(all. 2 - art. 1) (parte 1)
Ministero delle               ISTRUZIONI                  Modello 750
    Finanze               PER LA COMPILAZIONE

1
PREMESSA
Il presente modello e'  predisposto  su  fogli  singoli  in  modo  da
consentire la presentazione dei soli quadri compilati.
Per   i   soggetti  che  compilano  la  dichiarazione  con  strumenti
informatici e' stato predisposto un modello  "sintetico"  (denominato
750PC)  da  presentare  all'Amministrazione  finanziaria  in luogo di
quello tradizionale.
Il Mod. 750PC, stampato  su  fogli  bianchi,  contiene  i  soli  dati
anagrafici  e  reddituali  del soggetto passivo di imposta, i dati di
calcolo delle imposte e la firma della dichiarazione.
A garanzia della leggibilita' delle informazioni contenute  nel  Mod.
750PC,  il  contribuente  deve  conservare  copia della dichiarazione
stampata sul modello normale.
Sul modello PC gli unici dati che possono  essere  compilati  a  mano
sono quelli relativi agli estremi dei versamenti e la firma.
I  singoli  fogli  che  compongono il modello sintetico devono essere
inseriti nella busta separatamente, senza alcuna forma di  bloccaggio
o rilegatura.
2
SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DEL MOD. 750
Sono  obbligati  alla  presentazione  del  Mod.  750 le societa' e le
associazioni,  residenti  nel  territorio  dello  Stato,  di  seguito
elencate:
- societa' semplici;
- societa' in nome collettivo ed in accomandita semplice;
- societa' d'armamento (equiparate alle societa' in nome collettivo o
  alle   societa'  in  accomandita  semplice,  a  seconda  che  siano
  costituite all'unanimita' o a maggioranza);
- societa' di fatto o irregolari (equiparate alle  societa'  in  nome
  collettivo o alle societa' semplici a seconda che esercitino o meno
  attivita' commerciale);
-  associazioni  senza  personalita' giuridica costituite fra persone
  fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;
-  aziende  coniugali  se l'attivita' e' esercitata in societa' fra i
  coniugi  (coniugi  cointestatari  della  licenza   ovvero   coniugi
  entrambi imprenditori);
- gruppi europei di interesse economico GEIE, (vedere in Appendice la
  voce "GEIE").
    ATTENZIONE
    Si considerano residenti le societa' e le associazioni che per la
    maggior  parte  del  periodo  d'imposta hanno la sede legale o la
    sede dell'amministrazione o l'oggetto  principale  dell'attivita'
    nel  territorio  dello Stato. L'oggetto principale e' determinato
    in base all'atto costitutivo,  se  esistente  in  forma  di  atto
    pubblico  o  di  scrittura privata autenticata, e in mancanza, in
    base all'attivita' effettivamente esercitata.
Non devono presentare il Mod. 750:
- i condominii;
- le aziende coniugali non gestite in forma societaria (i coniugi, in
  questo caso, devono presentare il "Mod. Unico  98",  utilizzando  i
  quadri di specifico interesse);
-  le  societa' di persone ed equiparate non residenti nel territorio
  dello Stato (in questo caso va compilato il Mod. 760 o il Mod.  760
  BIS).
3
DICHIARAZIONE MODELLO 750
Il  Mod. 750 deve essere utilizzato per dichiarare i redditi prodotti
nell'anno 1997, al fine di determinare:
- l'Ilor dovuta della societa';
- la quota di reddito  (o  perdita)  imputabile  a  ciascun  socio  o
  associato  agli  effetti  delle  imposte  personali  (Irpef o Irpeg
  dovute dai singoli soci).
La dichiarazione  dei  redditi  deve  essere  presentata  utilizzando
modelli  conformi  a  quelli approvati con decreto del Ministro delle
finanze ed e' composta da un quadro base e dai quadri aggiuntivi.
Nel quadro base vanno indicati:
* i dati relativi al soggetto d'imposta, al suo rappresentante e alla
  persona che sottoscrive la dichiarazione;
* il reddito (o la perdita) da imputare  ai  soci  o  associati,  gli
  oneri  deducibili  (Mod.  RL)  e l'Ilor dovuta dalla societa' (Mod.
  750/RO);
I quadri aggiuntivi vanno utilizzati per dichiarare diverse tipologie
di reddito prodotto nell'anno  1997  dalla  societa'  o  associazione
(vedere in Appendice la voce "Modelli 750").
I  proventi  conseguiti  in  sostituzione  di  redditi, le indennita'
conseguite a  titolo  di  risarcimento  di  danni  consistenti  nella
perdita  di  redditi,  gli  interessi  moratori  e  gli interessi per
dilazione di pagamento costituiscono redditi della  stessa  categoria
di  quelli  sostituiti  o  perduti ovvero di quelli da cui derivano i
crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono
essere utilizzati gli  stessi  modelli  di  dichiarazione  nei  quali
sarebbero  stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali si
riferiscono. Le indennita' spettanti a  titolo  di  risarcimento  dei
danni  consistenti  nella  perdita  di  redditi relativi a piu' anni,
vanno dichiarate nella sezione I del Mod. 750/RI (redditi soggetti  a
tassazione separata).
Si  ricorda  che  se  nel  periodo  d'imposta  cui  si  riferisce  la
dichiarazione, la societa' dichiarante e' stata  interessata  da  una
operazione di fusione, quale societa' incorporante o risultante dalla
fusione  stessa,  o  da  una  operazione di scissione, quale societa'
beneficiaria, va compilato, rispettivamente, il "Mod. 750/RV relativo
alle  operazioni  di  fusione"  o  il  "Mod.  750/RZ  relativo   alle
operazioni  di  scissione".  I soggetti che sono stati interessati da
una operazione di fusione e/o di scissione devono  inoltre  compilare
l'apposito Mod. 750/RX concernente il prospetto di riconciliazione.
4
DOCUMENTAZIONE
Alla   presente   dichiarazione,   fermi  restando  gli  obblighi  di
conservazione, non va allegato alcun documento, neanche il bilancio.
    ATTENZIONE
    Tutta la documentazione deve,  comunque,  essere  conservata  dal
    contribuente  fino  al  31  dicembre 2003, termine entro il quale
    l'Amministrazione finanziaria ha facolta' di richiederla.  Se  il
    contribuente  non  e'  in  grado di esibire idonea documentazione
    relativa agli oneri deducibili, alle detrazioni  d'imposta,  alle
    ritenute   alla   fonte,  ai  crediti  d'imposta  indicati  nella
    dichiarazione  nonche'  ai  versamenti  che  hanno   concorso   a
    determinare  l'imposta  dovuta  o  il  rimborso,  si  applica  la
    sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 4.000.000.
5
VERSAMENTI
Il versamento delle imposte, a norma  dell'art.  17  e  seguenti  del
D.Lgs n. 241 del 1997, deve essere effettuato direttamente presso gli
sportelli  del  concessionario  o  presso  banche  e  uffici  postali
abilitati mediante la delega prevista dall'art. 19 del citato decreto
legislativo n.  241  (Mod.  F24).  Tale  delega  che  sostituisce  la
modulistica  di  conto  fiscale,  consente  di  effettuare versamenti
unitari all'Erario, alle Regioni e all'INPS. E' possibile  effettuare
il  pagamento  delle  somme dovute utilizzando piu' deleghe. Le somma
dovute a titolo di saldo e di acconto delle  imposte  possono  essere
versate,  previa  opzione esercitata dal contribuente nel Mod. 750/RO
al rigo R020, in rate mensili di uguale importo con la  maggiorazione
di  interessi in misura pari al tasso previsto dall'art. 9 del D.P.R.
n. 602 del 1973, aumentato di un punto percentuale. In ogni caso,  il
pagamento  deve  essere  completato  entro  il mese di novembre dello
stesso anno di presentazione della dichiarazione (vedere in Appendice
la voce "Versamenti delle imposte").
Le imposte dovute a saldo e quelle relative al primo acconto Irap per
il periodo d'imposta 1998 devono essere versate:
* dal 1 maggio al 15 giugno senza alcuna maggiorazione;
* dal 16 giugno al 15 luglio con  la  maggiorazione  dello  0,50  per
  cento.
Acconti
Per  effetto  dell'art.  31  del  D.Lgs  15  dicembre  1997,  n. 446,
concernente, tra l'altro, l'istituzione dell'imposta regionale  sulle
attivita' produttive (IRAP), e' dovuto l'acconto per il primo periodo
di applicazione di tale imposta.
    ATTENZIONE
    Si  ricorda  che i versamenti non vanno effettuati se gli importi
    da versare a saldo non superano ciascuno lire  20.000,  al  netto
    della eventuale maggiorazione.
Per  ulteriori  informazioni  vedere  in  Appendice  la  voce  "Conto
fiscale".
6
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
La presentazione della dichiarazione deve essere effettuata tra il  1
giugno  ed il 31 luglio 1998. La dichiarazione puo' essere presentata
a  qualunque  ufficio  dell'ente  Poste  Italiane  S.p.a.   o   banca
convenzionata,    indipendentemente   dal   domicilio   fiscale   del
contribuente. Le  banche  o  gli  uffici  postali  devono  rilasciare
ricevuta di presentazione della dichiarazione, anche se questa non e'
richiesta.
Tale  ricevuta  costituisce  prova  dell'avvenuta presentazione della
dichiarazione.
La  dichiarazione  predisposta   mediante   l'utilizzo   di   sistemi
informatici deve essere consegnata esclusivamente ad uno degli uffici
delle Poste italiane S.p.a.
Il  servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e
degli uffici postali e' gratuito.
Le banche possono accettare non  piu'  di  cinque  dichiarazioni  per
volta  da  ciascun  utente.  La  dichiarazione puo' essere presentata
anche ad un qualsiasi centro autorizzato di  assistenza  fiscale  che
svolge  il servizio di ricezione delle dichiarazioni. In tale caso il
centro autorizzato rilascia al contribuente, entro il  termine  della
sua  presentazione,  copia  della  dichiarazione,  con  l'impegno  di
trasmettere per via  telematica  all'Amministrazione  finanziaria,  i
dati in essa contenuti.
La  dichiarazione deve essere consegnata utilizzando l'apposita busta
predisposta per il tipo di dichiarazione presentata (manuale o PC).
Per i contribuenti che hanno il domicilio fiscale  in  luogo  diverso
dalla  sede  legale  o  amministrativa  per  effetto di provvedimenti
dell'Amministrazione finanziaria e per quelli che hanno trasferito il
domicilio fiscale in altro Comune si rinvia  a  quanto  precisato  in
Appendice alla voce "Domicilio fiscale".
I  soggetti  che  presentano  la  dichiarazione  dall'estero  possono
effettuare la spedizione utilizzando il mezzo  della  raccomandata  o
altro  mezzo  equivalente  dal  quale risulti con certezza la data di
spedizione.
La dichiarazione  puo'  essere  inserita  in  una  normale  busta  di
corrispondenza  di  dimensioni  idonea  a  contenerla  senza  che sia
necessario piegarla. La busta deve essere  indirizzata  al  Ministero
delle  Finanze  - Roma - devono recare scritte, a caratteri evidenti,
le seguenti indicazioni:
- "contiene dichiarazione Mod. 750";
- ragione sociale;
- codice fiscale;
- anno di presentazione;
Unitamente al Mod. 750 deve essere  presentato  il  Mod.  750/RK  per
dichiarare il patrimonio netto dell'impresa ai fini dell'applicazione
dell'imposta sul patrimonio stesso; detto modello va presentato anche
quando  l'imposta  non  e' dovuta in quanto inferiore a lire 100 mila
(per la sua compilazione si rinvia alle apposite istruzioni).
Le societa' di persone ed i soggetti equiparati residenti  in  Italia
che  nel  periodo  d'imposta  hanno  detenuto investimenti all'estero
ovvero attivita'  estere  di  natura  finanziaria  sono  tenuti  alla
presentazione   del   modulo  750/RW.  Se  sussiste  l'obbligo  della
presentazione del Mod. 750, unitamente ad esso deve essere presentato
il  modulo  750/RW.  Nei  casi  di  esonero dalla presentazione della
dichiarazione dei redditi, il modulo 750/RW  deve  essere  presentato
autonomamente,  con  le  modalita'  e  nei  termini  previsti  per la
presentazione  del  Mod.   750,   compilando   il   frontespizio   di
quest'ultimo modello.
Deve   essere,   altresi',   presentato   il   Mod.   750/RQ  per  la
determinazione dell'acconto dovuto  ai  fini  dell'imposta  regionale
sulle  attivita'  produttive (IRAP). Tale modello sara' approvato con
apposito decreto.
La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena  di  nullita',  dal
rappresentante legale della societa' o associazione o, in mancanza da
chi  ne  ha  l'amministrazione  anche di fatto o da un rappresentante
negoziale.
La nullita' della dichiarazione e' sanata se il contribuente provvede
alla sottoscrizione entro trenta giorni dal  ricevimento  dell'invito
da parte dell'Ufficio competente.
7
SANZIONI
Per le sanzioni applicabili nei casi di omessa, incompleta o infedele
dichiarazione e per le violazioni piu' importanti vedere in Appendice
la voce "Sanzioni".
8
COME SI COMPILA IL MODELLO
La  compilazione va effettuata con la massima chiarezza (a macchina o
a mano a carattere stampatello).
Per  semplificare  la  compilazione  del  modello,  e'  prevista   la
possibilita'  di  indicare  alcuni  dati  solo  se variati rispetto a
quelli della precedente dichiarazione.
Il contribuente puo' comunque indicare anche i dati  non  variati  se
questa  modalita'  di compilazione risulta agevole. Tale possibilita'
e' riconosciuta anche  per  i  dati  da  indicare  solo  in  caso  di
variazione nei modelli aggiuntivi.
Si  avverte  che  tutti  gli importi indicati in dichiarazione devono
essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime  tre  cifre
superano   le  cinquecento  lire  ed  a  quelle  inferiori  nel  caso
contrario; ad esempio 1.501 diventa 2.000, 1.500 diventa  1.000.  Per
semplificare  la  compilazione, sul modello sono prestampati tre zeri
finali in tutti gli  spazi  nei  quali  devono  essere  indicati  gli
importi.
Nella parte superiore del frontespizio devono essere sempre compilati
i campi "Ragione sociale" e "Codice fiscale".
Ragione  sociale:  va  indicata  in maniera completa quale risultante
dall'atto costitutivo; per le  societa'  semplici,  irregolari  o  di
fatto, qualora la ragione sociale comprenda il cognome ed il nome dei
soci, per ogni socio va indicato prima il cognome e poi il nome.
Codice fiscale: si ricorda che per i nuovi soggetti il codice fiscale
deve essere richiesto agli Uffici provinciali IVA, ovvero agli Uffici
unici delle entrate, ove attivati; per quei soggetti che non svolgono
alcuna  attivita' commerciale il codice fiscale deve essere richiesto
all'Ufficio imposte competente per territorio.
Il  frontespizio  del  modello  di  dichiarazione comprende, inoltre,
cinque riquadri: il primo riservato  all'indicazione  della  avvenuta
compilazione di alcuni specifici modelli di dichiarazione; il secondo
relativo  ai  dati  concernenti la societa' o associazione, il terzo,
relativo ai dati concernenti il rappresentante; il  quarto  riservato
alla sottoscrizione della dichiarazione; il quinto riservato al visto
di  conformita'  del  centro  autorizzato di assistenza fiscale o del
professionista che presta l'assistenza fiscale.
TIPO DI DICHIARAZIONE
In questo riquadro il contribuente deve barrare le  caselle  relative
allo  specifico  modello  o  modulo  di dichiarazione compilato (Mod.
750/RK, modulo 750/RW)  e  al  modello  predisposto  per  il  calcolo
dell'acconto  IRAP. Quest'ultimo modello sara' approvato con apposito
decreto.
Se, invece, la  presente  dichiarazione  integra  o  sostituisce  nei
termini  di legge una precedentemente presentata, deve essere barrata
la relativa casella. Detta casella va barrata, inoltre,  in  caso  di
dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre
1997,  n. 472. In proposito vedere in Appendice la voce "Ravvedimento
operoso".
DATI RELATIVI ALLA SOCIETA' O ASSOCIAZIONE
In questo riquadro vanno indicati i seguenti dati:
* Sede legale:
deve essere indicata la  sede  legale  precisando  il  Comune  (senza
alcuna  abbreviazione),  con la sigla della provincia (per Roma: RM),
la frazione, la via,  il  numero  civico,  il  codice  di  avviamento
postale  nonche'  il  numero  di  telefono.  La data di variazione va
indicata  se  i   dati   sono   mutati   rispetto   alla   precedente
dichiarazione;  indicare  solo l'anno "98" se non e' stata presentata
la dichiarazione relativa al periodo di imposta precedente.
* Domicilio fiscale:
i dati  riguardanti  il  domicilio  fiscale  devono  essere  indicati
esclusivamente  dalle  societa' il cui domicilio fiscale non coincide
con la sede legale.
La data di variazione va indicata se i dati sono mutati rispetto alla
precedente dichiarazione; indicare solo l'anno "98" se non  e'  stata
presentata   la   dichiarazione   relativa   al  periodo  di  imposta
precedente.
Si ricorda che le variazioni del domicilio fiscale hanno effetto  dal
sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.
* Codici statistici:
Stato: il relativo codice deve essere ricercato nella tabella A.
                                                            TABELLA A

 CODICE |  STATO DELLA SOCIETA' O ASSOCIAZIONE DICHIARANTE ALL'ATTO
        |           DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
        |
    1   |  Soggetto in normale attivita'
    2   |  Soggetto in liquidazione per cessazione di attivita'
    3   |  Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta
        |  amministrativa
    4   |  Soggetto estinto
        |
* Natura giuridica
Il relativo codice deve essere desunto dalla tabella B
                                                            TABELLA B

 CODICE |                    NATURA GIURIDICA
        |
   23   |  Societa' semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5,
        |  comma 3, lett. b, del Tuir
   24   |  Societa' in nome collettivo ed equiparate ai sensi
        |  dell'art. 5, comma 3, lett. b, del Tuir
   25   |  Societa' in accomandita semplice
   26   |  Societa' di armamento
   27   |  Associazioni fra artisti e professionisti
   28   |  Aziende coniugali
   29   |  GEIE
        |
* Situazione
Il relativo codice deve essere desunto dalla tabella C
                                                            TABELLA C

