Art. 2. La denominazione di origine controllata "S. Martino della Battaglia" e' riservata al vino ottenuto per almeno l'80% da uve provenienti, nell'ambito aziendale, dal vitigno "Tocai friulano". Possono concorrere alla produzione del vino "S. Martino della Battaglia" per un massimo del 20% del totale anche uve provenienti da altri vitigni, a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Brescia e di Verona, con l'esclusione di vitigni aromatici.