(all. 3 - art. 1)
Ministero delle                APPENDICE                  Modello 750
    Finanze

Ammortamento anticipato (art. 67, comma 3, del Tuir)
L'ammortamento anticipato previsto dall'art. 67, comma 3,  del  TUIR,
ove  non imputato in bilancio a riduzione del valore dei cespiti puo'
essere dedotto,  previo  accantonamento  in  un'apposita  riserva  in
bilancio  per la cui costituzione non si rende necessaria l'effettiva
imputazione dell'importo  corrispondente  a  conto  economico  ed  e'
utilizzabile anche una riserva disponibile gia' esistente.
Ammortamento  dei  beni  concessi  in locazione finanziaria (art. 67,
comma 8, del Tuir)
Le quote di ammortamento dei beni concessi in  locazione  finanziaria
sono  determinate,  ai  sensi  dell'art. 67, comma 8, del Tuir, nella
misura risultante dal relativo  piano  di  ammortamento  finanziario.
Tale  disposizione  si  applica per i beni consegnati a decorrere dal
periodo di imposta per il quale il termine per la presentazione della
dichiarazione dei redditi scade successivamente al 1995. Per  i  beni
consegnati  in  periodi di imposta precedenti a quello predetto, sono
fatti  salvi,  tuttavia,   gli   effetti   derivanti   dall'eventuale
applicazione  del  menzionato  criterio  che  prevede la deduzione di
quote di ammortamento finanziario.
Inoltre, deve  ritenersi  che  per  i  beni  consegnati  in  esercizi
precedenti  a  quello  di  prima  applicazione,  l'impresa possa, con
riguardo a tutti i beni concessi in locazione, computare le quote  di
ammortamento  secondo  il  piano  di ammortamento finanziario. In tal
caso il  maggior  importo  complessivamente  dedotto  negli  esercizi
precedenti   rispetto   a  quello  deducibile  secondo  il  piano  di
ammortamento finanziario dovra' concorrere a formare il  reddito  nel
periodo di imposta di prima applicazione della norma in esame.
Si ricorda che, ai fini del computo della base su cui si applicano le
percentuali previste dall'art. 71 del TUIR, come modificato dall'art.
3,  comma  103,  lett.  d),  della  stessa  legge n. 549 del 1995, e'
consentito considerare anche i crediti impliciti sui contratti per  i
quali l'ammortamento e' effettuato con il criterio finanziario.
Ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili
L'art.  1,  comma  1,  lett. c), del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 ha
apportato  modificazioni  all'art.  69  del  TUIR,   che   disciplina
l'ammortamento  finanziario  dei beni gratuitamente devolvibili, e al
comma 2 dell'art. 73 dello stesso TUIR, relativo allo speciale regime
di  accantonamento  previsto  per  le  imprese  concessionarie  della
costruzione e dell'esercizio di opere pubbliche.
Con   riguardo   all'art.  69  si  rileva  che  in  base  alla  nuova
formulazione del comma 1 di detta norma,  l'ammortamento  finanziario
dei  beni  gratuitamente  devolvibili  e'  ora consentito soltanto in
alternativa (e non piu' in aggiunta) all'ammortamento tecnico di  cui
agli artt. 67 e 68 del TUIR.
Si  fa  presente  che  l'alternativa  tra  ammortamento finanziario e
ammortamento tecnico puo'  operare  anche  per  singolo  bene  o  per
categoria  omogenea di beni, al fine di tener conto della difformita'
tra il normale periodo  di  deperimento  e  consumo  dei  beni  (come
stimato  dai  coefficienti  tabellari)  e  durata (maggiore o minore)
della concessione.
Qualora  nel  corso  dell'ammortamento  finanziario  il  bene   venga
sostituito,  si  procedera'  ad  ammortizzare il costo del nuovo bene
computando le quote costanti di ammortamento finanziario  sulla  base
del  numero  dei  residui anni di durata della concessione e il costo
non  ammortizzato  del  bene  sostitutivo   potra'   essere   dedotto
nell'esercizio di sostituzione.
Considerando   che   la   modifica   in   esame   opera  a  decorrere
dall'esercizio in corso alla data del  31  dicembre  1996,  anche  in
relazione  ai  beni  il  cui processo di ammortamento sia iniziato in
periodi di imposta precedenti, il comma 2 del citato art. 1  contiene
disposizioni   di  carattere  transitorio  volte  a  disciplinare  le
situazioni  in  cui  le  imprese  abbiano  dedotto   negli   esercizi
precedenti  quote di ammortamento finanziario in aggiunta a quelle di
ammortamento tecnico.
In tal caso, relativamente a ogni singolo bene o  categoria  omogenea
di  beni,  occorrera'  confrontare il costo e l'ammontare delle quote
complessivamente  dedotte  (che  si  considera  gia'   ammortizzato):
l'eccedenza,  se positiva, costituisce il costo non ammortizzato, che
potra' essere dedotto ai sensi dell'art. 69 ovvero a scelta ai  sensi
degli  artt.  67  o  68  (computando  le  quote  di  ammortamento con
riferimento al costo dei beni al lordo delle  quote  di  ammortamento
gia'   dedotte);  se,  invece,  l'eccedenza  e'  negativa  la  stessa
concorrera' a formare il reddito nel periodo di imposta in corso alla
data del  31  dicembre  1996  indipendentemente  dalla  modalita'  di
contabilizzazione adottata.
Si  abbia,  ad esempio, il caso di un bene, gratuitamente devolvibile
al  termine  di  una  concessione  iniziata  nel  1992  e  di  durata
ventennale.
Detto  bene,  di  costo 1.000, e' stato ammortizzato fino al 1995, ai
sensi dell'art. 67 del Tuir per 400 e, ai sensi del  successivo  art.
69, per 200.
Qualora   il  contribuente  scelga  l'ammortamento  tecnico,  il  cui
coefficiente sia, ad esempio, del 10  per  cento,  la  quota  massima
deducibile nei periodi 1996, 1997, 1998 e 1999 sara' di 100. Qualora,
invece,  venga  scelto  l'ammortamento  finanziario,  il contribuente
potra' dedurre in ciascun periodo, dal 1996 al 2003, una quota pari a
50 (in tal caso l'ammortamento finanziario sara' esaurito prima della
scadenza della concessione)  ovvero  potra'  rideterminare  la  quota
costante in funzione dei residui anni della concessione.
Si fa presente che il computo dell'eccedenza potra' essere effettuato
anche  con  riferimento all'intera concessione (considerando cioe' il
complesso  dei  beni).  In  tal  caso   l'eccedenza   positiva,   che
rappresenta  l'ammontare  complessivo  ancora da ammortizzare, potra'
essere attribuita a ciascun bene o categoria di beni  in  proporzione
all'importo da ammortizzare di ciascuno di essi.
Si  fa  presente che con l'ulteriore modifica recata al comma 2 dello
stesso art. 69 e' stato stabilito che,  ai  fini  dell'individuazione
della  quota  costante di ammortamento finanziario, il numero di anni
di durata della concessione per cui suddividere  il  costo  dei  beni
deve  essere  determinato conteggiando come tali anche le frazioni di
anno.
Detta modifica, che decorre dal periodo di imposta  in  corso  al  31
dicembre  1996,  esplica effetti con riferimento alle concessioni che
abbiano inizio in tale periodo.
Per quanto attiene alle modifiche apportate allo speciale  regime  di
accantonamento  previsto  dal  comma  2  dell'art.  73  del  TUIR nei
confronti delle imprese titolari di concessioni per la costruzione  e
l'esercizio   di   opere   pubbliche,  si  rileva  che  la  deduzione
dell'accantonamento  ad  apposito  fondo  a  fronte  delle  spese  di
ripristino   o   di   sostituzione   di  ciascun  bene  gratuitamente
devolvibile e' ridotta dal 10 al 5 per cento del costo e non e'  piu'
ammessa  quando  il  fondo ha raggiunto l'ammontare complessivo delle
spese relative al bene medesimo sostenute negli ultimi  due  esercizi
(1996 e 1997).
Attivita' agricole
Ai  fini  della  determinazione  del reddito agrario sono considerate
attivita' agricole:
a)  le  attivita'  dirette  alla  coltivazione  del  terreno  e  alla
   silvicoltura;
b)  l'allevamento  di  animali  con  mangimi ottenibili per almeno un
   quarto dal terreno e  le  attivita'  dirette  alla  produzione  di
   vegetali  tramite  l'utilizzo  di  strutture fisse o mobili, anche
   provvisorie, se la superficie adibita alla produzione  non  eccede
   il  doppio  di  quelle  del  terreno  su  cui la produzione stessa
   insiste;
c)  le  attivita'  dirette  alla  manipolazione,   trasformazione   e
   alienazione  di  prodotti  agricoli  e  zootecnici,  ancorche' non
   svolte  sul  terreno,   che   rientrino   nell'esercizio   normale
   dell'agricoltura  secondo  la tecnica che lo governa e che abbiano
   per oggetto prodotti ottenuti per almeno la meta'  dal  terreno  e
   dagli animali allevati su di esso.
Se  le  attivita'  menzionate  alle lettere b) e c) eccedono i limiti
stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attivita' eccedente  e'
considerata  reddito  d'impresa  da  determinarsi  in base alle norme
contenute nel capo VI del titolo I del Tuir.
Con riferimento alle attivita' dirette alla  produzione  di  vegetali
(ad  esempio,  piante,  fiori, ortaggi, funghi, ecc.), si fa presente
che per verificare la condizione posta alla lettere b)  ai  fini  del
calcolo  della  superficie  adibita  alla  produzione,  occorre  fare
riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione  stessa
(ripiani  o  bancali)  e  non  gia' a quella coperta dalla struttura.
Pertanto, qualora il suolo non venga utilizzato per la  coltivazione,
rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non piu'
di due ripiani o bancali.
Calcolo delle plusvalenze
Ai  fini  del  calcolo  delle plusvalenze dei terreni suscettibili di
utilizzazione edificatoria e delle indennita' di esproprio e  simili,
il costo di acquisto deve essere, prima, aumentato di tutti gli altri
costi   inerenti,   poi   rivalutato   sulla  base  della  variazione
dell'indice dei prezzi al  consumo  per  le  famiglie  di  operai  ed
impiegati.  Al  costo  cosi'  determinato e rivalutato va poi sommata
l'eventuale INVIM pagata.
Qualora si tratti di terreni acquistati per effetto di donazione,  si
assume  come  prezzo  di acquisto il valore dichiarato nelle relative
denunce ed atti registrati,  ed  in  seguito  definito  e  liquidato,
aumentato   di  ogni  altro  costo  inerente,  nonche'  dell'INVIM  e
dell'imposta   di   successione   pagate,   senza   operare    alcuna
rivalutazione  sulla  base della variazione dell'indice dei prezzi al
consumo.
Canone di locazione - Determinazione della quota proporzionale
Per ottenere la quota proporzionale del canone di locazione applicare
la formula:
quota            canone totale x singola rendita
proporzionale =
del canone             totale delle rendite
Esempio:
Rendita catastale abitazione
rivalutata del 5 per cento:               900.000
Rendita catastale della pertinenza
rivalutata del 5 per cento:               100.000
Canone di locazione totale:            20.000.000
Quota del canone relativo all'abitazione
 20.000.000 x 900.000
                        = 18.000.000
  (900.000 + 100.000)
Quota del canone relativo alla pertinenza
 20.000.000 x 100.000
                        = 2.000.000
  (900.000 + 100.000)
Contributi o liberalita' (art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir)
Ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR,  come  modificato
all'art.  9,  comma  1,  lett.  a)  del  D.L. 20 giugno 1996, n. 323,
convertito dalla legge  8  agosto  1996,  n.  425,  cioe'  nel  testo
previgente  alla riformulazione disposta dall'art. 21, comma 4, lett.
b) della legge 23 dicembre 1997, n.  449,  i  proventi  conseguiti  a
titolo  di contributo o di liberalita', anche in natura, concorrono a
formare il reddito nell'esercizio in cui sono incassati  o  in  quote
costanti  nell'esercizio  stesso  e  nei  successivi  ma non oltre il
quarto; tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per cento e  se
accantonato  in  apposita  riserva,  concorre  a  formare  il reddito
nell'esercizio e nella misura in cui la riserva  sia  utilizzata  per
scopi  diversi  dalla  copertura  di  perdite  di  esercizio o i beni
ricevuti siano assegnati ai soci o  destinati  a  finalita'  estranee
all'esercizio dell'impresa.
La  riserva nella quale sono stati accantonati i proventi incassati a
titolo di contributo o di liberalita' puo' essere utilizzata  per  la
copertura delle perdite di esercizi anche diversi da quello nel corso
del quale i proventi stessi sono stati percepiti.
Relativamente  alla  parte  del  contributo  o  della liberalita' non
accantonata, si ricorda che la disposizione che prevede la  riduzione
da  dieci  a  cinque  dei  periodi  di  imposta entro cui puo' essere
attivata  la  tassazione  per  quote  costanti,  ha  effetto  per   i
contributi  incassati a partire dal periodo di imposta in corso al 20
giugno 1996.
Si precisa che in presenza di un contributo unitario  ma  erogato  in
piu'  esercizi  le  regole  predette  si  applicano autonomamente con
riguardo  alla  parte  del  contributo  incassato  in  ogni   periodo
d'imposta.
Nel  caso  in  cui  il diritto al conseguimento di un contributo gia'
incassato,  in  tutto  o  in  parte,  sia  sottoposto  a   condizione
sospensiva,  il  contributo  stesso  rileva  fiscalmente  soltanto al
verificarsi  della  condizione,  costituendo  per   la   parte   gia'
incassata,  fino  al  momento di perfezionamento del diritto, un mero
debito.
Qualora il contributo sia erogato mediante il riconoscimento  di  uno
specifico  credito d'imposta (come ad esempio nei casi previsti dalla
legge 5 ottobre 1991, n. 317) lo stesso si  considera  incassato  nel
momento  e  nella  misura  in  cui  il  credito  e' utilizzato per il
pagamento delle imposte.
Con l'introduzione del criterio  di  cassa  disposto  dalla  legge  8
agosto  1994, n. 503, di conversione del DL 29 giugno 1994, n. 416, i
proventi di  cui  trattasi  non  assumono  alcuna  rilevanza  fiscale
nell'esercizio  del  loro  conseguimento.  Pertanto  la  costituzione
dell'apposita riserva, necessaria per beneficiare  della  sospensione
deve  avvenire  entro  e non oltre l'esercizio d'incasso dei proventi
(sempreche' il relativo  diritto  non  sia  sottoposto  a  condizione
sospensiva).   Tuttavia,   qualora   il  provento  sia  imputato  per
competenza in  un  esercizio  anteriore  a  quello  d'insorgenza  del
presupposto  impositivo (incasso), la riserva puo' essere validamente
costituita, anche nel bilancio  relativo  al  suddetto  esercizio  di
competenza.
Si  precisa,  inoltre  che  l'accantonamento in questione puo' essere
operato sia  a  carico  dell'utile  dell'esercizio  d'incasso  ovvero
dell'esercizio  d'imputazione contabile dei proventi e sia vincolando
un'altra riserva disponibile gia' esistente.
Si ricorda, altresi', che i contributi spettanti  a  norma  di  legge
esclusivamente  in  conto  esercizio  anche  se  erogati  da soggetti
diversi dallo Stato  o  da  altri  enti  pubblici,  sono  considerati
ricavi;  cio'  per  effetto delle modifiche recate dall'art. 3, comma
103, lett. a), della legge n. 549 del 1995,  all'art.  53,  comma  1,
lett.  f),  del  TUIR.  Tale modifica normativa non riguarda quindi i
contributi  della  specie  erogati  nel  periodo  d'imposta  1994   e
precedenti  per  i  quali  rimane  applicabile  la  disciplina recata
dall'art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR.
Contributo del 15 per cento dovuto dai datori di lavoro
Il comma 194 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996 ha previsto  che
i datori di lavoro che non abbiano versato i contributi di previdenza
e  assistenza  sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'art. 9-
bis, comma 1, del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito dalla  legge
1 giugno 1991, n. 166, come sostituto del comma 193 dell'art. 1 della
stessa  legge n. 662 del 1996, sono tenuti al pagamento di un importo
pari al 15 per cento dei predetti contributi e somme.
Il  pagamento  dell'importo in questione deve essere effettuato in 18
rate bimestrali consecutive di  eguale  importo,  a  partire  dal  20
febbraio 1997.
Il predetto importo, ove imputato al conto economico e' deducibile ai
fini della determinazione del reddito d'impresa ai sensi dell'art. 62
del Tuir (spese per prestazioni di lavoro). Si ricorda, tuttavia, che
per  espressa  previsione  del  quarto periodo dello stesso comma 194
dell'art. 1 della legge n. 662, e'  possibile  imputare  il  predetto
importo, in parti uguali, al conto economico degli esercizi nei quali
abbiano  scadenza  le  rate  di pagamento. Pertanto, la deducibilita'
dell'importo in questione  puo'  essere  operata  anche  nel  periodo
d'imposta  in  cui  abbia  inizio la procedura di rateizzazione e nei
successivi periodi in cui la stessa procedura abbia corso.
Costruzioni rurali
Non danno  luogo  a  reddito  di  fabbricati  e  non  vanno  pertanto
dichiarate  in  quanto il relativo reddito e' gia' compreso in quello
catastale  del  terreno,  le   costruzioni   rurali   (ed   eventuali
pertinenze)  appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni
cui servono, se effettivamente adibite ad  abitazione  o  a  funzioni
strumentali all'attivita' agricola dal proprietario, dall'affittuario
o  dai  dipendenti  che  esercitano attivita' agricole nell'azienda a
tempo indeterminato o a tempo determinato  per  un  numero  annuo  di
giornate lavorative superiore a cento.
Ai  fini del riconoscimento della ruralita' devono inoltre sussistere
le seguenti condizioni:
1) il terreno cui il fabbricato  si  riferisce  deve  essere  situato
   nello  stesso  comune  o  in  comuni  confinanti  e deve avere una
   superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati. Se  sul  terreno
   sono  praticate  colture specializzate in serra o la funghicoltura
   la superficie del  terreno  deve  essere  almeno  di  3.000  metri
   quadrati;
2)  il  volume di affari derivante da attivita' agricole del soggetto
   che conduce il fondo e risultante dalla dichiarazione annuale  Iva
   del  1997  (presentata  nel 1998) deve essere superiore alla meta'
   del reddito complessivo.
In caso di  unita'  immobiliari  utilizzate  congiuntamente  da  piu'
soggetti,  i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno
di tali soggetti. Se sul terreno insistono piu' unita' immobiliari ad
uso abitativo, i requisiti di  ruralita'  devono  essere  soddisfatti
distintamente per ciascuna unita' immobiliare.
Nel  caso  che piu' unita' abitative siano utilizzate da piu' persone
dello stesso nucleo familiare in aggiunta ai precedenti requisiti  e'
necessario  che  per  ciascuna  unita' sia rispettato anche il limite
massimo di cinque vani catastali  o  di  80  metri  quadrati  per  un
abitante  e  di  un  vano  catastale, o di 20 metri quadrati per ogni
abitante oltre il primo.
Le costruzioni non utilizzate che hanno  i  requisiti  in  precedenza
elencati  per essere considerate rurali non si considerano produttive
di reddito  di  fabbricati.  La  mancata  utilizzazione  deve  essere
comprovata, con apposita autocertificazione con firma autenticata, da
fornire  a  richiesta  degli  organi competenti. L'autocertificazione
deve attestare l'assenza  di  allacciamento  alle  reti  dell'energia
elettrica, dell'acqua e del gas.
Crediti d'imposta
1) Credito d'imposta sui dividendi
Per  effetto  dell'art.  14  del  TUIR, nel testo vigente prima delle
modifiche apportate dal D.Lgs. n. 467 del 1997, il credito di imposta
sugli utili distribuiti ai soci dalle societa' di cui alla lettera a)
dell'art. 87, spetta nella misura dei  9/16  di  detti  utili.  Detto
credito  spetta  sugli utili distribuiti dagli enti di cui alla lett.
b) del comma 1 dell'art. 87, ai propri partecipanti, se  la  relativa
delibera  di distribuzione e' stata adottata dopo la data di chiusura
dell'esercizio in corso al 1 gennaio 1988.
Il credito d'imposta sui dividendi spetta nella  misura  del  25  per
cento  degli  utili  percepiti  se  derivano  dalla  distribuzione di
riserve o fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 8, comma
1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408.
