dichiarazione  dei redditi e fino
  alla data di presentazione della presente dichiarazione;
  nel  rigo RD17, colonna 3, l'ammontare del credito d'imposta di cui
  alla  somma  di  rigo  RD15  e  di  rigo  di  RD16,  utilizzato   a
  compensazione dell'IRPEG dovuta per il presente periodo d'imposta;
  nel  rigo RD17, colonna 4, l'ammontare del credito d'imposta di cui
  alla somma di rigo RD15 e di rigo RD16, utilizzato a  compensazione
  dell'ILOR dovuta per il presente periodo d'imposta;
  nel  rigo RD17, colonna 5, l'ammontare del credito d'imposta di cui
  alla somma di rigo RD15 e di rigo RD16, utilizzato a  compensazione
  dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs 8 ottobre 1997, n. 358, il
  cui  obbligo  di  versamento  e'  previsto  entro il termine per il
  versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di
  imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
  nel rigo RD18, la differenza tra la somma dei righi RD15 e  RD16  e
  la  somma  degli  importi di credito d'imposta utilizzati, indicati
  nel rigo RD17, colonne 1, 2, 3, 4 e 5;
  nel rigo RD19, l'ammontare, anche parziale, del  credito  d'imposta
  residuo per il quale si chiede il rilascio del buono d'imposta;
  nel rigo RD20, la differenza tra l'importo di rigo RD18 e quello di
  rigo  RD19,  che  potra'  essere  utilizzata ai fini dei versamenti
  dell'IRPEG, dell'IVA, delle  ritenute  e  dell'imposta  sostitutiva
  innanzi  citata,  successivamente  alla data di presentazione della
  presente dichiarazione.
CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE AI SENSI DEL DL N. 357 DEL  1994  (premio
  di assunzione)
L'articolo  2 del DL 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8
agosto 1994, n. 489, ha previsto  l'attribuzione  di  un  credito  di
imposta,  denominato, "premio di assunzione", in favore dei datori di
lavoro che incrementano la base occupazionale esistente alla data del
12  giugno  1994,  assumendo,  con  contratti  di  lavoro   a   tempo
indeterminato, lavoratori in possesso di particolari requisiti.
Tale  credito  di imposta, che non costituisce componente positivo di
reddito per i percipienti, compete per il periodo d'imposta in  corso
al  12 giugno 1994 e per i due successivi e puo' essere utilizzato, a
partire dall'inizio del periodo di imposta  successivo  a  quello  di
formazione  del  credito  stesso,  in  sede  di  versamento dell'IVA,
dell'IRPEG,  dell'ILOR  e  delle  ritenute  alla  fonte  operate   su
qualsiasi tipo di reddito, nonche' dell'imposta sostitutiva di cui al
D.Lgs 8 ottobre 1997, n. 358. Il credito formatosi nel corso del 1996
puo' essere stato, quindi, utilizzato a partire dal 1 gennaio 1997.
Per  effetto  dell'arco temporale di applicazione della norma citata,
il credito in questione, puo' essere maturato, nel  corso  del  1997,
solo  a  favore  dei  soggetti  aventi  il  periodo  di  imposta  non
coincidente con l'anno solare  il  cui  secondo  periodo  di  imposta
successivo in corso al 12 giugno 1994 abbia termine entro l'11 giugno
1997.
Nel prospetto va indicato:
-  nel  rigo  RD21,  l'ammontare del credito residuo risultante dalla
  precedente dichiarazione di cui al rigo R27 Mod. 760/R/97;
- nel rigo RD22, l'ammontare del credito  spettante  per  il  secondo
  periodo  di  imposta successivo a quello in corso al 12 giugno 1994
  riferibile  solo  ai  soggetti  aventi  periodo  di   imposta   non
  coincidente con l'anno solare che termina entro l'11 giugno 1997;
  nel rigo RD23, colonna 1, l'ammontare del credito di cui alla somma
  di  rigo  RD21  e  di rigo RD22, utilizzato per il versamento delle
  ritenute alla fonte di qualsiasi tipo la cui scadenza e' successiva
  alla data di presentazione della precedente  dichiarazione  e  fino
  alla data di presentazione della presente dichiarazione;
  nel rigo RD23, colonna 2, l'ammontare del credito di cui alla somma
  di  rigo  RD21  e di rigo RD22, utilizzato a compensazione dell'IVA
  dovuta dalla data di presentazione della precedente dichiarazione e
  fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel rigo RD23, colonna 3, l'ammontare del credito di cui alla somma
  di rigo RD21 e di rigo RD22, utilizzato ai fini dell'IRPEG relativa
  al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel rigo RD23, colonna 4, l'ammontare del credito di cui alla somma
  di rigo RD21 e di rigo RD22, utilizzato ai fini dell'ILOR  relativa
  al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel rigo RD23, colonna 5, l'ammontare del credito di cui alla somma
  di   rigo   RD21   e  di  rigo  RD22,  utilizzato  a  compensazione
  dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997,  n.  358,
  il  cui  obbligo  di versamento e' previsto entro il termine per il
  versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di
  imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel rigo RD24, l'ammontare del  credito  residuo  risultante  dalla
  differenza  tra  la  somma  dei righi RD21 e RD22, e la somma degli
  importi dei crediti d'imposta utilizzati, indicati nel  rigo  RD23,
  colonne  1,  2,  3, 4 e 5, che potra' essere utilizzato ai fini dei
  versamenti dell'IRPEG,  dell'IVA,  delle  ritenute  e  dell'imposta
  sostitutiva innanzi citata successivi a quelli del sopra menzionato
  rigo RD23.
CREDITO   DI   IMPOSTA   PER  LA  PROMOZIONE  DELL'IMPRENDITORIALITA'
  FEMMINILE (art. 5 legge 25 febbraio 1992, n. 215)
In forza della legge  25  febbraio  1992,  n.  215,  a  favore  delle
societa'  cooperative,  costituite  in misura non inferiore al 60 per
cento da donne, e  delle  societa'  di  capitali,  le  cui  quote  di
partecipazione  spettano in misura non inferiore a due terzi a donne,
e i cui organi di amministrazione  sono  costituiti  per  almeno  due
terzi  da  donne, rientranti nella definizione comunitaria di piccola
impresa, costituite in data successiva al 21 marzo 1992, che  operino
nei  settori  dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del
commercio, del turismo e dei servizi, e' prevista la concessione,  in
luogo  dei  contributi  di  cui  all'art. 4 della legge citata, di un
credito di imposta (art. 5).
Le modalita'  di  concessione  dell'agevolazione  in  questione  sono
disciplinate dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 5 dicembre 1996, n. 706.
Detto  credito  deve  essere  indicato, a pena di decadenza, e quindi
anche nel caso in cui non venga utilizzato, nella  dichiarazione  dei
redditi  relativa  al  periodo  di  imposta  nel  corso  del quale e'
concesso il beneficio; esso puo' essere  fatto  valere  ai  fini  del
versamento  dell'IRPEG  e dell'ILOR, nonche' dell'imposta sostitutiva
di cui al D.Lgs 8 ottobre 1997, n.  358,  fino  a  concorrenza  delle
imposte  dovute  per  il  periodo  di  imposta nel corso del quale il
credito  e'  concesso;  l'eventuale   eccedenza   e'   computata   in
diminuzione  delle  imposte relative ai periodi di imposta successivi
ma non oltre il quarto,  ovvero  e'  computata  indifferentemente  in
diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dei versamenti dell'IVA
successivi  alla  presentazione della dichiarazione dei redditi nella
quale il credito e' indicato.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 5 ottobre
1991,  n. 317, richiamato dall'art. 5 della legge n. 215 del 1992, il
credito di imposta in questione e' considerato sopravvenienza  attiva
(vedere Appendice la voce "Contributi o liberalita'" - art. 55, comma
3 lett. b) del Tuir).
Peraltro,  a  decorrere  dal  periodo d'imposta in corso al 1 gennaio
1998, si  applica  il  nuovo  regime  illustrato  nella  voce  "I  B)
Contributi e liberalita'" nelle "Novita' della disciplina del reddito
d'impresa".
In  caso  di  revoca  del  credito, disposta a norma dell'art. 11 del
regolamento ministeriale recato dal D.M. 5  dicembre  1996,  n.  706,
innanzi  citato,  si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta
cento per cento dell'ammontare del credito di  imposta  indebitamente
fruito, ai sensi del combinato disposto dell'art. 11 sopra menzionato
e dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
Nel prospetto va indicato:
  nel  rigo  RD25,  l'ammontare  del  credito concesso nel periodo di
  imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
  nel rigo RD26, colonna 1, l'ammontare del credito di imposta di cui
  al rigo RD25, utilizzato a  compensazione  dell'IRPEG  relativa  al
  periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
  nel rigo RD26, colonna 2, l'ammontare del credito di imposta di cui
  al  rigo  RD25,  utilizzato  a  compensazione dell'ILOR relativa al
  periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
  nel rigo RD26, colonna 3, l'ammontare del credito di  cui  al  rigo
  RD25, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al
  D.Lgs.  8  ottobre  1997,  n.  358, il cui obbligo di versamento e'
  previsto entro il termine per il versamento a saldo  delle  imposte
  sui  redditi  relative  al  periodo  di imposta cui si riferisce la
  presente dichiarazione;
- nel rigo RD27, l'ammontare del  credito  residuo  risultante  dalla
  differenza  tra  l'importo  di  rigo RD25 e la somma dei crediti di
  imposta utilizzati, indicati nel rigo RD26, colonne 1 e 2 e 3,  che
  potra'   essere  utilizzato  ai  fini  dei  versamenti  dell'IRPEG,
  dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi  citata,  relativamente
  ai  periodi  di  imposta  successivi  a  quello cui si riferisce la
  presente dichiarazione, ma non oltre il quarto.
CREDITO DI IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE COSTRUTTRICI O IMPORTATRICI
  DI VEICOLI, CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI,  SPETTANTE  A  FRONTE  DELLA
  ROTTAMAZIONE  DI  ANALOGHI BENI USATI (art. 29 del D.L. 31 dicembre
  1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n.  30; art.
  1 del D.L 25 settembre 1997,  n.  324  convertito  dalla  legge  25
  novembre 1997, n. 403; art. 22 della legge 7 agosto 1997, n.  266).
Beneficiano   dei   crediti   di  imposta  in  questione  le  imprese
costruttrici o importatrici  di  autovetture  o  di  autoveicoli  per
trasporto  promiscuo  di cui all'art. 54, comma 1, lett. a) e c), del
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nonche' di ciclomotori  o  motoveicoli
di  cui, rispettivamente, agli artt. 52 e 53 del citato decreto, come
integrati dall'art. 1, comma 4 del decreto del Ministro dei trasporti
e della navigazione 5 aprile 1994.
Detti crediti  spettano  in  occasione  dell'acquisto  in  Italia  di
veicoli  nuovi di fabbrica, anche in locazione finanziaria, ovvero di
ciclomotori e motoveicoli nuovi di fabbrica, da parte  delle  persone
fisiche,  anche  non  residenti,  che  consegnano per la rottamazione
analoghi   beni  usati  aventi  determinati  requisiti  alle  imprese
costruttrici o importatrici le quali hanno riconosciuto al  venditore
l'importo  del contributo statale previsto dagli artt. 29 del D.L. n.
669 del 1996, 1 del D.L. n. 324 del 1997, convertito dalla  legge  n.
403 del 1997, e 22 della legge n. 266 del 1997.
I  crediti  in  questione possono essere utilizzati per il versamento
delle ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente,  dell'IRPEG,
dell'ILOR,  dell'IVA, dovute anche in acconto, per l'esercizio in cui
avviene il rilascio, da parte del pubblico registro  automobilistico,
dell'originale  del certificato di proprieta' del veicolo nuovo e per
i successivi; inoltre, i crediti stessi possono essere  utilizzati  a
compensazione  dell'imposta  sostitutiva  di cui al D.Lgs. n. 358 del
1997.
Le imprese interessate sono tenute a conservare, fino al 31  dicembre
del quinto anno successivo a quello in cui e' stata emessa la fattura
di  vendita,  la documentazione che deve essere ad esse trasmessa dal
venditore, individuata al comma 5 dell'art. 29 della legge n. 30  del
1997, in caso di cessione di veicoli ed al comma 6 dell'art. 22 della
legge  n.  266  del  1997  in  caso  di  cessione  di  ciclomotori ed
autoveicoli.
Nel prospetto va indicato:
  nel rigo RD28 l'ammontare  del  credito  maturato  nel  periodo  di
  imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
  nel rigo RD29, colonna 1, l'ammontare del credito di imposta di cui
  al  rigo RD28 utilizzato per i versamenti, dovuti fino alla data di
  presentazione della presente  dichiarazione,  delle  ritenute  alla
  fonte operate sui redditi da lavoro dipendente;
  nel rigo RD29, colonna 2, l'ammontare del credito di imposta di cui
  al  rigo  RD28,  utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva
  dovuti   fino   alla   data   di   presentazione   della   presente
  dichiarazione;
  nel rigo RD29, colonna 3, l'ammontare del credito di imposta di cui
  al  rigo  RD28,  utilizzato  a compensazione dell'IRPEG relativa al
  periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
  nel rigo RD29, colonna 4, l'ammontare del credito di imposta di cui
  al rigo RD28, utilizzato  a  compensazione  dell'ILOR  relativa  al
  periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
  nel  rigo  RD29,  colonna 5, l'ammontare del credito di cui al rigo
  RD28, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al
  D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il  cui  obbligo  di  versamento  e'
  previsto  entro  il termine per il versamento a saldo delle imposte
  sui redditi relative al periodo di  imposta  cui  si  riferisce  la
  presente dichiarazione;
  nel  rigo  RD30,  l'importo  del  credito  residuo risultante dalla
  differenza tra l'importo di rigo RD28 e la somma degli importi  dei
  crediti  di  imposta utilizzati, indicati nel rigo RD29, colonne 1,
  2, 3, 4 e 5, che potra' essere utilizzato ai  fini  dei  versamenti
  delle  ritenute, dell'Iva, dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva di
  cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, successivi a quelli del sopra
  menzionato rigo RD29.
