Ministero delle ISTRUZIONI Modello 750 Finanze PER LA COMPILAZIONE 1 PREMESSA Il presente modello e' predisposto su fogli singoli in modo da consentire la presentazione dei soli quadri compilati. Per i soggetti che compilano la dichiarazione con strumenti informatici e' stato predisposto un modello "sintetico" (denominato 750PC) da presentare all'Amministrazione finanziaria in luogo di quello tradizionale. Il Mod. 750PC, stampato su fogli bianchi, contiene i soli dati anagrafici e reddituali del soggetto passivo di imposta, i dati di calcolo delle imposte e la firma della dichiarazione. A garanzia della leggibilita' delle informazioni contenute nel Mod. 750PC, il contribuente deve conservare copia della dichiarazione stampata sul modello normale. Sul modello PC gli unici dati che possono essere compilati a mano sono quelli relativi agli estremi dei versamenti e la firma. I singoli fogli che compongono il modello sintetico devono essere inseriti nella busta separatamente, senza alcuna forma di bloccaggio o rilegatura. 2 SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DEL MOD. 750 Sono obbligati alla presentazione del Mod. 750 le societa' e le associazioni, residenti nel territorio dello Stato, di seguito elencate: - societa' semplici; - societa' in nome collettivo ed in accomandita semplice; - societa' d'armamento (equiparate alle societa' in nome collettivo o alle societa' in accomandita semplice, a seconda che siano costituite all'unanimita' o a maggioranza); - societa' di fatto o irregolari (equiparate alle societa' in nome collettivo o alle societa' semplici a seconda che esercitino o meno attivita' commerciale); - associazioni senza personalita' giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni; - aziende coniugali se l'attivita' e' esercitata in societa' fra i coniugi (coniugi cointestatari della licenza ovvero coniugi entrambi imprenditori); - gruppi europei di interesse economico GEIE, (vedere in Appendice la voce "GEIE"). ATTENZIONE Si considerano residenti le societa' e le associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attivita' nel territorio dello Stato. L'oggetto principale e' determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e in mancanza, in base all'attivita' effettivamente esercitata. Non devono presentare il Mod. 750: - i condominii; - le aziende coniugali non gestite in forma societaria (i coniugi, in questo caso, devono presentare il "Mod. Unico 98", utilizzando i quadri di specifico interesse); - le societa' di persone ed equiparate non residenti nel territorio dello Stato (in questo caso va compilato il Mod. 760 o il Mod. 760 BIS). 3 DICHIARAZIONE MODELLO 750 Il Mod. 750 deve essere utilizzato per dichiarare i redditi prodotti nell'anno 1997, al fine di determinare: - l'Ilor dovuta della societa'; - la quota di reddito (o perdita) imputabile a ciascun socio o associato agli effetti delle imposte personali (Irpef o Irpeg dovute dai singoli soci). La dichiarazione dei redditi deve essere presentata utilizzando modelli conformi a quelli approvati con decreto del Ministro delle finanze ed e' composta da un quadro base e dai quadri aggiuntivi. Nel quadro base vanno indicati: * i dati relativi al soggetto d'imposta, al suo rappresentante e alla persona che sottoscrive la dichiarazione; * il reddito (o la perdita) da imputare ai soci o associati, gli oneri deducibili (Mod. RL) e l'Ilor dovuta dalla societa' (Mod. 750/RO); I quadri aggiuntivi vanno utilizzati per dichiarare diverse tipologie di reddito prodotto nell'anno 1997 dalla societa' o associazione (vedere in Appendice la voce "Modelli 750"). I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, le indennita' conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere utilizzati gli stessi modelli di dichiarazione nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali si riferiscono. Le indennita' spettanti a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a piu' anni, vanno dichiarate nella sezione I del Mod. 750/RI (redditi soggetti a tassazione separata). Si ricorda che se nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, la societa' dichiarante e' stata interessata da una operazione di fusione, quale societa' incorporante o risultante dalla fusione stessa, o da una operazione di scissione, quale societa' beneficiaria, va compilato, rispettivamente, il "Mod. 750/RV relativo alle operazioni di fusione" o il "Mod. 750/RZ relativo alle operazioni di scissione". I soggetti che sono stati interessati da una operazione di fusione e/o di scissione devono inoltre compilare l'apposito Mod. 750/RX concernente il prospetto di riconciliazione. 4 DOCUMENTAZIONE Alla presente dichiarazione, fermi restando gli obblighi di conservazione, non va allegato alcun documento, neanche il bilancio. ATTENZIONE Tutta la documentazione deve, comunque, essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2003, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facolta' di richiederla. Se il contribuente non e' in grado di esibire idonea documentazione relativa agli oneri deducibili, alle detrazioni d'imposta, alle ritenute alla fonte, ai crediti d'imposta indicati nella dichiarazione nonche' ai versamenti che hanno concorso a determinare l'imposta dovuta o il rimborso, si applica la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 4.000.000. 5 VERSAMENTI Il versamento delle imposte, a norma dell'art. 17 e seguenti del D.Lgs n. 241 del 1997, deve essere effettuato direttamente presso gli sportelli del concessionario o presso banche e uffici postali abilitati mediante la delega prevista dall'art. 19 del citato decreto legislativo n. 241 (Mod. F24). Tale delega che sostituisce la modulistica di conto fiscale, consente di effettuare versamenti unitari all'Erario, alle Regioni e all'INPS. E' possibile effettuare il pagamento delle somme dovute utilizzando piu' deleghe. Le somma dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate, previa opzione esercitata dal contribuente nel Mod. 750/RO al rigo R020, in rate mensili di uguale importo con la maggiorazione di interessi in misura pari al tasso previsto dall'art. 9 del D.P.R. n. 602 del 1973, aumentato di un punto percentuale. In ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione (vedere in Appendice la voce "Versamenti delle imposte"). Le imposte dovute a saldo e quelle relative al primo acconto Irap per il periodo d'imposta 1998 devono essere versate: * dal 1 maggio al 15 giugno senza alcuna maggiorazione; * dal 16 giugno al 15 luglio con la maggiorazione dello 0,50 per cento. Acconti Per effetto dell'art. 31 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, concernente, tra l'altro, l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), e' dovuto l'acconto per il primo periodo di applicazione di tale imposta. ATTENZIONE Si ricorda che i versamenti non vanno effettuati se gli importi da versare a saldo non superano ciascuno lire 20.000, al netto della eventuale maggiorazione. Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Conto fiscale". 6 PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE La presentazione della dichiarazione deve essere effettuata tra il 1 giugno ed il 31 luglio 1998. La dichiarazione puo' essere presentata a qualunque ufficio dell'ente Poste Italiane S.p.a. o banca convenzionata, indipendentemente dal domicilio fiscale del contribuente. Le banche o gli uffici postali devono rilasciare ricevuta di presentazione della dichiarazione, anche se questa non e' richiesta. Tale ricevuta costituisce prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione. La dichiarazione predisposta mediante l'utilizzo di sistemi informatici deve essere consegnata esclusivamente ad uno degli uffici delle Poste italiane S.p.a. Il servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e degli uffici postali e' gratuito. Le banche possono accettare non piu' di cinque dichiarazioni per volta da ciascun utente. La dichiarazione puo' essere presentata anche ad un qualsiasi centro autorizzato di assistenza fiscale che svolge il servizio di ricezione delle dichiarazioni. In tale caso il centro autorizzato rilascia al contribuente, entro il termine della sua presentazione, copia della dichiarazione, con l'impegno di trasmettere per via telematica all'Amministrazione finanziaria, i dati in essa contenuti. La dichiarazione deve essere consegnata utilizzando l'apposita busta predisposta per il tipo di dichiarazione presentata (manuale o PC). Per i contribuenti che hanno il domicilio fiscale in luogo diverso dalla sede legale o amministrativa per effetto di provvedimenti dell'Amministrazione finanziaria e per quelli che hanno trasferito il domicilio fiscale in altro Comune si rinvia a quanto precisato in Appendice alla voce "Domicilio fiscale". I soggetti che presentano la dichiarazione dall'estero possono effettuare la spedizione utilizzando il mezzo della raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. La dichiarazione puo' essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonea a contenerla senza che sia necessario piegarla. La busta deve essere indirizzata al Ministero delle Finanze - Roma - devono recare scritte, a caratteri evidenti, le seguenti indicazioni: - "contiene dichiarazione Mod. 750"; - ragione sociale; - codice fiscale; - anno di presentazione; Unitamente al Mod. 750 deve essere presentato il Mod. 750/RK per dichiarare il patrimonio netto dell'impresa ai fini dell'applicazione dell'imposta sul patrimonio stesso; detto modello va presentato anche quando l'imposta non e' dovuta in quanto inferiore a lire 100 mila (per la sua compilazione si rinvia alle apposite istruzioni). Le societa' di persone ed i soggetti equiparati residenti in Italia che nel periodo d'imposta hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attivita' estere di natura finanziaria sono tenuti alla presentazione del modulo 750/RW. Se sussiste l'obbligo della presentazione del Mod. 750, unitamente ad esso deve essere presentato il modulo 750/RW. Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, il modulo 750/RW deve essere presentato autonomamente, con le modalita' e nei termini previsti per la presentazione del Mod. 750, compilando il frontespizio di quest'ultimo modello. Deve essere, altresi', presentato il Mod. 750/RQ per la determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP). Tale modello sara' approvato con apposito decreto. La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullita', dal rappresentante legale della societa' o associazione o, in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o da un rappresentante negoziale. La nullita' della dichiarazione e' sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'Ufficio competente. 7 SANZIONI Per le sanzioni applicabili nei casi di omessa, incompleta o infedele dichiarazione e per le violazioni piu' importanti vedere in Appendice la voce "Sanzioni". 8 COME SI COMPILA IL MODELLO La compilazione va effettuata con la massima chiarezza (a macchina o a mano a carattere stampatello). Per semplificare la compilazione del modello, e' prevista la possibilita' di indicare alcuni dati solo se variati rispetto a quelli della precedente dichiarazione. Il contribuente puo' comunque indicare anche i dati non variati se questa modalita' di compilazione risulta agevole. Tale possibilita' e' riconosciuta anche per i dati da indicare solo in caso di variazione nei modelli aggiuntivi. Si avverte che tutti gli importi indicati in dichiarazione devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori nel caso contrario; ad esempio 1.501 diventa 2.000, 1.500 diventa 1.000. Per semplificare la compilazione, sul modello sono prestampati tre zeri finali in tutti gli spazi nei quali devono essere indicati gli importi. Nella parte superiore del frontespizio devono essere sempre compilati i campi "Ragione sociale" e "Codice fiscale". Ragione sociale: va indicata in maniera completa quale risultante dall'atto costitutivo; per le societa' semplici, irregolari o di fatto, qualora la ragione sociale comprenda il cognome ed il nome dei soci, per ogni socio va indicato prima il cognome e poi il nome. Codice fiscale: si ricorda che per i nuovi soggetti il codice fiscale deve essere richiesto agli Uffici provinciali IVA, ovvero agli Uffici unici delle entrate, ove attivati; per quei soggetti che non svolgono alcuna attivita' commerciale il codice fiscale deve essere richiesto all'Ufficio imposte competente per territorio. Il frontespizio del modello di dichiarazione comprende, inoltre, cinque riquadri: il primo riservato all'indicazione della avvenuta compilazione di alcuni specifici modelli di dichiarazione; il secondo relativo ai dati concernenti la societa' o associazione, il terzo, relativo ai dati concernenti il rappresentante; il quarto riservato alla sottoscrizione della dichiarazione; il quinto riservato al visto di conformita' del centro autorizzato di assistenza fiscale o del professionista che presta l'assistenza fiscale. TIPO DI DICHIARAZIONE In questo riquadro il contribuente deve barrare le caselle relative allo specifico modello o modulo di dichiarazione compilato (Mod. 750/RK, modulo 750/RW) e al modello predisposto per il calcolo dell'acconto IRAP. Quest'ultimo modello sara' approvato con apposito decreto. Se, invece, la presente dichiarazione integra o sostituisce nei termini di legge una precedentemente presentata, deve essere barrata la relativa casella. Detta casella va barrata, inoltre, in caso di dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. In proposito vedere in Appendice la voce "Ravvedimento operoso". DATI RELATIVI ALLA SOCIETA' O ASSOCIAZIONE In questo riquadro vanno indicati i seguenti dati: * Sede legale: deve essere indicata la sede legale precisando il Comune (senza alcuna abbreviazione), con la sigla della provincia (per Roma: RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale nonche' il numero di telefono. La data di variazione va indicata se i dati sono mutati rispetto alla precedente dichiarazione; indicare solo l'anno "98" se non e' stata presentata la dichiarazione relativa al periodo di imposta precedente. * Domicilio fiscale: i dati riguardanti il domicilio fiscale devono essere indicati esclusivamente dalle societa' il cui domicilio fiscale non coincide con la sede legale. La data di variazione va indicata se i dati sono mutati rispetto alla precedente dichiarazione; indicare solo l'anno "98" se non e' stata presentata la dichiarazione relativa al periodo di imposta precedente. Si ricorda che le variazioni del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate. * Codici statistici: Stato: il relativo codice deve essere ricercato nella tabella A. TABELLA A CODICE | STATO DELLA SOCIETA' O ASSOCIAZIONE DICHIARANTE ALL'ATTO | DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE | 1 | Soggetto in normale attivita' 2 | Soggetto in liquidazione per cessazione di attivita' 3 | Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta | amministrativa 4 | Soggetto estinto | * Natura giuridica Il relativo codice deve essere desunto dalla tabella B TABELLA B CODICE | NATURA GIURIDICA | 23 | Societa' semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, | comma 3, lett. b, del Tuir 24 | Societa' in nome collettivo ed equiparate ai sensi | dell'art. 5, comma 3, lett. b, del Tuir 25 | Societa' in accomandita semplice 26 | Societa' di armamento 27 | Associazioni fra artisti e professionisti 28 | Aziende coniugali 29 | GEIE | * Situazione Il relativo codice deve essere desunto dalla tabella C TABELLA C CODICE | SITUAZIONE DELLA SOCIETA' O ASSOCIAZIONE RELATIVAMENTE AL | PERIODO DI IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE | 1 | Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione | per cessazione di attivita', per fallimento o per liqui- | dazione coatta amministrativa 2 | Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di | fallimento o di messa in liquidazione 3 | Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazio- | ne per cessazione di attivita', per fallimento o per | liquidazione coatta amministrativa 4 | Periodo d'imposta in cui si e' verificata l'estinzione | del soggetto per fusione o incorporazione 5 | Periodo d'imposta in cui e' avvenuta la trasformazione | da societa' soggetta ad IRPEG in societa' non soggetta | ad IRPEG o viceversa 6 | Periodo normale d'imposta 7 | Periodo d'imposta in cui si e' verificata l'estinzione | del soggetto per scissione totale 8 | Periodo d'imposta in cui si e' deliberato lo scioglimento | agevolato ai sensi dell'art. 3, comma 38 della legge | n. 662, del 1996. | * Imprese artigiane Questa casella deve essere barrata nel caso in cui la societa' fruisca della deduzione ai fini dell'Ilor di cui all'art. 120, comma 2, del Tuir. * Eventi eccezionali Nella casella relativa agli eventi eccezionali deve essere indicato il codice: 1. dai soggetti che, esercitando una attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive l'art. 4-bis del DL 27 settembre 1993, n. 382, convertito dalla legge 18 novembre 1993, n. 468, ha disposto la proroga di trecento giorni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo; 2. dai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatosi nelle provincie di Lucca, Massa Carrara, Udine e Pordenone nel mese di giugno 1996, per i quali il D.L. 6 settembre 1996, n. 467, convertito dalla legge 7 novembre 1996, n. 569, ha disposto il differimento dei termini relativi ai versamenti ed agli adempimenti di natura tributaria. Con D.M. 25 novembre 1996, pubblicato nella G.U. del 30 novembre 1996, n. 281, sono stati disciplinati le modalita' ed i termini di ripresa della riscossione delle imposte sospese. 3. dai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di giugno 1996 nelle provincie di Lucca e Massa Carrara. Con l'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2617 del 28 giugno 1997 e' stata disposto che gli adempimenti e i versamenti di natura tributaria sono sospesi dal 19 giugno 1996 al 31 ottobre 1997. 4. dai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di novembre, dicembre 1996 e gennaio 1997 nella regione Campania, per i quali l'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2508 del 22 febbraio 1997 pubblicato nella G.U. n. 48 del 27 febbraio 1997, ha previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria dal 10 gennaio al 20 aprile 1997 ed il D.M. 16 aprile 1997 ha previsto che i versamenti debbono essere effettuati entro e non oltre il 21 aprile 1997. 5. dai soggetti colpiti dall'evento sismico verificatisi il giorno 12 maggio 1997 nel comune di Massa Martana, per i quali le ordinanze del Ministro dell'interno n. 2589 del 26 maggio 1997, pubblicata nella G.U. n. 124 del 30 maggio 1997, n. 2693 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella G.U. n. 241 del 15 ottobre 1997, e n. 2729 del 22 dicembre 1997, pubblicata nella G.U. n. 300 del 27 dicembre 1997 hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria dal 12 maggio 1997 al 31 marzo 1998. 6. dai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del 14 ottobre 1996 nel comune di Crotone, per i quali le ordinanze del Ministro dell'interno n. 2590 del 26 maggio 1997, pubblicata nella G.U. n. 124 del 30 maggio 1997, n. 2693 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella G.U. n. 241 del 15 ottobre 1997, e n. 2729 del 22 dicembre 1997, pubblicata nella G.U. n. 300 del 27 dicembre 1997, hanno previsto la sospensione dei versamenti e adempimenti di natura tributaria dal 14 ottobre 1996 al 31 marzo 1998. 