Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decretolegge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. Disposizioni in materia di sostegno al reddito 1. Il termine previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 17, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relative alla possibilita' di iscrizione nelle liste di mobilita' dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano fino a quindici dipendenti, e' prorogato al 31 dicembre 1998 ai fini dei benefici contributivi in caso di assunzione dalle liste medesime, nel limite complessivo massimo di 9 miliardi di lire a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. A tal fine il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rimborsa i relativi oneri all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previa rendicontazione. (( 2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del )) (( decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con )) (( modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come )) (( modificato dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 16 )) (( maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge )) (( 19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione fino al 31 )) (( dicembre 1998. Alle finalita' del presente comma si provvede )) (( nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo )) (( nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1, e )) (( comunque entro il limite massimo di 30 miliardi di lire. )) 3. Sono prorogati per ulteriori otto mesi: a) i trattamenti di integrazione salariale concessi alle imprese in crisi sottoposte al regime di amministrazione straordinaria, a decorrere dalla scadenza dell'ultima proroga concessa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; b) i trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, per i lavoratori in servizio alla data del 15 dicembre 1997. La misura dei trattamenti di integrazione salariale prorogati e' ridotta del 10 per cento. Le predette proroghe possono essere concesse nel limite massimo di lire 3 miliardi per i trattamenti di cui alla lettera a) e di lire 3 miliardi per i trattamenti di cui alla lettera b), per indennnita' e contribuzione figurativa e l'onere complessivo e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1. ((3-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale )) (( puo' prorogare, per un periodo massimo di sei mesi, i )) (( trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui )) (( all'articolo 9, comma 25, lettera c), del decreto-legge 1 )) (( ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla )) (( legge 28 novembre 1996, n. 608. L'onere complessivo per la )) (( concessione del predetto intervento, pari a lire 3 miliardi, e' )) (( posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1. )) 4. La possibilita' prevista dall'articolo 4, comma 25, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, di concedere, nei casi ivi previsti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, i benefici di cui agli articoli 8, comma 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di assunzione di lavoratori iscritti nella lista di mobilita', trova applicazione relativamente alle domande presentate entro il 31 dicembre 1997, entro il limite delle risorse allo scopo predeterminate dall'articolo 2, comma 29, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 5. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 31, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relative al diritto dei lavoratori dipendenti o gia' dipendenti da discariche autorizzate e iscritti nelle liste di mobilita' non antecedentemente al 1 gennaio 1996, si interpretano nel senso che la percezione della relativa indennita' non e' subordinata al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 7, commi 1, 2 e 4, e 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. Fermo restando il limite massimo di spesa di cui all'articolo 4, comma 31, del citato decreto-legge n. 510 del 1996, il termine di scadenza per l'iscrizione nelle liste di mobilita' e' prorogato di dodici mesi. (( 6. I piani per l'inserimento professionale dei giovani di cui )) (( all'articolo 9-octies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, )) (( convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. )) (( 608, possono prevedere lo svolgimento delle attivita', da parte )) (( di giovani residenti nelle aree cui agli obiettivi numeri 1 e 2 )) (( del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio )) (( 1993, e successive modificazioni, presso imprese del settore )) (( industriale operanti in territori diversi da quelli ricompresi )) (( negli obiettivi nn. 1 e 2 del predetto regolamento e che )) (( abbiano concordato, ai sensi del comma 203 dell'articolo 2 )) (( della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o anche tramite le loro )) (( associazioni territoriali, rapporti di collaborazione con le )) (( corrispondenti associazioni o con gli enti locali delle aree )) (( territoriali di provenienza dei giovani, finalizzati allo )) (( sviluppo economico di tali aree. In tali casi ai giovani e' )) (( corrisposta una indennita' aggiuntiva