 CODICE |  SITUAZIONE DELLA SOCIETA' O ASSOCIAZIONE RELATIVAMENTE AL
        |    PERIODO DI IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE
        |
    1   |  Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione
        |  per cessazione di attivita', per fallimento o per liqui-
        |  dazione coatta amministrativa
    2   |  Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di
        |  fallimento o di messa in liquidazione
    3   |  Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazio-
        |  ne per cessazione di attivita', per fallimento o per
        |  liquidazione coatta amministrativa
    4   |  Periodo d'imposta in cui si e' verificata l'estinzione
        |  del soggetto per fusione o incorporazione
    5   |  Periodo d'imposta in cui e' avvenuta la trasformazione
        |  da societa' soggetta ad IRPEG in societa' non soggetta
        |  ad IRPEG o viceversa
    6   |  Periodo normale d'imposta
    7   |  Periodo d'imposta in cui si e' verificata l'estinzione
        |  del soggetto per scissione totale
    8   |  Periodo d'imposta in cui si e' deliberato lo scioglimento
        |  agevolato ai sensi dell'art. 3, comma 38 della legge
        |  n. 662, del 1996.
        |
* Imprese artigiane
Questa  casella  deve  essere  barrata  nel  caso  in cui la societa'
fruisca della deduzione ai fini dell'Ilor di cui all'art. 120,  comma
2, del Tuir.
* Eventi eccezionali
Nella  casella  relativa agli eventi eccezionali deve essere indicato
il codice:
1. dai  soggetti  che,  esercitando  una  attivita'  imprenditoriale,
commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte
o  professione,  ed  avendo  opposto un rifiuto a richieste di natura
estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio
dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti
delittuosi  commessi,  anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo
associativo, per il perseguimento di un  ingiusto  profitto.  Per  le
vittime  delle  suddette  richieste  estorsive l'art. 4-bis del DL 27
settembre 1993, n. 382, convertito dalla legge 18 novembre  1993,  n.
468,  ha  disposto  la  proroga  di  trecento  giorni  dei termini di
scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data
dell'evento lesivo;
2. dai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali  verificatosi  nelle
provincie  di  Lucca,  Massa  Carrara,  Udine e Pordenone nel mese di
giugno 1996, per i quali il D.L. 6 settembre 1996, n. 467, convertito
dalla legge 7 novembre 1996, n. 569, ha disposto il differimento  dei
termini   relativi  ai  versamenti  ed  agli  adempimenti  di  natura
tributaria. Con D.M. 25 novembre 1996, pubblicato nella G.U.  del  30
novembre  1996,  n.  281,  sono  stati disciplinati le modalita' ed i
termini di ripresa della riscossione delle imposte sospese.
3. dai soggetti colpiti dagli  eventi  alluvionali  verificatisi  nel
mese  di  giugno  1996  nelle provincie di Lucca e Massa Carrara. Con
l'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2617 del 28 giugno  1997  e'
stata   disposto  che  gli  adempimenti  e  i  versamenti  di  natura
tributaria sono sospesi dal 19 giugno 1996 al 31 ottobre 1997.
4. dai soggetti colpiti dagli  eventi  alluvionali  verificatisi  nei
mesi  di  novembre,  dicembre  1996  e  gennaio  1997  nella  regione
Campania, per i quali l'ordinanza del Ministro dell'interno  n.  2508
del  22  febbraio  1997  pubblicato  nella G.U. n. 48 del 27 febbraio
1997, ha previsto la sospensione degli adempimenti e  dei  versamenti
di  natura  tributaria dal 10 gennaio al 20 aprile 1997 ed il D.M. 16
aprile 1997 ha previsto che i versamenti  debbono  essere  effettuati
entro e non oltre il 21 aprile 1997.
5. dai soggetti colpiti dall'evento sismico verificatisi il giorno 12
maggio 1997 nel comune di Massa Martana, per i quali le ordinanze del
Ministro  dell'interno  n.  2589 del 26 maggio 1997, pubblicata nella
G.U. n. 124 del  30  maggio  1997,  n.  2693  del  13  ottobre  1997,
pubblicata  nella  G.U.  n. 241 del 15 ottobre 1997, e n. 2729 del 22
dicembre 1997, pubblicata nella G.U. n.  300  del  27  dicembre  1997
hanno  previsto  la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di
natura tributaria dal 12 maggio 1997 al 31 marzo 1998.
6. dai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del 14 ottobre  1996
nel  comune  di  Crotone,  per  i  quali  le  ordinanze  del Ministro
dell'interno n. 2590 del 26 maggio 1997, pubblicata nella G.U. n. 124
del 30 maggio 1997, n. 2693 del 13  ottobre  1997,  pubblicata  nella
G.U.  n.  241  del  15  ottobre 1997, e n. 2729 del 22 dicembre 1997,
pubblicata nella G.U. n. 300 del 27 dicembre 1997, hanno previsto  la
sospensione  dei versamenti e adempimenti di natura tributaria dal 14
ottobre 1996 al 31 marzo 1998.
7. dai soggetti colpiti dalla crisi sismica  iniziata  il  giorno  26
settembre  1997,  nelle  regioni  Marche  e  Umbria  per  i  quali le
ordinanze del Ministro dell'interno n. 2668 del  28  settembre  1997,
pubblicata  nella  G.U.  n. 220 del 30 settembre 1997, n. 2694 del 13
ottobre 1997, pubblicata nella G.U. n. 241 del 15 ottobre 1997, e  n.
2728  del  22  dicembre  1997,  pubblicata  nella  G.U. n. 300 del 27
dicembre 1997, hanno previsto la sospensione degli adempimenti e  dei
versamenti  di natura tributaria dal 26 settembre 1997 al 31 dicembre
1998  per  le  persone  fisiche,  anche  in  qualita'  di   sostituti
d'imposta,  aventi  residenza,  domicilio  o  sede  nei comuni di cui
all'art.  1,  commi  2  e 3 della citata ordinanza n. 2694/97; dal 26
settembre al 31 dicembre 1997  per  le  persone  fisiche  e  soggetti
diversi dalle persone fisiche, aventi residenza, domicilio o sede nei
comuni di cui all'art. 1, comma 1, della citata ordinanza n. 2694/97;
dal  26  settembre  1997 al 31 dicembre 1998 per le persone fisiche e
soggetti diversi dalla persone fisiche, aventi residenza, domicilio o
sede nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, della citata ordinanza n.
2694/97, le cui abitazioni  e  i  cui  immobili,  sede  di  attivita'
produttive,  siano  stati  oggetti di ordinanze sindacali di sgombero
per inagibilita' totale o parziale.
* Periodo d'imposta inferiore all'anno
Si precisa che se il periodo di imposta della societa' o associazione
e' inferiore all'anno (attivita' iniziata  il  1  gennaio  o  cessata
prima   del  31  dicembre  ovvero  in  caso  di  fusione,  scissione,
trasformazione,   liquidazione   o   fallimento   dell'impresa),   e'
necessario  indicare nell'apposita casella il periodo di tempo cui si
riferisce la dichiarazione.
RIQUADRO RELATIVO AL RAPPRESENTANTE
In  questo  riquadro,  relativo  ai  dati  del  rappresentante  della
societa'  o associazione, devono essere indicati il codice fiscale, i
dati anagrafici, il numero di telefono, la residenza anagrafica, o se
diverso,  il  domicilio  fiscale,  il  codice  relativo  alla  carica
rivestita  all'atto  della  dichiarazione.  A tali fini nell'apposito
spazio si dovra' indicare il codice:
1 se trattasi di rappresentante legale, negoziale o di  fatto,  socio
  amministratore;
3 se trattasi di curatore fallimentare;
4   se  trattasi  di  commissario  liquidatore  (liquidazione  coatta
  amministrativa ovvero amministrazione straordinaria);
5 se trattasi di commissario giudiziale (amministrazione  controllata
  ovvero custodia giudiziaria);
6 se trattasi di rappresentante fiscale di soggetto non residente;
8 se trattasi di liquidatore (liquidazione volontaria);
9  se  trattasi  di societa' beneficiaria (scissione) ovvero societa'
  incorporante.
    ATTENZIONE
    I dati relativi alla  residenza  anagrafica,  o  se  diverso,  al
    domicilio  fiscale,  vanno indicati solo se variati rispetto alla
    dichiarazione presentata nel 1997.
Non costituisce variazione l'istituzione di un nuovo comune o di  una
nuova provincia.
SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Tale  riquadro,  riservato  alla  firma,  contiene  l'indicazione dei
modelli che sono stati compilati.
Si  richiama  l'attenzione  sulle  sanzioni  penali  comminate  dagli
articoli  1  e  4  del  D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla
legge 7 agosto 1982, n. 516, a  carico  di  coloro  che  omettono  di
presentare una dichiarazione cui sono obbligati ai fini delle imposte
sui  redditi  o  indicano  nelle scritture contabili corrispettivi in
misura inferiore o quella reale per un ammontare superiore ai  limiti
fissati  dalla legge ovvero che danno luogo alle fattispecie elencate
nel citato art. 4.
VISTO DI CONFORMITA'
Questo  riquadro  e'  riservato  al  visto  di conformita' del Centro
autorizzato  di  assistenza   o   del   professionista   che   presta
l'assistenza fiscale.
9
PARAMETRI PRESUNTIVI DI RICAVI E COMPENSI
ISTRUZIONI COMUNI AI MODD. 750/RA, 750/RB E 750/RC
I   parametri  approvati  con  il  D.P.C.M.  29  gennaio  1996,  come
modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997 per effetto delle  disposizioni
previste  dall'art.  3,  comma  125,  ultimo  periodo, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, possono essere utilizzati  per  l'accertamento
previsto   dall'art.  3,  comma  181,  della  L.  n.  549  del  1995,
(richiamato dall'art. 3, comma 126, della citata  legge  n.  662  del
1996)  dei  ricavi  di cui all'articolo 53 del Tuir, ad esclusione di
quelli previsti dalle lettere c)  e  d)  del  comma  1  dello  stesso
articolo,  e  dei compensi di cui all'articolo 50, comma 1, del Tuir,
relativi al periodo di imposta 1997.
I contribuenti  che  intendono  evitare  tale  tipo  di  accertamento
possono  adeguare,  senza applicazione di sanzioni, i propri ricavi e
compensi utilizzando gli appositi righi.
Qualora, a seguito di tale  adeguamento,  l'ammontare  dei  ricavi  o
compensi  relativi  all'anno  1997  superi  i  limiti previsti per la
tenuta della contabilita' semplificata (360 milioni e un miliardo  di
lire),  per  il  periodo di imposta successivo non sorge l'obbligo di
osservare  gli  adempimenti  previsti  per  il  regime  ordinario  di
contabilita'.
Per  conoscere  l'ammontare  dei ricavi e dei compensi presunti sulla
base dei parametri i  contribuenti  possono  rivolgersi  agli  uffici
dell'Amministrazione  finanziaria  o  utilizzare i supporti magnetici
contenenti i programmi necessari per il calcolo dei predetti ricavi e
compensi,  gratuitamente  distribuiti  dalla  stessa  Amministrazione
finanziaria  anche  tramite le associazioni di categoria e gli ordini
professionali. Tali programmi sono disponibili anche su  Internet  al
sito del Ministero delle finanze all'indirizzo http//www.finanze.it.
Nel  prodotto  informatico verra' fornita la puntuale indicazione dei
righi dei  modelli  di  dichiarazione  da  prendere  a  base  per  la
determinazione  del valore da assegnare alle diverse voci e variabili
considerate ai fini dell'applicazione dei parametri.
L'accertamento basato sui  parametri  interessa  i  contribuenti  con
ricavi o compensi dichiarati di ammontare non superiore a 10 miliardi
di  lire. A tal fine, per gli esercenti attivita' di impresa va fatto
riferimento ai ricavi di cui all'articolo 53 del Tuir,  ad  eccezione
di quelli previsti dalla lettera c) dello stesso articolo.
In  caso  di inizio o cessazione dell'attivita' nel corso dell'anno o
di periodo di imposta di durata inferiore all'anno, il  detto  limite
di  ricavi va ragguagliato al periodo di svolgimento dell'attivita' o
alla durata del periodo di imposta.  Per  i  rivenditori  in  base  a
contratti  estimatori  di  giornali,  di  libri  e periodici anche su
supporti audiovideomagnetici e per i distributori  di  carburanti,  i
menzionati  ricavi  si  assumono  al  netto del prezzo corrisposto al
fornitore dei beni, mentre per  coloro  che  effettuano  cessioni  di
generi  di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e
valori  similari  si  considerano  ricavi  gli  aggi   spettanti   ai
rivenditori.
Per i contribuenti in regime di contabilita' ordinaria l'accertamento
in base ai parametri e' possibile solo quando in sede di verifica sia
stata  rilevata  la  inattendibilita'  della  contabilita' in base ai
criteri  stabiliti  con  il  regolamento  approvato  con  D.P.R.   16
settembre 1996, n. 570.
Si  ricorda  che  i  parametri  non  si  applicano  nei confronti dei
contribuenti  che  esercitano  attivita'  per  le  quali  non  si  e'
provveduto  alla  elaborazione  dei  parametri;  tali  attivita' sono
indicate con il termine  "esclusa"  nelle  tabelle  degli  indicatori
allegate al D.P.C.M. 29 gennaio 1996.
Non  si  applicano,  altresi',  ai  contribuenti  il  cui  reddito e'
determinato con criteri di tipo forfetario, a quelli che omettono  di
presentare   la   dichiarazione  dei  redditi  o  che  la  presentano
incompleta e alle imprese in liquidazione o interessate da  procedure
concorsuali.
Ulteriori  precisazioni  relative all'applicazione dei parametri sono
contenute nella circolare ministeriale n. 117/E del 13 maggio 1996.
10
ISTRUZIONI COMUNI AI MODD. 750/RA, 750/RB, 750/RP
I modelli 750/RA e 750/RB devono essere compilati dalle  societa'  in
nome  collettivo  e  in  accomandita  semplice titolari di reddito di
impresa, ai  sensi  dell'art.  51  del  Tuir.  Il  reddito  derivante
dall'esercizio  delle  attivita' commerciali va indicato nel 750/RA o
nel  750/RB  a  seconda  che  sussista  l'obbligo  di  tenuta   della
contabilita'   ordinaria   o   della  contabilita'  semplificata  (in
quest'ultimo caso il reddito e' determinato in base all'art.  79  del
Tuir).
Oltre  al  Mod.  750/RA  o  750/RB le predette societa' sono tenute a
presentare il Mod. 750/RP se devono essere compilate  le  sezioni  in
esso contenute.
In  caso  di  esercizio  di  attivita' diverse, per le quali e' stata
tenuta la contabilita' separata, deve essere compilato il Mod. 750/RB
per ciascuna attivita' esercitata e tanti Modd. 750/RP quanti sono  i
Modd. 750/RB compilati. I Mod. 750/RB vanno numerati progressivamente
utilizzando  la  casella  posta  in alto a destra. Il medesimo numero
progressivo va riportato  nell'apposita  casella  del  corrispondente
Mod. 750/RP unitamente ai dati relativi all'attivita'.
Quando  l'attivita' sia svolta in regime di contabilita' ordinaria va
compilato  un  Mod.  750/RA  per  ogni   attivita'   esercitata   con
contabilita' separata e tanti Modd. 750/RP quanti sono i Modd. 750/RA
compilati. I Modd. 750/RA vanno numerati progressivamente utilizzando
la  casella posta in alto a destra. Il medesimo numero progressivo va
riportato  nell'apposita  casella  del  corrispondente  Mod.   750/RP
unitamente ai dati relativi all'attivita'.
Nel  Mod.  750/RA  collegato al Mod. 750/RP nel quale e' riportato il
codice dell'attivita' prevalente va determinato il reddito  d'impresa
del    contribuente   relativo   all'intera   attivita'   commerciale
esercitata, mentre nel prospetto riguardante i dati rilevanti ai fini
dell'applicazione dei parametri vanno indicati i dati riferibili alla
sola attivita' prevalente. Nei Modd. 750/RA collegati ai Modd. 750/RP
nei quali sono  riportati  i  codici  di  attivita'  non  prevalente,
andranno   invece   compilati   i   soli   prospetti   dei  dati  per
l'applicazione dei parametri con riferimento  ai  dati  riferibili  a
ciascuna di tali attivita' non prevalenti.

Ministero delle               ISTRUZIONI                  Modello 750
    Finanze               PER LA COMPILAZIONE

