Avvertenza:
  Il testo coordinato  qui pubblicato e' stato  redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni  sulla promulgazione delle  leggi, sull'emanazione
dei  decreti del  Presidente della  Repubblica e  sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  al  solo   fine  di  facilitare  la  lettura  delle
disposizioni del  decretolegge, integrate con le  modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))
  A norma dell'art.  15, comma 5, della legge 23  agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo  e ordinamento della Presidenza
del Consiglio  dei Ministri), le  modifiche apportate dalla  legge di
conversione hanno efficacia dal giorno  successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
           Disposizioni in materia di sostegno al reddito
  1. Il  termine previsto dalle  disposizioni di cui  all'articolo 4,
comma 17, del  decreto-legge 1 ottobre 1996, n.  510, convertito, con
modificazioni, dalla  legge 28 novembre  1996, n. 608,  relative alla
possibilita' di  iscrizione nelle  liste di mobilita'  dei lavoratori
licenziati per giustificato motivo  oggettivo da imprese che occupano
fino a quindici dipendenti, e' prorogato  al 31 dicembre 1998 ai fini
dei benefici contributivi in caso di assunzione dalle liste medesime,
nel limite  complessivo massimo di  9 miliardi  di lire a  carico del
Fondo  per  l'occupazione  di  cui   all'articolo  1,  comma  7,  del
decreto-legge 20 maggio 1993,  n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 19  luglio 1993,  n. 236.  A tal  fine il  Ministero del
lavoro  e   della  previdenza  sociale  rimborsa   i  relativi  oneri
all'Istituto  nazionale  della   previdenza  sociale  (INPS),  previa
rendicontazione.
(( 2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del      ))
(( decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con           ))
(( modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come         ))
(( modificato dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 16       ))
(( maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge ))
(( 19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione fino al 31         ))
(( dicembre 1998. Alle finalita' del presente comma si provvede    ))
(( nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo     ))
(( nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1, e    ))
(( comunque entro il limite massimo di 30 miliardi di lire.        ))
  3. Sono prorogati per ulteriori otto mesi:
  a) i trattamenti di integrazione salariale concessi alle imprese in
crisi  sottoposte  al  regime  di  amministrazione  straordinaria,  a
decorrere  dalla  scadenza  dell'ultima  proroga  concessa  ai  sensi
dell'articolo 3,  comma 3,  del decreto-legge 25  marzo 1997,  n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;
  b) i trattamenti  di integrazione salariale di  cui all'articolo 5,
comma 8, del  decreto-legge 23 ottobre 1996, n.  552, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, per i lavoratori
in servizio alla data del 15 dicembre 1997. La misura dei trattamenti
di integrazione salariale  prorogati e' ridotta del 10  per cento. Le
predette proroghe possono essere concesse  nel limite massimo di lire
3 miliardi  per i  trattamenti di  cui alla  lettera a)  e di  lire 3
miliardi per i trattamenti di cui  alla lettera b), per indennnita' e
contribuzione figurativa e l'onere complessivo  e' posto a carico del
Fondo per l'occupazione di cui al comma 1.
((3-bis.  Il Ministro del lavoro e  della previdenza sociale       ))
(( puo' prorogare, per un periodo massimo di sei mesi, i           ))
(( trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui      ))
(( all'articolo 9, comma 25, lettera c), del decreto-legge 1       ))
(( ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla      ))
(( legge 28 novembre 1996, n. 608. L'onere complessivo per la      ))
(( concessione del predetto intervento, pari a lire 3 miliardi, e' ))
(( posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1.   ))
  4.  La  possibilita'  prevista   dall'articolo  4,  comma  25,  del
decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge  28 novembre  1996, n.  608, di  concedere, nei  casi ivi
previsti,  con decreto  del Ministro  del lavoro  e della  previdenza
sociale, i benefici di  cui agli articoli 8, comma 4,  e 25, comma 9,
della legge  23 luglio 1991,  n. 223, e successive  modificazioni, in
materia  di   assunzione  di  lavoratori  iscritti   nella  lista  di
mobilita', trova  applicazione relativamente alle  domande presentate
entro il 31  dicembre 1997, entro il limite delle  risorse allo scopo
predeterminate  dall'articolo 2,  comma 29,  della legge  23 dicembre
1996, n. 662.
  5.  Le   disposizioni  di  cui   all'articolo  4,  comma   31,  del
decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  28 novembre  1996,  n.  608,  relative al  diritto  dei
lavoratori dipendenti  o gia' dipendenti da  discariche autorizzate e
iscritti nelle liste  di mobilita' non antecedentemente  al 1 gennaio
1996,  si interpretano  nel senso  che la  percezione della  relativa
indennita'  non e'  subordinata  al possesso  dei requisiti  previsti
dagli articoli  7, commi  1, 2  e 4, e  16, comma  1, della  legge 23
luglio 1991,  n. 223, e  successive modificazioni. Fermo  restando il
limite massimo di  spesa di cui all'articolo 4, comma  31, del citato
decreto-legge  n.   510  del  1996,   il  termine  di   scadenza  per
l'iscrizione nelle liste di mobilita' e' prorogato di dodici mesi.
(( 6. I piani per l'inserimento professionale dei giovani di cui   ))
(( all'articolo 9-octies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, ))
(( convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. ))
(( 608, possono prevedere lo svolgimento delle attivita', da parte ))
(( di giovani residenti nelle aree cui agli obiettivi numeri 1 e 2 ))
(( del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio    ))
(( 1993, e successive modificazioni, presso imprese del settore    ))
(( industriale operanti in territori diversi da quelli ricompresi  ))
(( negli obiettivi nn. 1 e 2 del predetto regolamento e che        ))
(( abbiano concordato, ai sensi del comma 203 dell'articolo 2      ))
(( della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o anche tramite le loro   ))
(( associazioni territoriali, rapporti di collaborazione con le    ))
(( corrispondenti associazioni o con gli enti locali delle aree    ))
(( territoriali di provenienza dei giovani, finalizzati allo       ))
(( sviluppo economico di tali aree. In tali casi ai giovani e'     ))
(( corrisposta una indennita' aggiuntiva di lire 800.000 mensili a ))
(( titolo di rimborso degli oneri relativi alla spesa sostenuta    ))
(( per il vitto e l'alloggio, a carico del Fondo per l'occupazione ))
(( di cui al comma 1, nonche' una indennita' pari a lire 200 mila  ))
(( mensili a carico dell'impresa ad integrazione dell'indennita'   ))
(( di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.     ))
(( 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, ))
(( n. 451. Ai giovani residenti nelle aree di cui al citato        ))
(( obiettivo n. 2, le indennita' aggiuntive di cui al presente     ))
(( comma sono corrisposte nel caso che le attivita' formative      ))
(( siano svolte presso imprese non operanti nelle regioni di       ))
(( residenza. Il Governo deve riferire alle Commissioni            ))
(( parlamentari competenti in ordine ai risultati dello            ))
(( svolgimento delle suddette attivita'. I piani di cui            ))
(( all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.  ))
(( 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, ))
(( n. 451, avviati entro il 1998 possono essere completati nel     ))
(( 1999 nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo      ))
(( scopo nell'ambito del predetto Fondo.                           ))
  7. All'articolo  3, comma 3,  del decreto-legge 19 maggio  1997, n.
129, convertito,  con modificazioni, dalla  legge 18 luglio  1997, n.