Il credito di imposta spetta altresi' nella misura del 25  per  cento
degli  utili  percepiti che derivano da riserve o fondi affrancati ai
sensi dell'art. 22, commi 1 e 2, del DL n. 41 del  1995  se  la  loro
distribuzione  sia deliberata entro il secondo esercizio successivo a
quello in corso alla data del 24 febbraio 1995 o da riserve  o  fondi
affrancati  ai  sensi  del  comma  4  del predetto art. 22 se la loro
distribuzione sia deliberata entro il terzo  esercizio  successivo  a
quello in corso alla data del 24 febbraio 1995.
Per  effetto  dei  commi  6-bis  e  7-bis dell'art. 14, il credito di
imposta sui dividendi non spetta:
- limitatamente agli utili la cui distribuzione e'  stata  deliberata
  anteriormente alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano dai
  fondi  comuni  di  investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n.
  77, e successive modificazioni, o dalle societa' di investimento  a
  capitale  variabile  (SICAV),  di  cui  al  decreto  legislativo 25
  gennaio 1992,  n.  84,  azioni  o  quote  di  partecipazione  nelle
  societa'  o  enti  indicati  alle  lettere a) e b) dell'art. 87 del
  TUIR;
-  per  gli   utili   percepiti   dall'usufruttuario   allorche'   la
  costituzione  o  la  cessione  del diritto di usufrutto siano state
  poste in essere da soggetti non  residenti,  privi  nel  territorio
  dello Stato di una stabile organizzazione.
In base all'art. 122, comma 4, del TUIR, il credito di imposta di cui
all'art.  14  dello stesso TUIR spetta ai soci di societa' di persone
risultanti  dalla  trasformazione  di  societa'  soggetta  all'IRPEG,
avvenuta  dopo il 31 dicembre 1987 in relazione alle riserve (escluse
quelle di cui al comma 1 dell'art.  44  del  TUIR)  costituite  prima
della  trasformazione,  le quali sono imputate ai soci stessi a norma
dell'art. 5 del TUIR;
- nel periodo d'imposta in cui vengono distribuite o  utilizzate  per
  scopi  diversi  dalla  copertura di perdite d'esercizio, se dopo la
  trasformazione sono state  iscritte  in  bilancio  con  indicazione
  della loro origine;
-  nel  periodo d'imposta successivo alla trasformazione, se non sono
  state iscritte in bilancio o vi sono state iscritte senza la  detta
  indicazione.
Ai  soci  compete in entrambe le ipotesi il credito di imposta di cui
all'articolo 14 del  TUIR  a  condizione  che  la  dichiarazione  dei
redditi  della  societa'  rechi le indicazioni prescritte nel comma 7
dell'articolo 105 dello stesso TUIR (che vanno fornite  nell'apposito
prospetto contenuto nella quarta pagina del modello base).
Il credito di imposta non spetta per le riserve:
- formate con utili o proventi non assoggettati all'IRPEG a decorrere
  dall'esercizio in corso alla data del 1 dicembre 1983;
-  che  in  caso  di  distribuzione  concorrono  a formare il reddito
  imponibile della societa'.
Il credito d'imposta e', invece, ridotto  al  36  per  cento  per  le
riserve o fondi gia' esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso
anteriormente  alla  data  del  1 dicembre 1983 o formati con utili o
proventi dell'esercizio stesso.
2) Credito d'imposta sui proventi derivanti  dalla  partecipazione  a
   fondi comuni di investimento mobiliare chiusi
Ai  sensi  dell'art. 11, comma 4, della legge 14 agosto 1993, n. 344,
sui proventi di  ogni  tipo,  spettanti  a  soggetti  che  esercitano
imprese  commerciali,  derivanti delle partecipazioni ai fondi comuni
d'investimento mobiliare chiusi, comprese le  plusvalenze  realizzate
in   sede   di  cessione  o  di  riscatto  delle  quote,  purche'  la
partecipazione al fondo sia di durata non inferiore ad  un  triennio,
e'  riconosciuto  un  credito  d'imposta  pari  al  25  per cento dei
proventi stessi.
3) Credito d'imposta sui proventi derivanti  dalla  partecipazione  a
   fondi comuni di investimento immobiliare chiusi
Ai  sensi  dell'art. 15, comma 5, della legge 25 gennaio 1994, n. 86,
come modificato dal DL 26 settembre 1995, n.  406,  convertito  dalla
legge 29 novembre 1995, n. 503, sui proventi di ogni tipo spettanti a
soggetti   che   esercitano   imprese  commerciali,  derivanti  dalla
partecipazione ai fondi di investimento immobiliare chiusi, spetta il
credito di imposta di cui all'art. 14, comma 2, del Tuir nella misura
del 20 per cento dei proventi imputabili al periodo di possesso delle
quote di partecipazione effettivamente  assoggettati  ad  imposizione
nei confronti del fondo.
4) Credito d'imposta sui registratori di cassa (art. 3 della legge 26
   gennaio 1983, n. 18)
Ai  soci  delle societa' di persone obbligate all'utilizzazione degli
apparecchi misuratori fiscali ai sensi dell'art. 12  della  legge  n.
413  del 1991, compete, ai fini dell'imposta personale, un credito di
imposta nella misura del 40  per  cento  del  prezzo  unitario  degli
apparecchi medesimi che non ecceda lire 2.000.000.
Si  ricorda che l'art. 14, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, limita il riconoscimento  del  credito  d'imposta  (fino  al  31
dicembre  1997)  ai  soli  soggetti  per i quali, in base all'art. 12
della legge 30 dicembre 1991, n. 413,  l'obbligo  di  installare  gli
apparecchi misuratori e' sorto a partire dal 1 gennaio 1993, anche in
conseguenza  dell'opzione  per il rilascio dello scontrino fiscale in
luogo della  ricevuta  fiscale.  Il  credito  d'imposta  non  spetta,
invece,  per  i  soggetti  gia' obbligati al rilascio dello scontrino
fiscale per effetto della legge n. 18 del 1983 che  hanno  acquistato
apparecchi  misuratori  nel  corso  del  1996;  i  detti soggetti non
possono altresi' avvalersi, per tali apparecchi,  delle  disposizioni
di   cui  all'art.  3,  ultimo  comma,  della  stessa  legge  n.  18,
concernenti  la  disciplina  degli  ammortamenti.  Tali  disposizioni
restano invece applicabili con riferimento agli apparecchi acquistati
in anni precedenti.
5)   Credito   d'imposta   per   distribuzione   della   riserva   da
   regolarizzazione delle scritture contabili.
Il credito di imposta spetta  ai  soci  in  misura  pari  all'imposta
sostitutiva   relativa   alle   somme   ad  essi  attribuite  qualora
quest'ultime  derivino  dalla  riserva  da  regolarizzazione  di  cui
all'art. 2, comma 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
6) Credito d'imposta per l'invio del questionario relativo agli studi
   di settore
Ai  contribuenti  che,  in  proprio  o  tramite terzi, trasmettono su
supporto magnetico i dati richiesti  con  i  questionari  finalizzati
all'elaborazione  degli  studi di settore, e' riconosciuto un credito
d'imposta  di  lire  diecimila  da  utilizzare  in  occasione   della
presentazione  della  prima dichiarazione dei redditi successiva alla
presentazione del questionario summenzionato. Detto credito d'imposta
non costituisce componente positivo di reddito, ne'  rileva  ai  fini
della determinazione del rapporto di cui all'art. 63 del Tuir.
Deducibilita' degli interessi passivi (reddito d'impresa)
Se  nell'esercizio  sono  stati conseguiti interessi o altri proventi
esenti da imposta  derivanti  da  obbligazioni  pubbliche  o  private
sottoscritte,  acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere
dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai  titoli
a   decorrere   dalla  stessa  data,  ovvero  proventi,  comprese  le
plusvalenze realizzate in sede di cessione o di  riscatto  di  quote,
derivanti   dalla  partecipazione  a  fondi  comuni  di  investimento
mobiliare di tipo chiuso, gli interessi passivi non sono  ammessi  in
deduzione  -  ai  sensi  dell'art.  63,  comma  3  del  TUIR - fino a
concorrenza dell'ammontare complessivo  degli  interessi  e  proventi
esenti  o  dei proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni
di investimento mobiliare di tipo chiuso.
Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono  deducibili  a
norma  dei commi 1 e 2 dello stesso art. 63 del TUIR, ma senza tenere
conto, ai  fini  del  rapporto  ivi  previsto,  dell'ammontare  degli
interessi  e proventi esenti o derivanti dalla partecipazione a fondi
comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso di cui al  precedente
periodo,  corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi
in deduzione.
Nel caso in cui la societa' sia socia di societa' di persone, occorre
tener conto, ai fini della determinazione degli interessi passivi non
ammessi  in  deduzione,  anche  dei  menzionati  interessi  ed  altri
proventi  esenti  conseguiti  dalle  societa' partecipate, se e nella
misura in cui detti interessi e proventi non siano stati gia' portati
a  riduzione  degli   interessi   passivi   dalla   stessa   societa'
partecipata.
Deduzioni Ilor
Le  deduzioni previste dall'art. 120, commi 1 e 2, del TUIR competono
alla societa' a condizione che il socio presti la propria opera nella
societa' stessa come occupazione prevalente. Cio' comporta che ad uno
stesso soggetto non puo' essere riconosciuta detta condizione in piu'
di   una   societa',   essendo   il   termine   prevalente   riferito
all'occupazione  potenziale  del  socio  e  non  all'attivita'  della
societa',  per  cui  non  e'  possibile,   in   concreto,   piu'   di
un'occupazione prevalente con riferimento alla medesima persona.
Le  suddette deduzioni devono essere determinate con riferimento alla
quota di reddito spettante a ciascuno dei soci che presta la  propria
opera nella societa' in modo prevalente.
Si  ricorda che qualora i soci di societa' di persone percepiscano un
compenso  specifico  per  la  loro  attivita'  di  amministratori   e
quest'ultima  costituisca  la  loro attivita' prevalente, la societa'
non puo' fruire, in relazione ai detti soci, delle deduzioni ai  fini
dell'ILOR.
A maggiore chiarimento si formulano i seguenti esempi.
Primo  esempio:  societa' esercente attivita' di commercio al minuto,
composta da quattro soci con quote uguali, di cui 2 soci prestano  la
loro opera nella societa' in modo prevalente.
Reddito d'impresa L. 60.000.000
Calcolo deduzione ex art. 120, comma 1, del TUIR.
(La  deduzione  e'  pari  al  50  per  cento  della  quota di reddito
spettante a ciascun socio con un minimo di L. 8.000.000)
1) quota di reddito individuale:
L. 60.000.000 : 4 = L. 15.000.000
2) deduzione  spettante  per  ciascun  socio:  50  per  cento  di  L.
15.000.000  =  L. 7.500.000. Essendo l'importo di L. 7.500.000 minore
di L. 8.000.000 si assume quale deduzione spettante per ogni  singolo
socio l'importo di L. 8.000.000
3) deduzione spettante alla societa': L. 16.000.000
Calcolo deduzione ex art. 120, comma 2, del TUIR.
(30  per  cento della quota di reddito di ciascun socio lavoratore al
netto della deduzione di cui all'art. 120, comma 2, del TUIR  con  un
minimo di L. 2.000.000)
quota reddito socio:
L. 15.000.000 - 8.000.000 = L. 7.000.000
deduzione spettante per ciascun socio lavoratore:
30% di L. 7.000.000 = L. 2.100.000
deduzione spettante alla societa':
L. 2.100.000 x 2 = L. 4.200.000
Riepilogo:
Reddito d'impresa                                       L. 60.000.000
Deduzioni ex art. 120,
commi 1 e 2,                                            L. 20.200.000
REDDITO IMPONIBILE ILOR                                 L. 39.800.000
Secondo  esempio:  societa'  esercente attivita' diversa da quella di
cui all'art. 120, comma 2, del TUIR, composta  da  quattro  soci  con
quote  uguali, di cui due prestano la propria opera nella societa' in
modo prevalente.
Reddito d'impresa L. 16.000.000
quota di reddito individuale:
L. 16.000.000 : 4 = L. 4.000.000
deduzione spettante per ciascun socio lavoratore (50 per cento  della
propria  quota di reddito con un minimo di L. 8.000.000 ed un massimo
di L. 16.000.000).
Siccome la quota di reddito per il socio lavoratore e' inferiore alla
deduzione minima prevista, ai sensi dell'art. 120, comma 1, del TUIR,
si assume, quale deduzione, l'importo di L. 4.000.000.
Totale deduzione spettante ex  art.  120,  comma  1,  del  TUIR:  (L.
4.000.000 x 2) = L. 8.000.000
Riepilogo:
Reddito d'impresa                                       L. 16.000.000
Deduzioni ex art. 120, comma 1                          L.  8.000.000
REDDITO IMPONIBILE ILOR                                 L.  8.000.000
Detassazione  del  reddito  d'impresa  reinvestito  (art. 3 del DL 10
giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489;  art.
3, comma 85, legge 28 dicembre 1995, n. 549)
Recupero  dell'agevolazione  in  caso di cessione dei beni oggetto di
investimento
L'art. 3 comma 89, della L.  n.  549  del  1995,  ha  introdotto  una
disciplina  di  carattere  antielusivo  per  effetto  della  quale si
procede al recupero dell'agevolazione nel caso in cui i beni  oggetto
di  investimento  siano  ceduti  entro  il secondo periodo di imposta
successivo a quello di realizzazione degli investimenti stessi.
In  particolare,  la   norma   prevede   che   il   reddito   escluso
dall'imposizione   si   ridetermina   diminuendo   il   volume  degli
investimenti del periodo di imposta agevolato di  un  ammontare  pari
alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle cessioni dei beni
oggetto  di  agevolazione  (con  esclusione  di quelle effettuate nel
corso  di  procedure  concorsuali),  da  assumere   indipendentemente
dall'ammontare  dei  costi  che  hanno  concorso  alla formazione del
predetto volume di investimento e  i  costi  sostenuti  nello  stesso
periodo   di  imposta  in  cui  si  procede  alle  cessioni,  per  la
realizzazione  di  investimenti  delle  stesse   tipologie   previste
dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 e dal comma 87 dell'art. 3 della
L.  n. 549 del 1995 (con esclusione, in ogni caso, degli investimenti
in immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente  per
l'esercizio dell'impresa da parte del possessore).
A  tal  fine  assumono rilievo tutte le operazioni di cessione da cui
derivano componenti di reddito fiscalmente rilevanti. Nel volume  dei
disinvestimenti  rilevanti,  agli stessi effetti, va ricompreso anche
il valore normale dei beni destinati o assegnati  ai  soci  anche  in
sede  di  liquidazione  ordinaria  o  destinati  a finalita' estranee
all'esercizio dell'impresa. Pertanto, assumono rilevanza ai  fini  in
questione  gli  atti  di  conferimento in societa' e le operazioni di
cessione dell'azienda o di rami aziendali. Sono invece  da  escludere
le operazioni considerate fiscalmente, quali ad esempio, le fusioni e
le scissioni.
La  differenza  tra  il  reddito a suo tempo agevolato e quello cosi'
rideterminato costituisce una sopravvenienza attiva  del  periodo  di
imposta  in cui si verificano le cessioni, che dovra' essere indicata
nella dichiarazione dei redditi.
Come gia' ricordato il beneficio della detassazione  e'  escluso  per
gli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per
l'esercizio  dell'impresa  da  parte  del  soggetto che ha effettuato
l'investimento. Pertanto, nel caso in cui l'immobile strumentale  sia
per  natura  che  per  destinazione perda quest'ultima caratteristica
entro i due periodi di imposta successivi, il cambio di  destinazione
e'  da  considerarsi  equivalente a una operazione di cessione con le
conseguenze da essa derivanti, assumendo ai fini della determinazione
dell'eventuale  sopravvenienza   attiva,   il   valore   normale   da
determinare con riferimento al momento del cambio di destinazione.
Si  precisa,  inoltre,  che in caso di cambiamento della destinazione
territoriale degli investimenti agevolati ai sensi del  citato  comma
85,  legge  n.  549  del  1995,  tale  operazione  deve  considerarsi
ugualmente equiparata ad un atto di cessione;  in  tal  caso  occorre
assumere  il valore normale del bene da determinare in riferimento al
momento del trasferimento dello stesso.
Si ricorda che l'investimento consistente nell'acquisto  dei  veicoli
cui  si  applica  il regime di deducibilita' limitata di cui all'art.
67,  comma  10,  del  Tuir,  concorre  a  formare  il  volume   degli
investimenti  agevolabili  per  un ammontare pari al 50 per cento del
costo sostenuto. Corrispondentemente, nel caso di cessione  dei  beni
in  esame  occorrera'  tener  conto, ai fini della decurtazione degli
investimenti, del 50 per cento del corrispettivo realizzato.

Ministero delle                APPENDICE                  Modello 750
    Finanze

Disciplina delle societa' non operative
1. Generalita'
La disciplina delle societa' non operative, di cui all'art. 30, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724,  e'  stata  modificata  dall'art.  3,
comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Le  modifiche introdotte incidono, fra l'altro sull'ambito soggettivo
della disciplina stessa (la cui applicazione viene estesa anche  alle
societa' in nome collettivo e alle societa' in accomandita semplice),
sui  criteri  di  individuazione  delle  societa'  non  operative  e,
inoltre, sulle modalita' di  determinazione  del  reddito  imponibile
minimo. Tali modifiche si applicano a decorrere dal periodo d'imposta
in corso alla data del 15 settembre 1996.
Sono  definite societa' non operative le societa' e gli enti che, ove
ricorrano i presupposti di carattere oggettivo, rivestano  una  delle
seguenti   forme   giuridiche:   societa'  per  azioni,  societa'  in
accomandita per azioni, societa' a responsabilita' limitata, societa'
in nome collettivo, societa' in accomandita semplice  e  societa'  ad
esse  equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir (societa' di armamento
e societa' di fatto), societa' ed enti di ogni  tipo  non  residenti,
con  stabile  organizzazione  nel  territorio  dello  Stato.  A  tali
soggetti si applica  la  suddetta  disciplina  indipendentemente  dal
regime contabile adottato.
Sono esclusi dalla disciplina delle societa' non operative:
1)  i soggetti ai quali per la particolare attivita' svolta, e' fatto
obbligo di costituirsi sotto forma di societa' di capitali, come,  ad
esempio:
*  le  societa' finanziarie di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385 del
  1993;
* i Centri autorizzati di assistenza alle  imprese  e  ai  lavoratori
  dipendenti  e  pensionati  cui  all'art.  78 della legge n. 413 del
  1991;
*  le  societa'  sportive che, dovendo stipulare contratti con atleti
  professionisti, sono costituite nella forma di societa' per  azioni
  o  di  societa'  a  responsabilita'  limitata ai sensi dell'art. 10
  della legge 23 marzo 1981, n. 91;
* le societa' per azioni costituite da enti  locali  territoriali  di
  cui  all'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'art. 12,
  comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
2) i soggetti che non si trovano in un periodo di normale svolgimento
dell'attivita'.
Si  precisa  che  va  considerato  periodo  di  normale   svolgimento
dell'attivita'  quello  in cui e' stata svolta l'attivita' produttiva
prevista dall'oggetto sociale.
Pertanto,  non  si   considera   periodo   di   normale   svolgimento
dell'attivita':
*  quello  da  cui decorre la messa in liquidazione ordinaria, ovvero
  l'inizio della procedura di liquidazione  coatta  amministrativa  o
  fallimentare.  In  proposito  si precisa che il periodo che precede
  quello in cui  ha  avuto  inizio  la  liquidazione  e'  considerato
  "normale"   anche   se   di  durata  inferiore  a  quella  prevista
  ordinariamente.  Va,  altresi',  considerato  periodo  di   normale
  svolgimento  dell'attivita'  quello  relativo  ad  un  esercizio di
  durata inferiore a quella stabilita nell'atto costitutivo  a  causa
  di  modifiche  che  interrompono  la durata dell'esercizio medesimo
  senza incidere sul tipo  di  attivita'  svolta,  come  avviene,  ad
  esempio, nei casi di trasformazione, fusione e scissione;
*  quelli  successivi al primo periodo d'imposta qualora la societa',
  in tali periodi, non abbia ancora iniziato  l'attivita'  produttiva
  prevista  dall'oggetto  sociale  ad esempio perche': la costruzione
  dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attivita' si e'
  protratta oltre il  primo  periodo  di  imposta  -  per  cause  non
  dipendenti  dalla  volonta'  dell'imprenditore  -;  non  sono state
  concesse  le  autorizzazioni  amministrative  necessarie   per   lo
  svolgimento  dell'attivita', a condizione che le stesse siano state
  tempestivamente  richieste;   viene   svolta   esclusivamente   una
  attivita'   di  ricerca  propedeutica  allo  svolgimento  di  altra
  attivita' produttiva di beni e servizi, sempreche'  l'attivita'  di
  ricerca  non  consenta di per se' la produzione di beni e servizi e
  quindi la realizzazione di proventi.