11
LE NOVITA' DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO D'IMPRESA E QUELLE  DERIVANTI
DALL'ATTUAZIONE DELLE DELEGHE IN MATERIA TRIBUTARIA
La  disciplina  applicabile al reddito d'impresa ha subito importanti
modifiche per effetto dell'emanazione dei seguenti provvedimenti:
-  Legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  riguardante  misure  per  la
  stabilizzazione della finanza pubblica (finanziaria 1998);
-  D.Lgs.  8  ottobre  1997,  n.  358,  riguardante il riordino delle
  imposte sui redditi  applicabili  alle  operazioni  di  cessione  e
  conferimento   di   aziende,   fusione,   scissione  e  permuta  di
  partecipazioni;
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 466, recante il riordino delle  imposte
  personali sul reddito ai fine di favorire la capitalizzazione delle
  imprese.
SEZIONE PRIMA: MODIFICHE CONSEGUENTI ALLE NORME CONTENUTE NELLA LEGGE
449 DEL 1997
I-A) PLUSVALENZE ISCRITTE
Con  le disposizioni recate dai commi 3 e 4, lett. a), n.2) dell'art.
21 della citata legge 27 dicembre 1997, n. 449, e'  stato  modificato
il  regime  di  trattamento  delle  plusvalenze  iscritte nello stato
patrimoniale  su  beni  diversi  da  quelli  costituenti   magazzino.
L'intervento    legislativo    e'    consistito,    in   particolare,
nell'abrogazione della lettera c) del comma 1 dell'art. 54 del Tuir e
nella riformulazione della regola contenuta nella lett. c) del  comma
1  del  successivo  art.  76, la cui nuova versione stabilisce che il
"costo  dei  beni  rivalutati  non  si  intende   comprensivo   delle
plusvalenze  iscritte ad esclusione di quelle che per disposizione di
legge non concorrono a formare il reddito".
Per effetto di tali  modifiche,  pertanto,  le  suddette  plusvalenze
iscritte  non  concorrono  piu'  alla  formazione  del reddito e alla
determinazione del costo fiscale dei beni rivalutati.
Ai  sensi  del  comma  5  del suddetto art. 21, il nuovo regime trova
applicazione a partire dall'esercizio in corso al 31  dicembre  1997;
esso  non  riguarda,  quindi,  le plusvalenze iscritte in bilancio in
esercizi anteriori, per le quali continuano a valere le  disposizioni
previgenti.
Si  precisa  che,  in virtu' di quanto stabilito dallo stesso comma 1
del citato art. 76, tale nuovo regime opera  nei  soli  casi  in  cui
nell'ambito  del  capo VI del Tuir non siano gia' previste autonome e
diverse  regole  di  trattamento  dei  maggiori  valori  iscritti  in
bilancio.
E'  il  caso,  ad  esempio,  delle  partecipazioni  di controllo o di
collegamento, valutate a norma dell'art. 2426, n. 4 del codice civile
o di leggi speciali, in base al c.d. "equity method", per le quali il
comma 2-bis dell'art. 54 del Tuir dispone la rilevanza  dei  maggiori
valori iscritti fino a concorrenza delle minusvalenze precedentemente
dedotte  nonche'  delle  altre immobilizzazioni finanziarie (titoli e
partecipazioni) valutate al costo, per le quali si rende  applicabile
la  regola  contenuta nel terzo periodo del quarto comma dell'art. 59
del Tuir, in virtu' del rinvio  ad  essa  operato  dall'art.  66  del
medesimo Tuir.
Si  precisa,  inoltre,  che  secondo  la  stessa lett. c) del comma 1
dell'art. 76, fanno eccezione alla nuova  regola  i  maggiori  valori
iscritti  la  cui esclusione dalla formazione del reddito complessivo
sia prevista da una  norma  speciale;  e'  attualmente  il  caso  dei
maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione di disavanzi di
scissione  o  fusione,  per  i  quali sia richiesto il riconoscimento
fiscale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.
I-B) DEDUCIBILITA' DELLE SPESE INERENTI  L'UTILIZZO  DI  AUTOVETTURE,
     AUTOCARAVAN, MOTOCICLI E CICLOMOTORI
1. Premessa
L'articolo  121-bis del Tuir, introdotto dall'art. 17, comma 1, della
legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  ha  modificato  il  regime   di
deducibilita'  delle spese e degli altri componenti negativi relativi
all'utilizzo di taluni mezzi di trasporto a motore.
In particolare, le modifiche attengono al  trattamento  dei  seguenti
veicoli:
-  autovetture e autocaravan di cui all'articolo 54, comma 1, lettere
  a) e m) del D.Lgs. 30 aprile  1992,  n.  285  (nuovo  codice  della
  strada);
-  motocicli  di cui all'art. 53, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 285
  del 1992;
- ciclomotori di cui all'articolo 52 del medesimo decreto.
Non sono, quindi, interessati dalle modifiche in discorso i mezzi  di
trasporto  non  a  motore  (ad  esempio:  biciclette  e  gondole). Si
precisa, inoltre che le nuove disposizioni non  interessano  comunque
le   autovetture,  gli  autocaravan,  i  motocicli  e  i  ciclomotori
costituenti per l'impresa beni di magazzino (anche se temporaneamente
utilizzati per fini pubblicitari o promozionali, come, ad esempio, le
autovetture utilizzate dalle concessionarie per scopi promozionali).
Il nuovo art. 121-bis del Tuir comprende nel suo  ambito  applicativo
anche  gli aeromobili da turismo e le navi e imbarcazioni da diporto.
Con riferimento a tali beni,  tuttavia,  le  nuove  disposizioni  non
introducono  alcuna  novita' rispetto al quelle previgenti. Pertanto,
le spese di acquisizione e gli  altri  componenti  negativi  relativi
all'impiego  di tali beni restano deducibili per intero solo nel caso
in  cui  gli  stessi   siano   utilizzati   come   beni   strumentali
nell'attivita'  propria  dell'impresa: come nel caso degli aeromobili
da turismo e delle imbarcazioni da diporto  utilizzate  dalle  scuole
per l'addestramento al volo e alla navigazione.
Al  di  fuori  di  tali  fattispecie, le spese e gli altri componenti
negativi relativi agli aeromobili da turismo nonche' alle navi e alle
imbarcazioni da diporto sono completamente irrilevanti. Analogamente,
non assumono rilevanza le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dal
realizzo di tali beni.
Le nuove disposizioni, per effetto del comma 3 dell'articolo 17 della
legge n. 449 del 1997, entrano in vigore  dal  periodo  d'imposta  in
corso  alla  data  del  31  dicembre  1997  e riguardano anche i beni
acquistati in periodi d'imposta anteriori, fermi restando gli effetti
prodotti nei precedenti periodi  di  imposta  in  applicazione  delle
disposizioni previgenti.
2. Regime di deducibilita' integrale
Sono  deducibili  per intero le spese e gli altri componenti negativi
sostenuti per l'utilizzazione di autovetture ed  autocaravan  di  cui
alle  richiamate  lettere  a)  e  m) del comma 1 dell'articolo 54 del
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, motocicli e ciclomotori  destinati  ad
essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attivita'
propria  dell'impresa.  Si ricorda che devono considerarsi utilizzati
esclusivamente   come   beni   strumentali   nell'attivita'   propria
dell'impresa  i  veicoli  senza  i quali l'attivita' dell'impresa non
puo' essere esercitata (ad esempio, sono tali le autovetture  per  le
imprese che effettuano attivita' di noleggio delle stesse).
Il  regime  di  deducibilita  integrale  si applica, altresi', per le
spese e  gli  altri  componenti  negativi  sostenuti  per  i  veicoli
(autovetture  e  autocaravan, motocicli e ciclomotori) adibiti ad uso
pubblico.
Al riguardo, si precisa che devono considerarsi tali i veicoli per  i
quali  vi  sia un atto rilasciato da una pubblica amministrazione che
attesti tale destinazione.
Il regime in parola si applica,  infine,  alle  spese  e  agli  altri
componenti  negativi  relativi  ai  suddetti  veicoli concessi in uso
promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.
Al  riguardo,  posto  che  tale  destinazione  deve  essere   provata
attraverso  idonea  documentazione  (ad  esempio,  da  una  specifica
clausola del contratto di lavoro del dipendente), si osserva  che  la
condizione  temporale  si  intende  verificata  nel  caso  in  cui la
concessione in uso promiscuo si sia protratta per la meta'  piu'  uno
dei  giorni che compongono il periodo d'imposta del datore di lavoro;
fermo restando che nel caso di beni acquisiti o ceduti nel corso  del
periodo d'imposta dovra' aversi riguardo, anziche' alla maggior parte
del  periodo  d'imposta  del datore di lavoro, alla maggior parte del
periodo di possesso del bene nel corso dell'esercizio.
Si precisa, inoltre, che per la verifica della  condizione  temporale
non e' necessario che la concessione in uso promiscuo sia avvenuto in
modo continuativo ne' che il veicolo sia stato utilizzato da un unico
dipendente.
Per  il  caso  in  cui  l'utilizzo promiscuo non raggiunga il periodo
temporale minimo richiesto, si rinvia alla  precisazioni  svolte  nei
successivi paragrafi 3 e 4.
Si  ricorda  che  il regime di deducibilita' integrale si applica, al
verificarsi delle fattispecie descritte, a prescindere dal volume  di
cilindrata  dei  veicoli e senza alcuna limitazione del costo ammesso
in deduzione a titolo  di  ammortamento  o  a  titolo  di  canoni  di
locazione anche finanziaria o di noleggio.
3. Regime di deducibilita' parziale
Qualora  i  veicoli  indicati  (autovetture, autocaravan, motocicli e
ciclomotori) non siano destinati ad essere utilizzati  esclusivamente
come  beni  strumentali  nell'attivita'  propria dell'impresa, ovvero
adibiti ad uso pubblico o dati in uso promiscuo ai dipendenti per  la
maggior  parte del periodo d'imposta, le spese e gli altri componenti
negativi sono deducibili nella misura del 50 per cento.
Per i soggetti che svolgono attivita' di agenzia o di  rappresentanza
di  commercio,  la percentuale di deducibilita' e' elevata all'80 per
cento.
La lettera b) del comma 1 dell'art.  121-bis  del  Tuir,  stabilisce,
inoltre,  che  il  costo  sostenuto  per  l'acquisto  ovvero  per  la
locazione anche finanziaria o per il noleggio dei veicoli soggetti al
regime di deducibilita'  parziale  rileva  entro  determinati  limiti
massimi.
In  particolare,  nell'ipotesi di acquisto a titolo di proprieta' del
veicolo, non si tiene conto della parte del costo che eccede lire  35
milioni  per  le  autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i
motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori. Si precisa  che  debbono
comprendersi   nel   costo  anche  gli  oneri  accessori  di  diretta
imputazione (ad esempio: I.V.A. indetraibile).
Cosi', ad esempio, nel caso dell'acquisto di un'autovettura di  costo
pari  a  50 milioni, l'importo deducibile ai fini fiscali a titolo di
ammortamento sara' il cinquanta per cento della quota di ammortamento
stanziata nel periodo di  imposta  riferibile  alla  parte  di  costo
rappresentato  da  35  milioni. Nel caso in questione, ipotizzando un
ammortamento fiscale pari  al  25  per  cento  del  costo,  l'importo
ammesso  in  deduzione,  commisurato  al coefficiente di ammortamento
stabilito dal D.M. 31 dicembre 1988, sara' pari a 4.375.000 (cioe' al
cinquanta per cento della  quota  di  ammortamento  riferibile  a  35
milioni;  infatti:  35.000.000  X  25  per  cento  X  50  per cento =
4.375.000).  E' il caso di aggiungere che tale modalita'  di  calcolo
della  quota deducibile si applica anche nell'ipotesi di ammortamento
anticipato ai sensi dell'art. 67, comma 3, del Tuir.
Si ricorda che il suddetto limite di  35  milioni  e'  elevato  a  50
milioni   per   le  autovetture  utilizzate  dai  soggetti  esercenti
attivita' di agenzia e rappresentanza di commercio.
Per il caso di veicoli  utilizzati  in  locazione  finanziaria  viene
disposto   che   non   si   tiene  conto  dell'ammontare  dei  canoni
proporzionalmente corrispondente alla parte di costo di detti veicoli
che eccede i limiti suindicati.
Si precisa al riguardo che il costo rilevante ai fini in questione e'
quello sostenuto dal concedente  e  che  tale  costo,  qualora  l'IVA
afferente  i  canoni  di locazione risulti, ai sensi dell'articolo 19
del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, indetraibile per  l'utilizzatore,
va assunto al lordo dell'IVA assolta dal locatore. Cosi', ad esempio,
ipotizzando  che  il  costo  sostenuto  dal  concedente  (comprensivo
dell'IVA) per l'acquisto di un'autovettura sia  pari  a  60  milioni,
l'importo  deducibile  per  l'utilizzatore sara' pari al 50 per cento
della  quota  dei  canoni  corrispondente al rapporto tra il suddetto
limite di  35  milioni  e  il  costo  sostenuto  dal  concedente  (60
milioni).  Nell'esempio  ipotizzato,  dunque, l'importo deducibile e'
pari alla meta' del 58,33 per cento dei canoni contrattuali.
Nell'ipotesi  di  veicoli  utilizzati  a  titoli  di  noleggio  o  di
locazione  semplice,  la lett. b), del comma 1, del nuovo 121-bis del
Tuir dispone, altresi', che non si  tiene  conto  dell'ammontare  dei
costi  di  locazione  e  di noleggio che eccede lire 7 milioni per le
autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni per i motocicli, lire
ottocentomila per i ciclomotori.
Al riguardo, si precisa che nel caso di contratti di  noleggio  "full
service"  (trattasi  di  quei  contratti  misti  nei  quali  la causa
economica prevalente e' rappresentata  dalla  locazione  del  veicolo
rispetto  alle  ulteriori  prestazioni  che vengono fornite a seguito
della stipula del contratto stesso quali, ad esempio, la manutenzione
ordinaria,  il   pagamento   dell'assicurazione,   della   tassa   di
proprieta',  la  sostituzione  dell'autovettura in caso di guasto), i
canoni suddetti vanno assunti al  netto  dei  costi  riferibili  alle
predette  prestazioni  accessorie.  A  tal fine, dal contratto dovra'
risultare specificamente indicata la quota della tariffa di  noleggio
riferibile  alle  spese per i servizi accessori di cui si fruisce. In
mancanza di siffatta specificazione, la  tariffa  corrisposta  dovra'
essere  considerata  unitariamente e rilevera' per intero ai fini del
raggiungimento del limite posto dal legislatore.
Si precisa che i suindicati  limiti  (7  milioni  per  autovetture  e
autocavaran,  1,5  milioni  per  i  motocicli  e  ottocentomila per i
ciclomotori) sono riferiti ad un periodo di utilizzo dei beni pari  a
dodici  mesi. Nel caso, quindi, in cui il contratto di locazione o di
noleggio inizi nel corso del periodo di imposta ovvero  nel  caso  di
periodo  d'imposta  di  durata  diversa  da  dodici  mesi (sempreche'
l'utilizzo si protragga per l'intero periodo) dovra'  effettuarsi  il
ragguaglio  dei  limiti  stessi.  Cosi',  ad  esempio,  nel  caso  di
un'autovettura noleggiata per gli ultimi sei mesi  nel  corso  di  un
periodo  d'imposta  di  durata  annuale,  il  limite  massimo  su cui
applicare la percentuale di deduzione (50 per  cento)  dovra'  essere
ridotto a 3,5 milioni.
4. Veicoli concessi in uso ai dipendenti o agli amministratori
Il  regime  di  limitata  deducibilita'  delle  spese  e  degli altri
componenti negativi si applica anche ai veicoli dati in uso promiscuo
ai dipendenti per un periodo di tempo inferiore  alla  maggior  parte
del  periodo di imposta (ovvero di possesso: vedi punti 2). In questo
caso, tuttavia,  la  parte  di  spese  e  altri  componenti  negativi
proporzionalmente   riferibile  al  periodo  di  concessione  in  uso
promiscuo al dipendente e' deducibile per intero ai  sensi  dell'art.
62  del Tuir; cio', anche nel caso in cui l'importo cosi' determinato
sia  superiore  a  quello  costituente  reddito  di  lavoro  per   il
dipendente  a norma dell'art. 48, comma 4, lett. a), del Tuir. Per la
deduzione al 50 per cento della restante quota delle  spese  e  degli
altri  componenti  negativi,  dovra'  tenersi  conto anche dei limiti
massimi sopraindicati in relazione al costo di acquisto e  ai  canoni
di  locazione  o  di  noleggio.  Pertanto, l'ammontare della quota di
ammortamento ovvero dei canoni di locazione anche  finanziaria  o  di
noleggio  non  riferibile al periodo di concessione in uso promiscuo,
si rendera' deducibile (al 50 per cento o all'80 per  cento  per  gli
esercenti l'attivita' di agenzia di rappresentanza di commercio) solo
per  la  parte  proporzionalmente  corrispondente ai suddetti limiti.
Cosi', ad esempio, ipotizzando il caso  di  un'autovettura  di  costo
pari  a  60  milioni,  concessa in uso promiscuo per quattro mesi nel
corso dell'esercizio e  ammortizzata  con  coefficiente  del  25  per
cento,  la  parte  della  quota di ammortamento riferibile ai mesi di
utilizzo promiscuo (un terzo di 15 milioni) e' deducibile per intero;
la restante parte (10 milioni) assume rilievo nei  limiti  del  58,33
per  cento  (35:60  = X:100) ed e', quindi, deducibile per un importo
pari a 2.916.500 lire (5.833.000 X 50 per cento = 2.916.500).
Con riferimento ai veicoli suddetti concessi  in  uso  promiscuo  gli
amministratori,  la  quota  di  spese  e di altri componenti negativi
interamente  deducibile  quale  compenso  all'amministratore   andra'
individuata  sulla  base  del  valore  normale da determinarsi con le
regole ordinarie (cfr. art. 9 del Tuir).  Naturalmente,  nell'ipotesi
di  concessione per uso esclusivamente personale dell'amministratore,
la quota delle spese e  degli  altri  componenti  negativi  sostenuti
dall'impresa  eventualmente  eccedente l'importo costituente compenso
per l'amministratore stesso e' integralmente indeducibile.
5. Veicoli con regime di deducibilita' parziale e integrale nei  vari
   periodi di imposta
I  regimi  di  deducibilita'  integrale  o  parziale,  devono  essere
applicati,  esercizio  per  esercizio,   sulle   singole   quote   di
ammortamento  e,  pertanto,  se  in  un  esercizio  il  veicolo viene
concesso in uso promiscuo al dipendente,  la  quota  di  ammortamento
trova  pieno riconoscimento; viceversa, se in un successivo esercizio
il veicolo non e' destinato ad un utilizzo  per  cui  e'  ammessa  la
deducibilita'  integrale  delle  spese ad esso afferenti, la quota di
ammortamento sara' soggetta alle limitazioni  sopra  esaminate  (vedi
punto 3).
6.  Rilevanza  delle  plusvalenze  e delle minusvalenze ai fini della
   determinazione del reddito di impresa
Ai fini della determinazione del reddito di impresa le plusvalenze  e
le   minusvalenze  patrimoniali  rilevano  nella  stessa  proporzione
esistente tra l'ammontare  dell'ammortamento  fiscalmente  dedotto  e
quello complessivamente effettuato.
7. Criteri per l'applicazione dell'articolo 67, comma 7, del Tuir
Il  comma  3  dell'articolo  121-bis  del  Tuir  dispone che, ai fini
dell'applicazione del comma 7 dell'articolo 67 del Tuir, il costo dei
veicoli assoggettati nel periodo d'imposta al regime di deducibilita'
parziale, si assume nei limiti  rilevanti  ai  fini  della  deduzione
delle relative quote di ammortamento.
Pertanto,  agli effetti del plafond di calcolo previsto da tale norma
va assunto per detti beni  il  costo  massimo  fiscalmente  rilevante
ridotto al 50 per cento; conseguentemente, nel caso di un'autovettura
il  cui  costo  sia pari a 40 milioni, il costo rilevante ai fini del
suddetto plafond deve essere assunto entro il limite di 17,5 milioni;
analogamente, nel caso di un'autovettura di costo pari a 30  milioni,
l'importo rilevante e' 15 milioni.
Per  gli  esercenti  attivita'  di  agenzia  o  di  rappresentanza di
commercio, invece, la deduzione  delle  spese  di  manutenzione  deve
essere  effettuata sulla base dei diversi limiti previsti dalla norma
in esame.
Va  inoltre precisato che le spese di manutenzione, riparazione, ecc.
afferenti i veicoli soggetti  al  regime  di  deducibilita'  parziale
devono  essere distintamente rilevate rispetto a tutte le altre spese
riguardanti la generalita' dei beni ammortizzabili  (ivi  compresi  i
veicoli  soggetti al regime di deducibilita' integrale). L'importo di
dette spese distintamente rilevato concorrera' nella  misura  del  50
per   cento   alla   formazione   dell'ammontare  massimo  deducibile
nell'esercizio  (cinque  per  cento  del  plafond)  e  dell'eccedenza
deducibile per quinti nei successivi esercizi.
Si  ricorda infine che qualora ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo
periodo dello stesso comma 7,  dell'art.  67,  i  compensi  periodici
pattuiti  per la manutenzione dei veicoli assoggettabili al regime di
deducibilita' limitata sono ammessi in  deduzione  nell'esercizio  di
competenza  nei  limiti  del 50 per cento o dell'80 per cento per gli
esercenti l'attivita' di agenzia o rappresentanza di commercio  e  il
costo  dei  veicoli  stessi  non  concorre,  alla  determinazione del
plafond.
8. Criteri di deduzione  delle  spese  sostenute  per  l'utilizzo  di
   veicoli non disciplinati dall'articolo 121-bis del Tuir
I  criteri  di  deduzione indicati nell'art. 121-bis del Tuir trovano
applicazione esclusivamente nei riguardi dei beni ivi  indicati.  Tra
questi  non  sono  compresi  le  autovetture  destinate  al trasporto
promiscuo di persone o cose (immatricolati sub  lett.  c),  comma  1,
dell'art. 54 del nuovo codice della strada).
Le  spese  e  gli  altri  componenti negativi relativi ai veicoli non
indicati nell'articolo 121-bis del Tuir, sono, in via  di  principio,
integralmente   deducibili   nella   determinazione   del  reddito  a
condizione che si riferiscano esclusivamente ad attivita' o  beni  da
cui derivano ricavi o proventi.
In caso di immatricolazione sub lett. c), comma 1, del citato art. 54
va  precisato  che  le  spese  e  gli  altri componenti negativi sono
deducibili integralmente se l'autoveicolo al quale  esse  afferiscono
e'  effettivamente ed oggettivamente destinato al trasporto promiscuo
di persone e cose.
Al fine di verificare la  sussistenza  dell'anzidetta  condizione  va
fatto  riferimento  alla  superficie  dell'abitacolo dell'autoveicolo
stesso.
La suddetta condizione puo' ritenersi soddisfatta, per le autovetture
diverse da quelle dotate di pianale di carico esterno  all'abitacolo,
quando  l'abitacolo  delle  stesse sia riservato, almeno per la meta'
della sua superficie, in modo permanente al trasporto di cose.
Pertanto, ad esempio, si considerano destinate al trasporto promiscuo
le autovetture sprovviste dei sedili posteriori idonei a  trasportare
persone,  ovvero  benche'  dotate  di  sedili  posteriori  la residua
superficie dell'abitacolo di estensione,  comunque  non  inferiore  a
quella   destinata   al  trasporto  di  persone,  sia  esclusivamente
riservata al trasporto di cose.
Mancando tali parametri, le spese e  gli  altri  componenti  negativi
riferibili alle suddette autovetture sono deducibili - sempreche' non
ricorrano  le  ipotesi  di assoggettamento al regime di deducibilita'
integrale considerate al precedente punto 2 - nelle  predette  misure
del 50 per cento e dell'80 per cento.
9. Decorrenza delle nuove disposizioni
Come  si  e' detto, le disposizioni recate dal nuovo art. 121-bis del
Tuir si rendono applicabili a decorrere dal  periodo  di  imposta  in
corso  al  31  dicembre  1997 e interessano non solo i veicoli il cui
utilizzo a titolo di proprieta' ovvero a titolo  di  locazione  anche
finanziaria  o di noleggio inizi in tale periodo d'imposta ma anche i
veicoli il cui utilizzo sia iniziato precedentemente.
Al  riguardo,  si  precisa,  con  specifico  riferimento  ai  veicoli
(autovetture,  autocaravan,  motocicli e ciclomotori) assoggettabili,
nel nuovo assetto normativo, al regime di deducibilita' parziale, che
la determinazione degli importi ammessi in deduzione secondo le nuove
regole a  titolo  di  ammortamento  ovvero  a  titolo  di  canoni  di
locazione   anche  finanziaria  o  di  noleggio  non  e'  influenzata
dall'ammortare  eventualmente  gia'  dedotto  a   tale   titolo   nei
precedenti   periodi  di  imposta.  Conseguentemente,  nel  caso,  ad
esempio, di un'autovettura il cui costo di acquisto sia stato pari  a
30  milioni  e  per  la  quale siano state gia' dedotte al previgente
regime fiscale quote  di  ammortamento  pari  complessivamente  a  20
milioni,  l'applicazione delle nuove regole comporta semplicemente la
riduzione al 50 per  cento  delle  ulteriori  quote  di  ammortamento
ammesse  nonche'  degli  altri  componenti  negativi afferenti il suo
utilizzo. Analogamente, nel caso di un'autovettura di costo superiore
al limite dei 35 milioni (ovvero dei 50 milioni per gli esercenti  di
attivita'  di  agenzia o rappresentanza di commercio), l'applicazione
delle nuove regole comporta l'irrilevanza della parte delle ulteriori
quote di ammortamento proporzionalmente riferibile al costo eccedente
detto limite (vedi paragrafo 3).
I-C) Credito di imposta per le nuove iniziative produttive
Per le iniziative produttive intraprese a  decorrere  dal  1  gennaio
1997,  localizzate  nelle "aree depresse" del territorio nazionale di
cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. 8 febbraio 1995, n. 32,
convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104,  e'  riconosciuto,  per
l'anno  d'inizio  di attivita' e per i due successivi, (cinque per le
attivita' intraprese nei  territori  compresi  nell'obiettivo  1  del
regolamento  CEE  n.  2052/88),  un credito di imposta nella seguente
misura:
* 50 per cento dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche  e  50
  per    cento    dell'imposta   locale   sui   redditi,   riferibili
  proporzionalmente al reddito  di  imprese,  nonche'  50  per  cento
  dell'imposta sul patrimonio netto dell'anno cui compete;
*  50  per  cento  dell'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche,
  riferibile proporzionalmente al reddito derivante dall'esercizio di
  arti o professioni dell'anno cui compete.
Detto credito non puo' essere superiore, per ciascun anno, a  lire  5
milioni  ed  e'  utilizzato  per  il  versamento delle corrispondenti
imposte.
Il credito spetta anche con riferimento  alle  iniziative  produttive
intraprese  in  forma  associata ai sensi dell'art. 5 del Tuir e alle
aziende coniugali non gestite in forma societaria  a  condizione  che
tutti  i  soggetti  che  partecipano  a  tali  forme  abbiano tutti i
requisiti sopra elencati. Per questi soggetti il credito e' elevato a
7 milioni. L'importo non utilizzato della societa' di cui all'art.  5
e'  attribuito  in  misura  non  eccedente  lire  5 milioni ai soci o
associati in quote proporzionali alle loro partecipazioni agli utili.
Per le aziende coniugali non gestite in forma societaria  il  credito
e' attribuito in quote di uguale importo a ciascuno dei coniugi.
Si  precisa  che  il beneficio in questione spetta, indipendentemente
dai parametri dimensionali dell'attivita' (costo complessivo dei beni
materiali strumentali, volume d'affari).
Poiche' il credito di imposta di cui trattasi e' riferito alle  nuove
iniziative  produttive,  si deve intendere esclusa dal beneficio ogni
forma di subentro o rilevazione di attivita' d'impresa o artistiche e
professionali gia' avviate.
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. n. 32  del  1995,
si intendono per aree depresse:
*  quelle  individuate  dalla  Commissione  delle  Comunita' Europee,
  ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e
  5b;
* quelle eleggibili sulla base delle analoghe caratteristiche;
* quelle rientranti nelle fattispecie dell'art. 92, par.  3,  lettera
  c),  del  Trattato  di  Roma,  previo  accordo  con  la Commissione
  dell'Unione Europea. Dette aree e i comuni che ricadono nelle  zone
  obiettivi 1, 2 e 5b e quelle rientranti nelle fattispecie dell'art.
  92,   par.  3,  lett.  c),  del  Trattato  di  Roma  sono  elencate
  nell'allegato 6 al decreto  del  Ministero  dell'industria  del  25
  settembre  1996. Per le iniziative produttive intraprese nelle aree
  territoriali di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n.  2052/88
  del  24 giugno 1988, come modificato dal Regolamento CEE n. 2081/93
  del 20 luglio 1993, avente il fine  di  promuovere  lo  sviluppo  e
  l'adeguamento  strutturale  delle  regioni  (intese  in  senso lato
  economico-territoriale, non in quello ordinamentale-politico  dello
  Stato  membro),  il  cui  sviluppo  e'  in ritardo, le disposizioni
  agevolative si applicano per l'anno di inizio di attivita' e per  i
  cinque successivi.
Le agevolazioni suddette si applicano ai soggetti che:
*  avendo  eta'  inferiore a 32 anni presentano per la prima volta la
  dichiarazione di inizio  di  attivita'  ai  fini  dell'imposta  sul
  valore aggiunto; deve trattarsi, cioe', di soggetti che non abbiano
  compiuto il trentaduesimo anno di eta' all'atto della presentazione
  della dichiarazione d'inizio di attivita';
*   indipendentemente   dall'eta'  e  dall'eventuale  svolgimento  di
  precedente  attivita',  fruiscono  del  trattamento  d'integrazione
  salariale  il  giorno  precedente  alla data di presentazione della
  dichiarazione di inizio attivita' ai  fini  Iva,  se  non  sono  in
  possesso   dei   requisiti  per  la  pensione  di  vecchiaia  o  di
  anzianita';
* sono disoccupati ai sensi dell'art. 25, comma 5, lettere  a)  e  b)
  della  L.  23  luglio  1991,  n. 223, indipendentemente dall'eta' e
  dall'eventuale svolgimento di precedente attivita'; si  tratta  dei
  lavoratori  iscritti  da  piu' di due anni nella prima classe delle
  liste di collocamento e che risultano non iscritti  da  almeno  tre
  anni  negli  elenchi ed albi degli esercenti attivita' commerciali,
  degli artigiani e dei coltivatori diretti e agli  albi  dei  liberi
  professionisti  e,  inoltre, dei lavoratori iscritti nelle liste di
  mobilita' compilate  dall'Ufficio  regionale  del  lavoro  e  della
  massima occupazione, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 223 del 1991.
  Il  requisito  dell'iscrizione  nelle  liste  di  collocamento e di
  mobilita' deve sussistere fino al  giorno  anteriore  a  quello  di
  presentazione  della dichiarazione di inizio dell'attivita' ai fini
  Iva;
*  sono  portatori  di  handicap,  ai  sensi  dell'art.  3 della L. 5
  febbraio 1992, n. 104;
* iniziano un'attivita' nel campo dell'efficienza energetica e  della
  promozione di fonti rinnovabili di energia o assimilate di cui alla
  L.  9  gennaio 1991, n. 9, nel campo della raccolta differenziata e
  del  riciclaggio   dei   rifiuti,   nel   campo   del   risanamento
  idrogeologico   del  territorio  o,  comunque,  per  il  ripristino
  ambientale,  e  nel  campo  della  progettazione  a  attuazione  di
  interventi  per  la riqualificazione, la manutenzione o il restauro
  dei centri storici, per la produzione di beni ai quali e' assegnato
  il marchio di qualita' ecologica  di  cui  al  Regolamento  CEE  n.
  880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992.

Ministero delle               ISTRUZIONI                  Modello 750
    Finanze               PER LA COMPILAZIONE