229, le  parole: "una  quota pari  al 70  per cento"  sono sostituite
dalle seguenti:  "una quota  non inferiore  al 70  per cento".  (( Al
comma 2 dell'articolo  3 del citato decreto-legge n. 129  del 1997 le
parole: "stipulati  entro il 15  ottobre 1997" sono  sostituite dalle
seguenti: "le cui procedure siano state attivate dalla Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  -   Comitato  per  il  coordinamento  delle
iniziative per l'occupazione, entro il 15 ottobre 1997". ))
 
          Riferimenti normativi:
            -  Il  comma  17  dell'art. 4 del decreto-legge 1 ottobre
          1996, n. 510, convertito, con modificazioni,   dalla  legge
          28  novembre    1996,  n.  608  (Disposizioni    urgenti in
          materia  di lavori   socialmente utili,   di  interventi  a
          sostegno  del  reddito  e nel settore previdenziale), cosi'
          recita:
            "17. E' differita al 31 dicembre 1997 la possibilita'  di
          iscrizione  alla  lista    di mobilita' di cui  all'art. 6,
          comma 1,   della legge 23 luglio  1991,  n.  223,  prevista
          dall'art.  4, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
          148, convertito, con modificazioni, dalla legge  19  luglio
          1993, n. 236".
            -  Il  comma  7 dell'art. 1   del decreto-legge 20 maggio
          1993, n. 148, convertito, con  modificazioni, dalla   legge
          19    luglio  1993,   n. 236 (Interventi urgenti a sostegno
          dell'occupazione), cosi' recita:
            "7.  Per le  finalita' di  cui  al presente  articolo  e'
          istituito  presso  il    Ministero  del  lavoro    e  della
          previdenza sociale  il Fondo per l'occupazione,  alimentato
          dalle   risorse   di   cui  all'autorizzazione  di    spesa
          stabilita al  comma  8,  nel  quale confluiscono  anche   i
          contributi  comunitari  destinati  al   finanziamento delle
          iniziative di cui al  presente articolo,  su richiesta  del
          Ministero  del    lavoro e della previdenza sociale. A tale
          ultimo fine  i  contributi  affluiscono  all'entrata    del
          bilancio    dello    Stato  per   essere   riassegnati   al
          predetto Fondo".
            - Il testo dei commi 5 e  8 dell'art. 5 del decreto-legge
          20 maggio 1993, n.   148, convertito, con    modificazioni,
          dalla  legge    19  luglio  1993,  n.  236, come modificato
          dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994,  n.
          299,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio
          1994,  n.  451  (Disposizioni   urgenti   in   materia   di
          occupazione  e  di fiscalizzazione degli oneri sociali), e'
          il seguente:
            "5. Alle imprese non rientranti nel campo di applicazione
          dell'art.  1  del  decreto-legge  30  ottobre    1984,   n.
          726,    convertito    con  modificazioni,  dalla  legge  19
          dicembre 1984,  n. 863, che, al fine di evitare  o  ridurre
          le  eccedenze di personale nel corso della procedura di cui
          all'art. 24   della legge   23  luglio    1991,  n.    223,
          stipulano  contratti  di solidarieta', viene   corrisposto,
          per un periodo massimo di due anni,    un  contributo  pari
          alla  meta'  del   monte retributivo da esse  non dovuto  a
          seguito    della  riduzione    di  orario.    Il   predetto
          contributo viene  erogato in  rate trimestrali  e ripartito
          in  parti  uguali tra l'impresa e i lavoratori interessati.
          Per questi ultimi il  contributo    non  ha    natura    di
          retribuzione   ai  fini degli  istituti contrattuali  e  di
          legge,    ivi    compresi    gli  obblighi     contributivi
          previdenziali ed assistenziali. Ai  soli fini pensionistici
          si  terra'  conto,  per    il  periodo    della  riduzione,
          dell'intera   retribuzione di riferimento.   La    presente
          disposizioni  non   trova   applicazione  in riferimento ai
          periodi successivi al 31 dicembre 1995".
            "8. Le  disposizioni di cui   al comma   5  si  applicano
          alle  imprese  artigiane  non    rientranti  nel   campo di
          applicazione       del   trattamento    straordinario    di
          integrazione  salariale, anche ove  occupino meno di sedici
          dipendenti, a   condizioni che i  lavoratori    con  orario
          ridotto  da  esse  dipendenti  percepiscano,  a  carico  di
          fondi    bilaterali  istituiti  da   contratti   collettivi
          nazionali  o  territoriali,  stipulati dalle organizzazioni
          sindacali  dei  datori     di  lavoro  e   dei   lavoratori
          maggiormente  rappresentative  sul  piano    nazionale, una
          prestazione di entita' non  inferiore  alla  meta'    della
          quota del contributo pubblico destinata ai lavoratori".
            -  Il    comma 3 dell'art. 3   del decreto-legge 25 marzo
          1997, n. 67, convertito, con  modificazioni, dalla    legge
          23  maggio 1997,  n. 135 (Disposizioni urgenti per favorire
          l'occupazione) e' il seguente:
            "3.  Con  decreto  del  Ministro    del  lavoro  e  della
          previdenza sociale possono  essere prorogati  per ulteriori
          sei mesi  i trattamenti  di integrazione salariale di   cui
          all'art.  9,  comma  25,    lettera b), del decreto-legge 1
          ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28  novembre  1996,  n. 608,  nonche'  i  trattamenti
          di  integrazione  salariale,  in essere  alla  data  del 25
          marzo   1997, concessi    alle     imprese     in     crisi
          sottoposte        al       regime       di  amministrazione
          straordinaria di  cui  al  decreto-legge 30  gennaio  1979,
          n.  26,    convertito, con   modificazioni, dalla   legge 3
          aprile 1979, n. 95, anche in  deroga    a  quanto  disposto
          dalla   legge  23  luglio  1991,  n.  223,    e  successive
          modificazioni, nel  limite complessivo di lire 43  miliardi
          a    carico  del  Fondo  di  cui all'art.   1, comma 7, del
          decreto-legge 20 maggio 1993,    n.  148,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   19 luglio  1993, n.  236; la
          misura dei  trattamenti di integrazione salariale prorogati
          e' ridotta dei dieci   per cento. Al relativo  onere    per
          l'anno  1997 si provvede  mediante corrispondente riduzione
          dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
          previsione      del   Ministero    del   tesoro    per   il
          medesimo  anno, parzialmente utilizzando   l'accantonamento
          relativo  al    Ministero  del  lavoro  e  della previdenza
          sociale".
            - Il comma 8 dell'art. 5  del  decreto-legge  23  ottobre
          1996,  n.  552, convertito, con modificazioni,  dalla legge
          20 dicembre  1996, n. 642 (Interventi  urgenti nei  settori
          agricoli e  fermo biologico  della pesca per il 1996) e' il
          seguente:
            "8. In attesa  del riordino dei consorzi agrari, di   cui
          al  decreto legislativo   7   maggio   1948,  n.  1235,  in
          favore  dei   lavoratori dipendenti dei  predetti  consorzi
          che  abbiano gia' fruito nel corrente anno  del trattamento
          straordinario  di  integrazione salariale,  ai sensi  della
          legge    23 luglio 1991, n. 223,  nonche' del decreto-legge
          26 novembre 1993, n. 478,   convertito, con  modificazioni,
          dalla   legge  26  gennaio  1994,    n.  56,  e  successive
          modificazioni,  e' concesso con decreto  del  Ministro  del
          lavoro  e  della previdenza  sociale,  di concerto  con  il
          Ministro    delle    risorse    agricole,    alimentari   e
          forestali, un ulteriore  periodo di tale trattamento    non
          eccedente  i  nove  mesi,  anche  in  deroga alla normativa
          vigente".
