LA CONFERENZA PERMANENTE
               per i rapporti tra lo Stato, le regioni
             e le province autonome di Trento e Bolzano
  Visto  il decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei Ministri  31
maggio 1996,  con il  quale il Ministro  per la  solidarieta' sociale
viene delegato ad  esercitare, tra le altre, le  funzioni relative al
coordinamento  ed  alla  promozione   di  iniziative  in  materia  di
politiche sociali;
  Visto  l'atto  (repertorio  atti  n. 370  dell'11  dicembre  1997),
adottato  nella seduta  dell'11 dicembre  1997, con  il quale  questa
Conferenza   si   e'    espressa   favorevolmente   sulla   relazione
sull'attivita'  svolta  dalle  regioni  e province  autonome  per  il
raggiungimento delle  finalita' indicate nel documento  di lineeguida
per l'attuazione del programma "Estate  sicura 1997" per fasce deboli
di popolazione ed ha proposto al Ministro per la solidarieta' sociale
di assumere,  anche nell'anno successivo, l'iniziativa  di fissare un
programma  di  interventi nel  periodo  estivo  per fasce  deboli  di
popolazione,  tenendo conto  delle proposte  avanzate nella  predetta
relazione;
  Visto  il documento  di lineeguida  per l'attuazione  del programma
"Estate serena 1998"  per fasce deboli di  popolazione, trasmesso dal
Dipartimento per gli affari sociali il  28 gennaio 1998, nel quale si
e'  tenuto conto  delle  proposte di  modifica  al documento  stesso,
avanzate nella predetta relazione;
  Considerato che in sede tecnica  Statoregioni l'11 febbraio 1998, i
rappresentanti delle regioni hanno  espresso una valutazione positiva
sulle iniziative previste nel  documento di lineeguida, trasmesso dal
Dipartimento per gli  affari sociali il 28 gennaio u.s.  e che, nella
stessa sede, sono state concordate modifiche al testo;
  Visto  il documento  di lineeguida  per l'attuazione  del programma
"Estate serena 1998"  per fasce deboli di  popolazione, trasmesso dal
Dipartimento per gli affari sociali il  10 marzo 1998, nel testo come
concordato in sede tecnica;
  Visto l'art.  2, comma  1, lettera b),  del decreto  legislativo 28
agosto 1997,  n. 281, che  affida a  questa Conferenza il  compito di
promuovere e sancire accordi secondo  quanto previsto dall'art. 4 del
medesimo decreto;
  Visto  l'art. 4,  comma 1,  del predetto  decreto legislativo,  nel
quale  si  prevede  che  in questa  Conferenza,  Governo,  regioni  e
province   autonome,   in   attuazione   del   principio   di   leale
collaborazione,  possono concludere  accordi  al  fine di  coordinare
l'esercizio  delle  rispettive  competenze e  svolgere  attivita'  di
interesse comune;
  Acquisito l'assenso  del Governo e  dei presidenti delle  regioni e
province autonome, espresso  in questa seduta, ai  sensi dell'art. 4,
comma 2, del richiamato decreto legislativo;
                              Sancisce
  il seguente  accordo tra  Governo, regioni  e province  autonome al
fine   di   coordinare   l'esercizio  delle   rispettive   competenze
nell'attuazione del  programma "Estate serena 1998"  per fasce deboli
di  popolazione, di  cui al  documento di  lineeguida, trasmesso  dal
Dipartimento  per gli  affari sociali,  nel testo  definitivo, il  10
marzo 1998:
  Governo, regioni e province autonome si impegnano a favorire:
  la collaborazione, nell'ambito delle rispettive competenze, tra gli
enti,  le  istituzioni e  i  soggetti  coinvolti nell'attuazione  del
predetto programma, promuovendo incontri finalizzati alla definizione
di strategie e modalita' d'intervento ed utilizzando - ove necessario
- specifici strumenti di raccordo, quali i protocolli di intesa e gli
accordi di programma;
  l'attivazione di un servizio informativo,  attraverso le forme e le
modalita' rientranti nel contesto organizzativo delle amministrazioni
interessate;
  l'effettuazione  di un  costante  monitoraggio  delle situazioni  a
rischio;
  l'informazione  diffusa   a  tutti   i  cittadini,   rispetto  alle
iniziative programmate e servizi utilizzabili a fronte di emergenze.
  Le  regioni e  le province  autonome, nell'ambito  delle rispettive
programmazioni dei servizi e in relazione alle risorse disponibili:
  individuano la struttura idonea a  coordinare le attivita' di tutti
i  settori  coinvolti  nella  realizzazione  del  programma  (servizi
sociali, sanita', trasporti, cultura, istruzione);
  propongono  ai  competenti  enti  erogatori  dei  servizi  pubblici
l'adeguamento delle  rispettive carte dei servizi  alle finalita' del
predetto programma;
  adottano  utili  strumenti  finalizzati alla  rilevazione  ed  alla
verifica degli interventi attivati a livello locale;
  Governo, regioni e province autonome concordano di procedere ad una
verifica del  raggiungimento delle finalita' indicate  nel richiamato
documento di lineeguida, in  sede di Conferenza Statoregioni, secondo
le modalita' individuate nel  documento stesso, che costituisce parte
integrante del presente accordo.
   Roma, 19 marzo 1998
                                                      Il Presidente
                                                        Bassanini
 Il segretario
   Carpani