(all. 1 - art. 1)
                 Disciplinare di produzione dei vini
a denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio"
                               Art. 1.
  La  denominazione  di  origine  controllata  "Collio  Goriziano"  o
"Collio"  e'  riservata  ai  vini  bianchi  e  rossi  rispondenti  ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
  1.  La denominazione  di origine  controllata "Collio  Goriziano" o
"Collio", con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
    Chardonnay;
    Malvasia (da Malvasia istriana);
    Muller Thurgau;
    Picolit;
    Pinot bianco;
    Pinot grigio;
    Ribolla o Ribolla gialla;
    Riesling (da Riesling renano);
    Riesling italico;
    Sauvignon;
    Tocai friulano;
    Traminer aromatico;
    Cabernet franc;
    Cabernet sauvignon;
    Merlot;
    Pinot nero,
  e'  riservato ai  vini ottenuti  dalle uve  dei vigneti  costituiti
esclusivamente dai corrispondenti vitigni.
  2. La  specificazione "Cabernet" e'  riservata ai vini  ottenuti da
uve  provenienti,  congiuntamente,  dai vitigni  "Cabernet  franc"  e
"Cabernet sauvignon".
  3.  La denominazione  di origine  controllata "Collio  Goriziano" o
"Collio", con la specificazione bianco  o rosso, e' riservato ai vini
bianchi  o rossi,  ottenuti  da  uve, mosti  e  vini provenienti  dai
vigneti composti da una o piu' varieta' del corrispondente colore tra
i  vitigni di  cui  al primo  comma, fatta  eccezione  per i  vitigni
aromatici Muller  Thurgau e  Traminer aromatico  i quali  non possono
superare il 20% del totale.
                               Art. 3.
  Le  uve  destinate alla  produzione  dei  vini a  denominazione  di
origine  controllata  "Collio  Goriziano" o  "Collio"  devono  essere
prodotte nelle zone appresso indicate:
   Prima zona:
  tale  zona e'  delimitata da  una  linea che  dal cavalcavia  della
ferrovia Gorizia-Udine, prende la strada che dal quadrivio di Madonna
del Fante porta  direttamente a Piedimonte del Calvario.  Da qui tale
linea costeggia il corso del fiume  Isonzo fino ad incontrarsi con il
confine di Stato.  Segue tale confine fino al suo  incontrarsi con il
torrente Judrio presso Mernicco.  Prosegue quindi verso sud, seguendo
il confine, lungo  tale torrente, tra la provincia di  Udine e quella
di Gorizia sino al ponte della strada nazionale n. 356 per Brazzano e
Cormons.  Prosegue  lungo detta  strada  fino  al cavalcavia  che,  a
Cormons,  immette  sulla  strada  nazionale n.  56,  intersecando  la
ferrovia Gorizia-Udine. Da qui prosegue  lungo la ferrovia verso est,
fino al casello in prossimita' del km 25; da qui attraversa la strada
ferrata ed  imboccata la strada  comunale che si dirama  dalla strada
nazionale e passa per Stuccara,  arrivando a Bosco di Sotto; prosegue
quindi per casa  Cattarin Giovanni - Pradis di Cormons  n. 35 fino ad
arrivare alla  strada comunale  Cormons-Moraro presso quota  40 della
Boatina.  Dal punto  d'incontro con  detta strada  e lungo  la stessa
verso est,  per un tratto  di 950 metri si  arriva a quota  45, punto
d'incontro  con  il torrente  Versa.  Da  quota 45  la  delimitazione
prosegue, verso nord  lungo la sponda destra del  torrente Versa fino
ad  arrivare alla  linea ferroviaria  Gorizia-Udine con  la quale  si
identifica  fino  al cavalcavia  con  la  strada per  Piedimonte  del
Calvario, punto di partenza della linea di delimitazione;
   Seconda zona:
  tale  zona e'  delimitata da  una  linea che  iniziando dalle  Case
Pusnar raggiunge Case  Medeot e Case Piccolo lungo  il canale irriguo
dell'agro  Cormonese  Gradiscano. Da  qui,  seguendo  il piede  della
collina,  toccando  Case  Papalin   ed  attraversando  le  particelle
catastali 680/3,  685/2, 685/1,  542 e 544/5,  si ricongiunge  con la
strada che a nord porta a Villanova  di Farra passando per quota 49 e
48. Da qui verso ovest, segue  la strada per Case Bressan (quota 48),
giunge a Borgo dei Conventi (quota 46) e piega verso sud sulla strada
per Farra  d'Isonzo. Da Farra d'Isonzo  (quota 45) segue ad  ovest la
strada  per  Borgo   Bearzat  e  prosegue  fino   ad  incontrare,  in
prossimita'  di  Villa  Zuliani,  a   quota  36  la  strada  Gradisca
d'Isonzo-Borgo Zoppini. Da  qui il limite piega verso  nordest fino a
Borgo Zoppini, percorrendo  poi la strada statale n. 351  fino a Case
Pesnar, punto di partenza della linea di delimitazione.