            -    Il  comma   25,   lettera   c), dell'art.   9,   del
          decreto-legge      n.      510/1996,      convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge n.  608/1996, cosi' recita:
            "Art.    9 (Disposizioni diverse in materia  di personale
          ed in materia previdenziale).
            "25. Il  Ministro del lavoro  e della previdenza  sociale
          puo',  nel  limite   complessivo   di lire  50  miliardi  a
          carico del   Fondo   per l'occupazione di cui  al  comma  4
          dell'articolo 1 con proprio decreto:
           a) - b) (omissis);
            c)   prorogare   fino   a   tre  mesi  i  trattamenti  di
          integrazione straordinaria dei   lavoratori gia'    sospesi
          dal    lavoro  a    seguito di cessazione   dell'attivita',
          dismissioni  anche  parziali  di rami  di attivita'  ovvero
          di  procedure    concorsuali  che  abbiano  interessato  le
          aziende medesime  al fine  di consentire il  loro reimpiego
          in nuove iniziative industriali o  di  servizio  realizzate
          nelle predette aree".
            -   Il  comma   25  dell'art.  4  del   decreto-legge  n.
          510/1996, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  n.
          608/1996, cosi' recita:
            "25.    Sino al  31  dicembre 1996,  quando  un contratto
          collettivo stipulato presso il  Ministero  del    lavoro  e
          della  previdenza  sociale,  nei  casi  di  cui  al comma 5
          dell'art. 47  della  legge  29  dicembre  1990,  n.    428,
          limitatamente   alle  imprese  sottoposte   alla  procedura
          dell'amministrazione      straordinaria,   consente      la
          salvaguardia    di un rilevante  livello   di  occupazione,
          avuto  riguardo   anche  alle caratteristiche  del  mercato
          del   lavoro   locale,  il  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale puo'  concedere, con proprio    decreto,
          al   datore     di  lavoro    acquirente,  che    abbia  le
          caratteristiche di  cui all'art.  8, comma   4-bis,   della
          legge    23 luglio   1991,   n. 223,   i benefici  previsti
          dall'art.  8, comma  4, e  dall'art. 25,   comma  9,  della
          legge    23   luglio   1991,   n. 223,   nel  limite  delle
          risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui
          all'art. 1, comma 7,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,
          n.  148,  convertito,   con modificazioni, dalla  legge  19
          luglio 1993, n. 236".
            -  Il  testo  del  comma  4  dell'art.  8  e  del comma 9
          dell'art. 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223  (Norme  in
          materia  di  cassa integrazione, mobilita',  trattamento di
          disoccupazione,  attuazione di   direttive della  Comunita'
          europea,  avviamento  al  lavoro   ed altre disposizioni in
          materia di mercato del lavoro) e' il seguente:
            "4. Al  datore di  lavoro che,  senza esservi  tenuto  ai
          sensi del comma 1, assuma  a tempo pieno e indeterminato  i
          lavoratori  iscritti  nella    lista    di   mobilita'   e'
          concesso,    per    ogni    mensilita'    di   retribuzione
          corrisposta  al  lavoratore,  un contributo mensile pari al
          cinquanta per cento   della indennita' di  mobilita'    che
          sarebbe  stata  corrisposta    al lavoratore.   Il predetto
          contributo non  puo' essere erogato per un numero  di  mesi
          superiore  a dodici e, per i lavoratori di  eta'  superiore
          a    cinquanta    anni,    per    un numero   superiore   a
          ventiquattro  mesi,  ovvero a   trentasei   mesi   per   le
          aree   di   cui all'art. 7, comma  6. Il presente comma non
          trova  applicazione per i giornalisti".
            "9.  Per  ciascun  lavoratore  iscritto nella  lista   di
          mobilita'  assunto  a  tempo  indeterminato,  la  quota  di
          contribuzione a carico del datore di  lavoro    e',  per  i
          primi  diciotto mesi,  quella prevista per gli  apprendisti
          dalla   legge 19   gennaio 1955,   n.  25,    e  successive
          modificazioni".
            -  Il    comma 29   dell'art. 2  della legge 23  dicembre
          1996,  n. 662 (Misure di  razionalizzazione  della  finanza
          pubblica), e' il seguente:
            "29.  Al  comma    25  dell'art.  4  del  decreto-legge 1
          ottobre 1996, n.  510, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 novembre 1996, n.  608, le  parole: "sino al    31
          dicembre  1996" sono  sostituite dalle seguenti:  "sino  al
          31  dicembre 1997";   dopo   le   parole   "alla  procedura
          dell'amministrazione   straordinaria"    sono  inserite  le
          seguenti:  ",  a  procedure  concorsuali,    a  fallimento,
          nonche'  a  tutti i casi di  cessione o affitto di azienda,
          laddove   non si riscontrino  coincidenza  degli    assetti
          proprietari    o rapporti di  collegamento e controllo  tra
          l'azienda cessionaria   e   quella    cedente,".  Per    le
          finalita'    di cui   al presente   comma, nell'ambito  del
          Fondo  di cui all'art.  1, comma  7,  del  decreto-legge 20
          maggio  1993, n.  148, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 19 luglio 1993, n. 236, e' preordinata  la  somma  di
          lire 10 miliardi".
            -   Il  comma   31  dell'art.  4  del   decreto-legge  n.
          510/1996, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  n.
          608/1996, cosi' recita:
            "31.    Al      fine   di   proseguire   nel     riordino
          dell'attivita'  di smaltimento  dei rifiuti  solidi  urbani
          ed  assimilabili,    speciali,  tossici  e  nocivi    nelle
          regioni,  ove e' stato dichiarato  lo stato di emergenza, i
          lavoratori dipendenti   o gia' dipendenti    da  discariche
          autorizzate,   che      siano   state   o   che     saranno
          progressivamente chiuse, nella prospettiva  del  riutilizzo
          delle  risorse  umane  nelle attivita' di   smaltimento dei
          rifiuti nel  quadro del  generale riassetto   del  settore,
          sono  iscritti,  dal momento   del licenziamento e comunque
          non antecedentemente al 1 gennaio 1996,    nelle  liste  di
          mobilita'   sino  al  31  dicembre  1997,  con  conseguente
          fruizione  della   relativa   indennita'   prevista   dalla
          normativa  vigente,  fatto  salvo    anche  quanto indicato
          nell'art. 8 della legge  23  luglio    1991,  n.  223,  con
          riferimento  alla  permanenza  nelle liste   anche oltre la
          predetta data   del 31 dicembre  1997.  L'iscrizione    dei
          suddetti  lavoratori  nelle    liste  di  mobilita' avviene
          tramite  approvazione  delle  liste   dei   lavoratori   da
          licenziare  inviate   dalle aziende   ovvero dalle  istanze
          presentate   dai singoli  lavoratori  gia'  licenziati,  da
          parte  del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
          che provvedera' nel limite massimo di spesa di 20 miliardi,
          ivi compresi gli  oneri previdenziali figurativi. Gli oneri
          di    cui al   presente   comma sono   posti  a carico  del
          Fondo di  cui all'articolo 1, comma 4".
            - I  commi 1, 2 e  4 dell'art. 7 ed  il comma 1 dell'art.