Si fa presente,  inoltre,  che  va  considerato  periodo  di  normale
svolgimento  dell'attivita'  anche  quello  in  cui  la  societa'  ha
affittato o concesso in usufrutto l'unica azienda posseduta ovvero ha
affittato i terreni agricoli di proprieta';
3) i soggetti che si trovano nel primo periodo d'imposta  coincidente
   con  l'apertura  della  partita  I.V.A., a prescindere dall'inizio
   dell'attivita' produttiva;
4)  le  societa'  in  amministrazione  controllata  o  straordinaria,
   relativamente ai periodi di imposta interessati da tali procedure;
5)  le  societa'  e  gli enti i cui titoli sono negoziati nei mercati
   regolamentati italiani;
6) le societa' esercenti pubblici servizi di trasporto;
7) le societa' con un numero di soci non inferiore a 100.
Sono  inoltre,  escluse  dalla  disciplina  in  esame   le   societa'
cooperative   e   le   societa'  di  mutua  assicurazione,  gli  enti
commerciali e non commerciali residenti nel territorio  dello  Stato,
le societa' consortili, le societa' e gli enti non residenti privi di
stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
Il  verificarsi dei casi di esclusione sopra elencati comporta la non
applicazione della normativa concernente le societa'  non  operative,
senza  pertanto  che  occorra  a  tal fine fornire la prova contraria
prevista dal secondo periodo del comma 1 dell'art. 30 della legge  n.
724 del 1994.
Si  ricorda  che  le  societa'  considerate non operative nel periodo
d'imposta in corso alla data del 15 settembre 1996 nonche' quelle che
a tale data si trovano nel primo periodo di imposta  possono  fruire,
ricorrendone   le   condizioni,   della  disciplina  di  scioglimento
agevolato di cui ai commi 38 e seguenti dello  stesso  art.  3  della
legge n. 662 del 1996, deliberando lo scioglimento entro il 31 maggio
1997  e  richiedendo  la  cancellazione  dal registro delle imprese a
norma dell'art. 2456 del cod. civ., entro un anno dalla  delibera  di
scioglimento.
Ne  discende,  che  le  societa' interessate al suddetto scioglimento
sono soggette, ove ne ricorrano i presupposti, alla disciplina  delle
societa'   non   operative   in   riferimento  ai  periodi  d'imposta
antecedenti  lo  scioglimento  stesso  (sempre  che,  beninteso,   la
societa' non si trovi nel primo periodo d'imposta).
Si  precisa,  inoltre, che la disciplina delle societa' non operative
si applica sia ai soggetti che svolgono la loro attivita'  in  regime
di  contabilita'  ordinaria,  sia  a  soggetti  che sono ammessi alla
tenuta della contabilita' semplificata.
Sono qualificate come non operative le societa' che hanno  conseguito
un  ammontare  complessivo  di  ricavi,  incrementi  di  rimanenze  e
proventi,  esclusi  quelli   straordinari,   risultanti   dal   conto
economico,  ove  prescritto,  inferiore  alla somma degli importi che
risultano applicando:
a) l'1 per cento al valore dei beni indicati nell'articolo 53,  comma
   1,  lett.  c),  del  TUIR, anche se costituiscono immobilizzazioni
   finanziarie, aumentato del valore dei crediti;
b) il 4 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni
   immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, comma 1,  lettera
   a),   del   D.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  633,  (navi  destinate
   all'esercizio  di  attivita'  commerciali  o  della  pesca  o   ad
   operazioni  di  salvataggio  o  di  assistenza in mare ovvero alla
   demolizione, escluse le unita' da di porto di cui  alla  legge  11
   febbraio 1971, n. 50), anche in locazione finanziaria;
c)  il  15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni, anche in
   locazione finanziaria.
I componenti da considerare ai  fini  della  verifica  dell'ammontare
complessivo  dei  ricavi,  degli  incrementi  delle  rimanenze  e dei
proventi, esclusi quelli straordinari,  sono  quelli  desumibili  dal
conto economico.
In  particolare,  per  i soggetti tenuti alla redazione del bilancio,
occorre tener conto:
a) per i ricavi, della somma degli importi risultanti dalle voci 1  e
   5  dello schema di conto economico previsto dall'articolo 2425 del
   cod. civ., e, cioe':
   * ricavi delle vendite e delle prestazioni;
   *  altri  ricavi  e  proventi,  compresi  i  contributi  in  conto
   esercizio;
b) per gli incrementi di  rimanenze,  della  somma  delle  variazioni
   positive delle voci 2, 3 e 11 e cioe':
   *  variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
     semilavorati e finiti;
   * variazione dei lavori in corso su ordinazione;
   * variazioni delle rimanenze di  materie  prime,  sussidiarie,  di
     consumo e merci.
Al  riguardo  si  fa  presente che l'ammontare delle predette voci va
assunto quale risulta dal conto economico anche  quando  il  relativo
importo  deriva  dalla somma algebrica di sottovoci con opposto segno
algebrico.
Per le societa' e gli  enti  non  residenti  che  svolgono  attivita'
commerciale  in  Italia mediante stabile organizzazione si deve tener
conto dei soli ricavi, incrementi di rimanenze  e  proventi,  esclusi
quelli straordinari, conseguiti dalla stabile organizzazione.
c)  per  i proventi, i soggetti tenuti a redigere il bilancio secondo
   lo schema previsto dall'articolo 2425 del cod. civ.  devono  tener
   conto  di  quelli che nel conto economico vanno indicati alle voci
   C15 e C16. Per i soggetti che  redigono  il  bilancio  secondo  le
   regole  stabilite  dal  D.Lgs.  n. 87 del 1992 e dal provvedimento
   della Banca d'Italia del 31  luglio  1992,  rilevano  gli  importi
   risultanti dalle voci 10, 20, 30, 40 e 70.
Per  i soggetti esonerati alla redazione del bilancio ai fini fiscali
il valore dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e  dei  proventi,
esclusi  quelli  straordinari,  va  desunto dalle scritture contabili
previste dall'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973.
Le societa' commerciali di persone  che  affittano  terreni  agricoli
devono  fare  riferimento  al  canone  risultante dal conto economico
ovvero, qualora non siano  tenute  alla  redazione  del  bilancio,  a
quello risultante dalla contabilita' semplificata.
Per  quanto  riguarda  l'individuazione  dei beni di cui all'art. 53,
comma 1, lett. c), del TUIR, occorre fare  riferimento  alle  azioni,
alle  quote  di  partecipazione  in  societa'  ed enti indicati nelle
lettere a), b) e d) del comma  1  dell'art.  87  del  Tuir,  comprese
quelle non rappresentate da titoli, nonche' alle obbligazioni ed agli
altri  titoli  in  serie  o  di  massa  che  devono  essere  presi in
considerazione  sia  se  costituiscono  attivo  circolante,  sia   se
costituiscono immobilizzazioni finanziarie.
In  proposito,  per  quanto riguarda i soggetti tenuti alla redazione
del bilancio secondo D.Lgs. n. 127 del 1991, tali beni sono allocati,
come immobilizzazioni finanziarie, nei seguenti punti dello schema di
stato patrimoniale di cui all'art. 2424 del c.c.:
- B, III, 1) - partecipazioni;
- B, III, 3) - altri titoli;
- B, III, 4) - azioni proprie;
ovvero come attivo circolante, nei seguenti punti del predetto schema
di stato patrimoniale:
- C, III, 1) 2), 3) e 4) - partecipazioni;
- C, III, 5) - azioni proprie;
- C, III, 6) - altri titoli.
Con riferimento alle azioni proprie,  si  rileva  che,  anche  se  si
tratta  di  titoli  richiamati  dall'art. 53 del TUIR, esse, ai sensi
dell'art. 2357-ter del  c.c.  non  danno  diritto  all'utile  che  e'
attribuito  proporzionalmente  alle  altre  azioni  e,  pertanto  non
essendo idonee a produrre proventi, non rilevano ai fini in esame.
Per quanto riguarda le quote di partecipazioni in societa' di persone
va  evidenziato  che esse, non essendo ricomprese fra i beni indicati
nell'art. 53 comma 1, lettera c), del TUIR, sono  rilevanti  ai  fini
della  disciplina  in  esame  come  altre  immobilizzazioni su cui si
applica la percentuale del 15  per  cento,  sempreche'  evidentemente
costituiscano immobilizzazioni finanziarie.
Si  precisa,  inoltre,  che,  con  riferimento al valore dei crediti,
rientrano nella base di computo i crediti derivanti da operazioni  di
finanziamento.  Non  devono  essere  inclusi  nel  computo in esame i
depositi bancari, in quanto i medesimi  costituiscono  disponibilita'
liquide  e, come tali, vanno indicate nell'attivo circolante al punto
IV, 1.
Per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio ai fini fiscali
il  valore  dei  beni  e  delle  immobilizzazioni  va  desunto  dalle
scritture contabili previste dall'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973.
Ne  discende  che,  ai  fini  della disciplina in esame, non si tiene
conto dei  crediti,  in  quanto  gli  stessi  non  emergono  da  tali
scritture contabili.
Per    quanto   riguarda   la   determinazione   del   valore   delle
immobilizzazioni costituite da beni  immobili  e  dai  beni  indicati
nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972,
anche  in  locazione  finanziaria,  stante  il tenore letterale della
norma occorre tener conto, oltre che dei beni immobili costituiti  da
terreni  e  fabbricati,  anche  dei  gia'  menzionati  beni  indicati
nell'art. 8-bis, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972.
Stante il tenore letterale della norma,  ai  fini  di  cui  trattasi,
rilevano  soltanto  i  beni  acquisiti in locazione finanziaria e non
anche quelli in locazione, in comodato o presi a noleggio.
In particolare, tali beni emergono, come immobilizzazioni  materiali,
dalle  seguenti  voci  dello  schema  di  stato  patrimoniale  di cui
all'art. 2424 del c.c.:
- B, II, 1) - i terreni e i fabbricati;
- B, II, 4) - i beni di cui al citato art. 8 bis.
Per i  soggetti  esonerati  dalla  redazione  del  bilancio  ai  fini
fiscali, il valore dei beni e delle immobilizzazioni va desunto dalle
scritture contabili previste dall'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973.
Rientrano  nella  voce  "altre  immobilizzazioni"  gli  impianti  e i
macchinari  (B,  II,  2)),  nonche'  le  attrezzature  industriali  e
commerciali  (B, II, 3)) e gli altri beni di cui alla voce B, II, 4),
diversi dalle navi, alle quali si applica la percentuale del  15  per
cento.
Ai   sensi  del  comma  2  dell'art.  30  in  esame,  ai  fini  della
determinazione del valore dei beni, trova applicazione l'articolo 76,
comma 1, del TUIR;  (quindi  il  costo  dei  beni  ammortizzabili  va
assunto  al  lordo  delle  quote di ammortamento gia' dedotte e degli
eventuali contributi), per i beni in locazione finanziaria si  assume
il  costo  sostenuto  dall'impresa  concedente ovvero, in mancanza di
documentazione, la somma dei canoni di  locazione  e  del  prezzo  di
riscatto  risultanti dal contratto, mentre per quelli per i quali sia
stata esercita l'opzione di riscatto  va  assunto,  quale  valore  di
riferimento, il prezzo di riscatto.
Per  quanto  riguarda  le  attivita'  finanziarie,  diverse da quelle
indicate nell'art. 53, comma 1, lettera c) del TUIR (come ad  esempio
le  partecipazioni  in  societa'  personali),  va  precisato che esse
rilevano ai fini in esame solo se costituiscono immobilizzazioni.
Relativamente alle immobilizzazioni immateriali, si precisa  che,  ai
fini in questione, devono ritenersi suscettibili di produrre ricavi o
proventi  sia  quelle rappresentate da veri e propri beni (diritti di
brevetto, concessioni, licenze etc...) sia  quelle  rappresentate  da
costi  ad  utilita'  pluriennale  (quali, ad esempio, l'avviamento, i
costi di impianto e di ampliamento, le spese di pubblicita'  etc...).
A   questo   ultimo   riguardo   l'ammontare   da  assumere  ai  fini
dell'applicazione delle percentuali previste dalla norma in esame  e'
quello al netto degli importi gia' dedotti in precedenti esercizi.
Sono  da  considerare  tra  le  altre  immobilizzazioni  anche i beni
strumentali di valore inferiore al milione.
Per i soggetti esonerati dalla redazione del bilancio ai fini fiscali
il  valore  dei  beni  e  delle  immobilizzazioni  va  desunto  dalle
scritture contabili previste dall'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973.
Per  quanto  riguarda  sia  le  immobilizzazioni materiali che quelle
immateriali, si precisa che vanno comunque escluse quelle "in corso",
in quanto le medesime si trovano in una fase non  idonea  a  produrre
alcun  tipo di provento. Analogamente non rilevano, ai fini in esame,
"gli acconti".
2. Modalita' di calcolo
Per verificare  se  la  societa'  e'  da  considerare,  o  meno,  non
operativa  occorre  mettere  a  raffronto l'ammontare complessivo dei
ricavi, dei proventi e dell'incremento  delle  rimanenze  con  quello
risultante dalla somma degli importi ottenuti dall'applicazione delle
previste  percentuali  al  valore  dei  beni indicati nel comma 1 del
citato art. 30, lett. a), b) e c).
A tal fine i ricavi, i proventi e gli incrementi di rimanenze nonche'
i valori dei beni e delle immobilizzazioni vanno assunti in base alle
risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti.
Nel caso in cui un bene non sia stato posseduto per  l'intera  durata
dell'esercizio il suo valore dovra' essere ragguagliato al periodo di
possesso.  Analogamente  nel  caso  in  cui  l'esercizio abbia durata
inferiore o superiore all'anno dovra' essere  operato  il  ragguaglio
all'anno.
3. Determinazione del reddito imponibile minimo
Il  reddito  imponibile  minimo  che,  salva la prova contraria, deve
essere  dichiarato  dalle  societa'  non  operative  si  presume  non
inferiore   all'ammontare   della   somma   degli  importi  derivanti
dall'applicazione, ai gia' menzionati valori delle categorie di  beni
posseduti nell'esercizio, delle percentuali dello 0,75 per cento (sul
valore  dei  beni indicati nell'art. 53, comma 1 lettera c), del Tuir
anche se costituiscono  immobilizzazioni  finanziarie  aumentato  del
valore  dei  crediti), 3 per cento (sul valore delle immobilizzazioni
costituite da beni immobili e  dai  beni  indicati  nell'art.  8-bis,
comma  1,  lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972) e del 12 per cento
(sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni).
Infine, si fa presente che, in luogo della compilazione del prospetto
per  la  verifica  dell'operativita'  e  determinazione  del  reddito
imponibile   minimo,  il  soggetto  interessato  puo'  predisporre  e
conservare una attestazione, redatta nelle forme della  dichiarazione
sostitutiva  di atto di notorieta', di cui alla legge 4 gennaio 1968,
n.  15,  con  la  quale  dichiara di possedere i requisiti per essere
considerato  societa'  operativa  sulla  base  di   quanto   disposto
dall'art.  30,  comma  1,  della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come
modificato da ultimo dall'art. 3, comma 37, della legge  23  dicembre
1996,  n.  662;  la  stessa  autocertificazione  puo' essere resa per
dichiarare di non possedere i  requisiti  previsti  dalla  menzionata
disposizione  e, conseguentemente in quanto societa' non operativa di
applicare  la  disciplina  di  cui  al  comma  3  della  disposizione
medesima.  In  tal  caso deve essere barrata l'apposita casella posta
nel rigo 019 del Mod. 750 base.
In conformita' a quanto gia' precisato nella circolare n.  140/E  del
15  maggio  1995,  si  ribadisce  che la disciplina delle societa' di
comodo non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali  previste
da specifiche disposizioni di legge.
4. Perdite dell'esercizio e degli esercizi pregressi
Le   perdite  d'impresa  in  contabilita'  ordinaria  degli  esercizi
precedenti possono essere commutate  in  diminuzione  soltanto  della
parte di reddito eccedente quello minimo come sopra determinato.
In conseguenza dell'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione
della  norma  alle  societa'  in  nome  collettivo  e  in accomandita
semplice - le quali, ai fini Irpef, imputano il reddito o la  perdita
ai  soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili di
ciascuno di essi - la  locuzione  "perdite  di  esercizi  precedenti"
riguarda   tutte  le  perdite  pregresse  d'impresa  in  contabilita'
ordinaria conseguite dai soci, incluse,  anche  quelle  eventualmente
derivanti  dallo svolgimento di un'attivita' imprenditoriale autonoma
del socio o quelle  derivanti  dalla  partecipazione  a  societa'  di
persone,  anche  se considerate "operative", cosi' come risultano dal
relativo prospetto contenuto nei modelli di dichiarazione  (mod.  740
base).
Conclusivamente,  le  perdite  di esercizi precedenti, risultanti dal
relativo prospetto, possono essere portate  in  diminuzione  soltanto
per  la  parte  eccedente  il  totale delle quote di reddito "minimo"
determinate secondo le indicazioni gia'  fornite.  Eventuali  perdite
dell'esercizio  (evidenziate,  ad  esempio,  nel  quadro F o G ovvero
nello stesso quadro H con riferimento alla  partecipazione  in  altre
societa' di persone) possono, invece, essere computate in diminuzione
del reddito imputato al socio.
5. Prova contraria
Gli  uffici  delle  imposte possono rettificare il reddito qualora lo
stesso sia stato dichiarato in misura inferiore  a  quella  stabilita
dalla   normativa   in  esame  anche  mediante  l'applicazione  della
procedura di accertamento  parziale  prevista  dall'art.  41-bis  del
D.P.R.  n.  600  del  1973,  senza  pregiudizio dell'ulteriore azione
accertatrice.
A pena di nullita' dell'accertamento, gli uffici devono richiedere al
contribuente, anche per lettera raccomandata, chiarimenti da  inviare
per  iscritto  entro  sessanta  giorni  dalla data di ricezione della
richiesta. Nella risposta devono essere indicati  i  motivi  posti  a
fondamento  della prova contraria di cui al comma 1 del medesimo art.
30. I motivi non addotti nelle  risposte  non  possono  essere  fatti
valere in sede di impugnazione dell'atto di accertamento.
Analogamente  a  quanto  previsto nelle altre ipotesi di accertamento
parziale di cui all'art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, anche per
gli  accertamenti  effettuati  nei  confronti  delle   societa'   non
operative  per  determinare  il  maggior  reddito  rispetto  a quello
dichiarato, gli  uffici  procederanno  all'iscrizione  provvisoria  a
ruolo del 50 per cento della maggiore imposta dovuta.
La  prova contraria, che puo' essere fornita dal soggetto per vincere
la  presunzione  di  non  operativita',  deve  essere  sostenuta   da
riferimenti  ad  oggettive  situazioni di carattere straordinario che
hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi, di proventi  e  di
incrementi  di  rimanenze di ammontare almeno pari a quello presunto,
il cui raggiungimento e' richiesto perche' la societa'  possa  essere
esclusa dalla disciplina in esame.
La  prova contraria puo' essere fornita ogni qualvolta si verifichino
situazioni di carattere straordinario da cui scaturiscono conseguenze
obiettivamente  riscontrabili,  non   suscettibili   di   valutazioni
soggettive.
In   base  a  tali  principi  si  puo'  affermare,  ad  esempio,  che
costituisce valida prova contraria:
* la circostanza, obiettivamente provata, che una societa' non  abbia
  potuto  conseguire  maggiori  ricavi,  incrementi  di  rimanenze  o
  proventi a causa di una  crisi  di  settore  che  assume  carattere
  straordinario.      Naturalmente   il  contribuente  deve  altresi'
  dimostrare  che,  in  assenza  di  detta  situazione  di  carattere
  straordinaria,   avrebbe   conseguito   un   ammontare  di  ricavi,
  incrementi di rimanenze e proventi non inferiore a quello  presunto
  (facendo,   ad  esempio,  riferimento  all'ammontare  degli  stessi
  risultante  dai  bilanci  relativi  agli  esercizi  nei  quali  non
  sussisteva la situazione di crisi);
* la circostanza che una societa' finanziaria abbia conseguito minori
  proventi  a causa della mancata distribuzione di dividendi da parte
  delle societa' controllate interessate, ad  esempio,  da  crisi  di
  settore, sempreche', naturalmente, si possa presumere che sarebbero
  stati,  altrimenti,  distribuiti  dividendi  il  cui  conseguimento
  avrebbe consentito alla societa'  controllante  di  raggiungere  il
  limite dei proventi presunti;
*  la circostanza che la societa' abbia subito un furto che ha inciso
  in misura rilevante sulla entita'  delle  rimanenze  finali  o  sui
  ricavi  in misura tale da impedire il raggiungimento del limite dei
  ricavi, incrementi di rimanenze e proventi minimi presunti.