di lire 800.000 mensili a )) (( titolo di rimborso degli oneri relativi alla spesa sostenuta )) (( per il vitto e l'alloggio, a carico del Fondo per l'occupazione )) (( di cui al comma 1, nonche' una indennita' pari a lire 200 mila )) (( mensili a carico dell'impresa ad integrazione dell'indennita' )) (( di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. )) (( 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, )) (( n. 451. Ai giovani residenti nelle aree di cui al citato )) (( obiettivo n. 2, le indennita' aggiuntive di cui al presente )) (( comma sono corrisposte nel caso che le attivita' formative )) (( siano svolte presso imprese non operanti nelle regioni di )) (( residenza. Il Governo deve riferire alle Commissioni )) (( parlamentari competenti in ordine ai risultati dello )) (( svolgimento delle suddette attivita'. I piani di cui )) (( all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. )) (( 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, )) (( n. 451, avviati entro il 1998 possono essere completati nel )) (( 1999 nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo )) (( scopo nell'ambito del predetto Fondo. )) 7. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, le parole: "una quota pari al 70 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "una quota non inferiore al 70 per cento". (( Al comma 2 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 129 del 1997 le parole: "stipulati entro il 15 ottobre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "le cui procedure siano state attivate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, entro il 15 ottobre 1997". ))
Riferimenti normativi: - Il comma 17 dell'art. 4 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), cosi' recita: "17. E' differita al 31 dicembre 1997 la possibilita' di iscrizione alla lista di mobilita' di cui all'art. 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, prevista dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236". - Il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), cosi' recita: "7. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo". - Il testo dei commi 5 e 8 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 (Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali), e' il seguente: "5. Alle imprese non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'art. 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, stipulano contratti di solidarieta', viene corrisposto, per un periodo massimo di due anni, un contributo pari alla meta' del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario. Il predetto contributo viene erogato in rate trimestrali e ripartito in parti uguali tra l'impresa e i lavoratori interessati. Per questi ultimi il contributo non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali. Ai soli fini pensionistici si terra' conto, per il periodo della riduzione, dell'intera retribuzione di riferimento. La presente disposizioni non trova applicazione in riferimento ai periodi successivi al 31 dicembre 1995". "8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, anche ove occupino meno di sedici dipendenti, a condizioni che i lavoratori con orario ridotto da esse dipendenti percepiscano, a carico di fondi bilaterali istituiti da contratti collettivi nazionali o territoriali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, una prestazione di entita' non inferiore alla meta' della quota del contributo pubblico destinata ai lavoratori". - Il comma 3 dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 (Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione) e' il seguente: "3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale possono essere prorogati per ulteriori sei mesi i trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, nonche' i trattamenti di integrazione salariale, in essere alla data del 25 marzo 1997, concessi alle imprese in crisi sottoposte al regime di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, anche in deroga a quanto disposto dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, nel limite complessivo di lire 43 miliardi a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; la misura dei trattamenti di integrazione salariale prorogati e' ridotta dei dieci per cento. Al relativo onere per l'anno 1997 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale". - Il comma 8 dell'art. 5 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642 (Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996) e' il seguente: "8. In attesa del riordino dei consorzi agrari, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, in favore dei lavoratori dipendenti dei predetti consorzi che abbiano gia' fruito nel corrente anno del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonche' del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, e successive modificazioni, e' concesso con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, un ulteriore periodo di tale trattamento non eccedente i nove mesi, anche in deroga alla normativa vigente". - Il comma 25, lettera c), dell'art. 9, del decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996, cosi' recita: "Art. 9 (Disposizioni diverse in materia di personale ed in materia previdenziale). "25. