Allegato Titolo II ORGANI Art. 5. Sono organi della Fondazione: a) il consiglio di amministrazione; b) il comitato; c) il presidente; d) il collegio sindacale; e) il segretario generale. Art. 6. Comma 1. Il consiglio di amministrazione e' composto da 15 membri. Essi vengono nominati: tre dal comune di Trieste; tre dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste; uno dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; uno dalla provincia di Trieste; uno dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia; uno dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone; uno dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine; tre dal consiglio di amministrazione della Fondazione. Comma 2. Ne fa parte di diritto il rettore dell'Universita' degli studi di Trieste pro tempore in carica o altra persona da questi delegata in via permanente appartenente al corpo accademico. Comma 3. Il consiglio nomina tra i suoi membri il presidente e uno o due vice presidenti. (Omissis). Comma 5. La richiesta di nomina viene effettuata dal presidente della Fondazione con lettera raccomandata al legale rappresentante dell'ente designante prima della scadenza del mandato. In relazione alle necessita' di presenza di professionalita' rappresentative dei settori di intervento in cui preminentemente opera la Fondazione, il presidente potra' di volta in volta richiedere che la persona da nominare sia preferibilmente in possesso di ulteriori particolari competenze correlate alla funzione da svogere. (Omissis). Art. 7. (Omissis). Comma 3. Qualora siano inutilmente trascorsi quarantacinque giorni dalla data in cui la nomina doveva essere effettuata dagli enti di cui al precedente art. 6, provvedera' alla stessa il consiglio di amministrazione della Fondazione. Comma 4. Non possono ricoprire la carica di consigliere e, se nominati, decadono immediatamente, coloro che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilita' previste dalla legge ovvero perdano i requisiti previsti dal presente statuto. Ad essi si applicano i divieti di cumulo con altre cariche previsti dalla legge, da provvedimenti dell'autorita' di controllo e dal presente statuto. Art. 8. (Omissis). Comma 2. Esso puo' delegare proprie attribuzioni al comitato, ove costituito, al presidente e al segretario generale, determinando i limiti della delega. I titolari di deleghe dovranno dar notizia al consiglio delle decisioni assunte, secondo le modalita' e i termini da quest'ultimo fissati. Comma 3. Non possono essere delegate le deliberazioni sulle seguenti materie: a) determinazione degli indirizzi generali dell'attivita' e dell'organizzazione della Fondazione; b) definizione dei programmi nonche' dei criteri e delle modalita' di intervento nell'ambito delle finalita' istituzionali; c) modifiche dello statuto; d) emanazione di norme regolamentari per l'attuazione dello statuto; e) approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo; f) nomina dei consiglieri di amministrazione a' sensi dell'art. 6, comma 1 e dell'art. 7, comma 3, dello statuto; g) nomina del presidente e del o dei vice presidenti; h) nomina dei componenti il comitato; i) nomina del segretario generale e del suo sostituto; l) determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti gli organi della Fondazione; m) acquisto, vendita e donazione di immobili e di opere d'arte; n) acquisto e cessione di azioni delle societa' partecipate, rinuncia all'esercizio del diritto di opzione, costituzione di vincoli, nonche' ogni altra operazione che determini la perdita, anche temporanea, del diritto di voto, operazioni tutte da effettuarsi a norma di legge, nonche' gli indirizzi e le strategie per l'amministrazione delle suddette partecipazioni; o) determinazione formale o convenzionale di patti o accordi in genere relativi all'amministrazione delle societa' partecipate; p) designazione o nomina a cariche presso societa' ed enti diversi. Art. 9. (Omissis). Comma 2. Esso e' convocato dal presidente o da chi ne fa le veci a' sensi dell'art. 12, comma 5 del presente statuto con avviso, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, che deve essere inviato a mezzo di lettera raccomandata, spedita al domicilio di ciascuno dei componenti il consiglio e il collegio sindacale, almeno cinque giorni prima di quello della riunione. (Omissis). Comma 4. Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto di chi presiede. E' richiesto il voto favorevole di tanti membri del consiglio che rappresentino la maggioranza di quelli in carica per le deliberazioni di cui al comma 3, lettera c), del precedente art. 8. Comma 5. Le riunioni sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci a' sensi dell'art. 12, comma 5, del presente statuto. Comma 6. I verbali delle riunioni ... (omissis). (Omissis). COMITATO Art. 11. Comma 1. Il consiglio di amministrazione puo' istituire un comitato, composto da propri membri, determinandone il numero dei componenti, i poteri, la durata e le regole di funzionamento. Comma 2. Esso ha funzioni propositive e di supporto delle competenze del consiglio su materie determinate ed esercita poteri deliberativi nei limiti delegatigli dal consiglio stesso. IL PRESIDENTE Art. 12. (ex art. 11) Comma 1. Il presidente svolge compiti di impulso, promozione e coordinamento dell'attivita' della Fondazione, sovrintende alla organizzazione e