Art. 7.
  1. L'omessa o inesatta indicazione nel modello del numero di codice
fiscale  comporta,   ai  sensi  dell'articolo  13   del  decreto  del
Presidente della  Repubblica 29 settembre  1973, n. 605  e successive
modificazioni,  l'applicazione  della  sanzione  pecuniaria  da  lire
duecentomila a lire quattro milioni.
  2.  Nel caso  in  cui il  modello di  versamento  non contenga  gli
elementi necessari per l'identificazione del soggetto che ha eseguito
il  versamento stesso  e per  l'imputazione della  somma versata,  si
applica, ai sensi  dell'art. 15, comma 1, del  decreto legislativo n.
471/1997,  la sanzione  pecuniaria  da lire  duecentomila  a lire  un
milione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 30 marzo 1998
                                        Il direttore generale: Romano