SEZIONE SECONDA: MODIFICHE CONSEGUENTI ALL'ATTUAZIONE  DELLE  DELEGHE
DI CUI ALLA LEGGE 662 DEL 1996
I-A)    LA    DISCIPLINA   DELLE   OPERAZIONI   DI   RIORGANIZZAZIONE
     DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA
1. Premessa
Il decreto legislativo 8 ottobre  1997,  n.  358,  in  vigore  dall'8
novembre  1997,  contiene  una  particolare disciplina riguardante le
operazioni che ordinariamente vengono  utilizzate  per  riorganizzare
l'attivita' produttiva.
I  procedimenti  di  riorganizzazione  interessati dal citato decreto
legislativo sono i seguenti:
a) cessioni  di  aziende  e  di  partecipazioni  di  controllo  o  di
   collegamento;
b)  conferimenti  di  aziende  e  di partecipazioni di controllo e di
   collegamento;
c) scambi di partecipazioni;
d) fusioni e scissioni.
2. Imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di azienda o  di
   partecipazioni di controllo o di collegamento
In  particolare, con l'articolo 1 del decreto legislativo in esame e'
stata istituita un'imposta sostitutiva, con  l'aliquota  del  27  per
cento, sulle plusvalenze derivanti da:
1)  cessione  di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre
   anni (comma 1);
2) cessione di partecipazioni di controllo o di collegamento iscritte
   come tali nelle  immobilizzazioni  finanziarie  degli  ultimi  tre
   bilanci (comma 3).
L'imposta  sostitutiva  e' dovuta dalla societa' dichiarante a titolo
definitivo. In considerazione di cio' i redditi ad essa  assoggettati
non concorrono a formare il reddito complessivo dei soci.
Tale  disposizione trova applicazione per le cessioni di aziende e di
partecipazioni di controllo o di collegamento poste in  essere  dalla
data dell'8 novembre 1997.
2.1 Plusvalenze da cessione di azienda
2.1.1 Ambito soggettivo
La  norma  stessa  si riferisce a tutti i soggetti che realizzano una
plusvalenza, determinata ai sensi dell'articolo 54 del TUIR,  esclusi
i  casi  di  realizzo  nel  corso  di  una  procedura concorsuale. Ne
consegue che il regime agevolativo  in  esame  si  rende  applicabile
nelle  ipotesi  di  plusvalenze per cessioni di aziende realizzate in
caso di liquidazione ordinaria.
La norma  agevolativa  si  rivolge  ai  soggetti  che  conseguono  la
plusvalenza  nell'esercizio di attivita' commerciali sia in regime di
contabilita' ordinaria sia in regime di contabilita' semplificata.
2.1.2 Ambito oggettivo
Con riferimento alle  cessioni  di  aziende,  va  precisato  che  nel
termine  "cessione" si comprendono solo le cessioni a titolo oneroso,
mentre ne sono escluse quelle a titolo gratuito.
Ai fini dell'individuazione della nozione di cessione, si precisa che
la norma intende agevolare esclusivamente le ipotesi di trasferimento
a titolo definitivo della proprieta'  dell'azienda;  conseguentemente
non  rientrano  nell'ambito applicativo della disposizione stessa gli
atti che comportano la costituzione o  il  trasferimento  di  diritti
reali di godimento, quali, ad esempio, l'usufrutto dell'azienda.
Rientrano nella nozione di cessione anche le ipotesi di assegnazione,
di conferimento e di permuta dell'azienda.
Con  riferimento  al termine "aziende", si precisa che esso va inteso
in senso ampio, comprensivo cioe' anche delle cessioni  di  complessi
aziendali relativi a singoli rami dell'impresa.
Va  precisato,  comunque, che la cessione deve riguardare l'azienda o
il complesso aziendale nel suo insieme  e  non  i  singoli  beni  che
compongono l'azienda stessa.
Con riferimento al requisito del possesso per un periodo di tempo non
inferiore  a  tre  anni, si precisa che tale termine va computato, ai
sensi dell'articolo 2963 del codice civile, avendo riguardo al giorno
in cui l'azienda e' stata acquisita  o  l'impresa  si  e'  costituita
indipendentemente  dall'acquisto dei singoli beni che concorrono alla
formazione dell'azienda.
Cosi', ad esempio, nel caso in cui un'impresa acquisti il  30  giugno
1996  un  macchinario per la propria azienda, costituita il 10 maggio
1994, e ceda l'azienda il 30 novembre  1997,  egli  potra'  avvalersi
della disposizione agevolativa in commento.
Si  fa  presente,  inoltre,  che  in  caso  di  cessione  di  azienda
precedentemente concessa in affitto o in  usufrutto,  ai  fini  della
sussistenza del requisito triennale, si tiene conto anche del periodo
in cui l'azienda e' stata concessa in affitto o in usufrutto.
2.2.  Plusvalenza  da  cessione  di  partecipazioni di controllo o di
     collegamento
2.2.1. Ambito soggettivo
Il comma 3  dell'articolo  1  prevede  un'imposta  sostitutiva  sulle
plusvalenze   da   cessioni  di  partecipazioni  di  controllo  o  di
collegamento.
Condizione  per  l'applicazione  di   tale   regime   e'   che   tali
partecipazioni,  risultino  iscritte  negli  ultimi  tre bilanci come
partecipazioni di controllo o di collegamento tra le immobilizzazioni
finanziarie.
La  norma  si  rivolge solo ai soggetti che conseguono la plusvalenza
nell'esercizio di attivita' commerciali  in  regime  di  contabilita'
ordinaria.
2.2.2. Ambito oggettivo
Per  quanto  riguarda il termine "cessione" valgono le considerazioni
svolte relativamente alla cessione di aziende.
La nozione di "controllo o di collegamento"  e'  quella  che  risulta
dall'articolo 2359 del codice civile.
Tanto  premesso,  occorre rilevare che la norma in commento riferisce
la situazione di controllo  o  di  collegamento  esclusivamente  alle
partecipazioni oggetto di cessione e prescinde quindi dal controllo o
collegamento realizzati su altri presupposti.
Il considerazione di cio', non rilevano ai fini in esame:
-  le  situazioni  di  controllo  o  di  collegamento  realizzate non
  mediante   una   partecipazione   al   capitale   di   rischio   ma
  esclusivamente per effetto di particolari vincoli contrattuali;
-  le partecipazioni che non danno diritto di voto (come, ad esempio,
  quelle rappresentate da azioni di risparmio e privilegiate);
- le situazioni di controllo o di collegamento realizzate  anche  per
  effetto del possesso di diritti di usufrutto sulle azioni.
Per  quanto  riguarda  il  requisito  della iscrizione delle suddette
partecipazioni nelle immobilizzazioni finanziarie  degli  ultimi  tre
bilanci  dell'impresa  cedente  va  precisato  che l'iscrizione delle
partecipazioni in esame deve risultare dagli ultimi tre bilanci degli
esercizi precedenti quello in cui si e' verificata  la  cessione.  Le
partecipazioni  cedute  possono non essere detenute ininterrottamente
nel periodo di tempo intercorrente tra  l'ultimo  ed  il  terz'ultimo
bilancio precedente quello in cui si e' verificata la cessione.
Per  i  soggetti  che  redigono il bilancio secondo schemi diversi da
quelli previsti dall'articolo 2424 e seguenti del codice civile e dal
D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, la condizione della  iscrizione  nelle
immobilizzazioni  finanziarie  degli  ultimi  tre  bilanci si ritiene
soddisfatta nel caso in cui  le  partecipazioni  di  controllo  o  di
collegamento risultino come tali nei bilanci ovvero da altri elementi
certi e precisi della contabilita'.
Si  precisa  che  il rispetto delle suddette condizioni presuppone il
concorso dei seguenti requisiti:
- chi cede deve avere il controllo  o  il  collegamento  mediante  il
  possesso di una partecipazione;
-  il  requisito  di  controllo o collegamento deve essere esercitato
  interamente attraverso la partecipazione;
- il cessionario deve acquisire il controllo o  il  collegamento  per
  effetto della cessione;
-  per  effetto  della  cessione il cedente perde il controllo ma non
  necessariamente il collegamento;
- nel caso di partecipazione di controllo la quota ceduta puo'  anche
  non  essere  oggettivamente una quota di controllo purche' mediante
  essa il cessionario acquisisca il  controllo  tenendo  conto  anche
  dell'eventuale  partecipazione  gia'  in  possesso  del cessionario
  medesimo;
- nel caso di partecipazioni di collegamento  la  quota  ceduta  deve
essere anche oggettivamente di collegamento;
- i requisiti anzidetti debbono verificarsi singolarmente in ciascuna
operazione.
In  controllo  detenuto attraverso i voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria puo' essere anche indiretto; in tal  caso  le  cessioni  di
partecipazioni  mediante  le quali nell'ambito dei gruppi si possiede
il cosiddetto controllo indiretto, non possono fruire del trattamento
agevolato.
Relativamente al caso in  cui  la  partecipazione  ceduta  sia  stata
iscritta  con diversa consistenza negli ultimi tre bilanci precedenti
alla cessione (ferma restando naturalmente la posizione di  controllo
o  di collegamento che deve sussistere in ognuno dei tre bilanci), la
disciplina  agevolativa  si  rendera'  applicabile  con   riferimento
all'intero ammontare delle partecipazioni cedute.
In proposito valga il seguente esempio.
Si  ipotizzi  il  caso  in  cui  il collegamento nella societa' A sia
assicurato dal possesso di una partecipazione pari al  20  per  cento
del suo capitale sociale.
Se  la societa' B ha iscritto la predetta partecipazione nella misura
del 20 per cento nel terzo e nel secondo  bilancio  antecedente  alla
cessione  e nella misura del 51 per cento nel bilancio immediatamente
antecedente alla cessione medesima, quest'ultima anche per  la  parte
eccedente  il  20  per  cento dara' luogo all'applicazione del regime
agevolato.
2.3 Regimi di tassazione applicabili
Con riferimento alle cessioni  di  aziende  o  di  partecipazioni  di
controllo  o  di  collegamento  per  le  quali sussistano i requisiti
temporali previsti dalle disposizioni in esame si possono configurare
due regimi di tassazione delle relative plusvalenze:
-  quello  ordinario,  con  l'applicazione   dei   criteri   di   cui
  all'articolo 54 del Tuir;
-  quello  opzionale,  con l'applicazione dell'imposta sostitutiva di
  cui al decreto legislativo in esame.
2.3.1 Regime ordinario
In caso di tassazione ordinaria,  la  plusvalenza  e'  realizzata  ai
sensi dell'articolo 54, comma 1, lett. a), del Tuir ed e' determinata
ai sensi del successivo comma 2.
Detta plusvalenza concorre, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir,
a   formare   il  reddito  imponibile,  a  scelta  del  contribuente,
nell'esercizio del realizzo ovvero  -  se  sussistono  i  presupposti
temporali  ivi  previsti - per quote costanti nell'esercizio stesso e
nei successivi, ma non oltre il quarto.
2.3.2 Regime sostitutivo
L'applicazione dell'imposta sostitutiva e'  un  regime  opzionale  di
tassazione al quale si accede compilando il prospetto di liquidazione
dell'imposta  sostitutiva  contenuto  nella dichiarazione dei redditi
del periodo di imposta nel quale le plusvalenze sono realizzate.
La disposizione in esame prevede che qualora in un periodo di imposta
sono poste in essere piu' operazioni,  l'opzione  per  l'applicazione
dell'imposta sostitutiva puo' essere esercitata relativamente ad ogni
singola operazione.
Per  singola  operazione  deve  intendersi  un'operazione di cessione
avente le caratteristiche indicate ai commi 1 e  3  dell'articolo  in
esame  e,  pertanto,  avere  ad  oggetto  un'azienda posseduta per un
periodo non  inferiore  a  tre  anni  ovvero  una  partecipazione  di
controllo o di collegamento iscritta come tale nelle immobilizzazioni
finanziarie degli ultimi tre bilanci.
3.  Il regime fiscale dei conferimenti di aziende e di partecipazioni
   di controllo o di collegamento
3.1 Premessa
L'art. 3 del D.Lgs. n. 358 del 1997, contiene la  disciplina  fiscale
applicabile   alle   operazioni  di  conferimento  di  aziende  e  di
partecipazioni di controllo o di collegamento.
Le  operazioni  di  conferimento   disciplinate   dall'art.   3   del
provvedimento  in  esame  sono  quelle  aventi  ad  oggetto aziende e
partecipazioni di controllo o  collegamento  ai  sensi  dell'articolo
2359 del codice civile.
Per  quanto  riguarda  il conferimento di azienda bisogna distinguere
l'ipotesi in cui l'azienda conferita sia situata in Italia da  quella
in cui l'azienda stessa sia situata all'estero.
Nel  caso in cui l'azienda sia situata all'estero i conferimenti sono
rilevanti ai fini in esame solo se effettuati tra soggetti  residenti
nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese commerciali.
Nel   caso,  invece,  in  cui  l'azienda  sia  situata  in  Italia  i
conferimenti, ai sensi del comma 2 dell'articolo  3  in  esame,  sono
rilevanti  anche  se il conferente e/o il conferitario e' un soggetto
non residente.
Per quanto riguarda i conferimenti di partecipazioni di  controllo  o
di  collegamento,  va  precisato  che  gli stessi rilevano ai fini in
esame se effettuati tra soggetti residenti in  Italia  nell'esercizio
di imprese commerciali.
L'operazione   di   conferimento   e'   rilevante   anche  quando  la
partecipazione  ricevuta  riguarda  una  societa'  o  un   ente   non
residente,
Per  quanto  riguarda  la  nozione  di  azienda  si  rinvia  a quanto
precisato a proposito delle cessioni di aziende.
Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 358 del 1997, il  regime
previsto  dal  citato art. 3, si applica alle succitate operazioni di
conferimento poste in essere dalla data di entrata  in  vigore  dello
stesso decreto legislativo (8 novembre 1997).
3.2  La  disciplina applicabile ai conferimenti di cui all'art. 3 del
    D.Lgs. n. 358 del 1997
3.2.1. Modalita' di determinazione della plusvalenza imponibile
Ai sensi del comma 1 dell'articolo 3, nelle ipotesi  di  conferimento
sopra  evidenziate,  ai fini dell'applicazione dell'art. 54 del Tuir,
la  plusvalenza  derivante  dal  conferimento  stesso   deve   essere
determinata assumendo come valore di realizzo il valore di iscrizione
delle  partecipazioni  ricevute  per  effetto  del conferimento nelle
scritture contabili  del  conferente  ovvero,  se  superiore,  quello
attribuito  all'azienda,  in  caso di conferimento di azienda, o alle
partecipazioni, in caso  di  conferimento  di  partecipazioni,  nelle
scritture contabili del conferitario.
In  considerazione  di  quanto  sopra,  la  plusvalenza imponibile e'
costituita dalla differenza tra il valore  di  realizzo,  e  l'ultimo
costo fiscalmente riconosciuto, rispettivamente, dell'azienda o della
partecipazione conferita.
Tale  modalita'  di  individuazione  costituisce,  relativamente alle
operazioni in questione, una implicita deroga alla  regola  posta  in
via generale dall'articolo 9 del Tuir.
Nel  caso di operazioni di conferimento non aventi le caratteristiche
in precedenza illustrate (come ad esempio il conferimento di  singoli
beni),  la  plusvalenza  imponibile  continua  ad  essere determinata
avendo  riguardo  alla   nozione   di   valore   normale,   delineata
dall'articolo  9  del  Tuir. Inoltre, considerato l'espresso richiamo
all'articolo 54 del Tuir, contenuto nella norma in esame,  ne  deriva
che   quest'ultima   non  trova  applicazione  con  riferimento  alle
eventuali minusvalenze da conferimento, per le quali, quindi,  rimane
applicabile la disciplina dettata dagli articoli 9 e 66 del Tuir.
Nel caso in cui il conferimento abbia ad oggetto un'azienda, l'ultimo
costo  fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita va determinato
sommando i singoli valori fiscalmente riconosciuti delle attivita'  e
delle passivita' che compongono il patrimonio dell'azienda conferita.
3.2.3 Regimi di tassazione applicabili
Per  le operazioni di conferimento i regimi di tassazione applicabili
sono quindi i seguenti:
- quello  ordinario,  secondo  il  quale  le  plusvalenze  realizzate
  concorrono alla formazione del reddito d'impresa;
-  quello  opzionale,  consistente  nell'applicazione  alle  predette
  plusvalenze  da  conferimento  dell'imposta  sostitutiva   di   cui
  all'articolo  1  del  provvedimento  in esame, qualora ricorrano le
  condizioni ivi previste del possesso triennale dell'azienda  ovvero
  dell'iscrizione  tra  le  immobilizzazioni finanziarie degli ultimi
  tre bilanci delle partecipazioni di controllo o di collegamento.
In proposito,  salvo  quanto  gia'  precisato  con  riferimento  alla
determinazione delle plusvalenze che avviene assumendo come valore di
realizzo  il  maggiore  tra  quello  attribuito  dal  conferente alle
partecipazioni  ricevute  e  quello   attribuito   dal   conferitario
all'azienda  o  alle partecipazioni conferite, valgono, relativamente
ai regimi di tassazione applicabili  alle  suddette  plusvalenze,  le
precisazioni  gia'  fornite  in  merito alla cessioni di aziende e di
partecipazione di controllo o di collegamento.
Anche nell'ipotesi in esame, l'imposta sostitutiva  e'  dovuta  dalla
societa' dichiarante a titolo definitivo. In considerazione di cio' i
redditi  ad  essa  assoggettati  non  concorrono a formare il reddito
complessivo dei soci.
4. La disciplina applicabile agli scambi  di  partecipazioni  di  cui
   all'art. 5 del D.Lgs. n. 358 del 1997
4.1 Premessa
Ai  fini  del  provvedimento  in  esame,  sono  considerati scambi di
partecipazioni le seguenti operazioni:
- la permuta, con la quale uno dei  soggetti  indicati  nell'articolo
  87,  comma  1,  lettere  a)  e  b)  del Tuir acquista o integra una
  partecipazione di controllo  ai  sensi  dell'articolo  2359,  primo
  comma,  n.  1,  del  c.c. in altro soggetto indicato nelle medesime
  lettere a) e b), attribuendo ai soci di quest'ultimo azioni proprie
  (comma 1);
-  i  conferimenti  in  societa',  mediante  i  quali   la   societa'
  conferitaria  acquisisce  il  controllo  di  una  societa' ai sensi
  dell'articolo 2359, primo comma, n. 1, del c.c. (comma 2).
Il regime previsto dall'articolo 5 del D.Lgs.  n.  358  del  1997  si
applica  alle  operazioni  poste  in  essere dalla data di entrata in
vigore dello stesso decreto legislativo (8 novembre 1997).
4.2 Lo scambio di partecipazioni
4.2.1 Lo scambio di partecipazioni realizzato tramite permuta
Il   comma  1  dell'articolo  in  esame  considera  come  scambio  di
partecipazioni la permuta mediante la quale uno dei soggetti indicati
nell'articolo 87, comma 1, lett. a) e b) del Tuir acquista o  integra
una  partecipazione  di  controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo
comma, n. 1, del c.c., in  altro  soggetto  indicato  nelle  medesime
lett. a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del Tuir.
Ai   fini   della   definizione   dei   soggetti   che   intervengono
nell'operazione, si indica di seguito come:
1) societa' acquirente, la societa' che intende acquisire o integrare
   il controllo;
2) societa' scambiata, la societa' della quale si  intende  acquisire
   il controllo;
3) soggetti scambianti, i soci della societa' scambiata.
Sia  la  societa'  acquirente che la societa' scambiata devono essere
entrambe  societa'  od  enti  soggetti   all'IRPEG,   residenti   nel
territorio   dello   Stato,  mentre  i  soggetti  scambianti  non  e'
necessario che abbiano la qualifica di imprenditori.
Sotto il profilo oggettivo, invece, e' richiesto che lo scambio abbia
ad oggetto una partecipazione che consenta alla  societa'  acquirente
di assumere il controllo della societa' scambiata.
Va  inoltre  sottolineato,  sul  piano  dei  requisiti oggettivi, che
l'operazione  di  scambio  di  partecipazioni  mediante  permuta   e'
rilevante   ai   fini   dell'articolo   in   esame  indipendentemente
dall'ammontare del conguaglio in denaro eventualmente pattuito  dalle
parti  contrattuali  sempreche', sul piano civilistico, l'entita' del
conguaglio in denaro  non  sia  tale  da  snaturare  l'operazione  di
permuta.
Con   riguardo  al  requisito  del  controllo,  valgono  le  medesime
considerazioni svolte in merito alle operazioni di  cui  all'articolo
1,  nel  senso  che  il  requisito  del  controllo deve sussistere in
relazione alle partecipazioni acquisite a seguito dell'operazione  di
permuta.
L'operazione   non   deve   necessariamente   aver   ad  oggetto  una
partecipazione che di per se' sia di controllo,  ma  puo'  riguardare
anche  una  partecipazione  che,  unitamente a quella gia' posseduta,
consenta al  soggetto  acquirente  di  avere  una  partecipazione  di
controllo.
Rientra  nella  disposizione  in commento anche l'acquisto effettuato
mediante la cessione  da  parte  di  piu'  soggetti,  sempreche'  sia
ravvisabile,  in  modo  oggettivo, che l'operazione di acquisto della
partecipazione si inserisca in un progetto unitario  di  acquisizione
della partecipazione di controllo.
Non sono riconducibili nel regime previsto dalla norma in commento le
operazioni  che hanno ad oggetto l'acquisizione di partecipazione che
non consentono  il  controllo  ovvero  quelle  che  si  aggiungono  a
partecipazioni  possedute  le  quali  ultime di per se' consentono il
controllo.
4.2.2 Lo scambio di partecipazioni realizzato mediante conferimento
Lo scambio di  partecipazioni  puo'  essere  attuato  anche  mediante
operazioni  di  conferimento  nella  societa' acquirente da parte dei
soci  imprenditori  che  detengono  partecipazioni   nella   societa'
scambiata.
4.2.3 Regimi applicabili
Lo  scambio  di  partecipazioni  mediante  permuta  non  da'  luogo a
componenti positivi o negativi del reddito  imponibile  a  condizione
che il costo delle azioni o quote date in permuta sia attribuito alle
azioni  o  quote ricevute in cambio. L'eventuale conguaglio in denaro
concorre a formare il reddito del percepiente.
In  proposito  si rileva che il riferimento al "costo" delle azioni o
quote previsto dal citato articolo, e'  da  intendersi  come  "valore
fiscale" delle predette partecipazioni.
Nel caso in cui le partecipazioni ricevute siano state contabilizzate
ad  un  valore superiore a quello attribuito alle partecipazioni date
in cambio non risulta soddisfatta la condizione posta dalla norma  in
esame e, pertanto, l'operazione di permuta non potra' beneficiare del
suddetto  regime  di neutralita' e sara', quindi sottoposta al regime
ordinario stabilito per la cessione di beni.
Il regime fiscale  attribuito  alle  operazioni  di  conferimento  di
partecipazioni  e'  diverso  da  quello previsto per le operazioni di
permuta.
In sostanza, ai fini della determinazione  del  reddito  dell'impresa
conferente,  le  partecipazioni  ricevute  a seguito del conferimento
sono valutate in misura proporzionalmente  corrispondente  al  valore
contabile  attribuito dalla conferitaria alle partecipazioni ricevute
in conferimento.
L'adozione di tale criterio puo',  comportare  la  evidenziazione  di
plusvalenze o minusvalenze fiscalmente rilevanti per il conferente.
Nel  caso  infatti  in  cui  la  conferitaria  dovesse  iscrivere  la
partecipazione ricevuta ad un valore superiore a  quello  fiscalmente
riconosciuto alla stessa presso la conferente, la conferente medesima
e'  tenuta  a  rilevare  una  plusvalenza pari alla differenza tra il
valore  di  iscrizione  della  partecipazione  conferita  presso   la
conferitaria   e   l'ultimo   valore  fiscalmente  riconosciuto  alla
partecipazione stessa presso di essa.
In proposito valga il seguente esempio:
Si ipotizzi che una partecipazione di controllo iscritta nel bilancio
della conferente ad  un  valore  di  80,  coincidente  con  il  costo
fiscalmente  riconosciuto, sia stata dopo il conferimento iscritta al
medesimo valore nella contabilita' della conferitaria.
In tal caso non emerge alcuna plusvalenza in capo alla conferente  in
quanto la stessa assume le partecipazioni ricevute allo stesso valore
fiscale attribuito alle partecipazioni acquisite dalla conferitaria.
Si  ipotizzi  viceversa  che  la suddetta partecipazione di controllo
iscritta  nel  bilancio  della  conferente  ad  un  valore   di   80,
coincidente con il costo fiscalmente riconosciuto, sia stata iscritta
nella contabilita' della conferitaria al valore di stima di 100.
In tal caso in capo alla conferente emerge una plusvalenza imponibile
pari  alla  differenza  tra  il  valore delle partecipazioni iscritte
presso  la  conferitaria  (100)   e   l'ultimo   valore   fiscalmente
riconosciuto   delle   partecipazioni   conferite   (80)   presso  la
conferente.
D'altra parte le partecipazioni ricevute dalla conferente assumono un
costo fiscalmente  riconosciuto  pari  all'incremento  di  patrimonio
netto   formato   dalla   conferitaria  a  seguito  del  conferimento
(nell'esempio 100).
Si rileva infine  che  le  plusvalenze  emergenti  dallo  scambio  di
partecipazioni possono essere assoggettate sia al regime ordinario di
tassazione  che  a  quello  sostitutivo  previsto dall'articolo 1 del
decreto legislativo n. 358 del 1997, ove ricorrono i presupposti.
In  caso  di  applicazione del regime sostitutivo previsto dal citato
art.  1,  l'opzione  va  effettuata  compilando  il  modello  per  la
liquidazione dell'imposta sostitutiva.
5.  Il  regime  dei disavanzi derivanti da operazioni di fusione e di
   scissione di societa'
5.1 Il regime ordinario
Ai sensi dell'art. 123 del Tuir,  nella  determinazione  del  reddito
della  societa' risultante dalla fusione o incorporante, non si tiene
conto, tra l'altro, delle plusvalenze iscritte  in  bilancio  fino  a
concorrenza  della differenza tra il costo delle azioni o quote delle
societa' incorporate, annullate  per  effetto  della  fusione,  e  il
valore  del  patrimonio  netto delle societa' stesse risultante dalle
scritture contabili (cosiddetto "disavanzo da annullamento").
Con la legge 23 dicembre 1994, n.  724  sono  state  apportate  delle
modifiche  al predetto regime. In particolare, l'articolo 27 di detta
legge ha previsto con "le fusioni e le scissioni  di  societa'  sono,
agli  effetti  delle imposte sui redditi, neutrali. Conseguentemente,
il disavanzo di fusione  e  di  scissione  non  e'  utilizzabile  per
iscrizioni  di  valori  in  franchigia  di imposta, a qualsiasi voce,
forma o titolo operate".
L'irrilevanza fiscale dell'utilizzo del disavanzo rende necessaria la
compilazione del modello per la riconciliazione dei dati  esposti  in
bilancio e dei valori fiscalmente riconosciuti.
5.2 Il regime sostitutivo
L'articolo  6  in  esame, al comma 1, detta un regime che consente il
riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in  bilancio  per
effetto   dell'imputazione   dei   disavanzi  da  annullamento  o  da
concambio, a  condizione  pero'  che  tali  maggiori  valori  vengano
assoggettati  all'imposta  sostitutiva  indicata  nell'articolo 1 del
decreto legislativo in commento.
Inoltre, lo stesso art. 6, al  comma  2,  individua  i  casi  in  cui
l'iscrizione  in  bilancio per effetto dell'imputazione del disavanzo
e' riconosciuta ai fini  fiscali  senza  l'applicazione  dell'imposta
sostitutiva.
Ai  sensi  del  comma  4  dell'art.  6  in  commento,  i soggetti che
intendono avvalersi delle richiamate disposizioni dei commi  1  e  2,
devono  chiederne  l'applicazione  nella  dichiarazione  dei  redditi
relativa al periodo d'imposta in cui  ha  effetto  la  fusione  o  la
scissione.
Tale  richiesta  si  intende  effettuata compilando il modello per la
liquidazione dell'imposta sostitutiva.
Tanto premesso, nell'esaminare la  disciplina  contenuta  nel  citato
comma  1 dell'articolo 6, occorre distinguere l'ipotesi del disavanzo
da concambio da quello da annullamento.
5.2.1 Il disavanzo da concambio
Il riconoscimento anche fiscale, in tutto  o  in  parte,  dei  valori
iscritti  in bilancio per effetto dell'imputazione del disavanzo puo'
essere ottenuto a fronte  dell'assoggettamento  dei  maggiori  valori
iscritti  per  effetto del disavanzo all'imposta sostitutiva prevista
dall'articolo 1 del provvedimento in esame nella misura  del  27  per
cento.
5.2.2 Il disavanzo da annullamento
Se  in  via  ordinaria  il  riconoscimento  del disavanzo puo' essere
ottenuto, in tutto o in parte,  mediante  il  pagamento  dell'imposta
sostitutiva,  i  maggiori  valori  iscritti  in bilancio a fronte del
disavanzo stesso e' riconosciuto fiscalmente in franchigia  d'imposta
fino a concorrenza dell'importo complessivo netto:
a)   delle   plusvalenze,  diminuite  delle  eventuali  minusvalenze,
   rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta  sostitutiva,  ai
   sensi  dell'articolo  2  del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27,
   convertito, con modificazioni, dalla legge 2 marzo 1991, n. 102  o
   che  sono  state  assoggettate ad imposta sostitutiva ai sensi del
   decreto legislativo in esame;
b) dei maggiori e dei minori valori, rispetto ai relativi  valori  di
   acquisizione,  derivanti  dalla cessione delle azioni o quote, che
   hanno concorso a formare il reddito di un'impresa residente;
c) delle svalutazioni nonche'  delle  rivalutazioni  delle  azioni  o
   quote  che  hanno  concorso  a  formare  il  reddito di un'impresa
   residente o  che  per  disposizione  di  legge  non  concorrono  a
   formarlo, nemmeno in caso di successivo realizzo.
L'ipotesi  sub a) fa riferimento alle plusvalenze e alle minusvalenze
conseguite da soggetti che hanno ceduto  le  partecipazioni  medesime
mediante   operazioni  realizzate  fuori  dall'esercizio  di  imprese
commerciali,  assoggettate  ad   imposta   sostitutiva   secondo   le
disposizioni  dell'art.  2  del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27,
convertito dalla legge 2 marzo 1991, n. 102.
In proposito va pero' precisato che l'esistenza  di  una  plusvalenza
assoggettata  a tassazione in via forfetaria ai sensi dell'art. 3 del
citato DI n. 27 del 1991 convertito dalla legge n. 102 del  1991  non
comporta  l'irrilevanza,  ai fini del riconoscimento del disavanzo da
annullamento, delle plusvalenze e delle minusvalenze  assoggettate  a
tassazione  ai  sensi  del  citato  art.  2  del  DI  n.  27 del 1991
manifestatesi prima o dopo quella tassata in via forfetaria.
Cosi' ad esempio nel caso di una  partecipazione,  avente  un  valore
iniziale  di  1000, ceduta una prima volta a 1200 con assoggettamento
della relativa plusvalenza di 200 ad imposta sostitutiva ai sensi del
citato art. 2 del DI n. 27 del 1991, ulteriormente ceduta a 1400  con
assoggettamento  della  relativa  plusvalenza di 200 (1400 - 1200) ad
imposta sostitutiva  in  misura  forfetaria,  oggetto  di  una  terza
cessione  a  2000,  con assoggettamento della relativa plusvalenza di
600 (2000-1400) ad imposta sostitutiva ai sensi del citato art. 2 del
D.I.   n.   27   del   1991,    l'eventuale    disavanzo    derivante
dall'annullamento  di  tale  partecipazione  puo'  essere fiscalmente
riconosciuto,  senza  pagamento  dell'imposta  sostitutiva,  fino   a
concorrenza   dell'importo   complessivo   (800)   delle  plusvalenza
rilevanti ai fini in esame.
L'ipotesi sub b) riguarda le operazioni di  cessione  delle  predette
partecipazioni  realizzate  nell'esercizio  d'impresa  e i maggiori o
minori valori rispetto a quelli di acquisizione rilevano per il  solo
fatto  di  aver  concorso  alla  formazione  del  reddito  d'impresa,
indipendentemente da un versamento di imposta.
Rilevano anche i maggiori o  minori  valori,  rispetto  a  quelli  di
acquisizione, derivanti da cessioni che abbiano concorso a formare il
reddito  della  stabile  organizzazione  in  Italia di un'impresa non
residente.
L'ipotesi sub c) riguarda i  maggiori  o  minori  valori  rispetto  a
quelli  di  acquisizione  delle  medesime  partecipazioni di cui alla
lettera precedente, che hanno concorso a formare il reddito d'impresa
non a seguito  di  operazioni  di  realizzo  bensi'  per  effetto  di
rivalutazioni o svalutazioni.
Ai  sensi  del  successivo  comma  3  dell'articolo  6  in  esame, la
possibilita'   di   non   assoggettare   il   disavanzo   all'imposta
sostitutiva,  fino a concorrenza della somma algebrica dei maggiori e
dei minori valori di cui alle precedenti lettere sub a), sub b) e sub
c),   e'   condizionata   alla   dimostrazione,    mediante    idonea
documentazione,  da parte della societa' incorporante o beneficiaria,
dei componenti positivi e negativi di reddito relativi alle azioni  o
quote  annullate  realizzate  dalla  societa' stessa e dai precedenti
possessori. Si precisa che  l'obbligo  previsto  dal  legislatore  di
documentare  i  predetti  componenti  reddituali  puo' essere assolto
anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di cui
alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Il rispetto della richiamata  condizione  impone  alla  societa'  che
intende   avvalersi  della  suddetta  previsione  normativa  di  dare
dimostrazione di tutte le operazioni eseguite per  tutto  il  periodo
precedente   fino  a  risalire  alla  originaria  acquisizione  della
partecipazione e, quindi, al momento di emissione della stessa.
Al riguardo, tenuto conto della onerosita' della prova,  specialmente
in   sede   di  prima  applicazione  della  norma,  con  disposizione
transitoria contenuta nel successivo articolo 9, viene stabilito,  al
comma  4,  che "per le azioni o quote gia' esistenti alla data del 30
aprile 1997, ai fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 6, comma 2, la documentazione prevista dal comma 3 dello
stesso  articolo  puo'  riguardare  soltanto  i componenti positivi e
negativi di reddito del soggetto possessore delle azioni o quote alla
data anzidetta e dei possessori successivi, nonche' la plusvalenza  o
la  minusvalenza conseguita dal soggetto che ha ceduto le azioni o le
quote al predetto possessore alla data del 30 aprile 1997".
In altri termini, ai fini dell'assolvimento dell'onere imposto  dalla
suddetta  condizione,  la societa' incorporante o beneficiaria dovra'
dare dimostrazione degli elementi positivi e negativi che rilevano ai
fini dell'art. 6, comma 2, del provvedimento in  esame,  ad  iniziare
dall'operazione di cessione effettuata nei confronti del soggetto che
risulta possessore alla data del 30 aprile 1997.
5.3 Il regime transitorio
L'art. 9, comma 3, del citato D.Lgs. n. 358 del 1997 prevede altresi'
la facolta' di applicare l'imposta sostitutiva sulla differenza tra i
valori  iscritti  in  bilancio  a  fronte  dei disavanzi di fusione e
scissione ed  i  relativi  valori  fiscalmente  riconosciuti,  ancora
esistenti  nel  bilancio  relativo  all'ultimo esercizio chiuso prima
della data di entrata in  vigore  del  D.Lgs.  n.  358  del  1998  (8
novembre 1997).
Si  ritiene  che, in base al tale disposizione, possa essere ottenuto
il riconoscimento fiscale dei maggiori valori  iscritti  in  bilancio
per  effetto  dell'imputazione  sia  dei  disavanzi  da  annullamento
derivanti  dalle  operazioni  di  fusione  o   scissione   deliberate
anteriormente  al 14 gennaio 1995, per i quali non e' stato pagata la
somma del 20 per cento prevista dall'art. 21 del D.L. n. 41 del 1995,
convertito dalla legge n. 85 del 1995, sia  dai  disavanzi  derivanti
dalle  operazioni  di  fusione  e scissione deliberate a decorrere da
tale data, le quali, ai sensi dell'art. 27 della  legge  n.  724  del
1994,  sono neutrali e non consentono l'utilizzabilita' del disavanzo
per l'iscrizione di valori in franchigia d'imposta.
I  maggiori  valori  su  cui  va applicata l'imposta sostitutiva sono
quelli ancora esistenti nel bilancio  relativo  all'ultimo  esercizio
chiuso  prima  della  data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 358 del
1997 (8 novembre 1997).
I maggiori valori possono essere riconosciuti, in tutto o  in  parte,
previo  assoggettamento  degli  stessi  ad  imposta  sostitutiva  con
l'aliquota del 27 per cento.