7. dai soggetti colpiti dalla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997, nelle regioni Marche e Umbria per i quali le ordinanze del Ministro dell'interno n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella G.U. n. 220 del 30 settembre 1997, n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella G.U. n. 241 del 15 ottobre 1997, e n. 2728 del 22 dicembre 1997, pubblicata nella G.U. n. 300 del 27 dicembre 1997, hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria dal 26 settembre 1997 al 31 dicembre 1998 per le persone fisiche, anche in qualita' di sostituti d'imposta, aventi residenza, domicilio o sede nei comuni di cui all'art. 1, commi 2 e 3 della citata ordinanza n. 2694/97; dal 26 settembre al 31 dicembre 1997 per le persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche, aventi residenza, domicilio o sede nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, della citata ordinanza n. 2694/97; dal 26 settembre 1997 al 31 dicembre 1998 per le persone fisiche e soggetti diversi dalla persone fisiche, aventi residenza, domicilio o sede nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, della citata ordinanza n. 2694/97, le cui abitazioni e i cui immobili, sede di attivita' produttive, siano stati oggetti di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilita' totale o parziale. * Periodo d'imposta inferiore all'anno Si precisa che se il periodo di imposta della societa' o associazione e' inferiore all'anno (attivita' iniziata il 1 gennaio o cessata prima del 31 dicembre ovvero in caso di fusione, scissione, trasformazione, liquidazione o fallimento dell'impresa), e' necessario indicare nell'apposita casella il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione. RIQUADRO RELATIVO AL RAPPRESENTANTE In questo riquadro, relativo ai dati del rappresentante della societa' o associazione, devono essere indicati il codice fiscale, i dati anagrafici, il numero di telefono, la residenza anagrafica, o se diverso, il domicilio fiscale, il codice relativo alla carica rivestita all'atto della dichiarazione. A tali fini nell'apposito spazio si dovra' indicare il codice: 1 se trattasi di rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore; 3 se trattasi di curatore fallimentare; 4 se trattasi di commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria); 5 se trattasi di commissario giudiziale (amministrazione controllata ovvero custodia giudiziaria); 6 se trattasi di rappresentante fiscale di soggetto non residente; 8 se trattasi di liquidatore (liquidazione volontaria); 9 se trattasi di societa' beneficiaria (scissione) ovvero societa' incorporante. ATTENZIONE I dati relativi alla residenza anagrafica, o se diverso, al domicilio fiscale, vanno indicati solo se variati rispetto alla dichiarazione presentata nel 1997. Non costituisce variazione l'istituzione di un nuovo comune o di una nuova provincia. SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE Tale riquadro, riservato alla firma, contiene l'indicazione dei modelli che sono stati compilati. Si richiama l'attenzione sulle sanzioni penali comminate dagli articoli 1 e 4 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, a carico di coloro che omettono di presentare una dichiarazione cui sono obbligati ai fini delle imposte sui redditi o indicano nelle scritture contabili corrispettivi in misura inferiore o quella reale per un ammontare superiore ai limiti fissati dalla legge ovvero che danno luogo alle fattispecie elencate nel citato art. 4. VISTO DI CONFORMITA' Questo riquadro e' riservato al visto di conformita' del Centro autorizzato di assistenza o del professionista che presta l'assistenza fiscale. 9 PARAMETRI PRESUNTIVI DI RICAVI E COMPENSI ISTRUZIONI COMUNI AI MODD. 750/RA, 750/RB E 750/RC I parametri approvati con il D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997 per effetto delle disposizioni previste dall'art. 3, comma 125, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere utilizzati per l'accertamento previsto dall'art. 3, comma 181, della L. n. 549 del 1995, (richiamato dall'art. 3, comma 126, della citata legge n. 662 del 1996) dei ricavi di cui all'articolo 53 del Tuir, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dello stesso articolo, e dei compensi di cui all'articolo 50, comma 1, del Tuir, relativi al periodo di imposta 1997. I contribuenti che intendono evitare tale tipo di accertamento possono adeguare, senza applicazione di sanzioni, i propri ricavi e compensi utilizzando gli appositi righi. Qualora, a seguito di tale adeguamento, l'ammontare dei ricavi o compensi relativi all'anno 1997 superi i limiti previsti per la tenuta della contabilita' semplificata (360 milioni e un miliardo di lire), per il periodo di imposta successivo non sorge l'obbligo di osservare gli adempimenti previsti per il regime ordinario di contabilita'. Per conoscere l'ammontare dei ricavi e dei compensi presunti sulla base dei parametri i contribuenti possono rivolgersi agli uffici dell'Amministrazione finanziaria o utilizzare i supporti magnetici contenenti i programmi necessari per il calcolo dei predetti ricavi e compensi, gratuitamente distribuiti dalla stessa Amministrazione finanziaria anche tramite le associazioni di categoria e gli ordini professionali. Tali programmi sono disponibili anche su Internet al sito del Ministero delle finanze all'indirizzo http//www.finanze.it. Nel prodotto informatico verra' fornita la puntuale indicazione dei righi dei modelli di dichiarazione da prendere a base per la determinazione del valore da assegnare alle diverse voci e variabili considerate ai fini dell'applicazione dei parametri. L'accertamento basato sui parametri interessa i contribuenti con ricavi o compensi dichiarati di ammontare non superiore a 10 miliardi di lire. A tal fine, per gli esercenti attivita' di impresa va fatto riferimento ai ricavi di cui all'articolo 53 del Tuir, ad eccezione di quelli previsti dalla lettera c) dello stesso articolo. In caso di inizio o cessazione dell'attivita' nel corso dell'anno o di periodo di imposta di durata inferiore all'anno, il detto limite di ricavi va ragguagliato al periodo di svolgimento dell'attivita' o alla durata del periodo di imposta. Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e periodici anche su supporti audiovideomagnetici e per i distributori di carburanti, i menzionati ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, mentre per coloro che effettuano cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori. Per i contribuenti in regime di contabilita' ordinaria l'accertamento in base ai parametri e' possibile solo quando in sede di verifica sia stata rilevata la inattendibilita' della contabilita' in base ai criteri stabiliti con il regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 570. Si ricorda che i parametri non si applicano nei confronti dei contribuenti che esercitano attivita' per le quali non si e' provveduto alla elaborazione dei parametri; tali attivita' sono indicate con il termine "esclusa" nelle tabelle degli indicatori allegate al D.P.C.M. 29 gennaio 1996. Non si applicano, altresi', ai contribuenti il cui reddito e' determinato con criteri di tipo forfetario, a quelli che omettono di presentare la dichiarazione dei redditi o che la presentano incompleta e alle imprese in liquidazione o interessate da procedure concorsuali. Ulteriori precisazioni relative all'applicazione dei parametri sono contenute nella circolare ministeriale n. 117/E del 13 maggio 1996. 10 ISTRUZIONI COMUNI AI MODD. 750/RA, 750/RB, 750/RP I modelli 750/RA e 750/RB devono essere compilati dalle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice titolari di reddito di impresa, ai sensi dell'art. 51 del Tuir. Il reddito derivante dall'esercizio delle attivita' commerciali va indicato nel 750/RA o nel 750/RB a seconda che sussista l'obbligo di tenuta della contabilita' ordinaria o della contabilita' semplificata (in quest'ultimo caso il reddito e' determinato in base all'art. 79 del Tuir). Oltre al Mod. 750/RA o 750/RB le predette societa' sono tenute a presentare il Mod. 750/RP se devono essere compilate le sezioni in esso contenute. In caso di esercizio di attivita' diverse, per le quali e' stata tenuta la contabilita' separata, deve essere compilato il Mod. 750/RB per ciascuna attivita' esercitata e tanti Modd. 750/RP quanti sono i Modd. 750/RB compilati. I Mod. 750/RB vanno numerati progressivamente utilizzando la casella posta in alto a destra. Il medesimo numero progressivo va riportato nell'apposita casella del corrispondente Mod. 750/RP unitamente ai dati relativi all'attivita'. Quando l'attivita' sia svolta in regime di contabilita' ordinaria va compilato un Mod. 750/RA per ogni attivita' esercitata con contabilita' separata e tanti Modd. 750/RP quanti sono i Modd. 750/RA compilati. I Modd. 750/RA vanno numerati progressivamente utilizzando la casella posta in alto a destra. Il medesimo numero progressivo va riportato nell'apposita casella del corrispondente Mod. 750/RP unitamente ai dati relativi all'attivita'. Nel Mod. 750/RA collegato al Mod. 750/RP nel quale e' riportato il codice dell'attivita' prevalente va determinato il reddito d'impresa del contribuente relativo all'intera attivita' commerciale esercitata, mentre nel prospetto riguardante i dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri vanno indicati i dati riferibili alla sola attivita' prevalente. Nei Modd. 750/RA collegati ai Modd. 750/RP nei quali sono riportati i codici di attivita' non prevalente, andranno invece compilati i soli prospetti dei dati per l'applicazione dei parametri con riferimento ai dati riferibili a ciascuna di tali attivita' non prevalenti. Ministero delle ISTRUZIONI Modello 750 Finanze PER LA COMPILAZIONE 11 LE NOVITA' DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO D'IMPRESA E QUELLE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELLE DELEGHE IN MATERIA TRIBUTARIA La disciplina applicabile al reddito d'impresa ha subito importanti modifiche per effetto dell'emanazione dei seguenti provvedimenti: - Legge 27 dicembre 1997, n. 449, riguardante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (finanziaria 1998); - D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, riguardante il riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni; - D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 466, recante il riordino delle imposte personali sul reddito ai fine di favorire la capitalizzazione delle imprese. SEZIONE PRIMA: MODIFICHE CONSEGUENTI ALLE NORME CONTENUTE NELLA LEGGE 449 DEL 1997 I-A) PLUSVALENZE ISCRITTE Con le disposizioni recate dai commi 3 e 4, lett. a), n.2) dell'art. 21 della citata legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' stato modificato il regime di trattamento delle plusvalenze iscritte nello stato patrimoniale su beni diversi da quelli costituenti magazzino. L'intervento legislativo e' consistito, in particolare, nell'abrogazione della lettera c) del comma 1 dell'art. 54 del Tuir e nella riformulazione della regola contenuta nella lett. c) del comma 1 del successivo art. 76, la cui nuova versione stabilisce che il "costo dei beni rivalutati non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito". Per effetto di tali modifiche, pertanto, le suddette plusvalenze iscritte non concorrono piu' alla formazione del reddito e alla determinazione del costo fiscale dei beni rivalutati. Ai sensi del comma 5 del suddetto art. 21, il nuovo regime trova applicazione a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 1997; esso non riguarda, quindi, le plusvalenze iscritte in bilancio in esercizi anteriori, per le quali continuano a valere le disposizioni previgenti. Si precisa che, in virtu' di quanto stabilito dallo stesso comma 1 del citato art. 76, tale nuovo regime opera nei soli casi in cui nell'ambito del capo VI del Tuir non siano gia' previste autonome e diverse regole di trattamento dei maggiori valori iscritti in bilancio. E' il caso, ad esempio, delle partecipazioni di controllo o di collegamento, valutate a norma dell'art. 2426, n. 4 del codice civile o di leggi speciali, in base al c.d. "equity method", per le quali il comma 2-bis dell'art. 54 del Tuir dispone la rilevanza dei maggiori valori iscritti fino a concorrenza delle minusvalenze precedentemente dedotte nonche' delle altre immobilizzazioni finanziarie (titoli e partecipazioni) valutate al costo, per le quali si rende applicabile la regola contenuta nel terzo periodo del quarto comma dell'art. 59 del Tuir, in virtu' del rinvio ad essa operato dall'art. 66 del medesimo Tuir. Si precisa, inoltre, che secondo la stessa lett. c) del comma 1 dell'art. 76, fanno eccezione alla nuova regola i maggiori valori iscritti la cui esclusione dalla formazione del reddito complessivo sia prevista da una norma speciale; e' attualmente il caso dei maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione di disavanzi di scissione o fusione, per i quali sia richiesto il riconoscimento fiscale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358. I-B) DEDUCIBILITA' DELLE SPESE INERENTI L'UTILIZZO DI AUTOVETTURE, AUTOCARAVAN, MOTOCICLI E CICLOMOTORI 1. Premessa L'articolo 121-bis del Tuir, introdotto dall'art. 17, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha modificato il regime di deducibilita' delle spese e degli altri componenti negativi relativi all'utilizzo di taluni mezzi di trasporto a motore. In particolare, le modifiche attengono al trattamento dei seguenti veicoli: - autovetture e autocaravan di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e m) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada); - motocicli di cui all'art. 53, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 285 del 1992; - ciclomotori di cui all'articolo 52 del medesimo decreto. Non sono, quindi, interessati dalle modifiche in discorso i mezzi di trasporto non a motore (ad esempio: biciclette e gondole). Si precisa, inoltre che le nuove disposizioni non interessano comunque le autovetture, gli autocaravan, i motocicli e i ciclomotori costituenti per l'impresa beni di magazzino (anche se temporaneamente utilizzati per fini pubblicitari o promozionali, come, ad esempio, le autovetture utilizzate dalle concessionarie per scopi promozionali). Il nuovo art. 121-bis del Tuir comprende nel suo ambito applicativo anche gli aeromobili da turismo e le navi e imbarcazioni da diporto. Con riferimento a tali beni, tuttavia, le nuove disposizioni non introducono alcuna novita' rispetto al quelle previgenti. Pertanto, le spese di acquisizione e gli altri componenti negativi relativi all'impiego di tali beni restano deducibili per intero solo nel caso in cui gli stessi siano utilizzati come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa: come nel caso degli aeromobili da turismo e delle imbarcazioni da diporto utilizzate dalle scuole per l'addestramento al volo e alla navigazione. Al di fuori di tali fattispecie, le spese e gli altri componenti negativi relativi agli aeromobili da turismo nonche' alle navi e alle imbarcazioni da diporto sono completamente irrilevanti. Analogamente, non assumono rilevanza le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dal realizzo di tali beni. Le nuove disposizioni, per effetto del comma 3 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 1997, entrano in vigore dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997 e riguardano anche i beni acquistati in periodi d'imposta anteriori, fermi restando gli effetti prodotti nei precedenti periodi di imposta in applicazione delle disposizioni previgenti. 2. Regime di deducibilita' integrale Sono deducibili per intero le spese e gli altri componenti negativi sostenuti per l'utilizzazione di autovetture ed autocaravan di cui alle richiamate lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, motocicli e ciclomotori destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa. Si ricorda che devono considerarsi utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa i veicoli senza i quali l'attivita' dell'impresa non puo' essere esercitata (ad esempio, sono tali le autovetture per le imprese che effettuano attivita' di noleggio delle stesse). Il regime di deducibilita integrale si applica, altresi', per le spese e gli altri componenti negativi sostenuti per i veicoli (autovetture e autocaravan, motocicli e ciclomotori) adibiti ad uso pubblico. Al riguardo, si precisa che devono considerarsi tali i veicoli per i quali vi sia un atto rilasciato da una pubblica amministrazione che attesti tale destinazione. Il regime in parola si applica, infine, alle spese e agli altri componenti negativi relativi ai suddetti veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta. Al riguardo, posto che tale destinazione deve essere provata attraverso idonea documentazione (ad esempio, da una specifica clausola del contratto di lavoro del dipendente), si osserva che la condizione temporale si intende verificata nel caso in cui la concessione in uso promiscuo si sia protratta per la meta' piu' uno dei giorni che compongono il periodo d'imposta del datore di lavoro; fermo restando che nel caso di beni acquisiti o ceduti nel corso del periodo d'imposta dovra' aversi riguardo, anziche' alla maggior parte del periodo d'imposta del datore di lavoro, alla maggior parte del periodo di possesso del bene nel corso dell'esercizio. Si precisa, inoltre, che per la verifica della condizione temporale non e' necessario che la concessione in uso promiscuo sia avvenuto in modo continuativo ne' che il veicolo sia stato utilizzato da un unico dipendente. Per il caso in cui l'utilizzo promiscuo non raggiunga il periodo temporale minimo richiesto, si rinvia alla precisazioni svolte nei successivi paragrafi 3 e 4. Si ricorda che il regime di deducibilita' integrale si applica, al verificarsi delle fattispecie descritte, a prescindere dal volume di cilindrata dei veicoli e senza alcuna limitazione del costo ammesso in deduzione a titolo di ammortamento o a titolo di canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio. 3. Regime di deducibilita' parziale Qualora i veicoli indicati (autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori) non siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa, ovvero adibiti ad uso pubblico o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta, le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili nella misura del 50 per cento. Per i soggetti che svolgono attivita' di agenzia o di rappresentanza di commercio, la percentuale di deducibilita' e' elevata all'80 per cento. La lettera b) del comma 1 dell'art. 121-bis del Tuir, stabilisce, inoltre, che il costo sostenuto per l'acquisto ovvero per la locazione anche finanziaria o per il noleggio dei veicoli soggetti al regime di deducibilita' parziale rileva entro determinati limiti massimi. In particolare, nell'ipotesi di acquisto a titolo di proprieta' del veicolo, non si tiene conto della parte del costo che eccede lire 35 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori. Si precisa che debbono comprendersi nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione (ad esempio: I.V.A. indetraibile). Cosi', ad esempio, nel caso dell'acquisto di un'autovettura di costo pari a 50 milioni, l'importo deducibile ai fini fiscali a titolo di ammortamento sara' il cinquanta per cento della quota di ammortamento stanziata nel periodo di imposta riferibile alla parte di costo rappresentato da 35 milioni. Nel caso in questione, ipotizzando un ammortamento fiscale pari al 25 per cento del costo, l'importo ammesso in deduzione, commisurato al coefficiente di ammortamento stabilito dal D.M. 31 dicembre 1988, sara' pari a 4.375.000 (cioe' al cinquanta per cento della quota di ammortamento riferibile a 35 milioni; infatti: 35.000.000 X 25 per cento X 50 per cento = 4.375.000). E' il caso di aggiungere che tale modalita' di calcolo della quota deducibile si applica anche nell'ipotesi di ammortamento anticipato ai sensi dell'art. 67, comma 3, del Tuir. Si ricorda che il suddetto limite di 35 milioni e' elevato a 50 milioni per le autovetture utilizzate dai soggetti esercenti attivita' di agenzia e rappresentanza di commercio. Per il caso di veicoli utilizzati in locazione finanziaria viene disposto che non si tiene conto dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente alla parte di costo di detti veicoli che eccede i limiti suindicati. Si precisa al riguardo che il costo rilevante ai fini in questione e' quello sostenuto dal concedente e che tale costo, qualora l'IVA afferente i canoni di locazione risulti, ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, indetraibile per l'utilizzatore, va assunto al lordo dell'IVA assolta dal locatore. Cosi', ad esempio, ipotizzando che il costo sostenuto dal concedente (comprensivo dell'IVA) per l'acquisto di un'autovettura sia pari a 60 milioni, l'importo deducibile per l'utilizzatore sara' pari al 50 per cento della quota dei canoni corrispondente al rapporto tra il suddetto limite di 35 milioni e il costo sostenuto dal concedente (60 milioni). Nell'esempio ipotizzato, dunque, l'importo deducibile e' pari alla meta' del 58,33 per cento dei canoni contrattuali. Nell'ipotesi di veicoli utilizzati a titoli di noleggio o di locazione semplice, la lett. b), del comma 1, del nuovo 121-bis del Tuir dispone, altresi', che non si tiene conto dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni per i motocicli, lire ottocentomila per i ciclomotori. Al riguardo, si precisa che nel caso di contratti di noleggio "full service" (trattasi di quei contratti misti nei quali la causa economica prevalente e' rappresentata dalla locazione del veicolo rispetto alle ulteriori prestazioni che vengono fornite a seguito della stipula del contratto stesso quali, ad esempio, la manutenzione ordinaria, il pagamento dell'assicurazione, della tassa di proprieta', la sostituzione dell'autovettura in caso di guasto), i canoni suddetti vanno assunti al netto dei costi riferibili alle predette prestazioni accessorie. A tal fine, dal contratto dovra' risultare specificamente indicata la quota della tariffa di noleggio riferibile alle spese per i servizi accessori di cui si fruisce. In mancanza di siffatta specificazione, la tariffa corrisposta dovra' essere considerata unitariamente e rilevera' per intero ai fini del raggiungimento del limite posto dal legislatore. Si precisa che i suindicati limiti (7 milioni per autovetture e autocavaran, 1,5 milioni per i motocicli e ottocentomila per i ciclomotori) sono riferiti ad un periodo di utilizzo dei beni pari a dodici mesi. Nel caso, quindi, in cui il contratto di locazione o di noleggio inizi nel corso del periodo di imposta ovvero nel caso di periodo d'imposta di durata diversa da dodici mesi (sempreche' l'utilizzo si protragga per l'intero periodo) dovra' effettuarsi il ragguaglio dei limiti stessi. Cosi', ad esempio, nel caso di un'autovettura noleggiata per gli ultimi sei mesi nel corso di un periodo d'imposta di durata annuale, il limite massimo su cui applicare la percentuale di deduzione (50 per cento) dovra' essere ridotto a 3,5 milioni. 