- CREDITO DI IMPOSTA SPETTANTE ALLE IMPRESE PER EROGAZIONI  A  FAVORE
  DELLO   STATO  PER  LA  MANUTENZIONE,  PROTEZIONE  E  RESTAURO  DEL
  PATRIMONIO DELLE AREE ARCHEOLOGICHE DI POMPEI (art.  9,  comma  13,
  della legge 8 ottobre 1997 n. 352)
La  legge  352  del  1997  ha  previsto  il credito di imposta per le
erogazioni liberali effettuate da soggetti  titolari  di  reddito  di
impresa, nel periodo di imposta in corso al 1 novembre 1997 e nei due
successivi,  a  favore dello Stato, per la manutenzione, protezione e
restauro del patrimonio delle aree archeologiche di Pompei.
Detto credito e' riconosciuto, in ciascun periodo, nella  misura  del
30  per  cento  dell'ammontare delle erogazioni effettuate fino ad un
limite di L. 1.000 milioni annue, da far valere ai fini del pagamento
dell'IRPEG dovuta per il periodo medesimo;  il  credito  stesso  puo'
essere  utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al
D.Lgs. n. 358 del 1997.
Il credito in questione non  concorre  alla  formazione  del  reddito
imponibile,  ne'  e'  considerato  ai  fini  della determinazione del
rapporto di cui all'art. 63 del  Tuir,  relativo  alla  deducibilita'
degli interessi passivi.
Nel prospetto va indicato :
  nel  rigo  RD31,  l'ammontare  del  credito maturato nel periodo di
  imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
  nel rigo RD32, colonna 1, l'importo del  credito  di  cui  al  rigo
  RD31,  utilizzato  ai  fini  del  versamento dell'IRPEG relativa al
  periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
  nel rigo RD32, colonna 2, l'importo del  credito  di  cui  al  rigo
  RD31, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al
  D.Lgs.  8 ottobre 1997, n. 358 da versare entro il termine previsto
  per il versamento a saldo delle imposte  sui  redditi  relative  al
  periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
ALTRI CREDITI D'IMPOSTA NON PIU' IN VIGORE
Questa sezione e' relativa all'utilizzo, nel corso dell'esercizio, di
eventuali  crediti  di  imposta  non riportati nel presente quadro in
quanto non piu' in vigore.
In particolare va riportato:
  nel rigo  RD33  l'ammontare  dell'importo  residuo  indicato  nella
  precedente dichiarazione;
  nel  rigo  RD34,  nelle rispettive colonne, l'utilizzo dell'importo
  del precedente rigo in compensazione dei versamenti delle  ritenute
  alla  fonte  sulle  retribuzioni  dei  dipendenti e sui compensi di
  lavoro autonomo, dei versamenti dell'IVA, dei versamenti in acconto
  dell'IRPEG e dell'ILOR.
- RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DI  IMPOSTA  DEI  CREDITORI
  VERSO  L'EFIM  (art. 1 del D.L 23 dicembre 1993, n. 532, convertito
  dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111 e art. 8 del D.L.  31  gennaio
  1995, n. 26, convertito dalla legge 29 marzo 1995, n. 95)
Il  presente  prospetto  va utilizzato dalle piccole e medie imprese,
individuate nella decisione della Commissione delle Comunita' Europee
92/C  213/02,  adottato  in  data  20  maggio  1992,  creditrici  del
soppresso  EFIM  e  delle  societa'  dal medesimo controllate, per le
quali   a norma dell'articolo 6 del DL  19  dicembre  1992,  n.  487,
convertito  dalla  legge  17 febbraio 1993, n. 33, opera, a decorrere
dal 18 luglio 1992, la sospensione del pagamento dei crediti da  esse
vantati.
Per  effetto  dell'art. 1 del DL 23 dicembre 1993, n. 532, convertito
dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, nei  confronti  dei  menzionati
soggetti  sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte
sui  redditi,  dell'imposta  sul   patrimonio   netto   dell'impresa,
dell'imposta  sul  valore  aggiunto, nonche' delle ritenute dovute in
qualita' di sostituto d'imposta, da versare o iscritte a ruolo. (cfr.
Circolare n. 110/E del 18 luglio 1994).
La  sospensione  dei  versamenti  e'  ammessa  fino   a   concorrenza
dell'ammontare  dei  crediti  vantati, come risultano dai decreti del
Ministro del tesoro di approvazione dell'elenco dei crediti  ammessi,
ovvero  da  documentazione  avente  data  certa  e  asseverata  dagli
amministratori responsabili delle societa' creditrici.
Ai sensi dell'art. 6 del DL 2 ottobre 1995, n. 415, convertito  dalla
legge  29  novembre 1995, n. 507, il versamento delle imposte sospese
da parte delle imprese ai sensi dell'art. 1 del citato DL n. 532  del
1993  deve  essere  effettuato entro 30 giorni dalla data in cui, per
effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali,  da  parte  degli
enti  debitori,  comprese  le  imprese  poste  in liquidazione coatta
amministrativa, viene ad esaurirsi il credito vantato.
Pertanto, i soggetti interessati devono indicare:
  nel rigo RD35, l'importo del credito per il quale  e'  operante  la
  sospensione  del pagamento dei debiti dell'EFIM e delle societa' da
  questo controllate, al netto degli importi indicati per i quali  si
  e'  fruito della sospensione dei versamenti ai fini delle ritenute,
  dell'IRPEG, dell'ILOR, dell'imposta sul patrimonio netto e dell'IVA
  nonche' delle iscrizioni a ruolo, nella dichiarazione  dei  redditi
  relativa al 1996 e in quelle relative agli anni precedenti;
  nel rigo RD36, l'importo del credito eventualmente rimborsato;
  nel  rigo  RD37,  colonna  1,  l'importo  delle  ritenute dovute in
  qualita' di sostituto d'imposta per il  periodo  d'imposta  cui  si
  riferisce  la presente dichiarazione, per le quali si fruisce della
  sospensione;
  nel rigo RD37, colonna 2, l'importo dell'IVA dovuta dalla  data  di
  presentazione  della  precedente  dichiarazione e fino alla data di
  presentazione della presente dichiarazione per la quale si  fruisce
  della sospensione;
  nel  rigo  RD37,  colonna  3,  l'importo  dell'IRPEG  dovuta per il
  periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione per la
  quale si fruisce della sospensione;
  nel rigo RD37, colonna 4, l'importo dell'ILOR dovuta per il periodo
  d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione per  la  quale
  si fruisce della sospensione;
  nel  rigo RD38, l'importo complessivo delle citate imposte iscritte
  a ruolo per le quali si fruisce della sospensione;
  nel  rigo  RD39,  l'importo  dell'imposta  sul   patrimonio   netto
  dell'impresa  dovuta  per il periodo di imposta cui si riferisce la
  presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
- nel rigo RD40, la differenza tra l'importo di rigo RD35 e la  somma
  degli  importi  dei  righi  RD36, RD37, colonne 1, 2, 3 e 4, RD38 e
  RD39.
11
MOD. 760/RE -  CESSIONE  DELLE  ECCEDENZE  DELL'ILOR  E/O  DELL'IRPEG
NELL'AMBITO DEL GRUPPO
Il presente modello deve essere utilizzato:
- dalle societa' o dall'ente appartenenti ad un gruppo, come definito
  dal  comma  4 dell'art. 43-ter, del DPR n. 602 del 1973, in caso di
  cessione delle eccedenze dell'IRPEG e dell'ILOR,  risultanti  dalla
  dichiarazione dei redditi presentata dai predetti soggetti cedenti;
- dalle societa' o dall'ente appartenenti ad un gruppo, come definito
  dal  predetto  comma  4,  cessionari  delle  eccedenze dell'IRPEG e
  dell'ILOR, risultanti dalla  dichiarazione  dei  redditi  di  altra
  societa' o ente appartenente al medesimo gruppo.
Si  ricorda  che, a norma del comma 2 dell'art. 43-ter del DPR n. 602
del 1973, la compilazione del presente modello da parte  del  cedente
e'  condizione  di  efficacia  della  cessione delle eccedenze di cui
trattasi.
Nel  caso  in  cui  non  sia  sufficiente  un   unico   modello   per
l'elencazione  dei  soggetti  cessionari  o  cedenti, dovranno essere
utilizzati altri  modelli,  avendo  cura  di  numerare  distintamente
ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella
posta in alto a destra.
Nella Sez. I, la societa' o l'ente cedente deve indicare:
-  nel  rigo  RE1, l'ammontare dell'eccedenza dell'ILOR, indicata nel
  rigo RG44 del Mod. 760/RG, ceduta  ad  altra  societa'  o  all'ente
  appartenenti allo stesso gruppo;
-  nel  rigo RE2, l'ammontare dell'eccedenza dell'IRPEG, indicata nel
  rigo RG48 del Mod. 760/RG, ceduto  ad  altra  societa'  o  all'ente
  appartenenti allo stesso gruppo;
- nel rigo RE3, l'ammontare totale delle eccedenze cedute;
-  in  ciascuno dei righi da RE4 a RE9 devono essere riportati i dati
  relativi ai soggetti cui sono cedute le predette eccedenze.
Nella  Sez.  II,  la  societa'  o  l'ente  cessionari  dell'eccedenza
dell'ILOR e dell'IRPEG, deve indicare:
-  nei righi da RE10 a RE16, i dati relativi ai soggetti cedenti e le
  date  da  cui  le  cessioni  si  considerano  effettuate  (data  di
  presentazione della dichiarazione dei redditi dei cedenti);
-  nel  rigo  RE17,  l'ammontare  totale  delle eccedenze dell'ILOR e
  dell'IRPEG ricevuto dai soggetti cedenti,  indicati  nei  righi  da
  RE10 a RE16;
-  nel  rigo  RE18,  l'importo  residuo  delle  eccedenze dell'ILOR e
  dell'IRPEG ricevute nel precedente periodo di imposta (rigo V22 del
  Mod. 760/V/97).
- nel rigo RE19, la somma degli importi dei righi RE17 e RE18;
- nel rigo RE20 la parte dell'importo di  rigo  RE19,  utilizzata  in
  diminuzione   dei  versamenti  dell'ILOR,  relativa  alla  presente
  dichiarazione;
- nel rigo RE21, la parte dell'importo di rigo  RE19,  utilizzata  in
  diminuzione  dei  versamenti  dell'IRPEG,  relativa  alla  presente
  dichiarazione;
- nel rigo RE22, va indicato l'importo di  rigo  RE19  utilizzato  in
  diminuzione  del  versamento della rata dell'imposta sostitutiva di
  cui al D.Lgs. n. 358 del 1997 indicata nel Mod. 760/RH.
- nel rigo RE23, la parte dell'importo di rigo RE19 che residua  dopo
  l'utilizzo indicato nei righi RE20, RE21 e RE22, che il dichiarante
  intende computare in diminuzione dei versamenti delle imposte rela-
  tive ai successivi periodi di imposta;
-  nel  rigo  RE24,  la  parte  dell'importo  di cui al rigo RE19 che
  residua dopo l'utilizzo indicato nei righi RE20, RE21  e  RE22,  di
  cui si chiede il rimborso.
12
MOD.  760/RF MAGGIORAZIONE DI CONGUAGLIO - IMPOSTA SOSTITUTIVA - DATI
CONCERNENTI IL CREDITO D'IMPOSTA
Con  il  D.Lgs.  18  dicembre  1997,  n.  467,  e'   stata   disposta
l'abrogazione  della  maggiorazione di conguaglio e la modifica delle
condizioni e dei limiti per l'attribuzione del credito d'imposta  sui
dividendi.
Le  innovazioni  introdotte  spiegano effetto a decorrere dal secondo
esercizio successivo a quello in corso  al  31  dicembre  1996.  Piu'
precisamente,  le  nuove  disposizioni  si  rendono  applicabili alle
delibere di distribuzione adottate a partire dalla data di inizio  di
detto  esercizio,  mentre resta ferma l'applicazione della previgente
disciplina relativamente alle delibere  adottate  entro  la  data  di
chiusura  dell'esercizio  successivo a quello in corso al 31 dicembre
1996.
Sempre in attuazione delle richiamate norme di delega, l'art.  1  del
citato  D.Lgs  n.  467  del  1997,  ha  disposto l'assoggettamento ad
imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio delle riserve e
fondi esistenti nel bilancio rendiconto dell'esercizio  successivo  a
quello  in  corso  al  31  dicembre  1996.  In particolare, l'imposta
sostitutiva si applica con l'aliquota del 5,6 per cento sulle riserve
e fondi assoggettabili alla maggiorazione  di  conguaglio  in  misura
piena (9/16) e con l'aliquota del 2,2 per cento sulle riserve e fondi
assoggettabili alla maggiorazione di conguaglio in misura ridotta (15
per cento).
