(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
                              Titolo II
                               ORGANI
                               Art. 5.
   Sono organi della Fondazione:
     a) il consiglio di amministrazione;
     b) il comitato;
     c) il presidente;
     d) il collegio sindacale;
     e) il segretario generale.
                               Art. 6.
Comma 1.
  Il  consiglio di  amministrazione e'  composto da  15 membri.  Essi
vengono nominati:
    tre dal comune di Trieste;
  tre dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
di Trieste;
    uno dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
    uno dalla provincia di Trieste;
  uno dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
di Gorizia;
  uno dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
di Pordenone;
  uno dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
di Udine;
    tre dal consiglio di amministrazione della Fondazione.
Comma 2.
  Ne fa parte  di diritto il rettore dell'Universita'  degli studi di
Trieste pro tempore  in carica o altra persona da  questi delegata in
via permanente appartenente al corpo accademico.
Comma 3.
  Il consiglio  nomina tra i  suoi membri il  presidente e uno  o due
vice presidenti.
   (Omissis).
Comma 5.
  La  richiesta  di  nomina  viene effettuata  dal  presidente  della
Fondazione   con  lettera   raccomandata  al   legale  rappresentante
dell'ente designante  prima della scadenza del  mandato. In relazione
alle necessita'  di presenza di professionalita'  rappresentative dei
settori di intervento in cui  preminentemente opera la Fondazione, il
presidente  potra' di  volta in  volta richiedere  che la  persona da
nominare  sia preferibilmente  in possesso  di ulteriori  particolari
competenze correlate alla funzione da svogere.
   (Omissis).
                               Art. 7.
   (Omissis).
Comma 3.
  Qualora  siano inutilmente  trascorsi  quarantacinque giorni  dalla
data in cui  la nomina doveva essere effettuata dagli  enti di cui al
precedente  art.   6,  provvedera'   alla  stessa  il   consiglio  di
amministrazione della Fondazione.
  Comma 4.
  Non  possono ricoprire  la carica  di consigliere  e, se  nominati,
decadono immediatamente, coloro  che vengano a trovarsi  in una delle
situazioni di incompatibilita' previste  dalla legge ovvero perdano i
requisiti  previsti dal  presente  statuto. Ad  essi  si applicano  i
divieti  di  cumulo  con  altre  cariche  previsti  dalla  legge,  da
provvedimenti dell'autorita' di controllo e dal presente statuto.
                               Art. 8.
   (Omissis).
Comma 2.
  Esso   puo'  delegare   proprie  attribuzioni   al  comitato,   ove
costituito, al  presidente e  al segretario generale,  determinando i
limiti della  delega. I titolari  di deleghe dovranno dar  notizia al
consiglio delle decisioni  assunte, secondo le modalita'  e i termini
da quest'ultimo fissati.
Comma 3.
  Non  possono  essere  delegate   le  deliberazioni  sulle  seguenti
materie:
  a)  determinazione   degli  indirizzi  generali   dell'attivita'  e
dell'organizzazione della Fondazione;
  b) definizione dei programmi nonche'  dei criteri e delle modalita'
di intervento nell'ambito delle finalita' istituzionali;
  c) modifiche dello statuto;
  d)  emanazione  di  norme   regolamentari  per  l'attuazione  dello
statuto;
  e) approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo;
  f) nomina dei consiglieri di  amministrazione a' sensi dell'art. 6,
comma 1 e dell'art. 7, comma 3, dello statuto;
  g) nomina del presidente e del o dei vice presidenti;
  h) nomina dei componenti il comitato;
  i) nomina del segretario generale e del suo sostituto;
  l) determinazione  dei compensi da corrispondere  ai componenti gli
organi della Fondazione;
  m) acquisto, vendita e donazione di immobili e di opere d'arte;
  n)  acquisto  e  cessione  di azioni  delle  societa'  partecipate,
rinuncia  all'esercizio  del  diritto  di  opzione,  costituzione  di
vincoli,  nonche' ogni  altra  operazione che  determini la  perdita,
anche  temporanea,   del  diritto   di  voto,  operazioni   tutte  da
effettuarsi a  norma di legge,  nonche' gli indirizzi e  le strategie
per l'amministrazione delle suddette partecipazioni;
  o) determinazione  formale o  convenzionale di  patti o  accordi in
genere relativi all'amministrazione delle societa' partecipate;
  p) designazione o nomina a cariche presso societa' ed enti diversi.