Domicilio fiscale
Ai sensi dell'art. 58 del D.P.R.  600/73,  il  domicilio  fiscale  e'
stabilito  nel Comune in cui la societa', l'associazione o il GEIE ha
la propria sede legale o, in mancanza,  la  sede  amministrativa;  se
anche  quest'ultima  manca,  il  domicilio  fiscale  e' stabilito nel
Comune dove viene esercitata prevalentemente l'attivita'.
Le cause di  variazione  del  domicilio  fiscale  hanno  effetto  dal
sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate. Se
il  domicilio  fiscale  e'  fissato  dall'Amministrazione Finanziaria
d'autorita' o su richiesta di parte in un Comune  diverso  da  quello
stabilito  ai sensi dell'art. 58 citato, il relativo provvedimento ha
effetto dal periodo d'imposta successivo a quello  in  cui  e'  stato
variato.
In  questo  caso la dichiarazione deve essere presentata al Centro di
Servizio o all'Ufficio delle imposte competente secondo  il  suddetto
provvedimento.
Erogazioni  liberali  a  favore  delle  fondazioni di diritto privato
operanti nel settore musicale
L'art. 25, comma 2, del Decreto Legislativo 29 giugno  1996,  n.  367
stabilisce che il limite del 2 per cento previsto dagli artt. 13 bis,
comma  1,  lettera  i)  e 65, comma 2, lettera c-quinques del Tuir e'
elevato al 30 per cento per le  somme  versate  al  patrimonio  della
fondazione  di  diritto  privato derivante dalla trasformazione degli
enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale
al  momento  della  sua  costituzione,  per  le  somme  versate  come
contributo  alla  gestione  della  fondazione  nell'anno  in  cui  e'
pubblicato il decreto che approva la trasformazione e  per  le  somme
versate  come  contributo  alla  gestione  della fondazione per i tre
periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del  decreto
che approva la trasformazione.
Esclusione dall'ILOR del reddito degli immobili relativi all'impresa
Il   decreto   legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  istitutivo
dell'imposta  comunale  sugli  immobili,  all'art.   17,   comma   4,
stabilisce che sono esclusi dall'imposta locale sui redditi i redditi
di   fabbricati  a  qualsiasi  uso  destinati,  ivi  compresi  quelli
strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle  aree
fabbricabili  e dei terreni agricoli, nonche' i redditi agrari di cui
all'art. 29 del Tuir.
Per tutti i terreni e i fabbricati posseduti a titolo di  proprieta',
enfiteusi,  usufrutto  o  altro  diritto  reale  relativi all'impresa
(strumentali, beni merce  ed  altri)  e  non  locati,  l'importo  del
reddito  d'impresa  da  escludere  dall'ILOR  coincide  sempre con la
rendita catastale dell'immobile.
Il medesimo criterio si rende  applicabile  anche  per  i  fabbricati
strumentali  concessi  in  leasing,  nonche',  ad esempio, per quelli
facenti parte dell'unica azienda concessa in affitto.
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non  iscritti
in   catasto,   interamente  posseduti  da  imprese  e  distintamente
contabilizzati,  ai   fini   dell'esclusione   dall'ILOR   va   fatto
riferimento al valore determinato applicando ai costi di acquisizione
degli immobili i coefficienti di aggiornamento stabiliti in relazione
all'anno   in   cui   detti   costi   sono   stati  sostenuti  (cioe'
all'imponibile determinato ai fini dell'ICI).
Da tale, "valore patrimoniale" dell'immobile  occorre  desumere,  sia
pure convenzionalmente, il reddito, applicando il divisore pari a 50,
che  e'  il  coefficiente di moltiplicazione applicabile alle rendite
catastali delle unita' immobiliari classificate nel gruppo D.
Per i fabbricati non ancora iscritti in catasto e per quelli che, pur
censiti, sono ancora sprovvisti di rendita, o la cui rendita  risulta
non  piu'  rispondente  alla  situazione originariamente considerata,
deve essere assunta la rendita attribuita a fabbricati similari.
Qualora il fabbricato risulti gia' accatastato, le  risultanze  vanno
disattese  solo  se  il  possessore ha sottoposto l'immobile stesso a
variazioni  o  adattamenti  tali  da   mutarne   la   classificazione
catastale.   In   tal   modo   si   deve   tener  conto  delle  nuove
caratteristiche  catastali  anche  se  il  nuovo  accatastamento  non
risulti  ancora  avvenuto; e cio' non solo quando il possessore abbia
gia' presentato la domanda per  il  nuovo  accatastamento,  ma  anche
quando detta domanda sia stata omessa.
Per i terreni dati in affitto per uso agricolo si applica il disposto
dell'art. 129, comma 1, del Tuir.
Per  i  terreni  dati  in  affitto  per  uso  non agricolo e' escluso
dall'ILOR un importo pari alla rendita catastale.
Per i fabbricati relativi all'impresa dati in  locazione  va  escluso
dall'ILOR un importi pari:
a)  alla  rendita  catastale  o, se superiore, al canone di locazione
   ridotto forfetariamente del 15 per cento (o del 25 per cento per i
   fabbricati siti nella citta' di Venezia centro e nelle isole della
   Giudecca, di Murano e di Burano);
b) al canone di locazione ridotto del 15 per  cento  (o  del  25  per
   cento per i fabbricati siti nella citta' di Venezia centro e nelle
   isole  della  Giudecca,  di  Murano  e  di  Burano)  per le unita'
   immobiliari date in locazione in regime legale  di  determinazione
   del canone.
Si  fa  presente  che,  per effetto dell'art. 3, commi 48 e 52, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai  soli  fini  della  determinazione
delle  imposte  sui  redditi,  i  redditi  dominicali sono rivalutati
dell'80 per cento e la rendita catastale dei fabbricati e' rivalutata
del 5 per cento.
GEIE (Gruppo europeo di interesse economico)
Il Gruppo Europeo di Interesse  Economico,  la  cui  costituzione  e'
stata  introdotta  nell'ordinamento dal decreto legislativo 23 luglio
1991, n. 240, pur non essendo soggetto passivo d'imposta, e' tuttavia
tenuto  alla  presentazione  del  Mod.   750,   quale   soggetto   di
accertamento  per  l'imputazione  del  reddito  ai  fini  dell'IRPEF,
dell'IRPEG e dell'ILOR ai singoli membri (persone  fisiche  esercenti
una  attivita' commerciale e arti e professioni, societa' di persone,
societa' di capitali, appartenenti  a  Stati  diversi,  membri  della
Comunita').
Pertanto  il  Mod.  750,  con  gli opportuni adattamenti, deve essere
utilizzato   esclusivamente   per   l'indicazione   dei   membri    e
l'imputazione agli stessi dei redditi conseguiti.
Il GEIE deve, comunque, utilizzare il quadro A, indipendentemente dal
tipo  di  attivita'  esercitata  e  deve  riportare  il  reddito  ivi
determinato nel quadro 750/O.
Si precisa che, qualora l'ammontare del reddito  imponibile  ai  fini
dell'ILOR   diverga   da  quello  imponibile  ai  fini  dell'IRPEF  e
dell'IRPEG, dovranno essere specificate in apposito allegato le quote
di reddito imponibile ai fini dell'ILOR da imputare a ciascun membro;
conseguentemente nel prospetto da rilasciare ai membri dovra'  essere
indicata   oltre  alla  quota  di  reddito  imponibile  agli  effetti
dell'imposta personale anche quella imponibile ai fini  dell'ILOR  da
imputare a ciascun membro.
Il GEIE non e' tenuto al pagamento dell'ILOR.
L'imponibile  ILOR  determinato  unitariamente  in  capo  al  GEIE va
imputato ai singoli membri nella proporzione prevista  dal  contratto
di gruppo o, in mancanza, in parti uguali.
Immobili inagibili
Nei  casi  di  inagibilita'  per  accertato  degrado fisico (immobili
diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per  obsolescenza  funzionale,
strutturale   e   tecnologica   (non  superabile  con  interventi  di
manutenzione) e' possibile attivare una procedura catastale  volta  a
far  risultare  la mancanza dei requisiti che determinano l'ordinaria
destinazione  (categoria)  del  cespite  immobiliare  e,  quindi,  ad
ottenere    la    variazione    dell'accertamento   catastale.   Cio'
naturalmente,  sempreche'  l'unita'  immobiliare  non  sia  di  fatto
utilizzata.
Tale  procedura  consiste  nell'inoltro  all'UTE  di  una denuncia di
variazione, corredata dall'attestazione degli organi  comunali  o  di
eventuali  ulteriori  organi  competenti. Tale denuncia va presentata
entro il 31 gennaio ed ha effetto per l'anno in cui  la  denuncia  e'
stata  prodotta  e  per  gli  anni  successivi. In tal caso, oltre ad
indicare il codice 3 nella casella 6 relativa  ai  casi  particolari,
deve  essere  indicata  la  nuova  rendita  attribuita dall'UTE e, in
mancanza, la rendita presunta.
Qualora non sia stata  posta  in  essere  la  suddetta  procedura  il
reddito di dette unita' immobiliari deve comunque essere assoggettato
ad imposizione secondo i criteri ordinari.
Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico
Per  gli  immobili  riconosciuti di interesse storico o artistico, ai
sensi dell'art. 3 della legge 1 giugno 1939,  n.  1089  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  la  rendita da indicare deve essere
determinata mediante l'applicazione della minore tra  le  tariffe  di
estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il
fabbricato e' collocato.
Se  gli  immobili in questione sono concessi in locazione deve essere
indicato anche il relativo canone nella colonna 4.
In questo caso devono essere applicate tutte le regole relative  alla
tassazione sulla base del reddito effettivo compreso il confronto tra
la rendita ed il canone di locazione.
Immobili strumentali dell'impresa
Ai  fini  delle  imposte  sui redditi, si considerano strumentali per
l'esercizio dell'attivita' commerciale ai sensi dell'art.  40,  comma
2, del Tuir:
- gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa
  commerciale   da  parte  del  possessore  (cc.dd.  strumentali  per
  destinazione);
- gli immobili che per le loro caratteristiche non sono  suscettibili
  di  diversa  utilizzazione  senza radicali trasformazioni, anche se
  non utilizzati o anche se dati in locazione o in  comodato  (cc.dd.
  strumentali  per natura) classificati o classificabili nei gruppi B
  (unita' immobiliari per  uso  di  alloggi  collettivi),  C  (unita'
  immobiliari  a  destinazione  ordinaria  commerciale  e  varia),  D
  (immobili a destinazione  speciale),  E  (immobili  a  destinazione
  particolare),  e  nella  categoria A/10 (uffici e studi privati), a
  condizione che la destinazione ad ufficio  o  studio  sia  prevista
  nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria.
Si  precisa  che,  ai  sensi  del  comma 1 dell'art. 77 del Tuir, gli
immobili strumentali si  considerano  relativi  all'impresa  solo  se
indicati  nell'inventario  redatto  e vidimato a norma dell'art. 2217
del cod. civ. o, per i soggetti indicati nell'art. 79 del  Tuir,  nel
registro dei beni ammortizzabili.
La  citata  disposizione si applica, per gli immobili strumentali per
destinazione, solo con riferimento a quelli acquisiti a partire dal 1
gennaio 1992.
Relativamente  agli  immobili  strumentali per destinazione acquisiti
precedentemente a tale data, per i quali  non  sia  stata  esercitata
l'opzione  per  la  loro  esclusione  dal patrimonio dell'impresa, ai
sensi dell'art. 58 della legge n. 413 del 1991, continua  ad  operare
la  presunzione  assoluta  di appartenenza all'impresa, a prescindere
dall'iscrizione degli stessi nell'inventario o nel registro dei  beni
ammortizzabili.  Detta  presunzione  opera anche nel caso in cui, pur
essendo stata esercitata l'opzione, sia stato  omesso  il  versamento
dell'imposta sostitutiva prevista dal citato art. 58.
Relativamente agli immobili strumentali per natura, si precisa che le
relative  quote  di ammortamento vanno calcolate sul costo storico di
acquisizione e tenendo conto, per quelle acquistate anteriormente  al
1  gennaio  1974,  dei  criteri di cui al D.P.R. 23 dicembre 1974, n.
689. Se l'immobile e' stato acquistato in esercizi anteriori a quello
avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, il contribuente puo'  dedurre
soltanto  le  quote di ammortamento maturate a partire dall'esercizio
avente inizio dopo il 31 dicembre 1987,  mentre  non  possono  essere
computate  in  diminuzione  le  quote  relative  a periodi di imposta
precedenti, non deducibili in base alla previgente normativa.
Per i  beni  strumentali  dell'impresa  individuale  provenienti  dal
patrimonio  personale  dell'imprenditore,  e'  riconosciuto,  ai fini
fiscali, il costo determinato in base alle  disposizioni  di  cui  al
richiamato  D.P.R.  n.  689  del  1974, da iscrivere tra le attivita'
relative all'impresa nell'inventario di cui all'art. 2217 del  codice
civile;  in  tal  caso  le  quote  di  ammortamento sono deducibili a
decorrere dall'esercizio in corso alla data dell'iscrizione.
Qualora i beni strumentali provenienti dal patrimonio personale erano
utilizzati alla  data  del  31  dicembre  1988,  il  valore  ad  essi
attribuibile,   anche   ai   fini  della  deduzione  delle  quote  di
ammortamento, va commisurato al valore normale dei  beni  medesimi  a
tale data.
Se  i  predetti beni non sono stati indicati nell'inventario relativo
all'anno 1988, nel periodo di imposta in  cui  ne  verra'  effettuata
l'iscrizione   assumera'   rilevanza   fiscale   il   valore  normale
determinato con riferimento alla suindicata data.

Ministero delle                APPENDICE                  Modello 750
    Finanze

Immobilizzazioni finanziarie (art. 54, comma 4, del Tuir)
L'art. 3, comma 106, della L. 28 dicembre 1995, n. 549,  ha  chiarito
che,  agli  effetti  dell'applicazione delle disposizioni del secondo
periodo del  comma  4,  dell'art.  54,  del  Tuir,  che  consente  la
rateizzazione    delle   plusvalenze   conseguite,   si   considerano
immobilizzazioni finanziarie iscritte come tali in bilancio anche  le
partecipazioni  figuranti nei bilanci redatti secondo le disposizioni
del codice civile vigenti anteriormente alle modifiche apportate  dal
decreto   legislativo   n.   127   del   1991,   la   cui  natura  di
immobilizzazioni emergeva in modo  inequivocabile  dalle  indicazioni
dei  bilanci  stessi  o  da  altri  elementi  certi  e  precisi della
contabilita'.
Imposte indeducibili
Sulla base dell'art. 64, comma 1, del Tuir, le imposte sui redditi  e
quelle  per  le  quali  e' prevista la rivalsa anche facoltativa, non
sono ammesse in deduzione. Sono altresi' indeducibili  l'imposta  sul
patrimonio  netto  delle imprese, istituita con DL 30 settembre 1992,
n. 394, convertito dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e  l'imposta
comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  504,  nonche'  l'imposta  sostitutiva  di  cui al D.Lgs. 8
ottobre 1997, n. 358.
Indennita' di esproprio
Con tale espressione si fa riferimento alle plusvalenze ed alle altre
somme di cui all'articolo 11, commi da 5 a 8 della legge 30  dicembre
1991,  n.  413,  percepite  a titolo di indennita' di esproprio od ad
altro titolo nel corso  del  procedimento  espropriativo,  nonche'  a
seguito  di  occupazione  acquisitiva, compresi gli interessi su tali
somme e la rivalutazione. Per la nozione di  occupazione  acquisitiva
deve  farsi  riferimento  all'espropriazione di fatto che si verifica
quando la pubblica autorita',  occupando  illegittimamente  un  suolo
privato   ed   irreversibilmente   destinandolo  a  realizzazioni  di
interesse pubblico, crea  i  presupposti  per  la  emanazione  di  un
provvedimento giudiziario che riconosca al privato una somma a titolo
di risarcimento per la privazione del suolo stesso.
In  forza  delle  citate  disposizioni le indennita' e le altre somme
devono essere dichiarate a condizione  che  siano  state  corrisposte
relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche
o di infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A,
B, C e D di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, definite dagli
strumenti  urbanistici  e  di  interventi  di  edilizia  residenziale
pubblica ed economica popolare di cui alla legge 18 aprile  1962,  n.
167 e successive modificazioni.
Va  precisato  che  le  somme  percepite  a  titolo  di indennita' di
esproprio  o   ad   altro   titolo   nell'ambito   del   procedimento
espropriativo,   nonche'   quelle   comunque  riscosse  a  titolo  di
risarcimento del danno a seguito di acquisizione coattiva conseguente
ad   occupazioni   d'urgenza   divenute   illegittime   come   avanti
individuate,  compresa la rivalutazione, danno luogo a plusvalenze ai
sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge  30  dicembre  1991,  n.
413,  e  vanno,  pertanto,  determinate  secondo  i  criteri  di  cui
all'articolo 82, comma 2, ultimi due  periodi  del  Tuir.  Vedere  in
questa Appendice la voce "Calcolo delle plusvalenze".
Le  somme,  invece,  percepite a titolo di indennita' di occupazione,
diverse da quelle prima considerate, nonche' gli  interessi  comunque
dovuti  sulle  somme  da cui derivano le anzidette plusvalenze, danno
luogo, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della citata legge n. 413,
a redditi diversi di cui all'articolo 81 del Tuir  e  vanno  pertanto
assunti a tassazione per il loro intero ammontare.
Non  danno  luogo  a  plusvalenza  le  somme  corrisposte a titolo di
indennita' di servitu', in quanto nei casi di specie il  contribuente
conserva  la proprieta' del cespite. Conseguentemente, in questi casi
non si applica la ritenuta di cui all'articolo  11,  comma  7,  della
citata legge n. 413 del 1991.
Interessi  passivi e costi indiretti (art. 76, comma 1, lett. b), del
Tuir)
Per i beni  materiali  ed  immateriali  strumentali  per  l'esercizio
dell'impresa  si  comprendono  nel  costo, fino al momento della loro
entrata in funzione e per la quota ragionevolmente imputabile ai beni
medesimi, gli interessi passivi  relativi  alla  loro  fabbricazione,
interna  o presso terzi, nonche' quelli sui prestiti contratti per la
loro acquisizione, a condizione che siano imputati  nel  bilancio  ad
incremento  del costo stesso. Con i medesimi criteri previsti per gli
interessi passivi possono essere aggiunti al costo  di  fabbricazione
anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto.
Per   gli   immobili  alla  cui  produzione  e'  diretta  l'attivita'
dell'impresa si comprendono  nel  costo  gli  interessi  passivi  sui
prestiti  contratti  sia  per  la  loro  costruzione  che per la loro
ristrutturazione, a condizione che siano stati imputati nel  bilancio
ad incremento del costo stesso.
Lottizzazione
Questa   voce,   interessa,  in  particolare,  i  soggetti  tenuti  a
dichiarare le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lettera a) del
TUIR, in quanto non conseguite nell'attivita' d'impresa.
Al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione  e'
desumibile  dall'art.  8  della  legge  6 agosto 1967, n. 765, che ha
sostituito i primi due commi dell'art. 28 della legge urbanistica  17
agosto  1942, n. 1150, nonche' dalla circolare n. 3210 del 28 ottobre
1967,  con  la  quale  il  Ministero  dei lavori pubblici, in sede di
istruzioni alle nuove disposizioni di cui alla citata  legge  n.  765
del  1967,  ha  precisato  che  costituisce lottizzazione non il mero
frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo  che,
indipendentemente  dal  frazionamento  fondiario  e  dal  numero  dei
proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o  successiva  di
una   pluralita'   di  edifici  a  scopo  residenziale,  turistico  o
industriale e, conseguentemente, comporti  la  predisposizione  delle
spese  di  urbanizzazione  occorrenti  per  le  necessita' primarie e
secondarie dell'insediamento.
Tali criteri sono gia' stati ripetutamente  confermati  sia  in  sede
giurisprudenziale  (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 29 ottobre 1971,
n. 951; Cassazione, 2 luglio 1977, n. 2880  e  5  novembre  1975,  n.
3709)  che  in sede amministrativa, con risoluzione 7 agosto 1981, n.
7/2704.