Il  presente  modello si compone di cinque sezioni nelle quali devono
essere indicati i dati concernenti, rispettivamente:
  il calcolo della maggiorazione  di  conguaglio  relativamente  alla
  distribuzione   di   riserve   e   fondi   intervenuta   nel  corso
  dell'esercizio (Sez. I);
  l'entita' e la  ripartizione  per  gruppi  delle  riserve  e  fondi
  esistenti  alla data di chiusura del predetto esercizio, anche agli
  effetti dell'individuazione degli importi da assoggettare a imposta
  sostitutiva (Sez. II);
  il calcolo dell'imposta sostitutiva prevista dal  predetto  art.  1
  del D.Lgs n. 467 del 1997 (Sez. III);
  gli    importi   iniziali   delle   imposte   rilevanti   ai   fini
  dell'attribuzione, secondo le nuove regole, del  credito  d'imposta
  sui dividendi (Sez. IV);
  gli incrementi e i decrementi degli importi iniziali indicati nella
  Sez.  IV, verificatisi dall'inizio del secondo esercizio successivo
  al 31 dicembre 1996 fino al termine di presentazione della presente
  dichiarazione (Sez. V).
Nella Sez. I  (Calcolo  della  maggiorazione  di  conguaglio),  vanno
indicati:
  rigo  RF3, le riserve e fondi distribuiti nel corso dell'esercizio,
  al  netto  della  parte  assegnata  alle  azioni  di  risparmio  al
  portatore;
-  rigo  RF4,  la  quota  dell'importo  indicato al rigo RF3 campo 2,
  soggetta  a  maggiorazione  di  conguaglio  nella  misura  di  nove
  sedicesimi;
-  rigo  RF5,  la  quota  dell'importo indicato al rigo RF3, campo 2,
  soggetto a maggiorazione di conguaglio  nella  misura  del  15  per
  cento;
-  rigo  RF6,  l'importo totale della maggiorazione di conguaglio (da
  riportare nel rigo RG30 del Mod. 760/RG).
Si fa presente che per i soggetti aventi l'esercizio non  coincidente
con  l'anno  solare,  nel  caso  in cui la presente dichiarazione sia
relativa ai redditi dell'esercizio in corso al 31 dicembre  1996,  la
Sez.  I  va  utilizzata  per  indicare  anche  i  dati  relativi alla
distribuzione dell'utile di detto esercizio soggetto a  maggiorazione
di conguaglio (righi RF3, RF4 e RF6).
Nella Sez. II (prospetto delle riserve e fondi), dal rigo RF7 al rigo
RF11,  vanno  indicati,  in  relazione  a ciascun gruppo di riserve e
fondi, il saldo iniziale, gli incrementi e i decrementi  verificatisi
nel  corso  dell'esercizio,  e  il saldo finale risultante al termine
dell'esercizio  stesso.  Si  precisa  che,  ai   fini   della   prima
applicazione   della   nuova   disciplina  del  credito  d'imposta  e
dell'imposta sostitutiva della maggiorazione  di  conguaglio  di  cui
all'art.  1 del D.Lgs. n. 467 del 1997, non vanno considerati fra gli
"altri decrementi" quelli  derivanti  dall'imputazione  diretta  alle
riserve  dell'imposta sul patrimonio netto e dell'imposta sostitutiva
della maggiorazione di conguaglio di cui al citato D.Lgs. n. 467  del
1997.
Con riguardo degli "Incrementi deliberati€, va tenuto presente che le
riserve  formate  con  gli utili di esercizio in sede di approvazione
del bilancio si intendono costituite nel periodo di imposta in cui e'
intervenuta la relativa delibera  e  pertanto  vanno  evidenziate  in
detta  sezione,  nella  dichiarazione  relativa  allo  stesso periodo
d'imposta.
Si ricorda che, in conformita' a quanto stabilito con la circolare n.
310/E del 4 dicembre 1995, la distribuzione di  riserve  e  fondi  di
rigo  RF7,  deliberata entro il secondo esercizio successivo a quello
in corso alla data del 24 febbraio  1995  deve  intendersi  riferita,
innanzitutto,   alle   riserve   e   fondi  assoggettati  ad  imposta
sostitutiva ai sensi dei commi 1, 2 e 4, dell'art. 22 del D.L. n.  41
del  1995,  fino  a concorrenza dell'ammontare degli stessi (al netto
dell'imposta  sostitutiva)  e,   quindi,   alle   riserve   e   fondi
assoggettati  ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 dell'art. 8
della legge n. 408 del 1990, fino a  concorrenza  dell'importo  degli
stessi   (al   netto   dell'imposta  sostitutiva).  Analogamente,  la
distribuzione di riserve e fondi di rigo  RF7,  deliberata  entro  il
terzo  esercizio  successivo  a  quello  in  corso  alla  data del 24
febbraio 1995, deve intendersi riferita innanzitutto alle  riserve  e
fondi  che  si  considerano affrancati ai sensi del comma 4 dell'art.
22, del D.L.  n.  41  del  1995  fino  a  concorrenza  dell'ammontare
corrispondente  alle  riserve  e  fondi stessi (al netto dell'imposta
sostitutiva), e quindi alle riserve e fondi di cui all'art. 8,  comma
1,  della  legge n. 408 del 1990, fino a concorrenza degli stessi (al
netto dell'imposta sostitutiva).
In tali casi, sempreche'  la  delibera  di  distribuzione  intervenga
entro la data di chiusura dell'esercizio successivo a quello in corso
al  31  dicembre  1996  e,  quindi,  sotto il vigore della precedente
disciplina del credito d'imposta il credito stesso e' riconosciuto ai
soci nella misura del 25 per cento anziche' dei 9/16.
Nel  rigo  RF7  bis,  vanno  indicate  le  riserve  o  fondi  che  si
considerano formati con  utili  generati  da  dividendi  "comunitari"
distribuiti  da societa' cosiddette "figlie" residenti nella U.E., di
cui all'art. 96 bis del Tuir.
Con riguardo a tali utili, si fa presente che:
  il loro importo va determinato tenendo  conto  che,  ai  sensi  del
  comma  4  dell'art.  96-bis del Tuir, nel testo vigente prima delle
  modifiche recate dal citato D.Lgs. n. 467 del 1997, essi concorrono
  alla formazione dell'utile civilistico  per  la  parte  che  eccede
  l'utile che si sarebbe formato in assenza dei dividendi fruenti del
  regime di cui all'art. 96-bis;
  essi  si  devono  considerare  distribuiti, qualora la societa' non
  disponga di utili assoggettati all'IRPEG e,  in  ogni  caso,  prima
  della  distribuzione  degli utili assoggettabili alla maggiorazione
  di conguaglio.
Ai fini dell'applicazione del comma 8 dell'art.  105  del  Tuir,  nel
testo  vigente  anteriormente alle modifiche recate dal citato D.Lgs.
n. 467 del 1997, si precisa che le riserve formate  con  i  dividendi
"comunitari"  di cui al rigo RF7-bis si presumono distribuite dopo le
riserve formate con utili gia' assoggettati  alll'IRPEG  (di  cui  al
rigo  RF7).  Poiche'  l'ultimo  periodo  del citato comma 4 dell'art.
96-bis del Tuir dispone che  le  regole  innanzi  illustrate  trovano
applicazione  nei  confronti  di  ogni successivo percettore di utili
direttamente o indirettamente formati con i dividendi fruenti del re-
gime di  cui  all'art.  96-bis,  le  regole  medesime  devono  essere
osservate  anche  dalle  societa'  che  hanno  percepito  utili dalle
societa' cosiddette "madri" o da  societa'  a  loro  volta  socie  di
queste.
Si  precisa,  inoltre, che gli utili che si considerano formati con i
dividendi comunitari devono essere indicati in apposita  distinta  da
predisporre e conservare.
Con   riferimento   al   rigo  RF12,  relativo  alla  franchigia  non
utilizzata, si precisa che:
  nel campo 1 (saldo iniziale), va riportato l'importo del saldo  fi-
  nale indicato nella precedente dichiarazione;
   nel  campo  3  (altri  incrementi),  va  indicato  l'importo della
  franchigia formatasi  con  riferimento  al  reddito  dell'esercizio
  precedente  e  non utilizzato per affrancare utili, riserve e fondi
  assoggettabili a maggiorazione di conguaglio;
  nel campo 5 (altri decrementi),  va  indicato  l'importo  che  deve
  essere  utilizzato  per  affrancare  le riserve e fondi formati con
  l'utile dell'esercizio precedente a  quello  cui  si  riferisce  la
  presente  dichiarazione,  non assoggettati a tassazione, nonche' le
  riserve ed i fondi eventualmente ancora risultanti  dal  rigo  RF8.
  Nello  stesso  campo  va indicato, inoltre, l'importo eventualmente
  utilizzato per affrancare le riserve e  fondi  che  si  considerano
  formati  direttamente  o  indirettamente  con gli utili generati da
  dividendi "comunitari", con conseguente trasferimento, per un  pari
  importo,  di dette riserve e fondi dal rigo RF7-bis al rigo RF7. Il
  residuo importo della franchigia deve essere  utilizzato  ai  sensi
  dell'art.  1 comma 2, del D.Lgs. n. 467 del 1997, per affrancare le
  riserve e fondi di rigo RF9, con conseguente trasferimento, per  un
  pari importo, di dette riserve e fondi dal rigo RF9 al rigo RF7.
Nella  Sez. III vanno indicate le riserve e fondi da assoggettare, ai
sensi dell'art. 1, comma 1, del D.Lgs n.  467  del  1997,  a  imposta
sostitutiva della maggiorazione di conguaglio.
In  particolare,  nel  rigo  RF13, va riportato l'importo indicato al
rigo RF8, campo 6, e la  corrispondente  imposta  sostitutiva,  nella
misura  del  5,6  per  cento  e  nel rigo RF14 va riportato l'importo
indicato  nel  rigo  RF9,  campo  6,  e  la  corrispondente   imposta
sostitutiva, nella misura del 2,2 per cento.
Si  ricorda  che l'imposta sostitutiva deve essere applicata anche se
le riserve e fondi assoggettabili alla  maggiorazione  di  conguaglio
risultino  imputati  al capitale o fondo di dotazione.  Pertanto, ove
gli importi indicati nel rigo RF8, campo 6, e nel rigo RF9, campo  6,
non  risultino  gia' comprensivi della quota di dette riserve e fondi
imputati  al  capitale  sociale  o  fondo  di  dotazione,  occorrera'
procedere   all'aumento,  per  un  pari  ammontare,  dell'importo  da
indicare nel rigo RF 13 e/o nel rigo RF14.
Si precisa che l'assoggettamento a imposta sostitutiva riguarda anche
i soggetti che intendono trasferire, ai sensi dell'art. 9 del  D.Lgs.
n. 460 del 1997, l'unica azienda posseduta ad un ente non commerciale
o ad una Organizzazione non lucrativa di utilita' sociale (ONLUS).
L'importo  complessivo dell'imposta sostitutiva, da indicare nel rigo
RF15, va versato in tre rate: la prima, nella misura del 9 per cento,
entro il termine per il versamento del saldo delle  imposte  relative
alla  presente dichiarazione; le altre, rispettivamente, nella misura
del 50 e del 41 per cento, entro il termine  per  il  versamento  del
saldo delle imposte relative alle due dichiarazioni successive. Sugli
importi rateizzati non sono dovuti interessi.
Nel rigo RF16 va indicato l'importo della prima rata.
Per  il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il seguente
codice tributo:
1670 - "Imposta sostitutiva della maggiorazione di  conguaglio  (art.
1 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 467)".
Si  ricorda che l'applicazione dell'imposta sostitutiva non opera nei
confronti delle societa' e degli enti  totalmente  partecipati  dallo
Stato.
Si  precisa, altresi', che sono da considerare escluse dall'ambito di
applicazione dell'imposta sostitutiva le riserve indivisibili di  cui
all'art.  12  della  legge n. 904 del 1977 e le riserve indisponibili
iscritte ai sensi dell'art. 2426, punto 4, del c.c.  (cosidetto  "eq-
uity method").
Le  Sezz. IV e V attengono agli adempimenti formali cui le societa' e
gli  enti  sono  tenuti  in  via  transitoria  e  in  sede  di  prima
applicazione delle nuove regole concernenti la disciplina del credito
d'imposta  sui  dividendi  introdotte dal richiamato D.Lgs n. 467 del
1997.
Nella Sez.  IV  (Prospetto  per  la  determinazione  degli  ammontari
iniziali  delle  imposte  di cui all'art. 105, comma 1 lett. a) e b),
del Tuir), vanno indicati, in attuazione  delle  disposizioni  recate
dall'art.  3,  comma  4,  del  citato  D.Lgs  n. 467 del 1997, i dati
rilevanti per la quantificazione degli ammontari iniziali -  rilevati
cioe'  alla  data di inizio del secondo esercizio successivo a quello
in corso al 31 dicembre 1996 - delle imposte  di  cui  all'art.  105,
comma  1,  lett.  a)  e  6),  del  Tuir ai fini dell'attribuzione dei
crediti  d'imposta  (ordinari  e  limitati)  ai  soci  in   sede   di
distribuzione degli utili e delle riserve e fondi.
In particolare:
-  nel  rigo  RF17,  colonna 1, va indicato l'importo delle riserve e
  fondi di cui al campo 6 di rigo RF7. Tale  importo  va  assunto  al
  netto  della  parte  eventualmente costituita dalle riserve e fondi
  assoggettati a imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 8,  comma  1,
  della  legge  n. 408 del 1990 e ai sensi dell'art. 22, comma 4, del
  D.L.  n.  41  del  1995  (al   netto   dell'imposta   sostitutiva).
