Art. 6.
  1. I termini  di cui all'articolo unico dell'ordinanza  n. 2729 del
22 dicembre 1997 sono prorogati  al 30 ottobre 1998, limitatamente ai
soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni di Crotone e di
Massa Martana, le cui abitazioni e  i cui immobili, sede di attivita'
produttive, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per
inagibilita' totale o parziale.
  Per  i restanti  soggetti si  applicano le  disposizioni di  cui al
comma 1 dell'art. 2 della presente ordinanza.
  2.  Il  comitato tecnicoscientifico  di  cui  all'art. 1,  comma  5
dell'ordinanza  n. 2589  del 26  maggio 1997  e' soppresso  e le  sue
funzioni sono  assorbite dal comitato di  cui al comma 3  dell'art. 2
dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997.
  La  presente ordinanza  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 31 marzo 1998
                                              Il Ministro: Napolitano