Art. 5. 1. Il presidente della regione Campania approva varianti urbanistiche proposte dai comuni sedi di impianti di depurazione, per consentire la rilocalizzazione di edifici od impianti, nei limiti volumetrici e tipologici esistenti, resa necessaria per la realizzazione di interventi di depurazione delle acque reflue realizzati dal commissario delegato.