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo', nel limite complessivo di lire 50 miliardi a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4 dell'articolo 1 con proprio decreto: a) - b) (omissis); c) prorogare fino a tre mesi i trattamenti di integrazione straordinaria dei lavoratori gia' sospesi dal lavoro a seguito di cessazione dell'attivita', dismissioni anche parziali di rami di attivita' ovvero di procedure concorsuali che abbiano interessato le aziende medesime al fine di consentire il loro reimpiego in nuove iniziative industriali o di servizio realizzate nelle predette aree". - Il comma 25 dell'art. 4 del decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996, cosi' recita: "25. Sino al 31 dicembre 1996, quando un contratto collettivo stipulato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nei casi di cui al comma 5 dell'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, limitatamente alle imprese sottoposte alla procedura dell'amministrazione straordinaria, consente la salvaguardia di un rilevante livello di occupazione, avuto riguardo anche alle caratteristiche del mercato del lavoro locale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' concedere, con proprio decreto, al datore di lavoro acquirente, che abbia le caratteristiche di cui all'art. 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223, i benefici previsti dall'art. 8, comma 4, e dall'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel limite delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236". - Il testo del comma 4 dell'art. 8 e del comma 9 dell'art. 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamento di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) e' il seguente: "4. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilita' e' concesso, per ogni mensilita' di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennita' di mobilita' che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non puo' essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici e, per i lavoratori di eta' superiore a cinquanta anni, per un numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per le aree di cui all'art. 7, comma 6. Il presente comma non trova applicazione per i giornalisti". "9. Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilita' assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro e', per i primi diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni". - Il comma 29 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e' il seguente: "29. Al comma 25 dell'art. 4 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "sino al 31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 1997"; dopo le parole "alla procedura dell'amministrazione straordinaria" sono inserite le seguenti: ", a procedure concorsuali, a fallimento, nonche' a tutti i casi di cessione o affitto di azienda, laddove non si riscontrino coincidenza degli assetti proprietari o rapporti di collegamento e controllo tra l'azienda cessionaria e quella cedente,". Per le finalita' di cui al presente comma, nell'ambito del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' preordinata la somma di lire 10 miliardi". - Il comma 31 dell'art. 4 del decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996, cosi' recita: "31. Al fine di proseguire nel riordino dell'attivita' di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, speciali, tossici e nocivi nelle regioni, ove e' stato dichiarato lo stato di emergenza, i lavoratori dipendenti o gia' dipendenti da discariche autorizzate, che siano state o che saranno progressivamente chiuse, nella prospettiva del riutilizzo delle risorse umane nelle attivita' di smaltimento dei rifiuti nel quadro del generale riassetto del settore, sono iscritti, dal momento del licenziamento e comunque non antecedentemente al 1 gennaio 1996, nelle liste di mobilita' sino al 31 dicembre 1997, con conseguente fruizione della relativa indennita' prevista dalla normativa vigente, fatto salvo anche quanto indicato nell'art. 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, con riferimento alla permanenza nelle liste anche oltre la predetta data del 31 dicembre 1997. L'iscrizione dei suddetti lavoratori nelle liste di mobilita' avviene tramite approvazione delle liste dei lavoratori da licenziare inviate dalle aziende ovvero dalle istanze presentate dai singoli lavoratori gia' licenziati, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvedera' nel limite massimo di spesa di 20 miliardi, ivi compresi gli oneri previdenziali figurativi. Gli oneri di cui al presente comma sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4". - I commi 1, 2 e 4 dell'art. 7 ed il comma 1 dell'art. 16 della legge n. 223/1991, sono i seguenti: "1. I lavoratori collocati in mobilita' ai sensi dell'art. 4, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, comma 1, hanno diritto ad una indennita' per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. L'indennita' spetta nella misura percentuale, di seguito indicata, del trattamento straordinario di integrazione salariale che hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro: a) per i primi dodici mesi: cento per cento; b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta per cento". "2. Nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la indennita' di mobilita' e' corrisposta per un periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che anno compiuto i cinquanta anni. Essa spetta nella seguente misura: a) per i primi dodici mesi: cento per cento; b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta per cento". "4. L'indennita' di mobilita' non puo' comunque essere corrisposta per un periodo superiore all'anzianita' maturata dal lavoratore alle dipendenze dell'impresa che abbia attivato la procedura di cui all'articolo 4". "1. Nel caso di disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione di personale ai sensi dell'art. 24 da parte delle imprese, diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale il lavoratore, operaio, impiegato o quadro, qualora possa far valere una anzianita' aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festivita' e infortuni, con un rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine, ha diritto alla indennita' di mobilita' ai sensi dell'art. 7". - L'art. 9-octies del decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996, cosi' recita: "Art. 9-octies (Piani per l'inserimento professionale dei giovani nelle aree ad alto tasso di disoccupazione). - 1. Il comma 3 dell'art. 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e' sostituito dal seguente: "3. I progetti di cui al comma 1, lettera b), sono redatti dalle associazioni dei datori di lavoro, ovvero da ordini e/o collegi professionali sulla base di apposite convenzioni predisposte di concerto con le agenzie per l'impiego ed approvate dalle commissioni regionali per l'impiego". 2. Il comma 7 dell'art. 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e' sostituito dal seguente: " 7. L'assegnazione dei giovani avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego sulla base di criteri fissati dalle commissioni regionali per l'impiego". 3. Per l'assegnazione dei giovani di cui al comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' disporre, in considerazione della specificita', anche territoriale, dell'emergenza occupazionale, modalita' straordinarie, ivi compresa l'adozione di criteri quali il carico familiare, l'eta' anagrafica e il luogo di residenza. 4. I piani di cui all'art. 15, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono realizzati fino all'anno 1998". - Gli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo alle missioni dei Fondi a finalita' strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, sono i seguenti: "Obiettivo n. 1 1. Le regioni interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 sono regioni di livello NUTS II, il cui PIL pro capite risulta, in base ai dati degli ultimi tre anni, inferiore al 75% della media comunitaria. Rientrano tra queste regioni anche l'Irlanda del Nord, i cinque nuovi La nder tedeschi, Berlino Est, i dipartimenti francesi d'Oltremare, le Azzorre, le Isole Canarie, e Madera ed altre regioni il cui PIL pro capite si avvicina a quello delle regioni indicate al primo comma e che vanno inserite, per motivi particolari, nell'elenco relativo all'obiettivo n. 1. Gli Abruzzi sono ammissibili agli aiuti a titolo dell'obiettivo n. 1 per il periodo che va dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1996. Eccezionalmente, visto il fenomeno unico di contiguita' e in funzione del loro PIL regionale a livello NUTS III, gli "arrondissements" Avesnes, Douai e Valenciennes e le zone di Argyll e Bute, d'Aran, di Cumbraes e di Western Moray sono aggiunti all'elenco delle regioni dell'obiettivo n. 1. 2. L'elenco delle regioni, interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 e' contenuto nell'allegato 1. 3. L'elenco delle regioni e' valido per sei anni a decorrere dal 1 gennaio 1994. Prima della scadenza di tale periodo la Commissione riesamina l'elenco in tempo utile affinche' il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotti un nuovo elenco valido per il periodo successivo alla scadenza di cui sopra. 4. Gli Stati membri interessati presentano alla Commissione i loro piani di sviluppo regionale. Tali piani contengono in particolare: la descrizione della situazione attuale per quanto concerne le disparita' e i ritardi di sviluppo, le risorse finanziarie mobilizzate e i principali risultati delle azioni varate nel corso del precedente periodo di programmazione, nel contesto degli aiuti strutturali comunitari ricevuti e tenuto conto dei risultati disponibili delle valutazioni; la descrizione di un'adeguata strategia per conseguire gli obiettivi di cui all'art. 1, delle linee principali scelte per lo svilup o regionale e degli obiettivi specifici, quantificati se la loro natura lo consente; una stima preliminare dell'impatto previsto, anche in materia di occupazione, delle pertinenti azioni al fine di assicurare che apportino i vantaggi socioeconomici a medio termine corrispondenti ai finanziamenti previsti; una valutazione della situazione ambientale della regione in questione e la valutazione dell'impatto