Art. 10.
                        Requisiti soggettivi
  1.  Ai  fini  dell'applicazione della procedura semplificata di cui
all'art.  33 comma 1 del decreto legislativo 22 febbraio 1997, n. 22,
alle  attivita'  di  recupero  disciplinate  dal presente decreto, il
titolare  dell'impresa,  nel  caso  di  impresa  individuale,  i soci
amministratori  delle  societa' in nome collettivo e di accomandatari
delle  societa' in accomandita semplice, gli amministratori muniti di
rappresentanza,  in  tutti  gli  altri  casi, e gli amministratori di
societa'  commerciali  legalmente  costituite  appartenenti  a  Stati
membri  della  UE  ovvero  a  Stati  che  concedano il trattamento di
reciprocita':
  a)  devono  essere  cittadini  italiani,  cittadini di Stati membri
della  UE oppure cittadini residenti in Italia, di un altro Stato che
riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
  b)  devono  essere  domiciliati,  residenti  ovvero  con sede o una
stabile organizzazione in Italia;
  c)  devono essere iscritti nel registro delle imprese, ad eccezione
delle imprese individuali;
  d)  non devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di
cessazione  di  attivita'  o  di concordato preventivo e in qualsiasi
altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
  e)  non  devono  aver  riportato  condanne  con sentenza passata in
giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione
della pena:
   1  -  a  pena  detentiva  per  reati previsti dalle norme a tutela
dell'ambiente;
   2  -  alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un
delitto  contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica,
contro  il  patrimonio,  contro  l'ordine pubblico, contro l'economia
pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
   3  -  alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un
qualunque delitto non colposo;
  f)  devono  essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento
dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori,
secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
  g)  non  devono  essere  sottoposti  a misure di prevenzione di cui
all'art.  3,  della  legge  27  dicembre  1956, n. 1423, e successive
modifiche ed integrazioni;
  h)  non  devono  essersi  resi colpevoli di false dichiarazioni nel
fornire  informazioni  che  possono  essere  richieste  ai  sensi del
presente articolo.