  L'ammontare  corrispondente  al  56,25  per  cento, da riportare in
  colonna 2, concorre alla formazione delle imposte da utilizzare per
  l'attribuzione ai soci di crediti d'imposta ordinari;
- nel rigo RF18, colonna 1, va indicato  l'importo  delle  riserve  e
  fondi  di  cui  al  campo  6  di  rigo  RF7-  bis  e, in colonna 3,
  l'ammontare corrispondente al 56,25 per cento,  che  concorre  alla
  formazione  delle  imposte da utilizzare per l'attribuzione ai soci
  di crediti d'imposta limitati;
- nel rigo RF19, colonna 1, va indicato  l'importo  delle  riserve  e
  fondi  di  cui  al  campo  6  di  rigo  RF7, assoggettato a imposta
  sostitutiva, ai sensi del citato art. 8, comma 1,  della  legge  n.
  408  del  1990 (al netto dell'imposta sostitutiva) e, in colonna 2,
  l'ammontare corrispondente al  25  per  cento,  che  concorre  alla
  formazione  delle  imposte da utilizzare per l'attribuzione ai soci
  di crediti d'imposta ordinari;
- nel rigo RF20, colonna 1, va indicato  l'importo  delle  riserve  e
  fondi  di  cui  al  campo  6  di  rigo RF7, assoggettato ad imposta
  sostitutiva ai sensi dell'art. 22, comma 4, del D.L. n. 41 del 1995
  (al netto dell'imposta sostitutiva) e, in, colonna  2,  l'ammontare
  corrispondente  al 25 per cento, che concorre alla formazione delle
  imposte  da  utilizzare  per  l'attribuzione  ai  soci  di  crediti
  d'imposta ordinari;
-  nel  rigo  RF21,  colonna 1, va indicato l'importo delle riserve e
  fondi  indicato  in  colonna  1  del  rigo  RF13;  in  colonna   2,
  l'ammontare dell'imposta sostitutiva del 5,6 per cento applicata su
  tali  riserve  e  fondi  e indicata in colonna 2 del rigo RF13, che
  concorre  alla  formazione  delle   imposte   da   utilizzare   per
  l'attribuzione ai soci di crediti d'imposta ordinari; in colonna 3,
  l'ammontare  delle  imposte corrispondenti a dette riserve e fondi,
  nella misura del 49,84 per  cento,  che  concorre  alla  formazione
  dell'ammontare  delle  imposte  da utilizzare per l'attribuzione ai
  soci di crediti d'imposta limitati;
- nel rigo RF22, colonna 1, va indicato  l'importo  delle  riserve  e
  fondi   indicato  in  colonna  1  del  rigo  RF14;  in  colonna  2,
  l'ammontare dell'imposta sostitutiva del 2,2 per cento applicata su
  tali riserve e fondi e indicata in  colonna  2  del  suddetto  rigo
  RF14,  che concorre alla formazione delle imposte da utilizzare per
  l'attribuzione ai soci di crediti d'imposta ordinari; in colonna 3,
  l'ammontare delle imposte corrispondenti a dette riserve  e  fondi,
  nella  misura  del  55,24  per  cento, che concorre alla formazione
  dell'ammontare delle imposte da utilizzare  per  l'attribuzione  ai
  soci di crediti d'imposta limitati;
-  nel  rigo  RF23,  colonna  1, l'importo della franchigia di cui al
  campo 6 di rigo RF12, e, in colonna 2, l'ammontare  delle  imposte,
  nella  misura  del  5,625  per  cento, che concorre alla formazione
  dell'ammontare delle imposte da utilizzare  per  l'attribuzione  ai
  soci  di  crediti  d'imposta ordinari. Detto importo rappresenta la
  prima  quota (un decimo) delle imposte spettanti ai sensi dell'art.
  3, comma 4, lett. d), del D.Lgs. n. 467 del 1997, pari al 56,25 per
  cento del predetto importo di rigo RF12;
- nel rigo F24 vanno indicati gli importi totali.
Agli effetti di cui sopra deve tenersi conto delle  riserve  e  fondi
imputati  al  capitale  sociale  o  fondo  di  dotazione, se gia' non
compresi negli importi indicati nei rispettivi righi.
Nella Sez. V vanno indicati gli incrementi  degli  importi  iniziali,
indicati nel rigo RF24. Detti incrementi, corrispondenti alle imposte
liquidate,  accertate  e  applicate dall'inizio del secondo esercizio
successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 fino  alla  data  di
presentazione  della  dichiarazione,  assumono  rilievo sempreche' si
riferiscano ai redditi dell'esercizio successivo a quello in corso al
31 dicembre 1996. Vanno altresi' indicati i decrementi relativi  agli
utili  o  alle  riserve  la cui distribuzione e' stata deliberata nel
predetto lasso di tempo.
Per l'individuazione dell'ammontare  delle  imposte  disponibili,  si
ricorda  che  rilevano  le  imposte  liquidate, accertate o applicate
entro la data della delibera di distribuzione. Tuttavia, nel caso  in
cui  la  delibera  abbia  ad  oggetto gli utili dell'esercizio cui si
riferisce la dichiarazione, puo' tenersi conto  anche  delle  imposte
liquidate  nella  dichiarazione  stessa  ancorche' presentata in data
successiva alla delibera e di quelle che concorrono  alla  formazione
delle  imposte  di  cui all'art. 105, comma 1, lett. b), del Tuir, di
cui ai righi RF27, RF26 e RF29, dandone segnalazione in dichiarazione
barrando la casella 5, nonche' dei versamenti integrativi di  cui  al
rigo  RF28, dandone segnalazione in dichiarazione barrando la casella
6. Analogamente dicasi, nel caso in cui la delibera abbia ad  oggetto
la distribuzione di riserve in sospensione d'imposta, potendo tenersi
conto  delle  imposte  liquidabili  nella  dichiarazione  relativa al
periodo d'imposta in cui interviene la delibera di distribuzione.
In particolare:
- nel rigo RF25, colonna 1, va indicato  l'utile  distribuito,  e  in
  colonna 2, la data della delibera di distribuzione; nelle colonne 3
  e  4,  le  imposte utilizzate ai fini dell'attribuzione del credito
  d'imposta (ordinario e/o limitato) pari al 58,73 per  cento,  delle
  somme distribuite, attribuito ai soci o associati.
-  nel  rigo  RF26,  colonna  1,  vanno  indicati i proventi che, per
  effetto di norme contenute nel Tuir (in particolare gli  artt.  96,
  96-bis  e  106) o di leggi speciali (in particolare il D.Lgs n. 358
  del 1997 e il D.Lgs n. 466 del 1997) non concorrono  a  formare  il
  reddito  e  per  i quali e' consentito computare le imposte ad essi
  riferibili tra quelle che consentono l'attribuzione di  un  credito
  d'imposta  limitato,  e, in colonna 4, l'importo, pari al 58,73 per
  cento di detti proventi o, se inferiore, dell'utile d'esercizio;
- nel rigo RF27, colonna 3, vanno indicate le imposte liquidate nella
  dichiarazione relative  al  reddito  complessivo  imponibile  e  le
  imposte applicate a titolo sostitutivo. Dette imposte (IRPEG) vanno
  assunte   al  netto  degli  importi,  da  indicare  in  colonna  4,
  corrispondenti sia  al  credito  d'imposta  riferibile  agli  utili
  percepiti nell'esercizio e formati ai sensi dell'art. 96-bis, comma
  4,  del  Tuir,  nel  testo vigente prima delle modifiche recate dal
  D.Lgs n. 467 del 1997, sia al credito d'imposta figurativo, di  cui
  all'art. 106-bis, introdotto nel Tuir dal predetto D.Lgs n. 467. Si
  fu  presente  che,  qualora  nell'esercizio  cui  si  riferisce  la
  presente dichiarazione sia stata  deliberata  la  distribuzione  di
  riserve  e  fondi  in  sospensione, l'imposta liquidata sul reddito
  complessivo va prioritariamente ridotta, fino a concorrenza del suo
  ammontare,  dell'imposta  riferibile   all'importo   recuperato   a
  tassazione;
-nel  rigo RF28 vanno indicati gli importi dei versamenti integrativi
  delle imposte,  ai  sensi  dell'art.  105-bis,  relativi  all'utile
  dell'esercizio;
-  Nel rigo RF29, colonna 1, vanno indicate le perdite dell'esercizio
  in corso al 31 dicembre 1996 e  di  quelli  precedenti,  che  hanno
  compensato  il  reddito  dell'esercizio, e, in colonna 4, l'importo
  delle imposte pari al 37 per cento di tari perdite;
- dal rigo RF30 al rigo RF33, colonna 1, vanno indicate le riserve  e
  fondi  distribuiti  dall'inizio  del secondo esercizio successivo a
  quello in corso al 31 dicembre 1996 fino alla data di presentazione
  della dichiarazione, e, in colonna 2, la  data  della  delibera  di
  distribuzione;  nelle  colonne  3  e  4,  gli importi delle imposte
  utilizzate  ai  fini  dell'attribuzione   del   credito   d'imposta
  (ordinario o limitato) attribuito ai soci o associati.
13
MOD. 760/RG - CALCOLO DELLE IMPOSTE ED ESTREMI DEI VERSAMENTI
ILOR
Nel rigo RG1 va indicato il reddito di rigo RA66 del Mod. 760/RA.
Nel  rigo  RG2 va indicato il reddito soggetto all'aliquota ordinaria
del 16,2 per cento  e  nel  rigo  RG3  quello  soggetto  ad  aliquota
agevolata.
Nel  rigo  RG5  va  indicato, fino a concorrenza dell'importo di rigo
RG4, l'ammontare dei crediti d'imposta di cui al Mod. 760/RD.
Nel rigo RG6 va indicato  l'ammontare  dell'eccedenza  dell'ILOR  e/o
dell'IRPEG,  per  le  quali  nella precedente dichiarazione, e' stato
chiesto il computo in diminuzione delle imposte dovute, utilizzato ai
fini del versamento dell'ILOR.
Nei righi RG7 e RG8, campo 1, va indicato l'importo  delle  eccedenze
dei crediti deil'IRPEG e/o dell'ILOR, cedute al dichiarante dall'ente
o   societa'   appartenenti   allo   stesso   gruppo,   per   effetto
dell'applicazione  dell'art.  43-ter  del  DPR  n.  602   del   1973,
utilizzate  per  il  versamento  della  prima e della seconda rata di
acconto dell'ILOR (vedere in Appendice la voce "Cessione dei  crediti
nell'ambito  del  gruppo  (art.  43-ter  del  DPR n. 602 del 1973)").
Qualora l'importo indicato in tali  campi  sia  inferiore  alle  rate
d'acconto dovute, indicate nel campo 5, la differenza, da versare con
le  modalita'  previste  per  le imposte sui redditi, va indicata nel
campo 4.
Nel rigo RG9 o nel rigo RG10 va indicato l'importo dell'ILOR dovuta o
dell'ILOR a credito, corrispondente alla differenza tra l'importo  di
rigo RG4 e la somma dei righi da RG5 a RG8.
Per  la  determinazione  dell'ILOR  da  versare  a  saldo  ovvero  da
computare in diminuzione delle imposte relative al periodo successivo
o da chiedere a rimborso, occorre compilare i righi da RG40 a RG44.
IRPEG
Nel rigo RG11 o RG12 va indicato il reddito o la perdita di rigo RA49
o RA50.
Nel  rigo  RG13  va  indicato  il  credito  d'imposta  sui  dividendi
distribuiti ai soci o partecipanti dalle o dagli enti  indicati  alle
lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87 (vedere in Appendice la voce
"Crediti di imposta").
Nel  rigo  RG14  va  indicato  il  credito  di'  imposta sui proventi
percepiti  in  rapporto  alla  partecipazione  a  fondi   comuni   di
investimento (vedere in Appendice la voce "Crediti di imposta").
Nel  rigo  RG15  va  indicato l'ammontare delle perdite di periodi di
imposta precedenti (ma non oltre il quinto), per l'intero importo che
trova capienza in quello risultante dalla somma algebrica  dei  righi
da  RG11  a  RG14.  Detto ammontare puo' tuttavia essere computato in
diminuzione del reddito in misura tale che  l'imposta  corrispondente
al  reddito  imponibile  risulti  compensata  da eventuali crediti di
imposta (compreso l'importo relativo ai  crediti  d'imposta  indicato
nell'apposito  spazio  di  rigo  RG23,  riferibili agli utili ex art.
96-bis, comma 4), ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti
in acconto e dalle eccedenze di imposta del precedente periodo.
Nel rigo RG16  va  indicato  il  reddito  imponibile  o  la  perdita,
risultante dalla somma algebrica tra l'importo di rigo RG11 o di rigo
RG12 e gli importi dei righi da RG13 a RG15.
 Qualora  detto risultato sia una perdita, la stessa va diminuita dei
proventi esenti dall'imposta, per la parte del loro  ammontare  -  da
indicare  nell'apposito spazio - che eccede i componenti negativi non
dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5  e
5-bis.
Riservato ai soggetti non operativi
Le societa' per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita'
limitata  nonche'  le  societa' e gli enti commerciali non residenti,
con stabile  organizzazione  nel  territorio  dello  Stato  che  sono
considerati,  agli effetti dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, come sostituito dall'art. 3, comma 37, della legge n. 662 del
1996, non operativi e che dichiarano, nel rigo RG16, un reddito  che,
pur  aumentato  degli importi che non concorrono a formare il reddito
per effetto di specifiche disposizioni agevolative, e'  inferiore  al
reddito  imponibile  minimo (rigo RA75, colonna 5, del "Prospetto per
la verifica dell'operativita' e per  la  determinazione  del  reddito
imponibile  minimo  dei  soggetti  considerati  non operativi"), sono
soggette,  ai  sensi  del  comma  4  del   citato   art.   30,   alla
determinazione  induttiva  del  reddito anche mediante l'applicazione
delle disposizioni di cui all'art. 41-bis del DPR n.  600  del  1973,
fermo restando la possibilita' di fornire la prova contraria.
