(all. 1 - art. 1)
  DOCUMENTO  DI LINEE  GUIDA PER  L'ATTUAZIONE DEL  PROGRAMMA "ESTATE
SERENA 1998" PER FASCE DEBOLI DI POPOLAZIONE.
  La Conferenza permanente per i rapporti  tra lo Stato, le regioni e
le  province  autonome di  Trento  e  Bolzano,  nella seduta  del  13
febbraio  1997  (repertorio atti  n.  237)  ha  preso atto  ai  sensi
dell'art. 15 della  legge 7 agosto 1990, n. 241,  dell'accordo tra lo
Stato, le  regioni e  le province  autonome di  Trento e  Bolzano sul
documento di linee  guida per la realizzazione  del programma "Estate
sicura 1997" per fasce deboli  di popolazione. L'11 dicembre 1997, in
sede di verifica (repertorio atti  n. 370) dei risultati prodotti dal
programma stesso,  la Conferenza si e'  espressa favorevolmente sulla
relazione  concernente l'attivita'  svolta dalle  regioni e  province
autonome di Trento  e Bolzano in attuazione  del ricordato programma,
riconoscendone  la validita'.  Nella  stessa sede,  la Conferenza  ha
proposto al Ministro  per la solidarieta' sociale  di assumere, anche
per l'anno 1998, l'iniziativa di delineare un programma di interventi
nel  periodo estivo  per le  fasce deboli  di popolazioni,  che tenga
conto delle proposte formulate nella richiamata relazione.
  Al fine, pertanto, di pervenire anche per l'anno 1998 ad una azione
concordata, il Dipartimento  per gli affari sociali, le  regioni e le
province autonome di  Trento e Bolzano definiscono  le lineeguida con
le  quali   disciplinare  lo  svolgimento  dell'iniziativa   volta  a
garantire i  servizi pubblici essenziali  ai soggetti piu'  esposti a
rischio  nel corso  del  periodo  estivo, attraverso  le  forme e  le
modalita' di intervento appresso indicate.
  1. Le regioni si impegnano  a formulare raccomandazioni o direttive
ai sindaci, ai  direttori generali delle aziende  sanitarie locali ed
ai  presidenti  delle   amministrazioni  provinciali,  offrendo,  nel
contempo,  una  gamma  di  indicazioni e  suggerimenti  di  carattere
generale da adattare alle singole  realta' territoriali, in base alle
competenze istituzionali degli  enti sopra citati, allo  scopo di far
predisporre  collegialmente,   o  su  iniziativa  del   sindaco,  uno
"strumento informativo" adeguato.
  2.  Le regioni  individuano  la struttura  idonea  a coordinare  le
attivita'  di tutti  i settori  coinvolti (servizi  sociali, sanita',
trasporti, cultura, istruzione).
  3.  Le regioni  con riguardo  a quanto  previsto dall'art.  2 della
legge 10 aprile  1981, n. 151, e dall'art. 26  della legge 5 febbraio
1992, n. 104,  e nel contesto degli interventi avviati  o in corso di
realizzazione in  materia di trasporto pubblico  locale, si impegnano
ad  adottare  azioni  concrete   per  consentire  l'espletamento  del
servizio di trasporto delle persone disabili e con mobilita' ridotta,
fornendo  indicazioni circa  il  mantenimento di  linee di  trasporto
nelle  zone di  maggiore frequentazione  e di  linee di  trasporto di
penetrazione  per  assicurare i  collegamenti  con  le zone  ad  alta
densita' commerciale.
  4. Le regioni  propongono ai competenti enti  erogatori dei servizi
pubblici  l'adeguamento  delle  rispettive  Carte  dei  servizi  alle
finalita' del  presente programma. Nei  settori di attivita'  ad esse
riconducibili,  inoltre,  le  regioni  provvedono  ad  assicurare  la
promozione e il coordinamento delle iniziative dei soggetti erogatori
dei servizi,  finalizzate all'adozione o all'adeguamento  delle Carte
stesse, allo  scopo di dare  concreta e piena attuazione  ai principi
contenuti nella  direttiva del Presidente del  Consiglio dei Ministri
del  27 gennaio  1994, anche  con riferimento  a quanto  disposto dal
decreto-legge 12 maggio 1995,  n. 163, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 luglio 1995, n. 273.