alla struttura, segue l'andamento generale della gestione, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio e del comitato. Comma 2. Il presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio (in qualsiasi sede e grado e innanzi a qualsiasi autorita' giudicante ordinaria, speciale, arbitrale), con espressa facolta' di nominare avvocati e procuratori alle liti e consulenti tecnici. Comma 3. Il presidente puo' delegare la rappresentanza per singoli atti - ovvero per categorie di atti con il parere favorevole del consiglio - agli altri membri del consiglio di amministrazione e al segretario generale. Comma 4. In caso di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente - d'intesa con il segretario generale - puo' assumere provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione con esclusione delle materie indicate all'art. 8. Dei provvedimenti cosi' assunti egli dara' notizia al Consiglio nella seduta successiva. Comma 5. In caso di assenza o impedimento del presidente, ne fa le veci il vice presidente o, in caso di assenza o impedimento anche di questi, il consigliere piu' anziano intendendosi colui che fa parte da maggior tempo e ininterrottamente del consiglio e, in caso di nomina contemporanea, il piu' anziano di eta'. Quolora siano stati nominati due vice presidenti, fa le veci del presidente in caso di sua assenza o impedimento, il vice presidente piu' anziano, individuato secondo i criteri di cui sopra, e, in caso di assenza o impedimento anche di questi, l'altro vice presidente. Comma 6. Di fronte ai terzi ... (omissis). COLLEGIO SINDACALE Art. 13. (ex art. 12) (Omissis). Comma 3. La richiesta di nomina viene effettuata dal presidente della Fondazione con lettera raccomandata al legale rappresentante dell'Ente designante prima della scadenza del mandato. I membri del collegio rimangono in carica anche dopo la scadenza del mandato, fino a quando subentrino i loro successori. Comma 4. Non possono ricoprire la carica e, se nominati, decadono immediatamente, i membri del collegio sindacale che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilita' previste dalla legge ovvero perdano i requisiti previsti dal presente statuto. Ad essi si applicano i divieti di cumulo con altre cariche previsti dalla legge, da provvedimenti dell'autorita' di controllo o dal presente statuto. Comma 5. I sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili previsto dall'art. 2397 del codice civile; essi devono possedere i requisiti di onorabilita' previsti dalla legge per gli esponenti bancari. Comma 6. Il collegio sindacale nomina nel suo seno il presidente. Art. 14. (ex art. 13) Comma 1. Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre; i verbali delle riunioni sono redatti dal sindaco indicato dal presidente del collegio e sono sottoscritti da tutti gli intervenuti. (Omissis). Comma 3. I sindaci devono intervenire alle riunioni del consiglio di amministrazione e possono partecipare a quelle del comitato. Il sindaco che manchi di intervenire, senza motivare l'assenza con un legittimo impedimento, per tre volte consecutive alle riunioni del collegio o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e ne e' provocata la sostituzione ad iniziativa del presidente della Fondazione, previa notifica allo stesso. (Omissis). REMUNERAZIONE ORGANI SOCIALI Art. 15. (ex art. 14) (Omissis). Comma 4. Ai componenti il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale spetta, altresi', il rimborso delle spese vive sostenute in ragione del loro incarico. (Omissis). SEGRETARIO GENERALE Art. 16. (ex art. 15) Comma 1. Il segretario generale esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito nello statuto o deliberato dal consiglio di amministrazione. In particolare egli: a) interviene con funzioni propositive alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato e redige i verbali; b) istruisce gli affari e verifica la regolare esecuzione delle delibere; c) presenta il progetto del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo; d) firma la corrispondemza, gli atti e i documenti relativi alla ordinaria gestione; e) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio di amministrazione. Comma 2. In caso di assenza o impedimento del segretario generale ... (omissis). BILANCIO E UTILI Art. 17. (ex art. 16) Comma 1. L'esercizio ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Comma 2. Entro il 31 marzo di ciascun anno il consiglio di amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente; ... (omissis). Comma 3. Entro il 30 settembre di ciascun anno il consiglio di amministrazione approva il bilancio preventivo dell'esercizio seguente. (Omissis). DISPOSIZIONI TRANSITORIE Art. 20. (ex art. 19) (Omissis). Comma 2. La nomina dei tre componenti da parte del consiglio di amministrazione avverra': per quanto riguarda un componente al momento dell'approvazione del presente statuto da parte dell'autorita' di controllo e per quanto riguarda gli altri al momento della scadenza degli attuali membri nominati dall'ACRI. Comma 3. Le nomine in surrogazione degli enti designanti a' sensi del precedente art. 7, comma 3, avverranno a partire dall'approvazione del presente statuto da parte dell'autorita' di controllo. Art. 21. L'esercizio corrente al momento dell'approvazione del presente statuto, iniziato il 1 ottobre 1997 terminera' il 31 dicembre 1998.