Ministero delle               ISTRUZIONI                  Modello 750
    Finanze               PER LA COMPILAZIONE

SEZIONE SECONDA: MODIFICHE CONSEGUENTI ALL'ATTUAZIONE  DELLE  DELEGHE
DI CUI ALLA LEGGE 662 DEL 1996
I-B) Il riporto delle perdite
1. Le perdite riportabili senza limiti di tempo
Ai  sensi  dell'art.  8,  comma  3,  del  Tuir, cosi' come modificato
dall'art. 8, comma 1, lett. a),  del  D.Lgs.  n.  358  del  1997,  le
perdite  realizzate  nei  primi tre periodi di imposta possono essere
computate  in  diminuzione  del  reddito  complessivo   dei   periodi
d'imposta successivi senza alcun limite di tempo.
La   norma   di  cui  trattasi  si  applica  alle  perdite  derivanti
dall'esercizio di  imprese  in  contabilita'  ordinaria  formatesi  a
decorrere  dal  periodo d'imposta in corso alla data della entrata in
vigore del citato D.Lgs. n. 358 del 1997 (8 novembre 1997).
La disciplina in essa contenuta si applica anche ai soggetti che alla
suddetta data dell'8 novembre  1997  si  trovano  nel  primo  periodo
d'imposta   ovvero   in   uno   dei  primi  tre  periodi  dalla  loro
costituzione.
Cosi', ad esempio, nel caso di un soggetto il cui  periodo  d'imposta
sia  coincidente con l'anno solare e che sia costituito nel corso del
1995, rientrano nel beneficio in  esame  le  perdite  conseguite  nel
periodo  d'imposta  1997, mentre si applica la disciplina del riporto
in cinque periodi d'imposta, relativamente  alle  perdite  realizzate
nei periodi d'imposta 1995 e 1996.
I-C) LA DUAL INCOME TAX (DIT)
Premessa
Con l'articolo 3, comma 162, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il
Governo  e'  stato  delegato  ad  emanare  norme  volte a favorire la
capitalizzazione   delle   imprese   allo   scopo   di    rafforzare,
razionalizzare   e   rendere   maggiormente   efficiente   l'apparato
produttivo.
Con  il  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  466,  recante
"Riordino  delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la
capitalizzazione delle imprese", il Governo  ha  dato  attuazione  ai
principi  direttivi  contenuti  nella  legge  delega  sopra indicata,
disciplinando  la nuova forma di agevolazione definita, per brevita',
"DIT"-,  che  si  applica  a   quei   soggetti   che   provvedono   a
capitalizzarsi  in modo duraturo. La predetta capitalizzazione rileva
se effettuata mediante apporti permanenti di denaro ovvero tramite la
rinuncia alla distribuzione degli utili conseguiti; in tal  caso,  la
riduzione dell'aliquota IRPEF al 19 per cento, si applica sulla parte
del  reddito  imponibile  corrispondente alla remunerazione ordinaria
dell'incremento del capitale investito.
1. Ambito soggettivo di applicazione
I beneficiari delle disposizioni agevolative previste dalla DIT,  per
quanto  d'interesse  del  presente  modello  di  dichiarazione sono i
seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato:
a) societa' in nome collettivo;
b) societa' in accomandita semplice.
Inoltre, per effetto del combinato disposto del comma 2, dell'art.  5
del decreto legislativo in esame e del comma 3, dell'art. 5 del TUIR,
rientrano nell'ambito delle disposizioni agevolative anche:
c) le societa' di armamento;
d)  le  societa'  di  fatto  che  hanno  per  oggetto  l'esercizio di
   attivita' commerciali.
Si precisa che il comma 2 del menzionato  art.  5  stabilisce  che  i
soggetti  indicati  nelle  predette lettere a), b) c) e d), per poter
fruire dei benefici della DIT  devono  aver  tenuto  la  contabilita'
ordinaria, anche se a seguito di opzione irrevocabile.
In   particolare,   tale  previsione  normativa  risulta  soddisfatta
nell'ipotesi in cui:
a) il soggetto abbia tenuto la contabilita' ordinaria  in  quanto  ha
   superato i seguenti limiti di ricavi di cui all'art. 53 del TUIR:
360  milioni,  per  le  imprese  aventi  per  oggetto  prestazioni di
servizi;
1 miliardo, per le imprese aventi per oggetto altre attivita'.
b) il soggetto abbia tenuto la contabilita' ordinaria  a  seguito  di
   opzione irrevocabile per detto regime.
La  "opzione  irrevocabile" prevista nel menzionato dettato normativo
va intesa, come peraltro emerge dalla relazione di accompagnamento al
decreto legislativo, alla stregua di  una  opzione  avente  carattere
permanente.  Tale  espressione  di  volonta'  deve essere manifestata
nella dichiarazione dei redditi in cui si chiede l'applicazione della
agevolazione DIT e avra' effetto fino alla cessazione  dell'attivita'
dell'impresa.
2. Esclusioni dall'ambito soggettivo di applicazione
Sono  esclusi  dell'ambito  soggettivo  di applicazione della DIT, ai
sensi dell'art.  1,  comma  1,  del  provvedimento  in  argomento,  i
soggetti  sottoposti  alle  procedure di fallimento e di liquidazione
coatta amministrativa di cui all'art. 125 del TUIR.
Si  precisa,  altresi',  che  sono  esclusi  dalla  possibilita'   di
avvalersi  delle  disposizioni  agevolative,  i soggetti sottoposti a
concordato fallimentare, posto che  detta  procedura  e'  finalizzata
alla chiusura di un fallimento gia' dichiarato.
Le  imprese sottoposte alla liquidazione ordinaria, alla procedura di
amministrazione controllata di cui al titolo IV  del  R.D.  16  marzo
1942,  n.  267, nonche' al concordato preventivo con o senza cessione
dei beni, rientrano nel novero di quelle ammesse alla agevolazione.
Trattasi,   infatti,  di  procedure  finalizzate  alla  continuazione
dell'esercizio  dell'attivita'  economica  allo  scopo   di   evitare
l'instaurarsi di procedure concorsuali.
3. Contenuto della disposizione agevolativa
L'agevolazione  per  le  societa' di persone residenti nel territorio
dello Stato, (o meglio per i  soci  persone  fisiche  delle  predette
societa' di persone) si concretizza in un assoggettamento separato ad
imposizione  sui  redditi con l'aliquota del 19 per cento sulla parte
del reddito d'impresa dichiarato corrispondente  alla  "remunerazione
ordinaria del capitale investito".
Gli  elementi necessari per la quantificazione della parte di reddito
assoggettabile all'aliquota ridotta sono:
a) la variazione in aumento del capitale investito rispetto a  quello
   esistente  alla  chiusura  dell'esercizio in corso al 30 settembre
   1996;
b) la remunerazione ordinaria, stabilita  con  decreto  del  Ministro
   delle  finanze,  di  concerto con quello del tesoro, da applicarsi
   alla variazione in  aumento  del  capitale  investito  di  cui  al
   precedente punto a).
4. La variazione in aumento del capitale investito
In  ordine  alla "variazione in aumento del capitale investito" si fa
presente che questa e' costituita dalla differenza positiva tra:
a) gli incrementi derivanti da:
   * conferimenti in denaro ad esclusione di  quelli  indicati  nelle
     lett.    a) e b) del comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo
     in esame;
   * accantonamenti a riserva  di  utili,  ad  esclusione  di  quelli
      destinati  a  riserve  non  disponibili  costituite a fronte di
      plusvalenze derivanti  dalla  valutazione  effettuata  a  norma
      dell'art.  2426, comma 1, n. 4 del codice civile;
b) i decrementi del patrimonio netto con attribuzione dello stesso, a
   qualsiasi titolo, ai soci.
4.1  Incrementi  del  capitale investito derivanti da conferimenti in
    denaro
4.1.1 Individuazione degli incrementi
Relativamente agli incrementi derivanti  da  conferimenti,  la  norma
dispone  che  rilevano  esclusivamente  quelli  effettuati in denaro;
restano esclusi, pertanto, quelli effettuati in natura.
Tra i conferimenti in denaro vanno compresi, ad esempio:
* i versamenti eseguiti a fronte  di  ricostituzione  o  aumento  del
  capitale sociale;
* i versamenti di denaro a fondo perduto o in conto capitale eseguiti
  dai  soci,  con  esclusione  quindi dei finanziamenti erogati dagli
  stessi che costituiscono debiti per la societa', anche se per  essi
  non sono dovuti interessi;
*  i  versamenti  dei  soci  per  soprapprezzo quote e i versamenti a
  titolo di interessi di conguaglio effettuati dai sottoscrittori  di
  nuove quote.
Si  fa  presente  che la relazione ministeriale di accompagnamento al
provvedimento in esame ha precisato che ai fini degli  incrementi  in
argomento  "restano  escluse  le  rinunce  ai  crediti effettuate dai
soci".
Si  precisa  inoltre  che laddove l'incremento del capitale investito
sia effettuato mediante un conferimento di  azienda  (o  di  ramo  di
azienda),  ancorche'  quest'ultima,  nei  suoi  elementi dell'attivo,
contenga  delle  somme  di  denaro,  il  conferimento  relativo  alla
componente  denaro non configura incremento del capitale rilevante ai
fini DIT. Infatti, il conferimento di azienda e' da considerarsi  nel
suo  complesso  quale  conferimento  in  natura, atteso che l'azienda
costituisce una "universitas" di beni  materiali,  immateriali  e  di
rapporti   giuridico-economici   diretti   a  consentire  l'esercizio
dell'attivita' d'impresa.
Per lo stesso motivo, in ipotesi di  fusione  con  cambio  di  quote,
l'aumento  del  capitale  della  societa'  incorporante  o  di quella
risultante dalla fusione, commisurato al  patrimonio  della  societa'
fusa o incorporata che contenga nei propri elementi dell'attivo somme
di  denaro, non rileva quale incremento di capitale investito ai fini
DIT.
4.1.1.1 Casi particolari di non rilevanza dei conferimenti in denaro
Il comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo in esame,  stabilisce,
tra  l'altro,  che  la  variazione  in  aumento che residua dopo aver
effettuato le riduzioni indicate nell'art. 2 e nell'art. 3, comma  2,
di  cui  si  dira'  nel  prosieguo,  non  ha  altresi' effetto fino a
concorrenza;
a) dei conferimenti in denaro provenienti da soggetti non  residenti,
   se  controllati  da  soggetti  residenti,  qualora  non  sia stato
   ottenuto il parere favorevole  del  comitato  istituito  ai  sensi
   dell'art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nelle forme ivi
   previste;
b) dei conferimenti in denaro provenienti dai soggetti domiciliati in
   paesi indicati nel decreto ministeriale 4 settembre 1996;
Relativamente alla lett. a), si sottolinea che l'obbligo da parte del
soggetto che intende fare valere i conferimenti in denaro ricevuti da
soggetti  non  residenti  di  ottenere  il parere favorevole ai sensi
dell'art. 21  della  legge  30  dicembre  1991,  n.  413  (cosiddetto
"RULING"),   riguarda   esclusivamente   i   conferimenti  di  denaro
provenienti da soggetti non residenti, domiciliati in  stati  diversi
da  quelli  che  verranno  analizzati  a  commento della lett. b). Si
tratta,  di  soggetti  domiciliati  in  paesi  con  i  quali   vigono
convenzioni per lo scambio di informazioni.
Si precisa che il conferimento erogato dal soggetto non residente non
rileva  quale  incremento  del capitale investito ancorche' lo stesso
sia controllato da un soggetto residente che non ha alcun rapporto di
partecipazione con il soggetto beneficiario del conferimento stesso.
La lett. b)  dispone  che  la  variazione  in  aumento  del  capitale
investito  deve essere ridotta dei conferimenti in denaro provenienti
dai soggetti domiciliati in paesi indicati nel decreto ministeriale 4
settembre 1996. Tale formulazione normativa va  correttamente  intesa
nel  senso  di  neutralizzare,  ai  fini DIT, i conferimenti fatti da
"soggetti non domiciliati" nei paesi indicati  nel  predetto  decreto
ministeriale  che individua gli Stati con cui e' attuabile lo scambio
di informazioni. In particolare, i menzionati paesi diversi da quelli
indicati nel predetto decreto ministeriale sono quelli  per  i  quali
non  vigono  convenzioni per lo scambio di informazioni, ivi compresi
quelli con regime fiscale privilegiato di cui al D.M. 24 aprile  1992
(cosiddetti "paradisi fiscali").
4.1.2 Momento di rilevanza degli incrementi
Ai  sensi  del  comma  5  dell'art.  1  del  provvedimento in esame i
conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data  di  versamento;
ne consegue che gli stessi concorrono alla formazione dell'incremento
in proporzione ai giorni che intercorrono tra la data di versamento e
quella   di   chiusura  del  periodo  d'imposta  in  cui  sono  stati
effettuati.
E' appena il caso di precisare che, con riguardo ai periodi d'imposta
successivi a quello  in  cui  il  conferimento  di  denaro  e'  stato
effettuato,  il  conferimento  stesso continua ad avere rilevanza, ai
fini dell'incremento  del  capitale  investito,  per  il  suo  intero
ammontare.
4.2  Incrementi del capitale investito derivanti da accantonamenti di
    utili a riserva
4.2.1 Individuazione degli incrementi
Si premette che il comma 4 dell'art. 1  del  provvedimento  in  esame
prevede  espressamente l'esclusione della rilevanza ai fini della DIT
dei soli accantonamenti a riserva non disponibile costituita a fronte
di plusvalenze derivanti dalla valutazione delle  partecipazioni  con
il  metodo  del  patrimonio  netto  (cosiddetto  "equity  method") in
applicazione dell'art. 2426, comma  1,  n.  4),  del  codice  civile.
Pertanto,  laddove alla formazione dell'utile d'esercizio accantonato
a riserva abbiano concorso plusvalenze  derivanti  dalla  valutazione
delle  partecipazioni  con  il  predetto  metodo,  la  quota di utile
derivante da tale plusvalenze, ancorche' accantonata a  riserva,  non
rileva ai fini della variazione in aumento del capitale investito.
Ad  eccezione  di  tale  ipotesi,  tutti  gli  altri accantonamenti a
riserva, sia disponibile che indisponibile,  dell'utile  d'esercizio,
effettuati  in sede assembleare, rilevano ai fini dell'incremento del
capitale investito.
Le riserve del patrimonio netto interessate da tali accantonamenti di
utile sono, ad esempio:
* riserva statutaria o straordinaria;
* riserva per ammortamenti anticipati ex art. 67 del TUIR;
* riserva ex art. 55, comma 3, lett b) del TUIR.
E' necessario precisare che l'accantonamento di utili a  riserva  per
contributi  e liberalita' ex. art. 55 del TUIR, rileva esclusivamente
se effettuato con  riferimento  al  periodo  d'imposta  precedente  a
quello  in  corso  alla  data  del 1 gennaio 1998, in quanto, secondo
quanto disposto dall'art. 21, comma  4,  lett.  b),  della  legge  27
dicembre  1997, n. 449, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al
1 gennaio 1998, e' stata abolita la  previsione  contenuta  nell'art.
55,  comma  3,  lett.  b)  del TUIR, che prevedeva l'accantonamento a
riserva, in sospensione d'imposta, del 50 per  cento  dei  contributi
diversi da quelli costituenti ricavi.
4.2.2 Momento di rilevanza dell'incremento
Il  comma  5  dell'art. 1 del decreto legislativo in commento dispone
che gli accantonamenti di utili rilevano  a  partire  dalla  data  di
inizio  dell'esercizio  nel  corso  del  quale  tali  riserve si sono
formate. L'utile dell'esercizio 1996 rilevera', quale  incremento  di
capitale ai fini DIT, a partire dal primo giorno dell'esercizio 1997.
E'  appena  il  caso  di  precisare  che  con  riguardo agli esercizi
successivi, i predetti accantonamenti di utile  continuano  ad  avere
rilevanza,  ai  fini  dell'incremento  del  capitale  investito,  per
l'intero importo.
4.3  Decrementi  del capitale investito derivanti dalla riduzione con
    attribuzione a qualsiasi titolo ai soci del patrimonio netto.
4.3.1 Individuazione dei decrementi
Tra  i  decrementi  rilevanti  ai  fini  della  determinazione  della
variazione del capitale investito, si comprendono:
* la distribuzione ai soci di riserve comunque costituite;
*  la  riduzione  del  capitale  sociale con conseguente attribuzione
  dello stesso ai soci o ai partecipanti;
* la riduzione, con contestuale attribuzione ai soci  delle  voci  di
   patrimonio netto assimilate al capitale sociale, quali ad esempio:
- la riserva "per sovrapprezzo quote";
- la riserva "per interessi di conguaglio" versati dai sottoscrittori
  di nuove quote;
-  la  riserva "per versamenti di denaro a fondo perduto" o "in conto
  capitale" eseguiti dai soci;
Si fa presente che tutti i decrementi  sopra  indicati  costituiscono
diminuzioni  del  capitale  investito  ai  fini  della  DIT,  sia  se
effettuati mediante versamento di denaro, sia se effettuati  mediante
l'assegnazione dei beni.
4.3.2 Momento di rilevanza del decremento
Il comma 5 dell'art. 1 del decreto legislativo in commento stabilisce
che  le  riduzioni  del patrimonio netto sopra individuate rilevano a
partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificate.
Ad esempio, qualora un soggetto il cui esercizio coincide con  l'anno
solare  abbia effettuato il 30 giungo 1997 una riduzione del capitale
sociale con  attribuzione  ai  soci  di  100,  l'attribuzione  stessa
rilevera',  ai fini della riduzione del capitale investito, a partire
del 1 gennaio 1997.
E' appena il caso di precisare che detti decrementi  rileveranno  per
l'intero  ammontare  anche  per  gli esercizi successivi a quello nel
quale le riduzioni si sono verificate.

