Art. 3.
  1.  Per i  versamenti  di cui  al  comma  2, lettere  a),  b) e  c)
dell'art. 17  del decreto legislativo  n. 241/1997 si  utilizzano gli
stessi codici  riportati sui  fogli delle "avvertenze"  allegate alle
distinte e alle  deleghe di pagamento di cui  ai decreti ministeriali
16 novembre  1989, 3  maggio 1991,  30 dicembre  1993 e  25 settembre
1995; il versamento dei  contributi previdenziali ed assistenziali di
cui all'art. 17, comma 2, lettere e) e f), del decreto legislativo n.
241/1997, e' effettuato utilizzando  gli appositi codici che verranno
istituiti dagli enti interessati.
  2. I concessionari e le banche convenzionate mettono a disposizione
dei contribuenti  i predetti  modelli, nonche' l'elenco  completo dei
codici tributo  e delle  causali contributo, con  l'indicazione della
forma del periodo  di riferimento di ognuno di essi  e delle relative
legende; gli stessi  soggetti provvedono anche ad  affiggere presso i
propri sportelli  indicazioni sul  tasso d'interesse  mensile vigente
per  i pagamenti  rateali. L'INPS  provvede a  stampare i  modelli e,
limitatamente ai contribuenti per i  quali predetermina in tutto o in
parte l'importo da versare, ad inviarli precompilati ai contribuenti;
provvede  altresi' a  rendere disponibili  i modelli  anche presso  i
propri uffici.