La norma del TUIR e'  di  portata  piu'  ampia  rispetto  all'analoga
disposizione  contenuta  nell'art. 76 del D.P.R. n. 597 del 1973, dal
momento che  e'  stato  soppresso  il  riferimento,  contenuto  nella
precedente  norma,  a  "terreni  inclusi  in  piani  regolatori  o in
programmi di fabbricazione". Ai sensi delle nuove norme, quindi, ogni
operazione  obiettivamente  considerata   di   lottizzazione   o   di
esecuzione d'opere per l'edificabilita' di terreni (anche al di fuori
o  in contrasto con i vincoli urbanistici) da' luogo a plusvalenze ai
fini tributari, beninteso ricorrendone le condizioni.
Modelli 750
Le societa' di persone ed i soggetti equiparati residenti  in  Italia
devono utilizzare per la dichiarazione dei redditi il modello base ed
i seguenti modelli:
- Mod. 750/RA relativo a redditi d'impresa in regime ordinario;
-   Mod.   750/RB   relativo  a  redditi  d'impresa  in  contabilita'
  semplificata;
- Mod. 750/RC relativo a redditi di lavoro autonomo;
- Mod. 750/RD relativo ai redditi dei terreni;
- Mod. 750/RE relativo a redditi di fabbricati;
- Mod. 750/RF relativo a redditi di capitale;
- Mod. 750/RG relativo a redditi di  partecipazione  in  societa'  di
  persone;
- Mod. 750/RH relativo a redditi diversi;
-  Mod.  750/RI relativo a redditi soggetti a tassazione separata, ad
  imposizione sostitutiva e proventi di fonte estera;
- Mod. 750/RJ relativo a redditi di allevamento di animali;
-  Mod.  750/RK  ai  fini  della  determinazione   dell'imposta   sul
  patrimonio netto delle imprese;
- Mod. 750/RM dati relativi ai singoli soci o associati;
-   Mod.   750/RN   elenco  nominativo  degli  amministratori  e  dei
  rappresentanti;
- Mod. 750/RP ai fini dell'indicazione dei  dati  comuni  ai  modelli
  750/RA, 750/RB, e 750/RJ;
- Mod. 750/RR reddito assoggettabile ad aliquota ridotta ai sensi del
  D.Lgs. n. 466 del 1997 (DIT);
- Mod. 750/RS ai fini dell'utilizzo dei crediti d'imposta;
-  Mod.  750/RT  ai fini dell'indicazione del versamento dei premi di
  assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali;
-  Mod.  750/RU  ai  fini  delle  plusvalenze  soggette  ad   imposta
  sostitutiva;
- Mod. 750/RV prospetto relativo alle operazioni di fusione;
-  Mod.  750/RW  ai  fini dell'indicazione dei trasferimenti da e per
  l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari.
- Mod. 750/RX prospetto di riconciliazione;
- Mod. 750/RY imposta sostitutiva D.Lgs. n. 358 del 1997;
- Mod. 750/RZ prospetto relativo alle operazioni di scissione;
Oneri deducibili e oneri per cui spetta una detrazione d'imposta
* Oneri deducibili
Dal reddito complessivo dei singoli soci  sono  deducibili  ai  sensi
dell'art.  10,  comma  3  del  Tuir, i seguenti oneri sostenuti dalle
societa' semplici:
* l'Invim decennale, per quote costanti, nel periodo d'imposta in cui
  avviene il pagamento e nei quattro successivi. Si  precisa  che  in
  ogni  periodo  d'imposta  possono  essere  dedotte quote pari a 1/5
  delle imposte pagate nel  periodo  stesso  e  nei  quattro  periodo
  precedenti;
*  le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni
  presso gli uffici elettorali,  in  ottemperanza  alle  disposizioni
  dell'art.  119 del D.P.R. 361 del 1957 e dell'art. 1 della legge 30
  aprile 1981, n. 178;
* i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in  favore  delle
  organizzazioni  non  governative idonee ai sensi dell'art. 28 della
  legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non  superiore  al  2
  per cento del reddito complessivo dichiarato;
*  le indennita' per perdita dell'avviamento corrisposte per legge al
  conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani
  adibiti ad usi diversi da quello di abitazione.
* Oneri per cui spetta una detrazione d'imposta
Dall'imposta lorda dei singoli soci si detrae un importo pari  al  22
per  cento dell'ammontare dei seguenti oneri sostenuti dalla societa'
semplice:
a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' le quote
   di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione,  pagati
   a  soggetti  residenti  nel  territorio dello Stato o di uno Stato
   membro della UE ovvero a  stabili  organizzazioni  nel  territorio
   dello  Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o
   mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei  redditi  dei  terreni
   dichiarati;
b)  gli  interessi  passivi,  e  relativi oneri accessori, nonche' le
   quote di rivalutazione dipendenti da  clausole  di  indicizzazione
   pagati  a  soggetti  residenti nel territorio dello Stato ovvero a
   stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti  non
   residenti  in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili
   stipulati anteriormente al 1 gennaio 1993 nel  limite  di  lire  4
   milioni;
c)  le  spese  sostenute  dai  soggetti  obbligati alla manutenzione,
   protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge  1
   giugno  1939,  n.  1089,  e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409,

   nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'  delle
   spese,  quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da
   apposita    certificazione     rilasciata     dalla     competente
   Sovrintendenza,   previo   accertamento   della   loro  congruita'
   effettuato  d'intesa con l'Ufficio tecnico erariale competente per
   territorio. La detrazione spetta nel periodo d'imposta in  cui  le
   spese   sono   sostenute,   a   condizione   che   la   necessaria
   certificazione sia rilasciata entro la data di presentazione della
   dichiarazione dei redditi. Se tale condizione non si verifica,  la
   detrazione  spetta  nell'anno d'imposta in cui e' stato completato
   il rilascio della certificazione da parte degli uffici competenti.
   La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione  dei
   beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i
   beni   culturali  e  ambientali,  di  mancato  assolvimento  degli
   obblighi di  legge  per  consentire  l'esercizio  del  diritto  di
   prelazione  dello  Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di
   tentata   esportazione   non   autorizzata   di   questi   ultimi.
   L'Amministrazione  per i beni culturali e ambientali da' immediata
   comunicazione  al  competente   Ufficio   delle   entrate,   delle
   violazioni  che  comportano la perdita del diritto alla detrazione
   e,  dalla  data  di  ricevimento  della  comunicazione,  inizia  a
   decorrere  il termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria
   puo' rettificare la dichiarazione dei redditi;
d) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di  enti  o
   istituzioni  pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente
   riconosciute che, senza scopo  di  lucro,  svolgono  o  promuovono
   attivita'  di  studio, di ricerca e di documentazione di rilevante
   valore  culturale  e  artistico,  effettuato  per  l'acquisto,  la
   manutenzione,  la  protezione  o  il  restauro delle cose indicate
   nell'art. 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e  nel  D.P.R.  30
   settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per
   l'organizzazione   di   mostre  e  di  esposizioni,  di  rilevante
   interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette e per  gli
   studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre,
   le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati,
   previo  parere  del  competente  comitato di settore del Consiglio
   nazionale per i beni culturali ed ambientali, dal Ministero per  i
   beni  culturali  ed ambientali, che dovra' approvare la previsione
   di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali
   e ambientali stabilisce i tempi necessari affinche' le  erogazioni
   fatte  a  favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle
   istituzioni e delle fondazioni  siano  utilizzate  per  gli  scopi
   preindicati,  e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti
   termini possono, per causa non  imputabile  al  donatario,  essere
   prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente
   utilizzate   nei   termini  assegnati  ovvero  utilizzate  non  in
   conformita' alla destinazione affluiscono, nella  loro  totalita',
   all'entrata dello Stato;
e)  le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al
   2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o
   istituzioni  pubbliche,  fondazioni  e   associazioni   legalmente
   riconosciute  e  senza  scopo di lucro che svolgono esclusivamente
   attivita' nello spettacolo, effettuate  per  la  realizzazione  di
   nuove  strutture,  per  il  restauro  ed  il  potenziamento  delle
   strutture esistenti, nonche' per la produzione  nei  vari  settori
   dello  spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalita'
   dal percipiente entro il  termine  di  due  anni  dalla  data  del
   ricevimento  affluiscono,  nella loro totalita', all'entrata dello
   Stato;
f)  le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al
   2 per cento del reddito complessivo  dichiarato,  a  favore  degli
   enti  di  prioritario  interesse  nazionale  operanti  nel settore
   musicale, per i quali e' prevista la trasformazione in  fondazioni
   di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996,
   n.  367.  Per  le  somme versate al patrimonio della fondazione al
   momento della sua costituzione, o come  contributo  alla  gestione
   della  medesima  nell'anno  in  cui  e'  pubblicato  il decreto di
   approvazione della trasformazione in fondazione  e  per  le  somme
   versate  come  contributo alla gestione della fondazione per i tre
   periodi  d'imposta  successivi  alla  data  di  pubblicazione  del
   suddetto decreto che approva la trasformazione, il predetto limite
   del  2  per  cento e' elevato al 30 per cento. I soggetti privati,
   erogatori delle somme da  ultimo  menzionate,  devono,  per  poter
   fruire  della  detrazione,  impegnarsi  con atto scritto a versare
   tali somme per i cennati tre periodi d'imposta. In caso di mancato
   rispetto dell'impegno assunto si provvede al recupero delle  somme
   detratte;
g)  Mutui  contratti  per  interventi di recupero edilizio. L'art. 1,
   comma 4, del  D.L.  31  dicembre  1996,  n.  669,  convertito  con
   modificazioni,  dalla  L. 28 febbraio 1997, n. 30, ha disposto che
   ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche  si  detrae
   dall'imposta  lorda,  e  fino  a concorrenza del suo ammontare, un
   importo pari al  22  per  cento  dell'ammontare  complessivo,  non
   superiore  a  cinque  milioni  di  lire, degli interessi passivi e
   relativi oneri accessori, nonche'  delle  quote  di  rivalutazione
   dipendenti   da  clausole  di  indicizzazione  pagati  a  soggetti
   residenti nel territorio dello Stato di  uno  Stato  membro  della
   U.E.,  ovvero  a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
   di soggetti non residenti in dipendenza  di  mutui  contratti  nel
   1997 per effettuare interventi di recupero di cui alle lettere a),
   b),  c)  e  d) dell'art.   31, comma 1, della L. 5 agosto 1978, n.
   457.
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio  relativamente  ai
quali compete la predetta detrazione, sono i seguenti:
a)  interventi di manutenzione ordinaria, cioe' quelli che riguardano
   opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione  delle  finiture
   degli  edifici  e  quelle  necessarie  ad integrare o mantenere in
   efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) interventi di manutenzione straordinaria,  cioe'  le  opere  e  le
   modifiche  necessarie  per  rinnovare  e  sostituire  parti  anche
   strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed  integrare  i
   servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempreche' non alterino i
   volumi  e  le  superfici  delle  singole  unita' immobiliari e non
   comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, cioe' quelli
   rivolti  ad  assicurare  le  funzionalita'  mediante  un   insieme
   sistematico  di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici,
   formali  e  strutturali  dell'organismo  stesso,   ne   consentano
   destinazioni   d'uso   con   essi   compatibili.  Tali  interventi
   comprendono il consolidamento, il ripristino e  il  rinnovo  degli
   elementi  costitutivi  dell'edificio, l'inserimento degli elementi
   accessori e degli  impianti  richiesti  dalle  esigenze  dell'uso,
   l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d)  interventi  di  ristrutturazione edilizia, cioe' quelli rivolti a
   trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme  sistematico
   di  opere  che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o
   in parte diverso dal precedente. Tali  interventi  comprendono  il
   ripristino  o  la  sostituzione  di  alcuni  elementi  costitutivi
   dell'edificio, l'eliminazione,  la  modifica  e  l'inserimento  di
   nuovi elementi ed impianti.
Al  fine di usufruire della detrazione e' necessario che nel 1997 sia
stato stipulato un contratto di mutuo, come definito  dall'art.  1813
del  c.c., con lo specifico scopo di finanziare i predetti interventi
di recupero edilizio  che  possono  riguardare  immobili  adibiti  ad
abitazione,  o  ad  usi diversi (box, cantine, uffici, negozi, ecc.),
sempreche' gli interventi stessi siano posti in  essere  su  immobili
situati  nel  territorio  nazionale  e nel rispetto degli adempimenti
previsti dalla normativa che disciplina l'attivita' edilizia.
Non sono, invece, ammessi altri tipi di finanziamento  (come  ad  es.
aperture di credito, cambiali ipotecarie, ecc.).
La  detrazione  in  questione  spetta  oltre  che in riferimento agli
immobili di proprieta' del soggetto  privato,  anche  per  quelli  di
proprieta' di terzi, utilizzati dal soggetto privato sulla base di un
contratto a titolo oneroso o gratuito o di altro titolo idoneo.
L'art.  3 del D.M. 22 marzo 1997 (di attuazione dell'art. 1, comma 4,
della legge sopra citata) stabilisce che per fruire della  detrazione
e'  necessario  che  il  soggetto  privato  conservi  ed  esibisca  o
trasmetta,  a  richiesta  degli  uffici   finanziari,   la   seguente
documentazione:
* quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo;
*  copia  del  contratto  di mutuo dal quale risulti che lo stesso e'
  stato stipulato per realizzare gli  interventi  di  recupero  sopra
  descritti;
*  copia  della  documentazione  comprovante l'effettivo sostenimento
  delle spese di realizzazione degli interventi medesimi.
ATTENZIONE: La detrazione spetta solo  relativamente  agli  interessi
calcolati  sull'importo  del  mutuo  effettivamente utilizzato per il
sostenimento, nel 1997 o negli anni successivi, delle spese  relative
agli  interventi  di  recupero  per  la  cui  realizzazione  e' stato
stipulato  il  contratto  di  mutuo.  Pertanto,  nel  caso   in   cui
l'ammontare   del   mutuo   sia   superiore   alle  menzionate  spese
documentate,  la  detrazione  non  spetta  sugli  interessi  che   si
riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse.
Operazioni in valuta
In  alternativa all'accantonamento per rischi di cambio e' consentita
la valutazione della totalita' dei debiti e  dei  crediti  in  valuta
estera risultanti in bilancio, anche se rappresentati da obbligazioni
o  titoli  similari, secondo il cambio rilevato alla data di chiusura
dell'esercizio.
In entrambi i casi, comunque, non si tiene conto  dei  debiti  e  dei
crediti  per i quali il rischio di cambio e' insussistente, in quanto
coperto da contratti a termine, da contratti di  assicurazione  o  da
altri  contratti  aventi  effetti  sostanzialmente  analoghi come, ad
esempio, i contratti swap.
Con  riguardo  a  questi  ultimi  contratti,  aventi  la finalita' di
annullare il rischio di cambio in modo che non si producano perdite o
utili di cambio alla scadenza del contratto,  si  precisa  che  avra'
rilevanza fiscale la valutazione del credito o del debito in coerenza
con la valutazione del contratto di copertura.
Per  le  societa'  che  intrattengono in modo sistematico rapporti in
valuta  estera,  viene  consentita  la  tenuta   della   contabilita'
plurimonetaria;  in  tal  caso  concorrono  a  formare  il reddito le
differenze  positive  o  negative  risultanti  dall'applicazione  del
cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti.
Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale
Per  le  modalita'  di  contabilizzazione  del  valore  delle  opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale, a norma dei primi  quattro
commi  dell'art.  60  del Tuir e per la compilazione del prospetto da
predisporre e conservare, si fa richiamo  alle  istruzioni  contenute
nella  circolare  n.  36 del 22 settembre 1982 pubblicata, nella G.U.
del 18 ottobre 1982 n. 287.
Per effetto del combinato disposto dell'art. 60, comma 5, del Tuir  e
dell'art.  9 del D.P.R. n. 42 del 1988, le imprese che contabilizzano
in bilancio le opere,  forniture  e  servizi  di  durata  ultrannuale
valutando  le  rimanenze al costo, possono essere autorizzate, previa
richiesta presentata  o  spedita  mediante  raccomandata  all'ufficio
delle  imposte,  ad  adottare  lo  stesso  metodo anche ai fini della
determinazione del reddito, tenendo presente che l'autorizzazione  ha
effetto  dall'esercizio in corso alla data in cui e' rilasciata (o si
intende rilasciata).
La richiesta si intende accolta  se  l'ufficio  non  notifica  avviso
contrario  entro tre mesi dalla data di presentazione o di spedizione
dell'istanza. Si precisa che detto metodo di valutazione  si  applica
relativamente  a  tutte  le  opere, forniture e servizi pattuiti come
oggetto  unitario  di  contratti  la   cui   esecuzione   ha   inizio
nell'esercizio  nel  quale  l'autorizzazione  e' stata concessa (o si
intende concessa) nonche' alle opere,  forniture  e  servizi  la  cui
esecuzione  ha avuto inizio in esercizi precedenti limitatamente alle
rimanenze formatesi a decorrere dal predetto esercizio.
Plusvalenze patrimoniali
L'operativita' della  scelta  per  la  tassazione  delle  plusvalenze
realizzate   in   quote  costanti,  gia'  prevista  dalla  previgente
normativa, e' subordinata alla condizione  che  i  beni  siano  stati
posseduti  da  almeno  tre  anni, computando detto termine secondo le
disposizioni dell'art. 2963 del codice civile.
Si precisa che i beni  gia'  detenuti  in  locazione  finanziaria  si
devono  ritenere acquisiti nel giorno in cui ha effetto il riscatto e
che in caso di cessione d'azienda occorre far riferimento  al  giorno
in cui la stessa e' stata acquisita o l'impresa si e' costituita.
Si  precisa inoltre che in caso di conferimento dei beni dell'impresa
familiare in societa' in nome collettivo o in accomandita semplice ai
sensi dell'art. 29 comma 1, della legge n. 413 del 1991, ai fini  del
computo del periodo di possesso di cui all'art. 54, comma 4, si tiene
conto  anche  del periodo in cui i beni medesimi sono stati posseduti
dall'impresa  familiare  poiche'  il  conferimento  non   costituisce
cessione ai fini delle imposte sui redditi.
Si  ricorda  che  concorrono  a  formare  il  reddito  le plusvalenze
iscritte nello stato patrimoniale, restando pertanto  irrilevante  la
eventuale menzione del maggiore valore nella nota integrativa.
Per   i   beni  che  costituiscono  immobilizzazioni  finanziarie  la
disposizione  che  consente  di  far  concorrere  a   tassazione   le
plusvalenze  per  quote  costanti si applica per quelli iscritti come
tali  negli  ultimi  tre  bilanci;  le  plusvalenze   realizzate   si
considerano  riferite  innanzitutto alle immobilizzazioni finanziarie
acquisite in data piu' recente.
I maggiori valori delle immobilizzazioni  finanziarie  costituite  da
partecipazioni  in imprese controllate o collegate - valutate in base
al "metodo del patrimonio  netto"  -  non  concorrono  a  formare  il
reddito  nell'esercizio  per  la parte eccedente le minusvalenze gia'
dedotte.  Tali  maggiori  valori  concorrono  a  formare  il  reddito
nell'esercizio  e  nella  misura in cui siano comunque realizzati (ad
esempio, per cessione della partecipazione o incasso dividendi).
Quote di partecipazione agli utili
La deducibilita' delle quote di partecipazione agli  utili  spettanti
agli associati in partecipazione e' consentita:
-  se  il contratto di associazione in partecipazione risulta da atto
  pubblico e da scrittura privata registrata;
- se  tale  contratto  contiene  la  specificazione  dell'apporto  e,
  qualora  questo  sia  costituito da denaro e altri valori, elementi
  certi e precisi comprovanti l'avvenuto apporto;
-  se,  con  riguardo  all'ipotesi  di   apporto   costituito   dalla
  prestazione   di   lavoro,   gli   associati   non  sono  familiari
  dell'associante compresi tra quelli per i quali l'imprenditore  non
  puo' fruire di deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o
  dell'opera svolta, ai sensi del comma 2 dell'art. 62 del Tuir;
-   se   il  contratto  di  associazione  non  consiste  nell'apporto
  rappresentato dall'emissione da parte dell'associante, di titoli  o
  certificati  in  serie  o  di massa, i cui proventi sono soggetti a
  ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ai  sensi  dell'art.  5  del
  D.L.   30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre
  1983, n.  649.
Si rileva, infine, che l'attribuzione delle quote di utili  spettanti
all'associato  in  partecipazione,  da  portare  in  diminuzione  del
reddito   d'impresa   dell'associante,   deve    trovare    obiettiva
giustificazione  nel  lavoro  effettivamente  prestato o nell'entita'
dell'apporto di beni.
Ravvedimento operoso
L'art.  13  del  D.Lgs.  18  dicembre  1997,  n.  472,  consente   al
contribuente   di   regolarizzare,   mediante   il  ravvedimento,  le
violazioni commesse in sede di  predisposizione  e  di  presentazione
della dichiarazione, nonche' di pagamento delle somme dovute.
