Art. 2.
  Chiunque produce,  vende, pone  in vendita o  comunque distribuisce
per  il consumo  vino  con la  denominazione  di origine  controllata
"Collio  Goriziano"   o  "Collio"  e'   tenuto  a  norma   di  legge,
all'osservanza   delle   condizioni   e   dei   requisiti   stabiliti
nell'annesso disciplinare di produzione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 25 marzo 1998
                                               Il dirigente: La Torre