Art. 2.
  Dopo l'art.  56, concernente  le norme  comuni a  tutti i  corsi di
laurea della facolta'  di scienze matematiche, fisiche  e naturali, e
con lo scorrimento degli articoli successivi, e' inserito il seguente
articolo 57, relativo al corso di diploma universitario in biologia.
  Art.  57  (Diploma universitario  in  biologia).  - 1.  Il  diploma
universitario in biologia  ha lo scopo di formare  tecnici di livello
universitario   in   grado   di   effettuare   autonome   valutazioni
nell'applicazione delle conoscenze scientifiche acquisite nell'ambito
delle  scienze  biologiche  ed  ecologiche.  In  questo  ambito  esso
fornisce  la   formazione  universitaria  triennale   prevista  dalle
normative comunitarie.
  2. La  durata degli studi  del corso di  diploma e' fissata  in tre
anni; esso e' articolato in tre indirizzi:
    a) indirizzo marino;
    b) indirizzo acque interne;
    c) indirizzo terrestre.
  3.  L'articolazione   del  corso  di  diploma,   la  programmazione
dell'accesso,  i   piani  di  studio  con   i  relativi  insegnamenti
fondamentali obbligatori,  i moduli didattici, le  forme di tutorato,
le  prove  di  valutazione  della  preparazione  degli  studenti,  la
propedeuticita'   degli   insegnamenti,   il   riconoscimento   degli
insegnamenti seguiti presso altri corsi  di diploma o di laurea, sono
determinati dalle strutture didattiche  con le modalita' previste dal
secondo comma dell'art.  11 della legge 19 novembre 1990,  n. 341. E'
da considerare  affine il corso  di laurea in scienze  biologiche. Le
strutture didattiche  coinvolte sono  il consiglio della  facolta' di
scienze matematiche, fisiche e naturali  ed il consiglio del corso di
diploma.
  4.  Gli   insegnamenti  sono  organizzati  sulla   base  di  unita'
didattiche. Ogni unita' didattica  comprende quaranta ore complessive
di   lezioni,  esercitazioni   e  sperimentazioni,   con  particolare
accentuazione della parte pratica.  Ogni insegnamento comprende una o
due unita' didattiche, essendo consentita l'integrazione di corsi per
non piu' di tre unita' didattiche.  Ciascun anno di corso puo' essere
articolato  in  due  periodi   (semestri)  ciascuno  comprendente  13
settimane di effettiva attivita' didattica.
  5.  Per  l'ammissione  all'esame  di  diploma  e'  necessario  aver
superato le prove di valutazione relative agli insegnamenti formativi
di  base, agli  insegnamenti caratterizzanti  eventuali indirizzi,  e
agli insegnamenti  opzionali, per complessive 30  unita' didattiche e
non  piu' di  16 esami.  Parte dell'attivita'  pratica potra'  essere
svolta   anche  presso   laboratori   e  centri   esterni  sotto   la
responsabilita'  del docente  del corso,  previa stipula  di apposite
convenzioni.
  6.  Delle 30  unita'  didattiche,  14 saranno  comuni  a tutti  gli
indirizzi e saranno distribuite secondo i seguenti vincoli:
  a)  area matematica:  2 unita'  didattiche scelte  fra le  seguenti
discipline:
    istituzioni di matematica;
    laboratorio di programmazione e calcolo;
    metodi matematici e statistici;
    calcolo delle probabilita' e statistica matematica;
    statistica per scienze biologiche;
  b)  area  fisica:  2  unita' didattiche  che  dovranno  comprendere
discipline appartenenti al settore della fisica; le unita' didattiche
di  questa  area  dovranno  comprendere la  frequenza  attiva  ad  un
laboratorio;
  c)  area  chimica: 3  unita'  didattiche  che dovranno  comprendere
discipline appartenenti ai seguenti settori scientificodisciplinari:
    C03X chimica generale ed inorganica;
    C05X chimica organica;
  d)  area  biologica: 7  unita'  didattiche  scelte all'interno  dei
seguenti settori scientificodisciplinari:
    E01A botanica;
    E01E fisiologia vegetale;
    E02A zoologia;
    E02B anatomia comparata;
    E03A ecologia;
    E04A fisiologia generale;
    E04B biologia molecolare;
    E05A biochimica;
    E11X genetica;
    E12X microbiologia generale.
  Le  restanti  sedici unita'  didattiche  saranno  destinate ai  tre
indirizzi:  indirizzo  marino,  indirizzo  acque  interne,  indirizzo
terrestre;  di  esse,  sei  saranno  destinate  a  non  meno  di  tre
discipline comuni a tutti gli studenti dello stesso indirizzo; queste
saranno scelte nei seguenti settori scientificodisciplinari:
    E01A botanica;
    E01B botanica sistematica;
    E01D ecologia vegetale;
    E01E fisiologia vegetale;
    E02A zoologia;
    E02B anatomia comparata;
    E02C biologia evolutiva;
    E03A ecologia;
    E04A fisiologia generale;
    E04B biologia molecolare;
    E05A biochimica;
    E11X genetica;
    E12X microbiologia;
    F22A igiene generale ed applicata,
  in modo da  perseguire la professionalita' voluta e  con il vincolo
di appartenenza ad almeno tre settori distinti.
  Sei unita'  didattiche saranno,  invece, destinate a  discipline di
indirizzo a carattere spiccatamente pratico; le ultime quattro unita'
saranno destinate a discipline di indirizzo scelte dello studente.
  Le strutture  didattiche determineranno annualmente,  nel manifesto
degli  studi,  le  materie,  sia  obbligatorie  che  a  scelta  dello
studente,  da  inserire  negli  indirizzi  attivati;  queste  materie
potranno essere scelte all'interno delle materie del triennio di base
e del  biennio di  indirizzo del  corso di  laurea nonche'  fra altre
discipline attivate dall'Ateneo.
  L'indirizzo seguito dallo studente  e' riportato nel certificato di
diploma, ma cio' non comporta limitazioni all'attivita' professionale
o all'accesso di corsi postdiploma.
  7. Le  unita' didattiche potranno  essere mutuate, totalmente  o in
parte, dal corso di laurea in scienze biologiche.
  8.  L'esame di  diploma  consiste in  una  discussione tendente  ad
accertare  la preparazione  di  base e  professionale del  candidato,
durante  la  quale  potra'  essere discusso  un  eventuale  elaborato
finale.
  9. Tutti gli insegnamenti ripartiti dovranno appartenere ai settori
scientificodisciplinari previsti dall'art. 14 della legge 19 novembre
1990,  n. 241;  le  strutture didattiche  possono  meglio definite  i
contenuti  ed  i  livelli  didattici  dei  corsi  mediante  opportune
qualificazioni.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Padova, 31 marzo 1998
                                               Il rettore: Marchesini