Art. 2.
                Disposizioni in materia contributiva
  1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in
vigore del presente  decreto, per gli impiegati e  quadri del settore
dell'edilizia (( e del settore  lapideo )) e' dovuta la contribuzione
per  il trattamento  ordinario di  integrazione salariale  secondo le
aliquote generali dell'1,90 per cento e del 2,20 per cento previste a
carico delle imprese industriali. Al relativo onere, valutato in lire
90  miliardi annui,  si  provvede  mediante corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione  di    spesa  di    cui  all'art.  29-quater  del
decreto-legge   31   dicembre   1996,   n.   669,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
  2. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in
vigore  del presente  decreto, per  gli  istituti di  patronato e  di
assistenza sociale  cessa il regime  di esonero previsto  dal decreto
legislativo  del Capo  provvisorio dello  Stato 31  ottobre 1947,  n.
1304, per il  personale dipendente dagli enti di  diritto pubblico, e
gli istituti medesimi sono tenuti al versamento dei contributi per le
prestazioni economiche  di malattia nella misura  stabilita dall'art.
31,  comma 5,  della  legge 28  febbraio 1986,  n.  41, e  successive
modificazioni, e di  maternita' nella misura prevista  dalla legge 30
dicembre  1971, n.  1204,  e successive  modificazioni. Gli  istituti
medesimi sono, altresi', soggetti alla disciplina dell'assegno per il
nucleo familiare,  ai sensi  del decretolegge 13  marzo 1988,  n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge  13 maggio 1988, n. 153. I
contributi versati  anteriormente restano salvi e  conservano la loro
efficacia, anche ai  fini delle relative prestazioni  erogate, fino a
tale data.
  3. All'art.  18, comma  1, del decreto-legge  31 dicembre  1996, n.
669, convertito, con modificazioni, dalla  legge 28 febbraio 1997, n.
30,  dopo le  parole: "gli  addebiti contributivi"  sono inserite  le
seguenti: "e  all'Istituto nazionale  per l'assicurazione  contro gli
infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L) i premi assicurativi".
  4. La disposizione  di cui all'art. 53, comma 6,  lettera a), della
legge 27  dicembre 1997,  n. 449,  si interpeta  nel senso  che resta
fermo, a  carico del  lavoratore, il  contributo di  finanziamento al
Fondo di previdenza e credito (( dovuto all'Istituto postelegrafonici
))  nella misura del 2.50 per  cento derivante  dalla rivalsa  di cui
all'art.   37  del   testo  unico   delle  norme   sulle  prestazioni
previdenziali a favore dei dipendenti  civili e militari dello Stato,
approvato  con decreto  del Presidente  della Repubblica  29 dicembre
1973, n. 1032.
 
          Riferimenti normativi:
            - L'art.  29-quater  del decreto-legge 31 dicembre  1996,
          n.  669, convertito, con modificazioni,  dalla    legge  28
          febbraio 1997, n.  30  (Disposizioni  urgenti  in   materia
          tributaria,    finanziaria   e contabile   a  completamento
          della  manovra  di  finanza pubblica  per l'anno  1997)  e'
          il seguente:
            "Art.  29-quater  (Integrazione del Fondo occupazione). -
          1.   Il Fondo   di  cui    all'art.  1,    comma  7,    del
          decreto-legge    20  maggio 1993, n.   148, convertito, con
          modificazioni, dalla legge   19 luglio 1993, n.  236,    e'
          incrementato  di  lire  868  miliardi   per l'anno 1997, di
          lire 494  miliardi   per l'anno   1998   e di   lire    739
          miliardi   a decorrere  dall'anno 1999.  Al  relativo onere
          si provvede    mediante  corrispondente    riduzione  dello
          stanziamento  iscritto,   ai fini   del bilancio  triennale
          1997-1999,  al  capitolo  6856  dello  stato  di previsione
          del Ministero  del  tesoro per  l'anno finanziario    1997,
          all'uopo    parzialmente    utilizzando    l'accantonamento
          relativo  alla Presidenza del Consiglio dei Ministri".