Al  fine  di  evitare  l'accertamento  induttivo di cui al menzionato
comma 4, il contribuente puo' adeguare  l'importo  di  rigo  RG16  al
predetto  reddito imponibile minimo anche mediante la riduzione delle
perdite di periodi di imposta precedenti di rigo RG15,  che,  in  tal
caso,  vanno indicate per un importo corrispondente all'eccedenza del
credito complessivo (rigo RG11 o RG12  aumentato  dei  righi  RG13  e
RG14) rispetto al suddetto reddito imponibile minimo.
Nel  rigo RG17 va indicato il reddito soggetto all'aliquota ordinaria
del 37 per cento e nel rigo RG18 quello soggetto ad aliquota  ridotta
al 19 per cento, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs.  n. 466, del 1997.
Nel rigo RG19 va indicato il reddito soggetto ad aliquota ridotta per
effetto di altri provvedimenti agevolativi.
Al riguardo, si ricorda che per le societa'  e  gli  enti  che  hanno
ottenuto,  a  partire  dal 12 giugno 1994 e fino al 31 dicembre 1997,
l'ammissione  alla  quotazione  alla  borsa  o  negli  altri  mercati
regolamentati  l'aliquota  e'  ridotta  al  21  per  cento,  ai sensi
dell'art. 5 del D.L. n. 357 del 1994; si precisa, altresi',  che  ove
tali  societa'  ed  enti  fruiscano anche delle agevolazioni previste
dall'art. 105 del DPR n. 218 del 1978 o dalla legge 29 gennaio  1986,
n.  26,  la  riduzione  a meta' dell'IRPEG opera con riferimento alla
suddetta aliquota del 21 per cento.
I soggetti che fruiscono della riduzione sia dell'aliquota al 19  per
cento,  ex art. 1 del D.Lgs n. 466, che di quella al 21 per cento, ex
art. 5 del DL n. 357 del 1994, applicano il 21 per cento sulla  parte
di reddito eccedente quello assoggettato al 19 per cento.
Per i soggetti il cui reddito imponibile e' assoggettabile, in parte,
ad aliquota agevolata, ad esempio al 18,50 per cento, ex art. 105 del
D.P.R.  n. 218 del 1978, e in parte ad aliquota ordinaria, l'aliquota
del 19 per cento, per effetto  dell'art.  1  del  D.Lgs  n.  466,  va
applicato  sulla  parte  di  reddito  assoggettabile al 19 per cento,
proporzionalmente  riferibile  al  reddito   soggetto   ad   aliquota
ordinaria.
Si abbia ad esempio la seguente situazione:
- Reddito soggetto al 18,50 per cento 1.000
- Reddito soggetto al 37 per cento    2.000
                                      -----
- Reddito complessivo imponibile      3.000
di cui, assoggettabile all'aliquota ridotta al 19 per cento 900
Tale importo va assoggettato al 19 per cento per la parte riferibile,
proporzionalmente, al reddito da assoggettare al 37 per cento
2.000 x 900        riferibile al reddito da
----------- = 600 assoggettare al 37 per cento.
   3.000
Pertanto:
- Reddito soggetto al 18,50 per cento    1.000
- Reddito soggetto al 19 per cento cento   600
- Reddito soggetto al 37 per cento       1.400
                                         -----
- Reddito complessivo imponibile         3.000
Nel  rigo  G21  vanno  indicate  le  detrazioni  di  imposta,  fino a
concorrenza dell'importo di rigo RG20.
Le societa' e gli enti di cui all'art. 87, comma 1, lett.  a)  e  b),
che  abbiano  effettuato  erogazioni liberali in denaro in favore dei
partiti e movimenti politici per importi compresi tra  500.000  e  50
milioni  di  lire  mediante  versamento  bancario  o  postale possono
indicare nel rigo RG21, a titolo di detrazione d'imposta  per  oneri,
un importo pari al 22 per cento delle suddette erogazioni.
Si ricorda che, per effetto della modifica apportata dall'art. 49 del
D.Lgs. n. 446 del 1997, per gli oneri sostenuti dal periodo d'imposta
in  corso  alla data del 1 gennaio 1998, la percentuale di detrazione
e' stata ridotto al 19 per cento.
In tale rigo le cooperative edilizie  a  proprieta'  indivisa  devono
indicare,  l'ammontare  delle detrazioni di cui all'art. 17, comma 3,
del D.Lgs. n. 504 del 1992.
Nel rigo RG22 va indicata l'imposta netta pari alla differenza tra  i
righi  RG20  e RG21. Qualora l'ammontare di rigo RG21 sia superiore a
quello di rigo RG20 nel rigo RG22 va indicato zero.
Nel rigo RG23 va indicato l'importo di rigo RG13.
I soggetti che hanno percepito utili distribuiti da societa'  "madri"
derivanti da dividendi di societa' "figlie" residenti nella UE, per i
quali  si  rende  applicabile  il comma 4 dell'art. 96 bis, nel testo
vigente anteriormente alla modifica introdotta dal D.Lgs. n. 467  del
1997  -  cioe'  fino all'esercizio successivo o quello in corso al 31
dicembre 1996 - devono indicare  nell'apposito  spazio  la  parte  di
credito di imposta riferibile a detti utili.
Nel rigo RG24 va indicato l'importo di rigo RG14.
Nel rigo RG25 va indicato il credito per le imposte pagate all'estero
sui redditi prodotti all'estero compresi nella presente dichiarazione
o in precedenti dichiarazioni; detto credito va determinato, ai sensi
dell'art.   15,  sulla  base  delle  imposte  pagate  all'estero  dal
dichiarante e, pro-quota, di quelle pagate dalle societa' di  persone
o  dai  GEIE  cui  esso  partecipa,  cosi' come risulta dall'apposito
prospetto rilasciato dai citati soggetti (vedere in Appendice la voce
"Crediti di imposta").
Nel rigo RG26 vanno indicati:
- il credito d'imposta di cui agli artt. 4, comma 5, della  legge  n.
  408  del  1990, 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991 e 3, comma
  142, della legge n. 662 del 1996, nel caso in cui il  saldo  attivo
  di  rivalutazione o la riserva di regolarizzazione previsti da tali
  leggi vengano attribuiti ai soci o partecipanti;
- il credito d'imposta, pari a lire diecimila, nel  caso  in  cui  il
  questionario  relativo  agli  studi di settore sia stato inviato su
  supporto magnetico;
- il credito d'imposta per i registratori di cassa, nei casi previsti
  dall'art. 14, comma 15,  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537
  (vedere in Appendice la voce "Crediti di imposta").
Nel  rigo  RG30  va  indicata  la  maggiorazione di conguaglio di cui
all'art.  105,  nel  testo  vigente   anteriormente   alla   modifica
introdotta  dal  D.Lgs. n. 467 del 1997, dovuta dalla societa' o ente
erogante nelle ipotesi e nei limiti sottoindicati:
  nella  misura  pari  ai  9/16  delle somme distribuite prelevate da
  riserve o altri fondi (esclusi quelli che in caso di  distribuzione
  concorrono  a  formare  il  reddito  imponibile  della  societa'  o
  dell'ente e quelli che in caso di distribuzione  non  concorrono  a
  formare  il  reddito  imponibile dei soci o partecipanti) formati a
  partire dall'esercizio in corso al 1 dicembre 1983 per le  societa'
  di  capitali,  e  dall'esercizio in corso al 1 gennaio 1988 per gli
  enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. b), con utili o
  proventi non assoggettati all'IRPEG;
  nella misura pari al 15 per cento delle somme distribuite prelevate
  da  riserve  o  altri  fondi  (esclusi  quelli  che  in   caso   di
  distribuzione  concorrono  a  formare  il  reddito imponibile della
  societa' o dell'ente e quelli che  in  caso  di  distribuzione  non
  concorrono a formare il reddito imponibile dei soci o partecipanti)
  gia' esistenti alla fine dell'esercizio chiuso prima del 1 dicembre
  1983  o dell'esercizio chiuso prima del 1 gennaio 1988 per gli enti
  commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. b),  o  formate  con
  utili o proventi dell'esercizio stesso;
- nella misura pari ai 9/16 delle somme distribuite qualora sia stata
  omessa l'indicazione delle riserve.
Le   riserve  a  altri  fondi  dai  quali  sono  prelevate  le  somme
distribuite dalle societa'  costituite  anteriormente  alla  data  di
entrata  in  vigore della legge 1o marzo 1986, n. 64 o dalle societa'
operanti nelle province di Trieste e Gorizia, sono formati con  utili
fruenti  dell'agevolazione  di cui all'art. 105 del DPR 6 marzo 1978,
n. 218  o  all'art.  2  della  legge  29  gennaio  1986,  n.  26,  la
maggiorazione di conguaglio e' ridotta alla meta'.
In  caso  di successivo accertamento del reddito imponibile in misura
piu' elevata e di successivo recupero  a  tassazione  delle  riserve,
I'IRPEG  dovuta  dalla societa' o dall'ente nei periodi di imposta in
cui il relativo accertamento si e' reso  definitivo  e'  ridotta,  ai
sensi dell'art. 107, di un importo pari, rispettivamente, all'imposta
sulla  differenza  tra  reddito  accertato  e  reddito  dichiarato  e
comunque non superiore alla maggiorazione di conguaglio a  suo  tempo
operata,  e  all'imposta  corrispondente  all'ammontare  recuperato a
tassazione, aumentato degli interessi di cui all'art. 44 del  DPR  n.
602 del 1973. L'importo di tale riduzione va indicato nel rigo RG31.
In  tale rigo va altresi' indicato l'ammontare della maggiorazione di
conguaglio che la societa' ha eventualmente pagato,  in  aggiunta  ai
dividendi,  a  soci  residenti  in  Francia, Germania, Paesi Bassi in
applicazione  delle  vigenti  Convenzioni  per  evitare   le   doppie
imposizioni  sui  redditi. Si precisa che l'ammontare dell'imposta di
conguaglio pagata ai predetti soci puo' essere scomputata  sempreche'
il  dichiarante abbia correttamente indicato detta imposta, afferente
i  dividendi  erogati,   nella   presente   o   in   una   precedente
dichiarazione.
Nel  rigo  RG32 vanno indicati i versamenti integrativi delle imposte
che devono essere effettuati qualora ricorrano le condizioni previste
dall'art. 105-bis, introdotto nel TUIR dal D.Lgs. n.  467  del  1997,
nel  caso  in  cui  la  societa' o l'ente abbia attribuito il credito
d'imposta ai soci per le somme distribuite sull'utile  dell'esercizio
successivo  a quello in corso al 31 dicembre 1996 in misura eccedente
le imposte disponibili.
Nel  rigo  RG34 va indicato, fino a concorrenza della somma dei righi
RG32 e RG33, l'ammontare dei  crediti  di  imposta  di  cui  al  Mod.
760/RD.
Nel  rigo  RG35  va indicato l'ammontare dell'eccedenza dell'ILOR e/o
dell'IRPEG, delle quali il contribuente ha chiesto  nella  precedente
dichiarazione,  il  computo  in  diminuzione  delle  imposte  dovute,
utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEG.
Nei righi RG36 e RG37, campo 1, va indicato l'importo delle eccedenze
dell'IRPEG e dell'ILOR che sono state cedute al dichiarante dall'ente
o   societa'   appartenenti   allo   stesso   gruppo,   per   effetto
dell'applicazione  dell'art.  43  ter  DPR  n.  602 del 1973 e che il
dichiarante utilizza per il versamento della prima  e  della  seconda
rata  di acconto dell'IRPEG. Qualora l'importo indicato in tali campi
sia inferiore alle rate di acconto dovute, di  cui  al  campo  5,  la
differenza  da  versare  con le modalita' previste per le imposte sui
redditi, va indicata nel campo 4.
Si precisa che la somma degli importi indicati nei righi RG6  e  RG35
deve  in ogni caso corrispondere alla somma dei crediti ILOR e IRPEG,
dei quali, nella precedente dichiarazione, il contribuente ha chiesto
il computo in diminuzione delle imposte dovute.
Nel rigo RG38 o nel RG39 va indicato l'importo  dell'IRPEG  dovuta  o
dell'IRPEG a credito, corrispondente alla differenza tra la somma dei
righi RG32 e RG33 e la somma dei righi da RG34 a RG37.
Con  riguardo al rigo RG39, si fa presente che le societa' e gli enti
che espongono un'eccedenza d'imposta e che hanno percepito utili  che
si considerano, in tutto o in parte, formati con dividendi cosiddetti
"comunitari",  devono  rideterminare  l'eccedenza stessa, per effetto
dell'art. 96-bis, comma 4,  confrontando  il  credito  d'imposta  sui
dividendi  cosiddetti  "comunitari"  indicato nell'apposito spazio di
rigo RG23, con l'ammontare dell'imposta di rigo RG22.
Se l'imposta di rigo RG22 e' superiore o uguale al credito  d'imposta
sui  dividendi  "comunitari",  spetta l'eccedenza di rigo RG39; se e'
inferiore a detto credito, occorre calcolare la misura dell'eccedenza
e ridurre l'importo di rigo RG39 dell'eccedenza medesima.
L'importo del credito d'imposta, riferibile ai  dividendi  cosiddetti
"comunitari",  diminuito  della  predetta  eccedenza,  concorre  alla
formazione delle imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. b),  del
Tuir, nel testo modificato dal D. Lgs n. 467 del 1997.