  5.  Le  regioni favoriscono  la  collaborazione  tra gli  enti,  le
istituzioni  e i  soggetti coinvolti  nell'attuazione del  programma,
promuovendo  incontri finalizzati  alla  definizione  di strategie  e
modalita'  d'intervento e  utilizzando -  ove necessario  - specifici
strumenti di raccordo,  quali i protocolli d'intesa e  gli accordi di
programma.
  6. Il programma  ha lo scopo di fornire, anche  nel periodo estivo,
indicazioni atte a:
  a)  prevenire   e/o  contrastare  l'insorgere  o   l'aggravarsi  di
situazioni di  disagio che vanno  a scapito di  particolari cittadini
considerati a rischio, quali  ad esempio, anziani, disabili, soggetti
portatori di handicap, minori;
  b)  garantire   la  piu'  ampia  fruizione   dei  servizi  pubblici
essenziali esistenti sul territorio;
  c) attivare  i servizi territoriali  per minori favorendo  il pieno
utilizzo delle risorse strutturali presenti;
  d) assicurare la continuita' nell'offerta dei servizi attraverso la
programmazione   di  adeguate   risorse  finalizzate   ad  affrontare
particolari  situazioni di  rischio  e di  disagio, soprattutto,  nel
periodo estivo.
  7.  Per  perseguire  le  finalita' sopra  esplicitate,  le  regioni
preliminarmente raccolgono dati  sui servizi esistenti, raccordandosi
con  gli enti  locali,  affinche' gli  interventi  siano efficaci  in
relazione ai bisogni individuati.
  8. Le regioni adottano utili strumenti finalizzati alla rilevazione
ed  alla  verifica  degli  interventi attivati  a  livello  locale  e
concordano sulle seguenti indicazioni operative.
   Indicazioni operative a carattere generale:
  1) coordinamento tra enti deputati ad erogare servizi sociosanitari
e assistenziali;
  2) attivazione di un servizio  informativo attraverso le forme e le
modalita' rientranti nel contesto organizzativo delle amministrazioni
interessate;
  3) costante monitoraggio delle situazioni a rischio;
  4) attivazione locale di intese con le associazioni di volontariato
e con tutte le agenzie sociali del territorio per la messa a punto di
strategie di intervento;
  5) predisposizione di collegamenti preventivi con le prefetture per
attivare forme di  collaborazione con le forze  dell'ordine, i vigili
del fuoco e altri organismi presenti sul territorio;
  6)  informazione   diffusa  a  tutti  i   cittadini  rispetto  alle
iniziative programmate e servizi  utilizzabili a fronte di emergenze,
attraverso:
  a)  pubblicazione  di  un   vademecum  informativo  destinato  agli
operatori, per  il quale le regioni  forniranno informazioni adeguate
alla propria realta' territoriale;
  b) utilizzo dei massmedia a livello regionale e locale;
  c)  divulgazione di  materiale  informativo attraverso  i punti  di
maggiore  riferimento nel  periodo estivo:  stazioni ferroviarie,  di
pullman, ospedali,  poste, uffici informazioni turistiche  e sociali,
scuole,  universita', medici  di base  e servizi  di guardia  medica,
prefetture e farmacie;
  d)  eventuale  redazione  in  ciascuna  regione  di  un  elenco  di
referenti  per singole  aree  territoriali e  per  settori di  utenza
(anziani,  minori, disabili,  soggetti portatori  di handicap)  con i
relativi indirizzi, numeri telefonici e orari di funzionamento;
  e)  eventuale  attivazione,  soprattutto nelle  grandi  citta',  di
speciali numeri verdi telefonici;
  f) eventuale  pieno utilizzo  estivo del  telesoccorso ed  avvio di
altre iniziative similari;
  7) verifica, da parte delle istituzioni competenti, della razionale
turnazione durante la chiusura  estiva di farmacie, negozi alimentari
ed altri servizi essenziali;
  8)  adozione  di  opportune  intese  con  le  competenti  autorita'
scolastiche finalizzate alla concessione di edifici scolastici per lo
svolgimento, da  parte di soggetti  pubblici e privati,  di attivita'
ricreative ed educative, nel rispetto  di quanto previsto dalle leggi
4 agosto  1977, n. 517 e  19 luglio 1991,  n. 216, e dal  decreto del
Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567.