4. Veicoli concessi in uso ai dipendenti o agli amministratori Il regime di limitata deducibilita' delle spese e degli altri componenti negativi si applica anche ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per un periodo di tempo inferiore alla maggior parte del periodo di imposta (ovvero di possesso: vedi punti 2). In questo caso, tuttavia, la parte di spese e altri componenti negativi proporzionalmente riferibile al periodo di concessione in uso promiscuo al dipendente e' deducibile per intero ai sensi dell'art. 62 del Tuir; cio', anche nel caso in cui l'importo cosi' determinato sia superiore a quello costituente reddito di lavoro per il dipendente a norma dell'art. 48, comma 4, lett. a), del Tuir. Per la deduzione al 50 per cento della restante quota delle spese e degli altri componenti negativi, dovra' tenersi conto anche dei limiti massimi sopraindicati in relazione al costo di acquisto e ai canoni di locazione o di noleggio. Pertanto, l'ammontare della quota di ammortamento ovvero dei canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio non riferibile al periodo di concessione in uso promiscuo, si rendera' deducibile (al 50 per cento o all'80 per cento per gli esercenti l'attivita' di agenzia di rappresentanza di commercio) solo per la parte proporzionalmente corrispondente ai suddetti limiti. Cosi', ad esempio, ipotizzando il caso di un'autovettura di costo pari a 60 milioni, concessa in uso promiscuo per quattro mesi nel corso dell'esercizio e ammortizzata con coefficiente del 25 per cento, la parte della quota di ammortamento riferibile ai mesi di utilizzo promiscuo (un terzo di 15 milioni) e' deducibile per intero; la restante parte (10 milioni) assume rilievo nei limiti del 58,33 per cento (35:60 = X:100) ed e', quindi, deducibile per un importo pari a 2.916.500 lire (5.833.000 X 50 per cento = 2.916.500). Con riferimento ai veicoli suddetti concessi in uso promiscuo gli amministratori, la quota di spese e di altri componenti negativi interamente deducibile quale compenso all'amministratore andra' individuata sulla base del valore normale da determinarsi con le regole ordinarie (cfr. art. 9 del Tuir). Naturalmente, nell'ipotesi di concessione per uso esclusivamente personale dell'amministratore, la quota delle spese e degli altri componenti negativi sostenuti dall'impresa eventualmente eccedente l'importo costituente compenso per l'amministratore stesso e' integralmente indeducibile. 5. Veicoli con regime di deducibilita' parziale e integrale nei vari periodi di imposta I regimi di deducibilita' integrale o parziale, devono essere applicati, esercizio per esercizio, sulle singole quote di ammortamento e, pertanto, se in un esercizio il veicolo viene concesso in uso promiscuo al dipendente, la quota di ammortamento trova pieno riconoscimento; viceversa, se in un successivo esercizio il veicolo non e' destinato ad un utilizzo per cui e' ammessa la deducibilita' integrale delle spese ad esso afferenti, la quota di ammortamento sara' soggetta alle limitazioni sopra esaminate (vedi punto 3). 6. Rilevanza delle plusvalenze e delle minusvalenze ai fini della determinazione del reddito di impresa Ai fini della determinazione del reddito di impresa le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato. 7. Criteri per l'applicazione dell'articolo 67, comma 7, del Tuir Il comma 3 dell'articolo 121-bis del Tuir dispone che, ai fini dell'applicazione del comma 7 dell'articolo 67 del Tuir, il costo dei veicoli assoggettati nel periodo d'imposta al regime di deducibilita' parziale, si assume nei limiti rilevanti ai fini della deduzione delle relative quote di ammortamento. Pertanto, agli effetti del plafond di calcolo previsto da tale norma va assunto per detti beni il costo massimo fiscalmente rilevante ridotto al 50 per cento; conseguentemente, nel caso di un'autovettura il cui costo sia pari a 40 milioni, il costo rilevante ai fini del suddetto plafond deve essere assunto entro il limite di 17,5 milioni; analogamente, nel caso di un'autovettura di costo pari a 30 milioni, l'importo rilevante e' 15 milioni. Per gli esercenti attivita' di agenzia o di rappresentanza di commercio, invece, la deduzione delle spese di manutenzione deve essere effettuata sulla base dei diversi limiti previsti dalla norma in esame. Va inoltre precisato che le spese di manutenzione, riparazione, ecc. afferenti i veicoli soggetti al regime di deducibilita' parziale devono essere distintamente rilevate rispetto a tutte le altre spese riguardanti la generalita' dei beni ammortizzabili (ivi compresi i veicoli soggetti al regime di deducibilita' integrale). L'importo di dette spese distintamente rilevato concorrera' nella misura del 50 per cento alla formazione dell'ammontare massimo deducibile nell'esercizio (cinque per cento del plafond) e dell'eccedenza deducibile per quinti nei successivi esercizi. Si ricorda infine che qualora ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma 7, dell'art. 67, i compensi periodici pattuiti per la manutenzione dei veicoli assoggettabili al regime di deducibilita' limitata sono ammessi in deduzione nell'esercizio di competenza nei limiti del 50 per cento o dell'80 per cento per gli esercenti l'attivita' di agenzia o rappresentanza di commercio e il costo dei veicoli stessi non concorre, alla determinazione del plafond. 8. Criteri di deduzione delle spese sostenute per l'utilizzo di veicoli non disciplinati dall'articolo 121-bis del Tuir I criteri di deduzione indicati nell'art. 121-bis del Tuir trovano applicazione esclusivamente nei riguardi dei beni ivi indicati. Tra questi non sono compresi le autovetture destinate al trasporto promiscuo di persone o cose (immatricolati sub lett. c), comma 1, dell'art. 54 del nuovo codice della strada). Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai veicoli non indicati nell'articolo 121-bis del Tuir, sono, in via di principio, integralmente deducibili nella determinazione del reddito a condizione che si riferiscano esclusivamente ad attivita' o beni da cui derivano ricavi o proventi. In caso di immatricolazione sub lett. c), comma 1, del citato art. 54 va precisato che le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili integralmente se l'autoveicolo al quale esse afferiscono e' effettivamente ed oggettivamente destinato al trasporto promiscuo di persone e cose. Al fine di verificare la sussistenza dell'anzidetta condizione va fatto riferimento alla superficie dell'abitacolo dell'autoveicolo stesso. La suddetta condizione puo' ritenersi soddisfatta, per le autovetture diverse da quelle dotate di pianale di carico esterno all'abitacolo, quando l'abitacolo delle stesse sia riservato, almeno per la meta' della sua superficie, in modo permanente al trasporto di cose. Pertanto, ad esempio, si considerano destinate al trasporto promiscuo le autovetture sprovviste dei sedili posteriori idonei a trasportare persone, ovvero benche' dotate di sedili posteriori la residua superficie dell'abitacolo di estensione, comunque non inferiore a quella destinata al trasporto di persone, sia esclusivamente riservata al trasporto di cose. Mancando tali parametri, le spese e gli altri componenti negativi riferibili alle suddette autovetture sono deducibili - sempreche' non ricorrano le ipotesi di assoggettamento al regime di deducibilita' integrale considerate al precedente punto 2 - nelle predette misure del 50 per cento e dell'80 per cento. 9. Decorrenza delle nuove disposizioni Come si e' detto, le disposizioni recate dal nuovo art. 121-bis del Tuir si rendono applicabili a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1997 e interessano non solo i veicoli il cui utilizzo a titolo di proprieta' ovvero a titolo di locazione anche finanziaria o di noleggio inizi in tale periodo d'imposta ma anche i veicoli il cui utilizzo sia iniziato precedentemente. Al riguardo, si precisa, con specifico riferimento ai veicoli (autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori) assoggettabili, nel nuovo assetto normativo, al regime di deducibilita' parziale, che la determinazione degli importi ammessi in deduzione secondo le nuove regole a titolo di ammortamento ovvero a titolo di canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio non e' influenzata dall'ammortare eventualmente gia' dedotto a tale titolo nei precedenti periodi di imposta. Conseguentemente, nel caso, ad esempio, di un'autovettura il cui costo di acquisto sia stato pari a 30 milioni e per la quale siano state gia' dedotte al previgente regime fiscale quote di ammortamento pari complessivamente a 20 milioni, l'applicazione delle nuove regole comporta semplicemente la riduzione al 50 per cento delle ulteriori quote di ammortamento ammesse nonche' degli altri componenti negativi afferenti il suo utilizzo. Analogamente, nel caso di un'autovettura di costo superiore al limite dei 35 milioni (ovvero dei 50 milioni per gli esercenti di attivita' di agenzia o rappresentanza di commercio), l'applicazione delle nuove regole comporta l'irrilevanza della parte delle ulteriori quote di ammortamento proporzionalmente riferibile al costo eccedente detto limite (vedi paragrafo 3). I-C) Credito di imposta per le nuove iniziative produttive Per le iniziative produttive intraprese a decorrere dal 1 gennaio 1997, localizzate nelle "aree depresse" del territorio nazionale di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e' riconosciuto, per l'anno d'inizio di attivita' e per i due successivi, (cinque per le attivita' intraprese nei territori compresi nell'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88), un credito di imposta nella seguente misura: * 50 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e 50 per cento dell'imposta locale sui redditi, riferibili proporzionalmente al reddito di imprese, nonche' 50 per cento dell'imposta sul patrimonio netto dell'anno cui compete; * 50 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, riferibile proporzionalmente al reddito derivante dall'esercizio di arti o professioni dell'anno cui compete. Detto credito non puo' essere superiore, per ciascun anno, a lire 5 milioni ed e' utilizzato per il versamento delle corrispondenti imposte. Il credito spetta anche con riferimento alle iniziative produttive intraprese in forma associata ai sensi dell'art. 5 del Tuir e alle aziende coniugali non gestite in forma societaria a condizione che tutti i soggetti che partecipano a tali forme abbiano tutti i requisiti sopra elencati. Per questi soggetti il credito e' elevato a 7 milioni. L'importo non utilizzato della societa' di cui all'art. 5 e' attribuito in misura non eccedente lire 5 milioni ai soci o associati in quote proporzionali alle loro partecipazioni agli utili. Per le aziende coniugali non gestite in forma societaria il credito e' attribuito in quote di uguale importo a ciascuno dei coniugi. Si precisa che il beneficio in questione spetta, indipendentemente dai parametri dimensionali dell'attivita' (costo complessivo dei beni materiali strumentali, volume d'affari). Poiche' il credito di imposta di cui trattasi e' riferito alle nuove iniziative produttive, si deve intendere esclusa dal beneficio ogni forma di subentro o rilevazione di attivita' d'impresa o artistiche e professionali gia' avviate. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. n. 32 del 1995, si intendono per aree depresse: * quelle individuate dalla Commissione delle Comunita' Europee, ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5b; * quelle eleggibili sulla base delle analoghe caratteristiche; * quelle rientranti nelle fattispecie dell'art. 92, par. 3, lettera c), del Trattato di Roma, previo accordo con la Commissione dell'Unione Europea. Dette aree e i comuni che ricadono nelle zone obiettivi 1, 2 e 5b e quelle rientranti nelle fattispecie dell'art. 92, par. 3, lett. c), del Trattato di Roma sono elencate nell'allegato 6 al decreto del Ministero dell'industria del 25 settembre 1996. Per le iniziative produttive intraprese nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88 del 24 giugno 1988, come modificato dal Regolamento CEE n. 2081/93 del 20 luglio 1993, avente il fine di promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni (intese in senso lato economico-territoriale, non in quello ordinamentale-politico dello Stato membro), il cui sviluppo e' in ritardo, le disposizioni agevolative si applicano per l'anno di inizio di attivita' e per i cinque successivi. Le agevolazioni suddette si applicano ai soggetti che: * avendo eta' inferiore a 32 anni presentano per la prima volta la dichiarazione di inizio di attivita' ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; deve trattarsi, cioe', di soggetti che non abbiano compiuto il trentaduesimo anno di eta' all'atto della presentazione della dichiarazione d'inizio di attivita'; * indipendentemente dall'eta' e dall'eventuale svolgimento di precedente attivita', fruiscono del trattamento d'integrazione salariale il giorno precedente alla data di presentazione della dichiarazione di inizio attivita' ai fini Iva, se non sono in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianita'; * sono disoccupati ai sensi dell'art. 25, comma 5, lettere a) e b) della L. 23 luglio 1991, n. 223, indipendentemente dall'eta' e dall'eventuale svolgimento di precedente attivita'; si tratta dei lavoratori iscritti da piu' di due anni nella prima classe delle liste di collocamento e che risultano non iscritti da almeno tre anni negli elenchi ed albi degli esercenti attivita' commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti e agli albi dei liberi professionisti e, inoltre, dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' compilate dall'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 223 del 1991. Il requisito dell'iscrizione nelle liste di collocamento e di mobilita' deve sussistere fino al giorno anteriore a quello di presentazione della dichiarazione di inizio dell'attivita' ai fini Iva; * sono portatori di handicap, ai sensi dell'art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104; * iniziano un'attivita' nel campo dell'efficienza energetica e della promozione di fonti rinnovabili di energia o assimilate di cui alla L. 9 gennaio 1991, n. 9, nel campo della raccolta differenziata e del riciclaggio dei rifiuti, nel campo del risanamento idrogeologico del territorio o, comunque, per il ripristino ambientale, e nel campo della progettazione a attuazione di interventi per la riqualificazione, la manutenzione o il restauro dei centri storici, per la produzione di beni ai quali e' assegnato il marchio di qualita' ecologica di cui al Regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992. Ministero delle ISTRUZIONI Modello 750 Finanze PER LA COMPILAZIONE SEZIONE SECONDA: MODIFICHE CONSEGUENTI ALL'ATTUAZIONE DELLE DELEGHE DI CUI ALLA LEGGE 662 DEL 1996 I-A) LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI DI RIORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA 1. Premessa Il decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, in vigore dall'8 novembre 1997, contiene una particolare disciplina riguardante le operazioni che ordinariamente vengono utilizzate per riorganizzare l'attivita' produttiva. I procedimenti di riorganizzazione interessati dal citato decreto legislativo sono i seguenti: a) cessioni di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento; b) conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo e di collegamento; c) scambi di partecipazioni; d) fusioni e scissioni. 2. Imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di azienda o di partecipazioni di controllo o di collegamento In particolare, con l'articolo 1 del decreto legislativo in esame e' stata istituita un'imposta sostitutiva, con l'aliquota del 27 per cento, sulle plusvalenze derivanti da: 1) cessione di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni (comma 1); 2) cessione di partecipazioni di controllo o di collegamento iscritte come tali nelle immobilizzazioni finanziarie degli ultimi tre bilanci (comma 3). L'imposta sostitutiva e' dovuta dalla societa' dichiarante a titolo definitivo. In considerazione di cio' i redditi ad essa assoggettati non concorrono a formare il reddito complessivo dei soci. Tale disposizione trova applicazione per le cessioni di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento poste in essere dalla data dell'8 novembre 1997. 2.1 Plusvalenze da cessione di azienda 2.1.1 Ambito soggettivo La norma stessa si riferisce a tutti i soggetti che realizzano una plusvalenza, determinata ai sensi dell'articolo 54 del TUIR, esclusi i casi di realizzo nel corso di una procedura concorsuale. Ne consegue che il regime agevolativo in esame si rende applicabile nelle ipotesi di plusvalenze per cessioni di aziende realizzate in caso di liquidazione ordinaria. La norma agevolativa si rivolge ai soggetti che conseguono la plusvalenza nell'esercizio di attivita' commerciali sia in regime di contabilita' ordinaria sia in regime di contabilita' semplificata. 2.1.2 Ambito oggettivo Con riferimento alle cessioni di aziende, va precisato che nel termine "cessione" si comprendono solo le cessioni a titolo oneroso, mentre ne sono escluse quelle a titolo gratuito. Ai fini dell'individuazione della nozione di cessione, si precisa che la norma intende agevolare esclusivamente le ipotesi di trasferimento a titolo definitivo della proprieta' dell'azienda; conseguentemente non rientrano nell'ambito applicativo della disposizione stessa gli atti che comportano la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento, quali, ad esempio, l'usufrutto dell'azienda. Rientrano nella nozione di cessione anche le ipotesi di assegnazione, di conferimento e di permuta dell'azienda. Con riferimento al termine "aziende", si precisa che esso va inteso in senso ampio, comprensivo cioe' anche delle cessioni di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa. Va precisato, comunque, che la cessione deve riguardare l'azienda o il complesso aziendale nel suo insieme e non i singoli beni che compongono l'azienda stessa. Con riferimento al requisito del possesso per un periodo di tempo non inferiore a tre anni, si precisa che tale termine va computato, ai sensi dell'articolo 2963 del codice civile, avendo riguardo al giorno in cui l'azienda e' stata acquisita o l'impresa si e' costituita indipendentemente dall'acquisto dei singoli beni che concorrono alla formazione dell'azienda. Cosi', ad esempio, nel caso in cui un'impresa acquisti il 30 giugno 1996 un macchinario per la propria azienda, costituita il 10 maggio 1994, e ceda l'azienda il 30 novembre 1997, egli potra' avvalersi della disposizione agevolativa in commento. Si fa presente, inoltre, che in caso di cessione di azienda precedentemente concessa in affitto o in usufrutto, ai fini della sussistenza del requisito triennale, si tiene conto anche del periodo in cui l'azienda e' stata concessa in affitto o in usufrutto. 2.2. Plusvalenza da cessione di partecipazioni di controllo o di collegamento 2.2.1. Ambito soggettivo Il comma 3 dell'articolo 1 prevede un'imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessioni di partecipazioni di controllo o di collegamento. Condizione per l'applicazione di tale regime e' che tali partecipazioni, risultino iscritte negli ultimi tre bilanci come partecipazioni di controllo o di collegamento tra le immobilizzazioni finanziarie. La norma si rivolge solo ai soggetti che conseguono la plusvalenza nell'esercizio di attivita' commerciali in regime di contabilita' ordinaria. 