Il  ravvedimento  comporta  delle  riduzioni  automatiche alle misure
minime delle sanzioni applicabili, a  condizione  che  le  violazioni
oggetto  della  regolarizzazione  non  siano  state gia' constatate e
comunque non siano iniziati accessi,  ispezioni,  verifiche  o  altre
attivita'  amministrative  di  accertamento  (inviti di comparizione,
questionari,  richiesta  di  documenti,  etc...)   delle   quali   il
contribuente abbia avuto formale conoscenza.
La  dichiarazione  integrativa  deve  essere presentata ad un ufficio
postale, con una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee
a contenerla senza piegarla. Sulla  busta  deve  essere  indicata  la
dicitura:  "Dichiarazione  integrativa  ravvedimento  operoso Modello
750/98".
Le fattispecie individuate dal predetto art. 13 sono le seguenti:
1.  mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze,
   delle somme risultanti dovute  dalla  dichiarazione  a  titolo  di
   acconto  o  di  saldo.  La sanzione del 30 per cento e' ridotta al
   3,75 per cento se il pagamento viene eseguito entro trenta  giorni
   dalle  prescritte scadenze, a condizione che venga contestualmente
   eseguito  anche  il  pagamento  della  sanzione  ridotta  e  degli
   interessi moratori calcolati al tasso legale del 5 per cento annuo
   con maturazione giorno per giorno.
2. Violazioni relative al contenuto della dichiarazione non incidenti
   sulla  determinazione  e  sul  pagamento  del  tributo  (quali, ad
   esempio, l'omessa o errata  indicazione  dei  dati  rilevanti  per
   l'individuazione   del  contribuente  e  del  suo  rappresentante;
   redazione  della  dichiarazione  non  in  conformita'  al  modello
   approvato  dal  Ministro  delle  finanze).  La sanzione pecuniaria
   minima (lire 500.000) prevista per tali violazioni e' ridotta:
* a lire 62.500 se le omissioni o gli errori sono regolarizzati entro
  tre mesi dalla data di presentazione della dichiarazione;
* a lire 83.333 se le omissioni o gli errori sono regolarizzati entro
  il  termine  per  la  presentazione  della  dichiarazione  relativa
  all'anno di imposta successivo.
Le   violazioni  si  intendono  regolarizzate  se,  entro  i  termini
prescritti, viene presentata una dichiarazione  integrativa  corretta
(da  redigere  su modello conforme a quello approvato con decreto del
Ministro delle finanze, utilizzando anche fotocopia o altri mezzi  di
riproduzione  del  modello  pubblicato in Gazzetta Ufficiale) e viene
eseguito il pagamento della sanzione ridotta.
3.  Errori  ed  omissioni   nelle   dichiarazioni   incidenti   sulla
   determinazione e sul pagamento del tributo.
a)  Errori rilevabili in sede di liquidazione delle imposte dovute ai
   sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del  D.P.R.  n.  600  del  1973,
   quali:    errori materiali e di calcolo nella determinazione degli
   imponibili e delle imposte;  indicazione  in  misura  superiore  a
   quella  spettante  di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o
   detraibili, di ritenute d'acconto e di crediti di imposta.
La sanzione pecuniaria prevista nella misura del 30 per  cento  della
maggiore imposta o della differenza del credito utilizzato e' ridotta
al 5 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione
della dichiarazione relativa all'anno successivo:
*  venga  eseguito  il  pagamento della sanzione ridotta, del tributo
  dovuto e degli interessi moratori calcolati al tasso legale  del  5
  per cento annuo con maturazione giorno per giorno;
*  venga  presentata una dichiarazione integrativa redatta su modello
  conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze,
  utilizzando anche fotocopia  o  altri  mezzi  di  riproduzione  del
  modello pubblicato in Gazzetta Ufficiale;
b)  errori  ed omissioni non rilevabili in sede di liquidazione delle
   imposte dovute ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R.  n.
   600  del  1973,  quali:  omessa  o  errata indicazione di redditi;
   errata  determinazione  di  redditi;   esposizione   di   indebite
   detrazioni    di    imposta    ovvero    di   indebite   deduzioni
   dall'imponibile.
La  sanzione  pecuniaria minima prevista, pari al 100 per cento della
maggiore imposta dovuta o della differenza del credito spettante,  e'
ridotta  al  16,66 per cento a condizione che entro il termine per la
presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:
* venga eseguito il pagamento della  sanzione  ridotta,  del  tributo
  dovuto  e  degli interessi moratori calcolati al tasso legale del 5
  per cento annuo con maturazione giorno per giorno;
* venga presentata una dichiarazione integrativa redatta  su  modello
  conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze,
  utilizzando  anche  fotocopia  o  altri  mezzi  di riproduzione del
  modello pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Nei casi in cui si intendano regolarizzare contestualmente errori  ed
omissioni   indicati  ai  precedenti  punti  a)  e  b),  deve  essere
presentata  un'unica  dichiarazione  integrativa  ed  effettuato   il
pagamento delle somme complessivamente dovute.
4.   Mancata  presentazione  della  dichiarazione  entro  il  termine
   prescritto.
Se la dichiarazione e' presentata con ritardo non superiore a  trenta
giorni,  la  sanzione minima prevista e' ridotta ad un ottavo (15 per
cento dell'imposta dovuta, con un minimo di lire 62.500  anche  nella
ipotesi  in  cui non siano dovute imposte), a condizione che entro lo
stesso termine venga eseguito il pagamento  della  sanzione  ridotta,
oltre al pagamento, se dovuto, del tributo e degli interessi moratori
calcolati  al  tasso  legale  del  5  per cento annuo con maturazione
giorno per giorno.
Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva
Con questa denominazione viene fatto  riferimento  ad  una  serie  di
redditi di capitale per i quali il legislatore ha disposto, in via di
massima,  l'esclusione  dal  concorso  alla  formazione  del  reddito
complessivo soggetto all'Irpef in quanto trattasi di redditi che,  se
conseguiti  in  Italia  per  il tramite di un soggetto al quale viene
attribuita  la  veste  di  sostituto   d'imposta,   sarebbero   stati
assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
Tali  redditi,  percepiti  a  decorrere  dal  1997, sono soggetti, al
pagamento di  un'imposta  sostitutiva  nella  misura  della  ritenuta
applicata  in Italia sui redditi della stessa natura (art. 16 bis del
Tuir introdotto dall'art. 21 della L. 27 dicembre 1997, n. 449).
Si reputa opportuno ricordare le ipotesi piu' ricorrenti  alle  quali
si  applica  il regime in questione (salva l'opzione del contribuente
per il regime ordinario).
Fra i redditi di fonte estera si devono quindi ricomprendere:
a) gli interessi e altri proventi  derivanti  da  mutui,  depositi  e
   conti correnti;
b)  gli  interessi,  premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli
   altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e degli
   altri titoli con regime fiscale equiparato,  emessi  all'estero  a
   decorrere  dal  10 settembre 1992, nonche' gli interessi, premi ed
   altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non
   residenti, che vengono riconosciuti, sia  in  modo  esplicito  che
   implicito,  nel  corrispettivo  di  acquisto  dei titoli stessi da
   soggetti non residenti;
c) i proventi derivanti da  cessioni  a  termine  di  obbligazioni  e
   titoli similari effettuate nei confronti di non residenti;
d)  i proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di
   cessione delle quote o azioni ed il  valore  di  sottoscrizione  o
   acquisto,   derivanti   dalla   partecipazione   ad  organismi  di
   investimento collettivo in valori  mobiliari  di  diritto  estero,
   situati  negli  Stati  membri  della  UE,  conformi alle direttive
   comunitarie, percepiti da persone fisiche senza applicazione della
   ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento;
e) i proventi derivanti dalle operazioni di finanziamento  in  valori
   mobiliari  di  cui  all'art.  7  del  D.L.  8  gennaio 1996, n. 6,
   convertito dalla L. 6 marzo 1996, n. 110, corrisposti da  soggetti
   non residenti.

Ministero delle                APPENDICE                  Modello 750
    Finanze

Redditi di impresa esclusi dall'Ilor
Per effetto della disposizione contenuta nella lett. e-bis del  comma
2,  dell'art.  115  del  Tuir,  sono  esclusi  dall'ILOR i redditi di
impresa derivanti dall'esercizio di attivita' commerciali  svolte  da
soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 dell'art. 87 del Tuir,
organizzate  prevalentemente  con il lavoro dei soci a condizione che
il numero complessivo delle persone addette, esclusi gli  apprendisti
fino ad un massimo di tre, compresi i soci, non sia superiore a tre.
Si  ricorda,  al  riguardo,  che  per  la  verifica  del rispetto del
predetto limite dei tre addetti occorre adottare  il  criterio  della
presenza  media nel corso dell'anno. La predetta media va determinata
sommando le giornate di lavoro riferibili a tutti  gli  addetti,  nel
periodo  di imposta di riferimento, e dividendo il risultato per 312.
Per  l'individuazione  del  numero  delle  giornate  dei   lavoratori
dipendenti  si fa riferimento alle giornate retribuite risultanti dai
modelli DM10 o, per i lavoratori dipendenti  a  tempo  parziale,  dai
modelli 01M.
Per  i  soci  che  non apportano esclusivamente capitale si presumono
lavorate 312  giornate,  da  ragguagliare  al  periodo  di  effettivo
esercizio  dell'attivita'  se  questa e' iniziata o cessata nel corso
dell'anno. Qualora il socio partecipi a piu'  societa'  e/o  eserciti
direttamente  l'attivita',  il  numero  delle  giornate  lavorate  si
presume pari a quello che si ottiene  dividendo  312  per  il  numero
delle attivita' esercitate in forma individuale e collettiva.
Ai   fini   dell'esonero   dall'ILOR  si  richiede  pertanto  sia  la
sussistenza del predetto requisito numerico sia la  prevalenza  della
componente lavoro nella organizzazione dell'attivita'.
Quest'ultimo   requisito,  in  linea  di  principio,  deve  ritenersi
normalmente  sussistente  con  riguardo  all'esercizio  di  attivita'
commerciali  svolte  da imprese artigiane iscritte nel relativo albo,
di imprese che esercitano attivita' di commercio al minuto, attivita'
di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi  o  in
mense  aziendali  o  attivita'  di  intermediazione  o rappresentanza
commerciale  e  imprese  che esercitano la pesca marittima o in acque
interne.
In relazione alla verifica della sussistenza del  suddetto  requisito
della   prevalenza   della  componente  lavoro  nella  organizzazione
dell'attivita', si precisa che, pur non potendosi stabilire specifici
parametri di riferimento, puo'  essere  un  utile  indirizzo,  tenere
presente,  il  valore  dei  beni utilizzati e delle rimanenze finali,
che, ai fini di cui trattasi, deve essere complessivamente  inferiore
ad un miliardo di lire.
Regime della ritenuta applicabile sui capitali derivanti da contratti
di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione
L'art.  3,  comma  113,  della  legge  28  dicembre  1995,  n. 549 ha
modificato  il  regime  della  ritenuta  applicabile   sui   capitali
corrisposti  in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e
di capitalizzazione, disponendo che, nei confronti dei  soggetti  che
percepiscono   i   suddetti   capitali  nell'esercizio  di  attivita'
commerciali, la ritenuta del 12,50 per  cento  prevista  dell'art.  6
della  legge  26  settembre  1985,  n.  482,  si  applica a titolo di
acconto.
La modifica in questione riguarda i contratti stipulati  a  decorrere
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  n.  549 del 1995.
Pertanto, sui capitali derivanti da contratti stipulati anteriormente
a tale data la ritenuta continuera' ad applicarsi a titolo  d'imposta
anche se percepiti successivamente.
Regolarizzazione delle societa' semplici in agricoltura
L'art.  3,  comma  75,  della L. 23 dicembre 1996, n. 662, prevede la
regolarizzazione, ai  soli  fini  fiscali,  delle  societa'  semplici
operanti   in  agricoltura  applicando,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni dei commi da 68 a 74 del medesimo articolo.
A  seguito   dell'intervenuta   regolarizzazione,   ai   fini   della
dichiarazione  dei redditi, la societa' semplice compila il Mod. 750,
indicando il reddito agrario del terreno in conduzione e  il  reddito
dominicale, qualora ne sia anche proprietaria.
La  regolarizzazione  ha  effetto  per  l'intero  periodo d'imposta e
pertanto nel quadro RD in questi casi,  in  linea  di  massima,  deve
essere compilato un solo rigo.
Lo  stesso  art.  3, comma 75-bis, della L. 23 dicembre 1996, n. 662,
cosi' come inserito dall'art. 9-bis, comma 2, del D.L. 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L.  28  maggio  1997,  n.
140,  prevede  la modificazione in imprese agricole individuali delle
comunioni tacite familiari di cui all'art. 230-bis, ultimo comma, del
c.c. e delle societa' di fatto esercenti attivita' indicate dall'art.
2135 del c.c. In  questi  casi  non  deve  essere  utilizzato  questo
modello, ma il Mod. UNICO 98, relativo alle persone fisiche. Anche la
modificazione, infatti, ha effetto per l'intero periodo d'imposta.
Riduzione del reddito dei terreni
Terreni in affitto
In   caso  di  terreni  concessi  in  affitto  in  regime  legale  di
determinazione del canone e' consentito dichiarare, indipendentemente
dall'effettiva percezione, l'ammontare corrispondente al canone annuo
di affitto se questo risulta inferiore all'80 per cento  del  reddito
dominicale. In tal caso nella colonna 2 indicare il codice 2 e, nella
colonna  7, l'ammontare del canone annuo rapportato al periodo e alla
percentuale di possesso. Se non ricorre invece tale condizione, nella
colonna 7 indicare la quota spettante del reddito dominicale.
Mancata coltivazione
La  mancata  coltivazione,  neppure  in  parte,  per un'intera annata
agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria,  del  fondo
rustico  costituito  per almeno due terzi da terreni qualificati come
coltivabili a prodotti annuali, da' diritto alla riduzione al 30  per
cento  del  reddito  dominicale e alla esclusione del reddito agrario
dall'IRPEF. In tal caso indicare nella colonna 6 il codice 1 e  nella
colonna 7 il 30 per cento del reddito dominicale, indicato in colonna
1,  rapportato  alla  percentuale  ed  al periodo di possesso. Nessun
importo deve essere indicato nella colonna  8.  Rientrano  in  queste
ipotesi  anche  i  casi  di  ritiro  di  seminativi dalla produzione,
sempreche' i terreni  costituenti  il  fondo  rustico  siano  rimasti
effettivamente   incolti   per   l'intera   annata   agraria,   senza
sostituzione, neppure parziale, con altra diversa coltivazione.
Perdita di prodotto
In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il  30  per  cento
del   prodotto  ordinario  del  fondo  nell'anno,  se  il  possessore
danneggiato  ha  denunciato  all'Ufficio  Tecnico  Erariale  l'evento
dannoso  entro tre mesi dalla data in cui si e' verificato ovvero, se
la data non sia esattamente determinabile,  almeno  15  giorni  prima
dell'inizio  del raccolto, i redditi dominicali e agrario relativi ai
terreni colpiti dall'evento stesso sono esclusi  dall'IRPEF.  In  tal
caso  nessun importo deve essere indicato nelle colonne 7 e 8 e nella
colonna 6 va indicato il codice 2.
Rimborsi per trasferte (art. 62, comma 1-ter, del Tuir)
Ai sensi dell'art. 62, comma 1-ter, del Tuir, le  spese  di  vitto  e
alloggio  sostenute  per le trasferte effettuate fuori dal territorio
comunale dai lavoratori dipendenti e  dai  titolari  di  rapporti  di
collaborazione  coordinata  e  continuativa sono ammesse in deduzione
per un  ammontare  giornaliero  non  superiore  a  lire  350.000;  il
predetto   limite   e'  elevato  a  lire  500.000  per  le  trasferte
all'estero.
Al riguardo e' opportuno precisare che il limite di deducibilita'  si
riferisce esclusivamente ai rimborsi a pie' di lista. Inoltre qualora
l'alloggio  venga  fornito  gratuitamente,  ai  fini  del computo del
predetto limite si deve tener conto dei costi specifici sostenuti dal
datore di lavoro per i servizi  di  alloggio.  Tali  costi  specifici
potranno  essere  portati  in  deduzione, nel predetto limite massimo
giornaliero, soltanto per i giorni di effettiva trasferta  effettuata
nell'anno. Rimangono pertanto indeducibili i costi specifici relativi
ai  giorni  di  mancato  utilizzo  dei  predetti  alloggi destinati a
dipendenti in trasferta.
Se il dipendente  o  il  titolare  dei  predetti  rapporti  e'  stato
autorizzato  ad  utilizzare  un  autoveicolo di sua proprieta' ovvero
noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica  trasferta,
e'  consentito  portare in deduzione dal reddito d'impresa un importo
non  superiore  al  costo  di  percorrenza  o  a  quello   risultante
dall'applicazione  delle  tariffe di noleggio relative ad autoveicoli
di potenza non superiore a 17  cavalli  fiscali  ovvero  20,  se  con
motore diesel.
Tale  disposizione,  che  non  si applica agli autoveicoli aziendali,
esplica effetti anche  nelle  ipotesi  in  cui  il  dipendente  o  il
collaboratore   sia   stato  autorizzato  ad  utilizzare  il  proprio
autoveicolo o un autoveicolo  preso  a  noleggio  per  una  specifica
trasferta  all'estero  ovvero sia stato noleggiato un autoveicolo con
il conducente. Ai fini della quantificazione dei  predetti  costi  di
percorrenza  si  deve  fare  riferimento  alla  media dei costi delle
suddette autovetture  appositamente  calcolata  dall'Automobile  Club
d'Italia  ovvero, nelle ipotesi di noleggio, alla media delle tariffe
di noleggio.
Sanzioni
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi,  si
applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta
per  cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di lire
cinquecentomila. Se non sono dovute imposte, si applica  la  sanzione
da lire 500.000 a lire 2.000.000.
Quest'ultima  sanzione  puo'  essere  aumentata  fino  al  doppio nei
confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.
La dichiarazione e' nulla se non e' redatta su stampati  conformi  al
modello  approvato con decreto del Ministro delle finanze, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale; in tale ipotesi si  applicano  le  sanzioni
previste per la omessa presentazione.
La  dichiarazione  deve  essere sottoscritta, a pena di nullita', dal
rappresentante legale o  negoziale.  La  nullita'  e'  sanata  se  si
provvede  alla  sottoscrizione  entro  trenta  giorni dal ricevimento
dell'invito da parte dell'ufficio  competente.  In  caso  di  mancata
sottoscrizione  per  la quale non sia intervenuta detta sanatoria, la
dichiarazione viene considerata omessa e  si  applicano  le  sanzioni
previste per la omessa presentazione.
La  sanzione  prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione
e' applicabile anche quando la dichiarazione e'  presentata  oltre  i
termini prescritti.
Tuttavia, se la dichiarazione e' presentata con ritardo non superiore
a  trenta  giorni,  la  sanzione  e'  ridotta ad un ottavo del minimo
(quindici per cento  dell'imposta  dovuta,  con  un  minimo  di  lire
62.500), a condizione che venga eseguito contestualmente il pagamento
della  sanzione ridotta e degli interessi moratori calcolati al tasso
legale del 5 per cento annuo con maturazione giorno per giorno.
Se nella dichiarazione e' indicato un reddito imponibile inferiore  a
quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o
un  credito  superiore  a  quello  spettante,  si applica la sanzione
amministrativa dal cento al duecento per cento della maggiore imposta
o della differenza del credito.
La stessa sanzione si applica se  nella  dichiarazione  sono  esposte
indebite    detrazioni    d'imposta    ovvero    indebite   deduzioni
dell'imponibile.
Se  la  dichiarazione  non  e'  redatta  in  conformita'  al  modello
approvato   dal   Ministro  delle  finanze  si  applica  la  sanzione
amministrativa pecuniaria  da  lire  500.000  a  lire  4.000.000.  La
medesima   sanzione   amministrativa   si   applica  anche  se  nella
dichiarazione sono omessi o non sono indicati  in  maniera  esatta  o
completa  dati  rilevanti per l'individuazione del contribuente e del
rappresentante legale o negoziale, nonche' per la determinazione  del
tributo,  oppure  non  e'  indicato in maniera esatta e completa ogni
altro elemento di controllo.
Per  il  mancato  o  carente  versamento delle imposte dichiarate, e'
applicabile la sanzione amministrativa pari al  30  per  cento  delle
somme non versate o versate oltre le prescritte scadenze.
