LA CONFERENZA PERMANENTE per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996, con il quale il Ministro per la solidarieta' sociale viene delegato ad esercitare, tra le altre, le funzioni relative al coordinamento ed alla promozione di iniziative in materia di politiche sociali; Visto l'atto (repertorio atti n. 370 dell'11 dicembre 1997), adottato nella seduta dell'11 dicembre 1997, con il quale questa Conferenza si e' espressa favorevolmente sulla relazione sull'attivita' svolta dalle regioni e province autonome per il raggiungimento delle finalita' indicate nel documento di lineeguida per l'attuazione del programma "Estate sicura 1997" per fasce deboli di popolazione ed ha proposto al Ministro per la solidarieta' sociale di assumere, anche nell'anno successivo, l'iniziativa di fissare un programma di interventi nel periodo estivo per fasce deboli di popolazione, tenendo conto delle proposte avanzate nella predetta relazione; Visto il documento di lineeguida per l'attuazione del programma "Estate serena 1998" per fasce deboli di popolazione, trasmesso dal Dipartimento per gli affari sociali il 28 gennaio 1998, nel quale si e' tenuto conto delle proposte di modifica al documento stesso, avanzate nella predetta relazione; Considerato che in sede tecnica Statoregioni l'11 febbraio 1998, i rappresentanti delle regioni hanno espresso una valutazione positiva sulle iniziative previste nel documento di lineeguida, trasmesso dal Dipartimento per gli affari sociali il 28 gennaio u.s. e che, nella stessa sede, sono state concordate modifiche al testo; Visto il documento di lineeguida per l'attuazione del programma "Estate serena 1998" per fasce deboli di popolazione, trasmesso dal Dipartimento per gli affari sociali il 10 marzo 1998, nel testo come concordato in sede tecnica; Visto l'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi secondo quanto previsto dall'art. 4 del medesimo decreto; Visto l'art. 4, comma 1, del predetto decreto legislativo, nel quale si prevede che in questa Conferenza, Governo, regioni e province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, possono concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune; Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome, espresso in questa seduta, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del richiamato decreto legislativo; Sancisce il seguente accordo tra Governo, regioni e province autonome al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze nell'attuazione del programma "Estate serena 1998" per fasce deboli di popolazione, di cui al documento di lineeguida, trasmesso dal Dipartimento per gli affari sociali, nel testo definitivo, il 10 marzo 1998: Governo, regioni e province autonome si impegnano a favorire: la collaborazione, nell'ambito delle rispettive competenze, tra gli enti, le istituzioni e i soggetti coinvolti nell'attuazione del predetto programma, promuovendo incontri finalizzati alla definizione di strategie e modalita' d'intervento ed utilizzando - ove necessario - specifici strumenti di raccordo, quali i protocolli di intesa e gli accordi di programma; l'attivazione di un servizio informativo, attraverso le forme e le modalita' rientranti nel contesto organizzativo delle amministrazioni interessate; l'effettuazione di un costante monitoraggio delle situazioni a rischio; l'informazione diffusa a tutti i cittadini, rispetto alle iniziative programmate e servizi utilizzabili a fronte di emergenze. Le regioni e le province autonome, nell'ambito delle rispettive programmazioni dei servizi e in relazione alle risorse disponibili: individuano la struttura idonea a coordinare le attivita' di tutti i settori coinvolti nella realizzazione del programma (servizi sociali, sanita', trasporti, cultura, istruzione); propongono ai competenti enti erogatori dei servizi pubblici l'adeguamento delle rispettive carte dei servizi alle finalita' del predetto programma; adottano utili strumenti finalizzati alla rilevazione ed alla verifica degli interventi attivati a livello locale; Governo, regioni e province autonome concordano di procedere ad una verifica del raggiungimento delle finalita' indicate nel richiamato documento di lineeguida, in sede di Conferenza Statoregioni, secondo le modalita' individuate nel documento stesso, che costituisce parte integrante del presente accordo. Roma, 19 marzo 1998 Il Presidente Bassanini Il segretario Carpani