          16 della legge n. 223/1991, sono i seguenti:
            "1.  I  lavoratori    collocati  in  mobilita'  ai  sensi
          dell'art.  4,  che siano in  possesso dei requisiti di  cui
          all'art. 16, comma  1, hanno diritto   ad una    indennita'
          per    un  periodo    massimo  di    dodici mesi, elevato a
          ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta
          anni e  a trentasei per i  lavoratori che hanno compiuto  i
          cinquanta anni.   L'indennita'    spetta    nella    misura
          percentuale,     di    seguito  indicata,  del  trattamento
          straordinario   di   integrazione   salariale   che   hanno
          percepito    ovvero   che    sarebbe   loro   spettato  nel
          periodo  immediatamente  precedente  la   risoluzione   del
          rapporto di lavoro:
            a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
            b)  dal  tredicesimo  al trentaseiesimo mese: ottanta per
          cento".
            "2. Nelle  aree di  cui al   testo unico   approvato  con
          decreto  del Presidente della  Repubblica 6 marzo  1978, n.
          218, la   indennita' di mobilita'  e'  corrisposta  per  un
          periodo  massimo di ventiquattro mesi, elevato a  trentasei
          per i  lavoratori che hanno compiuto  i quaranta anni  e  a
          quarantotto per i lavoratori che anno  compiuto i cinquanta
          anni. Essa spetta nella seguente misura:
            a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
            b)  dal  tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta per
          cento".
            "4. L'indennita' di mobilita'  non puo'  comunque  essere
          corrisposta   per  un  periodo  superiore    all'anzianita'
          maturata dal lavoratore alle dipendenze  dell'impresa   che
          abbia  attivato la  procedura  di  cui all'articolo 4".
            "1.    Nel    caso  di    disoccupazione   derivante   da
          licenziamento    per  riduzione  di  personale   ai   sensi
          dell'art.  24  da  parte  delle  imprese, diverse da quelle
          edili,  rientranti  nel  campo     di  applicazione   della
          disciplina  dell'intervento  straordinario  di integrazione
          salariale  il  lavoratore,  operaio,  impiegato  o  quadro,
          qualora  possa  far  valere  una  anzianita'   aziendale di
          almeno dodici   mesi,  di    cui  almeno    sei  di  lavoro
          effettivamente   prestato,   ivi   compresi  i  periodi  di
          sospensione del  lavoro  derivanti  da   ferie,  festivita'
          e    infortuni,    con    un rapporto di lavoro a carattere
          continuativo e comunque non  a  termine,  ha  diritto  alla
          indennita' di mobilita' ai sensi dell'art. 7".
            -   L'art.   9-octies   del  decreto-legge  n.  510/1996,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  n.  608/1996,
          cosi' recita:
            "Art.  9-octies  (Piani  per  l'inserimento professionale
          dei  giovani nelle aree ad alto tasso di disoccupazione). -
          1. Il comma 3 dell'art. 15 del  decreto-legge    16  maggio
          1994, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
          luglio 1994, n. 451, e' sostituito dal seguente:
            "3.  I  progetti  di  cui  al   comma 1, lettera b), sono
          redatti dalle associazioni  dei datori  di  lavoro,  ovvero
          da    ordini e/o   collegi professionali   sulla   base  di
          apposite   convenzioni   predisposte   di concerto  con  le
          agenzie  per    l'impiego  ed  approvate  dalle commissioni
          regionali per l'impiego".
            2. Il  comma 7 dell'art.  15 del  decreto-legge 16 maggio
          1994, n.  229, convertito,  con modificazioni, dalla  legge
          19 luglio  1994, n.  451, e' sostituito dal seguente:
            "  7. L'assegnazione  dei  giovani avviene  a  cura delle
          sezioni circoscrizionali per   l'impiego  sulla    base  di
          criteri      fissati   dalle   commissioni   regionali  per
          l'impiego".
            3. Per  l'assegnazione dei giovani di   cui al  comma  2,
          il  Ministro del   lavoro   e  della   previdenza   sociale
          puo'   disporre,    in considerazione  della  specificita',
          anche     territoriale,    dell'emergenza    occupazionale,
          modalita' straordinarie,    ivi  compresa    l'adozione  di
          criteri quali  il carico familiare,  l'eta' anagrafica e il
          luogo di residenza.
            4. I piani di cui all'art. 15, comma 1, del decreto-legge
          16  maggio  1994, n.   299, convertito, con  modificazioni,
          dalla legge  19 luglio 1994, n. 451, sono  realizzati  fino
          all'anno 1998".
            -  Gli   obiettivi n.   1 e n.  2 del regolamento  CEE n.
          2081/93 del Consiglio del  20 luglio 1993,  che modifica il
          regolamento  (CEE) n.  2052/88  relativo alle  missioni dei
          Fondi a  finalita' strutturali, alla  loro efficacia  e  al
          coordinamento    dei loro   interventi e   di quelli  della
          Banca  europea  per gli   investimenti   e   degli    altri
          strumenti finanziari esistenti, sono i seguenti:
          "Obiettivo n. 1
            1.   Le      regioni   interessate   dalla  realizzazione
          dell'obiettivo n. 1 sono regioni  di livello NUTS II,    il
          cui PIL pro  capite risulta, in base ai  dati degli  ultimi
          tre  anni, inferiore  al 75%  della media comunitaria.
            Rientrano tra  queste regioni  anche l'Irlanda  del Nord,
          i  cinque nuovi   La   nder   tedeschi,    Berlino  Est,  i
          dipartimenti  francesi d'Oltremare, le  Azzorre,  le  Isole
          Canarie, e Madera ed altre regioni il cui PIL pro capite si
          avvicina  a  quello delle regioni indicate al primo comma e
          che vanno inserite,  per  motivi  particolari,  nell'elenco
          relativo all'obiettivo n. 1.
            Gli  Abruzzi  sono  ammissibili  agli    aiuti  a  titolo
          dell'obiettivo n.  1 per il periodo che va  dal  1  gennaio
          1994 al 31 dicembre 1996.
            Eccezionalmente,     visto    il    fenomeno    unico  di
          contiguita'  e  in funzione   del  loro    PIL    regionale
          a    livello    NUTS  III,   gli "arrondissements" Avesnes,
          Douai e Valenciennes e le zone di Argyll e Bute, d'Aran, di
          Cumbraes e di Western Moray sono aggiunti all'elenco  delle
          regioni dell'obiettivo n. 1.
            2.     L'elenco   delle    regioni,  interessate    dalla
          realizzazione   dell'obiettivo   n.    1    e'    contenuto
          nell'allegato 1.
            3.  L'elenco  delle  regioni  e'  valido   per sei anni a
          decorrere dal 1 gennaio 1994.   Prima della    scadenza  di
          tale  periodo    la Commissione riesamina l'elenco in tempo
          utile affinche' il Consiglio, deliberando  a    maggioranza
          qualificata    su   proposta della   Commissione e   previa
          consultazione del   Parlamento europeo, adotti  un    nuovo
          elenco  valido  per  il periodo successivo alla scadenza di
          cui sopra.