            -  Il  decreto legislativo  del  Capo  provvisorio  dello
          Stato  31 ottobre 1947,  n. 1304  (Trattamento di  malattia
          dei       lavoratori   del   commercio,   del      credito,
          dell'assicurazione  e dei  servizi tributari appaltati)  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  29 novembre 1947, n.
          275.
            -  Il comma  5 dell'art.  31 della   legge 28    febbraio
          1986,  n. 41 (Disposizioni per  la formazione  del bilancio
          annuale    e  pluriennale dello Stato   - legge finanziaria
          1986)  e l'annessa tabella G  sono i seguenti:
            "5. I contributi dovuti dai  datori    di  lavoro  per  i
          soggetti  aventi  diritto   alle indennita'   economiche di
          malattia sono  fissati nelle misure indicate  nell'allegata
          tabella G".
                                  ___________
                                                           "Tabella G
   Contributi a carico dei datori di lavoro per i soggetti aventi
           diritto alle indennita' economiche di malattia
=====================================================================
Settori                                                Aliquota %
_____________________________________________________________________
Agricoltura                                               0,683
Industria                                  |
Artigianato                                |
Personale marittimo navigante              |
Gente dell'aria                            |              2,22
Lavoratori dello spettacolo                |
Lavoratori dei giornali quotidiani         |
Commercio (e assimilati)                   |
Dipendenti da proprietari di fabbricati    |              2,44 (1)
Servizi di culto                           |
Credito, assicurazioni e servizi tributari                2,55
 appaltati
Trasporti                                                 2,72 (2)
Cooperative (3)                                             -
______________
            (1)  Oltre  all'eventuale supplemento  stabilito ai sensi
          del decreto legislativo  del Capo  provvisorio dello  Stato
          31  ottobre 1947,  n.  1304, tabella A, n.1.
            (2)   Personale rientrante  nell'ambito  di  applicazione
          del  regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.
            (3) Per i    soci  lavoratori  ed  i  dipendenti    delle
          cooperative,  data  la diversa natura ed attivita', si deve
          far riferimento alle aliquote del settore produttivo cui la
          cooperativa appartiene
            -  La legge  30 dicembre  1971, n.  1204 (Tutela    delle
          lavoratrici madri) e'  pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 14 del  18 gennaio 1972.
            -    Il   decreto-legge    13   marzo   1988,   n.    69,
          convertito,  con modificazioni,   dalla legge    13  maggio
          1988,  n.  153, reca  norme in materia previdenziale per il
          miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed   altre
          disposizioni   urgenti.    La  legge  di    conversione  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 112  del  14  maggio
          1988.
            -  L'art.   18, comma 1,  del decreto-legge n.  669/1996,
          convertito, con  modificazioni, dalla  legge   n.  30/1997,
          come  modificato    dalla presente legge, risulta essere il
          seguente:
            "Art. 18 (Oneri contributivi    a  carico  delle  aziende
          turistiche).  - 1. Le aziende turistiche  di cui  al numero
          48  dell'elenco  allegato al decreto   del Presidente della
          Repubblica  7 ottobre 1963, n. 1525,  come  sostituito  dal
          decreto  del  Presidente  della Repubblica 11  luglio 1995,
          n.   378,   che abbiano   assunto    lavoratori  a    tempo
          parziale  o in   forma stagionale dopo l'entrata in  vigore
          della legge 31  gennaio  1994,  n.  97,   sono  equiparate,
          ai   fini   degli   oneri previdenziali, alle imprese ed ai
          datori di lavoro di cui all'art. 18 della  legge  medesima.