2.2.2. Ambito oggettivo Per quanto riguarda il termine "cessione" valgono le considerazioni svolte relativamente alla cessione di aziende. La nozione di "controllo o di collegamento" e' quella che risulta dall'articolo 2359 del codice civile. Tanto premesso, occorre rilevare che la norma in commento riferisce la situazione di controllo o di collegamento esclusivamente alle partecipazioni oggetto di cessione e prescinde quindi dal controllo o collegamento realizzati su altri presupposti. Il considerazione di cio', non rilevano ai fini in esame: - le situazioni di controllo o di collegamento realizzate non mediante una partecipazione al capitale di rischio ma esclusivamente per effetto di particolari vincoli contrattuali; - le partecipazioni che non danno diritto di voto (come, ad esempio, quelle rappresentate da azioni di risparmio e privilegiate); - le situazioni di controllo o di collegamento realizzate anche per effetto del possesso di diritti di usufrutto sulle azioni. Per quanto riguarda il requisito della iscrizione delle suddette partecipazioni nelle immobilizzazioni finanziarie degli ultimi tre bilanci dell'impresa cedente va precisato che l'iscrizione delle partecipazioni in esame deve risultare dagli ultimi tre bilanci degli esercizi precedenti quello in cui si e' verificata la cessione. Le partecipazioni cedute possono non essere detenute ininterrottamente nel periodo di tempo intercorrente tra l'ultimo ed il terz'ultimo bilancio precedente quello in cui si e' verificata la cessione. Per i soggetti che redigono il bilancio secondo schemi diversi da quelli previsti dall'articolo 2424 e seguenti del codice civile e dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, la condizione della iscrizione nelle immobilizzazioni finanziarie degli ultimi tre bilanci si ritiene soddisfatta nel caso in cui le partecipazioni di controllo o di collegamento risultino come tali nei bilanci ovvero da altri elementi certi e precisi della contabilita'. Si precisa che il rispetto delle suddette condizioni presuppone il concorso dei seguenti requisiti: - chi cede deve avere il controllo o il collegamento mediante il possesso di una partecipazione; - il requisito di controllo o collegamento deve essere esercitato interamente attraverso la partecipazione; - il cessionario deve acquisire il controllo o il collegamento per effetto della cessione; - per effetto della cessione il cedente perde il controllo ma non necessariamente il collegamento; - nel caso di partecipazione di controllo la quota ceduta puo' anche non essere oggettivamente una quota di controllo purche' mediante essa il cessionario acquisisca il controllo tenendo conto anche dell'eventuale partecipazione gia' in possesso del cessionario medesimo; - nel caso di partecipazioni di collegamento la quota ceduta deve essere anche oggettivamente di collegamento; - i requisiti anzidetti debbono verificarsi singolarmente in ciascuna operazione. In controllo detenuto attraverso i voti esercitabili nell'assemblea ordinaria puo' essere anche indiretto; in tal caso le cessioni di partecipazioni mediante le quali nell'ambito dei gruppi si possiede il cosiddetto controllo indiretto, non possono fruire del trattamento agevolato. Relativamente al caso in cui la partecipazione ceduta sia stata iscritta con diversa consistenza negli ultimi tre bilanci precedenti alla cessione (ferma restando naturalmente la posizione di controllo o di collegamento che deve sussistere in ognuno dei tre bilanci), la disciplina agevolativa si rendera' applicabile con riferimento all'intero ammontare delle partecipazioni cedute. In proposito valga il seguente esempio. Si ipotizzi il caso in cui il collegamento nella societa' A sia assicurato dal possesso di una partecipazione pari al 20 per cento del suo capitale sociale. Se la societa' B ha iscritto la predetta partecipazione nella misura del 20 per cento nel terzo e nel secondo bilancio antecedente alla cessione e nella misura del 51 per cento nel bilancio immediatamente antecedente alla cessione medesima, quest'ultima anche per la parte eccedente il 20 per cento dara' luogo all'applicazione del regime agevolato. 2.3 Regimi di tassazione applicabili Con riferimento alle cessioni di aziende o di partecipazioni di controllo o di collegamento per le quali sussistano i requisiti temporali previsti dalle disposizioni in esame si possono configurare due regimi di tassazione delle relative plusvalenze: - quello ordinario, con l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 54 del Tuir; - quello opzionale, con l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo in esame. 2.3.1 Regime ordinario In caso di tassazione ordinaria, la plusvalenza e' realizzata ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lett. a), del Tuir ed e' determinata ai sensi del successivo comma 2. Detta plusvalenza concorre, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir, a formare il reddito imponibile, a scelta del contribuente, nell'esercizio del realizzo ovvero - se sussistono i presupposti temporali ivi previsti - per quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. 2.3.2 Regime sostitutivo L'applicazione dell'imposta sostitutiva e' un regime opzionale di tassazione al quale si accede compilando il prospetto di liquidazione dell'imposta sostitutiva contenuto nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta nel quale le plusvalenze sono realizzate. La disposizione in esame prevede che qualora in un periodo di imposta sono poste in essere piu' operazioni, l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva puo' essere esercitata relativamente ad ogni singola operazione. Per singola operazione deve intendersi un'operazione di cessione avente le caratteristiche indicate ai commi 1 e 3 dell'articolo in esame e, pertanto, avere ad oggetto un'azienda posseduta per un periodo non inferiore a tre anni ovvero una partecipazione di controllo o di collegamento iscritta come tale nelle immobilizzazioni finanziarie degli ultimi tre bilanci. 3. Il regime fiscale dei conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento 3.1 Premessa L'art. 3 del D.Lgs. n. 358 del 1997, contiene la disciplina fiscale applicabile alle operazioni di conferimento di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento. Le operazioni di conferimento disciplinate dall'art. 3 del provvedimento in esame sono quelle aventi ad oggetto aziende e partecipazioni di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Per quanto riguarda il conferimento di azienda bisogna distinguere l'ipotesi in cui l'azienda conferita sia situata in Italia da quella in cui l'azienda stessa sia situata all'estero. Nel caso in cui l'azienda sia situata all'estero i conferimenti sono rilevanti ai fini in esame solo se effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese commerciali. Nel caso, invece, in cui l'azienda sia situata in Italia i conferimenti, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 in esame, sono rilevanti anche se il conferente e/o il conferitario e' un soggetto non residente. Per quanto riguarda i conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento, va precisato che gli stessi rilevano ai fini in esame se effettuati tra soggetti residenti in Italia nell'esercizio di imprese commerciali. L'operazione di conferimento e' rilevante anche quando la partecipazione ricevuta riguarda una societa' o un ente non residente, Per quanto riguarda la nozione di azienda si rinvia a quanto precisato a proposito delle cessioni di aziende. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 358 del 1997, il regime previsto dal citato art. 3, si applica alle succitate operazioni di conferimento poste in essere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo (8 novembre 1997). 3.2 La disciplina applicabile ai conferimenti di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 358 del 1997 3.2.1. Modalita' di determinazione della plusvalenza imponibile Ai sensi del comma 1 dell'articolo 3, nelle ipotesi di conferimento sopra evidenziate, ai fini dell'applicazione dell'art. 54 del Tuir, la plusvalenza derivante dal conferimento stesso deve essere determinata assumendo come valore di realizzo il valore di iscrizione delle partecipazioni ricevute per effetto del conferimento nelle scritture contabili del conferente ovvero, se superiore, quello attribuito all'azienda, in caso di conferimento di azienda, o alle partecipazioni, in caso di conferimento di partecipazioni, nelle scritture contabili del conferitario. In considerazione di quanto sopra, la plusvalenza imponibile e' costituita dalla differenza tra il valore di realizzo, e l'ultimo costo fiscalmente riconosciuto, rispettivamente, dell'azienda o della partecipazione conferita. Tale modalita' di individuazione costituisce, relativamente alle operazioni in questione, una implicita deroga alla regola posta in via generale dall'articolo 9 del Tuir. Nel caso di operazioni di conferimento non aventi le caratteristiche in precedenza illustrate (come ad esempio il conferimento di singoli beni), la plusvalenza imponibile continua ad essere determinata avendo riguardo alla nozione di valore normale, delineata dall'articolo 9 del Tuir. Inoltre, considerato l'espresso richiamo all'articolo 54 del Tuir, contenuto nella norma in esame, ne deriva che quest'ultima non trova applicazione con riferimento alle eventuali minusvalenze da conferimento, per le quali, quindi, rimane applicabile la disciplina dettata dagli articoli 9 e 66 del Tuir. Nel caso in cui il conferimento abbia ad oggetto un'azienda, l'ultimo costo fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita va determinato sommando i singoli valori fiscalmente riconosciuti delle attivita' e delle passivita' che compongono il patrimonio dell'azienda conferita. 3.2.3 Regimi di tassazione applicabili Per le operazioni di conferimento i regimi di tassazione applicabili sono quindi i seguenti: - quello ordinario, secondo il quale le plusvalenze realizzate concorrono alla formazione del reddito d'impresa; - quello opzionale, consistente nell'applicazione alle predette plusvalenze da conferimento dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame, qualora ricorrano le condizioni ivi previste del possesso triennale dell'azienda ovvero dell'iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie degli ultimi tre bilanci delle partecipazioni di controllo o di collegamento. In proposito, salvo quanto gia' precisato con riferimento alla determinazione delle plusvalenze che avviene assumendo come valore di realizzo il maggiore tra quello attribuito dal conferente alle partecipazioni ricevute e quello attribuito dal conferitario all'azienda o alle partecipazioni conferite, valgono, relativamente ai regimi di tassazione applicabili alle suddette plusvalenze, le precisazioni gia' fornite in merito alla cessioni di aziende e di partecipazione di controllo o di collegamento. Anche nell'ipotesi in esame, l'imposta sostitutiva e' dovuta dalla societa' dichiarante a titolo definitivo. In considerazione di cio' i redditi ad essa assoggettati non concorrono a formare il reddito complessivo dei soci. 4. La disciplina applicabile agli scambi di partecipazioni di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 358 del 1997 4.1 Premessa Ai fini del provvedimento in esame, sono considerati scambi di partecipazioni le seguenti operazioni: - la permuta, con la quale uno dei soggetti indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b) del Tuir acquista o integra una partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1, del c.c. in altro soggetto indicato nelle medesime lettere a) e b), attribuendo ai soci di quest'ultimo azioni proprie (comma 1); - i conferimenti in societa', mediante i quali la societa' conferitaria acquisisce il controllo di una societa' ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1, del c.c. (comma 2). Il regime previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 358 del 1997 si applica alle operazioni poste in essere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo (8 novembre 1997). 4.2 Lo scambio di partecipazioni 4.2.1 Lo scambio di partecipazioni realizzato tramite permuta Il comma 1 dell'articolo in esame considera come scambio di partecipazioni la permuta mediante la quale uno dei soggetti indicati nell'articolo 87, comma 1, lett. a) e b) del Tuir acquista o integra una partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1, del c.c., in altro soggetto indicato nelle medesime lett. a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del Tuir. Ai fini della definizione dei soggetti che intervengono nell'operazione, si indica di seguito come: 1) societa' acquirente, la societa' che intende acquisire o integrare il controllo; 2) societa' scambiata, la societa' della quale si intende acquisire il controllo; 3) soggetti scambianti, i soci della societa' scambiata. Sia la societa' acquirente che la societa' scambiata devono essere entrambe societa' od enti soggetti all'IRPEG, residenti nel territorio dello Stato, mentre i soggetti scambianti non e' necessario che abbiano la qualifica di imprenditori. Sotto il profilo oggettivo, invece, e' richiesto che lo scambio abbia ad oggetto una partecipazione che consenta alla societa' acquirente di assumere il controllo della societa' scambiata. Va inoltre sottolineato, sul piano dei requisiti oggettivi, che l'operazione di scambio di partecipazioni mediante permuta e' rilevante ai fini dell'articolo in esame indipendentemente dall'ammontare del conguaglio in denaro eventualmente pattuito dalle parti contrattuali sempreche', sul piano civilistico, l'entita' del conguaglio in denaro non sia tale da snaturare l'operazione di permuta. Con riguardo al requisito del controllo, valgono le medesime considerazioni svolte in merito alle operazioni di cui all'articolo 1, nel senso che il requisito del controllo deve sussistere in relazione alle partecipazioni acquisite a seguito dell'operazione di permuta. L'operazione non deve necessariamente aver ad oggetto una partecipazione che di per se' sia di controllo, ma puo' riguardare anche una partecipazione che, unitamente a quella gia' posseduta, consenta al soggetto acquirente di avere una partecipazione di controllo. Rientra nella disposizione in commento anche l'acquisto effettuato mediante la cessione da parte di piu' soggetti, sempreche' sia ravvisabile, in modo oggettivo, che l'operazione di acquisto della partecipazione si inserisca in un progetto unitario di acquisizione della partecipazione di controllo. Non sono riconducibili nel regime previsto dalla norma in commento le operazioni che hanno ad oggetto l'acquisizione di partecipazione che non consentono il controllo ovvero quelle che si aggiungono a partecipazioni possedute le quali ultime di per se' consentono il controllo. 4.2.2 Lo scambio di partecipazioni realizzato mediante conferimento Lo scambio di partecipazioni puo' essere attuato anche mediante operazioni di conferimento nella societa' acquirente da parte dei soci imprenditori che detengono partecipazioni nella societa' scambiata. 4.2.3 Regimi applicabili Lo scambio di partecipazioni mediante permuta non da' luogo a componenti positivi o negativi del reddito imponibile a condizione che il costo delle azioni o quote date in permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute in cambio. L'eventuale conguaglio in denaro concorre a formare il reddito del percepiente. In proposito si rileva che il riferimento al "costo" delle azioni o quote previsto dal citato articolo, e' da intendersi come "valore fiscale" delle predette partecipazioni. Nel caso in cui le partecipazioni ricevute siano state contabilizzate ad un valore superiore a quello attribuito alle partecipazioni date in cambio non risulta soddisfatta la condizione posta dalla norma in esame e, pertanto, l'operazione di permuta non potra' beneficiare del suddetto regime di neutralita' e sara', quindi sottoposta al regime ordinario stabilito per la cessione di beni. Il regime fiscale attribuito alle operazioni di conferimento di partecipazioni e' diverso da quello previsto per le operazioni di permuta. In sostanza, ai fini della determinazione del reddito dell'impresa conferente, le partecipazioni ricevute a seguito del conferimento sono valutate in misura proporzionalmente corrispondente al valore contabile attribuito dalla conferitaria alle partecipazioni ricevute in conferimento. L'adozione di tale criterio puo', comportare la evidenziazione di plusvalenze o minusvalenze fiscalmente rilevanti per il conferente. Nel caso infatti in cui la conferitaria dovesse iscrivere la partecipazione ricevuta ad un valore superiore a quello fiscalmente riconosciuto alla stessa presso la conferente, la conferente medesima e' tenuta a rilevare una plusvalenza pari alla differenza tra il valore di iscrizione della partecipazione conferita presso la conferitaria e l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto alla partecipazione stessa presso di essa. In proposito valga il seguente esempio: Si ipotizzi che una partecipazione di controllo iscritta nel bilancio della conferente ad un valore di 80, coincidente con il costo fiscalmente riconosciuto, sia stata dopo il conferimento iscritta al medesimo valore nella contabilita' della conferitaria. In tal caso non emerge alcuna plusvalenza in capo alla conferente in quanto la stessa assume le partecipazioni ricevute allo stesso valore fiscale attribuito alle partecipazioni acquisite dalla conferitaria. Si ipotizzi viceversa che la suddetta partecipazione di controllo iscritta nel bilancio della conferente ad un valore di 80, coincidente con il costo fiscalmente riconosciuto, sia stata iscritta nella contabilita' della conferitaria al valore di stima di 100. In tal caso in capo alla conferente emerge una plusvalenza imponibile pari alla differenza tra il valore delle partecipazioni iscritte presso la conferitaria (100) e l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite (80) presso la conferente. D'altra parte le partecipazioni ricevute dalla conferente assumono un costo fiscalmente riconosciuto pari all'incremento di patrimonio netto formato dalla conferitaria a seguito del conferimento (nell'esempio 100). Si rileva infine che le plusvalenze emergenti dallo scambio di partecipazioni possono essere assoggettate sia al regime ordinario di tassazione che a quello sostitutivo previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 358 del 1997, ove ricorrono i presupposti. In caso di applicazione del regime sostitutivo previsto dal citato art. 1, l'opzione va effettuata compilando il modello per la liquidazione dell'imposta sostitutiva. 5. Il regime dei disavanzi derivanti da operazioni di fusione e di scissione di societa' 5.1 Il regime ordinario Ai sensi dell'art. 123 del Tuir, nella determinazione del reddito della societa' risultante dalla fusione o incorporante, non si tiene conto, tra l'altro, delle plusvalenze iscritte in bilancio fino a concorrenza della differenza tra il costo delle azioni o quote delle societa' incorporate, annullate per effetto della fusione, e il valore del patrimonio netto delle societa' stesse risultante dalle scritture contabili (cosiddetto "disavanzo da annullamento"). Con la legge 23 dicembre 1994, n. 724 sono state apportate delle modifiche al predetto regime. In particolare, l'articolo 27 di detta legge ha previsto con "le fusioni e le scissioni di societa' sono, agli effetti delle imposte sui redditi, neutrali. Conseguentemente, il disavanzo di fusione e di scissione non e' utilizzabile per iscrizioni di valori in franchigia di imposta, a qualsiasi voce, forma o titolo operate". L'irrilevanza fiscale dell'utilizzo del disavanzo rende necessaria la compilazione del modello per la riconciliazione dei dati esposti in bilancio e dei valori fiscalmente riconosciuti. 5.2 Il regime sostitutivo L'articolo 6 in esame, al comma 1, detta un regime che consente il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione dei disavanzi da annullamento o da concambio, a condizione pero' che tali maggiori valori vengano assoggettati all'imposta sostitutiva indicata nell'articolo 1 del decreto legislativo in commento. Inoltre, lo stesso art. 6, al comma 2, individua i casi in cui l'iscrizione in bilancio per effetto dell'imputazione del disavanzo e' riconosciuta ai fini fiscali senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva. Ai sensi del comma 4 dell'art. 6 in commento, i soggetti che intendono avvalersi delle richiamate disposizioni dei commi 1 e 2, devono chiederne l'applicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui ha effetto la fusione o la scissione. Tale richiesta si intende effettuata compilando il modello per la liquidazione dell'imposta sostitutiva. Tanto premesso, nell'esaminare la disciplina contenuta nel citato comma 1 dell'articolo 6, occorre distinguere l'ipotesi del disavanzo da concambio da quello da annullamento. 