Per  la  determinazione  dell'IRPEG  da  versare  a  saldo  ovvero da
computare in diminuzione delle imposte relative al periodo di imposta
successivo o da chiedere a rimborso, occorre  compilare  i  righi  da
RG40 a RG48.
Si  ricorda  che  il  contribuente, per effetto dell'art. 2 del DL n.
417 del 1991, convertito dalla legge 6 febbraio  1992,  n.  66,  puo'
operare la compensazione tra l'IRPEG e l'ILOR e per effetto dell'art.
2  del  D.Lgs.  n.  358  del  1997, puo' operare la compensazione tra
l'imposta sostitutiva dovuta e l'IRPEG e/o l'ILOR a credito.
I soggetti per i quali non si verifica  il  presupposto  per  operare
detta   compensazione,   o  che  non  intendono  avvalersene,  devono
compilare:
  il rigo RG41, campo 3, per l'ILOR dovuta, indicata  nel  rigo  RG9.
  Nel  campo  1  di  tale  rigo va indicato l'importo delle eccedenze
  dell'IRPEG  e  dell'ILOR  che  sono  state  cedute  al  dichiarante
  dall'ente  o  societa' appartenente allo stesso gruppo, per effetto
  dell'applicazione dell'art. 43-ter del DPR n.  602 el 1973 e che il
  dichiarante utilizza per il versamento del saldo dell'ILOR. Qualora
  l'importo  indicato  in tale campo sia inferiore a quello di cui al
  campo 3, la differenza, da versare con le modalita' previste per le
  imposte sui redditi, va indicata nel campo 2;
  il rigo RG42, per la parte dell'ILOR a credito, indicata  nel  rigo
  RG10,  da  computare  in  diminuzione  delle  imposte,  relative al
  periodo d'imposta successivo e il rigo RG43, per la parte di cui si
  chiede il rimborso;
  il rigo RG44, per la parte dell'ILOR a credito che  il  dichiarante
  cede  a  societa'  e ente appartenenti allo stesso gruppo, ai sensi
  dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973;
  il rigo RG45, campo 3, per l'IRPEG dovuta, indicata nel rigo  RG38.
  Nel  campo  1  di  tale  rigo va indicato l'importo delle eccedenze
  dell'IRPEG  e  dell'ILOR  che  sono  state  cedute  al  dichiarante
  dall'ente  o  societa' appartenente allo stesso gruppo, per effetto
  dell'applicazione dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973 e che il
  dichiarante  utilizza  per  il  versamento  del  soldo  dell'IRPEG.
  Qualora  l'importo indicato in tale campo sia inferiore a quello di
  cui al campo 3, a differenza, da versare con le modalita'  previste
  per le imposte sui redditi, va indicato nel campo 2;
 il  rigo  RG46,  per  la parte del credito dell' IRPEG, indicata nel
  rigo RG39, da computare in diminuzione delle  imposte  relative  al
  periodo successivo e il rigo RG47, per la parte di cui si chiede il
  rimborso;
  il  rigo RG48, per la parte dell'IRPEG a credito che il dichiarante
  cede a societa' e ente appartenenti allo stesso  gruppo,  ai  sensi
  dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973.
I  soggetti  che,  ricorrendone  le  condizioni,  si  avvalgono della
compensazione tra l'ILOR a credito e  l'IRPEG  dovuta  e/o  l'imposta
sostitutiva  di  cui al D.Lgs. n. 358 del 1997, nonche' tra l'IRPEG a
credito e l'ILOR dovuta e/o la predetta imposta  sostitutiva,  devono
indicare, nel rigo RG40, l'importo delle imposte compensate.
Si abbiano i seguenti esempi:
Ilor a credito                                     50
Irpeg a credito                                    30
Imposta sostitutiva che si intende compensare     (80)
Importo compensato da indicare nel rigo RG40       80
Ilor a credito                                    100
Irpeg dovuta                                      (30)
Imposta sostitutiva che si intende compensare     (10)
Importo compensato da indicare nel rigo RG40       40
La  compensazione,  una  volta  effettuata,  puo'  determinare l'ILOR
dovuta o a credito ovvero l'IRPEG dovuta o a  credito  e,  a  seconda
dell'ipotesi che si verifica, va compilato il prospetto tenendo conto
dei chiarimenti sopra forniti.
Si  ricorda  che, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 aprile 1986, n.
121, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e  l'imposta  lo-
cale  sui  redditi  risultanti  dalla  dichiarazione annuale non sono
dovute o, se il  saldo  e'  negativo,  non  sono  rimborsabili  se  i
relativi importi non superano lire 20.000.
Nel  rigo  RG49,  colonna  1, va indicato il numero di rate in cui il
contribuente intende effettuare il pagamento delle imposte risultanti
a saldo e acconto. In colonna 5, va  indicato  l'importo  complessivo
delle  imposte  risultanti dalla presente dichiarazione (righi RG41 e
RG45, colonna 2, RP3, RF16, RH10 e RK20) versate con la delega  unica
di  pagamento  (mod.  F24).  Nel caso in cui il contribuente utilizzi
piu'  deleghe  vanno  indicati  gli  estremi  dell'ultimo  versamento
sommando  i  relativi  importi.  Qualora  con  la citata delega siano
effettuati anche versamenti di imposte diverse da  quelle  risultanti
dalla   presente   dichiarazione  (ad  es.  IVA)  ovvero  di  acconti
dell'IRPEG, dell'IRAP, ecc., nella colonna 4  va  indicato  l'importo
complessivo risultante dalla delega.
Per  ulteriori  chiarimenti  vedere  in Appendice la voce "Versamenti
delle imposte".
14
MOD. 760/RH IMPOSTA SOSTITUTIVA DI CUI AL D.LGS. N. 358 DEL 1997
Il presente modello va compilato dai soggetti  che  hanno  realizzato
plusvalenze  derivanti  dalle  operazioni  di  riorganizzazione delle
attivita' produttive indicate nel capo I del D.Lgs. 8  ottobre  1997,
n.  358  (cessioni  e  conferimenti di aziende e di partecipazioni di
controllo  o  di  collegamento,  fusioni,  scissioni  e   scambi   di
partecipazioni),   e   che  optano  per  l'applicazione  dell'imposta
sostitutiva.
In caso di conferimenti di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 358 del  1997
l'opzione  deve  risultare  dall'atto  di conferimento. In ogni altro
caso l'opzione viene esercitata compilando il presente modello.
In particolare, l'art. 2 di tale decreto legislativo  stabilisce  che
l'imposta  sostitutiva  deve  essere  versata in un massimo di cinque
rate annuali di pari importo: la prima, con scadenza entro il termine
previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative
al periodo di imposta nel quale e' stata  realizzata  la  plusvalenza
ovvero  hanno  avuto effetto le operazioni di fusione e di scissione,
le altre, con scadenza entro il termine previsto per il versamento  a
saldo  delle  imposte  sui  redditi  relative  ai  quattro periodi di
imposta successivi. Il versamento rateale non comporta  il  pagamento
di somme a titolo di interessi.
Gli importi di ciascuna rata da versare possono essere compensati con
i crediti di imposta concessi alle imprese, indicati nel Mod. 760/RD,
e  con  le  eccedenze  di  imposta risultanti dalla dichiarazione dei
redditi (Mod. 760/RG).
Nel rigo RH1 vanno indicate le plusvalenze derivanti  dalla  cessione
di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento.
Nel rigo RH2 vanno indicate le plusvalenze derivanti dai conferimenti
di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento.
Nel  rigo  RH3  vanno  indicate le plusvalenze derivanti da scambi di
partecipazioni.
Nel  rigo  RH4  vanno indicati i maggiori valori iscritti in bilancio
per effetto della imputazione dei disavanzi derivanti  da  operazioni
di fusione o scissione assoggettati all'imposta sostitutiva.
Nel  rigo  RH5 va indicato il totale delle plusvalenze e dei maggiori
valori indicati nei righi precedenti.
Nel rigo RH6, col. 1, va indicata l'imposta  sostitutiva,  risultante
dall'applicazione  dell'aliquota  del  27  per  cento  sull'ammontare
indicato nel rigo precedente; nella casella "N. RATE", va indicato il
numero di rate con  cui  si  intende  versare  l'imposta  sostitutiva
stessa  e,  nella col. 3, va indicato l'importo della prima rata, che
puo' essere compensato, in parte o tutto:
- con i crediti di imposta concessi alle imprese, da indicare al rigo
  RH7;
- con le eccedenze, risultanti dal Mod. 760/RE, da indicare  al  rigo
  RH8;
-  con le eccedenze di ILOR e/o di IRPEG, risultanti dai righi RG10 e
  RG39 del Mod. 760/RG, da indicare al rigo RH9.
Nel rigo RH8 va  indicato  l'importo  delle  eccedenze  dell'IRPEG  e
dell'ILOR  che  sono state cedute al dichiarante dall'ente o societa'
appartenente  allo  stesso  gruppo,  per  effetto   dell'applicazione
dell'art.  43-ter  del  DPR  n.  602  del  1973  e che il dichiarante
utilizza per il versamento della rata.
Nel rigo RH9 va indicato l'importo compensato con  l'IRPEG  e/o  ILOR
nel rigo RG40.
Nel  rigo  RH10 va riportata la differenza tra il rigo RH6 e la somma
dei righi RH7, RH8 e RH9. Per il versamento dell'imposta  sostitutiva
va utilizzato il seguente codice tributo: 1665 - "Imposta sostitutiva
sulle  plusvalenze  da  cessione  di  azienda  o di partecipazione di
controllo o di collegamento".
Gli estremi del versamento effettuato non vanno indicati  nel  quadro
in  esame.  Il versamento complessivo delle imposte dovute risultanti
dalla dichiarazione  (Irpeg,  Ilor,  Imposta  sul  patrimonio  netto,
imposte  sostitutive, Irap, ecc.) deve essere indicato unicamente nel
modello 760/RG al rigo RG49.
15
MOD. 760/RK IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO
Il Modello 760/RK va utilizzato per dichiarare il patrimonio netto su
cui applicare l'imposta istituita dal D.L. 30 settembre 1992, n. 394,
convertito dalla legge 26 novembre 1992, n. 461.
Si ricorda che l'applicazione dell'imposta sul patrimonio netto delle
imprese, gia' prorogata all'esercizio in corso al 30 settembre  1995,
e'  stata ulteriormente prorogata dall'art. 3, comma 110, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, fino all'esercizio in corso al 30 settembre
1997.
Sono escluse da tali proroghe le societa'  cooperative  agricole,  di
piccola  pesca e sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e
loro consorzi, nonche' le cooperative di garanzia  e  i  consorzi  di
garanzia  collettiva  fidi,  costituiti anche sotto forma di societa'
cooperative o consortili di cui all'art. 155, comma  4,  del  decreto
legislativo 7 settembre 1993, n. 385.
In  base  alle  disposizioni  dell'art.  9  del  DM  7  gennaio 1993,
concernente le modalita' di attuazione delle disposizioni recate  dal
citato  D.L.  n.  394 del 1992, il Mod. 760/RK deve essere presentato
unitamente al modello di  dichiarazione  dei  redditi  nel  quale  va
inserito.  Il Modello si compone di due sezioni: la prima riguarda la
determinazione  dell'imponibile  e la seconda il calcolo dell'imposta
patrimoniale dovuta, nonche' i versamenti dell'imposta stessa.
Imposta patrimoniale
Nella sezione I va indicato il patrimonio  netto,  come  risulta  dal
bilancio, diminuito dell'utile dell'esercizio.
Qualora   il  bilancio  non  sia  stato  redatto,  non  sussistendone
l'obbligo, come nel caso di fusione o di trasformazione,  o  non  sia
stato  approvato,  essendo  scaduti  i  termini di approvazione dello
stesso, occorre assumere  gli  elementi  desumibili  dalle  scritture
contabili alla data di chiusura del periodo d'imposta.
Nei  righi  da RK1 a RK11 vanno indicati gli ammontari delle voci ivi
previste.
Si precisa che in caso di imputazione dell'imposta sostitutiva di cui
al D.Lgs. n. 467  del  1997  alle  riserve  esistenti  alla  chiusura
dell'esercizio,  queste  ultime  vanno  assunte al netto dell'imposta
stessa.
Al fine di stabilire quali fondi vanno inclusi, nel rigo RK7, tra  le
poste  del patrimonio netto, occorre avere riguardo alla natura degli
stessi, nel senso che  essi  vanno  ricompresi  allorche'  non  siano
destinati  alla  copertura di specifici oneri o passivita' ovvero non
costituiscano poste rettificative dell'attivo.
Si ricorda che l'art. 2, comma 1, del D.L. 30 settembre 1994, n. 564,
convertito dalla legge 30 novembre 1994, n. 679, ha previsto  che,  a
decorrere  dall'esercizio in corso al 1 ottobre 1994, le societa' co-
operative  e  loro  consorzi  sono   assoggettati   all'imposta   sul
patrimonio  netto  delle imprese anche per la parte, costituito dalle
riserve indivisibili di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977,
n. 904.
Nel rigo  RK12  va  indicato  l'importo  escluso  dall'imponibile  in
applicazione  delle  disposizioni  contenute  nell'art. 3, comma 111,
della legge n. 549 del 1995.
Per effetto di tale  norma,  in  caso  di  incremento  dell'ammontare
complessivo  del  capitale sociale (o del fondo di dotazione) e delle
riserve aventi natura di capitale di cui all' art. 44, comma  1,  del
Tuir, rispetto al corrispondente ammontare complessivo risultante dal
bilancio dell'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1995, non
si  tiene  conto,  nel  computo della base imponibile, della parte di
detto incremento derivante da conferimenti in denaro.