ambientale della strategia e delle azioni sopracitate secondo i principi di uno sviluppo sostenibile in conformita' delle vigenti disposizioni del diritto comunitario; le disposizioni adottate per associare le autorita' competenti in materia ambientale designate dallo Stato membro alla preparazione e alla realizzazione delle azioni previste dal piano nonche' per garantire il rispetto delle norme comunitarie in materia ambientale; una tabella finanziaria indicativa globale che riepiloghi le risorse finanziarie nazionali e comunitarie previste corrispondenti a ciascuno degli assi principali scelti per lo sviluppo regionale nell'ambito del piano, nonche' indicazioni sull'utilizzazione dei contributi dei Fondi, della BEI e degli altri strumenti finanziari prevista nella realizzazione del piano. Gli Stati membri possono presentare un programma globale di sviluppo regionale per tutte le loro regioni incluse nell'elenco di cui al paragrafo 2 purche' questo piano comporti gli elementi di cui al primo comma. Gli Stati membri presentano per le regioni in questione anche i piani di cui all'art. 10; i dati relativi ai piani possono anche essere indicati nei piani di sviluppo regionale riguardanti le accennate regioni. 5. La Commissione valuta i piani proposti, nonche' gli altri elementi di cui al paragrafo 4 in funzione della loro coerenza con gli obiettivi del presente regolamento e con le disposizioni e le politiche menzionate agli articoli 6 e 7. Essa definisce, sulla base di tutti i piani di cui al paragrafo 4, nell'ambito della partnership prevista dall'art. 4, paragrafo 1, e di concerto con lo Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari, secondo le procedure previste all'art. 17. Il quadro comunitario di sostegno comprende segnatamente: gli obiettivi di sviluppo, con la rispettiva quantificazione se la loro natura lo consente, i progressi da realizzare rispetto alla situazione attuale durante il periodo di cui trattasi, le linee prioritarie scelte per l'intervento comunitario, le modalita' per la valutazione ex ante, il controllo e la valutazione ex post delle azioni prospettate; le forme d'intervento; il piano indicativo di finanziamento con l'indicazione dell'importo degli interventi e della loro provenienza; la durata di tali interventi. Il quadro comunitario di sostegno garantisce il coordinamento di tutti gli interventi strutturali comunitari previsti per la realizzazione dei vari obiettivi di cui all'art. 1 all'interno di una regione determinata. Il quadro comunitario di sostegno puo', all'occorrenza, essere modificato e adattato, nell'ambito della partnership di cui all'art. 4. paragrafo 1, su iniziativa dello Stato membro o della Commissione di concerto con lo Stato membro, in funzione di nuove informazioni pertinenti e dei risultati registrati durante l'attuazione delle azioni in questione, compresi i risultati del controllo e della valutazione ex post. A richiesta debitamente giustificata dello Stato membro interessato, la Commissione adotta i quadri comunitari particolari di sostegno per uno o piu' piani di cui al paragrafo 4. 6. Le modalita' d'applicazione del presente articolo sono precisate nelle disposizioni di cui all'art. 3. paragrafi 4 e 5. 7. La programmazione si riferisce anche alle azioni di cui all'obiettivo n. 5 a), da attuare nelle regioni interessate operando una distinzione tra azioni in materia di strutture agricole e azioni in materia di strutture della pesca. Obiettivo n. 2 1. Le zone industriali in declino interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2 riguardano regioni. regioni, frontaliere o parti di regioni, compresi i bacini di occupazione e le comunita' urbane. 2. Le zone di cui al paragafo 1 debbono corrispondere o appartenere, fatto salvo il paragrafo 4, ad una unita' territoriale del livello NUTS III che soddisfi ciascuno dei criteri seguenti: a) il tasso medio di disoccupazione dev'essere superiore alla media comunitaria registrata negli ultimi tre anni; b) rispetto all'occupazione complessiva, il tasso di occupazione nel settore industriale dev'essere uguale o superiore alla media comunitaria per qualsiasi anno di riferimento a decorrere dal 1975; c) il livello occupazionale nel settore industriale rispetto all'anno di riferimento di cui alla lettera b) deve risultare in regresso. L'intervento comunitario, fatto salvo il paragrafo 4, puo' estendersi anche: a zone contigue che soddisfano i criteri di cui alle lettere a), b) e c) nonche' a zone che soddisfano i criteri di cui alle lettere a), b) e c) contigue ad una regione di cui all'obiettivo n. 1; a comunita' urbane caratterizzate da un tasso di disoccupazione superiore di almeno il 50% alla media comunitaria e che hanno registrato un regresso notevole dell'occupazione nel settore industriale; a zone che nel corso degli ultimi tre anni hanno subito o che attualmente subiscono o rischiano di subire, anche a seguito di mutamenti industriali e dell'evoluzione dei sistemi di produzione, perdite occupazionali di rilievo in settori industriali determinanti per il loro sviluppo economico con un conseguente serio aggravamento della disoccupazione in dette zone; a zone, in particolare urbane, confrontate a gravi problemi di bonifica di aree industriali degradate; ad altre zone industriali ed urbane nelle quali l'impatto socioeconomico della ristrutturazione del settore della pesca, misurato secondo criteri obiettivi, lo giustifichi. Nell'applicare i criteri sopra enunciati, la Commissione terra' conto dell'incidenza relativa delle situazioni nazionali rispetto alla media comunitaria, per quanto riguarda il tasso di disoccupazione, il tasso di industrializzazione e il declino industriale. Per l'applicazione di tali criteri, gli Stati membri possono anche prendere come base di riferimento le realta' specifiche che differiscono sul tasso di attivita' o di occupazione reale delle popolazioni. 