Art. 2.
  1. I  soggetti di cui  all'art. 51,  comma 6, primo  periodo, della
legge 27 dicembre 1997, n.  449, adottano proprie disposizioni per il
conferimento   degli  assegni   mediante  procedura   di  valutazione
comparativa, sulla base dei seguenti criteri:
  a) pubblicazione  di apposito bando, con  l'indicazione del numero,
della  durata e  dell'importo degli  assegni da  conferire, dell'area
scientifica in  cui sara'  svolta l'attivita' di  collaborazione alla
ricerca, di un congruo termine  per la presentazione delle domande da
parte dei candidati, nonche' dei  criteri di valutazione. Nel caso di
durata   pluriennale  del   rapporto  di   collaborazione,  l'importo
dell'assegno puo' essere graduato, entro  i limiti di cui all'art. 1,
in  relazione anche  alla valutazione  dell'attivita' svolta,  di cui
alla lettera f);
  b) valutazione  comparativa effettuata da una  apposita commissione
giudicatrice, che procede all'esame dei  titoli dei candidati e ad un
colloquio;
  c) ai  fini della procedura di  cui alla lettera b),  sono valutati
come titoli,  tra gli altri,  il dottorato  di ricerca, i  diplomi di
specializzazione   e  gli   attestati  di   frequenza  di   corsi  di
perfezionamento  post- laurea,  conseguiti  in  Italia o  all'estero,
nonche' lo svolgimento di una documentata attivita' di ricerca presso
soggetti  pubblici  e  privati  con  contratti,  borse  di  studio  o
incarichi, sia in Italia che all'estero;
  d) pubblicita'  dei giudizi  espressi dalla commissione  su ciascun
candidato;
  e)  erogazione  dell'assegno ai  candidati  che  hanno superato  la
valutazione  comparativa, con  stipula di  apposito contratto  che ne
regola la collaborazione ad attivita' di ricerca;
  f) previsione di  strumenti e modalita' di  controllo e valutazione
dell'attivita' svolta dai titolari dell'assegno.
    Roma, 11 febbraio 1998
                                              Il Ministro: Berlinguer
Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1998
Registro n. 1 Universita' e ricerca, foglio n. 26