DOCUMENTO DI LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA "ESTATE SERENA 1998" PER FASCE DEBOLI DI POPOLAZIONE. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 13 febbraio 1997 (repertorio atti n. 237) ha preso atto ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento di linee guida per la realizzazione del programma "Estate sicura 1997" per fasce deboli di popolazione. L'11 dicembre 1997, in sede di verifica (repertorio atti n. 370) dei risultati prodotti dal programma stesso, la Conferenza si e' espressa favorevolmente sulla relazione concernente l'attivita' svolta dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano in attuazione del ricordato programma, riconoscendone la validita'. Nella stessa sede, la Conferenza ha proposto al Ministro per la solidarieta' sociale di assumere, anche per l'anno 1998, l'iniziativa di delineare un programma di interventi nel periodo estivo per le fasce deboli di popolazioni, che tenga conto delle proposte formulate nella richiamata relazione. Al fine, pertanto, di pervenire anche per l'anno 1998 ad una azione concordata, il Dipartimento per gli affari sociali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono le lineeguida con le quali disciplinare lo svolgimento dell'iniziativa volta a garantire i servizi pubblici essenziali ai soggetti piu' esposti a rischio nel corso del periodo estivo, attraverso le forme e le modalita' di intervento appresso indicate. 1. Le regioni si impegnano a formulare raccomandazioni o direttive ai sindaci, ai direttori generali delle aziende sanitarie locali ed ai presidenti delle amministrazioni provinciali, offrendo, nel contempo, una gamma di indicazioni e suggerimenti di carattere generale da adattare alle singole realta' territoriali, in base alle competenze istituzionali degli enti sopra citati, allo scopo di far predisporre collegialmente, o su iniziativa del sindaco, uno "strumento informativo" adeguato. 2. Le regioni individuano la struttura idonea a coordinare le attivita' di tutti i settori coinvolti (servizi sociali, sanita', trasporti, cultura, istruzione). 3. Le regioni con riguardo a quanto previsto dall'art. 2 della legge 10 aprile 1981, n. 151, e dall'art. 26 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e nel contesto degli interventi avviati o in corso di realizzazione in materia di trasporto pubblico locale, si impegnano ad adottare azioni concrete per consentire l'espletamento del servizio di trasporto delle persone disabili e con mobilita' ridotta, fornendo indicazioni circa il mantenimento di linee di trasporto nelle zone di maggiore frequentazione e di linee di trasporto di penetrazione per assicurare i collegamenti con le zone ad alta densita' commerciale. 4. Le regioni propongono ai competenti enti erogatori dei servizi pubblici l'adeguamento delle rispettive Carte dei servizi alle finalita' del presente programma. Nei settori di attivita' ad esse riconducibili, inoltre, le regioni provvedono ad assicurare la promozione e il coordinamento delle iniziative dei soggetti erogatori dei servizi, finalizzate all'adozione o all'adeguamento delle Carte stesse, allo scopo di dare concreta e piena attuazione ai principi contenuti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, anche con riferimento a quanto disposto dal decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273. 5. Le regioni favoriscono la collaborazione tra gli enti, le istituzioni e i soggetti coinvolti nell'attuazione del programma, promuovendo incontri finalizzati alla definizione di strategie e modalita' d'intervento e utilizzando - ove necessario - specifici strumenti di raccordo, quali i protocolli d'intesa e gli accordi di programma. 6. Il programma ha lo scopo di fornire, anche nel periodo estivo, indicazioni atte a: a) prevenire e/o contrastare l'insorgere o l'aggravarsi di situazioni di disagio che vanno a scapito di particolari cittadini considerati a rischio, quali ad esempio, anziani, disabili, soggetti portatori di handicap, minori; b) garantire la piu' ampia fruizione dei servizi pubblici essenziali esistenti sul territorio; c) attivare i servizi territoriali per minori favorendo il pieno utilizzo delle risorse strutturali presenti; d) assicurare la continuita' nell'offerta dei servizi attraverso la programmazione di adeguate risorse finalizzate ad affrontare particolari situazioni di rischio e di disagio, soprattutto, nel periodo estivo. 7. Per perseguire le finalita' sopra esplicitate, le regioni preliminarmente raccolgono dati sui servizi esistenti, raccordandosi con gli enti locali, affinche' gli interventi siano efficaci in relazione ai bisogni individuati. 