Art. 3.
  1. La commissione scientifica di  cui all'art. 6 dell'ordinanza del
14 aprile  1995, cessa di  funzionare a  far data dalla  consegna dei
lavori relativi agli interventi disposti dal commissario delegato.
  2.  Da tale  data vengono  istituite, con  le modalita'  di cui  al
successivo comma 3, apposite commissioni di collaudo in corso d'opera
per ciascun intervento.
  3. Con  decreto del  Ministro dell'ambiente, sentita  la Presidenza
del Consiglio  dei Ministri  - Dipartimento della  protezione civile,
anche in  deroga all'art. 28  della legge  11 febbraio 1994,  n. 109,
modificata  dalla legge  2  giugno  1995, n.  216,  sono nominate  le
commissioni di  collaudo per ogni singolo  intervento. Le commissioni
di collaudo sono composte da  un presidente e un componente designato
dal   Ministro  dell'ambiente,   da  un   componente  designato   dal
Dipartimento della protezione civile,  da un componente designato dal
presidente della  regione Campania e  da un componente  designato dal
commissario delegato.  Le commissioni  di collaudo si  avvarranno del
supporto  di un  segretario, nominato  dal Ministro  dell'ambiente. I
compensi sono quelli previsti dalla  normativa generale in materia di
collaudo e fanno carico ai fondi a disposizione del commissario.
  4.   I   presidenti   delle  commissioni   di   collaudo   svolgono
congiuntamente  attivita'   di  vigilanza,   al  fine   di  garantire
l'indirizzo unitario  ed il  coordinamento nella  realizzazione delle
opere  nonche' il  trasferimento delle  opere medesime  agli enti  ed
organi ordinariamente competenti senza alcun compenso aggiuntivo.