Art. 5.
  1.   Il  presidente   della  regione   Campania  approva   varianti
urbanistiche proposte dai comuni sedi di impianti di depurazione, per
consentire  la rilocalizzazione  di edifici  od impianti,  nei limiti
volumetrici   e  tipologici   esistenti,  resa   necessaria  per   la
realizzazione  di  interventi  di   depurazione  delle  acque  reflue
realizzati dal commissario delegato.