5.2.1 Il disavanzo da concambio Il riconoscimento anche fiscale, in tutto o in parte, dei valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione del disavanzo puo' essere ottenuto a fronte dell'assoggettamento dei maggiori valori iscritti per effetto del disavanzo all'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 1 del provvedimento in esame nella misura del 27 per cento. 5.2.2 Il disavanzo da annullamento Se in via ordinaria il riconoscimento del disavanzo puo' essere ottenuto, in tutto o in parte, mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva, i maggiori valori iscritti in bilancio a fronte del disavanzo stesso e' riconosciuto fiscalmente in franchigia d'imposta fino a concorrenza dell'importo complessivo netto: a) delle plusvalenze, diminuite delle eventuali minusvalenze, rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 marzo 1991, n. 102 o che sono state assoggettate ad imposta sostitutiva ai sensi del decreto legislativo in esame; b) dei maggiori e dei minori valori, rispetto ai relativi valori di acquisizione, derivanti dalla cessione delle azioni o quote, che hanno concorso a formare il reddito di un'impresa residente; c) delle svalutazioni nonche' delle rivalutazioni delle azioni o quote che hanno concorso a formare il reddito di un'impresa residente o che per disposizione di legge non concorrono a formarlo, nemmeno in caso di successivo realizzo. L'ipotesi sub a) fa riferimento alle plusvalenze e alle minusvalenze conseguite da soggetti che hanno ceduto le partecipazioni medesime mediante operazioni realizzate fuori dall'esercizio di imprese commerciali, assoggettate ad imposta sostitutiva secondo le disposizioni dell'art. 2 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito dalla legge 2 marzo 1991, n. 102. In proposito va pero' precisato che l'esistenza di una plusvalenza assoggettata a tassazione in via forfetaria ai sensi dell'art. 3 del citato DI n. 27 del 1991 convertito dalla legge n. 102 del 1991 non comporta l'irrilevanza, ai fini del riconoscimento del disavanzo da annullamento, delle plusvalenze e delle minusvalenze assoggettate a tassazione ai sensi del citato art. 2 del DI n. 27 del 1991 manifestatesi prima o dopo quella tassata in via forfetaria. Cosi' ad esempio nel caso di una partecipazione, avente un valore iniziale di 1000, ceduta una prima volta a 1200 con assoggettamento della relativa plusvalenza di 200 ad imposta sostitutiva ai sensi del citato art. 2 del DI n. 27 del 1991, ulteriormente ceduta a 1400 con assoggettamento della relativa plusvalenza di 200 (1400 - 1200) ad imposta sostitutiva in misura forfetaria, oggetto di una terza cessione a 2000, con assoggettamento della relativa plusvalenza di 600 (2000-1400) ad imposta sostitutiva ai sensi del citato art. 2 del D.I. n. 27 del 1991, l'eventuale disavanzo derivante dall'annullamento di tale partecipazione puo' essere fiscalmente riconosciuto, senza pagamento dell'imposta sostitutiva, fino a concorrenza dell'importo complessivo (800) delle plusvalenza rilevanti ai fini in esame. L'ipotesi sub b) riguarda le operazioni di cessione delle predette partecipazioni realizzate nell'esercizio d'impresa e i maggiori o minori valori rispetto a quelli di acquisizione rilevano per il solo fatto di aver concorso alla formazione del reddito d'impresa, indipendentemente da un versamento di imposta. Rilevano anche i maggiori o minori valori, rispetto a quelli di acquisizione, derivanti da cessioni che abbiano concorso a formare il reddito della stabile organizzazione in Italia di un'impresa non residente. L'ipotesi sub c) riguarda i maggiori o minori valori rispetto a quelli di acquisizione delle medesime partecipazioni di cui alla lettera precedente, che hanno concorso a formare il reddito d'impresa non a seguito di operazioni di realizzo bensi' per effetto di rivalutazioni o svalutazioni. Ai sensi del successivo comma 3 dell'articolo 6 in esame, la possibilita' di non assoggettare il disavanzo all'imposta sostitutiva, fino a concorrenza della somma algebrica dei maggiori e dei minori valori di cui alle precedenti lettere sub a), sub b) e sub c), e' condizionata alla dimostrazione, mediante idonea documentazione, da parte della societa' incorporante o beneficiaria, dei componenti positivi e negativi di reddito relativi alle azioni o quote annullate realizzate dalla societa' stessa e dai precedenti possessori. Si precisa che l'obbligo previsto dal legislatore di documentare i predetti componenti reddituali puo' essere assolto anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15. Il rispetto della richiamata condizione impone alla societa' che intende avvalersi della suddetta previsione normativa di dare dimostrazione di tutte le operazioni eseguite per tutto il periodo precedente fino a risalire alla originaria acquisizione della partecipazione e, quindi, al momento di emissione della stessa. Al riguardo, tenuto conto della onerosita' della prova, specialmente in sede di prima applicazione della norma, con disposizione transitoria contenuta nel successivo articolo 9, viene stabilito, al comma 4, che "per le azioni o quote gia' esistenti alla data del 30 aprile 1997, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, la documentazione prevista dal comma 3 dello stesso articolo puo' riguardare soltanto i componenti positivi e negativi di reddito del soggetto possessore delle azioni o quote alla data anzidetta e dei possessori successivi, nonche' la plusvalenza o la minusvalenza conseguita dal soggetto che ha ceduto le azioni o le quote al predetto possessore alla data del 30 aprile 1997". In altri termini, ai fini dell'assolvimento dell'onere imposto dalla suddetta condizione, la societa' incorporante o beneficiaria dovra' dare dimostrazione degli elementi positivi e negativi che rilevano ai fini dell'art. 6, comma 2, del provvedimento in esame, ad iniziare dall'operazione di cessione effettuata nei confronti del soggetto che risulta possessore alla data del 30 aprile 1997. 5.3 Il regime transitorio L'art. 9, comma 3, del citato D.Lgs. n. 358 del 1997 prevede altresi' la facolta' di applicare l'imposta sostitutiva sulla differenza tra i valori iscritti in bilancio a fronte dei disavanzi di fusione e scissione ed i relativi valori fiscalmente riconosciuti, ancora esistenti nel bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 358 del 1998 (8 novembre 1997). Si ritiene che, in base al tale disposizione, possa essere ottenuto il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione sia dei disavanzi da annullamento derivanti dalle operazioni di fusione o scissione deliberate anteriormente al 14 gennaio 1995, per i quali non e' stato pagata la somma del 20 per cento prevista dall'art. 21 del D.L. n. 41 del 1995, convertito dalla legge n. 85 del 1995, sia dai disavanzi derivanti dalle operazioni di fusione e scissione deliberate a decorrere da tale data, le quali, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 724 del 1994, sono neutrali e non consentono l'utilizzabilita' del disavanzo per l'iscrizione di valori in franchigia d'imposta. I maggiori valori su cui va applicata l'imposta sostitutiva sono quelli ancora esistenti nel bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 358 del 1997 (8 novembre 1997). I maggiori valori possono essere riconosciuti, in tutto o in parte, previo assoggettamento degli stessi ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 27 per cento. Ministero delle ISTRUZIONI Modello 750 Finanze PER LA COMPILAZIONE SEZIONE SECONDA: MODIFICHE CONSEGUENTI ALL'ATTUAZIONE DELLE DELEGHE DI CUI ALLA LEGGE 662 DEL 1996 I-B) Il riporto delle perdite 1. Le perdite riportabili senza limiti di tempo Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del Tuir, cosi' come modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 358 del 1997, le perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo. La norma di cui trattasi si applica alle perdite derivanti dall'esercizio di imprese in contabilita' ordinaria formatesi a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data della entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 358 del 1997 (8 novembre 1997). La disciplina in essa contenuta si applica anche ai soggetti che alla suddetta data dell'8 novembre 1997 si trovano nel primo periodo d'imposta ovvero in uno dei primi tre periodi dalla loro costituzione. Cosi', ad esempio, nel caso di un soggetto il cui periodo d'imposta sia coincidente con l'anno solare e che sia costituito nel corso del 1995, rientrano nel beneficio in esame le perdite conseguite nel periodo d'imposta 1997, mentre si applica la disciplina del riporto in cinque periodi d'imposta, relativamente alle perdite realizzate nei periodi d'imposta 1995 e 1996. I-C) LA DUAL INCOME TAX (DIT) Premessa Con l'articolo 3, comma 162, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Governo e' stato delegato ad emanare norme volte a favorire la capitalizzazione delle imprese allo scopo di rafforzare, razionalizzare e rendere maggiormente efficiente l'apparato produttivo. Con il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, recante "Riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese", il Governo ha dato attuazione ai principi direttivi contenuti nella legge delega sopra indicata, disciplinando la nuova forma di agevolazione definita, per brevita', "DIT"-, che si applica a quei soggetti che provvedono a capitalizzarsi in modo duraturo. La predetta capitalizzazione rileva se effettuata mediante apporti permanenti di denaro ovvero tramite la rinuncia alla distribuzione degli utili conseguiti; in tal caso, la riduzione dell'aliquota IRPEF al 19 per cento, si applica sulla parte del reddito imponibile corrispondente alla remunerazione ordinaria dell'incremento del capitale investito. 1. Ambito soggettivo di applicazione I beneficiari delle disposizioni agevolative previste dalla DIT, per quanto d'interesse del presente modello di dichiarazione sono i seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato: a) societa' in nome collettivo; b) societa' in accomandita semplice. Inoltre, per effetto del combinato disposto del comma 2, dell'art. 5 del decreto legislativo in esame e del comma 3, dell'art. 5 del TUIR, rientrano nell'ambito delle disposizioni agevolative anche: c) le societa' di armamento; d) le societa' di fatto che hanno per oggetto l'esercizio di attivita' commerciali. Si precisa che il comma 2 del menzionato art. 5 stabilisce che i soggetti indicati nelle predette lettere a), b) c) e d), per poter fruire dei benefici della DIT devono aver tenuto la contabilita' ordinaria, anche se a seguito di opzione irrevocabile. In particolare, tale previsione normativa risulta soddisfatta nell'ipotesi in cui: a) il soggetto abbia tenuto la contabilita' ordinaria in quanto ha superato i seguenti limiti di ricavi di cui all'art. 53 del TUIR: 360 milioni, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi; 1 miliardo, per le imprese aventi per oggetto altre attivita'. b) il soggetto abbia tenuto la contabilita' ordinaria a seguito di opzione irrevocabile per detto regime. La "opzione irrevocabile" prevista nel menzionato dettato normativo va intesa, come peraltro emerge dalla relazione di accompagnamento al decreto legislativo, alla stregua di una opzione avente carattere permanente. Tale espressione di volonta' deve essere manifestata nella dichiarazione dei redditi in cui si chiede l'applicazione della agevolazione DIT e avra' effetto fino alla cessazione dell'attivita' dell'impresa. 2. Esclusioni dall'ambito soggettivo di applicazione Sono esclusi dell'ambito soggettivo di applicazione della DIT, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del provvedimento in argomento, i soggetti sottoposti alle procedure di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa di cui all'art. 125 del TUIR. Si precisa, altresi', che sono esclusi dalla possibilita' di avvalersi delle disposizioni agevolative, i soggetti sottoposti a concordato fallimentare, posto che detta procedura e' finalizzata alla chiusura di un fallimento gia' dichiarato. Le imprese sottoposte alla liquidazione ordinaria, alla procedura di amministrazione controllata di cui al titolo IV del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nonche' al concordato preventivo con o senza cessione dei beni, rientrano nel novero di quelle ammesse alla agevolazione. Trattasi, infatti, di procedure finalizzate alla continuazione dell'esercizio dell'attivita' economica allo scopo di evitare l'instaurarsi di procedure concorsuali. 3. Contenuto della disposizione agevolativa L'agevolazione per le societa' di persone residenti nel territorio dello Stato, (o meglio per i soci persone fisiche delle predette societa' di persone) si concretizza in un assoggettamento separato ad imposizione sui redditi con l'aliquota del 19 per cento sulla parte del reddito d'impresa dichiarato corrispondente alla "remunerazione ordinaria del capitale investito". Gli elementi necessari per la quantificazione della parte di reddito assoggettabile all'aliquota ridotta sono: a) la variazione in aumento del capitale investito rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996; b) la remunerazione ordinaria, stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro, da applicarsi alla variazione in aumento del capitale investito di cui al precedente punto a). 4. La variazione in aumento del capitale investito In ordine alla "variazione in aumento del capitale investito" si fa presente che questa e' costituita dalla differenza positiva tra: a) gli incrementi derivanti da: * conferimenti in denaro ad esclusione di quelli indicati nelle lett. a) e b) del comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo in esame; * accantonamenti a riserva di utili, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili costituite a fronte di plusvalenze derivanti dalla valutazione effettuata a norma dell'art. 2426, comma 1, n. 4 del codice civile; b) i decrementi del patrimonio netto con attribuzione dello stesso, a qualsiasi titolo, ai soci. 4.1 Incrementi del capitale investito derivanti da conferimenti in denaro 4.1.1 Individuazione degli incrementi Relativamente agli incrementi derivanti da conferimenti, la norma dispone che rilevano esclusivamente quelli effettuati in denaro; restano esclusi, pertanto, quelli effettuati in natura. Tra i conferimenti in denaro vanno compresi, ad esempio: * i versamenti eseguiti a fronte di ricostituzione o aumento del capitale sociale; * i versamenti di denaro a fondo perduto o in conto capitale eseguiti dai soci, con esclusione quindi dei finanziamenti erogati dagli stessi che costituiscono debiti per la societa', anche se per essi non sono dovuti interessi; * i versamenti dei soci per soprapprezzo quote e i versamenti a titolo di interessi di conguaglio effettuati dai sottoscrittori di nuove quote. Si fa presente che la relazione ministeriale di accompagnamento al provvedimento in esame ha precisato che ai fini degli incrementi in argomento "restano escluse le rinunce ai crediti effettuate dai soci". Si precisa inoltre che laddove l'incremento del capitale investito sia effettuato mediante un conferimento di azienda (o di ramo di azienda), ancorche' quest'ultima, nei suoi elementi dell'attivo, contenga delle somme di denaro, il conferimento relativo alla componente denaro non configura incremento del capitale rilevante ai fini DIT. Infatti, il conferimento di azienda e' da considerarsi nel suo complesso quale conferimento in natura, atteso che l'azienda costituisce una "universitas" di beni materiali, immateriali e di rapporti giuridico-economici diretti a consentire l'esercizio dell'attivita' d'impresa. Per lo stesso motivo, in ipotesi di fusione con cambio di quote, l'aumento del capitale della societa' incorporante o di quella risultante dalla fusione, commisurato al patrimonio della societa' fusa o incorporata che contenga nei propri elementi dell'attivo somme di denaro, non rileva quale incremento di capitale investito ai fini DIT. 4.1.1.1 Casi particolari di non rilevanza dei conferimenti in denaro Il comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo in esame, stabilisce, tra l'altro, che la variazione in aumento che residua dopo aver effettuato le riduzioni indicate nell'art. 2 e nell'art. 3, comma 2, di cui si dira' nel prosieguo, non ha altresi' effetto fino a concorrenza; a) dei conferimenti in denaro provenienti da soggetti non residenti, se controllati da soggetti residenti, qualora non sia stato ottenuto il parere favorevole del comitato istituito ai sensi dell'art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nelle forme ivi previste; b) dei conferimenti in denaro provenienti dai soggetti domiciliati in paesi indicati nel decreto ministeriale 4 settembre 1996; Relativamente alla lett. a), si sottolinea che l'obbligo da parte del soggetto che intende fare valere i conferimenti in denaro ricevuti da soggetti non residenti di ottenere il parere favorevole ai sensi dell'art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (cosiddetto "RULING"), riguarda esclusivamente i conferimenti di denaro provenienti da soggetti non residenti, domiciliati in stati diversi da quelli che verranno analizzati a commento della lett. b). Si tratta, di soggetti domiciliati in paesi con i quali vigono convenzioni per lo scambio di informazioni. Si precisa che il conferimento erogato dal soggetto non residente non rileva quale incremento del capitale investito ancorche' lo stesso sia controllato da un soggetto residente che non ha alcun rapporto di partecipazione con il soggetto beneficiario del conferimento stesso. La lett. b) dispone che la variazione in aumento del capitale investito deve essere ridotta dei conferimenti in denaro provenienti dai soggetti domiciliati in paesi indicati nel decreto ministeriale 4 settembre 1996. Tale formulazione normativa va correttamente intesa nel senso di neutralizzare, ai fini DIT, i conferimenti fatti da "soggetti non domiciliati" nei paesi indicati nel predetto decreto ministeriale che individua gli Stati con cui e' attuabile lo scambio di informazioni. In particolare, i menzionati paesi diversi da quelli indicati nel predetto decreto ministeriale sono quelli per i quali non vigono convenzioni per lo scambio di informazioni, ivi compresi quelli con regime fiscale privilegiato di cui al D.M. 24 aprile 1992 (cosiddetti "paradisi fiscali"). 4.1.2 Momento di rilevanza degli incrementi Ai sensi del comma 5 dell'art. 1 del provvedimento in esame i conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data di versamento; ne consegue che gli stessi concorrono alla formazione dell'incremento in proporzione ai giorni che intercorrono tra la data di versamento e quella di chiusura del periodo d'imposta in cui sono stati effettuati. E' appena il caso di precisare che, con riguardo ai periodi d'imposta successivi a quello in cui il conferimento di denaro e' stato effettuato, il conferimento stesso continua ad avere rilevanza, ai fini dell'incremento del capitale investito, per il suo intero ammontare. 4.2 Incrementi del capitale investito derivanti da accantonamenti di utili a riserva 4.2.1 Individuazione degli incrementi Si premette che il comma 4 dell'art. 1 del provvedimento in esame prevede espressamente l'esclusione della rilevanza ai fini della DIT dei soli accantonamenti a riserva non disponibile costituita a fronte di plusvalenze derivanti dalla valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto (cosiddetto "equity method") in applicazione dell'art. 2426, comma 1, n. 4), del codice civile. Pertanto, laddove alla formazione dell'utile d'esercizio accantonato a riserva abbiano concorso plusvalenze derivanti dalla valutazione delle partecipazioni con il predetto metodo, la quota di utile derivante da tale plusvalenze, ancorche' accantonata a riserva, non rileva ai fini della variazione in aumento del capitale investito. Ad eccezione di tale ipotesi, tutti gli altri accantonamenti a riserva, sia disponibile che indisponibile, dell'utile d'esercizio, effettuati in sede assembleare, rilevano ai fini dell'incremento del capitale investito. Le riserve del patrimonio netto interessate da tali accantonamenti di utile sono, ad esempio: * riserva statutaria o straordinaria; * riserva per ammortamenti anticipati ex art. 67 del TUIR; * riserva ex art. 55, comma 3, lett b) del TUIR. E' necessario precisare che l'accantonamento di utili a riserva per contributi e liberalita' ex. art. 55 del TUIR, rileva esclusivamente se effettuato con riferimento al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 1 gennaio 1998, in quanto, secondo quanto disposto dall'art. 21, comma 4, lett. b), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 1998, e' stata abolita la previsione contenuta nell'art. 55, comma 3, lett. b) del TUIR, che prevedeva l'accantonamento a riserva, in sospensione d'imposta, del 50 per cento dei contributi diversi da quelli costituenti ricavi. 