Art. 4. 1. Per rafforzare il sistema di soccorso, con particolare riguardo alle regioni Marche e Umbria, il limite massimo per il richiamo dei Vigili del fuoco volontari a servizio discontinuo, previsto dall'art. 41 della legge 23 ottobre 1980, n. 930, e' elevato a 160 giorni all'anno nei Comandi provinciali dei Vigili del fuoco nei quali il personale volontario disponibile sia numericamente insufficiente.