Ministero delle               ISTRUZIONI                  Modello 750
    Finanze               PER LA COMPILAZIONE

SEZIONE SECONDA: MODIFICHE CONSEGUENTI ALL'ATTUAZIONE  DELLE  DELEGHE
DI CUI ALLA LEGGE 662 DEL 1996
I-B) Il riporto delle perdite
5. Il limite non superabile del patrimonio netto
L'ultimo  periodo  del  predetto  comma  4  dell'art.  1  prevede una
limitazione alla rilevanza della variazione in aumento  del  capitale
investito,  in  quanto  dispone  che in ciascun esercizio la predetta
"variazione in aumento non puo' comunque eccedere il patrimonio netto
esistente alla chiusura dell'esercizio, escluso l'utile del  medesimo
periodo".
Nell'ipotesi, pertanto, in cui detta variazione in aumento costituita
dal   risultato  positivo  della  somma  algebrica  di  incrementi  e
decrementi del  capitale  investito  sia  superiore  all'importo  del
patrimonio  netto diminuito dell'utile dell'esercizio risultante alla
data di chiusura dell'esercizio, l'eccedenza non  sara'  utilizzabile
ai fini del computo dell'agevolazione in argomento.
Esempio:
Variazione in aumento rilevante ai
fini DIT del capitale investito:                           444
Patrimonio netto alla chiusura
dell'esercizio al netto del relativo utile:                400

Eccedenza non utilizzabile:                                 44
                                                           ====
Nell'esempio,  la  variazione  in  aumento  del capitale rilevante e'
limitata a 400 ed il restante 44 non puo' essere utilizzato  ai  fini
della DIT.
Le  perdite  dell'esercizio  e  quelle  di  esercizi  precedenti  non
costituiscono decrementi  ai  fini  DIT.  I  conferimenti  in  denaro
rilevano  comunque  ai  fini  agevolativi  ancorche' gli stessi siano
effettuati per far fronte alle predette perdite.
Relativamente   alla   nozione   di  patrimonio  netto  occorre  fare
riferimento a quello risultante dal bilancio  relativo  all'esercizio
in  cui  si intende calcolare l'agevolazione in argomento. I soggetti
che  presentano  la  dichiarazione  ancorche'  non   obbligati   alla
redazione  del bilancio secondo le disposizioni di cui al citato art.
2424 del codice  civile,  devono,  comunque,  fare  riferimento  alle
corrispondenti  voci  classificabili  secondo lo schema contenuto nel
predetto art. 2424 e, in particolare, ai seguenti elementi:
I    - Capitale sociale,
II   - Riserve da rivalutazioni;
VI   - Riserve statutarie;
VII  - Altre riserve distintamente indicate;
VIII - Utili (Perdite) portati a nuovo;
IX   - Perdite dell'esercizio.
Resta escluso, in quanto espressamente previsto dalla norma,  l'utile
dell'esercizio.
Si  precisa  che,  ai  fini del calcolo di cui sopra, nel computo del
patrimonio netto da porre a raffronto alla fine di ogni esercizio, si
comprendono le riserve per contributi ex art. 55, comma 3,  lett.  b)
del  TUIR,  nonche'  le  riserve  per  ammortamento anticipato di cui
all'art. 67, comma  3,  dello  stesso  TUIR,  se  facenti  parte  del
patrimonio netto alla chiusura dell'esercizio.
Si   ricorda,  come  in  precedenza  rilevato,  che  le  riserve  per
contributi ex art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR, sono da includere
nel patrimonio netto esclusivamente se costituite con riferimento  ai
contributi incassati non oltre l'esercizio 1997.
6. Riduzioni della variazione in aumento del capitale investito
Gli  artt. 2 e 3, comma 3, lett. c), del decreto legislativo in esame
elencano talune fattispecie che danno  luogo  ad  un  disconoscimento
della variazione in aumento del capitale investito.
E'  opportuno  precisare  che  le fattispecie in commento riducono la
base DIT successivamente alla verifica del limite non superabile  del
patrimonio netto di cui al precedente paragrafo 5.
Si  sottolinea  sin d'ora che le fattispecie antielusive, contemplate
nei predetti articoli 2  e  3,  non  possono  esaurire  la  casistica
ipotizzabile,  tant'e' che l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo
in esame, stabilisce che alle disposizioni del  presente  decreto  si
applicano  le norme antielusive previste dal terzo comma dell'art. 37
e dal nuovo art. 37-bis del DPR n. 600 del 1973.
Tanto premesso, vengono di seguito analizzate le singole  fattispecie
contenute  negli  articoli  2  e  3,  comma  3  lett. c), del decreto
legislativo n. 466 del 1997.
6.1  Riduzione  della  base  DIT  derivante   dall'incremento   delle
    consistenze di titoli e valori mobiliari
L'art. 2, comma 1, lett. a), del decreto legislativo in esame dispone
che  l'ammontare  della  variazione in aumento del capitale investito
non  e'  riconosciuto  fino  a  concorrenza   dell'incremento   delle
consistenze   dei   titoli   e   valori   mobiliari,   diversi  dalle
partecipazioni, rispetto a quelle risultanti  dal  bilancio  relativo
all'esercizio in corso al 30 settembre 1996.
Relativamente   ai   "titoli   e   valori   mobiliari  diversi  dalle
partecipazioni", si precisa che sono tali quelli non  rappresentativi
di  merci,  i  certificati  di  massa,  le quote di partecipazione ad
organismi di investimento collettivo (cfr. art. 81,  comma  1,  lett.
c-ter), del TUIR in vigore dal 1 luglio 1998).
In  merito  all'incremento  delle consistenze dei menzionati titoli e
valori  mobiliari  e'  opportuno  precisare  che  deve  trattarsi  di
incremento   delle  consistenze  rispetto  a  quelle  risultanti  dal
bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del  30  settembre
1996.
6.2  Riduzione  della base DIT derivante dal corrispettivo pagato per
    l'acquisto di aziende
L'art. 2, comma 1, lett. b),  del  decreto  legislativo  in  commento
dispone  che  la  variazione in aumento del capitale investito non e'
riconosciuta fino a concorrenza del corrispettivo per  l'acquisizione
di  aziende  gia'  appartenenti  ad  impresa  controllata  o comunque
facente capo allo stesso soggetto economico.
Al  riguardo  si  precisa  che  il  corrispettivo  non  deve   essere
necessariamente in denaro; pertanto, anche il corrispettivo in natura
riduce la variazione in aumento del capitale investito.
Con  riferimento  alla  nozione  di  "azienda" si precisa che essa va
intesa in senso ampio, comprensiva cioe' anche  dell'acquisizione  di
complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa.
Si  fa  presente  che,  ai fini della individuazione della nozione di
controllo e di soggetto economico, non  puo'  che  farsi  riferimento
alla  nozione  di  controllo  di  cui  all'art. 2359 del c.c., con la
precisazione  che  il  predetto  riferimento   deve   necessariamente
estendersi  anche  ai  soggetti  diversi  dalle  societa' di capitali
(persone fisiche e societa' di persone).
6.3 Riduzione della base DIT derivante dai conferimenti in  denaro  a
    favore  di societa' o enti del gruppo e incremento dei crediti da
    finanziamento nei confronti dei medesimi soggetti
Il comma 1 del predetto art. 3 individua i soggetti interessati  alle
operazioni  di  seguito  descritte:  trattasi  dei  soggetti  di  cui
all'art., 87, comma 1, lett. a) e b), del  TUIR,  che  rivestono,  in
base all'art. 2359 del Codice Civile, sia la qualita' di controllanti
che  di  controllati,  anche  insieme ad altri soggetti, dallo stesso
controllante.
L'anzidetta disposizione si applica anche qualora una o piu' societa'
interessate al rapporto di controllo di cui sopra  sia  soggetto  non
residente.
6.3.1 Riduzione della base DIT derivante dai conferimenti in denaro a
      favore di societa' o enti del gruppo
Il  comma  2 dell'art. 3 del decreto legislativo in argomento dispone
che la "variazione in aumento di cui all'art. 1, comma 4, del decreto
medesimo, e' ridotta in un importo pari ai  "conferimenti  in  denaro
effettuati,  successivamente alla chiusura dell'esercizio in corso al
30 settembre 1996, a favore di soggetti controllati, o sottoposti  al
controllo  del  medesimo controllante, ovvero divenuti tali a seguito
del conferimento.  La  riduzione,  prescinde  dalla  persistenza  del
rapporto di controllo alla data di chiusura dell'esercizio".
Si  precisa che la condizione del controllo che comporta la riduzione
della base DIT, deve sussistere  all'atto  del  conferimento  e  puo'
essere  anche  una  conseguenza  del  conferimento  stesso laddove il
predetto controllo si realizzi  per  effetto  delle  azioni  o  quote
ricevute  a  seguito  del medesimo conferimento e rileva ancorche' il
controllo stesso si sia verificato  anche  per  un  solo  giorno  del
periodo  di  imposta;  cio'  in  considerazione  del  fatto che nella
formulazione normativa, a differenza   di quanto stabilito  in  altre
disposizioni in materia di imposte sui redditi (cfr. art. 2, comma 2,
art.  5,  comma  3,  lett.  d)  e art. 87, comma 3, del TUIR), non e'
previsto che la citata situazione di controllo debba  sussistere  per
la maggior parte o per l'intero periodo di imposta.
Resta  inteso  che, qualora i conferimenti effettuati anteriormente a
quello  che  ha  determinato  la  situazione   di   controllo   siano
riconducibili  ad  un  unico  disegno  diretto  all'acquisizione  del
controllo stesso, realizzato tuttavia con conferimenti effettuati  in
tempi  diversi al fine di eludere la portata della norma in commento,
si rendera' applicabile, sussistendone i presupposti, la disposizione
contenuta nell'art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973  in  forza  del
richiamo  che  a  quest'ultima norma fa l'art. 6 del provvedimento in
esame.
Infine, si fa presente che il contenuto dell'ultimo periodo del comma
2 dell'art. 3 in esame, secondo cui la riduzione della variazione  in
aumento  del  capitale  investito  prescinde  dalla  persistenza  del
rapporto di controllo alla data di chiusura dell'esercizio,  comporta
che,  una  volta  ridotta la base DIT per effetto del conferimento in
denaro, la riduzione stessa permane anche laddove il controllo  venga
meno.
6.3.2  Riduzione della base DIT derivante dall'incremento dei crediti
      da finanziamento nei confronti dei medesimi soggetti
La lett. c) del comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo in  esame
dispone  che la variazione in aumento di cui all'art. 1, comma 4, del
decreto stesso, non ha effetto fino  a  concorrenza  "dell'incremento
dei  crediti  da  finanziamento  nei confronti dei soggetti di cui al
comma  1  rispetto  a  quelli  risultanti   dal   bilancio   relativo
all'esercizio in corso al 30 settembre 1996".
Cio'  premesso,  relativamente  alla  individuazione  dei  crediti da
finanziamento in parola occorre far  riferimento  all'art.  2424  del
codice civile e, in particolare, alle seguenti voci dell'attivo dello
stato   patrimoniale;   lettera   B)   Immobilizzazioni,  sub  III  -
Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per  ciascuna
voce   di   crediti,   degli   importi  esigibili  entro  l'esercizio
successivo, numero 2 - crediti, lettere a) verso imprese controllate,
c) verso controllanti. Inoltre, rientra nella nozione di  crediti  da
finanziamento   ogni   altro   credito  derivante  da  operazioni  di
finanziamento  ancorche'  non  iscritto   fra   le   immobilizzazioni
finanziarie.
Per  verificare  l'obbligo  della  riduzione della base DIT e' quindi
necessario porre a raffronto l'importo  complessivo  dei  crediti  da

finanziamento in bilancio alla fine dell'esercizio per il quale si e'
calcolata  la  variazione  in  aumento  del  capitale  investito, con
l'importo complessivo dei  crediti  da  finanziamento  risultanti  da
bilancio  relativo  all'esercizio  in  corso  al  30  settembre 1996.
L'eventuale maggior valore del  primo  importo  rispetto  al  secondo
determinera'  una  riduzione della variazione in aumento del capitale
investito.
7. Remunerazione ordinaria del capitale investito
Ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo in esame, la
remunerazione ordinaria  da  applicare  all'incremento  del  capitale
investito rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in
corso  al  30  settembre 1996, al fine di individuare l'importo della
parte del reddito imponibile complessivo da assoggettare ad  aliquota
d'imposta  ridotta,  e'  determinata,  con decreto del Ministro delle
finanze di concerto con il  Ministro  del  tesoro,  da  emanarsi  con
riferimento   a   ciascun  esercizio  entro  il  31  marzo  dell'anno
successivo, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi  dei  titoli
obbligazionari  pubblici e privati, aumentabili fino al 3 per cento a
titolo di compensazione del maggior rischio.
Tale coefficiente deve essere applicato  alla  base  DIT  determinata
secondo le indicazioni fornite nei paragrafi da 4 a 6.
Esempio:
Variazione in aumento del capitale investito L. 1000
Remunerazione ordinaria: 7 per cento
L. 1000 X 7%  = L. 70 (quota del reddito imponibile complessivo netto
che fruisce dell'aliquota ridotta del 19 per cento)
8. Eccedenza della parte di reddito che fruisce dell'aliquota ridotta
   rispetto al reddito complessivo netto
Qualora   la   quota   del   reddito   imponibile  complessivo  netto
assoggettabile all'aliquota  ridotta,  risulti  superiore  all'intero
reddito   imponibile,   l'eccedenza   e'   inutilizzabile   ai   fini
dell'agevolazione e conseguentemente e' definitivamente persa.
Esempio:
Quota di reddito imponibile da assoggettare
ad aliquota agevolata per il periodo d'imposta 1997       : L. 50
Reddito imponibile complessivo conseguito
nel periodo d'imposta 1997                                : L. 10