4.2.2 Momento di rilevanza dell'incremento Il comma 5 dell'art. 1 del decreto legislativo in commento dispone che gli accantonamenti di utili rilevano a partire dalla data di inizio dell'esercizio nel corso del quale tali riserve si sono formate. L'utile dell'esercizio 1996 rilevera', quale incremento di capitale ai fini DIT, a partire dal primo giorno dell'esercizio 1997. E' appena il caso di precisare che con riguardo agli esercizi successivi, i predetti accantonamenti di utile continuano ad avere rilevanza, ai fini dell'incremento del capitale investito, per l'intero importo. 4.3 Decrementi del capitale investito derivanti dalla riduzione con attribuzione a qualsiasi titolo ai soci del patrimonio netto. 4.3.1 Individuazione dei decrementi Tra i decrementi rilevanti ai fini della determinazione della variazione del capitale investito, si comprendono: * la distribuzione ai soci di riserve comunque costituite; * la riduzione del capitale sociale con conseguente attribuzione dello stesso ai soci o ai partecipanti; * la riduzione, con contestuale attribuzione ai soci delle voci di patrimonio netto assimilate al capitale sociale, quali ad esempio: - la riserva "per sovrapprezzo quote"; - la riserva "per interessi di conguaglio" versati dai sottoscrittori di nuove quote; - la riserva "per versamenti di denaro a fondo perduto" o "in conto capitale" eseguiti dai soci; Si fa presente che tutti i decrementi sopra indicati costituiscono diminuzioni del capitale investito ai fini della DIT, sia se effettuati mediante versamento di denaro, sia se effettuati mediante l'assegnazione dei beni. 4.3.2 Momento di rilevanza del decremento Il comma 5 dell'art. 1 del decreto legislativo in commento stabilisce che le riduzioni del patrimonio netto sopra individuate rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificate. Ad esempio, qualora un soggetto il cui esercizio coincide con l'anno solare abbia effettuato il 30 giungo 1997 una riduzione del capitale sociale con attribuzione ai soci di 100, l'attribuzione stessa rilevera', ai fini della riduzione del capitale investito, a partire del 1 gennaio 1997. E' appena il caso di precisare che detti decrementi rileveranno per l'intero ammontare anche per gli esercizi successivi a quello nel quale le riduzioni si sono verificate. Ministero delle ISTRUZIONI Modello 750 Finanze PER LA COMPILAZIONE SEZIONE SECONDA: MODIFICHE CONSEGUENTI ALL'ATTUAZIONE DELLE DELEGHE DI CUI ALLA LEGGE 662 DEL 1996 I-B) Il riporto delle perdite 5. Il limite non superabile del patrimonio netto L'ultimo periodo del predetto comma 4 dell'art. 1 prevede una limitazione alla rilevanza della variazione in aumento del capitale investito, in quanto dispone che in ciascun esercizio la predetta "variazione in aumento non puo' comunque eccedere il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio, escluso l'utile del medesimo periodo". Nell'ipotesi, pertanto, in cui detta variazione in aumento costituita dal risultato positivo della somma algebrica di incrementi e decrementi del capitale investito sia superiore all'importo del patrimonio netto diminuito dell'utile dell'esercizio risultante alla data di chiusura dell'esercizio, l'eccedenza non sara' utilizzabile ai fini del computo dell'agevolazione in argomento. Esempio: Variazione in aumento rilevante ai fini DIT del capitale investito: 444 Patrimonio netto alla chiusura dell'esercizio al netto del relativo utile: 400 Eccedenza non utilizzabile: 44 ==== Nell'esempio, la variazione in aumento del capitale rilevante e' limitata a 400 ed il restante 44 non puo' essere utilizzato ai fini della DIT. Le perdite dell'esercizio e quelle di esercizi precedenti non costituiscono decrementi ai fini DIT. I conferimenti in denaro rilevano comunque ai fini agevolativi ancorche' gli stessi siano effettuati per far fronte alle predette perdite. Relativamente alla nozione di patrimonio netto occorre fare riferimento a quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio in cui si intende calcolare l'agevolazione in argomento. I soggetti che presentano la dichiarazione ancorche' non obbligati alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di cui al citato art. 2424 del codice civile, devono, comunque, fare riferimento alle corrispondenti voci classificabili secondo lo schema contenuto nel predetto art. 2424 e, in particolare, ai seguenti elementi: I - Capitale sociale, II - Riserve da rivalutazioni; VI - Riserve statutarie; VII - Altre riserve distintamente indicate; VIII - Utili (Perdite) portati a nuovo; IX - Perdite dell'esercizio. Resta escluso, in quanto espressamente previsto dalla norma, l'utile dell'esercizio. Si precisa che, ai fini del calcolo di cui sopra, nel computo del patrimonio netto da porre a raffronto alla fine di ogni esercizio, si comprendono le riserve per contributi ex art. 55, comma 3, lett. b) del TUIR, nonche' le riserve per ammortamento anticipato di cui all'art. 67, comma 3, dello stesso TUIR, se facenti parte del patrimonio netto alla chiusura dell'esercizio. Si ricorda, come in precedenza rilevato, che le riserve per contributi ex art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR, sono da includere nel patrimonio netto esclusivamente se costituite con riferimento ai contributi incassati non oltre l'esercizio 1997. 6. Riduzioni della variazione in aumento del capitale investito Gli artt. 2 e 3, comma 3, lett. c), del decreto legislativo in esame elencano talune fattispecie che danno luogo ad un disconoscimento della variazione in aumento del capitale investito. E' opportuno precisare che le fattispecie in commento riducono la base DIT successivamente alla verifica del limite non superabile del patrimonio netto di cui al precedente paragrafo 5. Si sottolinea sin d'ora che le fattispecie antielusive, contemplate nei predetti articoli 2 e 3, non possono esaurire la casistica ipotizzabile, tant'e' che l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo in esame, stabilisce che alle disposizioni del presente decreto si applicano le norme antielusive previste dal terzo comma dell'art. 37 e dal nuovo art. 37-bis del DPR n. 600 del 1973. Tanto premesso, vengono di seguito analizzate le singole fattispecie contenute negli articoli 2 e 3, comma 3 lett. c), del decreto legislativo n. 466 del 1997. 6.1 Riduzione della base DIT derivante dall'incremento delle consistenze di titoli e valori mobiliari L'art. 2, comma 1, lett. a), del decreto legislativo in esame dispone che l'ammontare della variazione in aumento del capitale investito non e' riconosciuto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, rispetto a quelle risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996. Relativamente ai "titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni", si precisa che sono tali quelli non rappresentativi di merci, i certificati di massa, le quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo (cfr. art. 81, comma 1, lett. c-ter), del TUIR in vigore dal 1 luglio 1998). In merito all'incremento delle consistenze dei menzionati titoli e valori mobiliari e' opportuno precisare che deve trattarsi di incremento delle consistenze rispetto a quelle risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1996. 6.2 Riduzione della base DIT derivante dal corrispettivo pagato per l'acquisto di aziende L'art. 2, comma 1, lett. b), del decreto legislativo in commento dispone che la variazione in aumento del capitale investito non e' riconosciuta fino a concorrenza del corrispettivo per l'acquisizione di aziende gia' appartenenti ad impresa controllata o comunque facente capo allo stesso soggetto economico. Al riguardo si precisa che il corrispettivo non deve essere necessariamente in denaro; pertanto, anche il corrispettivo in natura riduce la variazione in aumento del capitale investito. Con riferimento alla nozione di "azienda" si precisa che essa va intesa in senso ampio, comprensiva cioe' anche dell'acquisizione di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa. Si fa presente che, ai fini della individuazione della nozione di controllo e di soggetto economico, non puo' che farsi riferimento alla nozione di controllo di cui all'art. 2359 del c.c., con la precisazione che il predetto riferimento deve necessariamente estendersi anche ai soggetti diversi dalle societa' di capitali (persone fisiche e societa' di persone). 6.3 Riduzione della base DIT derivante dai conferimenti in denaro a favore di societa' o enti del gruppo e incremento dei crediti da finanziamento nei confronti dei medesimi soggetti Il comma 1 del predetto art. 3 individua i soggetti interessati alle operazioni di seguito descritte: trattasi dei soggetti di cui all'art., 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, che rivestono, in base all'art. 2359 del Codice Civile, sia la qualita' di controllanti che di controllati, anche insieme ad altri soggetti, dallo stesso controllante. L'anzidetta disposizione si applica anche qualora una o piu' societa' interessate al rapporto di controllo di cui sopra sia soggetto non residente. 6.3.1 Riduzione della base DIT derivante dai conferimenti in denaro a favore di societa' o enti del gruppo Il comma 2 dell'art. 3 del decreto legislativo in argomento dispone che la "variazione in aumento di cui all'art. 1, comma 4, del decreto medesimo, e' ridotta in un importo pari ai "conferimenti in denaro effettuati, successivamente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996, a favore di soggetti controllati, o sottoposti al controllo del medesimo controllante, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento. La riduzione, prescinde dalla persistenza del rapporto di controllo alla data di chiusura dell'esercizio". Si precisa che la condizione del controllo che comporta la riduzione della base DIT, deve sussistere all'atto del conferimento e puo' essere anche una conseguenza del conferimento stesso laddove il predetto controllo si realizzi per effetto delle azioni o quote ricevute a seguito del medesimo conferimento e rileva ancorche' il controllo stesso si sia verificato anche per un solo giorno del periodo di imposta; cio' in considerazione del fatto che nella formulazione normativa, a differenza di quanto stabilito in altre disposizioni in materia di imposte sui redditi (cfr. art. 2, comma 2, art. 5, comma 3, lett. d) e art. 87, comma 3, del TUIR), non e' previsto che la citata situazione di controllo debba sussistere per la maggior parte o per l'intero periodo di imposta. Resta inteso che, qualora i conferimenti effettuati anteriormente a quello che ha determinato la situazione di controllo siano riconducibili ad un unico disegno diretto all'acquisizione del controllo stesso, realizzato tuttavia con conferimenti effettuati in tempi diversi al fine di eludere la portata della norma in commento, si rendera' applicabile, sussistendone i presupposti, la disposizione contenuta nell'art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 in forza del richiamo che a quest'ultima norma fa l'art. 6 del provvedimento in esame. Infine, si fa presente che il contenuto dell'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 3 in esame, secondo cui la riduzione della variazione in aumento del capitale investito prescinde dalla persistenza del rapporto di controllo alla data di chiusura dell'esercizio, comporta che, una volta ridotta la base DIT per effetto del conferimento in denaro, la riduzione stessa permane anche laddove il controllo venga meno. 6.3.2 Riduzione della base DIT derivante dall'incremento dei crediti da finanziamento nei confronti dei medesimi soggetti La lett. c) del comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo in esame dispone che la variazione in aumento di cui all'art. 1, comma 4, del decreto stesso, non ha effetto fino a concorrenza "dell'incremento dei crediti da finanziamento nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996". Cio' premesso, relativamente alla individuazione dei crediti da finanziamento in parola occorre far riferimento all'art. 2424 del codice civile e, in particolare, alle seguenti voci dell'attivo dello stato patrimoniale; lettera B) Immobilizzazioni, sub III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce di crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo, numero 2 - crediti, lettere a) verso imprese controllate, c) verso controllanti. Inoltre, rientra nella nozione di crediti da finanziamento ogni altro credito derivante da operazioni di finanziamento ancorche' non iscritto fra le immobilizzazioni finanziarie. Per verificare l'obbligo della riduzione della base DIT e' quindi necessario porre a raffronto l'importo complessivo dei crediti da finanziamento in bilancio alla fine dell'esercizio per il quale si e' calcolata la variazione in aumento del capitale investito, con l'importo complessivo dei crediti da finanziamento risultanti da bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996. L'eventuale maggior valore del primo importo rispetto al secondo determinera' una riduzione della variazione in aumento del capitale investito. 7. Remunerazione ordinaria del capitale investito Ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo in esame, la remunerazione ordinaria da applicare all'incremento del capitale investito rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996, al fine di individuare l'importo della parte del reddito imponibile complessivo da assoggettare ad aliquota d'imposta ridotta, e' determinata, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi con riferimento a ciascun esercizio entro il 31 marzo dell'anno successivo, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici e privati, aumentabili fino al 3 per cento a titolo di compensazione del maggior rischio. Tale coefficiente deve essere applicato alla base DIT determinata secondo le indicazioni fornite nei paragrafi da 4 a 6. Esempio: Variazione in aumento del capitale investito L. 1000 Remunerazione ordinaria: 7 per cento L. 1000 X 7% = L. 70 (quota del reddito imponibile complessivo netto che fruisce dell'aliquota ridotta del 19 per cento) 8. Eccedenza della parte di reddito che fruisce dell'aliquota ridotta rispetto al reddito complessivo netto Qualora la quota del reddito imponibile complessivo netto assoggettabile all'aliquota ridotta, risulti superiore all'intero reddito imponibile, l'eccedenza e' inutilizzabile ai fini dell'agevolazione e conseguentemente e' definitivamente persa. Esempio: Quota di reddito imponibile da assoggettare ad aliquota agevolata per il periodo d'imposta 1997 : L. 50 Reddito imponibile complessivo conseguito nel periodo d'imposta 1997 : L. 10 Quota di reddito agevolato non utilizzabile : L. 40 9. Applicazione della DIT ai redditi delle societa' di persone commerciali residenti nel territorio dello Stato La metodologia della determinazione dell'incremento del capitale investito applicabile alle societa' in nome collettivo, alle societa' in accomandita semplice, tutte in contabilita' ordinaria anche per opzione irrevocabile, prevede che la variazione in aumento del capitale investito, come sopra determinata, rileva ai fini del computo dell'agevolazione, fino a concorrenza: a) della riduzione dei debiti da finanziamento, al netto dei crediti da finanziamento, esistenti alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996; b) del valore dei beni strumentali nuovi di cui agli art. 67 e 68 del TUIR, acquisiti anche mediante contratti di locazione finanziaria, a decorrere dall'esercizio successivo a quello sopra citato. 9.1 Riconoscimento della base DIT nei limiti della riduzione dei debiti da finanziamento al netto dei crediti da finanziamento Tenuto conto che i soggetti diversi dalle societa' di capitale non hanno l'obbligo di redigere il bilancio secondo gli schemi previsti dagli artt. 2424 e seguenti del codice civile, l'individuazione dei crediti e dei debiti da finanziamento deve essere comunque operata con riferimento alle voci patrimoniali classificabili nei predetti articoli del codice civile e, in particolare, per i debiti, deve essere effettuata con riferimento al passivo dello stato patrimoniale, lettera D) - Debiti, nn. 3) debiti verso banche, 4) debiti verso altri finanziatori, 7) debiti rappresentati da titoli di credito, 8) 9) e 10) - debiti, rispettivamente, verso imprese controllate, collegate e controllanti. Relativamente ai predetti nn. 7), 8), 9) e 10), e' necessario precisare che gli stessi rilevano ai fini dell'agevolazione solo se aventi natura finanziaria. Merita di essere segnalato che la destinazione della variazione in aumento del capitale investito a riduzione dei debiti da finanziamento rileva ai fini dell'agevolazione ancorche' la predetta riduzione si riferisca a debiti verso societa' controllate e controllanti. Relativamente ai crediti da finanziamento, l'individuazione deve essere operata con riferimento alle voci patrimoniali classificabili nell'art. 2424 del codice civile e, in particolare, all'attivo, III - immobilizzazioni finanziarie, n. 2) crediti: a) b) c) e d) rispettivamente verso imprese controllate, collegate, controllanti e versi altri. Rientrano inoltre nella nozione di crediti da finanziamento quelli afferenti ad operazioni di natura finanziaria ancorche' non costituenti immobilizzazioni finanziarie. Tenuto conto che in base al comma 1 dell'art. 5 del provvedimento in esame si rende applicabile anche ai soggetti in esame il contenuto della lett. c) del comma 3 del precedente art. 3, si ritiene che nella nozione "crediti da finanziamento" non debbano essere ricompresi quelli destinati alla concessione di finanziamenti a societa' controllate e controllanti, in quanto questi hanno gia' generato una riduzione della base DIT in virtu' di quanto disposto dalla predetta lett. c) del comma 3, dell'art. 3. E' opportuno precisare che il computo annuale della riduzione dell'importo complessivo dei debiti da finanziamento, al netto dei crediti da finanziamento, deve avvenire con riguardo alla situazione debitoria e creditoria esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 30 settembre 1996. 