Art. 2. 1. Il modello di cui all'art. 1 e' utilizzato dai contribuenti per il versamento unitario delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all'art. 17, comma 2, deldecreto legislativo n. 241/1997, anche ai fini della compensazione tra i crediti e i debiti, a partire, rispettivamente, dall'anno 1998 per le persone fisiche, dall'anno 1999 per le societa' di persone ed equiparate ai fini fiscali e dall'anno 2000 per i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. 2. I contribuenti possono eseguire i versamenti presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o di qualsiasi banca delegata situati sul territorio nazionale; hanno inoltre facolta' di ripartire il pagamento delle somme dovute ad ogni singola scadenza effettuando piu' versamenti presso banche o concessionari diversi.