            4.  Gli  Stati  membri  interessati     presentano   alla
          Commissione  i loro piani di sviluppo regionale. Tali piani
          contengono in particolare:
            la  descrizione della  situazione   attuale per    quanto
          concerne  le disparita'  e   i  ritardi   di  sviluppo,  le
          risorse   finanziarie mobilizzate e  i principali risultati
          delle azioni varate  nel corso del precedente   periodo  di
          programmazione,  nel  contesto    degli  aiuti  strutturali
          comunitari   ricevuti  e  tenuto  conto    dei    risultati
          disponibili delle valutazioni;
            la    descrizione      di   un'adeguata   strategia   per
          conseguire  gli obiettivi di  cui all'art.  1, delle  linee
          principali  scelte    per  lo  svilup o   regionale e degli
          obiettivi specifici, quantificati   se la  loro  natura  lo
          consente;  una  stima  preliminare  dell'impatto  previsto,
          anche in materia  di occupazione, delle  pertinenti  azioni
          al   fine   di  assicurare  che    apportino  i    vantaggi
          socioeconomici  a     medio   termine   corrispondenti   ai
          finanziamenti previsti;
            una   valutazione   della   situazione  ambientale  della
          regione   in  questione  e  la  valutazione    dell'impatto
          ambientale  della  strategia e delle  azioni    sopracitate
          secondo  i  principi   di  uno   sviluppo sostenibile    in
          conformita'    delle  vigenti    disposizioni del   diritto
          comunitario;  le disposizioni  adottate  per  associare  le
          autorita'  competenti  in    materia ambientale   designate
          dallo  Stato     membro   alla   preparazione      e   alla
          realizzazione delle  azioni previste  dal piano nonche' per
          garantire  il rispetto   delle norme comunitarie in materia
          ambientale;
            una   tabella   finanziaria   indicativa   globale    che
          riepiloghi   le risorse finanziarie nazionali e comunitarie
          previste corrispondenti a ciascuno  degli  assi  principali
          scelti  per  lo sviluppo  regionale nell'ambito  del piano,
          nonche'  indicazioni sull'utilizzazione  dei contributi dei
          Fondi,  della  BEI    e  degli altri   strumenti finanziari
          prevista nella realizzazione del piano.
            Gli   Stati   membri   possono  presentare  un  programma
          globale  di sviluppo regionale per  tutte le  loro  regioni
          incluse  nell'elenco  di  cui al paragrafo 2 purche' questo
          piano comporti gli elementi di cui al primo comma.
            Gli Stati    membri  presentano    per  le  regioni    in
          questione    anche  i piani di   cui all'art.   10; i  dati
          relativi  ai piani   possono anche essere   indicati    nei
          piani    di sviluppo   regionale  riguardanti  le accennate
          regioni.
            5.  La  Commissione valuta  i  piani   proposti,  nonche'
          gli    altri  elementi di   cui al paragrafo 4  in funzione
          della loro   coerenza  con  gli  obiettivi    del  presente
          regolamento  e  con    le  disposizioni    e  le  politiche
          menzionate agli articoli 6  e 7. Essa definisce, sulla base
          di tutti i piani di cui al paragrafo 4,  nell'ambito  della
          partnership  prevista  dall'art.  4,  paragrafo  1,  e   di
          concerto con  lo  Stato  membro  interessato,    il  quadro
          comunitario  di   sostegno per   gli interventi strutturali
          comunitari, secondo le procedure previste all'art. 17.
            Il quadro comunitario di sostegno comprende segnatamente:
            gli  obiettivi  di   sviluppo,   con      la   rispettiva
          quantificazione  se  la  loro    natura  lo    consente,  i
          progressi da  realizzare rispetto  alla situazione  attuale
          durante   il   periodo  di    cui    trattasi,  le    linee
          prioritarie   scelte  per  l'intervento    comunitario,  le
          modalita' per la valutazione ex ante,  il  controllo  e  la
          valutazione ex post delle azioni prospettate;
              le forme d'intervento;
            il  piano  indicativo  di finanziamento con l'indicazione
          dell'importo degli interventi e della loro provenienza;
              la durata di tali interventi.
            Il  quadro    comunitario  di    sostegno  garantisce  il
          coordinamento  di  tutti   gli     interventi   strutturali
          comunitari   previsti    per   la  realizzazione  dei  vari
          obiettivi  di  cui  all'art.  1  all'interno di una regione
          determinata.
            Il     quadro  comunitario     di     sostegno      puo',
          all'occorrenza,   essere modificato e adattato, nell'ambito
          della partnership di cui  all'art.    4.  paragrafo  1,  su
          iniziativa    dello  Stato  membro  o  della Commissione di
          concerto   con lo Stato   membro, in  funzione  di    nuove
          informazioni  pertinenti    e  dei   risultati   registrati
          durante l'attuazione  delle azioni  in questione,  compresi
          i risultati  del  controllo e  della valutazione ex post.
            A    richiesta     debitamente     giustificata     dello
          Stato    membro interessato, la Commissione adotta i quadri
          comunitari particolari di sostegno per uno o piu' piani  di
          cui al paragrafo 4.
            6. Le modalita' d'applicazione del presente articolo sono
          precisate nelle disposizioni di cui all'art. 3. paragrafi 4
          e 5.
            7.    La   programmazione   si   riferisce   anche   alle
          azioni  di  cui all'obiettivo n. 5 a), da    attuare  nelle
          regioni  interessate operando una distinzione tra azioni in
          materia di  strutture  agricole  e  azioni  in  materia  di
          strutture della pesca.
          Obiettivo n. 2
            1.  Le    zone industriali in declino   interessate dalla
          realizzazione dell'obiettivo  n.  2  riguardano    regioni.
          regioni,  frontaliere o parti di regioni, compresi i bacini
          di occupazione e le comunita' urbane.
            2.  Le   zone    di   cui   al   paragafo   1     debbono
          corrispondere   o appartenere, fatto salvo  il paragrafo 4,
          ad   una unita'  territoriale  del  livello  NUTS  III  che
          soddisfi ciascuno dei criteri seguenti:
            a)  il tasso medio di disoccupazione dev'essere superiore
          alla media comunitaria registrata negli ultimi tre anni;
            b) rispetto  all'occupazione complessiva,  il tasso    di
          occupazione  nel  settore industriale  dev'essere  uguale o
          superiore alla   media comunitaria per  qualsiasi  anno  di
          riferimento a decorrere dal 1975;
            c)  il  livello  occupazionale  nel  settore  industriale
          rispetto all'anno  di riferimento  di cui  alla lettera  b)
          deve  risultare in regresso.
            L'intervento   comunitario,   fatto  salvo  il  paragrafo
          4,  puo' estendersi anche:
            a zone contigue che soddisfano  i  criteri  di  cui  alle
          lettere  a),  b)   e c)  nonche'  a zone  che soddisfano  i
          criteri  di cui  alle lettere a),  b)  e  c) contigue    ad
          una  regione  di  cui all'obiettivo n. 1;
            a    comunita'  urbane   caratterizzate da   un tasso  di
          disoccupazione superiore  di  almeno il  50%   alla   media
          comunitaria  e    che    hanno registrato     un   regresso
          notevole  dell'occupazione   nel  settore industriale;
            a  zone che  nel corso   degli ultimi   tre anni    hanno
          subito    o  che attualmente   subiscono o   rischiano   di
          subire,  anche   a seguito   di mutamenti  industriali    e
          dell'evoluzione    dei  sistemi    di  produzione,  perdite
          occupazionali  di   rilievo      in   settori   industriali
          determinanti  per  il  loro  sviluppo  economico    con  un
          conseguente  serio  aggravamento  della  disoccupazione  in
          dette zone;
            a    zone, in   particolare urbane,  confrontate a  gravi
          problemi  di bonifica di aree industriali degradate;
            ad  altre   zone  industriali  ed  urbane   nelle   quali
          l'impatto  socioeconomico   della   ristrutturazione    del
          settore  della  pesca, misurato secondo criteri  obiettivi,
          lo giustifichi.
            Nell'applicare      i  criteri    sopra  enunciati,    la
          Commissione  terra' conto  dell'incidenza relativa    delle
          situazioni  nazionali  rispetto alla   media   comunitaria,
          per   quanto   riguarda    il  tasso    di  disoccupazione,
          il     tasso   di   industrializzazione   e    il   declino
          industriale.
