Art. 3. 1. Per i versamenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c) dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241/1997 si utilizzano gli stessi codici riportati sui fogli delle "avvertenze" allegate alle distinte e alle deleghe di pagamento di cui ai decreti ministeriali 16 novembre 1989, 3 maggio 1991, 30 dicembre 1993 e 25 settembre 1995; il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali di cui all'art. 17, comma 2, lettere e) e f), del decreto legislativo n. 241/1997, e' effettuato utilizzando gli appositi codici che verranno istituiti dagli enti interessati. 2. I concessionari e le banche convenzionate mettono a disposizione dei contribuenti i predetti modelli, nonche' l'elenco completo dei codici tributo e delle causali contributo, con l'indicazione della forma del periodo di riferimento di ognuno di essi e delle relative legende; gli stessi soggetti provvedono anche ad affiggere presso i propri sportelli indicazioni sul tasso d'interesse mensile vigente per i pagamenti rateali. L'INPS provvede a stampare i modelli e, limitatamente ai contribuenti per i quali predetermina in tutto o in parte l'importo da versare, ad inviarli precompilati ai contribuenti; provvede altresi' a rendere disponibili i modelli anche presso i propri uffici.