Art. 3.
              Integrazione del Fondo per l'occupazione
  1. Per il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7,
del   decreto-legge  20   maggio  1993,   n.  148,   convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993, n. 236, e' autorizzata la
spesa di lire 976 miliardi per  l'anno 1998, di lire 913 miliardi per
l'anno 1999  e di lire  714 miliardi  a decorrere dall'anno  2000. Al
relativo onere  si provvede  mediante corrispondente  riduzione dello
stanziamento  iscritto, ai  fini  del  bilancio triennale  1998-2000,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale"   del  Ministero   del   tesoro,  del   bilancio  e   della
programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando:
  a) quanto a lire 973 miliardi per  il 1998, a lire 913 miliardi per
l'anno  1999  e a  lire  714  miliardi  a decorrere  dall'anno  2000,
l'accantonamento relativo al Ministero  del lavoro e della previdenza
sociale;
  b) quanto a lire 3  miliardi per il 1998, l'accantonamento relativo
al Ministero per le politiche agricole.
 
          Riferimenti normativi:
            -    Per il   testo   del   comma 7   dell'art.   1   del
          decreto-legge      n.      148/1993,   convertito,      con
          modificazioni,  dalla  legge    n. 236/1993 si veda in nota
          all'art. 1.