Art. 4.
  1. Per rafforzare il sistema  di soccorso, con particolare riguardo
alle regioni Marche  e Umbria, il limite massimo per  il richiamo dei
Vigili del fuoco volontari a servizio discontinuo, previsto dall'art.
41  della legge  23 ottobre  1980, n.  930, e'  elevato a  160 giorni
all'anno nei  Comandi provinciali dei  Vigili del fuoco nei  quali il
personale volontario disponibile sia numericamente insufficiente.