3. Sin dall'entrata in vigore del presente regolamento, previa presa in considerazione delle informazioni comunitarie relativa alle disposizioni di cui al paragrafo 2, gli Stati membri interessati propongono alla Commissione, in base alle disposizioni di detto paragrafo e tenuto conto del principio di concentrazione, l'elenco delle zone che a loro avviso devono beneficiare dell'azione a titolo dell'obiettivo n. 2 e le comunicano tutte le informazioni utili al riguardo. Sulla scorta di questi elementi e della sua valutazione globale delle proposte presentate, renendo conto delle priorita' e delle situazioni nazionali, la Commissione adotta, in stretta concertazione con lo Stato membro interessato e secondo la procedura prevista all'art. 17, un primo elenco triennale delle zone di cui al paragrafo 1 e ne informa il Parlamento europeo. 4. Nel redigere l'elenco e nel definire il quadro comunitario di sostegno di cui al paragrafo 9, la Commissione e gli Stati membri provvedono a garantire una reale concentrazione degli interventi sulle zone piu' gravemente colpite e nell'ambito geografico piu' appropriato, tenendo conto della situazione particolare delle zone interessate. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni che possono aiutarla in questo compito. 5. Berlino Ovest puo' beneficiare dell'aiuto previsto nell'ambito di questo obiettivo per il primo periodo triennale di cui al paragrafo 6. 6. La Commissione, di concerto con lo Stato membro interessato, rivede periodicamente l'elenco delle zone beneficiarie. Tuttavia i con- tributi concessi dalla Comunita' nell'ambito dell'obiettivo n. 2 a favore delle varie zone contenute nell'elenco sono programmati ed erogati su base triennale. 7. Dopo tre anni dell'entrata in vigore dell'elenco di cui al paragrafo 3 i criteri definiti al paragrafo 2 possono essere modificati dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo. 8. Gli Stati membri interessati presentano alla Commissione i loro piani di riconversione regionale e sociale. I piani contengono in particolare: la descrizione della situazione attuale, e l'indicazione dei finanziamenti previsiti e dei principali risultati delle azioni varate nel corso del precedente periodo di programmazione, nel contesto degli aiuti strutturali comunitari ricevuti e tenuto conto dei risultati disponibili delle valutazioni; la descrizione di un'adeguata strategia per conseguire gli obiettivi di cui art. 1 e delle linee principali scelte per la riconversione delle zone in questione, con la quantificazione dei progressi da realizzare, se la loro natura lo consente e una valutazione ex ante dell'impatto previsto, anche in materia di occupazione, delle pertinenti azioni al fine di garantire che queste apportino vantaggi socioeconomici a medio termine corrispondenti alle risorse finanziarie mobilizzate; una valutazione ex ante della situazione ambientale della zona di cui trattasi e la valutazione dell'impatto ambientale della strategia e delle azioni di cui sopra, secondo i principi di uno sviluppo sostenibile in conformita' delle vigenti disposizioni del diritto comunitario; le disposizioni adottate per associare le autorita' competenti in materia ambientale, designate dallo Stato membro, alla preparazione e alla realizzazione delle azioni previste dal piano nonche' per garantire l'osservanza delle norme comunitarie in materia di ambiente; indicazioni sull'utilizzazione dei contributi dei fondi, della BEI e degli altri strumenti finanziari prevista nella realizzazione del piano. 9. La Commissione valuta i piani proposti in funzione della loro coerenza con gli obiettivi del presente regolamento e con le disposizioni e le politiche menzionate agli articoli 6 e 7. Essa definisce sulla base di questi piani, nell'ambito della partnership prevista dall'art. 4, paragrafo 1 e di concerto con lo Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno alla riconversione per gli interventi strutturali comunitari, avendo cura di seguire le procedure previste all'art. 17. Il quadro comunitario di sostegno comprende segnatamente: gli obettivi di riconversione quantificati, per quanto la loro natura lo consente, i progressi da realizzare rispetto alla situazione attuale durante il periodo di cui trattasi, le linee prioritarie scelte per l'intervento comunitario, le modalita' di valutazione ex ante, sorveglianza e valutazione ex post delle azioni prospettate; le forme d'intervento; il piano indicativo di finanziamento con l'indicazione