Quota di reddito agevolato non utilizzabile               : L. 40

9. Applicazione della  DIT  ai  redditi  delle  societa'  di  persone
   commerciali residenti nel territorio dello Stato
La  metodologia  della  determinazione  dell'incremento  del capitale
investito applicabile alle societa' in nome collettivo, alle societa'
in accomandita semplice, tutte in contabilita'  ordinaria  anche  per
opzione  irrevocabile,  prevede  che  la  variazione  in  aumento del
capitale investito,  come  sopra  determinata,  rileva  ai  fini  del
computo dell'agevolazione, fino a concorrenza:
a)  della riduzione dei debiti da finanziamento, al netto dei crediti
   da finanziamento, esistenti alla chiusura dell'esercizio in  corso
   al 30 settembre 1996;
b) del valore dei beni strumentali nuovi di cui agli art. 67 e 68 del
   TUIR, acquisiti anche mediante contratti di locazione finanziaria,
   a decorrere dall'esercizio successivo a quello sopra citato.
9.1  Riconoscimento  della  base  DIT  nei limiti della riduzione dei
    debiti da finanziamento al netto dei crediti da finanziamento
Tenuto conto che i soggetti diversi dalle societa'  di  capitale  non
hanno  l'obbligo  di redigere il bilancio secondo gli schemi previsti
dagli artt. 2424 e seguenti del codice civile,  l'individuazione  dei
crediti  e  dei  debiti da finanziamento deve essere comunque operata
con riferimento alle voci patrimoniali  classificabili  nei  predetti
articoli  del  codice  civile  e,  in particolare, per i debiti, deve
essere  effettuata   con   riferimento   al   passivo   dello   stato
patrimoniale,  lettera  D)  -  Debiti, nn. 3) debiti verso banche, 4)
debiti verso altri finanziatori, 7) debiti rappresentati da titoli di
credito, 8)  9)  e  10)  -  debiti,  rispettivamente,  verso  imprese
controllate,  collegate e controllanti. Relativamente ai predetti nn.
7),  8), 9) e 10), e' necessario precisare che gli stessi rilevano ai
fini dell'agevolazione solo se aventi natura finanziaria.
Merita di essere segnalato che la destinazione  della  variazione  in
aumento   del   capitale   investito   a   riduzione  dei  debiti  da
finanziamento rileva ai fini dell'agevolazione ancorche' la  predetta
riduzione   si  riferisca  a  debiti  verso  societa'  controllate  e
controllanti.
Relativamente ai  crediti  da  finanziamento,  l'individuazione  deve
essere  operata con riferimento alle voci patrimoniali classificabili
nell'art. 2424 del codice civile e, in particolare, all'attivo, III -
immobilizzazioni  finanziarie,  n.  2)  crediti:  a)  b)  c)   e   d)
rispettivamente  verso imprese controllate, collegate, controllanti e
versi  altri.  Rientrano  inoltre  nella  nozione   di   crediti   da
finanziamento  quelli  afferenti  ad operazioni di natura finanziaria
ancorche' non costituenti immobilizzazioni finanziarie.
Tenuto conto che in base al comma 1 dell'art. 5 del provvedimento  in
esame  si  rende  applicabile anche ai soggetti in esame il contenuto
della lett. c) del comma 3 del precedente  art.  3,  si  ritiene  che
nella   nozione   "crediti   da  finanziamento"  non  debbano  essere
ricompresi quelli  destinati  alla  concessione  di  finanziamenti  a
societa'  controllate  e  controllanti,  in  quanto questi hanno gia'
generato una riduzione della base DIT in virtu'  di  quanto  disposto
dalla predetta lett. c) del comma 3, dell'art. 3.
E'  opportuno  precisare  che  il  computo  annuale  della  riduzione
dell'importo complessivo dei debiti da finanziamento,  al  netto  dei
crediti  da finanziamento, deve avvenire con riguardo alla situazione
debitoria e creditoria esistente alla chiusura del periodo  d'imposta
in corso alla data del 30 settembre 1996.
9.2  Riconoscimento  della  base DIT nei limiti della acquisizione di
    beni strumentali nuovi
Per quanto attiene ai beni strumentali di cui agli art. 67 e  68  del
TUIR  si  precisa  che  gli  stessi  debbono  essere  necessariamente
"nuovi", cioe'  acquistati  dal  soggetto  produttore  o  costruttore
ovvero  dal  soggetto  rivenditore,  restando  di conseguenza esclusi
quelli gia' utilizzati da altri soggetti, residenti o non  residenti,
anche in locazione o comodato.
Al  riguardo  e'  opportuno  precisare che, in ordine alla nozione di
"beni strumentali nuovi", la  scrivente  ha  fornito  chiarimenti  al
punto  3.5  della circolare n. 181/E del 27 ottobre 1994 e nella voce
"Detassazione del reddito d'impresa reinvestito" dell'Appendice  alle
istruzioni dei modelli di dichiarazione dei redditi 1996.
Tanto  premesso, si precisa che gli acquisti dei suddetti beni devono
avvenire a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al  30
settembre 1996.
Circa  il  valore  dei  suddetti beni, il secondo periodo del comma 3
dell'art. 5 dispone che lo stesso va assunto al lordo delle quote  di
ammortamento   e   in   proporzione   al  loro  periodo  di  possesso
nell'esercizio.
Pertanto, in caso di acquisto e cessione dei suddetti beni  in  corso
d'anno,   il   valore  degli  stessi  dovra'  essere  necessariamente
ragguagliato  al   periodo   di   possesso,   espresso   in   giorni,
nell'esercizio.
Per  quanto concerne i beni acquisiti mediante contratti di locazione
finanziaria, il citato comma 3 dell'art. 5 del decreto legislativo in
esame  stabilisce  che  il  costo  rilevante  ai  fini  del   computo
dell'agevolazione e' costituito da quello di acquisto dei beni stessi
sostenuto  dal concedente; a tal fine il predetto costo va assunto al
netto dell'IVA nei casi in cui questa sia detraibile e non  ha  alcun
rilievo il prezzo di riscatto.
Circa  la rilevanza del valore del bene ai fini dell'agevolazione, il
secondo periodo del richiamato comma 3 dell'art. 5 dispone che, per i
beni fungibili, il valore deve essere assunto con  il  metodo  "primo
entrato, primo uscito".
Tale  ultima  metodologia  comporta  che in caso di estromissione del
bene  dall'impresa  per  qualunque  causa  (ad   esempio,   cessione,
assegnazione ai soci, eliminazione, destinazione a finalita' estranee
all'esercizio  dell'impresa)  nel  corso  del  periodo in cui il bene
rileva ai fini dell'agevolazione, deve considerarsi uscito per  primo
il bene acquisito per primo.
Con  riferimento alla suddetta metodologia di calcolo, si fa presente
che i beni acquistati ed in precedenza detenuti in base  a  contratti
di  locazione  finanziaria  si  considerano "entrati" nel momento del
loro riscatto, non rilevando pertanto la consegna del  bene  avvenuta
all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria.
Con riferimento alla nozione di beni fungibili si ritiene che questi,
secondo  quanto  stabilito dalla Cassazione con "sentenza n. 5113 del
1977", siano individuabili nei beni che, nella "valutazione  sociale,
vengono considerati sostanzialmente uguali, per l'indentita' dei loro
essenziali  elementi  strutturali  e  della  loro  funzione, anche se
ciascuno  di  essi  e'   provvisto   di   ulteriori   caratteristiche
individualizzanti,  le  quali  sono pero' considerate non essenziali,
cosi' da essere sostituibili e surrogabili fra loro".
L'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 5 dispone che  il  valore  dei
beni rileva sino all'esercizio in cui lo stesso risulta integralmente
ammortizzato  in  base  ai  coefficienti  stabiliti  dal  decreto del
Ministro delle finanze 31 dicembre 1988.
Al riguardo, si precisa che  per  valore  del  bene  deve  intendersi
quello   fiscalmente  riconosciuto.  Ne  consegue  che  nel  caso  di
acquisto, ad esempio, di autovetture  soggette  alle  limitazioni  di
deducibilita'  contenute  nel  nuovo art. 121-bis del TUIR, il valore
dell'acquisizione dei suddetti beni,  ai  fini  dell'agevolazione  in
argomento, rilevera' nei limiti in esso indicati.
Con  riguardo,  inoltre,  ai  beni  acquisiti  in proprieta', si deve
prescindere dalle modalita' di deduzione delle quote di  ammortamento
("ridotte", "anticipate", "accelerate" o deduzione integrale per beni
di  costo  unitario  inferiore  ad un milione), di fatto adottate dal
soggetto, in quanto l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 5  dispone
che  il  valore  del  bene  rileva,  ai  fini dell'agevolazione, fino
all'esercizio in cui lo stesso  risulta  ammortizzabile  in  base  ai
coefficienti di ammortamento stabiliti con il predetto DM 31 dicembre
1988.
Ancorche'  la  norma  non  disponga  espressamente, si ritiene che la
condizione sopra posta sia riferibile anche ai beni  che  sono  stati
acquisiti  in  locazione  finanziaria;  al  riguardo  si rammenta che
affinche' l'acquisizione dei beni in leasing rilevi ai  fini  DIT  il
contratto di locazione finanziaria deve avere durata almeno pari alla
meta'  del  periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente di
ammortamento  stabilito  dal  DM  31 dicembre 1998 mentre, per i beni
immobili, il contratto deve avere una durata  non  inferiore  a  otto
anni.
Le eventuali cessioni di beni strumentali di cui all'art. 67 e 68 del
TUIR,  prima  del  loro  completo  ammortamento,  comporta, come gia'
precisato, la rilevanza del  valore  del  bene  ceduto  ai  fini  del
computo   dell'agevolazione   prevista  dal  decreto  legislativo  in
commento in relazione ai giorni di possesso.
10. Ragguaglio temporale della variazione in aumento
Cio' posto, si precisa che ai sensi dell'art. 1, ultimo periodo,  del
provvedimento  in  esame,  qualora  l'impresa  sia  iniziata in corso
d'anno l'importo della variazione in aumento deve essere ragguagliato
alla durata  del  periodo  stesso  all'intero  anno,  atteso  che  la
renumerazione ordinaria, stabilita con apposito decreto ministeriale,
e' riferita all'anno solare.
11.  Passaggio  dal  regime  di contabilita' semplificata a quello di
    contabilita' ordinaria anche per opzione irrevocabile
Il comma 4 dell'art. 5 del decreto legislativo  in  commento  dispone
che,  se  l'obbligo per la tenuta della contabilita' ordinaria, anche
per effetto di esercizio  di  opzione  irrevocabile,  decorre  da  un
periodo  d'imposta successivo a quello in corso al 30 settembre 1996,
e' necessario fare riferimento, ai fini delle variazioni  in  aumento
del  capitale  investito  e delle riduzioni dei debiti, agli elementi
patrimoniali di apertura risultanti all'inizio del periodo  d'imposta
in   cui   sorge  l'obbligo  medesimo  nonche'  ai  beni  strumentali
acquistati a decorrere dell'esercizio  stesso.  Al  riguardo,  si  fa
presente   che   i  predetti  elementi  risultanti  dalla  situazione
patrimoniale da  redigere  con  riferimento  all'inizio  del  periodo
d'imposta,  dovranno  essere valutati secondo i criteri stabiliti del
D.P.R. 23 dicembre 1974, n.  689,  che  disciplina  le  modalita'  di
passaggio   dalla   contabilita'   semplificata   alla   contabilita'
ordinaria.
12. Determinazione dell'imposta sostitutiva IRPEF per i  soggetti  di
    cui all'art 5 del decreto legislativo
Il  reddito  d'impresa  dichiarato  dai  soci  persone  fisiche delle
societa'  di   persone   puo'   essere   assoggettato   separatamente
all'imposta  sul reddito con l'aliquota del 19 per cento, sulla parte
del predetto reddito d'impresa corrispondente all'ammontare agevolato
determinato con i criteri indicati nei precedenti paragrafi.
Alle societa' di  persone  ed  enti  equiparati  esercenti  attivita'
commerciale, non si applica ne' la disposizione del comma 3 dell'art.
1  relativa  all'aliquota  media  minima del 27 per cento ne' quella,
gia' commentata, di cui all'ultimo periodo del comma 3  dell'art.  1,
secondo  il  quale l'eventuale parte del reddito d'impresa dichiarato
che non puo' fruire dell'imposta separata del 19 per cento, in quanto
eccedente il reddito agevolato, e' computata in aumento  del  reddito
d'impresa  assoggettabile  ad imposta agevolata dei periodi d'imposta
successivi ma non oltre il quinto.
Nell'ipotesi di trasformazione di societa' di capitali in societa' di
persone,  finalizzata  ad  ottenere   la   non   applicazione   della
limitazione  relativa  all'aliquota media minima del 27 per cento, e'
applicabile la disposizione antielusiva di cui  all'art.  37-bis  del
D.P.R. n. 600 del 1973.
Tutto   cio'   posto   si   rileva  che  l'espressione  "assoggettato
separatamente" contenuta nel comma 2  dell'art.  5,  comporta,  nella
sostanza,  l'applicazione  di un'imposta sostitutiva, la cui aliquota
e' fissata nella misura del 19 per cento.
E'  bene  precisare,  tuttavia,  che  tale  reddito   concorre   alla
formazione  del  reddito  complessivo delle persone fisiche esercenti
attivita' d'impresa e dei soci delle societa' in nome  collettivo  ed
in  accomandita semplice, ai fini della determinazione delle aliquote
per scaglioni di reddito di cui all'art. 11 del TUIR.
In sostanza, ai fini della formazione degli scaglioni di cui all'art.
11 del TUIR per la  determinazione  dell'imposta  IRPEF,  il  reddito
d'impresa   agevolato,  in  presenza  di  altri  redditi  imponibili,
concorrera' alla formazione del primo scaglione e dei successivi fino
a concorrenza del suo intero ammontare; pertanto, gli eventuali altri
redditi, rispetto a  quello  agevolato,  si  aggiungeranno  a  quello
agevolato ai fini della formazione degli scaglioni successivi.
13. Societa' ed enti di nuove costituzione
L'art.  4  del  decreto  legislativo  in  argomento stabilisce che le
disposizioni relative alle agevolazioni in esame si  applicano  anche
alle  societa'  ed  enti che si sono costituiti successivamente al 30
settembre 1996, cioe' alle societa' e agli enti di cui  all'art.  87,
comma 1, lett. a) e b), del TUIR.
Per  il richiamo effettuato dal comma 1 dell'art. 5 all'articolo 4 in
esame, la disposizione, inoltre, si applica anche  alle  societa'  in
nome collettivo ed in accomandita semplice.
Ai  fini della variazione in aumento del capitale investito, l'art. 4
dispone  che  deve  essere   computato   anche   il   patrimonio   di
costituzione.    Si    sottolinea    al   riguardo   che,   ai   fini
dell'agevolazione DIT, il patrimonio di costituzione rileva solo  per
la parte corrispondente ai versamenti in denaro.
14. La DIT nelle operazioni di fusione, scissione, trasformazione
Per  quanto concerne l'ipotesi di trasformazione da societa' soggetta
all'IRPEG a societa' non soggetta a tale  imposta,  o  viceversa,  la
variazione  in  aumento del capitale investito, nei periodi d'imposta
successivi alla trasformazione stessa, rilevera'  secondo  le  regole
disposte  dal  decreto  legislativo in esame con riferimento al nuovo
tipo di societa' anche per le  variazioni  in  aumento  del  capitale
investito  formatesi  prima della trasformazione stessa. Nell'ipotesi
di trasformazione finalizzata ad  ottenere  vantaggi  collegati  alla
diversa  applicazione  della  disciplina della DIT, e' applicabile la
disposizione antielusiva di cui all'art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del
1973. Per quanto concerne l'ipotesi di fusione,  si  ritiene  che  la
societa'  risultante  dalla  fusione  o quella incorporante, possa, a
partire  dalla  data  in  cui  ha  effetto  la  fusione,  determinare
l'incremento  del  proprio  capitale  investito,  assumendo  anche la
variazione in aumento del capitale investito delle  societa'  fuse  o
incorporate.
Relativamente,  infine,  all'ipotesi  di  scissione  sia  totale  che
parziale, di societa', il criterio  in  base  al  quale  deve  essere
effettuata  la  ripartizione della variazione in aumento del capitale
investito, e' individuabile nella disposizione contenuta  nel  quarto
comma   dell'art.  123-bis  del  TUIR,  nel  senso  che  la  predetta
variazione deve essere ripartita esclusivamente in  proporzione  alle
rispettive  quote  di patrimonio netto contabile trasferite o rimaste
nella societa' scissa.
15. Entrata in vigore delle disposizioni agevolative
L'art.   7  del  decreto  legislativo  in  esame  stabilisce  che  le
disposizioni relative alla  disciplina  della  DIT  hanno  effetto  a
decorrere  dal  periodo  d'imposta successivo a quello in corso al 30
settembre 1996; pertanto, per i soggetti che  compilano  la  presente
dichiarazione  la  prima  applicazione  della  DIT  si  ha  gia'  con
l'esercizio 1997.

Ministero delle               ISTRUZIONI                  Modello 750
    Finanze               PER LA COMPILAZIONE

