Art. 6. 1. I termini di cui all'articolo unico dell'ordinanza n. 2729 del 22 dicembre 1997 sono prorogati al 30 ottobre 1998, limitatamente ai soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni di Crotone e di Massa Martana, le cui abitazioni e i cui immobili, sede di attivita' produttive, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilita' totale o parziale. Per i restanti soggetti si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 2 della presente ordinanza. 2. Il comitato tecnicoscientifico di cui all'art. 1, comma 5 dell'ordinanza n. 2589 del 26 maggio 1997 e' soppresso e le sue funzioni sono assorbite dal comitato di cui al comma 3 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 marzo 1998 Il Ministro: Napolitano