dell'importo degli interventi e della loro provenienza; la durata di tali interventi. Il quadro comunitario di sostegno puo', all'occorrenza, essere modificato e adattato, nell'ambito della partnership di cui all'art. 4, paragrafo 1, su iniziativa dello Stato membro interessato o della Commissione di concerto con lo Stato membro, in funzione di nuove informazioni pertinenti e dei risultati osservati nel corso della realizzazione delle azioni in questione, compresi i risultati della sorveglianza e della valutazione ex post. 10. Le modalita' d'applicazione del presente articolo sono precisate nelle disposizioni di cui all'art. 3, paragrafi 4 e 5". - Il comma 203 dell'art. 2 della legge n. 662/1996, e' il seguente: "203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita' di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonche' degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi cosi' definiti: a) "Programmazione negoziata", come tale intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalita' di sviluppo che richiedono una valutazione complessiva delle attivita' di competenza; b) "Intesa istituzionale di programma", come tale intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati; c) "Accordo di programma quadro", come tale intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le attivita' e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalita' di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attivita' ed interventi; 3) gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto, nonche' del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati. L'accordo di programma quadro e' vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle attivita' posti in essere in attuazione dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f), gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e contabilita', salve restando le esigenze di concorrenzialita' e trasparenza e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle predette aree di cui alla lettera f), determinazioni congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per competenza istituzionale in materia urbanistica possono comportare gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici gia' previsti dall'articolo 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142; d) "Patto territoriale", come tale intendendosi l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale; e) "Contratto di programma", come tale intendendosi il contratto stipulato tra l'amministrazione statale competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata; f) "Contratto di area", come tale intendendosi lo strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonche' eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica e sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88, nonche' delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che presentino requisiti di piu' rapida attivazione di investimenti di disponibilita' di aree attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi previsti dall'art. 6, comma 9, lettera c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389". - L'art. 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e' il seguente: "Art. 15 (Piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione). - 1. Nelle aree di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le commissioni regionali per l'impiego e di intesa con le regioni interessate, realizza, per gli anni 1994 e 1995, piani mirati a promuovere l'inserimento professionale dei giovani di eta' compresa tra i 19 e 32 anni e fino a 35 anni per i disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste di collocamento. I piani sono attuati attraverso: a) progetti che prevedono lo svolgimento di lavori socialmente utili, nonche' la partecipazione ad iniziative formative volte al recupero dell'istruzione di base, alla qualificazione professionale dei soggetti gia' in possesso del diploma di scuola secondaria inferiore, alla formazione del secondo livello per giovani gia' in possesso del diploma di scuola secondaria superiore; b) progetti che prevedono periodi di formazione e lo svolgimento di un'esperienza lavorativa per figure professionalmente qualificate. 2. I progetti di cui al comma 1, lettera a), per la parte relativa al programma dei lavori socialmente utili, sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 14. La parte relativa al programma formativo deve essere formulata e svolta in raccordo con le istituzioni competenti. 3. I progetti di cui al comma 1, lettera b), sono redatti dalle associazioni dei datori di lavoro, ovvero da ordini e/o collegi professionali sulla base di apposite convenzioni predisposte di concerto con le agenzie per l'impiego ed approvate dalle commissioni regionali per l'impiego. 4. La partecipazione del giovane ai progetti di cui al presente articolo non puo' essere superiore alle ottanta ore mensili per un periodo massimo di dodici mesi. Per ogni ora di formazione svolta e di attivita' prestata al giovane e' corrisposta un'indennita' pari a L. 7.500. Al pagamento dell'indennita' provvede mensilmente l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, eventualmente avvalendosi della rete di sportelli bancari o postali all'uopo convenzionati. La meta' del costo dell'indennita', esclusa quella relativa alle ore di formazione, e' a carico del soggetto presso cui e' svolta l'esperienza lavorativa secondo modalita' previste dalla convenzione. 