Art. 2.
  1. Il versamento  delle somme dovute e non  corrisposte per effetto
delle sospensioni disposte fino al 31 marzo 1998 dagli articoli 1 e 2
dell'ordinanza  n. 2728  del 22  dicembre 1997,  ivi comprese  quelle
dovute per  il mese di  marzo 1998, e'  effettuato a decorrere  dal 1
febbraio    1999.   Alla    determinazione   delle    modalita'   per
l'effettuazione degli  adempimenti, nonche'  dei versamenti  in forma
rateale si provvede ai sensi dell'art. 14, comma 7, dell'ordinanza n.
2668 del 28 settembre 1997 e  dell'art. 7, comma 4, dell'ordinanza n.
2742 del 6 febbraio 1998.
  2.  Ai titolari  di  concessione del  servizio  di riscossione  dei
tributi per i  comuni delle regioni Marche e  Umbria interessate alla
crisi sismica e'  concessa su richiesta degli stessi ed  in deroga al
decreto-legge 28  marzo 1997,  n. 79, convertito,  con modificazioni,
dalla  legge  del 28  maggio  1997,  n.  140, una  anticipazione  sui
compensi relativi alla riscossione dei  tributi, per i quali opera la
sospensione dei termini di cui all'ordinanza n. 2668 del 28 settembre
1997,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni,  in  misura  da
stabilirsi con decreto  del Ministro delle finanze  con riferimento a
quelli percepiti per l'anno 1996  e, comunque, nel limite complessivo
di lire 300 milioni.
  3.  All'onere  stimato  in  lire  6 miliardi  si  provvede  con  le
disponibilita'  dell'unita'  previsionale  di   base  "fondo  per  la
protezione  civile" dello  stato di  previsione della  Presidenza del
Consiglio dei Ministri per l'anno 1998.