Se  il  pagamento  del  tributo e' eseguito entro trenta giorni dalle
prescritte scadenze, la sanzione del 30 per cento e' ridotta al  3,75
per  cento,  a  condizione  che  venga  eseguito  contestualmente  il
pagamento della sanzione ridotta e degli interessi moratori calcolati
al tasso legale del 5 per cento  annuo  con  maturazione  giorno  per
giorno.
Identica  sanzione  del  30  per  cento  e'  applicabile sui maggiori
importi risultanti dovuti a seguito  della  liquidazione  operata  ai
sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
600.
Se,  a richiesta dell'ufficio, non degli oneri deducibili, e' esibita
o trasmessa idonea documentazione delle detrazioni  d'imposta,  delle
ritenute  alla fonte e dei crediti d'imposta spettanti indicati nella
dichiarazione e che hanno concorso a determinare l'imposta  dovuta  o
il  rimborso, si applica la sanzione amministrativa da lire 500.000 a
lire 4.000.000.
La stessa sanzione si applica nei casi di  mancanza  o  incompletezza
degli   altri   atti   e   documenti   dei  quali  e'  prescritta  la
conservazione, l'esibizione all'ufficio  ovvero  l'allegazione  degli
stessi  qualora  sia prevista dal decreto di approvazione del modello
di dichiarazione.
L'inesatta indicazione del codice  fiscale  nella  dichiarazione  dei
redditi e' punita, indipendentemente dalle altre sanzioni riguardanti
il   contenuto   della   dichiarazione   stessa,   con   la  sanzione
amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 4.000.000.
La stessa sanzione si applica a carico del soggetto  che  indichi  il
numero  di codice fiscale provvisorio pur avendo gia' ricevuto quello
definitivo ovvero che indichi il numero di codice fiscale  rilasciato
in data meno recente nel caso gli siano pervenute piu' comunicazioni.
Si   richiama   l'attenzione   sulle  specifiche  sanzioni,  previste
dall'art. 4 della legge  24  aprile  1980,  n.  146,  in  materia  di
dichiarazione   dei  redditi  di  fabbricati.  In  particolare,  sono
previste  le  ipotesi  di  omessa  denuncia  di   accatastamento   di
fabbricati  e  conseguente  omissione  di  dichiarazione del relativo
reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali
che non hanno piu' i requisiti per essere considerate tali.
Si ricorda, inoltre, che gli atti pubblici tra vivi  e  le  scritture
private  autenticate  di  trasferimento  della  proprieta'  di unita'
immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali
sulle stesse, con  esclusione  di  quelli  relativi  a  parti  comuni
condominiali  di  immobili  urbani  e  di  quelli  di costituzione di
diritti reali di garanzia, devono contenere o avere allegata, a  pena
di nullita', dell'atto stesso, la dichiarazione della parte o del suo
rappresentate  legale  o  volontario,  resa  ai  sensi  della legge 4
gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti  che  il  reddito  fondiario
dell'immobile  e'  stato  dichiarato  nell'ultima  dichiarazione  dei
redditi per la quale il termine di presentazione e' scaduto alla data
dell'atto, ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso  non  e'
stato,  in  tutto  o  in parte, dichiarato. In questo caso, il notaio
dovra'  trasmettere  copia  dell'atto  o  della   scrittura   privata
autenticata,  entro  sessanta  giorni,  al  competente  ufficio delle
imposte.
Ferme  restando  le  sanzioni  di cui sopra, si richiama l'attenzione
sulle sanzioni penali previste dagli articoli  1  e  4  del  D.L.  10
luglio  1982,  n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 e
successive modificazioni.
In particolare, l'omessa dichiarazione costituisce reato, punito  con
l'arresto  e  l'ammenda, quando l'ammontare dei redditi fondiari, dei
corrispettivi, ricavi, compensi, o altri proventi non  dichiarati  e'
superiore  a  100  milioni  di  lire;  qualora,  invece,  l'ammontare
predetto e' superiore a 50 milioni di lire ma non a  100  milioni  di
lire, si applica la pena dell'arresto o dell'ammenda.
Costituisce,  altresi', reato l'infedele dichiarazione allorche' sono
indicati nella dichiarazione redditi fondiari o di capitale  o  altri
redditi,   in   relazione   ai   quali   non   sussisteva   l'obbligo
dell'annotazione in scritture contabili, per un ammontare complessivo
inferiore a quello effettivo di oltre  100  milioni;  tale  reato  e'
punito  con l'arresto e l'ammenda. Il reato sopra indicato e' punito,
invece, con l'arresto o l'ammenda  qualora  l'ammontare  dei  redditi
dichiarati  e'  inferiore  a  quello  effettivo di oltre un quarto di
questo ultimo e di oltre 50 milioni, ma non di 100 milioni.
Inoltre, si ricorda che l'articolo 1, comma 4, della citata legge  n.
516/82,  prevede  la non punibilita' agli effetti penali della omessa
annotazione nelle scritture  contabili  obbligatorie  ai  fini  delle
imposte  sui  redditi  di  corrispettivi  da  cui derivano componenti
positivi, a condizione che le annotazioni siano state  effettuate  in
taluna di tali scritture contabili ovvero che i dati delle operazioni
risultino   da   documenti   la  cui  emissione  e  conservazione  e'
obbligatoria a norma di legge e  che  i  corrispettivi  non  annotati
risultino  compresi  nella  dichiarazione  dei  redditi e sia versata
l'imposta globalmente dovuta.
Tuttavia, nel caso in cui non siano state effettuate  le  annotazioni
in  una delle scritture contabili di cui sopra o i dati relativi alle
operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e
conservazione e' obbligatoria a norma di legge, e' sufficiente che  i
corrispettivi  risultino  compresi  nella dichiarazione e sia versata
l'imposta globalmente dovuta.
Occorre peraltro che  le  annotazioni  siano  state  effettuate  o  i
documenti  siano  stati emessi o i corrispettivi siano compresi nella
dichiarazione  dei  redditi  prima  che  la  violazione   sia   stata
constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche.
Si  rileva che ai sensi dell'art. 1, quarto comma, lett. c), del D.L.
n. 429 del 1982, non si considerano omesse le annotazioni relative ad
operazioni  che  non  danno  luogo  all'applicazione  delle  relative
imposte.
Inoltre e' sanzionata penalmente la falsa attestazione in ordine alla
sussistenza   dei  requisiti  per  fruire  delle  deduzioni  ai  fini
dell'ILOR di cui all'art. 120, commi 1 e 2 del Tuir.
Spese di manutenzione e riparazione (reddito d'impresa)
La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma  7  dell'art.
67, in base alla quale i compensi periodici dovuti contrattualmente a
terzi  per  la  manutenzione  di  determinati  beni  sono  deducibili
nell'esercizio di competenza, non ha carattere vincolante, nel  senso
che  l'impresa  ha  facolta'  di  optare  per  la  deduzione di detti
compensi nei limiti e con  le  modalita'  di  cui  alle  disposizioni
precedenti dello stesso comma.
Qualora  l'impresa intenda avvalersi del criterio di deduzione di cui
al citato ultimo periodo del comma 7, lo stesso criterio va mantenuto
per tutti i periodi di imposta compresi nella durata del contratto.
In tal  caso  eventuali  spese  di  manutenzione,  riparazione  ecc.,
diverse  dai  predetti  compensi periodici vanno incluse tra le altre
spese (e sono quindi deducibili nel limite del 5 per cento del  costo
complessivo  di  tutti  i beni materiali ammortizzabili), senza tener
conto del costo di quelli la cui manutenzione e' affidata a terzi.
Spese di pubblicita', propaganda e rappresentanza (art. 74, comma  2,
del Tuir)
Ai sensi dell'art. 74, comma 2, del Tuir, la deduzione delle spese di
pubblicita'  e propaganda puo' essere effettuata per l'intero importo
nell'esercizio   di   sostenimento   ovvero,   in   quote   costanti,
nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. Analogamente le spese
di  rappresentanza  sono deducibili nella misura di un terzo del loro
ammontare, in quote costanti, nell'esercizio di  sostenimento  e  nei
quattro successivi.
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio
L'art. 13, comma 3, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, prevede che la
detrazione  del  41  per cento dall'Irpef dovuta e fino a concorrenza
del suo ammontare a fronte delle spese sostenute nel 1998 e 1999,  ed
effettivamente  rimaste  a  carico,  per la realizzazione sulle parti
comuni di edifici residenziali e  sulle  singole  unita'  immobiliari
residenziali  di  qualunque  categoria, anche rurale, di una serie di
interventi di recupero del patrimonio edilizio, sia estesa anche alle
spese sostenute nei periodi d'imposta 1996 e 1997, limitatamente agli
interventi effettuati a seguito  degli  eventi  sismici  verificatisi
nelle  regioni  Emilia-Romagna  e  Calabria  nell'anno  1996  per  il
ripristino delle unita' immobiliari per le quali e' stata emanata, in
seguito al sisma, ordinanza di inagibilita' da parte  dei  comuni  di
pertinenza,  ovvero  che  risultino  inagibili sulla base di apposite
certificazioni del Commissario delegato nominato  con  ordinanza  del
Ministro  per  il  coordinamento  della  protezione  civile, ai sensi
dell'art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225.
Il limite di spesa su cui applicare la percentuale del 41  per  cento
compete  sino  ad  un  importo massimo di lire 150 milioni riferito a
ciascuno dei soggetti, possessori o detentori dell'immobile che abbia
sostenuto le spese, alla singola unita' immobiliare sulla quale  sono
stati  effettuati  gli  interventi  di  recupero  e a ciascun periodo
d'imposta.
Per le spese sostenute nel 1997, la detrazione, suddivisa,  a  scelta
del  socio,  in  cinque  o  dieci  rate  di pari importo, e' fruita a
partire dalla dichiarazione dei redditi del 1997, che si  presentera'
questo anno.
Per  fruire  della  detrazione relativamente alle spese sostenute nel
1996, invece, i singoli soci devono presentare al Centro di  Servizio
delle  imposte  dirette  e indirette, in aggiunta all'apposito modulo
corredato della documentazione  prescritta  (che  puo'  anche  essere
presentata  dalla societa' o da un altro socio), un'apposita istanza,
contenente l'indicazione del  numero  delle  rate  in  cui  intendono
suddividere  la  detrazione  e  la  richiesta di rimborso della prima
rata, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per lo stesso anno 1996.
Per fruire delle rimanenti quote  della  detrazione  queste  dovranno
essere  indicate nella dichiarazione dei redditi, a partire da questa
nella quale va indicata la seconda rata.
In  merito  alla  individuazione  delle  categorie  di  intervento di
recupero del patrimonio edilizio ammesse a fruire della detrazione  e
alle modalita' e condizioni si rinvia rispettivamente, ai chiarimenti
forniti  con  la  circolare  n.  57/E  del  24  febbraio  1998 e alle
istruzioni contenute nel decreto n. 41 del 18  febbraio  1998  e  nel
decreto  dirigenziale  del  6 marzo 1998, pubblicati nella G.U. n. 60
del 13 marzo 1998.
Terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura
L'attivita' di  funghicoltura  e'  considerata  agricola  se  vengono
rispettati  i limiti di cui all'art. 29, comma 2, lettere b) e c) del
Tuir.
In tal caso i redditi dominicale ed agrario delle  superfici  adibite
alla  funghicoltura,  in  mancanza  della corrispondente qualita' nel
quadro  di  qualificazione  catastale,  sono   determinati   mediante
l'applicazione  della  tariffa  d'estimo  piu'  alta  in vigore nella
provincia dove e' sito il terreno.
Tale metodo di determinazione dei redditi  dominicale  e  agrario  si
applica anche alle superfici adibite alle colture prodotte in serra.
Trasferimento di sede all'estero (art. 20-bis del Tuir)
Ai sensi dell'art. 20-bis del Tuir, il trasferimento all'estero della
residenza   o   della   sede  dei  soggetti  che  esercitano  imprese
commerciali, che comporti la perdita della residenza  ai  fini  delle
imposte  sui  redditi,  costituisce  realizzo, al valore normale, dei
componenti dell'azienda o del  complesso  aziendale,  salvo  che  non
siano  confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio
dello Stato. Tale disposizione si applica anche se successivamente  i
componenti   confluiti   nella  stabile  organizzazione  situata  nel
territorio dello Stato ne vengano distolti. Si  considerano  in  ogni
caso  realizzate,  al  valore  normale,  le plusvalenze relative alle
stabili organizzazioni all'estero.
I fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli tassabili in caso di
distribuzione, iscritti nell'ultimo bilancio prima del  trasferimento
della  residenza  o  della sede, sono assoggettati a tassazione nella
misura in cui non siano stati ricostituiti nel  patrimonio  contabile
della stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.
Unita' immobiliari a disposizione (U.I.D.)
Per  unita'  immobiliari  a  disposizione,  per  le  quali si applica
l'aumento di un terzo della rendita catastale, si intendono le unita'
immobiliari adibite ad abitazione, possedute  in  aggiunta  a  quella
utilizzate  come  abitazione  principale  del  possessore  o dei suoi
familiari o adibite all'esercizio di arti e professioni o di  imprese
commerciali da parte degli stessi.
Nel  caso  in  cui  le unita' immobiliari siano state utilizzate come
residenze secondarie o tenute a propria  disposizione  solo  per  una
parte  dell'anno  per  essere  state per la restante parte utilizzate
diversamente (trasferimento, locazione), l'aumento di un terzo dovra'
essere rapportato alla frazione di anno per la quale si e' verificata
la  situazione  di  residenza  secondaria   prevista   dalla   legge.
Analogamente  dovra'  essere  operato  in  caso  di  trasferimento  a
qualsiasi titolo dell'unita' immobiliare.
Variazioni di coltura dei terreni
Ai  fini  della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura
effettivamente praticata non  corrisponde  a  quella  risultante  dal
catasto,  i  contribuenti  devono determinare il reddito dominicale e
agrario  applicando  la  tariffa  d'estimo  media  attribuibile  alla
qualita'  di  coltura  praticata  e  le  deduzioni  fuori tariffa. La
tariffa media attribuibile alla  qualita'  di  coltura  praticata  e'
costituita  dal  rapporto  tra  la  somma delle tariffe imputate alle
diverse classi in cui e' suddivisa  la  qualita'  di  coltura  ed  il
numero  delle  classi  stesse. Per le qualita' di coltura non censite
nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie
e le deduzioni fuori tariffa  attribuite  a  terreni  con  le  stesse
qualita'  di  coltura  ubicati  nel  comune  o sezione censuaria piu'
vicina  nell'ambito  della  stessa  provincia.  Qualora  la   coltura
praticata  non  trovi  riscontro  nel  quadro di qualificazione della
provincia, si applica la tariffa media della  coltura  del  comune  o
sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.
La  determinazione  del  reddito  dominicale  e  agrario  secondo  le
modalita' sopra riportate deve avvenire a partire:
* dal  periodo  di  imposta  successivo  a  quello  in  cui  si  sono
  verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del
  reddito;
*  dal  periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di
  coltura che hanno causato la diminuzione del  reddito,  qualora  la
  denuncia  della  variazione  all'Ufficio Tecnico Erariale sia stata
  presentata entro il termine previsto  dalla  legge,  ovvero  se  la
  denuncia e' presentata dopo detto termine, dal periodo d'imposta in
  cui la stessa e' presentata.
Si  ricorda  che  i  contribuenti  hanno  l'obbligo  di denunciare le
variazioni dei redditi dominicale e  agrario  al  competente  Ufficio
Tecnico Erariale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in
cui   si  sono  verificate,  indicando  la  partita  catastale  e  le
particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione
grafica del frazionamento se le  variazioni  riguardano  porzioni  di
particelle.  In  caso  di  omessa denuncia delle situazioni che danno
luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale  dei  terreni  e
del  reddito agrario si applica una pena pecuniaria da lire 500.000 a
lire 4.000.000.
Se il terreno e' dato in affitto per uso agricolo  la  denuncia  puo'
essere presentata direttamente dall'affittuario.
Versamenti delle imposte
I  versamenti  delle  imposte  risultanti  dalla dichiarazione (Ilor,
imposta sul patrimonio netto, imposte sostitutive, IRAP, ecc.) devono
essere effettuati utilizzando la delega unica di pagamento (mod. F24)
prevista dall'art. 19 del D.Lgs.  n.  241  del  9  luglio  1997,  che
sostituisce la modulistica di conto fiscale.
Il   versamento  puo'  essere  effettuato  presso  gli  sportelli  di
qualsiasi concessionario o banca convenzionata,  nonche'  presso  gli
uffici postali abilitati, indipendentemente dal domicilio fiscale del
contribuente.
E'  ammessa  l'utilizzazione  di  sistemi  di  pagamento  diversi dal
contante. In particolare, il  pagamento  puo'  avvenire  con  assegni
bancari  o  circolari,  a  condizione che gli stessi siano di importo
pari al saldo finale della delega di versamento e  siano  tratti  dal
contribuente  a  favore  di  se  stesso  ovvero emessi a suo ordine e
girati  alla  banca  delegata.  Presso  i  concessionari  e'  ammessa
l'utilizzazione  dei  soli assegni circolari mentre presso gli uffici
postali  abilitati  sono  utilizzabili  assegni  bancari  su piazza e
assegni circolari.
Con  riferimento  alle  modalita'   di   pagamento   mediante   carte
pagobancomat si rinvia al decreto ministeriale 14 marzo 1998 (G.U. n.
67 del 21-3-1998).
I   contribuenti  possono,  altresi',  avvalersi  della  facolta'  di
rateizzare i versamenti delle somme dovute in base alla dichiarazione
a titolo di saldo e di  acconto  delle  imposte.  In  ogni  caso,  il
pagamento  deve  essere  completato  entro  il mese di novembre dello
stesso anno di presentazione della dichiarazione. I contribuenti  che
si  avvalgono  della  rateizzazione  sono obbligati a versare in modo
frazionato tutti gli  importi  che  risultano  dovuti  in  base  alla
dichiarazione;  non e' possibile, ad esempio, scegliere di rateizzare
l'Irap ma non l'Ilor o viceversa. E' possibile  rateizzare  anche  la
prima  rata  dell'imposta sostitutiva dovuta in caso di operazioni di
riorganizzazione aziendale risultante da modello 750/RY.
La prima rata deve essere versata entro i  termini  di  presentazione
della  dichiarazione;  le  altre  rate devono essere versate entro il
giorno 15 di ciascun mese di scadenza  (comunque  entro  il  mese  di
novembre).
Nel  quadro  RO, rigo RO19, colonna 1, deve essere indicato in quante
rate di pari importo il contribuente intende frazionare il pagamento.
L'importo  da  versare  ad  ogni  scadenza  e'   dato   dalla   somma
dell'ammontare  delle imposte dovute, diviso per il numero di rate, e
degli interessi relativi alla singola rata, pari allo 0,50 per  cento
mensile.
In  particolare  per  una  dichiarazione  con  ordinario  termine  di
presentazione e di effettuazione  del  versamento  al  31  maggio  il
contribuente deve:
1.  determinare  l'ammontare  dell'importo  rateizzabile  comprensivo
   della eventuale maggiorazione dello 0,50 per cento;
2. dividere l'importo cosi' ottenuto per il numero di rate prescelto.
Se il versamento della  prima  rata  viene  effettuato  entro  il  15
giugno,  senza  la  maggiorazione dello 0,50 per cento, le successive
rate andranno versate alle seguenti scadenze, con  gli  interessi  di
seguito indicati:
- 15/7     0,50% ;
- 15/8     1,00%;
- 15/9     1,50%;
- 15/10    2,00%;
- 15/11    2,50%.
Se, invece, il versamento della prima rata viene effettuato dal 16 al
30  giugno  con  la maggiorazione dello 0,50 per cento, le successive
rate,  comprensive  di  tale  maggiorazione,  andranno  versate  alle
seguenti scadenze, con gli interessi di seguito indicati:
- 15/7     0,25%;
- 15/8     0,75%;
- 15/9     1,25%;
- 15/10    1,75%;
- 15/11    2,25%.