12
MOD. 750/RA - REDDITO D'IMPRESA IN REGIME ORDINARIO
GENERALITA'
Il presente quadro deve  essere  compilato  dalle  societa'  in  nome
collettivo  e  in  accomandita  semplice  e  dai  soggetti equiparati
obbligati alla tenuta della contabilita' ordinaria e da  quelli  che,
pur  potendosi avvalere della contabilita' semplificata e determinare
il reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir, hanno optato per il regime
ordinario.
Il Mod. 750/RA deve essere altresi' utilizzato dai Gruppi Europei  di
Interesse Economico (GEIE), indipendentemente dall'attivita' svolta.
    ATTENZIONE
    I  redditi  derivanti dalle nuove attivita' per le quali e' stato
    chiesto di fruire del regime fiscale sostitutivo di cui  all'art.
    1  del  D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto
    1994, n.  489,  non  rilevano  ai  fini  dell'Ilor  dovuta  dalla
    societa'  e  delle  imposte personali dei singoli soci e pertanto
    non devono essere dichiarati.
Va precisato, peraltro, che le cessioni di beni e le  prestazioni  di
servizi   effettuate  dai  contribuenti  in  regime  sostitutivo  non
costituiscono  componenti  negativi  di  reddito  per  i   rispettivi
cessionari  o  committenti.  Tale  circostanza  deve  risultare dalle
fatture o dagli altri  documenti  comprovanti  l'effettuazione  delle
operazioni.  Per  le  societa'  personali  ed  equiparate,  in regime
fiscale sostitutivo, l'imposta sostitutiva e' dovuta  per  intero  da
ciascuna  persona  fisica  partecipante;  il relativo versamento deve
essere effettuato cumulativamente dalla societa'.
La societa' puo' fruire del regime agevolativo purche' tutti  i  soci
si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 1, comma 1 del D.L. n.
57 del 1994.
Il Mod. 750/RA si compone:
-  del  riquadro  "Determinazione  del  reddito da imputare ai soci o
  associati";
- del riquadro "Determinazione del reddito ai fini dell'Ilor";
e dei seguenti prospetti:
- dati di bilancio;
- crediti;
- dati rilevanti ai fini della applicazione dei parametri.
Nel campo in alto a destra del quadro in esame va indicato il  codice
fiscale della societa'.
Il  rigo  RA1  interessa i soggetti che direttamente o indirettamente
controllano societa' non residenti o ne sono controllati.
A tal fine si precisa  che  la  nozione  di  controllo  include  ogni
ipotesi di influenza economica potenziale o attuale anche al di fuori
dei  casi  contemplati  dall'art. 2359 del codice civile. Trattasi di
ipotesi  che  concretano  modalita'  di  direzione   unitaria   delle
attivita',   quali  ad  esempio  la  vendita  esclusiva  di  prodotti
fabbricati  dall'altra  impresa,  l'impossibilita'  di  funzionamento
dell'impresa  senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica
dell'altra impresa (fattispecie comprensive della joint venture),  il
diritto  di  nomina  della maggioranza dei componenti degli organi di
amministrazione o direttivi della  societa',  l'esistenza  di  membri
comuni dei consigli di amministrazione, la dipendenza finanziaria, la
partecipazione  a  centrali  di approvvigionamenti e vendita ovvero a
cartelli e consorzi, in particolare se finalizzati alla fissazione di
prezzi ecc.
Pertanto i soggetti interessati sono obbligati a barrare:
- la casella A, se si tratta di impresa direttamente o indirettamente
  controllata da societa' non residente;
-  la  casella  B,  se  si  tratta  di  impresa  che  direttamente  o
  indirettamente controlla societa' non residenti;
-  la casella C, se si tratta di impresa che intrattiene rapporti con
  societa' non  residente,  entrambe  direttamente  o  indirettamente
  controllate da un'altra societa'.
Determinazione del reddito da imputare ai soci
Il  reddito  d'impresa e' determinato ai sensi dell'art. 52 del Tuir,
apportando all'utile o alla perdita risultante dal  conto  economico,
da  indicare  nel  rigo  RA2  o  RA3,  le  variazioni in aumento e in
diminuzione  conseguenti  all'applicazione  delle  disposizioni   del
medesimo  testo  unico.  Per  la determinazione del reddito d'impresa
delle societa' in nome  collettivo  e  in  accomandita  semplice  che
esercitano  attivita'  agricole  e  che  nel  periodo  d'imposta 1996
determinavano il reddito su basi catastali, ai sensi dell'art. 29 del
Tuir, si fa rinvio, per quanto applicabili, alle  istruzioni  fornite
con circolare n. 11 del 10 aprile 1991.
Variazioni in aumento e in diminuzione
Con  riferimento  al rigo RA4, si fa presente che, ai sensi dell'art.
54, comma 4, del Tuir, le plusvalenze realizzate, determinate a norma
del comma 2 dello stesso articolo, concorrono a  formare  il  reddito
per  l'intero  ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate,
ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a
tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio
stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (vedere in  Appendice
la voce "Plusvalenze patrimoniali").
Il  medesimo  trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2,
del Tuir alle sopravvenienze attive costituite  dalle  indennita'  di
cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 54 del Tuir, conseguite per
ammontare  superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in
precedenti esercizi.
La  scelta  per  il  differimento della tassazione e per il numero di
quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa
all'esercizio in cui  le  plusvalenze  sono  state  realizzate  o  le
sopravvenienze  sono state conseguite, compilando il "Prospetto delle
plusvalenze e delle sopravvenienze attive" contenuto nel Mod. 750/RP.
In tal caso, occorre apportare  una  variazione  in  diminuzione,  da
indicare  nel  rigo  RA28,  per  l'intero ammontare delle plusvalenze
patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare indicate nel
rigo RP12 del predetto prospetto ed una  variazione  in  aumento,  da
indicare   nel   rigo  RA4,  per  l'ammontare  della  quota  costante
evidenziata nel rigo RP13 del prospetto stesso.
Nello stesso rigo RA4 va indicata anche la somma delle quote costanti
imputabili al reddito dell'esercizio di plusvalenze realizzate  e  di
sopravvenienze attive conseguite in precedenti periodi d'imposta.
Con  riferimento  al  rigo RA5, si fa presente che ai sensi dell'art.
55, comma 3, lett. b), del Tuir, nel testo vigente fino all'esercizio
precedente a quello in corso alla data del 1 gennaio 1998, i proventi
in denaro o  in  natura  conseguiti  a  titolo  di  contributo  o  di
liberalita',  esclusi  i  contributi  di cui alle lettere e) e f) del
comma 1 dell'art. 53  del  Tuir,  concorrono  a  formare  il  reddito
nell'esercizio  in  cui  sono  stati incassati o in quote costanti in
tale esercizio e nei successivi ma non oltre il quarto;  tuttavia  il
loro  ammontare,  nei  limiti  del  50  per cento e se accantonato in
apposita riserva, concorre a  formare  il  reddito  nell'esercizio  e
nella misura in cui la riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla
copertura di perdite d'esercizio o i beni ricevuti siano assegnati ai
soci o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa.
La  scelta  per  il  differimento della tassazione e per il numero di
quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa
all'esercizio in  cui  i  predetti  proventi  sono  stati  incassati,
compilando  il  "Prospetto  delle  plusvalenze e delle sopravvenienze
attive" contenuto nel Mod. 750/RP.
L'ammontare dei proventi non accantonati nell'apposita riserva che si
intende  rateizzare  va  evidenziato  nel  rigo  RP14  del   predetto
prospetto.  In  tal  caso,  l'importo  imputato  a conto economico va
indicato nel rigo RA30 e quello della quota costante, evidenziata nel
rigo RP15 del prospetto stesso, va indicata nel rigo  RA5  unitamente
alla  quota  costante,  imputabile  al  reddito  dell'esercizio,  dei
proventi conseguiti a titolo  di  contributo  o  di  liberalita'  nei
precedenti periodi d'imposta.
Nel  caso  di  partecipazione in societa' di tipo personale residenti
nel territorio dello Stato o in GEIE - Gruppo  europeo  di  interesse
economico - residente nel territorio dello Stato ovvero non residente
con  una  stabile  organizzazione, si deve tener conto della quota di
reddito (o perdita)  imputata  alla  societa'  dichiarante  ai  sensi
dell'art. 5 del Tuir, da indicare nel rigo RA (o, in caso di perdita,
tra  le  variazioni in diminuzione nel rigo RA32), mentre l'ammontare
degli utili (o perdite ) contabilizzati va indicato nel rigo RA31 (o,
in caso di perdita, tra le altre variazione in aumento).
I redditi dei terreni e dei fabbricati  che  non  costituiscono  beni
strumentali per l'esercizio dell'impresa ne' beni alla cui produzione
o  al  cui  scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, concorrono a
formare il reddito secondo le risultanze catastali (salvo il disposto
degli  artt.  34,  comma  4-bis, e 129 del Tuir) per gli immobili nel
territorio dello Stato e, a norma dell'art. 84 del Tuir,  per  quelli
situati all'estero.
Pertanto,  nei  righi  RA8  e RA33 vanno indicati, rispettivamente, i
costi e i proventi contabilizzati e  nel  rigo  RA7  va  indicato  il
reddito  determinato  in  base alle risultanze catastali o alle norme
sopra menzionate tenendo  anche  conto  dell'eventuale  maggiorazione
prevista per le unita' immobiliari a disposizione.
Si  fa  presente che, ai sensi dell'art. 3, commi 48 e 52 della L. 23
dicembre 1996, n.  662,  ai  soli  fini  della  determinazione  delle
imposte  sui  redditi,  i redditi dominicali e agrari sono rivalutati
rispettivamente dell'80 e del 70 per cento  e  la  rendita  catastale
degli immobili e' rivalutata del 5 per cento.
Si  ricorda  infine  che i terreni i cui redditi dominicali ed agrari
concorrono alla formazione del reddito di impresa non debbono  essere
indicati nel Mod. 750/RD.
I  soggetti che esercitano attivita' di agriturismo ai sensi della L.
5 dicembre 1985, n. 730  e  che  determinano  il  reddito  secondo  i
criteri  previsti  dall'art.  5,  comma  1, della L. n. 413 del 1991,
devono indicare nel rigo RP1 del  Mod.  750/RP,  oltre  all'attivita'
esercitata,  il  riferimento  a  quest'ultima  norma e, ai fini della
determinazione del reddito attribuibile all'attivita' di agriturismo,
devono indicare:
- nel rigo RA8 tutti i costi ad essa effettivamente connessi;
-  nel  rigo  RA39  i  ricavi  conseguiti  con  l'esercizio  di  tale
  attivita';
- nel rigo RA7 il 25 per cento dei predetti ricavi.
Nel  rigo RA9 vanno indicati tutti i corrispettivi non annotati nelle
scritture contabili qualora il contribuente intenda  avvalersi  delle
seguenti disposizioni;
"Ravvedimento  operoso"  ai fini penali (art. 1, comma 4, del D.L. 10
luglio 1982, n. 429, convertito dalla L. 7 agosto 1982, n. 516).
Consultare in appendice la voce "Sanzioni"
"Ravvedimento operoso" ai fini amministrativi (Art. 13, comma 1 lett.
c), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472).
Consultare nell'Appendice la voce "Ravvedimento operoso".
I contribuenti che, in applicazione  dell'abrogato  art.  55,  quarto
comma,  del  D.P.R.  n.  600  del  1973,  avessero provveduto in data
antecedente al 1 aprile 1998 al versamento della somma dei ricavi non
annotati, devono unicamente indicare i suddetti ricavi  nel  rigo  in
esame dovendosi ritenere validamente esperito il ravvedimento operoso
secondo la precedente normativa.
"Adeguamento  ai  ricavi  determinati  in base ai parametri" (art. 3,
comma 126, della  L.  23  dicembre  1996,  n.  662).  Consultare  nel
paragrafo  "Parametri  presuntivi  di  ricavi  e  compensi"  la  voce
istruzioni comuni ai Modd. 750/RA, 750/RB e 750/RC.
Nel rigo RA10 deve essere indicato l'ammontare delle rimanenze finali
che concorrono a formare il reddito a norma dell'art.  59  del  Tuir,
qualora  non siano state imputate al conto economico o vi siano state
imputate per importi inferiori a  quelli  determinati  in  base  allo
stesso articolo (tenendo conto, in tal caso, della differenza).
In  relazione al rigo RA11 si osserva che a norma dell'art. 62, comma
3, del Tuir, i compensi spettanti agli amministratori determinati  in
misura  fissa o a titolo di partecipazione agli utili sono deducibili
nell'esercizio in cui sono corrisposti. Pertanto, i compensi imputati
al conto economico dell'esercizio, ma non corrisposti, devono formare
oggetto di variazione in aumento.
Nel  rigo  RA12  deve  essere  indicata   la   parte   dell'ammontare
contabilizzato  degli  interessi  passivi, inclusi quelli relativi ai
contratti di conto corrente e alle operazioni  bancarie  regolate  in
conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto, eccedenti
la  quota  deducibile  ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3 del Tuir
(vedere  in  Appendice  la  voce   "Deducibilita'   degli   interessi
passivi").
Nel  rigo  RA13  vanno  indicate  le  imposte  indeducibili  ai sensi
dell'art. 64, comma 1, del Tuir (vedere in Appendice la voce "Imposte
indeducibili").
Per effetto dell'art. 64, comma 2, del Tuir, l'Invim decennale di cui
all'art. 3 del D.P.R. n. 643 del 1972 e'  ammessa  in  deduzione  per
quote  costanti  nell'esercizio  in  cui  avviene  il pagamento e nei
quattro successivi.
Pertanto, nel rigo  RA14  va  indicato  l'intero  importo  dell'Invim
decennale  imputata  al conto economico e nel rigo RA34 la quota pari
ad 1/5 dell'importo  pagato  nell'esercizio,  unitamente  alla  quota
costante  imputabile  al  reddito  dell'esercizio  relativo all'Invim
decennale pagata negli esercizi precedenti.
Nel rigo  RA15  vanno  indicati,  in  quanto  indeducibili  ai  sensi
dell'art.  64,  comma  4,  del  Tuir,  i  contributi  ad associazioni
imputati al  conto  economico  e  non  corrisposti  nel  1997  ovvero
corrisposti  indipendentemente  da una formale deliberazione da parte
dell'associazione a cui affluiscono.
Nel rigo RA16 vanno indicate le spese indeducibili relative ad  opere
o  servizi  -  forniti  direttamente  o indirettamente - utilizzabili
dalla  generalita'  dei  dipendenti   o   categorie   di   dipendenti
volontariamente  sostenute  per  specifiche  finalita' di educazione,
istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o  culto.  Si
ricorda  che dette spese sono deducibili per un ammontare complessivo
non  superiore  al  5  per  mille  dell'ammontare  delle  spese   per
prestazioni  di  lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei
redditi.
Nel  rigo  RA17  va  indicato  l'ammontare  di  tutte  le  erogazioni
liberali,  ad esclusione di quelle previste dalla lett. c-quater) del
comma 2 dell'art. 65 del Tuir.
Nel  rigo   RA18   va   indicato   l'ammontare   delle   minusvalenze
patrimoniali,  sopravvenienze  passive  e  perdite, diverse da quelle
indicate  nell'art.  66  del   Tuir   e/o   l'eccedenza   di   quelle
contabilizzate    in    misura    superiore   a   quella   risultante
dall'applicazione dei criteri ivi previsti.
Nel rigo RA19 vanno indicate le quote di ammortamento relative a beni
materiali e immateriali e a beni gratuitamente  devolvibili  di  cui,
rispettivamente, agli artt. 67, 68 e 69 del Tuir, eccedenti la misura
stabilita  dalle  citate  disposizioni (vedere in Appendice   la voce
"Immobili strumentali relativi all'impresa"). Nel rigo in esame,  per
effetto  dell'art.  21,  comma  4,  lett.  a),  n.  2, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, va altresi' indicato l'ammontare  della  quota
di  ammortamento  indeducibile relativa alla plusvalenza patrimoniale
iscritta  sui  beni rivalutati (vedere la voce "Plusvalenze iscritte"
nelle "Novita' della disciplina del reddito d'impresa").
Nel rigo RA20 va indicato l'ammontare delle spese relative a studi  e
ricerche,  di  pubblicita' e propaganda, di rappresentanza e le altre
spese relative a piu' esercizi per la parte che eccede  i  limiti  di
deducibilita'  previsti dall'art. 74 del Tuir (vedere in Appendice la
voce "Spese di pubblicita', propaganda e rappresentanza").
Nel rigo RA21 va indicato l'ammontare delle  spese  di  manutenzione,
riparazione,  ammodernamento  e  trasformazione  eccedenti  la  quota
deducibile a norma  dell'art.  67,  comma  7,  del  Tuir  (vedere  in
Appendice la voce "Spesa di manutenzione e riparazione ").
Nei  righi  RA22  e  RA23  vanno  indicate  le  variazioni in aumento
dipendenti da svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in  tutto
o in parte:
- per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente
  e  per indennita' di fine rapporto di cui alla lettera c), d) ed f)
  del comma 1 dell'art. 16 (art. 70);
- per rischi su crediti (art. 71).
Nel rigo RA25 va indicata la parte delle spese  ed  altri  componenti
negativi  afferenti indistintamente ad attivita' o beni produttivi di
proventi computabili e ad attivita' o beni produttivi di proventi non
computabili nella determinazione del reddito, che eccede i limiti  di
deducibilita' previsti dall'art, 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir.
Nel  rigo  RA26  vanno  indicate  le variazioni in aumento diverse da
quelle espressamente elencate.  Si  comprendono  i  tali  righi,  fra
l'altro, anche:
-   la   sopravvenienza   attiva  derivante  dalla  rideterminazione,
  effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 89,  della  L.  n.  549  del
  1995, del reddito escluso dall'imposizione ai sensi dell'art. 3 del
  D.L.  n.   357 del 1994 e dell'art. 3, comma 88, della legge n. 549
  del 1995, qualora i beni oggetto di detta agevolazione siano  stati
  ceduti  entro  il secondo periodo di imposta successivo a quello in
  cui gli investimenti siano stati realizzati (vedere in Appendice la
  voce "Detassazione del reddito  d'impresa  reinvestito  -  Recupero
  dell'agevolazione   in   caso  di  cessione  dei  beni  oggetto  di
  investimento");
- l'ammontare delle rimanenze finali  che  concorrono  a  formare  il
  reddito  a  norma  degli  artt. 60 e 61 del Tuir, qualora non siano
  state imputate al conto economico o vi  siano  state  imputate  per
  importi inferiori a quelli determinati in base allo stesso articolo
  (tenendo conto, in tal caso, della differenza); per le rimanenze di
  cui  all'art.  60  del Tuir, va redatto un prospetto da cui risulti
  distintamente   per   ciascuna   opera,   fornitura   o   servizio,
  l'indicazione  degli  estremi  del  contratto,  delle generalita' e
  della residenza del committente,  della  scadenza  prevista,  degli
  elementi  tenuti  a base per la valutazione e della collocazione di
  tali elementi nei conti dell'impresa. Tale documentazione  che  non
  va   allegata   alla  dichiarazione,  deve  essere  conservata  dal
  contribuente fino al 31  dicembre  2003,  termine  entro  il  quale
  l'Amministrazione finanziaria ha facolta' di chiederla;
-  gli  accantonamenti  per rischi di cambio di cui all'art. 72 o per
  altre finalita' di cui all'art. 73, non deducibili in  tutto  o  in
  parte;  relativamente  agli accantonamenti per rischi di cambio non
  deducibili (vedere in Appendice la voce "Operazioni in valuta");
-  il  valore  normale dei beni assegnati ai soci o ai partecipanti o
  destinati al consumo personale o  familiare  del  socio  nonche'  a
  finalita'  estranee  all'esercizio  dell'impresa (art. 53, comma 2,
  del Tuir);
- le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive  determinate
  ai  sensi  degli  artt.  54  e 55 del Tuir, qualora non siano state
  imputate al conto economico o vi siano  state  imputate  in  misura
  inferiore  a  quella  determinata  in  base  agli  stessi articoli,
  tenendo conto della differenza;
- le spese relative ad opere  o  servizi  -  fornite  direttamente  o
  indirettamente  -  utilizzabili  dalla generalita' dei dipendenti o
  categorie di dipendenti volontariamente  sostenute  per  specifiche
  finalita'   di   educazione,  istruzione,  ricreazione,  assistenza
  sanitaria  sociale  o  culto,  per  la  parte  eccedente  i  limiti
  stabiliti  dall'art.  65,  comma  1  del Tuir. Si ricorda che dette
  spese sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al
  5 per mille dell'ammontare delle spese per  prestazioni  di  lavoro
  dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi;
- la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi
  prestati  e  il  ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il
  costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o  dei  servizi
  ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art. 76, comma 5, del Tuir;
-  le  spese  e gli altri componenti negativi di reddito derivanti da
  operazioni intercorse tra imprese residenti e societa'  domiciliate
  fiscalmente  in Stati o territori non appartenenti alle UE e aventi
  un  regime  fiscale   privilegiato,   le   quali   direttamente   o
  indirettamente  controllano  l'impresa,  ne sono controllate o sono
  controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa, ai sensi
  dell'art. 2359 del codice civile, che si rendono  indeducibili  per
  effetto del comma 7- bis dell'art. 76 del Tuir (al riguardo si veda
  il D.M. 24 aprile 1992);
-  l'ammontare  indeducibile  dei  contributi del datore di lavoro al
  fondo pensione (art. 13, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile
  1993, n. 124);
- le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte  effettuate
  fuori  dal  territorio  comunale  dai  lavoratori  dipendenti e dai
  titolari di rapporti di collaborazione  coordinata  e  continuativa
  per  la  parte  eccedente  i  limiti  stabiliti dall'art. 62, comma
  1-ter,  del  Tuir  (vedere  in  Appendice  la  voce  "Rimborsi  per
  trasferte");
-  l'ammontare  indeducibile  delle spese e altri componenti negativi
  relativi a mezzi di trasporto a motore utilizzati  in  applicazione
  dei criteri dell'art. 121/bis del Tuir.
Nel rigo RA36 vanno indicati i proventi che sono stati imputati quali
componenti positivi al conto economico e che, in base all'art. 58 del
Tuir, non concorrono alla formazione del reddito d'impresa.
Nel  rigo  RA37  vanno  indicate  le  quote  di  utili dell'esercizio
spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione
che sono deducibili indipendentemente dalla loro imputazione al conto
economico, nonche' i compensi corrisposti agli  amministratori  della
societa',  ad esclusione di quelli che dovevano essere legittimamente
dedotti nell'esercizio di competenza (vedere  in  Appendice  la  voce
"Quote di partecipazione agli utili").
Nel  rigo  RA38  le imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per
conto terzi che hanno optato per  la  contabilita'  ordinaria  devono
indicare  la  deduzione forfetaria di spese non documentate, concessa
per i trasporti personalmente effettuati dai soci della  societa'  in
nome collettivo ed in accomandita semplice, di cui all'art. 13, comma
4,  del  D.L.  27  aprile  1990, n. 90, convertito dalla L. 26 giugno
1990, n. 165 e successive modificazioni.
In tale rigo va indicata anche la deduzione forfetaria  prevista  dal
D.  L.  30  dicembre  1995, n. 566 convertito dalla legge 10 febbraio
1996, n. 58 riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione  di
carburante   per   uso  autotrazione.  Tale  deduzione  va  calcolata
applicando le seguenti percentuali all'ammontare lordo dei ricavi  di
cui all'art. 53, comma 1, lett. a), del Tuir:
- 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi;
-  0,6  per  cento  dei  ricavi oltre lire 2 miliardi e fino a lire 4
  miliardi;
- 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi.
I ricavi che costituiscono la base di commisurazione delle menzionate
percentuali di deduzione forfetaria  sono  soltanto  quelli  relativi
all'attivita' di cessione di carburante.
Restano,  quindi,  esclusi  dal  computo  i ricavi derivanti da altre
attivita', anche accessorie, esercitate (quali, ad esempio,  gestioni
di bar, officina e altre prestazioni di servizi).
Nel  rigo RA40 vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da
quelle espressamente elencate, comprese le plusvalenze, se imputate a
conto economico, iscritte sui beni patrimoniali rivalutati  e  quelle
assoggettate  all'imposta  sostitutiva prevista dal D.Lgs. n. 358 del
1997 (vedere le voci "Plusvalenze iscritte" e  "La  disciplina  delle
operazioni   di  riorganizzazione  dell'attivita'  produttive"  nelle
"Novita' della disciplina del reddito d'impresa").
Si fa presente che per effetto dell'art 75, comma 4, del Tuir, tra le
altre variazioni in diminuzione possono essere indicate  le  spese  e
gli  oneri  specificatamente afferenti i ricavi e altri proventi, che
pur non risultando imputati al conto economico, concorrono a  formare
il  reddito  dell'esercizio,  se  dette  spese  e  oneri risultino da
elementi certi e precisi.
Nel  rigo  RA42  va  effettuata  la  somma  algebrica  tra  l'importo
dell'utile  netto  (o  perdita) risultante dal conto economico (righi
RA2 e RA3) e quello della differenza tra le variazioni in  aumento  e
variazioni in diminuzione (rigo RA41).
Nel  rigo RA44 va indicato l'importo delle erogazioni liberali di cui
all'art. 65, comma 2, del Tuir  (ad  esclusione  di  quelle  previste
dalla lett. c-quater) dello stesso comma) e quelle previste dall'art.
25,  comma  2, del D.Lgs. 28 giugno 1996, n. 367 (vedere in Appendice
la voce "Erogazioni liberali a favore  delle  fondazioni  di  diritto
privato operanti nel settore musicale").
L'ammontare  deducibile  di tali erogazioni va determinato applicando
le percentuali previste da  tali  norme  al  reddito  di  rigo  RA43,
assunto pero' al netto delle erogazioni stesse.
Nel rigo RA45 va indicata la differenza, tra l'importo di rigo RA43 e
quello di rigo RA44.
Nel  caso in cui nel rigo RA45 sia indicata una perdita e la societa'
abbia conseguito proventi esenti dall'imposta,  nel  rigo  RA46  deve
essere indicata la perdita di rigo RA45, al netto dei proventi esenti
dall'imposta, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti
negativi  non  dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e
75, commi 5 e 5-bis del Tuir.
Determinazione del reddito complessivo ai fini dell'Ilor
Si fa presente che l'apposita casella, collocata  accanto  al  titolo
del  presente  riquadro,  va  barrata  nel  caso  in cui ricorrano le
ipotesi di esclusione dall'Ilor ai  sensi  della  lett.  e-bis),  del
comma 2, dell'art. 115 del Tuir (vedere in Appendice la voce "Redditi
d'impresa esclusi dall'Ilor").
Nel  rigo  RA47  va  riportato  l'ammontare  del  reddito (o perdita)
d'impresa, al lordo delle erogazioni liberali, evidenziato  nel  rigo
RA43.  Vanno  successivamente indicati quegli elementi reddituali che
differenziano il reddito ai fini Ilor, rispetto a quello  determinato
ai fini dell'imputazione ai soci, aumentandolo ovvero diminuendolo.
Tra le variazioni in aumento devono essere riportate:
-  le  perdite derivanti da attivita' commerciali esercitate mediante
  stabili organizzazioni con gestione  e  contabilita'  separata,  in
  quanto il relativo reddito non e' soggetto ad Ilor (rigo RA48);
-  le  perdite  derivanti dalla partecipazione in societa' di persone
  residenti nel territorio dello Stato, in quanto i redditi derivanti
  da partecipazioni in tali societa' non sono soggetti all'Ilor (rigo
  RA49);
- ogni altro elemento reddituale che influenzi in aumento il  reddito
  ai fini Ilor (rigo RA50).
Occorre  tener presente che in caso di ricavi o altri proventi esenti
solo dall'Ilor o solo dall'Irpef o  Irpeg,  deve  essere  ricalcolato
l'ammontare  degli interessi passivi e delle spese e altri componenti
negativi, che si riferiscono  indistintamente  ad  attivita'  o  beni
produttivi  di  proventi computabili e ad attivita' o beni produttivi
di proventi non computabili nella determinazione del reddito ai  fini
dell'Ilor.
A  tal  fine i redditi esclusi dall'Ilor ai sensi dell'art. 17, comma
4, del  D.Lgs.  n.  504  del  1992,  non  vanno  considerati  ne'  al
numeratore ne' al denominatore del predetto rapporto di deducibilita'
in  conformita'  a  quanto  previsto dall'art. 118, comma 2, del Tuir
come modificato dall'art. 3, comma 103, lett. f), della legge n.  549
del 1995.
I   redditi  derivanti  dalla  partecipazione  in  societa'  ed  enti
residenti  vanno  invece  considerati  sia  al  numeratore   che   al
denominatore  del  predetto  rapporto  di  deducibilita', per effetto
delle norme contenute nell'art. 3, comma 104, della  L.  n.  549  del
1995  che  ha  esteso  anche  a  tali redditi, oggettivamente esclusi
dall'Ilor ai sensi dell'art. 115 del Tuir il criterio previsto per  i
dividendi  e gli interessi di provenienza estera che, pur concorrendo
solo in parte a formare reddito ai fini dell'Irpef o dell'Irpeg, sono
computati, ai fini del rapporto di deducibilita' di cui  all'art.  63
per l'intero ammontare.
La differenza tra l'ammontare degli interessi passivi e delle spese e
altri  componenti  negativi deducibile ai fini Irpef o Irpeg e quello
deducibile ai fini Ilor  va  indicata  tra  le  altre  variazioni  in
aumento  (rigo  RA50)  o tra le altre variazioni in diminuzione (rigo
RA57).
Tra le variazioni in diminuzione devono essere riportati:
-  i  redditi  di  fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi
  quelli strumentali od oggetto di locazione,  i  redditi  dominicali
  delle  aree fabbricabili e dei terreni agricoli, e i redditi agrari
  di cui all'art. 29 del Tuir, in quanto ai sensi dell'art. 17, comma
  4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, tali redditi  sono  esclusi
  dall'Ilor  (rigo  RA52).  Si  veda in Appendice la voce "Esclusione
  dall'Ilor dei redditi degli immobili relativi all'impresa";
- i redditi derivanti da attivita' commerciali esercitate  all'estero
  mediante   stabili   organizzazioni  con  gestione  e  contabilita'
  separate (rigo RA53);
- i redditi derivanti dalla partecipazione  in  societa'  di  persone
  residenti nel territorio dello Stato (rigo RA54);
-  i  redditi  derivanti  dalla  partecipazione  in  societa' ed enti
  soggetti all'imposta sul reddito  delle  persone  giuridiche  (rigo
  RA55);
-  l'ammontare  di  reddito  esente  ai  fini Ilor, per il quale deve
  essere compilato il prospetto  delle  agevolazioni  territoriali  e
  settoriali  posto  nel  Mod. 750/RP (rigo RA56). Si precisa che nel
  caso in cui il reddito d'impresa e' stato prodotto in piu'  comuni,
  alcuni  dei  quali beneficiano di agevolazione fiscale di carattere
  territoriale, deve essere computata come esente la sola  parte  del
  reddito  prodotto  nei comuni stessi, al netto delle relative spese
  di produzione;
- ogni altro componente reddituale che influenzi  in  diminuzione  il
  reddito ai fini dell'Ilor (rigo RA57).
Nel  rigo  RA60  va  indicato  l'importo complessivo delle erogazioni
liberali di cui all'art. 65, comma  2  del  Tuir,  ad  esclusione  di
quelle  previste  dalla  lett. c-quater) dello stesso comma, e quelle
previste dall'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 29  giugno  1996,  n.  367
(vedere  in  Appendice  la  voce  "Erogazioni liberali a favore delle
fondazioni di diritto privato operanti nel settore musicale").
L'ammontare deducibile di tali  erogazioni  liberali  va  determinato
applicando le percentuali previste da tali norme al reddito di cui al
rigo RA59, assunto pero' al netto delle erogazioni stesse.
PROSPETTO DEI DATI DI BILANCIO
La  compilazione di questo prospetto, comprensivo dei righi da RA62 a
RA66 richiede l'evidenziazione di alcune voci di bilancio, in  ordine
alle quali si precisa quanto segue.
Nel  rigo  RA62  va indicato il valore iscritto in bilancio, al lordo
delle  quote  di  ammortamento,  delle   immobilizzazioni   materiali
ammortizzabili e non, esistenti, rispettivamente, all'inizio (colonna
1) ed alla fine dell'esercizio (colonna 2).
Nel  rigo  RA63  va indicato il valore iscritto in bilancio, al lordo
delle  quote  di  ammortamento,  delle  immobilizzazioni  immateriali
ammortizzabili  esistenti,  rispettivamente, all'inizio (colonna 1) e
alla fine dell'esercizio (colonna 2).
Nel rigo RA64, colonna 1, va indicato l'ammontare  delle  plusvalenze
realizzate  e  delle sopravvenienze attive conseguite nell'esercizio,
ad esclusione di quelle di cui all'art. 55, comma 3,  lett.  b),  del
Tuir.
Nel  rigo  RA64,  colonna  2,  vanno  indicati  gli  altri  oneri  di
produzione e vendita. Sono tali, ad  esempio,  quelli  relativi  agli
imballaggi e non tutte le altre spese di esercizio in genere.
Nel  rigo RA66, colonna 1, va indicato l'importo dei debiti derivanti
dagli acquisti dei beni indicati negli articoli 53, comma 1, lett. a)
e b), e 54 del Tuir nonche' dei servizi di qualsiasi tipo.
Nel rigo RA66, colonna 2, va indicato l'importo dei crediti derivanti
dalle cessioni di beni di cui agli articoli 53, comma 1, lett.  a)  e
b), e 54 del Tuir nonche' dalle prestazioni di servizi.
PROSPETTO DEI CREDITI
Il  parametro  da  assumere,  in  base  all'art.  71, comma 1, per il
computo del limite delle  svalutazioni  fiscalmente  deducibili,  che
comprende  anche  gli  eventuali  accantonamenti ad appositi fondi di
copertura  per  rischi  su  crediti  effettuati  in   conformita'   a
disposizioni  di  legge,  e' il valore nominale o di acquisizione dei
crediti stessi,  ancorche'  lo  schema  di  bilancio  introdotto  dal
decreto  legislativo  n.  127  del  1991 preveda che i crediti devono
essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione.
Pertanto nel prospetto occorre indicare gli elementi  richiesti,  che
consentono di esporre le svalutazioni e gli accantonamenti operati in
bilancio e la loro parte deducibile.
Nel  rigo  RA67,  va  indicato, in colonna 1, l'ammontare complessivo
delle svalutazioni dirette e quello complessivo degli  accantonamenti
ad  appositi  fondi  di copertura per rischi su crediti risultanti in
bilancio al termine dell'esercizio precedente e,  in  colonna  2,  la
parte  di tale importo che e' stata dedotta (rigo A71, colonne 1 e 2,
del prospetto dei crediti del Mod. 750/A/1997).
Nel rigo RA68 vanno indicate, in colonna 1,  le  perdite  su  crediti
dell'esercizio  computate con riferimento al valore di bilancio e, in
colonna  2,  quelle  deducibili  ai  sensi  dell'art.  66,  comma  3,
computate  con  riferimento  al valore nominale o di acquisizione dei
crediti stessi; tali perdite sono  comprensive  di  quelle  che  sono
state  imputate  al  conto  economico  di precedenti esercizi, per le
quali la deduzione e' stata rinviata in conformita' alle disposizione
del medesimo art. 66.
Nel rigo RA69 va indicata, in colonna 2, la differenza degli  importi
dei  righi  RA68 e RA67. Se detta differenza e' negativa, nel rigo va
indicato zero.
Nel rigo RA70 va indicato, in colonna 1, l'importo delle svalutazioni
dei crediti e degli accantonamenti agli appositi fondi  di  copertura
per rischi su crediti imputati /rappresentanmico dell'esercizio e, in
colonna  2,  quello  fiscalmente  dedotto. A tal fine l'importo delle
svalutazioni e degli accantonamenti imputati al  conto  economico  va
assunto   al  netto  delle  rivalutazioni  dei  crediti  iscritti  in
bilancio. Si fa presente che l'importo di colonna 2 di rigo RA70  non
puo'  eccedere  il limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti
indicati nel rigo RA72 della medesima colonna.
Nel rigo RA71 va indicato,  in  colonna  1,  l'ammontare  complessivo
delle  svalutazioni  dirette  e degli appositi fondi di copertura per
rischi su crediti risultanti in bilancio e, in colonna 2, la parte di
detto importo fiscalmente dedotta.
Si fa presente che l'importo  di  rigo  RA71,  colonna  2,  non  puo'
eccedere  il  limite  del  5 per cento dei crediti, indicati nel rigo
RA72 della medesima colonna, e che  detto  importo  non  puo'  essere
superiore a quello di colonna 1 dello stesso rigo RA71.
Nel  rigo  RA72,  va  indicato,  in  colonna 1, il valore dei crediti
iscritti in bilancio e,  in  colonna  2,  il  valore  nominale  o  di
acquisto  dei  crediti  per  i quali e' ammessa, ai sensi del comma 1
dell'art.  71,  la   deducibilita'   delle   svalutazioni   e   degli
accantonamenti per rischi su crediti.
I  medesimi  criteri  per  raccordare,  nelle  colonne  3 e 4, i dati
fiscali a  quelli  di  bilancio  valgono  anche  per  i  crediti  per
interessi di mora.

Ministero delle               ISTRUZIONI                  Modello 750
    Finanze               PER LA COMPILAZIONE

MOD. 750/RA - REDDITO D'IMPRESA IN REGIME ORDINARIO
PROSPETTO DEI DATI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI PARAMETRI
Nel presente prospetto devono essere indicati i  dati  necessari  per
l'applicazione  dei  parametri,  di  cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996,
come modificato dal DPCM 27 marzo  1997  in  base  alle  disposizioni
contenute  nell'art.  3,  comma 125, della legge 23 dicembre 1996, n.
662.
Non  sono  obbligati  alla  compilazione  del  presente  prospetto  i
contribuenti  con  ricavi di cui all'art. 53 del Tuir, esclusi quelli
di cui al comma 1, lett. c), di ammontare superiore a 10 miliardi  di
lire.
    ATTENZIONE
    In  riferimento alla determinazione del valore dei dati rilevanti
    ai fini dei parametri occorre avere  riguardo  alle  disposizioni
    previste  dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti
    negativi relativi  ad  autovetture,  autocaravan,  ciclomotori  e
    motocicli  utilizzati  nell'esercizio  dell'impresa vanno assunti
    tenendo conto del dettato  dell'art.  121-bis  del  citato  testo
    unico.
Nel  rigo RA73 va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lettere
a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, cioe' dei corrispettivi di
cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o
al  cui  scambio  e'   diretta   l'attivita'   dell'impresa   e   dei
corrispettivi  delle  cessioni  di  materie  prime  e sussidiarie, di