Art. 7. 1. L'omessa o inesatta indicazione nel modello del numero di codice fiscale comporta, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni, l'applicazione della sanzione pecuniaria da lire duecentomila a lire quattro milioni. 2. Nel caso in cui il modello di versamento non contenga gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che ha eseguito il versamento stesso e per l'imputazione della somma versata, si applica, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo n. 471/1997, la sanzione pecuniaria da lire duecentomila a lire un milione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 marzo 1998 Il direttore generale: Romano