   Indicazioni operative a carattere specifico:
  1)  intervenire,  mediante  attivita'  formativa,  sull'adeguamento
della  preparazione professionale  degli operatori  dell'attivita' di
informazione al cittadino;
  2)  assicurare,   attraverso  la   turnazione  del   personale,  la
continuita'  di   funzionamento  dei  centri  diurni   in  cui  poter
accogliere   utenti   particolarmente   bisognosi,   prevedendo,   se
necessario e possibile, una compresenza di utenza diversificata;
  3)  attivare preliminari  rapporti  con  le strutture  residenziali
sociosanitarie della  zona per la  disponibilita' di posti  letto per
pronto intervento;
  4)  creare  spazi  attrezzati  per il  tempo  libero  e  realizzare
attivita'  ricreative  ed educative  per  tutti  gli utenti  che  nel
periodo  estivo vogliano  usufruirne  attraverso  la elaborazione  di
programmi   ricreativoculturali,   di    animazione   ed   educativi,
predisponendo i necessari mezzi di trasporto per favorirne l'accesso;
  5)  assicurare  la  continuita'  delle  prestazioni  di  assistenza
domiciliare,  se  gia'  esistente,  o attivare  questo  servizio  per
l'emergenza;
  6) fornire  pasti a  domicilio, o presso  apposite mense,  a quanti
dovessero avere bisogno di tale servizio;
  7)  attivare, con  il concorso  del volontariato,  un servizio  per
assicurare l'approvvigionamento di generi vari  per chi e' solo e non
puo'  provvedervi personalmente  (fare la  spesa per  l'anziano o  la
persona disabile);
  8) assicurare l'assistenza farmaceutica con la consegna a domicilio
di  farmaci a  coloro  che risultino  impossibilitati a  procurarseli
autonomamente o attraverso la rete parentale;
  9) sensibilizzare i medici di famiglia e/o i loro sostituti perche'
diano immediati riscontri a richieste  di visite domiciliari da parte
di  soggetti  a  rischio  (specie anziani  e  soggetti  portatori  di
handicap);
  10) potenziare,  nell'ambito dei programmi regionali,  i servizi di
guardia  medica  nelle localita'  di  maggiore  afflusso turistico  e
configurare nell'ambito di ciascuna regione l'eventuale attuazione di
dispensari  farmaceutici  da ubicare  nelle  aree  di forte  afflusso
turistico;
  11)  predisporre adeguate  soluzioni in  presenza di  soggetti soli
ospedalizzati o in procinto di dimissioni (specie anziani).
  I servizi sopra elencati possono essere assicurati anche attraverso
protocolli di intesa tempestivamente stipulati con comuni limitrofi o
vicini.
  Vengono altresi' previsti accordi  o convenzioni con organizzazioni
di volontariato, cooperative sociali, ecc.
  Al  fine  di  valutare  il livello  di  diffusione  sul  territorio
nazionale  delle iniziative  previste e  di accertare  che le  stesse
siano  state  realizzate  in   funzione  delle  esigenze  locali,  si
provvedera'  ad  una  verifica  del  raggiungimento  delle  finalita'
indicate nel presente documento in  sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le  regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano.
  Tale   verifica    consistera'   nell'esame   di    una   relazione
sull'attivita'  svolta, elaborata  anche sulla  base della  scheda di
monitoraggio,  che le  regioni e  le  province autonome  di Trento  e
Bolzano provvederanno  a trasmettere  alla segreteria  della predetta
Conferenza,  e  degli  elementi  di valutazione  emersi  in  sede  di
coordinamento  tra   istituzioni  e  organismi  di   privato  sociale
effettuato dal Dipartimento per gli affari sociali.
  La  verifica, oltre  a rappresentare  un momento  di riscontro  dei
risultati   conseguiti,  costituira'   uno  strumento   di  ulteriore
riflessione per la elaborazione di analoghi programmi nel futuro.