A tali fini  si  precisa  che  l'esclusione  in  parola  opera  anche
nell'ipotesi  in  cui  i  conferimenti  in  denaro siano utilizzati a
parziale o totale copertura di perdite  di  bilancio  ovvero  per  la
ricostituitone del capitale sociale ridotto ai sensi degli artt. 2446
o 2447 del cod. civ.
Con  specifico riferimento alle banche ed alle societa' cooperative e
loro consorzi sono state previste due ulteriori regole di esclusione.
In particolare, per le banche non concorre alla formazione della base
imponibile il valore di bilancio delle passivita', anche sotto  forma
di  obbligazioni  o  di  altri titoli similari, indicate nell'art. 1,
comma 3-ter, del D.L. n. 394 del 1992, emesse successivamente  al  31
dicembre 1995.
Per  le  societa'  cooperative  e  loro  consorzi  non si tiene conto
dell'incremento delle riserve indivisibili di cui all'art.  12  della
legge n. 904 del 1977.
Si  ricorda,  inoltre,  che  il  decremento  della  base  imponibile,
prevista dall' art. 3, comma 111, della legge n. 549 del 1995, non si
applica per i  soggetti che si sono costituiti dopo il  15  settembre
1995.
Il  rigo  RK14 va compilato dai soggetti che alla fine dell'esercizio
possiedono da almeno tre mesi direttamente  o  indirettamente,  cioe'
tramite  soggetti  non  residenti, azioni, titoli similari o quote di
partecipazione in societa' o enti soggetti alla stessa imposta.
A tal fine hanno rilevanza anche le azioni sottoscritte,  per effetto
dell'esercizio del diritto  di  opzione  e  nei  limiti  del  diritto
medesimo,  nel  corso  dell'ultimo  trimestre  dell'esercizio,  ma in
relazione  ad  azioni  possedute  da  almeno  tre  mesi   alla   fine
dell'esercizio stesso.
Per i suddetti soggetti il comma 4 dell'art. 1 del citato D.L. n. 394
del 1992 stabilisce che il patrimonio netto deve essere diminuito del
valore  contabile delle azioni, titoli similari o quote o, se minore,
di un valore pari alla corrispondente frazione del  patrimonio  netto
della  societa'  o  ente  partecipato  direttamente  o indirettamente
tramite soggetto non residente.
Pertanto, l'importo di rigo RK13  deve  essere  diminuito  del  minor
importo tra il valore contabile delle azioni, titoli similari o quote
posseduti  e  quello  corrispondente  alla  percentuale  di possesso,
diretto o indiretto, applicata al patrimonio netto della  societa'  o
ente    partecipato   direttamente   o   indirettamente,   risultante
dall'ultimo bilancio approvato.
Nella  Sezione  II  va  indicato  l'ammontare  dell'imposta   dovuta,
l'eccedenza  d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, gli
estremi dei versamenti degli acconti e  l'importo  del  saldo  dovuto
nonche' le eventuali somme da chiedere a rimborso.
Nel  rigo  RK16  va  indicata l'imposta che risulta dall'applicazione
dell'aliquota del 7,5 per mille all'importo di rigo RK15.
Si ricorda che in  caso  di  compilazione  del  rigo  RK14  l'imposta
dovuta, per effetto dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del D.L. n.
394,   non  puo'  comunque  essere  inferiore  all'1  per  mille  del
patrimonio netto indicato nel rigo RK13,  quindi  senza  tener  conto
delle diminuzioni dipendenti dalle partecipazioni possedute.
Se  il  periodo  di  imposta e' superiore o inferiore ai dodici mesi,
l'imposta da indicare nel rigo RK16 va ragguagliata  alla  durata  di
detto  periodo,  considerando  come  mese  intero la frazione di esso
superiore a 15 giorni.
L'imposta non e' dovuta se  l'ammontare  di  detto  rigo  non  supera
l'importo  di  lire  centomila.  Nel  rigo RK17 va indicato l'importo
della eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione.
Nei righi RK18 e RK19  vanno  indicati  gli  importi  della  prima  e
seconda  rata  di  acconto versati, riportando, negli appositi spazi,
gli estremi dei versamenti, cioe' la data e  il  codice  dell'ufficio
postale  o  del  concessionario  desunti dalle attestazioni e/o dalle
distinte di versamento.
La differenza tra l'importo indicato nel rigo RK16 e il totale  degli
importi  indicati  nei  righi  RK17,  RK18  e  RK19  va  indicata, se
positiva, nel rigo RK20 in quanto costituisce l'imposta a saldo, e va
indicata, se negativa, nel rigo RK21.
Qualora l'importo di rigo RK16 sia non superiore a lire  100.000,  il
totale degli importi dei righi RK17, RK18 e RK19 va indicato nel rigo
RK21.
Il versamento dell'imposta sul patrimonio netto, a norma dell'art. 17
e  seguenti  del  D.Lgs.  n.  241  del  1997,  puo' essere effettuato
direttamente presso  gli  sportelli  di  qualsiasi  concessionario  o
presso qualsiasi banca o ufficio postale abilitato mediante la delega
unica  di  pagamento  prevista dall'art. 19 del citato D.Lgs. n.  241
del 1997.
Il versamento e' effettuato utilizzando il seguente  codice  tributo:
codice  2415 - "Imposta sul patrimonio netto delle imprese   Societa'
di capitali ed enti".
Il periodo di riferimento nella forma AA.AA. e' l'anno per  il  quale
si  versa  l'imposta.  Se  l'esercizio  sociale  coincide  con l'anno
solare, le due ultime cifre dell'anno vanno ripetute due  volte;  nel
caso  di  esercizio sociale non coincidente con l'anno solare, vanno,
invece, riportate le ultime due cifre di ciascuno dei due anni.
Gli estremi del versamento effettuato non vanno indicati  nel  quadro
in  esame.  Il versamento complessivo delle imposte dovute risultanti
dalla dichiarazione  (Irpeg,  Ilor,  Imposta  sul  patrimonio  netto,
imposte  sostitutive, Irap, ecc.) deve essere indicato unicamente nel
modello 760/RG al rigo RG49.
16
MOD. 760/RL - PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE
Il presente prospetto va  compilato  per  indicare  i  beni  relativi
all'impresa  che  risultano iscritti in bilancio a valori superiori a
quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, in  dipendenza
di una delle sottoindicate operazioni.
Detto prospetto va compilato nella dichiarazione dei redditi relativa
all'esercizio in cui e' avvenuta l'operazione nonche' in quelle rela-
tive  agli  esercizi  successivi,  con  le  variazioni intervenute in
ciascun esercizio: in esso vanno indicati i beni con i valori esposti
in bilancio e i corrispondenti  valori  fiscalmente  riconosciuti.  I
beni  non  dovranno  piu'  essere indicati a decorrere dall'esercizio
successivo  a  quello  in  cui  il  valore  fiscalmente  riconosciuto
corrisponde a quello indicato in bilancio.
Per  il  primo  esercizio  nel  quale  viene redatto il prospetto, il
valore iniziale di bilancio corrisponde al valore  al  quale  i  beni
sono iscritti in contabilita'.
Si  fa  presente  che  per  ogni  operazione effettuata va redatto un
distinto prospetto.
1) Conferimenti ai sensi dell'art. 7 della L. n. 218 del 1990
Per  i  conferimenti effettuati ai sensi del citato art. 7, in cui le
aziende o le partecipazioni sono state  iscritte  in  bilancio  dalla
societa'  conferitaria  a valori superiori all'ultimo valore dei beni
ricevuti riconosciuto ai fini delle imposte  sui  redditi  presso  la
conferente,   deve   essere   redatto   un   apposito   prospetto  di
riconciliazione, ai sensi del comma 2 di tale articolo.
2) Operazioni di fusione e di scissione
Per effetto dell'art. 27 della legge 23 dicembre  1994,  n.  724,  le
operazioni  di  fusione e di scissione deliberate dal 14 gennaio 1995
sono, agli effetti delle imposte sui redditi, neutrali e, in forza di
tale disposizione, il disavanzo di fusione  o  di  scissione  non  e'
utilizzabile  per  iscrizioni  di  valori in franchigia di imposta, a
qualsiasi voce, forma o titolo operate.
L'art. 3, comma 105, della legge n. 549 del 1995 ha chiarito che  non
costituisce  plusvalenza  iscritta  l'utilizzazione  ai soli fini del
bilancio del disavanzo da annullamento e da concambio emergente dalle
operazioni di fusione o di scissione  per  l'iscrizione  di  maggiori
valori  sugli  elementi patrimoniali provenienti dalle societa' fuse,
incorporate o scisse nonche' per l'iscrizione dell'avviamento.  Detta
disposizione  ha  previsto  che  i dati esposti in bilancio a seguito
della fusione e della scissione ed i valori fiscalmente  riconosciuti
devono risultare da apposito prospetto di riconciliazione.
3) Operazioni di conferimento ex art. 4 del D.Lgs. n. 358 del 1997
Il  conferimento  di aziende possedute per un periodo non inferiore a
tre anni, effettuato tra i soggetti indicati nell'art. 87,  comma  1,
lettere a) e b) del Tuir, in regime di neutralita' ai sensi dell'art.
4  del D.Lgs. n. 358 del 1997 non comporta la realizzazione di alcuna
plusvalenza imponibile anche  se  il  soggetto  conferente  iscrivono
nelle  proprie scritture contabili, rispettivamente la partecipazione
e l'azienda conferita a valori superiori a quelli cui i  beni  stessi
erano iscritti prima del conferimento.
In  tale  caso  la  citata  norma prevede la redazione di un apposito
prospetto di riconciliazione.
17
MOD. 760/RM    PROSPETTO DELLE OBBLIGAZIONI, DELLE  CEDOLE  ACQUISITE
SEPARATAMENTE DALLE OBBLIGAZIONI STESSE, DEI RELATIVI PROVENTI ESENTI
DA IMPOSTA
Se  nell'esercizio  sono  stati conseguiti interessi o altri proventi
esenti da imposta  derivanti  da  obbligazioni  pubbliche  o  private
sottoscritte,  acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere
dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai  titoli
a   decorrere   dalla  stessa  data,  ovvero  proventi,  comprese  le
plusvalenze realizzate in sede di cessione o di  riscatto  di  quote,
derivanti   dalla  partecipazione  a  fondi  comuni  di  investimento
mobiliare di tipo chiuso, gli interessi passivi non sono  ammessi  in
deduzione  -  ai  sensi  dell'art.  63,  comma  3,  del Tuir - fino a
concorrenza dell'ammontare complessivo  degli  interessi  e  proventi
esenti  o  dei proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni
di investimento mobiliare di tipo chiuso.
Nel campo 1, va indicato il  codice  ISIN  assegnato  dall'U.I.C.  al
titolo;  il  codice vale sia per il titolo che per le relative cedole
acquisite separatamente dai titoli medesimi; per le cedole  acquisite
separatamente  deve  essere  indicata la denominazione dei titoli cui
esse ineriscono.
Nel campo 2, va indicata la data di scadenza. Per le cedole acquisite
separatamente la data va riferita ai titoli.
Nel  campo  3, va indicata la denominazione del titolo; per le cedole
acquisite separatamente deve essere  indicata  la  denominazione  dei
titoli cui esse ineriscono.
Nei  campi  4  e  5, va indicato il valore nominale complessivo delle
obbligazioni possedute nel periodo d'imposta a cui  si  riferisce  la
presente  dichiarazione  acquisite,  rispettivamente,  prima  del  28
novembre 1984 e dal 28 novembre 1984.
Nei campi 6 e 7, va indicato il valore  delle  cedole  possedute  nel
periodo  d'imposta  a  cui  si  riferisce  la presente dichiarazione,
acquisite separatamente prima del 28 novembre 1984 (campo 6) e dal 28
novembre 1984 (campo 7).
Nei  campi  8  e  9,  vanno  indicati  i  proventi   maturati   sulle
obbligazioni  e sulle cedole nel periodo d'imposta a cui si riferisce
la presente dichiarazione ed acquisite, rispettivamente, prima del 28
novembre 1984 e dal 28 novembre 1984.
18
MOD. 760/RN  PROSPETTO RELATIVO ALLE OPERAZIONI DI FUSIONE
Il prospetto va compilato dal soggetto incorporante o risultante alla
fusione in relazione a ciascuna operazione di fusione intervenuta nel
corso del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione
Se  nello  stesso  periodo  d'imposta  il  soggetto  incorporante   o
risultante  dalla fusione viene poi incorporato o si fonde con altri,
il prospetto relativo alla prima  operazione  va  compilato,  per  il
soggetto  cessato  e  con  riferimento alla sua posizione nella prima
operazione, dalla societa' successivamente incorporante o  risultante
dalla fusione.
La   prima   pagina   e'  riservata  ai  dati  relativi  al  soggetto
incorporante o risultante dalla fusione, la seconda  pagina  ai  dati
relativi al soggetto incorporato o fuso.
Se  i soggetti fusi o incorporati sono piu' di uno, occorre compilare
altri prospetti utilizzando solo la seconda pagina.
