Art. 2. Disposizioni in materia contributiva 1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impiegati e quadri del settore dell'edilizia (( e del settore lapideo )) e' dovuta la contribuzione per il trattamento ordinario di integrazione salariale secondo le aliquote generali dell'1,90 per cento e del 2,20 per cento previste a carico delle imprese industriali. Al relativo onere, valutato in lire 90 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. 2. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli istituti di patronato e di assistenza sociale cessa il regime di esonero previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304, per il personale dipendente dagli enti di diritto pubblico, e gli istituti medesimi sono tenuti al versamento dei contributi per le prestazioni economiche di malattia nella misura stabilita dall'art. 31, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, e di maternita' nella misura prevista dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni. Gli istituti medesimi sono, altresi', soggetti alla disciplina dell'assegno per il nucleo familiare, ai sensi del decretolegge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. I contributi versati anteriormente restano salvi e conservano la loro efficacia, anche ai fini delle relative prestazioni erogate, fino a tale data. 3. All'art. 18, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dopo le parole: "gli addebiti contributivi" sono inserite le seguenti: "e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L) i premi assicurativi". 4. La disposizione di cui all'art. 53, comma 6, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpeta nel senso che resta fermo, a carico del lavoratore, il contributo di finanziamento al Fondo di previdenza e credito (( dovuto all'Istituto postelegrafonici )) nella misura del 2.50 per cento derivante dalla rivalsa di cui all'art. 37 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.
Riferimenti normativi: - L'art. 29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997) e' il seguente: "Art. 29-quater (Integrazione del Fondo occupazione). - 1. Il Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' incrementato di lire 868 miliardi per l'anno 1997, di lire 494 miliardi per l'anno 1998 e di lire 739 miliardi a decorrere dall'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri". - Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304 (Trattamento di malattia dei lavoratori del commercio, del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1947, n. 275. - Il comma 5 dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986) e l'annessa tabella G sono i seguenti: "5. I contributi dovuti dai datori di lavoro per i soggetti aventi diritto alle indennita' economiche di malattia sono fissati nelle misure indicate nell'allegata tabella G". ___________ "Tabella G Contributi a carico dei datori di lavoro per i soggetti aventi diritto alle indennita' economiche di malattia ===================================================================== Settori Aliquota % _____________________________________________________________________ Agricoltura 0,683 Industria | Artigianato | Personale marittimo navigante | Gente dell'aria | 2,22 Lavoratori dello spettacolo | Lavoratori dei giornali quotidiani | Commercio (e assimilati) | Dipendenti da proprietari di fabbricati | 2,44 (1) Servizi di culto | Credito, assicurazioni e servizi tributari 2,55 appaltati Trasporti 2,72 (2) Cooperative (3) - ______________ (1) Oltre all'eventuale supplemento stabilito ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304, tabella A, n.1. (2) Personale rientrante nell'ambito di applicazione del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148. (3) Per i soci lavoratori ed i dipendenti delle cooperative, data la diversa natura ed attivita', si deve far riferimento alle aliquote del settore produttivo cui la cooperativa appartiene - La legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1972. - Il decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, reca norme in materia previdenziale per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti. La legge di conversione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 14 maggio 1988. - L'art. 18, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30/1997, come modificato dalla presente legge, risulta essere il seguente: "Art. 18 (Oneri contributivi a carico delle aziende turistiche). - 1. Le aziende turistiche di cui al numero 48 dell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378, che abbiano assunto lavoratori a tempo parziale o in forma stagionale dopo l'entrata in vigore della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono equiparate, ai fini degli oneri previdenziali, alle imprese ed ai datori di lavoro di cui all'art. 18 della legge medesima. Non sono pertanto dovuti all'INPS gli addebiti contributivi e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) i premi assicurativi relativi al periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della predetta legge 31 gennaio 1994, n. 97, e l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378". - L'art. 53, comma 6, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e' il seguente: "6. A decorrere dalla data di trasformazione dell'Ente poste italiane in societa' per azioni ai sensi dell'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale dipendente dalla societa' medesima spettano: a) il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile e, per il periodo lavorativo antecedente, l'indennita' di buonuscita maturata, calcolata secondo la normativa vigente prima della data di cui all'alinea del presente comma. Dalla stessa data e' soppresso il contributo dovuto dal datore di lavoro all'Istituto postelegrafonici ai sensi dell'art. 37 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. A decorrere dal 1 gennaio del secondo anno successivo alla trasformazione in societa' per azioni dell'Ente poste italiane e' soppressa la gestione separata, istituita in seno all'Istituto postelegrafonici ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, per l'erogazione dell'indennita' di buonuscita spettante, dal 1 agosto 1994, a tutto il personale dipendente dell'Ente in base all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. Alla sua liquidazione provvede il commissario nominato per la gestione stessa, che cura il trasferimento alla societa' "Poste italiane" del patrimonio di detta gestione e dei rapporti attivi e passivi ad essa facenti capo. Dalla liquidazione sono escluse le poste patrimoniali riguardanti l'erogazione delle prestazioni creditizie". - L'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato) e' il seguente: "Art. 37. (Contributo previdenziale obbligatorio). - L'Amministrazione cui l'iscritto appartiene versa al Fondo di previdenza e credito un contributo previdenziale obbligatorio in misura pari al 7,10 per cento della base contributiva indicata nell'art. 38; il contributo e' elevato al 7,60 per cento dal 1 gennaio 1976 e all'8,10 per cento dal 1 gennaio 1978; ciascuna amministrazione si rivale a carico del dipendente iscritto in misura pari al 2,50 per cento della base contributiva predetta. Il contributo obbligatorio per il credito, a carico degli iscritti aventi diritto alle prestazioni creditizie, e' pari allo 0,50 per cento dello stipendio, paga o retribuzione mensili considerati al lordo in ragione dell'80 per cento. I contributi indicati nei commi precedenti non sono rimborsabili ancorche' non siano state erogate prestazioni".