Art. 2.
  La  denominazione   di  origine   controllata  "S.   Martino  della
Battaglia"  e' riservata  al vino  ottenuto per  almeno l'80%  da uve
provenienti, nell'ambito aziendale, dal vitigno "Tocai friulano".
  Possono  concorrere  alla produzione  del  vino  "S. Martino  della
Battaglia" per un massimo del 20% del totale anche uve provenienti da
altri  vitigni,   a  bacca   bianca,  raccomandati   e/o  autorizzati
rispettivamente  per  le  province  di   Brescia  e  di  Verona,  con
l'esclusione di vitigni aromatici.