                               Art. 9.
   (Omissis).
Comma 2.
  Esso e' convocato  dal presidente o da  chi ne fa le  veci a' sensi
dell'art. 12,  comma 5  del presente  statuto con  avviso, contenente
l'elenco degli argomenti da trattare, che deve essere inviato a mezzo
di  lettera  raccomandata,  spedita  al  domicilio  di  ciascuno  dei
componenti il consiglio e il collegio sindacale, almeno cinque giorni
prima di quello della riunione.
   (Omissis).
  Comma 4.
  Per la  validita' delle  riunioni e'  necessaria la  presenza della
maggioranza dei membri  in carica. Le deliberazioni  sono assunte con
il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parita'
prevale il voto  di chi presiede. E' richiesto il  voto favorevole di
tanti membri del consiglio che rappresentino la maggioranza di quelli
in carica  per le deliberazioni  di cui al  comma 3, lettera  c), del
precedente art. 8.
Comma 5.
  Le  riunioni sono  presiedute  dal  presidente o,  in  caso di  sua
assenza o  impedimento, da chi ne  fa le veci a'  sensi dell'art. 12,
comma 5, del presente statuto.
Comma 6.
  I verbali delle riunioni ... (omissis).
   (Omissis).
                              COMITATO
                              Art. 11.
Comma 1.
  Il  consiglio  di  amministrazione   puo'  istituire  un  comitato,
composto da propri membri, determinandone il numero dei componenti, i
poteri, la durata e le regole di funzionamento.
Comma 2.
  Esso ha  funzioni propositive  e di  supporto delle  competenze del
consiglio su materie determinate  ed esercita poteri deliberativi nei
limiti delegatigli dal consiglio stesso.
                            IL PRESIDENTE
                              Art. 12.
                            (ex art. 11)
Comma 1.
  Il presidente svolge compiti di impulso, promozione e coordinamento
dell'attivita'  della Fondazione,  sovrintende alla  organizzazione e
alla  struttura, segue  l'andamento generale  della gestione,  vigila
sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio e del comitato.
Comma 2.
  Il  presidente  ha la  rappresentanza  legale  della Fondazione  di
fronte ai terzi e in giudizio (in  qualsiasi sede e grado e innanzi a
qualsiasi autorita'  giudicante ordinaria, speciale,  arbitrale), con
espressa  facolta' di  nominare avvocati  e procuratori  alle liti  e
consulenti tecnici.
Comma 3.
  Il presidente  puo' delegare la  rappresentanza per singoli  atti -
ovvero per categorie di atti con il parere favorevole del consiglio -
agli altri  membri del consiglio  di amministrazione e  al segretario
generale.
Comma 4.
  In  caso  di assoluta  ed  improrogabile  urgenza il  presidente  -
d'intesa con il segretario generale  - puo' assumere provvedimenti di
competenza  del consiglio  di  amministrazione  con esclusione  delle
materie  indicate all'art.  8. Dei  provvedimenti cosi'  assunti egli
dara' notizia al Consiglio nella seduta successiva.
Comma 5.
  In caso di  assenza o impedimento del presidente, ne  fa le veci il
vice presidente o, in caso di  assenza o impedimento anche di questi,
il  consigliere  piu' anziano  intendendosi  colui  che fa  parte  da
maggior tempo e ininterrottamente del  consiglio e, in caso di nomina
contemporanea, il piu' anziano di  eta'. Quolora siano stati nominati
due vice presidenti, fa le veci del presidente in caso di sua assenza
o impedimento, il vice presidente piu' anziano, individuato secondo i
criteri di  cui sopra, e, in  caso di assenza o  impedimento anche di
questi, l'altro vice presidente.
Comma 6.
  Di fronte ai terzi ... (omissis).
                         COLLEGIO SINDACALE
                              Art. 13.
                            (ex art. 12)
   (Omissis).
Comma 3.
  La  richiesta  di  nomina  viene effettuata  dal  presidente  della
Fondazione   con  lettera   raccomandata  al   legale  rappresentante
dell'Ente designante prima  della scadenza del mandato.  I membri del
collegio rimangono in carica anche dopo la scadenza del mandato, fino
a quando subentrino i loro successori.
Comma 4.
