Art. 2. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vino con la denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio" e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 marzo 1998 Il dirigente: La Torre