8. Le regioni adottano utili strumenti finalizzati alla rilevazione ed alla verifica degli interventi attivati a livello locale e concordano sulle seguenti indicazioni operative. Indicazioni operative a carattere generale: 1) coordinamento tra enti deputati ad erogare servizi sociosanitari e assistenziali; 2) attivazione di un servizio informativo attraverso le forme e le modalita' rientranti nel contesto organizzativo delle amministrazioni interessate; 3) costante monitoraggio delle situazioni a rischio; 4) attivazione locale di intese con le associazioni di volontariato e con tutte le agenzie sociali del territorio per la messa a punto di strategie di intervento; 5) predisposizione di collegamenti preventivi con le prefetture per attivare forme di collaborazione con le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e altri organismi presenti sul territorio; 6) informazione diffusa a tutti i cittadini rispetto alle iniziative programmate e servizi utilizzabili a fronte di emergenze, attraverso: a) pubblicazione di un vademecum informativo destinato agli operatori, per il quale le regioni forniranno informazioni adeguate alla propria realta' territoriale; b) utilizzo dei massmedia a livello regionale e locale; c) divulgazione di materiale informativo attraverso i punti di maggiore riferimento nel periodo estivo: stazioni ferroviarie, di pullman, ospedali, poste, uffici informazioni turistiche e sociali, scuole, universita', medici di base e servizi di guardia medica, prefetture e farmacie; d) eventuale redazione in ciascuna regione di un elenco di referenti per singole aree territoriali e per settori di utenza (anziani, minori, disabili, soggetti portatori di handicap) con i relativi indirizzi, numeri telefonici e orari di funzionamento; e) eventuale attivazione, soprattutto nelle grandi citta', di speciali numeri verdi telefonici; f) eventuale pieno utilizzo estivo del telesoccorso ed avvio di altre iniziative similari; 7) verifica, da parte delle istituzioni competenti, della razionale turnazione durante la chiusura estiva di farmacie, negozi alimentari ed altri servizi essenziali; 8) adozione di opportune intese con le competenti autorita' scolastiche finalizzate alla concessione di edifici scolastici per lo svolgimento, da parte di soggetti pubblici e privati, di attivita' ricreative ed educative, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi 4 agosto 1977, n. 517 e 19 luglio 1991, n. 216, e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567. Indicazioni operative a carattere specifico: 1) intervenire, mediante attivita' formativa, sull'adeguamento della preparazione professionale degli operatori dell'attivita' di informazione al cittadino; 2) assicurare, attraverso la turnazione del personale, la continuita' di funzionamento dei centri diurni in cui poter accogliere utenti particolarmente bisognosi, prevedendo, se necessario e possibile, una compresenza di utenza diversificata; 3) attivare preliminari rapporti con le strutture residenziali sociosanitarie della zona per la disponibilita' di posti letto per pronto intervento; 4) creare spazi attrezzati per il tempo libero e realizzare attivita' ricreative ed educative per tutti gli utenti che nel periodo estivo vogliano usufruirne attraverso la elaborazione di programmi ricreativoculturali, di animazione ed educativi, predisponendo i necessari mezzi di trasporto per favorirne l'accesso; 5) assicurare la continuita' delle prestazioni di assistenza domiciliare, se gia' esistente, o attivare questo servizio per l'emergenza; 6) fornire pasti a domicilio, o presso apposite mense, a quanti dovessero avere bisogno di tale servizio; 7) attivare, con il concorso del volontariato, un servizio per assicurare l'approvvigionamento di generi vari per chi e' solo e non puo' provvedervi personalmente (fare la spesa per l'anziano o la persona disabile); 8) assicurare l'assistenza farmaceutica con la consegna a domicilio di farmaci a coloro che risultino impossibilitati a procurarseli autonomamente o attraverso la rete parentale; 9) sensibilizzare i medici di famiglia e/o i loro sostituti perche' diano immediati riscontri a richieste di visite domiciliari da parte di soggetti a rischio (specie anziani e soggetti portatori di handicap); 10) potenziare, nell'ambito dei programmi regionali, i servizi di guardia medica nelle localita' di maggiore afflusso turistico e configurare nell'ambito di ciascuna regione l'eventuale attuazione di dispensari farmaceutici da ubicare nelle aree di forte afflusso turistico; 11) predisporre adeguate soluzioni in presenza di soggetti soli ospedalizzati o in procinto di dimissioni (specie anziani). I servizi sopra elencati possono essere assicurati anche attraverso protocolli di intesa tempestivamente stipulati con comuni limitrofi o vicini. Vengono altresi' previsti accordi o convenzioni con organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, ecc. Al fine di valutare il livello di diffusione sul territorio nazionale delle iniziative previste e di accertare che le stesse siano state realizzate in funzione delle esigenze locali, si provvedera' ad una verifica del raggiungimento delle finalita' indicate nel presente documento in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Tale verifica consistera' nell'esame di una relazione sull'attivita' svolta, elaborata anche sulla base della scheda di monitoraggio, che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvederanno a trasmettere alla segreteria della predetta Conferenza, e degli elementi di valutazione emersi in sede di coordinamento tra istituzioni e organismi di privato sociale effettuato dal Dipartimento per gli affari sociali. La verifica, oltre a rappresentare un momento di riscontro dei risultati conseguiti, costituira' uno strumento di ulteriore riflessione per la elaborazione di analoghi programmi nel futuro.