5. Per i progetti cui cui al comma 1, lettera b), il Ministero del lavoro e della previdenza sociale determina i limiti del ricorso dell'istituto in rapporto al numero dei dipendenti del soggetto presso cui e' svolta l'esperienza lavorativa e nel caso in cui quest'ultimo non abbia proceduto all'assunzione di almeno il sessanta per cento dei giovani utilizzati in analoghi progetti. 6. L'utilizzazione dei giovani nei programmi di cui al comma 1, lettera b), non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento e non preclude al datore di lavoro la possibilita' di assumere il giovane, al termine dell'esperienza, con contratto di formazione e lavoro, relativamente alla stessa area professionale. I medesimi progetti devono indicare idonee forme assicurative a carico del soggetto utilizzatore contro gli infortuni e le malattie professionali connessi allo svolgimento dell'attivita' lavorativa. 7. L'assegnazione dei giovani avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego sulla base di criteri fissati dalle commissioni regionali per l'impiego. 8. Al finanziamento dei piani di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236". - L'art. 3 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229 (Programmazione delle cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola, nonche' disposizioni in materia di fondi pensione e mobilita') cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 3 (Mobilita' lunga). - 1. Le disposizioni del presente articolo sono destinate a favorire piani di gestione delle eccedenze, che presentino rilevanti conseguenze sul piano occupazionale, di lavoratori dipendenti da imprese rientranti nella disciplina relativa all'indennita' di mobilita', avuto riguardo alla dimensione delle imprese stesse nel rapporto con il territorio in cui sono ubicate. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, le disposizioni di cui all'art. 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, trovano applicazione, nel limite massimo di 3.500 unita' e con riferimento alle unita' produttive ubicate sull'intero territorio nazionale, nei confronti dei lavoratori collocati in mobilita' entro il 31 dicembre 1998. Il predetto termine e' fissato al 31 dicembre 1999 per le sole imprese interessate ai contratti d'area di cui all'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le cui procedure siano state attivate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, entro il 15 ottobre 1997". 3. Nell'ambito del limite massimo di cui al comma 2, una quota non inferiore al 70 per cento e' riservata alle unita' produttive ubicate nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993. 4. I lavoratori di cui al comma 2 sono collocati in pensione al raggiungimento dei requisiti individuali per il pensionamento di anzianita' previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Per i lavoratori collocati in mobilita' ai fini del presente articolo, gli oneri conseguenti al permanere nelle liste di mobilita' oltre i limiti previsti dall'art. 7, commi 1, 2 e 4, della citata legge n. 223 del 1991, ivi compreso l'onere relativo alla contribuzione figurativa, sono posti a carico delle imprese che, a tal fine, corrisponderanno all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) i relativi importi alla fine di ciascuno anno solare, nella misura corrispondente all'onere sostenuto. 6. Le imprese che intendono avvalersi delle disposizioni del presente articolo devono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 31 luglio 1997. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale approva le domande entro il 20 ottobre 1997, secondo criteri di priorita' stabiliti tenendo conto della durata precedente del processo che ha causato l'eccedenza di manodopera e della maggiore vicinanza dei requisiti di eta' e di anzianita' contributiva dei lavoratori posseduti al momento della collocazione in mobilita' rispetto ai requisiti per il pensionamento di cui al comma 4. 7. I lavoratori di cui al comma 2 decadono dai benefici di cui al medesimo comma qualora non accettino di essere impiegati in lavori socialmente utili che si svolgano in un luogo distante non piu' di cinquanta chilometri, o comunque raggiungibile in sessanta minuti con mezzi pubblici, dalla residenza del lavoratore, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223. 8. Se, entro sei mesi dal termine per l'approvazione da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale delle domande di cui al comma 6, gli enti locali non hanno predisposto programmi per l'impiego dei lavoratori di cui al presente articolo in lavori socialmente utili o di pubblica utilita', le commissioni regionali per l'impiego provvedono ad accertare, in raccordo con la regione e gli enti locali, le ragioni del mancato utilizzo. 9. Per quanto non diversamente disposto, trova applicazione la disciplina relativa all'art. 7, comma 7, della citata legge n. 223 del 1991".