  Non  possono   ricoprire  la   carica  e,  se   nominati,  decadono
immediatamente,  i  membri  del  collegio  sindacale  che  vengano  a
trovarsi in  una delle situazioni di  incompatibilita' previste dalla
legge ovvero  perdano i requisiti  previsti dal presente  statuto. Ad
essi  si applicano  i divieti  di cumulo  con altre  cariche previsti
dalla  legge,  da provvedimenti  dell'autorita'  di  controllo o  dal
presente statuto.
Comma 5.
  I sindaci  devono essere scelti  tra gli iscritti nel  registro dei
revisori contabili  previsto dall'art.  2397 del codice  civile; essi
devono possedere i requisiti di onorabilita' previsti dalla legge per
gli esponenti bancari.
Comma 6.
   Il collegio sindacale nomina nel suo seno il presidente.
                              Art. 14.
                            (ex art. 13)
Comma 1.
  Il  collegio  sindacale  deve  riunirsi almeno  ogni  trimestre;  i
verbali  delle  riunioni  sono   redatti  dal  sindaco  indicato  dal
presidente del collegio e sono sottoscritti da tutti gli intervenuti.
   (Omissis).
Comma 3.
  I  sindaci  devono  intervenire  alle  riunioni  del  consiglio  di
amministrazione  e  possono partecipare  a  quelle  del comitato.  Il
sindaco che  manchi di intervenire,  senza motivare l'assenza  con un
legittimo impedimento,  per tre  volte consecutive alle  riunioni del
collegio o del consiglio di  amministrazione decade dall'ufficio e ne
e'  provocata  la sostituzione  ad  iniziativa  del presidente  della
Fondazione, previa notifica allo stesso.
   (Omissis).
                    REMUNERAZIONE ORGANI SOCIALI
                              Art. 15.
                            (ex art. 14)
   (Omissis).
Comma 4.
  Ai  componenti  il  consiglio  di  amministrazione  e  il  collegio
sindacale spetta, altresi', il rimborso delle spese vive sostenute in
ragione del loro incarico.
   (Omissis).
                         SEGRETARIO GENERALE
                              Art. 16.
                            (ex art. 15)
Comma 1.
  Il segretario generale esercita le proprie attribuzioni nell'ambito
di  quanto stabilito  nello  statuto o  deliberato  dal consiglio  di
amministrazione. In particolare egli:
  a) interviene con funzioni  propositive alle riunioni del consiglio
di amministrazione e del comitato e redige i verbali;
  b) istruisce  gli affari  e verifica  la regolare  esecuzione delle
delibere;
  c)  presenta il  progetto del  bilancio consuntivo  e del  bilancio
preventivo;
  d) firma  la corrispondemza, gli  atti e i documenti  relativi alla
ordinaria gestione;
  e)  compie tutti  gli  atti  per i  quali  abbia  avuto delega  dal
consiglio di amministrazione.
Comma 2.
  In  caso  di assenza  o  impedimento  del segretario  generale  ...
(omissis).
                          BILANCIO E UTILI
                              Art. 17.
                            (ex art. 16)
Comma 1.
  L'esercizio ha  inizio il  1 gennaio  e termina  il 31  dicembre di
ciascun anno.
Comma 2.
  Entro il 31  marzo di ciascun anno il  consiglio di amministrazione
approva  il   bilancio  consuntivo  dell'esercizio   precedente;  ...
(omissis).
Comma 3.
  Entro   il  30   settembre  di   ciascun  anno   il  consiglio   di
amministrazione   approva  il   bilancio  preventivo   dell'esercizio
seguente.
   (Omissis).
                      DISPOSIZIONI TRANSITORIE
                              Art. 20.
                            (ex art. 19)
   (Omissis).
Comma 2.
  La  nomina   dei  tre   componenti  da   parte  del   consiglio  di
amministrazione  avverra':  per  quanto  riguarda  un  componente  al
momento   dell'approvazione    del   presente   statuto    da   parte
dell'autorita'  di  controllo e  per  quanto  riguarda gli  altri  al
momento della scadenza degli attuali membri nominati dall'ACRI.
Comma 3.
  Le  nomine  in surrogazione  degli  enti  designanti a'  sensi  del
precedente art.  7, comma  3, avverranno a  partire dall'approvazione
del presente statuto da parte dell'autorita' di controllo.
                              Art. 21.
  L'esercizio  corrente  al  momento dell'approvazione  del  presente
statuto, iniziato il 1 ottobre 1997 terminera' il 31 dicembre 1998.