            Per  l'applicazione  di  tali criteri,   gli Stati membri
          possono anche prendere  come    base  di   riferimento   le
          realta'    specifiche    che  differiscono   sul tasso   di
          attivita'  o di  occupazione reale  delle popolazioni.
            3.    Sin  dall'entrata    in    vigore  del     presente
          regolamento,      previa   presa  in  considerazione  delle
          informazioni comunitarie relativa alle disposizioni  di cui
          al paragrafo  2, gli  Stati membri  interessati  propongono
          alla    Commissione, in  base  alle  disposizioni di  detto
          paragrafo   e      tenuto   conto      del   principio   di
          concentrazione,  l'elenco  delle  zone  che a loro   avviso
          devono beneficiare dell'azione a titolo  dell'obiettivo  n.
          2  e  le    comunicano  tutte  le  informazioni    utili al
          riguardo.
            Sulla  scorta    di  questi    elementi  e    della   sua
          valutazione  globale  delle   proposte presentate,  renendo
          conto delle  priorita' e   delle situazioni  nazionali,  la
          Commissione  adotta, in stretta concertazione con  lo Stato
          membro   interessato e   secondo   la procedura    prevista
          all'art. 17, un primo elenco triennale delle zone di cui al
          paragrafo 1 e ne informa il Parlamento europeo.
            4.  Nel    redigere  l'elenco  e   nel definire il quadro
          comunitario di sostegno  di    cui  al  paragrafo    9,  la
          Commissione  e  gli   Stati membri provvedono   a garantire
          una  reale  concentrazione degli   interventi sulle    zone
          piu'   gravemente   colpite e  nell'ambito geografico  piu'
          appropriato, tenendo  conto della   situazione  particolare
          delle  zone interessate.   Gli    Stati  membri  comunicano
          alla   Commissione  le informazioni che possono aiutarla in
          questo compito.
            5. Berlino  Ovest puo' beneficiare dell'aiuto    previsto
          nell'ambito  di   questo  obiettivo  per  il  primo periodo
          triennale  di  cui  al paragrafo 6.
            6. La  Commissione, di  concerto con   lo Stato    membro
          interessato,  rivede  periodicamente   l'elenco delle  zone
          beneficiarie.   Tuttavia  i  con-  tributi  concessi  dalla
          Comunita'  nell'ambito  dell'obiettivo  n. 2 a favore delle
          varie zone  contenute  nell'elenco    sono  programmati  ed
          erogati su base triennale.
            7.    Dopo tre  anni dell'entrata  in  vigore dell'elenco
          di cui   al paragrafo   3    i    criteri    definiti    al
          paragrafo  2  possono  essere modificati dal  Consiglio che
          delibera  a  maggioranza    qualificata su proposta   della
          Commissione   e   previa   consultazione  del    Parlamento
          europeo.
            8.   Gli   Stati  membri  interessati    presentano  alla
          Commissione i loro piani di   riconversione  regionale    e
          sociale.  I piani  contengono in particolare:
            la    descrizione    della    situazione    attuale,    e
          l'indicazione   dei  finanziamenti    previsiti    e    dei
          principali    risultati   delle   azioni varate  nel  corso
          del  precedente periodo  di  programmazione,  nel  contesto
          degli    aiuti  strutturali  comunitari ricevuti   e tenuto
          conto dei risultati disponibili delle valutazioni;
            la    descrizione      di   un'adeguata   strategia   per
          conseguire  gli obiettivi  di cui  art.  1 e   delle  linee
          principali    scelte per   la riconversione  delle zone  in
          questione,   con la   quantificazione  dei  progressi    da
          realizzare,    se   la   loro natura   lo  consente  e  una
          valutazione ex ante dell'impatto previsto, anche in materia
          di  occupazione,  delle  pertinenti  azioni  al    fine  di
          garantire  che  queste  apportino vantaggi socioeconomici a
          medio  termine  corrispondenti  alle  risorse   finanziarie
          mobilizzate;
            una  valutazione  ex   ante della situazione   ambientale
          della zona di cui  trattasi e la valutazione   dell'impatto
          ambientale  della strategia e  delle azioni  di cui  sopra,
          secondo   i principi   di  uno  sviluppo  sostenibile    in
          conformita'    delle  vigenti    disposizioni  del  diritto
          comunitario;  le  disposizioni   adottate   per   associare
          le autorita'  competenti in  materia ambientale,  designate
          dallo      Stato   membro,   alla  preparazione  e     alla
          realizzazione delle azioni previste dal piano  nonche'  per
          garantire  l'osservanza  delle norme comunitarie in materia
          di ambiente;
            indicazioni sull'utilizzazione dei contributi  dei fondi,
          della BEI e degli    altri  strumenti  finanziari  prevista
          nella realizzazione del piano.
            9.  La   Commissione valuta i  piani proposti in funzione
          della loro coerenza  con   gli   obiettivi   del   presente
          regolamento    e   con   le disposizioni   e le   politiche
          menzionate  agli articoli   6 e   7. Essa  definisce  sulla
          base  di  questi  piani,    nell'ambito  della  partnership
          prevista dall'art. 4,  paragrafo 1 e di concerto  con    lo
          Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno
          alla   riconversione   per  gli     interventi  strutturali
          comunitari,  avendo cura  di seguire  le procedure previste
          all'art. 17.
            Il quadro comunitario di sostegno comprende segnatamente:
            gli   obettivi  di    riconversione    quantificati,  per
          quanto  la   loro natura  lo    consente,  i  progressi  da
          realizzare  rispetto  alla situazione  attuale durante   il
          periodo  di   cui   trattasi, le  linee prioritarie  scelte
          per    l'intervento    comunitario,    le  modalita'     di
          valutazione  ex  ante,   sorveglianza e valutazione ex post
          delle azioni prospettate;
              le forme d'intervento;
            il piano indicativo di  finanziamento  con  l'indicazione
          dell'importo degli interventi e della loro provenienza;
              la durata di tali interventi.
            Il      quadro  comunitario     di     sostegno     puo',
          all'occorrenza,  essere modificato e adattato,  nell'ambito
          della  partnership  di  cui  all'art.    4, paragrafo 1, su
          iniziativa    dello  Stato  membro  interessato   o   della
          Commissione di  concerto con  lo Stato membro,  in funzione
          di   nuove  informazioni    pertinenti  e    dei  risultati
          osservati nel  corso della realizzazione delle   azioni  in
          questione, compresi  i risultati della sorveglianza e della
          valutazione ex post.
            10.    Le     modalita'   d'applicazione   del   presente
          articolo  sono precisate nelle disposizioni di cui all'art.
          3, paragrafi 4 e 5".