                               Art. 4.
  1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei  vini  della  denominazione  di  origine  controllata
"Collio Goriziano" o "Collio" devono essere quelle tradizionali della
zona  di  produzione, di  giacitura  collinare  e, comunque,  atte  a
conferire alle uve ed ai vini derivanti le specifiche caratteristiche
di qualita'.
  2. Sono, comunque,  da escludere i vigneti di fondo  valle e quelli
di pianura. Tale esclusione non riguarda, tuttavia, i vigneti ubicati
su terreni pianeggianti derivanti  da opere di sistemazione collinare
ed i vigneti ubicati nella prima zona di produzione di cui all'art. 3
su terreni di giacitura pedecollinare situati al di sopra della quota
di 85 metri sul livello del mare.
  3. I  sesti d'impianto,  le forme  di allevamento  ed i  sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente  usati comunque atti a non
modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. I vigneti posti a
dimora   successivamente   all'entrata   in   vigore   del   presente
disciplinare dovranno  avere una  densita' minima  di 3.500  ceppi ad
ettaro.
  4. La resa  massima di uva ammessa alla produzione  dei vini di cui
al precedente  art. 2 non  deve essere  superiore a tonnellate  4 per
ettaro di superficie vitata in coltura specializzata per il "Picolit"
ed a  tonnellate 11 per  ettaro di  superficie vitata per  i restanti
vitigni.
  5.  Nelle annate  favorevoli i  quantitativi di  uve ottenuti  e da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata "Collio Goriziano" o  "Collio" devono esser riportati nei
limiti di cui sopra purche' la  produzione globale non superi del 20%
i limiti  medesimi, fermi restando  i limiti  di resa uva/vino  per i
quantitativi di cui trattasi.
  6. La resa massima dell'uva in vino finito non dovra' in alcun caso
essere superiore  al 60%  per il  "Picolit" ed al  70% per  tutti gli
altri vini. Per  rese fino ad un  massimo del 65% per  il "Picolit" e
del 75% per  gli altri vini, avra' diritto alla  denominazione di cui
all'art. 1, rispettivamente, il 60% ed il 70%, mentre il rimanente 5%
dovra' essere classificato  come "vino da tavola".  Il superamento di
detti  limiti   massimi  comporta  la  decadenza   dal  diritto  alla
denominazione per l'intera partita.
  7.  E'  vietata ogni  pratica  di  forzatura; e'  tuttavia  ammessa
l'irrigazione come  mezzo di  soccorso, per un  massimo di  due volte
prima dell'invaiatura.
                               Art. 5.
  1.  Le operazioni  di vinificazione  e di  eventuale invecchiamento
obbligatorio  previsto  per  le tipologie  "riserva"  debbono  essere
effettuate  all'interno  della  zona  di  produzione  delimitata  nel
precedente art. 3.
  2.  Tuttavia   tenuto  conto   delle  situazioni   tradizionali  di
produzione,  e'  consentito  che  tali  operazioni  siano  effettuate
nell'intero  territorio  dei  comuni,  anche  se  soltanto  in  parte
compresi nella zona delimitata.
  3. E'  inoltre facolta' del  Ministero per le politiche  agricole -
Comitato  nazionale   per  la   tutela  e  la   valorizzazione  delle
denominazioni di origine e  delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, consentire, su apposita domanda delle ditte interessate, che le
suddette  operazioni  di  vinificazione,  oltre  che  nella  zona  di
produzione di  cui all'art. 3,  possano effettuarsi anche  nei comuni
limitrofi  alla stessa,  nonche'  in  stabilimenti di  trasformazione
situati  all'interno del  territorio  regionale a  condizione che  le
ditte medesime:
  dimostrino di avere i terreni  vitati iscritti all'albo dei vigneti
della zona  di produzione della denominazione  di origine controllata
in questione;
  presentino richiesta  motivata e corredata dal  parere degli organi
tecnici   della   regione   autonoma  Friuli-Venezia   Giulia   sulla
rispondenza  tecnica degli  impianti di  vinificazione e  sulla reale
possibilita'  delle aziende  di  vinificare le  proprie uve  iscritte
all'albo  dei  vigneti  della denominazione  di  origine  controllata
"Collio Goriziano" o "Collio".
