Art. 2. 1. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle sospensioni disposte fino al 31 marzo 1998 dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza n. 2728 del 22 dicembre 1997, ivi comprese quelle dovute per il mese di marzo 1998, e' effettuato a decorrere dal 1 febbraio 1999. Alla determinazione delle modalita' per l'effettuazione degli adempimenti, nonche' dei versamenti in forma rateale si provvede ai sensi dell'art. 14, comma 7, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 e dell'art. 7, comma 4, dell'ordinanza n. 2742 del 6 febbraio 1998. 2. Ai titolari di concessione del servizio di riscossione dei tributi per i comuni delle regioni Marche e Umbria interessate alla crisi sismica e' concessa su richiesta degli stessi ed in deroga al decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 maggio 1997, n. 140, una anticipazione sui compensi relativi alla riscossione dei tributi, per i quali opera la sospensione dei termini di cui all'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, in misura da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze con riferimento a quelli percepiti per l'anno 1996 e, comunque, nel limite complessivo di lire 300 milioni. 3. All'onere stimato in lire 6 miliardi si provvede con le disponibilita' dell'unita' previsionale di base "fondo per la protezione civile" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1998.