          Non   sono      pertanto   dovuti   all'INPS  gli  addebiti
          contributivi e all'Istituto nazionale per   l'assicurazione
          contro   gli   infortuni   sul  lavoro  (INAIL)    i  premi
          assicurativi  relativi   al   periodo   intercorrente   tra
          l'entrata  in  vigore della predetta legge 31 gennaio 1994,
          n. 97, e l'entrata in vigore  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378".
            -  L'art.  53,  comma  6,  lettera    a),  della legge 27
          dicembre 1997, n.   449   (Misure per   la  stabilizzazione
          della finanza  pubblica) e'  il seguente:
            "6.    A    decorrere    dalla   data di   trasformazione
          dell'Ente  poste italiane in societa' per azioni  ai  sensi
          dell'art. 2, comma 27, della legge  23  dicembre  1996,  n.
          662,   al   personale   dipendente  dalla societa' medesima
          spettano:
            a) il trattamento di fine rapporto  di cui all'art.  2120
          del  codice  civile    e,  per    il    periodo  lavorativo
          antecedente,  l'indennita'    di  buonuscita      maturata,
          calcolata   secondo la  normativa vigente  prima della data
          di cui all'alinea del presente comma. Dalla stessa data  e'
          soppresso    il contributo   dovuto   dal datore  di lavoro
          all'Istituto postelegrafonici ai sensi dell'art.  37    del
          testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica  29 dicembre 1973, n. 1032. A decorrere   dal  1
          gennaio      del    secondo      anno   successivo     alla
          trasformazione  in societa'   per azioni   dell'Ente  poste
          italiane  e' soppressa   la  gestione  separata,  istituita
          in    seno    all'Istituto  postelegrafonici     ai   sensi
          dell'art.   15      del  decreto     del  Presidente  della
          Repubblica   8     aprile      1953,    n.      542,    per
          l'erogazione  dell'indennita' di buonuscita  spettante, dal
          1 agosto  1994, a tutto il personale  dipendente  dell'Ente
          in    base all'articolo 6,  comma 7, del  decreto-legge   1
          dicembre      1993,    n.    487,       convertito,     con
          modificazioni,   dalla  legge  29  gennaio   1994,  n.  71.
          Alla  sua liquidazione provvede il commissario nominato per
          la gestione stessa, che  cura   il   trasferimento     alla
          societa'    "Poste    italiane"    del  patrimonio di detta
          gestione e dei  rapporti attivi e passivi ad  essa  facenti
          capo.      Dalla   liquidazione  sono  escluse    le  poste
          patrimoniali  riguardanti  l'erogazione  delle  prestazioni
          creditizie".
            -  L'art.  37 del decreto del Presidente della Repubblica
          29 dicembre 1973,   n.   1032   (Approvazione    del  testo
          unico    delle   norme   sulle prestazioni previdenziali  a
          favore dei dipendenti  civili e militari dello Stato) e' il
          seguente:
            "Art.  37. (Contributo  previdenziale   obbligatorio).  -
          L'Amministrazione   cui  l'iscritto  appartiene   versa  al
          Fondo    di  previdenza    e  credito     un     contributo
          previdenziale  obbligatorio   in misura  pari  al 7,10  per
          cento  della base  contributiva  indicata nell'art.  38; il
          contributo  e' elevato  al 7,60  per  cento dal  1  gennaio
          1976  e    all'8,10    per    cento dal   1   gennaio 1978;
          ciascuna amministrazione si rivale a carico  del dipendente
          iscritto in misura  pari  al  2,50  per  cento  della  base
          contributiva predetta.
            Il  contributo  obbligatorio  per  il   credito, a carico
          degli   iscritti   aventi   diritto      alle   prestazioni
          creditizie, e'  pari allo  0,50 per cento  dello stipendio,
          paga  o    retribuzione  mensili    considerati al lordo in
          ragione dell'80 per cento.
            I contributi  indicati nei   commi precedenti non    sono
          rimborsabili    ancorche'    non    siano   state   erogate
          prestazioni".