  4.  Le  uve destinate  alla  vinificazione  dovranno assicurare  un
titolo  alcolometrico volumico  naturale  del 10%  per  tutti i  vini
eccetto che per il "Picolit" per  il quale detto limite viene fissato
al 13%.
  5. E'  ammessa la  colmatura con  un massimo del  5% di  altri vini
dello  stesso colore  aventi  diritto alla  denominazione di  origine
controllata "Collio Goriziano" o "Collio".
  6. Il periodo di invecchiamento  previsto per le tipologie dei vini
"riserva"  di  cui  al  successivo  art.  7  decorre  al  1  novembre
dell'annata di produzione delle uve.
                               Art. 6.
  I  vini  di  cui  all'art. 2  del  presente  disciplinare  all'atto
dell'immissione  al   consumo  devono  corrispondere   alle  seguenti
caratteristiche:
   1) "Collio goriziano" o "Collio" tipologia bianco:
    colore: paglierino, piu' o meno intenso;
    odore: delicato, leggermente aromatico;
    sapore: asciutto, vivace, fresco e armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
    estratto secco netto minimo: 15 g/l;
    acidita' totale minima: 4,5 1/l.
   2) "Collio Goriziano" o "Collio" Chardonnay:
    colore: paglierino;
    odore: delicato, caratteristico;
    sapore: asciutto, pieno e armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
    estratto secco netto minimo: 15 g/l;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l.
   3) "Collio Goriziano" o "Collio" Malvasia:
    colore: paglierino;
    odore: gradevole, caratteristico;
    sapore: asciutto, rotondo e armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
    estratto secco netto minimo: 15 g/l;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l.
   4) "Collio Goriziano" o "Collio" Muller Thurgau:
    colore: paglierino;
    odore: intenso, caratteristico, gradevole;
    sapore: asciutto, armonico pieno;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
    estratto secco netto minimo: 15 g/l;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l.
   5) "Collio Goriziano" o "Collio" Picolit:
    colore: paglierino, piu' o meno intenso;
    odore: delicato, fine, gradevole;
    sapore: amabile o dolce, caldo e armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14% vol;
    estratto secco netto minimo: 18 g/l;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l.
   6) "Collio Goriziano" o "Collio" Pinot bianco:
    colore: paglierino, piu' o meno intenso;
    odore: delicato, caratteristico;
    sapore: asciutto, pieno e armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
    estratto secco netto minimo: 15 g/l;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l.
   7) "Collio Goriziano" o "Collio" Pinot grigio:
    colore: giallo paglierino, piu' o meno intenso;
    odore: caratteristico;
    sapore: asciutto, pieno e armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
    estratto secco netto minimo: 15 g/l;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l.
  8) "Collio Goriziano" o "Collio" Ribolla o Ribolla gialla:
    colore: paglierino;
    odore: caratteristico;
    sapore: asciutto, vivace, fresco;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
    estratto secco netto minimo: 15 g/l;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l.
   9) "Collio Goriziano" o "Collio" Riesling:
    colore: paglierino tendente al dorato;
    odore: intenso, delicato, gradevole;
    sapore: asciutto, caratteristico ed aromatico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo:11,5% vol;
    estratto secco netto minimo: 15 g/l;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l.
   10) "Collio Goriziano" o "Collio" Riesling italico:
    colore: paglierino leggero con riflessi verdolini;
    odore: speciale, caratteristico;
    sapore: asciutto, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
    estratto secco netto minimo: 15 g/l;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l.
   11) "Collio Goriziano" o "Collio" Sauvignon:
    colore: giallo paglierino, piu' o meno intenso;
    odore: delicato, caratteristico;
    sapore: asciutto, pieno armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo:11,5% vol;
    estratto secco netto minimo: 15 g/l;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l.
   12) "Collio Goriziano" o "Collio" Tocai friulano:
    colore: paglierino con riflessi citrini;
    odore: delicato, gradevole, con profumo caratteristico;
    sapore: asciutto, caldo pieno, amarognolo, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo:11,5% vol;
    estratto secco netto minimo: 15 g/l;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l.
   13) "Collio Goriziano" o "Collio" Traminer aromatico:
    colore: paglierino con riflessi dorati;
    odore: aroma tipico caratteristico;
  sapore: asciutto, aromatico, intenso, caratteristico, pieno;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
    estratto secco netto minimo: 15 g/l;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l.
   14) "Collio Goriziano" o "Collio" tipologia rosso:
    colore: rubino, con eventuali riflessi granati;
    odore: leggermente erbaceo, vinoso;
    sapore: asciutto, di corpo, pieno, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo:11,5% vol;
    estratto secco netto minimo: 18 g/l;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l.
