Art. 3.
                         Recupero di materia
  1.  Le  attivita',  i  procedimenti  e i metodi di riciclaggio e di
recupero  di  materia  individuati  nell'allegato  1 devono garantire
l'ottenimento  di  prodotti  o  di  materie  prime o di materie prime
secondarie  con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa
tecnica    di   settore   o,   comunque,   nelle   forme   usualmente
commercializzate.  In  particolare,  i prodotti le materie prime e le
materie  prime secondarie ottenuti dal riciclaggio e dal recupero dei
rifiuti  individuati  dal  presente  decreto  non  devono  presentare
caratteristiche  di  pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle
materie ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini.
  2. I prodotti ottenuti al recupero dei rifiuti individuati ai sensi
del presente decreto e destinati a venire a contatto con alimenti per
il consumo umano, devono inoltre rispettare i requisiti richiesti dal
decreto  del  Ministro  della  sanita'  21  marzo  1973, e successive
modifiche e integrazioni.
  3.  Restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie
prime secondarie ottenuti dalle attivita' di recupero che non vengono
destinati  in  modo  effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di
consumo o di produzione.