            - Il comma 203 dell'art. 2 della legge n. 662/1996, e' il
          seguente:
            "203. Gli interventi che   coinvolgono una  molteplicita'
          di  soggetti  pubblici   e privati  ed implicano  decisioni
          istituzionali    e  risorse  finanziarie  a  carico   delle
          amministrazioni   statali,   regionali   e  delle  province
          autonome    nonche'  degli  enti  locali    possono  essere
          regolati sulla base di accordi cosi' definiti:
            a)       "Programmazione    negoziata",      come    tale
          intendendosi  la regolamentazione concordata  tra  soggetti
          pubblici o  tra il soggetto pubblico competente  e la parte
          o  le    parti  pubbliche  o    private per l'attuazione di
          interventi  diversi,  riferiti  ad  un'unica  finalita'  di
          sviluppo che  richiedono una valutazione complessiva  delle
          attivita' di competenza;
            b)  "Intesa    istituzionale di   programma", come   tale
          intendendosi  l'accordo  tra    amministrazione   centrale,
          regionale  o  delle province autonome con cui tali soggetti
          si  impegnano  a  collaborare  sulla  base   di         una
          ricognizione   programmatica   delle  risorse   finanziarie
          disponibili,    dei     soggetti   interessati   e    delle
          procedure  amministrative     occorrenti,       per      la
          realizzazione   di   un  piano pluriennale  di   interventi
          d'interesse  comune   o  funzionalmente collegati;
            c)  "Accordo    di   programma   quadro",   come     tale
          intendendosi  l'accordo    con    enti  locali   ed   altri
          soggetti pubblici  e  privati promosso dagli  organismi  di
          cui   alla   lettera   b),  in  attuazione  di  una  intesa
          istituzionale di  programma  per    la  definizione  di  un
          programma esecutivo  di   interventi  di  interesse  comune
          o   funzionalmente collegati. L'accordo di programma quadro
          indica in particolare: 1) le attivita'  e gli    interventi
          da    realizzare,  con    i relativi   tempi e modalita' di
          attuazione  e con i termini ridotti   per  gli  adempimenti
          procedimentali;      2)      i      soggetti   responsabili
          dell'attuazione  delle singole  attivita'  ed   interventi;
          3)    gli    eventuali    accordi    di  programma ai sensi
          dell'art.  27  della  legge  8  giugno  1990, n. 142; 4) le
          eventuali    conferenze  di    servizi    o     convenzioni
          necessarie    per  l'attuazione    dell'accordo;   5)   gli
          impegni  di  ciascun  soggetto, nonche'  del soggetto   cui
          competono  poteri sostitutivi  in caso  di inerzie, ritardi
          o  inadempienze;  6)  i  procedimenti  di  conciliazione  o
          definizione di  conflitti  tra    i  soggetti  partecipanti
          all'accordo;  7) le   risorse  finanziarie  occorrenti  per
          le  diverse  tipologie   di intervento,   a valere    sugli
          stanziamenti      pubblici   o     anche  reperite  tramite
          finanziamenti   privati;   8)     le   procedure    ed    i
          soggetti  responsabili    per    il   monitoraggio   e   la
          verifica  dei  risultati.  L'accordo di programma quadro e'
          vincolante per tutti i soggetti  che  vi  partecipano.    I
          controlli    sugli atti e  sulle attivita'  posti in essere
          in  attuazione dell'accordo di  programma quadro sono    in
          ogni  caso successivi. Limitatamente alle aree  di cui alla
          lettera  f),  gli  atti  di  esecuzione  dell'accordo    di
          programma  quadro  possono derogare alle   norme  ordinarie
          di   amministrazione  e  contabilita',  salve restando   le
          esigenze   di   concorrenzialita'   e   trasparenza  e  nel
          rispetto  della  normativa   comunitaria   in materia    di
          appalti,    di  ambiente  e    di  valutazione  di  impatto
          ambientale. Limitatamente alle predette   aree    di    cui
          alla  lettera  f),  determinazioni  congiunte adottate  dai
          soggetti   pubblici interessati   territorialmente e    per
          competenza   istituzionale in  materia urbanistica  possono
          comportare gli  effetti    di  variazione  degli  strumenti
          urbanistici  gia'  previsti  dall'articolo 27, commi 4 e 5,
          della legge 8 giugno 1990, n. 142;
            d)  "Patto  territoriale",    come   tale    intendendosi
          l'accordo,  promosso  da  enti locali, parti  sociali, o da
          altri soggetti pubblici o  privati  con  i  contenuti    di
          cui   alla   lettera   c),  relativo all'attuazione  di  un
          programma  di   interventi   caratterizzato   da  specifici
          obiettivi di promozione dello sviluppo locale;
            e)  "Contratto  di programma",  come tale intendendosi il
          contratto  stipulato   tra      l'amministrazione   statale
          competente,   grandi imprese, consorzi di  medie e  piccole
          imprese  e rappresentanze  di distretti industriali     per
          la      realizzazione     di     interventi   oggetto    di
          programmazione negoziata;
            f)  "Contratto  di area",  come   tale   intendendosi  lo
          strumento    operativo,             concordato          tra
          amministrazioni,    anche     locali, rappresentanze    dei
          lavoratori   e  dei  datori  di  lavoro,  nonche' eventuali
          altri soggetti  interessati,  per  la realizzazione   delle
          azioni  finalizzate    ad  accelerare  lo    sviluppo  e la
          creazione    di  una  nuova  occupazione     in   territori
          circoscritti,  nell'ambito    delle aree di  crisi indicate
          dal  Presidente del  Consiglio  dei Ministri,  su  proposta
          del  Ministro del bilancio e della programmazione economica
          e  sentito  il     parere  delle   competenti   commissioni
          parlamentari,  che  si  pronunciano entro   quindici giorni
          dalla    richiesta, e delle  aree di sviluppo industriale e
          dei  nuclei di industrializzazione  situati  nei  territori
          di  cui  all'obiettivo 1  del regolamento  CEE n.  2052/88,
          nonche' delle  aree industrializzate realizzate  a    norma
          dell'art.  32  della  legge  14  maggio 1981, n.   219, che
          presentino requisiti di piu'  rapida    attivazione      di
          investimenti  di  disponibilita'   di  aree attrezzate e di
          risorse  private    o  derivanti  da  interventi normativi.
          Anche nell'ambito  dei contratti d'area  dovranno    essere
          garantiti ai lavoratori i  trattamenti retributivi previsti
          dall'art.    6,  comma  9,  lettera c), del decreto-legge 9
          ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 7 dicembre 1989, n. 389".
            -  L'art. 15   del decreto-legge 16 maggio 1994,  n. 299,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge   19   luglio
          1994,  n.  451,  e'  il seguente:
            "Art.    15 (Piani   per l'inserimento  professionale dei
          giovani privi di  occupazione). - 1.   Nelle aree di    cui
          all'art.    1  del  decreto-legge 20 maggio 1993,   n. 148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio 1993,
          n. 236,  il  Ministero    del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale,  sentite le  commissioni regionali per l'impiego e
          di intesa con  le regioni interessate,  realizza,  per  gli
          anni   1994   e  1995,     piani    mirati    a  promuovere
          l'inserimento  professionale  dei giovani di eta'  compresa
          tra i 19 e  32 anni e fino a 35  anni per i disoccupati  di
          lunga    durata  iscritti  nelle liste   di collocamento. I
          piani sono attuati attraverso:
            a)  progetti che  prevedono   lo svolgimento   di  lavori
          socialmente   utili,     nonche'  la     partecipazione  ad
          iniziative formative  volte al recupero dell'istruzione  di
          base, alla   qualificazione  professionale  dei    soggetti
          gia'  in   possesso   del   diploma di   scuola  secondaria
          inferiore, alla    formazione  del  secondo    livello  per
          giovani   gia' in possesso del diploma di scuola secondaria
          superiore;
            b) progetti che prevedono  periodi  di  formazione  e  lo
          svolgimento   di   un'esperienza   lavorativa   per  figure
          professionalmente qualificate.
            2. I progetti di cui al comma   1,  lettera  a),  per  la
          parte relativa al programma  dei lavori  socialmente utili,
          sono    disciplinati  dalle disposizioni   di cui  all'art.
          14. La   parte   relativa al   programma  formativo    deve
          essere    formulata   e    svolta   in   raccordo   con  le
          istituzioni competenti.
            3. I  progetti di cui   al comma 1,    lettera  b),  sono
          redatti  dalle associazioni  dei datori  di  lavoro, ovvero
          da  ordini e/o   collegi professionali   sulla   base    di
          apposite    convenzioni    predisposte   di concerto con le
          agenzie per    l'impiego  ed  approvate  dalle  commissioni
          regionali per l'impiego.