   15) "Collio Goriziano" o "Collio" Cabernet:
    colore: rubino, con riflessi granati;
  odore: caratteristico, erbaceo, che si fa etereo nel tempo;
    sapore: asciutto, armonico, leggermente erbaceo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
    estratto secco netto minimo: 18 g/l;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l.
   16) "Collio Goriziano" o "Collio" Cabernet franc:
    colore: rubino, abbastanza intenso;
    odore: caratteristico, erbaceo, gradevole;
    sapore: asciutto, rotondo, erbaceo, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
    estratto secco netto minimo: 18 g/l;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l.
   17) "Collio Goriziano" o "Collio" Cabernet sauvignon:
    colore: rubino, con riflessi granati;
    odore: caratteristico, gradevole, intenso;
    sapore: asciutto, rotondo, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo:11,5% vol;
    estratto secco netto minimo: 18 g/l;
    acidita' totale minima: 4,4 g/l.
   18) "Collio Goriziano" o "Collio" Merlot:
    colore: rosso rubino non molto intenso;
  odore: caratteristico, gradevole, talvolta con fondo erbaceo;
    sapore: asciutto, leggermente amarognolo, sapido;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
    estratto secco netto minimo: 18 g/l;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l.
   19) "Collio Goriziano" o "Collio" Pinot nero:
    colore: rubino, piu' o meno intenso;
    odore: intenso e caratteristico;
    sapore: asciutto, gradevole, vellutato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
    estratto secco netto minimo: 18 g/l;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l.
  I vini bianchi  e rossi con specificazione  aggiuntiva "riserva" di
cui al seguente  art. 7, dovranno presentare  gli specifici caratteri
organolettici   derivanti   dal   periodo  e   dalle   modalita'   di
invecchiamento.
  I  vini  bianchi e  rossi  di  cui  al presente  articolo,  qualora
affinati in fusti di legno, potranno presentare i peculiari caratteri
organolettici derivanti  dal sistema di produzione,  che non dovranno
tuttavia prevalere su quelli derivanti dall'origine.
  E'  facolta' del  Ministero per  le politiche  agricole -  Comitato
nazionale per  la tutela e  la valorizzazione delle  denominazioni di
origine  e  delle  indicazioni   geografiche  tipiche  dei  vini,  di
modificare, con proprio  decreto, i limiti minimi  sopra indicati per
ciascun vino relativamente all'acidita' totale e all'estratto secco.
                               Art. 7.
  I vini  bianchi e rossi di  cui all'art. 2, provenienti  da uve che
assicurino un  titolo alcolometrico minimo naturale  del 12%, escluso
il "Picolit", possono portare  la specificazione aggiuntiva "riserva"
purche':
  1) i vini rossi abbiano subito  un periodo di invecchiamento di tre
anni,  di cui  almeno  sei mesi  trascorsi  in botte  di  legno ed  i
corrispondenti  quantitativi siano  stati annotati  separatamente sui
registri di cantina entro il 1 novembre dell'anno di produzione delle
uve;
  2) i  vini bianchi abbiano  subito un periodo di  invecchiamento di
due  anni  ed  i  corrispondenti quantitativi  siano  stati  annotati
separatamente sui registri  di cantina entro il  1 novembre dell'anno
di produzione delle uve.
                               Art. 8.
  Nella  designazione  in  etichetta  dei vini  di  cui  al  presente
disciplinare  di   produzione  si   debbono  osservare   le  seguenti
prescrizioni:
  I. e' vietato usare qualsiasi menzione aggiuntiva diversa da quelle
previste dal presente disciplinare;
  II. le specificazioni di vitigno  in aggiunta alla denominazione di
origine  controllata "Collio  Goriziano" o  "Collio" devono  figurare
immediatamente al  di sotto della dicitura  "denominazione di origine
controllata" ed  in caratteri  le cui dimensioni  non superino  i due
terzi  di  quelli usati  per  indicare  la denominazione  di  origine
stessa;
  III.  i vini  con  denominazione di  origine  "Collio Goriziano"  o
"Collio" devono obbligatoriamente riportare  in etichetta l'annata di
produzione delle uve;
  IV. i  caratteri utilizzati per l'indicazione  "riserva" non devono
superare, in dimensione, quelli usati per l'indicazione del vitigno;
  V. e'  consentito l'uso di  indicazioni che facciano  riferimento a
comuni,  frazioni  o localita'  compresi  nella  zona delimitata  nel
precedente art. 3 e dai quali effettivamente provengano le uve da cui
i vini designati sono stati ottenuti.