Art. 2. Dopo l'art. 56, concernente le norme comuni a tutti i corsi di laurea della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, e con lo scorrimento degli articoli successivi, e' inserito il seguente articolo 57, relativo al corso di diploma universitario in biologia. Art. 57 (Diploma universitario in biologia). - 1. Il diploma universitario in biologia ha lo scopo di formare tecnici di livello universitario in grado di effettuare autonome valutazioni nell'applicazione delle conoscenze scientifiche acquisite nell'ambito delle scienze biologiche ed ecologiche. In questo ambito esso fornisce la formazione universitaria triennale prevista dalle normative comunitarie. 2. La durata degli studi del corso di diploma e' fissata in tre anni; esso e' articolato in tre indirizzi: a) indirizzo marino; b) indirizzo acque interne; c) indirizzo terrestre. 3. L'articolazione del corso di diploma, la programmazione dell'accesso, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticita' degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di diploma o di laurea, sono determinati dalle strutture didattiche con le modalita' previste dal secondo comma dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. E' da considerare affine il corso di laurea in scienze biologiche. Le strutture didattiche coinvolte sono il consiglio della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali ed il consiglio del corso di diploma. 4. Gli insegnamenti sono organizzati sulla base di unita' didattiche. Ogni unita' didattica comprende quaranta ore complessive di lezioni, esercitazioni e sperimentazioni, con particolare accentuazione della parte pratica. Ogni insegnamento comprende una o due unita' didattiche, essendo consentita l'integrazione di corsi per non piu' di tre unita' didattiche. Ciascun anno di corso puo' essere articolato in due periodi (semestri) ciascuno comprendente 13 settimane di effettiva attivita' didattica. 5. Per l'ammissione all'esame di diploma e' necessario aver superato le prove di valutazione relative agli insegnamenti formativi di base, agli insegnamenti caratterizzanti eventuali indirizzi, e agli insegnamenti opzionali, per complessive 30 unita' didattiche e non piu' di 16 esami. Parte dell'attivita' pratica potra' essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilita' del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni. 6. Delle 30 unita' didattiche, 14 saranno comuni a tutti gli indirizzi e saranno distribuite secondo i seguenti vincoli: a) area matematica: 2 unita' didattiche scelte fra le seguenti discipline: istituzioni di matematica; laboratorio di programmazione e calcolo; metodi matematici e statistici; calcolo delle probabilita' e statistica matematica; statistica per scienze biologiche; b) area fisica: 2 unita' didattiche che dovranno comprendere discipline appartenenti al settore della fisica; le unita' didattiche di questa area dovranno comprendere la frequenza attiva ad un laboratorio; c) area chimica: 3 unita' didattiche che dovranno comprendere discipline appartenenti ai seguenti settori scientificodisciplinari: C03X chimica generale ed inorganica; C05X chimica organica; d) area biologica: 7 unita' didattiche scelte all'interno dei seguenti settori scientificodisciplinari: E01A botanica; E01E fisiologia vegetale; E02A zoologia; E02B anatomia comparata; E03A ecologia; E04A fisiologia generale; E04B biologia molecolare; E05A biochimica; E11X genetica; E12X microbiologia generale. Le restanti sedici unita' didattiche saranno destinate ai tre indirizzi: indirizzo marino, indirizzo acque interne, indirizzo terrestre; di esse, sei saranno destinate a non meno di tre discipline comuni a tutti gli studenti dello stesso indirizzo; queste saranno scelte nei seguenti settori scientificodisciplinari: E01A botanica; E01B botanica sistematica; E01D ecologia vegetale; E01E fisiologia vegetale; E02A zoologia; E02B anatomia comparata; E02C biologia evolutiva; E03A ecologia; E04A fisiologia generale; E04B biologia molecolare; E05A biochimica; E11X genetica; E12X microbiologia; F22A igiene generale ed applicata, in modo da perseguire la professionalita' voluta e con il vincolo di appartenenza ad almeno tre settori distinti. Sei unita' didattiche saranno, invece, destinate a discipline di indirizzo a carattere spiccatamente pratico; le ultime quattro unita' saranno destinate a discipline di indirizzo scelte dello studente. Le strutture didattiche determineranno annualmente, nel manifesto degli studi, le materie, sia obbligatorie che a scelta dello studente, da inserire negli indirizzi attivati; queste materie potranno essere scelte all'interno delle materie del triennio di base e del biennio di indirizzo del corso di laurea nonche' fra altre discipline attivate dall'Ateneo. L'indirizzo seguito dallo studente e' riportato nel certificato di diploma, ma cio' non comporta limitazioni all'attivita' professionale o all'accesso di corsi postdiploma. 7. Le unita' didattiche potranno essere mutuate, totalmente o in parte, dal corso di laurea in scienze biologiche. 8. L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante la quale potra' essere discusso un eventuale elaborato finale. 9. Tutti gli insegnamenti ripartiti dovranno appartenere ai settori scientificodisciplinari previsti dall'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 241; le strutture didattiche possono meglio definite i contenuti ed i livelli didattici dei corsi mediante opportune qualificazioni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Padova, 31 marzo 1998 Il rettore: Marchesini