Art. 5.
                         Recupero ambientale
  1.  Le attivita' di recupero ambientale individuate nell'allegato 1
consistono  nella  restituzione di aree degradate ad usi produttivi o
sociali attraverso rimodellamenti morfologici.
  2.  L'utilizzo  dei  rifiuti  nelle attivita' di recupero di cui al
comma  1 e' sottoposto alle procedure semplificate previste dall'art.
33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, a condizione che:
  a) i rifiuti non siano pericolosi;
  b)  sia  previsto  e  disciplinato  da  apposito progetto approvato
dall'autorita' competente;
  c)  sia  effettuato  nel  rispetto  delle  norme  tecniche  e delle
condizioni  specifiche  previste  dal presente decreto per la singola
tipologia  di rifiuto impiegato, nonche' nel rispetto del progetto di
cui alla lettera b);
  d)   sia   compatibile   con  le  caratteristiche  chimico-fisiche,
idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare.