Art. 3. 1. La commissione scientifica di cui all'art. 6 dell'ordinanza del 14 aprile 1995, cessa di funzionare a far data dalla consegna dei lavori relativi agli interventi disposti dal commissario delegato. 2. Da tale data vengono istituite, con le modalita' di cui al successivo comma 3, apposite commissioni di collaudo in corso d'opera per ciascun intervento. 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, anche in deroga all'art. 28 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, sono nominate le commissioni di collaudo per ogni singolo intervento. Le commissioni di collaudo sono composte da un presidente e un componente designato dal Ministro dell'ambiente, da un componente designato dal Dipartimento della protezione civile, da un componente designato dal presidente della regione Campania e da un componente designato dal commissario delegato. Le commissioni di collaudo si avvarranno del supporto di un segretario, nominato dal Ministro dell'ambiente. I compensi sono quelli previsti dalla normativa generale in materia di collaudo e fanno carico ai fondi a disposizione del commissario. 4. I presidenti delle commissioni di collaudo svolgono congiuntamente attivita' di vigilanza, al fine di garantire l'indirizzo unitario ed il coordinamento nella realizzazione delle opere nonche' il trasferimento delle opere medesime agli enti ed organi ordinariamente competenti senza alcun compenso aggiuntivo.