            4.  La   partecipazione del   giovane ai progetti  di cui
          al presente articolo non    puo'  essere  superiore    alle
          ottanta  ore  mensili    per un periodo massimo di   dodici
          mesi. Per ogni ora di   formazione svolta  e  di  attivita'
          prestata al giovane  e' corrisposta un'indennita' pari a L.
          7.500.  Al  pagamento  dell'indennita' provvede mensilmente
          l'ufficio provinciale    del  lavoro    e  della    massima
          occupazione,    eventualmente avvalendosi   della  rete  di
          sportelli bancari  o  postali  all'uopo convenzionati.   La
          meta'  del costo  dell'indennita', esclusa  quella relativa
          alle  ore  di formazione, e'   a carico del soggetto presso
          cui e' svolta  l'esperienza lavorativa   secondo  modalita'
          previste dalla convenzione.
            5.  Per  i  progetti cui cui al   comma 1, lettera b), il
          Ministero  del  lavoro    e  della     previdenza   sociale
          determina  i    limiti  del    ricorso  dell'istituto    in
          rapporto al  numero  dei  dipendenti del   soggetto  presso
          cui  e'   svolta   l'esperienza  lavorativa e  nel  caso in
          cui quest'ultimo  non  abbia  proceduto  all'assunzione  di
          almeno  il  sessanta  per  cento  dei giovani utilizzati in
          analoghi progetti.
            6. L'utilizzazione  dei giovani  nei programmi di  cui al
          comma 1, lettera b), non  determina l'instaurazione  di  un
          rapporto  di lavoro, non  comporta la  cancellazione  dalle
          liste  di  collocamento e  non preclude al datore di lavoro
          la  possibilita'  di  assumere  il  giovane,  al    termine
          dell'esperienza,    con contratto  di formazione  e lavoro,
          relativamente  alla stessa  area professionale.  I medesimi
          progetti devono  indicare  idonee forme   assicurative    a
          carico  del   soggetto utilizzatore  contro  gli  infortuni
          e  le  malattie   professionali connessi  allo  svolgimento
          dell'attivita' lavorativa.
            7.    L'assegnazione   dei   giovani    avviene   a  cura
          delle  sezioni circoscrizionali per  l'impiego sulla   base
          di   criteri    fissati  dalle  commissioni  regionali  per
          l'impiego.
            8.  Al finanziamento  dei  piani  di cui   al    presente
          articolo  si provvede nei limiti delle  risorse finanziarie
          preordinate  allo  scopo  nell'ambito  del  fondo    di cui
          all'art. 1, comma  7, del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
          148,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio
          1993, n. 236".
            - L'art.  3 del decreto-legge  19 maggio 1997, n.    129,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997,
          n. 229 (Programmazione delle  cessazioni dal  servizio  del
          personale  del comparto   scuola, nonche'  disposizioni  in
          materia   di    fondi  pensione  e  mobilita')  cosi'  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
            "Art. 3 (Mobilita'  lunga).  -  1.  Le  disposizioni  del
          presente  articolo  sono  destinate  a  favorire  piani  di
          gestione  delle  eccedenze,  che     presentino   rilevanti
          conseguenze    sul    piano  occupazionale,   di lavoratori
          dipendenti da imprese rientranti nella disciplina  relativa
          all'indennita'    di  mobilita',    avuto  riguardo    alla
          dimensione   delle  imprese  stesse  nel  rapporto  con  il
          territorio in cui sono ubicate.
            2.    Per  le    finalita'  di    cui  al   comma 1,   le
          disposizioni  di cui all'art. 7,  comma 7,  della legge  23
          luglio  1991, n.  223, trovano applicazione,  nel    limite
          massimo  di    3.500 unita' e   con riferimento alle unita'
          produttive ubicate  sull'intero territorio  nazionale,  nei
          confronti  dei  lavoratori collocati in  mobilita' entro il
          31 dicembre 1998. Il predetto termine e'  fissato    al  31
          dicembre  1999 per le sole imprese interessate ai contratti
          d'area di cui all'art.  2,  comma  203,  della  legge    23
          dicembre  1996,  n.    662,  le cui procedure   siano state
          attivate dalla Presidenza  del Consiglio dei  Ministri    -
          Comitato  per  il    coordinamento delle   iniziative   per
          l'occupazione,  entro il  15 ottobre 1997".
            3. Nell'ambito del  limite massimo di cui al  comma    2,
          una  quota  non inferiore al 70 per cento e' riservata alle
          unita' produttive ubicate nelle aree di cui agli  obiettivi
          n. 1 e n. 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio,
          del 20 luglio 1993.
            4.  I    lavoratori di cui  al comma 2  sono collocati in
          pensione al raggiungimento  dei requisiti  individuali  per
          il pensionamento  di anzianita' previsti  dalla  disciplina
          vigente    alla  data  di  entrata  in  vigore del presente
          decreto.
            5. Per  i lavoratori   collocati in mobilita'    ai  fini
          del  presente  articolo, gli oneri conseguenti al permanere
          nelle liste di mobilita' oltre i  limiti previsti dall'art.
          7, commi 1,  2 e 4,  della citata legge   n.     223    del
          1991,      ivi    compreso    l'onere      relativo    alla
          contribuzione figurativa,   sono  posti  a    carico  delle
          imprese    che,  a tal fine,  corrisponderanno all'Istituto
          nazionale  per    la  previdenza  sociale    (I.N.P.S.)   i
          relativi  importi    alla fine   di ciascuno   anno solare,
          nella misura corrispondente all'onere sostenuto.
            6.   Le   imprese    che    intendono  avvalersi    delle
          disposizioni    del  presente  articolo  devono  presentare
          domanda al Ministero del lavoro e della previdenza  sociale
          entro  il 31 luglio  1997. Il  Ministro del lavoro  e della
          previdenza sociale   approva le    domande  entro    il  20
          ottobre  1997,    secondo  criteri   di priorita' stabiliti
          tenendo conto della durata  precedente del processo  che ha
          causato   l'eccedenza di manodopera    e  della    maggiore
          vicinanza    dei  requisiti    di  eta'    e  di anzianita'
          contributiva dei  lavoratori posseduti  al momento    della
          collocazione  in  mobilita'  rispetto   ai requisiti per il
          pensionamento di cui al comma 4.
            7. I lavoratori di  cui al comma 2 decadono dai  benefici
          di cui al medesimo comma  qualora non accettino  di  essere
          impiegati   in lavori socialmente utili  che si svolgano in
          un luogo distante non   piu'  di  cinquanta  chilometri,  o
          comunque   raggiungibile   in  sessanta  minuti  con  mezzi
          pubblici,  dalla  residenza  del   lavoratore,   ai   sensi
          dell'art. 9, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
            8. Se, entro  sei mesi dal termine per l'approvazione  da
          parte  del  Ministro del lavoro  e della previdenza sociale
          delle  domande di cui al  comma 6,  gli enti   locali   non
          hanno      predisposto  programmi     per  l'impiego    dei
          lavoratori  di   cui   al   presente articolo   in   lavori
          socialmente utili  o di  pubblica utilita', le  commissioni
          regionali  per  l'impiego  provvedono    ad  accertare,  in
          raccordo  con  la regione e gli enti locali, le ragioni del
          mancato utilizzo.
            9.   Per quanto   non    diversamente  disposto,    trova
          applicazione  la disciplina relativa  all'art. 7, comma  7,
          della citata legge  n. 223 del 1991".