9.2 Riconoscimento della base DIT nei limiti della acquisizione di beni strumentali nuovi Per quanto attiene ai beni strumentali di cui agli art. 67 e 68 del TUIR si precisa che gli stessi debbono essere necessariamente "nuovi", cioe' acquistati dal soggetto produttore o costruttore ovvero dal soggetto rivenditore, restando di conseguenza esclusi quelli gia' utilizzati da altri soggetti, residenti o non residenti, anche in locazione o comodato. Al riguardo e' opportuno precisare che, in ordine alla nozione di "beni strumentali nuovi", la scrivente ha fornito chiarimenti al punto 3.5 della circolare n. 181/E del 27 ottobre 1994 e nella voce "Detassazione del reddito d'impresa reinvestito" dell'Appendice alle istruzioni dei modelli di dichiarazione dei redditi 1996. Tanto premesso, si precisa che gli acquisti dei suddetti beni devono avvenire a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 30 settembre 1996. Circa il valore dei suddetti beni, il secondo periodo del comma 3 dell'art. 5 dispone che lo stesso va assunto al lordo delle quote di ammortamento e in proporzione al loro periodo di possesso nell'esercizio. Pertanto, in caso di acquisto e cessione dei suddetti beni in corso d'anno, il valore degli stessi dovra' essere necessariamente ragguagliato al periodo di possesso, espresso in giorni, nell'esercizio. Per quanto concerne i beni acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, il citato comma 3 dell'art. 5 del decreto legislativo in esame stabilisce che il costo rilevante ai fini del computo dell'agevolazione e' costituito da quello di acquisto dei beni stessi sostenuto dal concedente; a tal fine il predetto costo va assunto al netto dell'IVA nei casi in cui questa sia detraibile e non ha alcun rilievo il prezzo di riscatto. Circa la rilevanza del valore del bene ai fini dell'agevolazione, il secondo periodo del richiamato comma 3 dell'art. 5 dispone che, per i beni fungibili, il valore deve essere assunto con il metodo "primo entrato, primo uscito". Tale ultima metodologia comporta che in caso di estromissione del bene dall'impresa per qualunque causa (ad esempio, cessione, assegnazione ai soci, eliminazione, destinazione a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa) nel corso del periodo in cui il bene rileva ai fini dell'agevolazione, deve considerarsi uscito per primo il bene acquisito per primo. Con riferimento alla suddetta metodologia di calcolo, si fa presente che i beni acquistati ed in precedenza detenuti in base a contratti di locazione finanziaria si considerano "entrati" nel momento del loro riscatto, non rilevando pertanto la consegna del bene avvenuta all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria. Con riferimento alla nozione di beni fungibili si ritiene che questi, secondo quanto stabilito dalla Cassazione con "sentenza n. 5113 del 1977", siano individuabili nei beni che, nella "valutazione sociale, vengono considerati sostanzialmente uguali, per l'indentita' dei loro essenziali elementi strutturali e della loro funzione, anche se ciascuno di essi e' provvisto di ulteriori caratteristiche individualizzanti, le quali sono pero' considerate non essenziali, cosi' da essere sostituibili e surrogabili fra loro". L'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 5 dispone che il valore dei beni rileva sino all'esercizio in cui lo stesso risulta integralmente ammortizzato in base ai coefficienti stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988. Al riguardo, si precisa che per valore del bene deve intendersi quello fiscalmente riconosciuto. Ne consegue che nel caso di acquisto, ad esempio, di autovetture soggette alle limitazioni di deducibilita' contenute nel nuovo art. 121-bis del TUIR, il valore dell'acquisizione dei suddetti beni, ai fini dell'agevolazione in argomento, rilevera' nei limiti in esso indicati. Con riguardo, inoltre, ai beni acquisiti in proprieta', si deve prescindere dalle modalita' di deduzione delle quote di ammortamento ("ridotte", "anticipate", "accelerate" o deduzione integrale per beni di costo unitario inferiore ad un milione), di fatto adottate dal soggetto, in quanto l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 5 dispone che il valore del bene rileva, ai fini dell'agevolazione, fino all'esercizio in cui lo stesso risulta ammortizzabile in base ai coefficienti di ammortamento stabiliti con il predetto DM 31 dicembre 1988. Ancorche' la norma non disponga espressamente, si ritiene che la condizione sopra posta sia riferibile anche ai beni che sono stati acquisiti in locazione finanziaria; al riguardo si rammenta che affinche' l'acquisizione dei beni in leasing rilevi ai fini DIT il contratto di locazione finanziaria deve avere durata almeno pari alla meta' del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente di ammortamento stabilito dal DM 31 dicembre 1998 mentre, per i beni immobili, il contratto deve avere una durata non inferiore a otto anni. Le eventuali cessioni di beni strumentali di cui all'art. 67 e 68 del TUIR, prima del loro completo ammortamento, comporta, come gia' precisato, la rilevanza del valore del bene ceduto ai fini del computo dell'agevolazione prevista dal decreto legislativo in commento in relazione ai giorni di possesso. 10. Ragguaglio temporale della variazione in aumento Cio' posto, si precisa che ai sensi dell'art. 1, ultimo periodo, del provvedimento in esame, qualora l'impresa sia iniziata in corso d'anno l'importo della variazione in aumento deve essere ragguagliato alla durata del periodo stesso all'intero anno, atteso che la renumerazione ordinaria, stabilita con apposito decreto ministeriale, e' riferita all'anno solare. 11. Passaggio dal regime di contabilita' semplificata a quello di contabilita' ordinaria anche per opzione irrevocabile Il comma 4 dell'art. 5 del decreto legislativo in commento dispone che, se l'obbligo per la tenuta della contabilita' ordinaria, anche per effetto di esercizio di opzione irrevocabile, decorre da un periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30 settembre 1996, e' necessario fare riferimento, ai fini delle variazioni in aumento del capitale investito e delle riduzioni dei debiti, agli elementi patrimoniali di apertura risultanti all'inizio del periodo d'imposta in cui sorge l'obbligo medesimo nonche' ai beni strumentali acquistati a decorrere dell'esercizio stesso. Al riguardo, si fa presente che i predetti elementi risultanti dalla situazione patrimoniale da redigere con riferimento all'inizio del periodo d'imposta, dovranno essere valutati secondo i criteri stabiliti del D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689, che disciplina le modalita' di passaggio dalla contabilita' semplificata alla contabilita' ordinaria. 12. Determinazione dell'imposta sostitutiva IRPEF per i soggetti di cui all'art 5 del decreto legislativo Il reddito d'impresa dichiarato dai soci persone fisiche delle societa' di persone puo' essere assoggettato separatamente all'imposta sul reddito con l'aliquota del 19 per cento, sulla parte del predetto reddito d'impresa corrispondente all'ammontare agevolato determinato con i criteri indicati nei precedenti paragrafi. Alle societa' di persone ed enti equiparati esercenti attivita' commerciale, non si applica ne' la disposizione del comma 3 dell'art. 1 relativa all'aliquota media minima del 27 per cento ne' quella, gia' commentata, di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 1, secondo il quale l'eventuale parte del reddito d'impresa dichiarato che non puo' fruire dell'imposta separata del 19 per cento, in quanto eccedente il reddito agevolato, e' computata in aumento del reddito d'impresa assoggettabile ad imposta agevolata dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quinto. Nell'ipotesi di trasformazione di societa' di capitali in societa' di persone, finalizzata ad ottenere la non applicazione della limitazione relativa all'aliquota media minima del 27 per cento, e' applicabile la disposizione antielusiva di cui all'art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973. Tutto cio' posto si rileva che l'espressione "assoggettato separatamente" contenuta nel comma 2 dell'art. 5, comporta, nella sostanza, l'applicazione di un'imposta sostitutiva, la cui aliquota e' fissata nella misura del 19 per cento. E' bene precisare, tuttavia, che tale reddito concorre alla formazione del reddito complessivo delle persone fisiche esercenti attivita' d'impresa e dei soci delle societa' in nome collettivo ed in accomandita semplice, ai fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui all'art. 11 del TUIR. In sostanza, ai fini della formazione degli scaglioni di cui all'art. 11 del TUIR per la determinazione dell'imposta IRPEF, il reddito d'impresa agevolato, in presenza di altri redditi imponibili, concorrera' alla formazione del primo scaglione e dei successivi fino a concorrenza del suo intero ammontare; pertanto, gli eventuali altri redditi, rispetto a quello agevolato, si aggiungeranno a quello agevolato ai fini della formazione degli scaglioni successivi. 13. Societa' ed enti di nuove costituzione L'art. 4 del decreto legislativo in argomento stabilisce che le disposizioni relative alle agevolazioni in esame si applicano anche alle societa' ed enti che si sono costituiti successivamente al 30 settembre 1996, cioe' alle societa' e agli enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR. Per il richiamo effettuato dal comma 1 dell'art. 5 all'articolo 4 in esame, la disposizione, inoltre, si applica anche alle societa' in nome collettivo ed in accomandita semplice. Ai fini della variazione in aumento del capitale investito, l'art. 4 dispone che deve essere computato anche il patrimonio di costituzione. Si sottolinea al riguardo che, ai fini dell'agevolazione DIT, il patrimonio di costituzione rileva solo per la parte corrispondente ai versamenti in denaro. 14. La DIT nelle operazioni di fusione, scissione, trasformazione Per quanto concerne l'ipotesi di trasformazione da societa' soggetta all'IRPEG a societa' non soggetta a tale imposta, o viceversa, la variazione in aumento del capitale investito, nei periodi d'imposta successivi alla trasformazione stessa, rilevera' secondo le regole disposte dal decreto legislativo in esame con riferimento al nuovo tipo di societa' anche per le variazioni in aumento del capitale investito formatesi prima della trasformazione stessa. Nell'ipotesi di trasformazione finalizzata ad ottenere vantaggi collegati alla diversa applicazione della disciplina della DIT, e' applicabile la disposizione antielusiva di cui all'art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973. Per quanto concerne l'ipotesi di fusione, si ritiene che la societa' risultante dalla fusione o quella incorporante, possa, a partire dalla data in cui ha effetto la fusione, determinare l'incremento del proprio capitale investito, assumendo anche la variazione in aumento del capitale investito delle societa' fuse o incorporate. Relativamente, infine, all'ipotesi di scissione sia totale che parziale, di societa', il criterio in base al quale deve essere effettuata la ripartizione della variazione in aumento del capitale investito, e' individuabile nella disposizione contenuta nel quarto comma dell'art. 123-bis del TUIR, nel senso che la predetta variazione deve essere ripartita esclusivamente in proporzione alle rispettive quote di patrimonio netto contabile trasferite o rimaste nella societa' scissa. 15. Entrata in vigore delle disposizioni agevolative L'art. 7 del decreto legislativo in esame stabilisce che le disposizioni relative alla disciplina della DIT hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30 settembre 1996; pertanto, per i soggetti che compilano la presente dichiarazione la prima applicazione della DIT si ha gia' con l'esercizio 1997. Ministero delle ISTRUZIONI Modello 750 Finanze PER LA COMPILAZIONE 12 MOD. 750/RA - REDDITO D'IMPRESA IN REGIME ORDINARIO GENERALITA' Il presente quadro deve essere compilato dalle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice e dai soggetti equiparati obbligati alla tenuta della contabilita' ordinaria e da quelli che, pur potendosi avvalere della contabilita' semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir, hanno optato per il regime ordinario. Il Mod. 750/RA deve essere altresi' utilizzato dai Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE), indipendentemente dall'attivita' svolta. ATTENZIONE I redditi derivanti dalle nuove attivita' per le quali e' stato chiesto di fruire del regime fiscale sostitutivo di cui all'art. 1 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489, non rilevano ai fini dell'Ilor dovuta dalla societa' e delle imposte personali dei singoli soci e pertanto non devono essere dichiarati. Va precisato, peraltro, che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai contribuenti in regime sostitutivo non costituiscono componenti negativi di reddito per i rispettivi cessionari o committenti. Tale circostanza deve risultare dalle fatture o dagli altri documenti comprovanti l'effettuazione delle operazioni. Per le societa' personali ed equiparate, in regime fiscale sostitutivo, l'imposta sostitutiva e' dovuta per intero da ciascuna persona fisica partecipante; il relativo versamento deve essere effettuato cumulativamente dalla societa'. La societa' puo' fruire del regime agevolativo purche' tutti i soci si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 1, comma 1 del D.L. n. 57 del 1994. Il Mod. 750/RA si compone: - del riquadro "Determinazione del reddito da imputare ai soci o associati"; - del riquadro "Determinazione del reddito ai fini dell'Ilor"; e dei seguenti prospetti: - dati di bilancio; - crediti; - dati rilevanti ai fini della applicazione dei parametri. Nel campo in alto a destra del quadro in esame va indicato il codice fiscale della societa'. Il rigo RA1 interessa i soggetti che direttamente o indirettamente controllano societa' non residenti o ne sono controllati. A tal fine si precisa che la nozione di controllo include ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale anche al di fuori dei casi contemplati dall'art. 2359 del codice civile. Trattasi di ipotesi che concretano modalita' di direzione unitaria delle attivita', quali ad esempio la vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall'altra impresa, l'impossibilita' di funzionamento dell'impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell'altra impresa (fattispecie comprensive della joint venture), il diritto di nomina della maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione o direttivi della societa', l'esistenza di membri comuni dei consigli di amministrazione, la dipendenza finanziaria, la partecipazione a centrali di approvvigionamenti e vendita ovvero a cartelli e consorzi, in particolare se finalizzati alla fissazione di prezzi ecc. Pertanto i soggetti interessati sono obbligati a barrare: - la casella A, se si tratta di impresa direttamente o indirettamente controllata da societa' non residente; - la casella B, se si tratta di impresa che direttamente o indirettamente controlla societa' non residenti; - la casella C, se si tratta di impresa che intrattiene rapporti con societa' non residente, entrambe direttamente o indirettamente controllate da un'altra societa'. Determinazione del reddito da imputare ai soci Il reddito d'impresa e' determinato ai sensi dell'art. 52 del Tuir, apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, da indicare nel rigo RA2 o RA3, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni del medesimo testo unico. Per la determinazione del reddito d'impresa delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice che esercitano attivita' agricole e che nel periodo d'imposta 1996 determinavano il reddito su basi catastali, ai sensi dell'art. 29 del Tuir, si fa rinvio, per quanto applicabili, alle istruzioni fornite con circolare n. 11 del 10 aprile 1991. Variazioni in aumento e in diminuzione Con riferimento al rigo RA4, si fa presente che, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso articolo, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (vedere in Appendice la voce "Plusvalenze patrimoniali"). Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Tuir alle sopravvenienze attive costituite dalle indennita' di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 54 del Tuir, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi. La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite, compilando il "Prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive" contenuto nel Mod. 750/RP. In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel rigo RA28, per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare indicate nel rigo RP12 del predetto prospetto ed una variazione in aumento, da indicare nel rigo RA4, per l'ammontare della quota costante evidenziata nel rigo RP13 del prospetto stesso. Nello stesso rigo RA4 va indicata anche la somma delle quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze attive conseguite in precedenti periodi d'imposta. Con riferimento al rigo RA5, si fa presente che ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir, nel testo vigente fino all'esercizio precedente a quello in corso alla data del 1 gennaio 1998, i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalita', esclusi i contributi di cui alle lettere e) e f) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi ma non oltre il quarto; tuttavia il loro ammontare, nei limiti del 50 per cento e se accantonato in apposita riserva, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio o i beni ricevuti siano assegnati ai soci o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa. La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il "Prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive" contenuto nel Mod. 750/RP. L'ammontare dei proventi non accantonati nell'apposita riserva che si intende rateizzare va evidenziato nel rigo RP14 del predetto prospetto. In tal caso, l'importo imputato a conto economico va indicato nel rigo RA30 e quello della quota costante, evidenziata nel rigo RP15 del prospetto stesso, va indicata nel rigo RA5 unitamente alla quota costante, imputabile al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalita' nei precedenti periodi d'imposta. Nel caso di partecipazione in societa' di tipo personale residenti nel territorio dello Stato o in GEIE - Gruppo europeo di interesse economico - residente nel territorio dello Stato ovvero non residente con una stabile organizzazione, si deve tener conto della quota di reddito (o perdita) imputata alla societa' dichiarante ai sensi dell'art. 5 del Tuir, da indicare nel rigo RA (o, in caso di perdita, tra le variazioni in diminuzione nel rigo RA32), mentre l'ammontare degli utili (o perdite ) contabilizzati va indicato nel rigo RA31 (o, in caso di perdita, tra le altre variazione in aumento). I redditi dei terreni e dei fabbricati che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa ne' beni alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali (salvo il disposto degli artt. 34, comma 4-bis, e 129 del Tuir) per gli immobili nel territorio dello Stato e, a norma dell'art. 84 del Tuir, per quelli situati all'estero. Pertanto, nei righi RA8 e RA33 vanno indicati, rispettivamente, i costi e i proventi contabilizzati e nel rigo RA7 va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate tenendo anche conto dell'eventuale maggiorazione prevista per le unita' immobiliari a disposizione. Si fa presente che, ai sensi dell'art. 3, commi 48 e 52 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari sono rivalutati rispettivamente dell'80 e del 70 per cento e la rendita catastale degli immobili e' rivalutata del 5 per cento. Si ricorda infine che i terreni i cui redditi dominicali ed agrari concorrono alla formazione del reddito di impresa non debbono essere indicati nel Mod. 750/RD. I soggetti che esercitano attivita' di agriturismo ai sensi della L. 5 dicembre 1985, n. 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della L. n. 413 del 1991, devono indicare nel rigo RP1 del Mod. 750/RP, oltre all'attivita' esercitata, il riferimento a quest'ultima norma e, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attivita' di agriturismo, devono indicare: - nel rigo RA8 tutti i costi ad essa effettivamente connessi; - nel rigo RA39 i ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attivita'; - nel rigo RA7 il 25 per cento dei predetti ricavi. Nel rigo RA9 vanno indicati tutti i corrispettivi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi delle seguenti disposizioni; "Ravvedimento operoso" ai fini penali (art. 1, comma 4, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla L. 7 agosto 1982, n. 516). Consultare in appendice la voce "Sanzioni" "Ravvedimento operoso" ai fini amministrativi (Art. 13, comma 1 lett. c), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472). Consultare nell'Appendice la voce "Ravvedimento operoso". I contribuenti che, in applicazione dell'abrogato art. 55, quarto comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, avessero provveduto in data antecedente al 1 aprile 1998 al versamento della somma dei ricavi non annotati, devono unicamente indicare i suddetti ricavi nel rigo in esame dovendosi ritenere validamente esperito il ravvedimento operoso secondo la precedente normativa. "Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri" (art. 3, comma 126, della L. 23 dicembre 1996, n. 662). Consultare nel paragrafo "Parametri presuntivi di ricavi e compensi" la voce istruzioni comuni ai Modd. 750/RA, 750/RB e 750/RC. Nel rigo RA10 deve essere indicato l'ammontare delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma dell'art. 59 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base allo stesso articolo (tenendo conto, in tal caso, della differenza). In relazione al rigo RA11 si osserva che a norma dell'art. 62, comma 3, del Tuir, i compensi spettanti agli amministratori determinati in misura fissa o a titolo di partecipazione agli utili sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti. Pertanto, i compensi imputati al conto economico dell'esercizio, ma non corrisposti, devono formare oggetto di variazione in aumento. Nel rigo RA12 deve essere indicata la parte dell'ammontare contabilizzato degli interessi passivi, inclusi quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto, eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3 del Tuir (vedere in Appendice la voce "Deducibilita' degli interessi passivi"). Nel rigo RA13 vanno indicate le imposte indeducibili ai sensi dell'art. 64, comma 1, del Tuir (vedere in Appendice la voce "Imposte indeducibili"). Per effetto dell'art. 64, comma 2, del Tuir, l'Invim decennale di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 643 del 1972 e' ammessa in deduzione per quote costanti nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. Pertanto, nel rigo RA14 va indicato l'intero importo dell'Invim decennale imputata al conto economico e nel rigo RA34 la quota pari ad 1/5 dell'importo pagato nell'esercizio, unitamente alla quota costante imputabile al reddito dell'esercizio relativo all'Invim decennale pagata negli esercizi precedenti. Nel rigo RA15 vanno indicati, in quanto indeducibili ai sensi dell'art. 64, comma 4, del Tuir, i contributi ad associazioni imputati al conto economico e non corrisposti nel 1997 ovvero corrisposti indipendentemente da una formale deliberazione da parte dell'associazione a cui affluiscono. Nel rigo RA16 vanno indicate le spese indeducibili relative ad opere o servizi - forniti direttamente o indirettamente - utilizzabili dalla generalita' dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalita' di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. Si ricorda che dette spese sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi. Nel rigo RA17 va indicato l'ammontare di tutte le erogazioni liberali, ad esclusione di quelle previste dalla lett. c-quater) del comma 2 dell'art. 65 del Tuir. Nel rigo RA18 va indicato l'ammontare delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle indicate nell'art. 66 del Tuir e/o l'eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri ivi previsti. Nel rigo RA19 vanno indicate le quote di ammortamento relative a beni materiali e immateriali e a beni gratuitamente devolvibili di cui, rispettivamente, agli artt. 67, 68 e 69 del Tuir, eccedenti la misura stabilita dalle citate disposizioni (vedere in Appendice la voce "Immobili strumentali relativi all'impresa"). Nel rigo in esame, per effetto dell'art. 21, comma 4, lett. a), n. 