Ministero delle                ALLEGATI                   Modello 750
    Finanze


               TABELLA CODICI OPERAZIONI CON L'ESTERO

                   OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI
 A - ACQUISTO DI MERCE NON IMPORTATA .......................... A001
 B - VENDITE
     * vendita di merce "allo stato estero" ................... B001
     * vendita di merce che non viene esportata ............... B002
     * vendita diretta a turisti non residenti ................ B003
 C - IMPORTAZIONE TEMPORANEA CON REGOLAMENTO .................. C001
 D - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE DEFINITIVA
     * "a fermo" .............................................. D001
     * "in conto commissione" ................................. D002
     * "in conto deposito" .................................... D003
     * annullamento di contratto .............................. D004
     * counter trade (forniture di merci/servizi compensate per
       contratto) ............................................. D005
     * donazione, eredita', legati ............................ D006
     * investimento con apporto di merce ...................... D007
     * permuta (scambio di merci con merci e/o servizi) ....... D008
     * prestiti d'uso ......................................... D009
     * restituzione o sostituzione ............................ D010
 E - LAVORAZIONE PER CONTO RESIDENTI/NON RESIDENTI ............ E001
 F - LEASING .................................................. F001
 G - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA O DEFINITIVA
     (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)
     * esecuzione lavori in Italia o all'estero ............... G001
     * manifestazione pubblicitaria/propaganda ................ G002
     * partecipazione a mostre, gare, fiere ................... G003
 H - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA
     (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)
     * "traffico internazionale" in genere .................... H001
     * noleggio ............................................... H002
     * per tentare la vendita ................................. H003
                OPERAZIONI CONCORRENTI NON MERCANTILI
 I - ASSICURAZIONI
     * premi lordi su assicurazioni vita ...................... 6671
     * premi lordi su altre assicurazioni/riassicurazioni ..... 6672
     * risarcimenti su altre assicurazioni/riassicurazioni .... 6674
     * risarcimenti su assicurazioni vita ..................... 6673
     * indennizzi SACE ........................................ 6675
 J - COMUNICAZIONI
     * servizi di telecomunicazioni ........................... 6676
     * servizi postali ........................................ 6677
     * servizi vari di comunicazioni .......................... 6678
 K - INTERESSI ED UTILI
     * interessi su operazioni correnti mercantili ............ 0513
     * interessi su operazioni correnti non mercantili ........ 0514
     * redditi su valori mobiliari ............................ 0515
     * redditi su partecipazioni .............................. 0516
     * altri redditi .......................................... 0517
     * interessi su prestiti .................................. 0512
 L - LAVORI
     * grandi lavori ed impianti .............................. 0108
     * lavori di costruzione e riparazione .................... 0107
     * altri lavori ........................................... 0109
 M - REGOLAMENTI CONNESSI A STRUMENTI FINANZIARI
     * margini su futures di merci ............................ 6800
     * margini su futures di titoli ........................... 6801
     * margini su futures di indici azionari .................. 6802
     * margini su altri futures ............................... 6803
     * margini iniziali su futures trattati sul mercato
       regolamentato italiano ................................. 0750
     * margini iniziali su futures trattati sui mercati esteri  0751
     * premi per opzioni su titoli (investimenti) ............. 6805
     * premi per opzioni su valuta (investimenti) ............. 6806
     * premi per opzioni su altri (investimenti) .............. 6807
     * premi per opzioni su titoli (disinvestimenti) .......... 6820
     * premi per opzioni su valuta (disinvestimenti) .......... 6821
     * premi per opzioni su altri (disinvestimenti) ........... 6822
     * premi su altre operazioni finanziarie .................. 6808
     * liquidazione differenza su opzioni ..................... 6809
     * liquidazione differenza su futures ..................... 6810
     * liquidazione per differenza su altre operazioni a
       termine ................................................ 6811
     * altre liquidazioni per differenza ...................... 6812
     * altri depositi e cauzioni su contratti a termine ....... 6804
 N - SERVIZI AZIENDALI
     * ricerche di mercato .................................... 6679
     * servizi di consulenza fiscali e contabili .............. 6680
     * servizi legali ......................................... 6681
     * servizi pubblicitari ................................... 6682
     * servizi di ricerca e sviluppo .......................... 6683
     * spese per rappresentanza ............................... 6684
     * altri servizi aziendali ................................ 6685
 O - SERVIZI CULTURALI
     * opere letterarie (diritti d'autore) .................... 1202
     * opere musicali (diritti d'autore) ...................... 1201
     * altri diritti d'autore ................................. 1203
     * sfruttamento cinematografico ........................... 1300
     * sfruttamento televisivo ................................ 1301
     * spese di produzione cinematografica .................... 1303
     * spese di produzione televisiva ......................... 1304
     * diritti d'immagine ..................................... 1305
     * altri servizi culturali ................................ 1306
 P - SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE
     * compensi di mediazione ................................. 6632
     * compensi per contratti agenzia ......................... 6633
     * compensi per contratti di commissione .................. 6634
     * compensi vari .......................................... 6631
 Q - SERVIZI INFORMATICI
     * manutenzione e riparazione computers ................... 1113
     * servizi di data processing e data base ................. 1114
     * servizi vari informatici ............................... 1115
 R - SERVIZI VARI
     * assegni effetti altri valori cambiari non onorati ...... 6686
     * canoni o fitti ......................................... 6630
     * contributi previdenziali ............................... 6605
     * depositi cauzionali .................................... 6660
     * escussione fidejussioni - operazioni correnti mercantili 6666
     * escussione fidejussioni - operazioni correnti non
       mercantili ............................................. 6667
     * escussione fidejussioni - operazioni finanziarie ....... 6668
     * espatrio o reimpatrio definitivo ....................... 6624
     * imposte o tasse ........................................ 6636
     * indennizzi, penali, risarcimento danni ................. 6638
     * ingaggio e premi a sportivi ............................ 6661
     * operazioni di transito ................................. 6612
     * parcelle professionali ................................. 6687
     * pensioni ............................................... 6601
     * perdite di esercizio ................................... 6690
     * recupero crediti ....................................... 6688
     * ricerche petrolifere ................................... 6629
     * rimbordo spese ......................................... 6606
     * rimesse emigrati/immigrati ............................. 6689
     * salari e stipendi ...................................... 6602
     * saldi operazioni di compensazione ...................... 6647
     * scioglimento di contratto, pagamenti indebiti .......... 6691
     * storni - operazioni correnti mercantili ................ 0801
     * storni - operazioni correnti non mercantili ............ 0802
     * storni - operazioni finanziarie ........................ 0803
     * successioni e donazioni ................................ 6693
     * sussidi e regalie ...................................... 6635
     * trasferimenti a seguito di provvedimenti giurisdizionali 6692
     * servizi non classificati ............................... 6650
 S - TECNOLOGIA
     * brevetti ............................................... 1100
     * disegni ................................................ 1105
     * invenzioni ............................................. 1106
     * know-how ............................................... 1102
     * licenze su brevetti .................................... 1101
     * licenze su know-how .................................... 1103
     * marchi di fabbrica ..................................... 1104
     * software ............................................... 1107
     * assistenza tecnica connessa ............................ 1108
     * formazione del personale ............................... 1110
     * invio di tecnici ed esperti ............................ 1109
     * studi tecnici ed engineering ........................... 1111
     * altri regolamenti tecnologia ........................... 1112
 T - TRANSAZIONI GOVERNATIVE
     * contributi ad organismi internazionali ................. 6620
     * spese effettuate in relazione all'intervento di aiuto a
       P.V.S. ................................................. 6617
     * spese per consolati, ambasciate, etc. .................. 6618
     * altre transazioni governative .......................... 6619
 U - TRASPORTI
     * biglietti aerei ........................................ 0204
     * biglietti marittimi .................................... 0202
     * biglietti terrestri .................................... 0212
     * bunkeraggi e provviste di bordo ........................ 0218
     * noli e noleggi aerei ................................... 0203
     * noli e noleggi marittimi ............................... 0201
     * noli e noleggi terrestri ............................... 0205
     * noli e noleggi vari .................................... 0207
     * servizi di assistenza e spese varie .................... 0219
     * trasporti aerei ........................................ 0213
     * trasporti altri ........................................ 0214
     * trasporti ferroviari ................................... 0215
     * trasporti marittimi .................................... 0216
     * trasporti stradali ..................................... 0217
 V - VIAGGI ALL'ESTERO
     * buoni benzina turistici ................................ 0318
     * trasferimenti di banconote italiane .................... 0302
     * regolamenti tra enti emittenti carte di credito ........ 0319
     * viaggi per affari ...................................... 0304
     * viaggi per cura ........................................ 0305
     * viaggi per studio ...................................... 0306
     * viaggi per turismo ..................................... 0303
     * storno viaggi affari ................................... 0314
     * storno viaggi per cura ................................. 0315
     * storno viaggi per studio ............................... 0316
     * storno viaggi per turismo .............................. 0313
     * altri servizi turistici ................................ 0312
     * storno di altri servizi turistici ...................... 0317
                       OPERAZIONI FINANZIARIE
 W - INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI E RELATIVI REDDITI
     * investimenti in azioni ................................. 0721
     * investimenti in altri valori mobiliari ................. 0722
     * partecipazioni non rappresentate da titoli ............. 0723
     * beni e diritti immobiliari ............................. 0724
     * altri investimenti ..................................... 0725
     * disinvestimenti di azioni .............................. 0727
     * disinvestimenti di altri valori mobiliari .............. 0728
     * disinvestimenti di partecipazioni non rappresentate da
       titoli ................................................. 0729
     * disinvestimenti di beni e diritti immobiliari .......... 0730
     * altri disinvestimenti .................................. 0731
     * redditi su valori mobiliari ............................ 0515
     * redditi su partecipazioni .............................. 0516
     * altri redditi .......................................... 0517
 X - PRESTITI
     * erogazioni di prestiti ................................. 0726
     * ammortamento di prestiti ............................... 0732
     * interessi su prestiti .................................. 0512
 Y - CONTI CORRENTI, DEPOSITI ED ALTRE DISPONIBILITA' E
     RELATIVI UTILI ........................................... 0733
              OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI, CORRENTI
                  NON MERCANTILI E FINANZIARIE NON
                  CLASSIFICABILI TRA LE PRECEDENTI
 Z - ALTRE OPERAZIONI
     * Altre operazioni correnti mercantili ................... Z001
     * Altre operazioni correnti non mercantili ............... Z002
     * Altre operazioni finanziarie ........................... Z003

                         ELENCO PAESI ESTERI

 ABU DHABI ..................................................... 238
 AFGHANISTAN ................................................... 002
 AJMAN ......................................................... 239
 ALBANIA ....................................................... 087
 ALGERIA ....................................................... 003
 AMERICAN SAMOA ................................................ 148
 ANDORRA ....................................................... 004
 ANGOLA ........................................................ 133
 ANGUILLA ...................................................... 209
 ANTIGUA E BARBUDA ............................................. 197
 ANTILLE OLANDESI .............................................. 251
 ARABIA SAUDITA ................................................ 005
 ARGENTINA ..................................................... 006
 ARMENIA ....................................................... 266
 ARUBA ......................................................... 212
 ASCENSION ..................................................... 227
 AUSTRALIA ..................................................... 007
 AUSTRIA ....................................................... 008
 AZERBAIGIAN ................................................... 268
 AZZORRE, ISOLE ................................................ 234
 BAHAMA ........................................................ 160
 BAHREIN ....................................................... 169
 BANGLADESH .................................................... 130
 BARBADOS ...................................................... 118
 BELGIO ........................................................ 009
 BELIZE ........................................................ 198
 BENIN ......................................................... 158
 BERMUDA ....................................................... 207
 BHUTAN ........................................................ 097
 BIELORUSSIA ................................................... 264
 BOLIVIA ....................................................... 010
 BOSNIA ERZEGOVINA ............................................. 274
 BOTSWANA ...................................................... 098
 BRASILE ....................................................... 011
 BRUNEI ........................................................ 125
 BULGARIA ...................................................... 012
 BURKINA FASO .................................................. 142
 BURUNDI ....................................................... 025
 CAMERUN ....................................................... 119
 CAMPIONE D'ITALIA ............................................. 139
 CANADA ........................................................ 013
 CANARIE, ISOLE ................................................ 100
 CAPO VERDE .................................................... 188
 CAROLINE, ISOLE ............................................... 256
 CAYMAN ISLANDS ................................................ 211
 CECA, REPUBBLICA .............................................. 275
 CENTROAFRICANA, REPUBBLICA .................................... 143
 CEUTA ......................................................... 246
 CHAFARINAS .................................................... 230
 CHAGOS, ISOLE ................................................. 255
 CIAD .......................................................... 144
 CILE .......................................................... 015
 CINA, REPUBBLICA POPOLARE ..................................... 016
 CIPRO ......................................................... 101
 CITTA' DEL VATICANO ........................................... 093
 CLIPPERTON .................................................... 223
 COLOMBIA ...................................................... 017
 COMORE, ISOLE ................................................. 176
 CONGO ......................................................... 145
 COOK, ISOLE ................................................... 237
 COREA DEL NORD ................................................ 074
 COREA DEL SUD ................................................. 084
 COSTA D'AVORIO ................................................ 146
 COSTARICA ..................................................... 019
 CROAZIA ....................................................... 261
 CUBA .......................................................... 020
 DANIMARCA ..................................................... 021
 DOMINICA ...................................................... 192
 DOMINICANA, REPUBBLICA ........................................ 063
 DUBAI ......................................................... 240
 ECUADOR ....................................................... 024
 EGITTO ........................................................ 023
 ERITREA ....................................................... 277
 ESTONIA ....................................................... 257
 ETIOPIA ....................................................... 026
 FALKLAND ...................................................... 190
 FAR OER, ISOLE ................................................ 204
 FIJI, ISOLE ................................................... 161
 FILIPPINE ..................................................... 027
 FINLANDIA ..................................................... 028
 FRANCIA ....................................................... 029
 FUIJAYRAH ..................................................... 241
 GABON ......................................................... 157
 GAMBIA ........................................................ 164
 GEORGIA ....................................................... 267
 GERMANIA ...................................................... 094
 GHANA ......................................................... 112
 GIAMAICA ...................................................... 082
 GIAPPONE ...................................................... 088
 GIBILTERRA .................................................... 102
 GIBUTI ........................................................ 113
 GIORDANIA ..................................................... 122
 GOUGH ......................................................... 228
 GRECIA ........................................................ 032
 GRENADA ....................................................... 156
 GROENLANDIA ................................................... 200
 GUADALUPA ..................................................... 214
 GUAM .......................................................... 154
 GUATEMALA ..................................................... 033
 GUAYANA FRANCESE .............................................. 123
 GUERNSEY ...................................................... 201
 GUINEA ........................................................ 137
 GUINEA BISSAU ................................................. 185
 GUINEA EQUATORIALE ............................................ 167
 GUYANA ........................................................ 159
 HAITI ......................................................... 034
 HONDURAS ...................................................... 035
 HONG KONG ..................................................... 103
 INDIA ......................................................... 114
 INDONESIA ..................................................... 129
 IRAN .......................................................... 039
 IRAQ .......................................................... 038
 IRLANDA ....................................................... 040
 ISLANDA ....................................................... 041
 ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO .................................. 252
 ISRAELE ....................................................... 182
 JERSEY ........................................................ 202
 JOGOSLAVIA .................................................... 043
 KAMPUCHEA ..................................................... 135
 KAZAKISTAN .................................................... 269
 KENYA ......................................................... 116
 KIRGHIZISTAN .................................................. 270
 KIRIBATI ...................................................... 194
 KUWAIT ........................................................ 126
 LAOS .......................................................... 136
 LESOTHO ....................................................... 089
 LETTONIA ...................................................... 258
 LIBANO ........................................................ 095
 LIBERIA ....................................................... 044
 LIBIA ......................................................... 045
 LIECHTENSTEIN ................................................. 090
 LITUANIA ...................................................... 259
 LUSSEMBURGO ................................................... 092
 MACAO ......................................................... 059
 MACEDONIA ..................................................... 278
 MADAGASCAR .................................................... 104
 MADEIRA ....................................................... 235
 MALAWI ........................................................ 056
 MALAYSIA ...................................................... 106
 MALDIVE ....................................................... 127
 MALI .......................................................... 149
 MALTA ......................................................... 105
 MAN, ISOLA .................................................... 203
 MARIANNE ISOLE, SETTENTRIONALI ................................ 219
 MAROCCO ....................................................... 107
 MARSHALL, ISOLE ............................................... 217
 MARTINICA ..................................................... 213
 MAURITANIA .................................................... 141
 MAURIZIO, ISOLA ............................................... 128
 MAYOTTE ....................................................... 226
 MELILLA ....................................................... 231
 MESSICO ....................................................... 046
 MICRONESIA,STATI FEDERATI ..................................... 215
 MIDWAY, ISLANDS ............................................... 177
 MOLDAVIA ...................................................... 265
 MONGOLIA ...................................................... 110
 MONTSERRAT .................................................... 208
 MOZAMBICO ..................................................... 134
 MYANMAR ....................................................... 083
 NAMIBIA ....................................................... 206
 NAURU ......................................................... 109
 NEPAL ......................................................... 115
 NICARAGUA ..................................................... 047
 NIGER ......................................................... 150
 NIGERIA ....................................................... 117
 NIUE .......................................................... 205
 NORVEGIA ...................................................... 048
 NUOVA CALEDONIA ............................................... 253
 NUOVA ZELANDA ................................................. 049
 OLANDA ........................................................ 050
 OMAN .......................................................... 163
 PAKISTAN ...................................................... 036
 PALAU, REPUBBLICA ............................................. 216
 PANAMA ........................................................ 051
 PANAMA - ZONA DEL CANALE ...................................... 250
 PAPUA NUOVA GUINEA ............................................ 186
 PARAGUAY ...................................................... 052
 PENON DE ALHUCEMAS ............................................ 232
 PENON DE VELEZ DE LA GOMERA ................................... 233
 PERU .......................................................... 053
 PITCAIRN ...................................................... 175
 POLINESIA FRANCESE ............................................ 225
 POLONIA ....................................................... 054
 PORTOGALLO .................................................... 055
 PORTORICO ..................................................... 220
 PRINCIPATO DI MONACO .......................................... 091
 QATAR ......................................................... 168
 RAS EL KHAIMAH ................................................ 242
 REGNO UNITO ................................................... 031
 REUNION ....................................................... 247
 ROMANIA ....................................................... 061
 RUSSIA ........................................................ 262
 RWANDA ........................................................ 151
 SAHARA OCCIDENTALE ............................................ 166
 SAINT LUCIA ................................................... 199
 SAINT MARTIN SETTENTRIONALE ................................... 222
 SALOMONE, ISOLE ............................................... 191
 SALVADOR ...................................................... 064
 SAMOA ......................................................... 131
 SAN MARINO .................................................... 037
 SANT'ELENA .................................................... 254
 SAO TOME E PRINCIPE ........................................... 187
 SENEGAL ....................................................... 152
 SEYCHELLES .................................................... 189
 SHARJAH ....................................................... 243
 SIERRA LEONE .................................................. 153
 SINGAPORE ..................................................... 147
 SIRIA ......................................................... 065
 SLOVACCA, REPUBBLICA .......................................... 276
 SLOVENIA ...................................................... 260
 SOMALIA ....................................................... 066
 SPAGNA ........................................................ 067
 SRI LANKA ..................................................... 085
 ST KITTS E NEVIS .............................................. 195
 ST PIERRE E MIQUELON .......................................... 248
 ST VINCENT E GRENADINE ........................................ 196
 STATI UNITI D'AMERICA ......................................... 069
 SUDAFRICANA REPUBBLICA ........................................ 078
 SUDAN ......................................................... 070
 SURINAME ...................................................... 124
 SVEZIA ........................................................ 068
 SVIZZERA ...................................................... 071
 SWAZILAND ..................................................... 138
 TAGIKISTAN .................................................... 272
 TAIWAN ........................................................ 022
 TANZANIA ...................................................... 057
 TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO ............................... 180
 TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE ................................. 183
 TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO ............................... 245
 THAILANDIA .................................................... 072
 TOGO .......................................................... 155
 TOKELAU ....................................................... 236
 TONGA ......................................................... 162
 TRINIDAD E TOBAGO ............................................. 120
 TRISTAN DA CUNHA .............................................. 229
 TUNISIA ....................................................... 075
 TURCHIA ....................................................... 076
 TURKMENISTAN .................................................. 273
 TURKS E CAICOS ................................................ 210
 TUVALU ........................................................ 193
 UCRAINA ....................................................... 263
 UGANDA ........................................................ 132
 UMM AL QAIWAIN ................................................ 244
 UNGHERIA ...................................................... 077
 URUGUAY ....................................................... 080
 UZBEKISTAN .................................................... 271
 VANUATU ....................................................... 121
 VENEZUELA ..................................................... 081
 VERGINI AMERICANE, ISOLE ...................................... 221
 VERGINI BRITANNICHE, ISOLE .................................... 249
 VIETNAM ....................................................... 062
 WAKE, ISLAND .................................................. 178
 WALLIS E FUTUNA ............................................... 218
 YEMEN ......................................................... 042
 ZAIRE ......................................................... 018
 ZAMBIA ........................................................ 058
 ZIMBABWE ...................................................... 073

         ---->  Vedere allegato da pag. 87 a pag. 114  <----