Art. 2. 1. I soggetti di cui all'art. 51, comma 6, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, adottano proprie disposizioni per il conferimento degli assegni mediante procedura di valutazione comparativa, sulla base dei seguenti criteri: a) pubblicazione di apposito bando, con l'indicazione del numero, della durata e dell'importo degli assegni da conferire, dell'area scientifica in cui sara' svolta l'attivita' di collaborazione alla ricerca, di un congruo termine per la presentazione delle domande da parte dei candidati, nonche' dei criteri di valutazione. Nel caso di durata pluriennale del rapporto di collaborazione, l'importo dell'assegno puo' essere graduato, entro i limiti di cui all'art. 1, in relazione anche alla valutazione dell'attivita' svolta, di cui alla lettera f); b) valutazione comparativa effettuata da una apposita commissione giudicatrice, che procede all'esame dei titoli dei candidati e ad un colloquio; c) ai fini della procedura di cui alla lettera b), sono valutati come titoli, tra gli altri, il dottorato di ricerca, i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post- laurea, conseguiti in Italia o all'estero, nonche' lo svolgimento di una documentata attivita' di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero; d) pubblicita' dei giudizi espressi dalla commissione su ciascun candidato; e) erogazione dell'assegno ai candidati che hanno superato la valutazione comparativa, con stipula di apposito contratto che ne regola la collaborazione ad attivita' di ricerca; f) previsione di strumenti e modalita' di controllo e valutazione dell'attivita' svolta dai titolari dell'assegno. Roma, 11 febbraio 1998 Il Ministro: Berlinguer Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1998 Registro n. 1 Universita' e ricerca, foglio n. 26