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, va altresi' indicato l'ammontare della quota di ammortamento indeducibile relativa alla plusvalenza patrimoniale iscritta sui beni rivalutati (vedere la voce "Plusvalenze iscritte" nelle "Novita' della disciplina del reddito d'impresa"). Nel rigo RA20 va indicato l'ammontare delle spese relative a studi e ricerche, di pubblicita' e propaganda, di rappresentanza e le altre spese relative a piu' esercizi per la parte che eccede i limiti di deducibilita' previsti dall'art. 74 del Tuir (vedere in Appendice la voce "Spese di pubblicita', propaganda e rappresentanza"). Nel rigo RA21 va indicato l'ammontare delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile a norma dell'art. 67, comma 7, del Tuir (vedere in Appendice la voce "Spesa di manutenzione e riparazione "). Nei righi RA22 e RA23 vanno indicate le variazioni in aumento dipendenti da svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto o in parte: - per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente e per indennita' di fine rapporto di cui alla lettera c), d) ed f) del comma 1 dell'art. 16 (art. 70); - per rischi su crediti (art. 71). Nel rigo RA25 va indicata la parte delle spese ed altri componenti negativi afferenti indistintamente ad attivita' o beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, che eccede i limiti di deducibilita' previsti dall'art, 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir. Nel rigo RA26 vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate. Si comprendono i tali righi, fra l'altro, anche: - la sopravvenienza attiva derivante dalla rideterminazione, effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 89, della L. n. 549 del 1995, del reddito escluso dall'imposizione ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 e dell'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, qualora i beni oggetto di detta agevolazione siano stati ceduti entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui gli investimenti siano stati realizzati (vedere in Appendice la voce "Detassazione del reddito d'impresa reinvestito - Recupero dell'agevolazione in caso di cessione dei beni oggetto di investimento"); - l'ammontare delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 60 e 61 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base allo stesso articolo (tenendo conto, in tal caso, della differenza); per le rimanenze di cui all'art. 60 del Tuir, va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalita' e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa. Tale documentazione che non va allegata alla dichiarazione, deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2003, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facolta' di chiederla; - gli accantonamenti per rischi di cambio di cui all'art. 72 o per altre finalita' di cui all'art. 73, non deducibili in tutto o in parte; relativamente agli accantonamenti per rischi di cambio non deducibili (vedere in Appendice la voce "Operazioni in valuta"); - il valore normale dei beni assegnati ai soci o ai partecipanti o destinati al consumo personale o familiare del socio nonche' a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa (art. 53, comma 2, del Tuir); - le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive determinate ai sensi degli artt. 54 e 55 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate in misura inferiore a quella determinata in base agli stessi articoli, tenendo conto della differenza; - le spese relative ad opere o servizi - fornite direttamente o indirettamente - utilizzabili dalla generalita' dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalita' di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sanitaria sociale o culto, per la parte eccedente i limiti stabiliti dall'art. 65, comma 1 del Tuir. Si ricorda che dette spese sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi; - la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art. 76, comma 5, del Tuir; - le spese e gli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e societa' domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti alle UE e aventi un regime fiscale privilegiato, le quali direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, che si rendono indeducibili per effetto del comma 7- bis dell'art. 76 del Tuir (al riguardo si veda il D.M. 24 aprile 1992); - l'ammontare indeducibile dei contributi del datore di lavoro al fondo pensione (art. 13, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124); - le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per la parte eccedente i limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir (vedere in Appendice la voce "Rimborsi per trasferte"); - l'ammontare indeducibile delle spese e altri componenti negativi relativi a mezzi di trasporto a motore utilizzati in applicazione dei criteri dell'art. 121/bis del Tuir. Nel rigo RA36 vanno indicati i proventi che sono stati imputati quali componenti positivi al conto economico e che, in base all'art. 58 del Tuir, non concorrono alla formazione del reddito d'impresa. Nel rigo RA37 vanno indicate le quote di utili dell'esercizio spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione che sono deducibili indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico, nonche' i compensi corrisposti agli amministratori della societa', ad esclusione di quelli che dovevano essere legittimamente dedotti nell'esercizio di competenza (vedere in Appendice la voce "Quote di partecipazione agli utili"). Nel rigo RA38 le imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi che hanno optato per la contabilita' ordinaria devono indicare la deduzione forfetaria di spese non documentate, concessa per i trasporti personalmente effettuati dai soci della societa' in nome collettivo ed in accomandita semplice, di cui all'art. 13, comma 4, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla L. 26 giugno 1990, n. 165 e successive modificazioni. In tale rigo va indicata anche la deduzione forfetaria prevista dal D. L. 30 dicembre 1995, n. 566 convertito dalla legge 10 febbraio 1996, n. 58 riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso autotrazione. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare lordo dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a), del Tuir: - 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi; - 0,6 per cento dei ricavi oltre lire 2 miliardi e fino a lire 4 miliardi; - 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi. I ricavi che costituiscono la base di commisurazione delle menzionate percentuali di deduzione forfetaria sono soltanto quelli relativi all'attivita' di cessione di carburante. Restano, quindi, esclusi dal computo i ricavi derivanti da altre attivita', anche accessorie, esercitate (quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi). Nel rigo RA40 vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate, comprese le plusvalenze, se imputate a conto economico, iscritte sui beni patrimoniali rivalutati e quelle assoggettate all'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. n. 358 del 1997 (vedere le voci "Plusvalenze iscritte" e "La disciplina delle operazioni di riorganizzazione dell'attivita' produttive" nelle "Novita' della disciplina del reddito d'impresa"). Si fa presente che per effetto dell'art 75, comma 4, del Tuir, tra le altre variazioni in diminuzione possono essere indicate le spese e gli oneri specificatamente afferenti i ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico, concorrono a formare il reddito dell'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi. Nel rigo RA42 va effettuata la somma algebrica tra l'importo dell'utile netto (o perdita) risultante dal conto economico (righi RA2 e RA3) e quello della differenza tra le variazioni in aumento e variazioni in diminuzione (rigo RA41). Nel rigo RA44 va indicato l'importo delle erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2, del Tuir (ad esclusione di quelle previste dalla lett. c-quater) dello stesso comma) e quelle previste dall'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 28 giugno 1996, n. 367 (vedere in Appendice la voce "Erogazioni liberali a favore delle fondazioni di diritto privato operanti nel settore musicale"). L'ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando le percentuali previste da tali norme al reddito di rigo RA43, assunto pero' al netto delle erogazioni stesse. Nel rigo RA45 va indicata la differenza, tra l'importo di rigo RA43 e quello di rigo RA44. Nel caso in cui nel rigo RA45 sia indicata una perdita e la societa' abbia conseguito proventi esenti dall'imposta, nel rigo RA46 deve essere indicata la perdita di rigo RA45, al netto dei proventi esenti dall'imposta, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis del Tuir. Determinazione del reddito complessivo ai fini dell'Ilor Si fa presente che l'apposita casella, collocata accanto al titolo del presente riquadro, va barrata nel caso in cui ricorrano le ipotesi di esclusione dall'Ilor ai sensi della lett. e-bis), del comma 2, dell'art. 115 del Tuir (vedere in Appendice la voce "Redditi d'impresa esclusi dall'Ilor"). Nel rigo RA47 va riportato l'ammontare del reddito (o perdita) d'impresa, al lordo delle erogazioni liberali, evidenziato nel rigo RA43. Vanno successivamente indicati quegli elementi reddituali che differenziano il reddito ai fini Ilor, rispetto a quello determinato ai fini dell'imputazione ai soci, aumentandolo ovvero diminuendolo. Tra le variazioni in aumento devono essere riportate: - le perdite derivanti da attivita' commerciali esercitate mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilita' separata, in quanto il relativo reddito non e' soggetto ad Ilor (rigo RA48); - le perdite derivanti dalla partecipazione in societa' di persone residenti nel territorio dello Stato, in quanto i redditi derivanti da partecipazioni in tali societa' non sono soggetti all'Ilor (rigo RA49); - ogni altro elemento reddituale che influenzi in aumento il reddito ai fini Ilor (rigo RA50). Occorre tener presente che in caso di ricavi o altri proventi esenti solo dall'Ilor o solo dall'Irpef o Irpeg, deve essere ricalcolato l'ammontare degli interessi passivi e delle spese e altri componenti negativi, che si riferiscono indistintamente ad attivita' o beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito ai fini dell'Ilor. A tal fine i redditi esclusi dall'Ilor ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 1992, non vanno considerati ne' al numeratore ne' al denominatore del predetto rapporto di deducibilita' in conformita' a quanto previsto dall'art. 118, comma 2, del Tuir come modificato dall'art. 3, comma 103, lett. f), della legge n. 549 del 1995. I redditi derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti residenti vanno invece considerati sia al numeratore che al denominatore del predetto rapporto di deducibilita', per effetto delle norme contenute nell'art. 3, comma 104, della L. n. 549 del 1995 che ha esteso anche a tali redditi, oggettivamente esclusi dall'Ilor ai sensi dell'art. 115 del Tuir il criterio previsto per i dividendi e gli interessi di provenienza estera che, pur concorrendo solo in parte a formare reddito ai fini dell'Irpef o dell'Irpeg, sono computati, ai fini del rapporto di deducibilita' di cui all'art. 63 per l'intero ammontare. La differenza tra l'ammontare degli interessi passivi e delle spese e altri componenti negativi deducibile ai fini Irpef o Irpeg e quello deducibile ai fini Ilor va indicata tra le altre variazioni in aumento (rigo RA50) o tra le altre variazioni in diminuzione (rigo RA57). Tra le variazioni in diminuzione devono essere riportati: - i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli, e i redditi agrari di cui all'art. 29 del Tuir, in quanto ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, tali redditi sono esclusi dall'Ilor (rigo RA52). Si veda in Appendice la voce "Esclusione dall'Ilor dei redditi degli immobili relativi all'impresa"; - i redditi derivanti da attivita' commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilita' separate (rigo RA53); - i redditi derivanti dalla partecipazione in societa' di persone residenti nel territorio dello Stato (rigo RA54); - i redditi derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (rigo RA55); - l'ammontare di reddito esente ai fini Ilor, per il quale deve essere compilato il prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali posto nel Mod. 750/RP (rigo RA56). Si precisa che nel caso in cui il reddito d'impresa e' stato prodotto in piu' comuni, alcuni dei quali beneficiano di agevolazione fiscale di carattere territoriale, deve essere computata come esente la sola parte del reddito prodotto nei comuni stessi, al netto delle relative spese di produzione; - ogni altro componente reddituale che influenzi in diminuzione il reddito ai fini dell'Ilor (rigo RA57). Nel rigo RA60 va indicato l'importo complessivo delle erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2 del Tuir, ad esclusione di quelle previste dalla lett. c-quater) dello stesso comma, e quelle previste dall'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367 (vedere in Appendice la voce "Erogazioni liberali a favore delle fondazioni di diritto privato operanti nel settore musicale"). L'ammontare deducibile di tali erogazioni liberali va determinato applicando le percentuali previste da tali norme al reddito di cui al rigo RA59, assunto pero' al netto delle erogazioni stesse. PROSPETTO DEI DATI DI BILANCIO La compilazione di questo prospetto, comprensivo dei righi da RA62 a RA66 richiede l'evidenziazione di alcune voci di bilancio, in ordine alle quali si precisa quanto segue. Nel rigo RA62 va indicato il valore iscritto in bilancio, al lordo delle quote di ammortamento, delle immobilizzazioni materiali ammortizzabili e non, esistenti, rispettivamente, all'inizio (colonna 1) ed alla fine dell'esercizio (colonna 2). Nel rigo RA63 va indicato il valore iscritto in bilancio, al lordo delle quote di ammortamento, delle immobilizzazioni immateriali ammortizzabili esistenti, rispettivamente, all'inizio (colonna 1) e alla fine dell'esercizio (colonna 2). Nel rigo RA64, colonna 1, va indicato l'ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite nell'esercizio, ad esclusione di quelle di cui all'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir. Nel rigo RA64, colonna 2, vanno indicati gli altri oneri di produzione e vendita. Sono tali, ad esempio, quelli relativi agli imballaggi e non tutte le altre spese di esercizio in genere. Nel rigo RA66, colonna 1, va indicato l'importo dei debiti derivanti dagli acquisti dei beni indicati negli articoli 53, comma 1, lett. a) e b), e 54 del Tuir nonche' dei servizi di qualsiasi tipo. Nel rigo RA66, colonna 2, va indicato l'importo dei crediti derivanti dalle cessioni di beni di cui agli articoli 53, comma 1, lett. a) e b), e 54 del Tuir nonche' dalle prestazioni di servizi. PROSPETTO DEI CREDITI Il parametro da assumere, in base all'art. 71, comma 1, per il computo del limite delle svalutazioni fiscalmente deducibili, che comprende anche gli eventuali accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti effettuati in conformita' a disposizioni di legge, e' il valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, ancorche' lo schema di bilancio introdotto dal decreto legislativo n. 127 del 1991 preveda che i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione. Pertanto nel prospetto occorre indicare gli elementi richiesti, che consentono di esporre le svalutazioni e gli accantonamenti operati in bilancio e la loro parte deducibile. Nel rigo RA67, va indicato, in colonna 1, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e quello complessivo degli accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio al termine dell'esercizio precedente e, in colonna 2, la parte di tale importo che e' stata dedotta (rigo A71, colonne 1 e 2, del prospetto dei crediti del Mod. 750/A/1997). Nel rigo RA68 vanno indicate, in colonna 1, le perdite su crediti dell'esercizio computate con riferimento al valore di bilancio e, in colonna 2, quelle deducibili ai sensi dell'art. 66, comma 3, computate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi; tali perdite sono comprensive di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione e' stata rinviata in conformita' alle disposizione del medesimo art. 66. Nel rigo RA69 va indicata, in colonna 2, la differenza degli importi dei righi RA68 e RA67. Se detta differenza e' negativa, nel rigo va indicato zero. Nel rigo RA70 va indicato, in colonna 1, l'importo delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti imputati /rappresentanmico dell'esercizio e, in colonna 2, quello fiscalmente dedotto. A tal fine l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti imputati al conto economico va assunto al netto delle rivalutazioni dei crediti iscritti in bilancio. Si fa presente che l'importo di colonna 2 di rigo RA70 non puo' eccedere il limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo RA72 della medesima colonna. Nel rigo RA71 va indicato, in colonna 1, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio e, in colonna 2, la parte di detto importo fiscalmente dedotta. Si fa presente che l'importo di rigo RA71, colonna 2, non puo' eccedere il limite del 5 per cento dei crediti, indicati nel rigo RA72 della medesima colonna, e che detto importo non puo' essere superiore a quello di colonna 1 dello stesso rigo RA71. Nel rigo RA72, va indicato, in colonna 1, il valore dei crediti iscritti in bilancio e, in colonna 2, il valore nominale o di acquisto dei crediti per i quali e' ammessa, ai sensi del comma 1 dell'art. 71, la deducibilita' delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti. I medesimi criteri per raccordare, nelle colonne 3 e 4, i dati fiscali a quelli di bilancio valgono anche per i crediti per interessi di mora. Ministero delle ISTRUZIONI Modello 750 Finanze PER LA COMPILAZIONE MOD. 750/RA - REDDITO D'IMPRESA IN REGIME ORDINARIO PROSPETTO DEI DATI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI PARAMETRI Nel presente prospetto devono essere indicati i dati necessari per l'applicazione dei parametri, di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal DPCM 27 marzo 1997 in base alle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 125, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Non sono obbligati alla compilazione del presente prospetto i contribuenti con ricavi di cui all'art. 53 del Tuir, esclusi quelli di cui al comma 1, lett. c), di ammontare superiore a 10 miliardi di lire. ATTENZIONE In riferimento alla determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dei parametri occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto del dettato dell'art. 121-bis del citato testo unico. Nel rigo RA73 va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, cioe' dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di