Art. 2.
  1. Il modello di cui all'art.  1 e' utilizzato dai contribuenti per
il versamento unitario  delle imposte, dei contributi e  dei premi di
cui all'art. 17,  comma 2, deldecreto legislativo  n. 241/1997, anche
ai fini  della compensazione  tra i  crediti e  i debiti,  a partire,
rispettivamente,  dall'anno 1998  per le  persone fisiche,  dall'anno
1999  per le  societa' di  persone ed  equiparate ai  fini fiscali  e
dall'anno 2000 per i soggetti  passivi dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche.
  2.  I  contribuenti  possono   eseguire  i  versamenti  presso  gli
sportelli di  qualsiasi concessionario o di  qualsiasi banca delegata
situati sul territorio nazionale; hanno inoltre facolta' di ripartire
il pagamento delle somme dovute  ad ogni singola scadenza effettuando
piu' versamenti presso banche o concessionari diversi.