Il prospetto va altresi' compilato dai soggetti che hanno  effettuato
operazioni  di  fusione in esercizi precedenti e quello in corso alla
data di entrata in vigore del D.Lgs n. 358 del 1997 (8 novembre 1997)
e che, per effetto delle  disposizioni  dell'art.  9,  comma  3,  del
predetto  decreto, intendono ottenere il riconoscimento fiscale delle
differenze dei valori iscritti in bilancio, a fronte dei disavanzi di
fusione, i relativi valori fiscalmente riconosciuti, ancora esistenti
nel  bilancio  relativo  all'ultimo  esercizio  chiuso  prima   della
predetta  data,  mediante  il  versamento, sulla suddetta differenza,
dell'imposta sostitutiva di cui al medesimo  decreto.  Tali  soggetti
devono  compilare il prospetto limitatamente alle sezioni riguardanti
i  dati  relativi  alla  societa'  incorporante  o  risultante  dalla
fusione,  alla  societa'  incorporata  o  fusa  e  al  "Disavanzo  da
annullamento o da concambio".
1a Pagina:
La sezione riguardante i dati relativi alla societa'  incorporante  o
risultante   dalla   fusione   va   compilata  solo  se  il  soggetto
incorporante o risultante da fusione e' diverso dal dichiarante.
Nel rigo RN5, campi 1, 2, 3 e 4,  va  indicato  il  tipo  di  fusione
(propria  o  per  incorporazione),  il  numero  dei  soggetti  fusi o
incorporati e la data dell'atto di fusione.
Nel  rigo  RN6,  colonne  1, 2 e 3, vanno indicate, con riguardo alla
societa' incorporante o risultante dalla fusione, rispettivamente, la
data immediatamente anteriore a  quella  di  unificazione  dei  conti
patrimoniali,  la  data  di  tale  unificazione e la data di chiusura
dell'esercizio in cui la unificazione e' avvenuta.
Nel rigo RN7, vanno indicati i corrispondenti importi del  patrimonio
netto secondo le risultanze contabili.
Nel rigo RN8, va indicato l'importo relativo all'aumento del capitale
da concambio.
Nel  rigo  RN9,  va  indicato  l'importo  del  capitale sociale quale
risulta dopo l'aumento e nel rigo RN10  la  quota  percentuale  della
partecipazione  a  detto  capitale  dei  vecchi  soci  della societa'
incorporata.
Nei righi RN11 a RN15, vanno indicate, secondo il  periodo  d'imposta
di  formazione,  a partire da quello piu' recente, le perdite fiscali
della societa' incorporante riportabili nei cinque periodi  d'imposta
successivi  a  quello di formazione e nel rigo RN16 vanno indicate le
perdite fiscali del soggetto incorporante riportabili senza limite di
tempo e, nella colonna 3 le perdite fiscali  riportabili  secondo  il
criterio previsto dall'art. 123, comma 5, del Tuir.
2a Pagina:
I  dati  da  indicare  in  questa pagina si riferiscono alla societa'
incorporata o fusa.
Nel rigo RN22 va indicato l'ammontare complessivo  del  disavanzo  di
fusione,  sia  da  annullamento  che  da  concambio,  derivante dalla
fusione con il soggetto incorporato o fuso i cui dati  identificativi
sono indicati nell'apposita sezione della presente pagina.
Nel rigo RN23 va indicata la parte del predetto disavanzo imputata al
conto economico.
Nei  righi  da  RN24  a  RN28  vanno  indicati,  in  col.  1  le voci
dell'attivo patrimoniale alle quali e' stato imputato  il  disavanzo,
in  col.  2  gli  importi ad esse relativi e, in col. 3, il codice 1,
qualora si tratti di beni ammortizzabili, e il codice 2,  qualora  si
tratti  di  beni non ammortizzabili. Nella colonna 4 vanno indicati i
maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale.
Nel rigo RN29, va indicato il totale dei maggiori valori  di  cui  si
chiede il riconoscimento fiscale.
Nel  rigo RN30, va indicato l'ammontare dei maggiori valori di cui al
rigo RN29, per i  quali  non  e'  dovuta  l'imposta  sostitutiva,  in
applicazione  delle  disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, lettere
a), b) e c), del D.Lgs n. 358 del 1997.
Nel rigo RN31, va indicata la differenza tra l'importo di rigo RN29 e
l'importo di rigo RN30, da assoggettare  ad  imposta  sostitutiva.  I
soggetti che, per effetto dell'art. 9, comma 3, del D.Lgs. n. 358 del
1997,  intendono  ottenere,  in  tutto  o in parte, il riconoscimento
delle differenze tra i  valori  iscritti  in  bilancio  a  fronte  di
disavanzi  di  fusione  e i relativi valori fiscalmente riconosciuti,
ancora esistenti nel bilancio relativo  all'ultimo  esercizio  chiuso
prima   della  predetta  data,  nel  rigo  RN22  devono  indicare  la
differenza tra i valori dei beni iscritti in  bilancio,  e  ai  quali
sono  stati  imputati  i  disavanzi  di  fusione ed i relativi valori
fiscalmente riconosciuti, ancora esistenti nel predetto bilancio  non
devono compilare i righi RN23 e RN30.
Nella  col.  2  dei righi da RN24 a RN28 va indicata la differenza di
cui  al  rigo  RN22,  imputata   alle   relative   voci   dell'attivo
patrimoniale   e   nella  col.  4  la  parte  di  cui  si  chiede  il
riconoscimento fiscale.
Nel rigo RN32, colonne 1 e 2, vanno indicati,  l'importo  dell'avanzo
da annullamento e di quello da concambio.
Nei  righi RN33 e RN34, vanno indicati i dati relativi alle riserve e
fondi in sospensione d'imposta  della  societa'  incorporata  o  fusa
tassabili solo in caso di distribuzione.
Nei  righi  RN35  e RN36, vanno indicati i dati relativi agli "altri"
fondi in sospensione d'imposta della societa' incorporata o fusa.
Nei righi  RN37  e  RN38,  vanno  indicate  le  partecipazioni  nella
societa'  fusa  o  incorporata,  annullate per effetto della fusione,
specificando la quota percentuale (col.  1)  e  il  costo  (col.  2),
rispettivamente per quelle possedute dalla incorporante (rigo RN37) e
per  quelle  possedute dalle altre societa' partecipanti alla fusione
(rigo RN38).
Nei righi da RN39 a  RN43  vanno  indicate,  secondo  il  periodo  di
formazione,  a  partire  da  quello  piu' recente, le perdite fiscali
riportabili nei cinque  periodi  d'imposta  successivi  a  quello  di
formazione  e  nel  rigo  RN44  le  perdite fiscali riportabili senza
limiti di tempo; nella  colonna  3  le  perdite  fiscali  riportabili
secondo il criterio previsto dall'art. 123, comma 5, del Tuir.
19
MOD. 760/RO PROSPETTO RELATIVO ALLE OPERAZIONI DI SCISSIONE
Il  prospetto  va  compilato  da  ciascun soggetto beneficiario della
scissione  in  relazione  a  ciascuna     operazione   di   scissione
intervenuta  nel  corso  del  periodo  di imposta cui si riferisce la
dichiarazione.
Se nello stesso periodo la societa' e'  stata  beneficiaria  di  piu'
scissioni, dovra' compilare piu' prospetti.
La   prima  pagina  e'  riservata  ai  dati  relativi  alla  societa'
beneficiaria, la seconda ai dati relativi alla societa' scissa e alle
altre  societa'  beneficiarie.  Se  queste  ultime  sono  in   numero
superiore  agli  spazi  disponibili, l'elenco proseguira' su un altro
prospetto utilizzando solo la seconda pagina.
Il prospetto va altresi' compilato dai soggetti che hanno  effettuato
operazioni  di  scissione in esercizi precedenti e quello in corso al
la data di entrata in vigore del D.Lgs n. 358 del  1997  (8  novembre
1997) e che, per effetto delle disposizioni dell'art. 9, comma 3, del
predetto  decreto, intendono ottenere il riconoscimento fiscale delle
differenze dei valori iscritti in bilancio, a fronte dei disavanzi di
scissione,  i  relativi  valori  fiscalmente   riconosciuti,   ancora
esistenti  nel  bilancio  relativo  all'ultimo esercizio chiuso prima
della  predetta  data,  mediante  il   versamento,   sulla   suddetta
differenza, dell'imposta sostitutiva di cui al medesimo decreto. Tali
soggetti  devono  compilare  il  prospetto limitatamente alle sezioni
riguardanti  i  dati  relativi  alla  societa'   beneficiaria   della
scissione,  alla societa' scissa e al "Disavanzo da annullamento o da
concambio".
1a Pagina:
La sezione riguardante i dati  relativi  alla  societa'  beneficiaria
della  scissione  va  compilata  solo  se il soggetto beneficiario e'
diverso da quello dichiarante.
Nel  rigo  R05,  campi 1, 2, 3 e 4, va indicato, il tipo di scissione
(totale o parziale), il numero di  soggetti  beneficiari  e  la  data
dell'atto di scissione.
Nel  rigo  R06,  la  quota percentuale del patrimonio netto contabile
della societa' scissa acquisita dal dichiarante.
Nel rigo R07, la quota percentuale  del  capitale  sociale  assegnato
dalla  societa'  dichiarante  in  concambio  ai  soci  della societa'
scissa.
Nel rigo R08, vanno specificate, barrando  le  relative  caselle,  le
categorie cui appartengono i beni acquisiti con la scissione.
Nel rigo R09, va indicato, barrando la relativa casella, se le azioni
o  quote  assegnate ai singoli soci della societa' scissa, sono o non
sono in proporzione  con  le  loro  originarie  partecipazioni  nella
stessa societa'.
Nel  rigo  RO10,  colonne 1, 2 e 3, vanno indicati, con riguardo alla
societa'  dichiarante,  rispettivamente,   la   data   immediatamente
anteriore a quella di unificazione dei conti patrimoniali, la data di
tale  unificazione  e  la  data  di chiusura dell'esercizio in cui la
unificazione e' avvenuta.
Nel rigo RO11, colonne 1, 2 e  3,  vanno  indicati  i  corrispondenti
importi del patrimonio netto secondo le risultanze contabili.
Nei  righi  RO12  e  RO13,  va  indicato,  rispettivamente, l'importo
relativo all'aumento del capitale per il concambio  e  l'importo  del
nuovo capitale sociale.
Nei righi da RO14 e RO18 vanno indicate, secondo il periodo d'imposta
di  formazione,  a partire da quello piu' recente, le perdite fiscali
della societa' beneficiaria riportabili nei cinque periodi  d'imposta
successivi a quello di formazione e, nel rigo RO19 le perdite fiscali
del  soggetto  beneficiario  riportabili senza limiti di tempo; nella
colonna  3,  le  perdite  fiscali  riportabili  secondo  il  criterio
previsto dall'art. 123-bis, comma 10, del Tuir.
2a Pagina:
Con   riguardo   alla  societa'  scissa  vanno  indicate  le  notizie
anagrafiche e le indicazioni,  riferite  sempre  alla  stessa,  della
quota  percentuale del patrimonio netto contabile non trasferita, ove
si tratti di scissione parziale.
Nel rigo RO26 va indicato l'ammontare complessivo  del  disavanzo  di
scissione,  sia  da  annullamento  che  da concambio, derivante dalla
scissione con il soggetto  scisso  i  cui  dati  identificativi  sono
indicati nell'apposita sezione della presente pagina.
Nel rigo RO27 va indicata la parte del predetto disavanzo imputata al
conto economico.
Nei  righi  da  RO28  a  RO32,  vanno  indicati,  in  col. 1, le voci
dell'attivo patrimoniale alle quali e' stato imputato  il  disavanzo,
in  col.  2  gli  importi ad esse relativi e, in col. 3, il codice 1,
qualora si tratti di beni ammortizzabili, e il codice 2,  qualora  si
tratti  di beni non ammortizzabili. Nella colonna 4, vanno indicati i
maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale.
Nel rigo RO33 va indicato il totale dei maggiori  valori  di  cui  si
chiede il riconoscimento fiscale.
Nel  rigo  RO34 va indicato l'ammontare dei maggiori valori di cui al
rigo RO33, per i  quali  non  e'  dovuta  l'imposta  sostitutiva,  in
applicazione  delle  disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, lettere
a), b) e c), del D.Lgs. n. 358 del 1997.
Nel  rigo RO35 va indicata la differenza tra l'importo di rigo RO33 e
l'importo di rigo RO34, da assoggettare  ad  imposta  sostitutiva.  I
soggetti che, per effetto dell'art. 9, comma 3, del D.Lgs. n. 358 del
1997,  intendono  ottenere,  in  tutto  o in parte, il riconoscimento
delle differenze tra i  valori  iscritti  in  bilancio  a  fronte  di
disavanzi di scissione, e i relativi valori fiscalmente riconosciuti,
ancora  esistenti  nel  bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso
prima  della  predetta  data,  nel  rigo  RO26  devono  indicare   la
differenza  tra  i valori dei beni iscritti in bilancio ai quali sono
stati  imputati  i  disavanzi  di  scissione  ed  i  relativi  valori
fiscalmente  riconosciuti,  ancora  esistenti nel predetto bilancio e
non devono compilare i righi RO27 e RO34.
Nella col. 2 dei righi da RO28 a RO32, va indicata la  differenza  di
cui al rigo RO26 imputata alle relative voci dell'attivo patrimoniale
e nella col. 4 la parte di cui si chiede il riconoscimento fiscale.
Nel  rigo  RO36,  va indicato l'ammontare complessivo delle riserve e
fondi  in  sospensione  d'imposta,  tassabili   solo   in   caso   di
distribuzione, risultanti dall'ultimo bilancio della societa' scissa,
limitatamente  all'importo entro il quale la beneficiaria e' tenuta a
ricostituirli (comma 9 dell'art. 123-bis del Tuir).